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Ticino Camera di diritto tributario 17.03.2000 80.2000.5

17 mars 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,193 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00005

Lugano 17 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna (in sostituzione di Lorenzo Anastasi, astenutosi)  

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione fiscale 1999/2000, i coniugi __________ e __________ __________ dichiaravano un reddito lordo medio di fr. 174'060. Fra le deduzioni, facevano valere in particolar modo interessi passivi privati per fr. 22'450 in media annua. Spiegavano di aver aggiunto agli interessi veri e propri l'importo di fr. 11'000 pagato nel 1997 alla banca creditrice, a titolo di penale per la rescissione anticipata del precedente contratto ipotecario, al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto.

                                         Notificando loro la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 13 settembre 1999, l'Ufficio di tassazione di Mendrisio riduceva gli interessi ammessi in deduzione a fr. 16'950 in media annua, con la seguente motivazione: "interessi passivi (ammortamenti esclusi) ammessi solo per i debiti riconosciuti o rettificati in base ai dati accertati".

                                   2.   I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo dell'11 ottobre 1999, spiegando di avere dovuto rescindere anticipatamente il contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso, per poter stipulare un contratto più vantaggioso, approfittando degli interessi passivi in calo. A loro avviso, data la stretta connessione fra il debito privato e la penale in questione, si giustificava la deduzione del relativo importo, tanto più che il fisco sarebbe già stato avvantaggiato dalla diminuzione dell'ammontare degli interessi pagati e quindi dedotti dal reddito, proprio in seguito alla conclusione di un nuovo contratto a condizioni più favorevoli.

                                         L'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 20 dicembre 1999, argomentando che la legge ammette in deduzione solo gli interessi passivi, nella cui nozione non può essere fatta rientrare la penale pagata per la rescissione anticipata del contratto.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ postulano nuovamente la deduzione della penale pagata alla banca creditrice, che, a loro dire, avrebbe il carattere di interesse passivo pagato in anticipo su un debito riconosciuto.

                                         Nelle proprie osservazioni del 18 febbraio 2000, l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo gli art. 32 cpv. 1 lett. a LT e 33 cpv. 1 lett. a LIFD, sono dedotti dai proventi gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione, eccettuati gli interessi di mutui accordati, a condizioni manifestamente diverse da quelle usualmente convenute nelle relazioni d’affari con terzi, da una società di capitali a una persona fisica che abbia una partecipazione determinante al capitale della società o che le sia altrimenti vicina.

                                         4.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituiscono interessi passivi deducibili le prestazioni di un debitore ad un creditore, che non hanno giuridicamente l'effetto di ammortizzare un debito in capitale esistente (Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, § 7, n. 179, p. 127).

                                         Vi rientrano tuttavia solo quegli accrediti che il contribuente deve concedere ad una terza persona per la concessione di una somma di denaro o il capitale messo a sua disposizione, nella misura in cui tale compenso è conteggiato in percentuale in base al tempo e in proporzione al capitale (Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 33 all’art. 9 LAID, p. 146). La deducibilità degli interessi passivi trova la sua contropartita nell'imponibilità degli interessi provenienti da un credito.

                                         È pertanto stata esclusa la deducibilità dei compensi per la concessione di licenze, dei canoni d'affitto o di locazione o per la concessione di un diritto di superficie, ma anche delle quote previste dal contratto di leasing, in mancanza di un rapporto di dipendenza fra debito in capitale e interessi.

                                   5.   Nella fattispecie, si tratta di stabilire se configuri un interesse passivo deducibile il pagamento, da parte dei ricorrenti, della penale di fr. 11'000, pagata per poter rescindere anticipatamente il contratto di mutuo ipotecario.

                                         5.1.                                

                                         Nel 1995, i contribuenti avevano stipulato con il __________ __________ un contratto di mutuo ipotecari a tasso fisso (5,375% all'anno) per un importo di fr. 400'000, con scadenza prevista per il 7 agosto 2002. Nel luglio 1997, in considerazione della costante diminuzione dei tassi d'interesse, i coniugi __________ hanno chiesto alla banca di poter rescindere il contratto a tasso fisso per sottoscriverne uno nuovo, con un tasso inferiore. Per concedere ai contribuenti lo scioglimento anticipato del contratto, la banca ha preteso il pagamento di una penale di fr. 11'000.

                                         5.2.

                                         Il Tribunale amministrativo del Canton Lucerna ha già avuto modo di decidere che il pagamento che deve essere effettuato per lo scioglimento anticipato di un mutuo ipotecario non costituisce per il diritto fiscale un debito di interessi (StE 1998 B 27.2. n. 20).

                                         Infatti, tale pagamento non è dovuto quale controprestazione per la concessione di un capitale da parte del creditore, bensì al contrario per l'anticipato rimborso del mutuo da parte del debitore. Trattandosi poi di qualificare giuridicamente tale versamento, il Tribunale lucernese ha manifestato una certa indecisione fra la pena convenzionale e la pena di recesso. La differenza è data dal fatto che la prima ha carattere di garanzia, cioè mira a garantire l'esecuzione delle obbligazioni esistenti, mentre la seconda avrebbe un carattere più strettamente risarcitorio, per il fatto che consente al debitore di liberarsi dall'obbligo a suo carico, mediante pagamento della penale (sulla natura degli istituti giuridici in questione, v. p. es. Engel, Traité des obligations en droit suisse - Dispositions générales du CO, 2a ediz., Berna 1997, p. 860 ss.). Secondo il Tribunale di Lucerna, il versamento dovuto dal debitore che scioglie anticipatamente un mutuo ipotecario sarebbe più facilmente assimilabile ad una pena di recesso, proprio perché persegue lo scopo di consentire al debitore di liberarsi dell'obbligo di adempiere la propria prestazione.

                                         Bisogna tuttavia convenire con i giudici cantonali lucernesi, quando concludono che la questione della qualificazione giuridica della prestazione in questione può essere lasciata aperta. Comunque sia, infatti, si tratta di un pagamento che non può essere fatto rientrare nella nozione di "interessi" contenuta nelle leggi fiscali. Esso non mira infatti a rimunerare la concessione del credito, bensì a indennizzare il creditore per l'anticipata risoluzione del contratto richiesta dal debitore.

                                         Deve pertanto essere respinta l'argomentazione dei ricorrenti, secondo cui il debito di cui si tratta configurerebbe un "interesse passivo pagato in anticipo".

                                   6.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   380.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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