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Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.2000.54

6 juin 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,104 mots·~11 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00054

Lugano 6 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 3 aprile 2000

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________, nato nel 1966, celibe, domiciliato a __________, è segretario-coordinatore dell’Associazione __________ __________ di __________.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 egli chiedeva di poter dedurre dal reddito le seguenti spese professionali di dipendente:

§         spese di trasporto con l’automobile                   fr.    19'000.-

§         spese di doppia economia domestica              fr.      4'621.-

§         altre spese professionali                                     fr.      2'145.-

                                         L’Ufficio di tassazione ammetteva invece le chieste deduzioni soltanto in misura limitata e, meglio:

§         spese di trasporto con l’automobile                   fr.      6'000.-

§         spese di doppia economia domestica              fr.      3’750.-

§         altre spese professionali                                     fr.      2'145.per i seguenti motivi:

                                         In fase di allestimento della tassazione l'autorità fiscale ha concesso le spese di viaggio a far tempo dal 1.4.1995 data d'inizio dell'attività lucrativa   __________ per il tragitto di andata e ritorno con il mezzo privato da __________ a __________.

                    Il motivo é stato dettato dal fatto che il contribuente risiede durevolmente a __________ presso la sua convivente, pur avendo il domicilio civile a __________.

                    Questa permanenza é stata accertata tramite una decisione della Pretura della Riviera in merito alla causa di separazione della convivente.

                    Secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale in materia di doppia imposizione, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente.

                    Il domicilio fiscale coincide di regola con quello civile sicché ai fini del diritto tributario occorre comunque accertare anzitutto il domicilio secondo il diritto civile.

                    Ciò non significa tuttavia che il domicilio fiscale non possa essere stabilito in un luogo diverso.

                    E' allora il caso di ricordare che il Tribunale Federale ha ripetutamente ribadito che elementi di natura meramente formale - come il ritiro o il deposito di documenti in un comune e l'esercizio dei diritti politici - non sono decisivi per stabilire l'esistenza del domicilio.

                    Nel caso in esame il contribuente non ha nessun recapito telefonico a __________ e non risulta proprietario di immobili abitativi in quel comune.

                    In considerazione di quanto sopra esposto l'autorità fiscale ritiene sia corretto concedere le spese professionali dei dipendenti tenendo conto del domicilio fiscale a __________ anziché di quello civile a __________.

__________

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione delle spese di trasporto con l'automobile da __________ a __________, affermando che eventuali soste a __________ o dai genitori a __________ sono determinate soltanto dalle condizioni di viabilità in inverno. Contesta inoltre di non essere domiciliato a __________, rilevando che proprio nel 1995 i suoi famigliari hanno attivato un collegamento telefonico.

                                         2.2

                                         L'Ufficio di tassazione con osservazioni del 5 aprile 2000 ribadisce che il contribuente convive a __________ con la signora __________ e che quindi, indipendentemente dal fatto che il contribuente risulti sempre domiciliato a __________, le spese di viaggio non possono essere concesse nella misura chiesta dal ricorrente.

                                         2.3.

                                         Con memoria 13 aprile 2000 il Comune di __________ contesta che il contribuente non abbia più il proprio domicilio a __________ e sostiene che egli vive nel nucleo di Villa nell'appartamento di proprietà del padre. Certifica inoltre che il contribuente rientra regolarmente nel comune, in particolare durante il fine settimana e in occasione di manifestazioni.

                                   3.   Dalla motivazione della decisione su reclamo parrebbe potersi arguire che secondo l'Ufficio di tassazione il ricorrente non sarebbe fiscalmente domiciliato a __________ ma a __________. Tuttavia sia la notifica di tassazione sia la decisione su reclamo sono state notificate, oltre che al diretto interessato, al (solo) comune di __________.

                                         Sotto questo profilo, le decisioni dell'Ufficio di tassazione appaiono contraddittorie, poiché se per un verso considerano il contribuente non più domiciliato a __________, per un altro continuano a considerare formalmente __________ quale comune di domicilio, intimandogli le decisioni.

                                         Dagli atti non risultano per altro elementi di fatto tali da consentire di concludere senza esitazioni per il domicilio fiscale nel Comune di __________ e non in quello di __________. Le circostanze di fatto indicate dal Comune di __________ nella memoria del 13 aprile 2000 non appaiono infatti di primo acchito prive di rilievo.

                                         A mente di questa Camera, la questione, anche in assenza di una rivendicazione del domicilio fiscale da parte del comune di __________, può e deve rimanere insoluta. Lo stesso Ufficio di tassazione sembra d'altronde esprimersi in tal senso nella memoria del 5 aprile 2000.

                                   4.   4.1.

                                         In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. "Wochenaufenthalter") ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).

                                         4.2

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).

                                         4.3.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

                                         Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE 10 dicembre 1996). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE 10 dicembre 1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.-- al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE 10 dicembre 1996).

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996).

                                         4.4.

                                         È appena il caso di sottolineare che le spese di trasporto, che possono venire dedotte dal reddito, sono, come recitano gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD, quelle necessarie, vale a dire quelle effettivamente sopportate per recarsi sul posto di lavoro.

                                   5.   5.1.

                                         Dagli atti dell'incarto, segnatamente dalla sentenza del 2 febbraio 1999 del Pretore del distretto di Riviera risulta chiaramente che la convivenza del ricorrente con la signora __________ __________ a __________ non è controversa. Anzi è ammessa anche dagli interessati, ai cui verbali d'interrogatorio il Pretore fa riferimento.

                                         Vero è che il ricorrente sostiene che la convivenza con la signora __________, pur essendo costante, sarebbe alquanto libera, non quotidiana. E in tal senso si esprime pure la sentenza pretorile, secondo cui, dalle varie testimonianze raccolte, si ricava “un quadro di una convivenza un tantino sui generis, comunque certa e durevole. Un quadro che tuttavia non consente di pronunciarsi sull’esistenza di un cosiddetto concubinato qualificato o concubinato in senso stretto”.

                                         5.2.

                                         Da questi accertamenti, dai quali questa Camera non ha nessun motivo di discostarsi, sia perché sono fondati su chiare testimonianze sia perché sono riferiti (anche) agli anni di computo che qui interessano, come pure da quanto esposto dal Comune di __________, si deve trarre la conclusione che il ricorrente, durante la settimana, trascorre la maggior parte del tempo  - come risulta in particolare dal chiaro stralcio della testimonianza del figlio della convivente, riportata dal Pretore nel proprio giudizio -  al domicilio della convivente (ad eccezione di qualche volta in cui si trattiene presso i genitori a __________) e che di regola rientra ogni fine settimana nel comune di __________.

                                         In sostanza, la situazione del ricorrente, per quanto concerne le spese di trasporto, non diverge da quella di un dimorante settimanale (Wochenaufenthalter).

                                         In simili condizioni, le spese di trasporto necessarie, che possono essere dedotte dal reddito, sono quelle relative alla trasferta quotidiana da __________ a __________ e a quella settimanale da __________ a __________.

                                         5.3.

                                         5.3.1.   Ci si deve pertanto chiedere se non sia esigibile percorrere la tratta giornaliera __________ - __________ (e talvolta la tratta __________ - __________) con il mezzo pubblico, data la disponibilità di comodi collegamenti ferroviari, soprattutto tra __________ e __________ (cfr. RDAT I-1997, 5t, consid. 4, p. 389).

                                         Mancano tuttavia nell'incarto elementi sufficienti per giudicare l'idoneità del mezzo pubblico con particolare riferimento al luogo o ai luoghi di residenza, al luogo e agli orari di lavoro.

                                         Vero è che l'Ufficio di tassazione ha pacificamente ammesso l’uso dell’automobile e calcolato la deduzione sulla base di un tragitto di 46 chilometri al giorno a fr. 0,60 il chilometro per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 dicembre 1996, per un totale, in media annua, di fr. 5'554.-.

                                         Questa Camera, visto quanto precede, ritiene di dover annullare in ordine la decisione e di retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione per ulteriori e più puntuali accertamenti.

                                         5.3.2.   All'importo della deduzione delle spese di trasporto giornaliere l'Ufficio di tassazione dovrà aggiungere le spese per il rientro settimanale da __________ a __________, che l'Ufficio di tassazione dovrà determinare tenendo conto, anche in questo contesto, dell'idoneità o meno dell'uso del mezzo pubblico.

                                         5.3.3.   A questi importi l'Ufficio di tassazione dovrà inoltre aggiungere l'importo, per altro correttamente considerato nella decisione impugnata, della trasferta con il treno a __________ nei primi tre mesi del 1995.

                                   6.   Va infine ricordato che, secondo l’art. 231 cpv. 1 LT, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a carico della parte soccombente; se il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.

                                         L’esito del presente ricorso, sostanzialmente sfavorevole al ricorrente, induce questa Camera ad accollare le spese e la tassa di giustizia in misura preponderante (due terzi) al ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 20 marzo 2000 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuova decisione sulle spese di trasporto dopo ulteriori accertamenti.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    330.–

                                         sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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