Incarto n. 80.2000.00025
Lugano 3 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________ __________ dichiarava, oltre a un reddito del lavoro di fr. 41'621.- di media annua conseguito dalla moglie, un reddito da attività indipendente di fr. 20'975.- di media annua. L’Ufficio di tassazione di Bellinzona, nella notifica di tassazione del 16 agosto 1999, elevava il reddito da attività indipendente a fr. 30'000.-. A seguito del reclamo, tempestivamente presentato dal contribuente, l’Ufficio di tassazione, dopo averlo sentito, riduceva il reddito aziendale a fr. 24'000.- di media annua (cfr. decisione del 17 gennaio 2000).
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede di ridurre ulteriormente il reddito da attività indipendente e di fissarlo come a dichiarazione.
3. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
4. 4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).
4.2.
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
Contro la decisione di tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica
4.3.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente ha indicato d’aver conseguito nel periodo di computo, svolgendo l’attività di taxista presso la stazione __________ di __________, un reddito annuo medio di fr. 20'975.-. Egli non ha tuttavia prodotto il questionario relativo alle persone che esercitano un’attività indipendente, né l’Ufficio di tassazione gli ha richiesto di produrre la contabilità o quanto meno una distinta delle entrate e delle uscite.
L’Ufficio di tassazione aveva però inizialmente rivalutato il reddito da attività indipendente a fr. 30'000.- in considerazione del calcolo del dispendio. Dal raffronto delle entrate e uscite del contribuente nel periodo di computo 1997-98 risultava che, tenendo conto di un fabbisogno per il mantenimento suo e della sua famiglia contenuto nei termini del minimo vitale valido in materia esecutiva, non gli restava praticamente più nessuna disponibilità finanziaria.
In sede di reclamo il calcolo è poi stato riveduto ed ha evidenziato una disponibilità annua media di fr. 8'000.- circa già considerato il fabbisogno per vivere, seppur entro i limiti del minimo vitale, di una famiglia di quattro persone. Il raffronto delle entrate e delle uscite non giustifica pertanto un aumento del reddito aziendale, che non trovi un fondamento nei dati contabili presentati dal contribuente.
Orbene, a questo proposito, come si è visto, l’incarto è avaro, per non dire privo di documentazione.
Questo giudice si vedrebbe pertanto costretto, in linea di principio, ad annullare in ordine la decisione su reclamo e a retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione perché completi l’istruttoria, esigendo formalmente dal contribuente (rendendolo cioè attento sulle conseguenze in caso di inadempienza) la produzione dei dati contabili e, sulla scorta della documentazione acquisita, si pronunci nuovamente.
Ragioni di economia di giudizio, dettate anche dalla seria situazione di indebitamento del contribuente, così come emerge dal verbale d’audizione davanti all’Ufficio di tassazione del 21 dicembre 1999, suggeriscono tuttavia di accogliere il ricorso e di stabilire, per il periodo fiscale in questione, il reddito aziendale in fr. 21'000.- di media annua.
Sin d’ora il contribuente va avvertito che, nel prossimo periodo fiscale, non dovrà limitarsi a indicare il reddito conseguito quale taxista, ma dovrà produrre quanto meno il conteggio delle entrate e delle uscite, tenendo a disposizione dell’Ufficio di tassazione le pezze giustificative.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 gennaio 2000 è riformata nel senso che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 21'000.- di media annua.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: