Incarto n. 80.2000.00056
Lugano 2 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. L’11 giugno 1997 __________ __________ donava a titolo di anticipo ereditario al figlio __________ la part. N. __________ RFD di __________, gravata da un debito ipotecario di nominali fr. 50'000.-. Nel contempo il donatario costituiva a favore del donante un diritto di abitazione vita natural durante, che veniva iscritto a registro fondiario.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________ dichiarava un valore locativo, derivante dall’esercizio del diritto di abitazione, di fr. 7'975.- di media annua e una sostanza immobiliare di fr. 38'621.-.
Nella notifica di tassazione del 12 luglio 1999 l’Ufficio di tassazione gli esponeva il valore locativo nella misura dichiarata e la sostanza in ragione di fr. 191'810.-.
2. Il 3 agosto 1999 __________ __________, assistito dall’avv. __________, presentava reclamo, argomentando di non aver più sostanza e di non aver alcun reddito derivatogli dalla stessa.
Con decisione del 27 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo.
3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede lo stralcio sia del reddito della sostanza immobiliare sia della sostanza, osservando che egli è unicamente titolare di un diritto di abitazione e che gode solo parzialmente della casa, che è abitata anche dal figlio.
L’Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso.
4. 4.1.
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LT e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett.b).
Per l'imposta cantonale, la sostanza gravata da usufrutto è computata all'usufruttuario.
4.2.
La costante giurisprudenza di questa Camera vigenti gli articoli 12 e 20 cpv. 1 lett. b della vecchia LT ha sempre assimilato ai diritti di godimento il diritto di abitazione secondo l'art. 776 CC, in quanto considerato forma qualificata di usufrutto (RTT 1982 1983; CDT n. 446/84; CDT n. 303-304/92; CDT n. 78/93).
L'interpretazione data dalla Camera all' art. 12 v. LT era in sintonia con la chiara e inequivoca volontà del legislatore, secondo il quale “l'enumerazione dei diritti di godimento non deve considerarsi esauriente, ma comprende tutti i diritti d'uso in senso lato da imporre a carico del beneficiario, per cui essa deve per esempio applicarsi anche al diritto d'abitazione ai sensi dell'art. 776 CC" (cfr. Rapporto della Commissione speciale del 30 agosto 1976, p. 31 s.; inoltre CDT n. 263/85 in re L.M., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, in RTT 1986 p. 491 ss.; CDT n. 174/88).
4.3.
La nuova legge tributaria non ha apportato modifiche di rilievo.
In effetti, l'art. 20 cpv. 1 lett. b n. LT corrisponde nella sostanza all'art. 20 cpv. 1 lett. b v. LT, salvo qualche minima modifica di portata comunque solo formale (Messaggio n. 4169 del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, p. 30).
La dottrina relativa all'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD è a sua volta chiara. Anche per l’imposta federale diretta è imponibile il valore locativo derivante da un diritto di godimento gratuito in forma d'usufrutto o di diritto d'abitazione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Berna 1994, p. 90).
5. 5.1.
Al momento della donazione dell’immobile al figlio, il qui ricorrente si è riservato un diritto d’abitazione sulla part. N. __________ RFD di __________ a’sensi dell’art. 776 CC.
Così come emerge dall’atto pubblico il diritto di abitazione grava su tutta la casa e non soltanto, come sarebbe stato possibile secondo l’art. 776 cpv. 1 in fine CC e l’art. 777 cpv. 3 CC, su una parte di essa. Sempre come emerge dall’atto pubblico, il diritto di abitazione è stato costituito quale diritto esclusivo e non, come pure sarebbe stato possibile, nella forma del godimento comune (Mitbenutzungsrecht).
Va d’altra parte rilevato, che il diritto d’abitazione è una servitù personale limitata, che non può essere ceduta né nella sua sostanza né nell’esercizio (art. 776 cpv. 2 CC), a differenza dell’usufrutto, il cui esercizio, quando la servitù non abbia carattere strettamente personale, può essere invece ceduto a terzi (art. 758 cpv. 1 CC).
5.2.
In queste condizioni, l’Ufficio di tassazione non poteva decidere diversamente da quanto ha fatto, vale a dire imporre per l’IC e per l’IFD il reddito della sostanza derivante dal godimento del diritto d’abitazione al suo titolare. Parimenti non poteva far altro, per la sola IC, che imporre la sostanza al qui ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: