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Ticino Camera di diritto tributario 03.03.2000 80.2000.3

3 mars 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,399 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00003

Lugano 3 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 1999

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   __________ __________ ha lavorato alle dipendenze del __________ __________ fino alla fine di luglio del 1998. Dal 1° agosto 1998 lavora per la __________ __________ __________ con un salario di ca. fr. 1000.- al mese inferiore al precedente.

                                         Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 99-00 la contribuente ha dichiarato i salari conseguiti presso le due Banche, scorporando tuttavia da quello del __________ __________ del 1998 un importo di fr. 63'652.-, che è invece stato indicato sotto la voce liquidazioni in capitale. Nella notifica di tassazione del 20 settembre 1999 l'Ufficio di tassazione, dopo aver sentito il parere del Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni su domanda della contribuente, ha invece aggiunto tale importo in media annua all'ammontare dei salari.

                                   2.   La contribuente presentava reclamo in tempo utile, chiedendo che l'importo di fr. 63'652.- venisse imposto separatamente secondo l'art. 38 LT e 38 LIFD.

                                         Il reclamo veniva respinto dall'UT con decisione del 20 dicembre 1999, ritenendo che la liquidazione non avesse carattere previdenziale.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente che l'importo di fr. 63'652.- venga imposto separatamente secondo l'art. 38 LT e 38 LIFD.

                                         Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                         Pendente causa questa Camera ha chiesto informazioni all’istituto bancario sulla natura dell’importo oggetto del presente ricorso.

                                   4.   4.1.

                                         Secondo l’art. 38 cpv. 1 LT, le prestazioni in capitale secondo l’ articolo 21 e i versamenti analoghi di cui all’ articolo 16 capoverso 2, come anche le somme versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute secondo l’ articolo 22 lettera b) sono imposte separatamente con un’ imposta annua intera.

                                                      L’ imposta è calcolata con l’ aliquota che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua pari a un quindicesimo dell’ importo della prestazione in capitale. L’ aliquota minima è del 2 per cento (art. 38 cpv. 2 LT).

                                                      Le deduzioni sociali di cui all’ articolo 34 non sono ammesse (art. 38 cpv. 3 LT).

                                                      4.2.

                                         Secondo l’art. 38 cpv. 1 LIFD, le prestazioni in capitale secondo l'articolo 22, come anche le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente. Esse soggiacciono in tutti i casi ad un'imposta annua intera.

                                                      L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 36 (art. 38 cpv. 2 LIFD).

                                                      Le deduzioni sociali di cui all'articolo 35 non sono ammesse (art. 38 cpv. 2 LIFD).

                                   5.   5.1.

                                         La previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essen-zialmente una previdenza di carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza pro-fessionale». Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collabora-zione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la le-gittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla le-gittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di pre-videnza riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di III Pilastro A:

                                         a)     il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:

                                                 aa)    sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e

                                                 ab)    sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;

                                         b)    la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza rischio.

                                         La stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle di-sposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le de-nominazioni "contratto di previdenza vincolata" e "convenzione di previdenza vincolata" possono essere utilizzate unicamente per i modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni» e che dunque «in mancanza di questa approva-zione il diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può es-sere rifiutato» (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 1 ).

                                         La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata III Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).

                                         5.2.

                                         Diversamente dal II Pilastro, la deducibilità dei contributi al III Pilastro A è quantitativamente limitata. Per i salariati e gli indi-pendenti che sono affiliati ad un'istituzione di previdenza secon-do l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP (salario coor-dinato) e per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito prove-niente da un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è pos-sibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare cit., par. 5). Addirittura, se un contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, le autorità fiscali devono certificare in quale misu-ra il limite massimo è stato superato e la forma di previdenza ri-conosciuta deve procedere ad un rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p. 130; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, Prévoyance professionnelle et impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, casi pratici n. 8, n. 46, n. 64).

                                         5.3.

                                         L'art. 8 OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fonda-zioni bancarie rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato predisposto dall'AFC l'apposi-to modulo 21 EDP-dfi, intitolato «Attestazione concernente i contributi di previdenza» (Maute/Steiner, op. cit., p. 131 nota 29).

                                   6.   La natura giuridica della prestazione versata dal __________ __________ alla ricorrente va valutata alla luce delle disposizioni descritte.

                                         Su richiesta di questa Camera, l’Istituto bancario ha rilevato quanto segue:

                                         “L'importo di fr. 63'652.- è compreso nel totale di fr. 110'191.- riportato sul certificato di salario. Su questo importo sono stati trattenuti i contributi di legge.

                                         II versamento di fr.63'652.- rientra nelle agevolazioni di uscita che il __________ __________ offre ai suoi collaboratori per facilitarne l'inserimento presso altre strutture esterne alla banca. Viene calcolato in base agli anni di servizio e all'età della collaboratrice”.

                                         Da queste informazioni è del tutto chiaro che la prestazione di fr. 63'652.-, qui in discussione, non rientra in alcun modo tra quelle sussumibili sotto gli articoli 38 LT e 38 LIFD, così come sono state illustrate al consid. 5.

                                         Si tratta invero di un’agevolazione che non ha carattere previdenziale nel senso legale del termine, bensì di una prestazione elargita dal datore di lavoro per le ragioni indicate nella lettera e che può in un certo senso essere assimilata a una sorta d’indennità d’inserimento.

                                         In simili condizioni l’autorità fiscale non poteva agire diversamente da come ha agito. Il ricorso, se pur comprensibile da un punto di vista umano, dal profilo giuridico risulta manifestamente privo di fondamento.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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