Incarto n. 80.2000.00030
Lugano 3 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2000
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________ era proprietaria di sostanza immobiliare nel Canton Ticino, che è stata venduta soltanto nel corso del 1999;
- che, non avendo ricevuto la dichiarazione fiscale 1999-2000, il 15 aprile 1999 l’autorità fiscale richiamava la contribuente ai propri doveri procedurali, ponendo poi a suo carico con decisione del 20 maggio 1999 una tassa di fr. 30;
- che il 22 dicembre 1999 l’Ufficio esazione e condoni notificava alla contribuente una ulteriore tassa di diffida di fr. 30.- per il mancato pagamento della tassa di diffida, notificatale dall’Ufficio di tassazione il 20 maggio 1999;
- che la contribuente, assistita dalla signora __________, impugnava la suddetta diffida con reclamo del 7 gennaio 2000 all'Ufficio di tassazione, chiedendo una nuova proroga;
- che l'Ufficio dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo con decisione del 18 gennaio 2000;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________, sempre assistita dalla signora __________, chiede nuovamente l'annullamento della tassa di diffida, argomentando:
- di aver spedito una lettera raccomandata il 4 maggio 1999, quindi subito dopo aver ricevuto il richiamo, con cui chiedeva lo stralcio della sua partita fiscale, poiché lo stabile di __________, di cui era comproprietaria per un mezzo, era stato messo in vendita dalla Banca d__________l __________ e
- di aver immediatamente rispedito la diffida all’autorità fiscale, allegando copia della precedente lettera del 4 maggio all’Ufficio di tassazione;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT; art. 124 cpv. 1 LIFD);
- che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT; art. 124 cpv. 3 LIFD);
- che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);
- che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
- che la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
- che, di conseguenza, in considerazione dell'inosservanza del termine concessole per la presentazione della dichiarazione, l'autorità fiscale ha correttamente proceduto a notificare alla ricorrente la diffida, per la quale, come detto, è previsto il prelievo di una tassa di cancelleria, che copre costi provocati dalla contribuente;
- che la lettera del 7 gennaio 2000, con cui __________ __________, assistita dalla signora __________, contestava la tassa di diffida del 22 dicembre 1999, è stata trasmessa dall’Ufficio esazione e condoni all’ Ufficio di tassazione per competenza;
- che l’unica decisione dell’Ufficio di tassazione riguardante una tassa di diffida era quella del 20 maggio precedente;
- che pertanto l’Ufficio di tassazione, indipendentemente dal buon fondamento o meno del reclamo inviato con lettera del 7 gennaio all’Ufficio di esazione, dichiarava tardiva la lagnanza in questione, poiché il termine di trenta giorni previsto dall'art. 206 LT era trascorso;
- che pertanto il presente ricorso, nella misura in cui contesta la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione del 18 gennaio 2000 si avvera infondato;
- che dagli atti dell’incarto non risulta nessun reclamo di data anteriore inviato dalla contribuente all’Ufficio di tassazione, non comunque la lettera che la signora __________ asserisce d’avergli inviato subito dopo aver ricevuto la tassa di diffida del 20 maggio 1999;
- che l’interessata non è in grado di provare l’invio in questione, ma unicamente un precedente invio raccomandata del 4 maggio 1999, con cui chiedeva lo stralcio della sua partita fiscale;
- che tale scritto non può quindi essere considerato alla stregua di un anticipato reclamo contro la successiva tassa di diffida;
- che proprio questo fatto, vale a dire l’invio, successivamente alla raccomandata del 4 maggio 1999, della tassa di diffida, doveva semmai indurre la contribuente a presentare reclamo nelle dovute forme;
- che non avendolo fatto o quanto meno non essendo in grado di provare d’averlo fatto, difettando la prova dell’invio, vale a dire la ricevuta postale della raccomandata, l’Ufficio di tassazione non poteva invero far altro che dichiarare tardivo il reclamo del 7 gennaio 2000 contro una tassa di diffida notificata diversi mesi prima;
- che, a titolo puramente abbondanziale, la contribuente era tenuta a presentare la dichiarazione fiscale IC 1999-2000, poiché al 1° gennaio 1999 era ancora proprietaria di sostanza immobiliare in Ticino;
- che gli atti del presente procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di esazione, poiché la lettera del 7 gennaio 2000 è comunque stata presentata nel termine di trenta giorni dalla seconda tassa di diffida di fr. 30.-, emessa questa volta da parte dell’Ufficio esazione stesso;
- che quindi la lettera in questione è idonea a configurare un tempestivo reclamo contro quest’ultima tassa di diffida;
- che data la particolarità del presente ricorso, in parte se non in toto causato dalla trasmissione della lettera del 7 gennaio 2000 da parte dell’Ufficio esazione all’Ufficio di tassazione, questo giudice fa eccezionalmente astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
§ Gli atti del procedimento sono trasmessi, per quanto necessario, all’Ufficio esazione e condoni perché proceda se del caso nei suoi incombenti.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: