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Ticino Camera di diritto tributario 10.05.2000 80.2000.44

10 mai 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·4,316 mots·~22 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00044

Lugano 10 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 9 marzo 2000

in materia di:                 IC/IFD 9596 e 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ & __________ __________ __________ di __________ __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ __________, nato nel 1944, cittadino italiano, coniugato, lavora presso l’__________ __________ __________ di __________ in qualità di impiegato. Durante la settimana soggiorna a __________ in via __________ __________, dove ha preso in affitto una camera.

                                         Sua moglie __________ è invece insegnante e vive a __________ con le figlie.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ ha chiesto le seguenti deduzioni per spese professionali dei dipendenti:

§         spese di trasporto __________ -__________     fr.   6'500.-

§         affitto locale e pasti                                         fr. 10'960.-

§         altre spese professionali                                  fr.   2'000.-

                                         1.2.

                                         L’8 giugno l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, a valere dal 1° luglio al 31 dicembre 1996, in cui gli concedeva le seguenti deduzioni:

§         spese di trasporto __________ -__________     fr.   1’080.-

§         affitto locale e pasti                                         fr.   1'200.-

§         altre spese professionali                                  fr.   2'000.-

                                         1.3.

                                         Il 9 ottobre 1998 l’Ufficio di tassazione notificava poi a __________ __________ anche la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui gli concedeva le chieste deduzioni in misura assai limitata, segnatamente:

§         spese di trasporto __________ -__________     fr.   1’080.-

§         affitto locale e pasti                                         fr.   1'300.-

§         altre spese professionali                                  fr.   2'000.-

                                   2.   2.1.

                                         Il 25 giugno 1998 il contribuente, assistito dallo __________ __________ __________ & __________, presentava reclamo in tempo utile contro la notifica di tassazione IC/IFD 1995-96, contestando tra l’altro il mancato riconoscimento integrale delle spese professionali.

                                         2.2.

                                         Il 23 novembre 1998 il contribuente, sempre avvalendosi dell’assistenza dello Studio fiduciario __________ & __________, presentava reclamo in tempo utile anche contro la notifica di tassazione IC/IFD 1997-98, contestando tra l’altro anche in questo caso il mancato riconoscimento integrale delle spese professionali.

                                         2.3.

                                         Con due distinte decisioni del 14 febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva i reclami, rilevando:

                                         Nel caso in esame, dalla documentazione allegata all'incarto fiscale si rileva che il contribuente é titolare di un permesso di domicilio in Svizzera, è iscritto nel Comune di __________ all'__________e speciale dei cittadini italiani residenti all'estero. Per questo motivo, nessuna autorità italiana può, dal profilo giuridico, rilasciare un certificato di residenza che attesti che egli risiede a __________. In un rapporto informativo allegato alla domanda del permesso di domicilio inoltrata presso la Sezione degli Stranieri di Bellinzona, si afferma che il contribuente è coniugato e ha due figli che abitano a __________. Si afferma inoltre che egli abita tutto l'anno in Svizzera eccetto le vacanze o viaggi di lavoro all'estero.

                                         Visto quanto precede, l'Autorità di tassazione ritiene non potersi scostare dalla decisione, presa in sede di tassazione, di considerare il contribuente domiciliato __________. Di conseguenza, le deduzioni richieste per le spese di trasporto (__________-__________) e di doppia economia domestica previste per i contribuenti che rientrano al domicilio regolarmente il fine settimana, non possono essere concesse.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, patrocinato dallo __________ __________ __________ & __________, chiede nuovamente la deduzione integrale delle spese professionali, argomentando:

                                         di trascorrere tutte le fini settimana a __________ con la famiglia e le vacanze, come dichiarato all’autorità cantonale in occasione dell’ottenimento del permesso C;

                                         di aver recentemente acquistato proprio a __________ un appartamento;

                                         di rivestire all’interno dell’azienda funzioni di semplice impiegato e non funzioni dirigenziali;

                                         di non poter far rientro quotidianamente a __________ da __________ a causa degli orari di lavoro;

                                         di aver preso in locazione soltanto una camera ammobiliata;

                                         di non svolgere alcun’altra attività in Ticino al di fuori degli orari di lavoro e di non far parte di associazioni o circoli;

                                         di essere stato iscritto all’__________ speciali dei cittadini italiani residenti all’estero avendo ottenuto un permesso di dimora in Svizzera.

                                         3.2.

                                         L’Ufficio di tassazione ha proposto di respingere il ricorso, rimettendosi nondimeno alle eventuali conclusioni della Divisione delle contribuzioni, qualora dovesse presentare osservazioni.

                                         3.3.

                                         In occasione dell'udienza del 19 aprile 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

                                   4.   4.1.

                                         Il ricorrente lavora nel Cantone Ticino, ove egli risiede da lunedì a venerdì. Durante la fine della settimana raggiunge la famiglia a __________.

                                         4.2.

                                         Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv.  2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale. Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

                                         a.     almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;

                                         b.     almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.

                                         Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli esercita in Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 4 cpv. 1 lett. a LT).

                                         4.3.

                                         4.3.1.   La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, del 9 marzo 1976 (CDI-I; RS 0.672.945.41) si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti (art. 1). Sono considerate tali le persone che, in virtù della legislazione di uno Stato contraente, sono assoggettate all'imposta nello stesso Stato a motivo del loro domicilio o della loro residenza. Non ricadono invece in tale categoria i contribuenti assoggettati unicamente in modo limitato, ovvero solo per il reddito che essi ricavano da fonti situate in detto Stato (art. 4 n. 1 CDI-I).

                                         4.3.2.   Nella fattispecie il ricorrente, chiedendo di poter dedurre dal reddito del lavoro le spese necessarie a conseguirlo, segnatamente le spese di trasporto da __________ a __________ per il rientro in famiglia alla fine della settimana, come pure della camera a __________ e delle spese di doppia economia domestica, contesta implicitamente, come risulta chiaramente dagli argomenti sviluppati nel ricorso, il suo domicilio in Svizzera, segnatamente i presupposti del suo assoggettamento illimitato in Svizzera e nel cantone Ticino.

                                         Di ciò si dirà più ampiamente in seguito.

                                         È comunque pacifica l’applicabilità alla fattispecie in esame della Convenzione in materia di doppia imposizione tra Italia e Svizzera, poiché in ogni caso il ricorrente risulterebbe residente, nel senso della Convenzione, in uno dei due Stati contraenti.

                                         4.4.

                                         4.4.1.   Va comunque ricordato che la Convenzione italo-svizzera in materia di doppia imposizione stabilisce che lo Stato di residenza ha il diritto di imporre tutti gli elementi di reddito del contribuente che non sono attribuiti all'altro Stato in virtù di particolari disposizioni convenzionali (art. 21 CDI-I), come p. es. in materia di stipendi ed altre rimunerazioni, versati quale corrispettivo di un'attività dipendente, che sono imponibili, salvo particolari fattispecie che qui non interessano, nello Stato in cui è svolta l'attività (art. 15 n. 1 CDI-I).

                                         4.4.2.   Ne deriva che, in concreto, la Svizzera può imporre l'interessato per il reddito d'attività lucrativa dipendente.

                                         4.5.

                                         Se il contribuente, per quanto si dirà in seguito, dovesse risultare residente in Italia e quindi considerato non avere domicilio primario in Svizzera, la sua situazione verrebbe a ricalcare quella giudicata dal Tribunale federale in una recente sentenza di principio (Sentenza del Tribunale federale del 9 dicembre 1996 in re R. e M. W., in Sammlung BGE n. 821, come pure in StE 1998 B 22.3 n. 65, ASA 67 p. 551 e RDAF 55/1999 p. 417 ).

                                         Basta quindi ricordare le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte federale al consid. 5 c, senza che sia necessario riprendere nel dettaglio i diversi argomenti sviluppati nel menzionato giudizio:

                                         “c) Pur senza discutere il problema di spese legate all'esistenza di un domicilio all'estero, si esprimono in favore di una deduzione in fattispecie simili a quella in esame __________ Meyer (Die steuerfreien Abzüge vom Erwerbseinkommen unselbständig Erwerbender, Diss. Zurigo 1949 pag. 151) e Jean-Marc Barilier (Les frais d'acquisition du revenu des simples particuliers, Diss. Losanna 1970, pag. 28 n. 1 e pag. 65), mentre Philip Funk (Der Begriff der Gewinnungskosten nach Schweizerischem Einkommensteuerrecht, Diss. San Gallo 1989, pag. 106) si limita a citare le menzionate decisioni del Canton Argovia, senza tuttavia prendere chiaramente posizione. Il Commentario Masshardt/Tatti (op. cit., n. 3 all'art. 22bis, pag. 197), pur senza riferire la fonte, cita una commissione cantonale di ricorso che ha ("persino") ammesso quali spese professionali i costi di viaggio di un cittadino italiano, il quale alla fine di ogni settimana si recava dal luogo di lavoro in Svizzera presso i suoi parenti prossimi in Italia. Quest'ultima tesi è convincente: essa corrisponde al testo della norma applicabile e a quello delle attuali disposizioni, le quali ammettono la deduzione delle spese di trasporto tra il "domicilio" e il luogo di lavoro. Inoltre, essa realizza meglio il loro scopo: consente infatti anche al cittadino domiciliato all estero di defalcare dal proprio reddito le spese provocate dalla necessità di abitare sul luogo di lavoro e di recarvisi settimanalmente, concretizzando in tal modo il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Infine, essa permette una migliore realizzazione del principio della parità di trattamento. In effetti, ai fini dell'imposta sul reddito da attività lucrativa dipendente la situazione di fatto del residente settimanale con domicilio all'estero è simile quella del residente settimanale con domicilio in un altro Cantone: è quindi opportuno che essi dispongano della medesima possibilità di operare le deduzioni in esame; il diverso foro d'imposizione del reddito da attività lucrativa (per il cittadino con domicilio all'estero il luogo di lavoro; per l'altro il domicilio) appare infatti di importanza limitata ai fini delle deduzioni in esame. Contro la soluzione descritta potrebbero unicamente venire invocate, in particolari fattispecie, difficoltà di accertamento delle deduzioni ammissibili . Sennonché, in concreto, non si intravedono simili difficoltà, né le autorità di tassazione le fanno valere (…)”.

                                         Dovranno quindi concretamente essere riconosciute, in linea di principio, le spese di trasporto , di alloggio e di doppia economia domestica rivendicate dal ricorrente. Sempre secondo il Tribunale federale, nel farlo l’autorità fiscale, per quanto riguarda le spese per l'alloggio, limiterà la deduzione alle spese per una camera nel luogo di lavoro. In merito alle spese di trasporto, essa determinerà se si può ragionevolmente pretendere che il contribuente faccia uso di un mezzo di trasporto pubblico e, in tal caso, limiterà la deduzione alle spese derivanti dal rientro al domicilio con tale mezzo di trasporto. Essa ammetterà, al massimo, i costi derivanti da un viaggio alla settimana, ma solo alla condizione che l'interessato rientri effettivamente perlomeno con tale frequenza. Oltre a tali costi, l'autorità ammetterà la deduzione delle spese di viaggio giornaliere tra l'abitazione in Svizzera ed il luogo di lavoro. Infine, essa stabilirà le spese per i pasti fuori casa nei limiti degli importi forfetari definiti dall'Amministrazione (cfr. Sentenza del Tribunale federale del 9 dicembre 1996 in re R. e M. W., consid. 6, in Sammlung BGE n. 821, come pure in StE 1998 B 22.3 n. 65, ASA 67 p. 551 e RDAF 55/1999 p. 417 ).

                                   5.   5.1.

                                         Occorre quindi ricordare a questo riguardo che, secondo gli articoli 32 cpv. 1 LAID, 83 cpv. 1 LIFD e 104 cpv. 1 LT, i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente.

                                         5.2.

                                         Inoltre, secondo gli articoli 35 cpv. 1 lett, a LAID, 93 LIFD e 114 LT, i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano un'attività lucrativa dipendente durante brevi periodi, durante la settimana oppure come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito della loro attività, conformemente agli articoli 83-86 LIFD, risp. 104-111 LT.

                                         Ne viene che, secondo i succitati disposti, segnatamente secondo gli articoli 35 cpv. 1 lett. a LAID, l'art. 93 LIFD e 114 LT, i lavoratori, qualunque sia la loro nazionalità, che hanno un domicilio all'estero sottostanno all'imposta alla fonte sui redditi risultanti da un'attività lucrativa dipendente nel Cantone. Le norme del diritto fiscale internazionale prevedono che il reddito da attività dipendente è realizzato in linea di principio nel luogo di lavoro, vale a dire nel luogo in cui viene svolta l'attività e in cui il contribuente è presente personalmente (fisicamente) per effettuare il lavoro (Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat, Réglementation cantonale harmonisée en matière d'impôt à la source, Berna 1994, p. 148 s.).

                                         5.3.

                                         Va inoltre ricordato che per l’IC, secondo l'art. 104 cpv. 1 in fine LT, è riservata la tassazione ordinaria segnatamente per la sostanza e i redditi non assoggettati all’imposta alla fonte (tassazione ordinaria complementare: art. 90 cpv. 1 LIFD; art. 112 cpv. 1 LT; art. 34 cpv. 1 LAID) o quando i proventi lordi assoggettati all’ imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l’ importo stabilito dal Consiglio di Stato, (tassazione ordinaria sostitutiva: art. 90 cpv. 2 LIFD; art. 113 cpv. 1 LT; art. 34 cpv. 2 LAID).

                                         In altre parole, al verificarsi di determinate condizioni, i contribuenti assoggettati alla fonte (ad esclusione tuttavia dei frontalieri) beneficiano del regime di tassazione ordinaria che può essere complementare a quello della fonte oppure sostitutivo del medesimo (cfr. Direttiva 01/99 della Divisione delle contribuzioni concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio - artt. 104-114 LT e 83-91 LIFD).

                                         Sono segnatamente imposti con la tassazione ordinaria sostitutiva i redditi lordi assoggettati alla fonte (esclusi quelli dei frontalieri) di un contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui, quando superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l’importo di fr. 120’000.-. Tale tassazione è mantenuta, negli anni successivi e fino alla fine dell’assoggettamento alla fonte, anche quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, il limite stabilito. Se l’ assoggettamento in un Cantone ha una durata inferiore ad un anno civile intero, i redditi lordi determinanti per l’imposta alla fonte sono convertiti su dodici mesi.

                                         Nel caso di tassazione ordinaria sostitutiva il datore di lavoro deve comunque continuare a prelevare l’imposta alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull’imposta ordinaria sostitutiva. L’Ufficio delle imposte alla fonte può tuttavia, in questi casi, autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare alla trattenuta d’imposta a condizione che presti una sufficiente garanzia. In quest’ultimo caso l’assoggettamento avviene a tutti gli effetti secondo la procedura ordinaria (cfr. Direttiva 01/99 loc. cit.).

                                         5.4.

                                         In sostanza il regime della tassazione ordinaria sostitutiva, seppur con non trascurabili differenze, si avvicina per un certo aspetto al regime della tassazione a conguaglio della vecchia LT, il cui art. 240 prevedeva che tanto il contribuente quanto l’autorità fiscale potessero esigere che venisse posteriormente eseguita la tassazione ordinaria (cpv. 1), riservato il conguaglio per le differenze d’imposta in più o in meno (cpv. 2).

                                   6.   Fatte queste necessarie premesse, occorre ora affrontare il tema che sottende la richiesta di deduzioni del ricorrente, segnatamente quello di sapere dove si trovi il suo domicilio (residenza) fiscale principale, vale a dire se egli sia illimitatamente o soltanto limitatamente imponibile in Svizzera.

                                         6.1.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, una persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi stabilmente.

                                         Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:

                                         -     l'effettiva residenza in un certo luogo (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, § 3, IA, 2b, n. 12);

                                         -     l'intenzione di rimanervi in modo duraturo (Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, § 3, IA, 1, n. 16 s.). A tal fine, non è determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Perché il risiedere in un dato luogo possa definirsi duraturo non occorre che taluno intenda rimanervi fino alla morte; tale requisito è dato anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata di un rapporto di lavoro (cfr. Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, §3, IA, 2b, n. 8).

                                         6.2.

                                         Di regola il domicilio fiscale coincide con quello civile.

                                         In particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari.

                                         Se i presupposti del domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense (cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 46; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Bern 1983, p. 105). Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie relazioni vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 47).

                                         Può dunque accadere che taluno abbia dei legami ideali ad un determinato luogo e delle relazioni materiali con un posto diverso; in particolare, può esservi una separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La giurisprudenza del TF ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e domicilio fiscale possono non coincidere (cfr. Locher, Einführung, pp. 47 ss.; Locher, § 3, IB, 3, n. 15; Höhn/Athanas, op. cit., p. 106).

                                         6.3.

                                         Il domicilio fiscale di un lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.

                                         Se il lavoratore dipendente non occupa una posizione dirigenziale, il domicilio può trovarsi in un altro luogo che non sia quello di lavoro, dove rientra regolarmente e dove ha legami familiari o relazioni personali o sociali particolarmente strette.

                                         Nel caso di lavoratori celibi o lavoratrici nubili, conviene soppesare i legami con l'uno o l'altro di tali luoghi per determinare quale sia preponderante. Per determinare il centro degli interessi vitali entrano in considerazione, in particolare, l'età della persona, la durata del suo impiego, le circostanze che lo concernono nel luogo di lavoro e nel luogo del rientro settimanale, l' intensità dei rapporti con tale luogo (Sentenza del Tribunale federale del 2 settembre 1997 in RDAF 54 / 1998 p. 67).

                                         Così un contribuente trentacinquenne celibe, che ha un'abitazione propria nel luogo in cui lavora, vi ha anche il domicilio, malgrado che rientri ogni fine settimana dai genitori e svolga in quel luogo un'attività sportiva (StE 1995 A 24.21 n. 10; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/96). Il Tribunale amministrativo di Ginevra ha invece considerato domiciliata nel __________ una contribuente vallesana nubile di 23 anni, impiegata dell' amministrazione delle __________ a __________, dove risiede durante la settimana, in virtù degli stretti legami con il suo cantone d'origine, perché l'interessata non solo rientrava settimanalmente in __________, dove aveva conservato legami stretti con la famiglia e gli amici, ma anche perché era alla ricerca di un posto nel suo cantone di origine (RF 52 / 1997 p. 46).

                                         Si può dunque concludere, che nel caso dei lavoratori, che durante la settimana dimorano nel luogo di lavoro (Wochenaufenthalter), il luogo di lavoro vale quale domicilio fiscale in assenza di particolari relazioni famigliari nel luogo di soggiorno durante la fine della settimana (DTF 125 I 54, consid. 3b; RDAF 55 / 1999 p. 179; ZStP 1999 p. 23).

                                         La più recente giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei cd. singles, il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di lavoro, soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, Einführung, p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7 ; RF 49 / 1994 p. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/96, consid. 1d).

                                         6.4.

                                         Nel caso di contribuenti che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles. Così un contribuente che dimora in Ticino, dove dirige un'azienda, è stato considerato fiscalmente domiciliato in Ticino, malgrado si recasse settimanalmente a trovare la madre anziana in un altro cantone (CDT n. 149 del 28 luglio 1993 in re F. B. in RDAT 1993 II pp. 346 ss., n. 2t). Il che non impedisce che, in determinati casi, il domicilio di un contribuente con attività dirigenziale possa nondimeno non trovarsi nel luogo di lavoro, quando i rapporti con tale luogo appaiano meno importanti e meno stretti di quelli con l'altro luogo di soggiorno (Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel, 10 maggio 1995 in RDAF 51 / 1995 p. 336).

                                   7.   7.1.

                                         Nel caso in esame, i fatti esposti nel ricorso, che non sono contestati, depongono chiaramente per l'esistenza di un domicilio fiscale principale in Italia.

                                         Il ricorrente lavora a __________ presso la __________ __________ in qualità di impiegato, come conferma espressamente anche nel ricorso. Dagli atti non risulta d'altronde che egli detenga una posizione diversa (di natura dirigenziale) da quella indicata nella dichiarazione d'imposta e confermata nel ricorso, né il salario percepito lo lascia intuire, anche se depone a favore di un'attività di una certa responsabilità.

                                         Risulta altresì che il ricorrente trascorre tutte le fini settimana a __________ con la famiglia, così come le vacanze, conformemente a quanto dichiarato all’autorità cantonale in occasione dell’ ottenimento del permesso C. Il ricorrente ha inoltre acquistato di recente un appartamento a __________, in cui risiedevano nel periodo determinante per il presente giudizio sia la moglie, insegnante nel capoluogo lombardo sia le figlie. Inoltre, il ricorrente, non potendo far rientro quotidianamente __________ da __________ a causa degli orari di lavoro, ha preso in locazione a Lugano soltanto una camera ammobiliata, non un appartamento. In Ticino egli non svolge alcun’altra attività al di fuori degli orari di lavoro e non fa parte di associazioni o circoli.

                                         Tutti questi fatti depongono chiaramente a favore dell'esistenza di un domicilio fiscale primario in Italia, a __________, presso la famiglia. Risulta infatti chiaro che il luogo in cui il ricorrente risiede con l'intenzione di stabilirsi è __________ presso la famiglia nell'appartamento di recente acquisto e non __________ nella camera ammobiliata che occupa durante la settimana quando svolge il proprio lavoro di impiegato a __________ presso la __________ __________.

                                         7.2.

                                         Certo, vi sono atti amministrativi che parrebbero deporre per la tesi contraria, segnatamente per il domicilio a __________.

                                         In effetti il ricorrente è al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera di tipo C secondo la Legge sul domicilio e la dimora degli stranieri e a __________ risulta essere iscritto all’__________ speciale dei cittadini italiani residenti all’estero.

                                         Ciò nonostante il domicilio fiscale primario rimane a __________, malgrado il permesso di tipo C e la speculare iscrizione all'__________ italiana come cittadino residente all'estero.

                                         Non è però compito di questa Camera stabilire se tali atti amministrativi rispecchino la realtà, se invece siano stati ottenuti o concessi a torto oppure se siano compatibili con un domicilio fiscale primario all'estero. Basti ricordare che ai fini della decisione circa l'esistenza del domicilio sono più importanti le relazioni personali ed economiche che non elementi formali come il deposito di documenti (cfr. Sentenza del Tribunale federale del 20 luglio 1994 in re H. Z. con riferimenti; cfr. inoltre: ASA 54 pag. 229 consid. 4 e riferimenti; Känzig, Wehrsteuer, 2a ediz., Basilea 1982, n. 3 all'art. 4).

                                         7.3.

                                         Ne viene, per tutta quanto precede che la situazione del ricorrente non è diversa  - anzi è sovrapponibile -  a quella giudicata dal Tribunale federale nella sentenza del 9 dicembre 1996 in re W. (cfr. Sammlung BGE n. 821 = StE 1998 B 22.3 n. 65 = ASA 67 p. 551 = RDAF 55 / 1999 p. 417), con la sola differenza, per altro irrilevante ai fini dell'applicazione del diritto convenzionale e quindi del presente giudizio, della cittadinanza.

                                         Come nel caso giudicato dal Tribunale federale, il ricorrente è domiciliato in Italia (domicilio fiscale primario) e lavora durante la settimana in Svizzera, dove deve essere limitatamente assoggettato all'imposta sul reddito da attività lucrativa dipendente.

                                         7.4.

                                         A differenza del caso giudicato dal Tribunale federale, non mette tuttavia conto determinarsi nella presente fattispecie sull'entità delle deduzioni per spese di trasporto, di alloggio e di doppia economia domestica.

                                         In virtù delle norme di diritto federale e cantonale, che vigono dal 1° gennaio 1995, il contribuente deve infatti essere obbligatoriamente assoggettato all'imposta alla fonte sul reddito del lavoro sin da quella data, riservata l'eventuale tassazione ordinaria sostitutiva, che di primo acchito parrebbe da escludere (cfr. consid. 5.3.).

                                         Il problema delle deduzioni e, meglio, dell’entità delle stesse, sollevato con il presente ricorso, si porrà, se del caso, solo a quel momento.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza le decisioni su reclamo IC/IFD 1995-96 e 1997-98 e le relative notifiche di tassazione sono annullate.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono rinviati all'Ufficio imposte alla fonte perché proceda nei propri incombenti.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.44 — Ticino Camera di diritto tributario 10.05.2000 80.2000.44 — Swissrulings