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Ticino Camera di diritto tributario 05.01.2001 80.2000.200

5 janvier 2001·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,893 mots·~9 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00200

Lugano 5 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2000

in materia di:                 IC 2000

presentato da:

1. __________ __________, __________ __________,  2. __________ __________, entrambi rappresentati dall'avv. __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con petizione del 9 dicembre 1997, i signori __________ __________ e __________ __________ promuovevano un'azione di riduzione ereditaria nei confronti della sorella __________ __________.

                                         Il 16 giugno 2000, il Pretore di __________ -__________ proponeva alle parti una transazione giudiziale, che prevedeva il trasferimento, a liquidazione di ogni pretesa dipendente dalla successione fu __________ __________, di due immobili (i mapp. N. __________ e __________ di __________) dalla signora __________ __________ ai signori __________ e __________ __________, oltre al versamento di un importo di fr. 50'000. L'accordo veniva accettato dalle parti e, nel mese di ottobre successivo, il giudice ordinava all'Ufficio dei registri di iscrivere il trapasso di proprietà.

                                   2.   Con decisione del 25 ottobre 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava alla signora __________ __________ la tassazione posticipata sulla sostanza, con riferimento al mapp. __________, per gli anni dal 1981 al 1999, per un ammontare di fr. 11'232.

                                         La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 ottobre 2000, ritenendo ingiusto il prelevamento dell'imposta posticipata, trattandosi non di una vendita immobiliare bensì di un trapasso successorio.

                                         Il reclamo veniva accolto con decisione del 3 novembre 2000, con cui l'autorità di tassazione riconosceva che l'imposta posticipata non viene prelevata in caso di liberalità in acconto della quota ereditaria e di successione ereditaria.

                                         Con scritto dello stesso giorno, l'Ufficio si rivolgeva pure ai cessionari del fondo, chiedendo loro se continuassero ad usare l'immobile a scopo agricolo. Essi rispondevano in data 15 novembre 2000, negando l'uso agricolo.

                                         L'Ufficio di tassazione notificava dunque loro, con decisione del 16 novembre 2000, la tassazione posticipata, nella misura di fr. 11'232.

                                   3.   I signori __________ e __________ impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 21 novembre 2000, contestando la qualifica della cessione di proprietà del mapp. N. __________ come divisione ereditaria.

                                         Il reclamo veniva respinto con decisione del 23 novembre 2000, nella quale l'Ufficio di tassazione argomentava che i reclamanti e la signora __________ __________, nonché la loro madre, erano gli eredi del defunto __________ __________ e che, in seguito alla rinuncia all'uso agricolo del mapp. N. __________ da parte dei primi due, si giustificava la tassazione posticipata.

                                   4.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ e __________ __________ postulano l'annullamento della tassazione in questione, ribadendo che non vi è mai stata una comunione ereditaria fra essi e la sorella __________, dal momento che proprietaria degli immobili è sempre stata quest'ultima.

                                   5.   5.1.

                                         Secondo l'art. 43 cpv. 1 LT, i proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale possono chiedere all’autorità di tassazione di essere imposti per l’intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2.- franchi il mq. I fabbricati sono invece imposti per il valore di stima ufficiale.

                                         Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2.- franchi il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l’aliquota dell’1 per mille (art. 43 cpv. 2 LT).

                                         5.2.

                                         L’imposizione agevolata, in base al valore di reddito, per i terreni agricoli e forestali, è fondata su considerazioni di politica economica, cioè sull’interesse pubblico proprio dell’agricoltura. Se infatti anche i terreni destinati all’agricoltura fossero sottoposti ad una tassazione a valori venali, si creerebbe un conflitto di finalità con le rimanenti misure di politica agraria, contenute in diverse normative a tutela dell’agricoltura e fondate sulla costituzione. Tale considerazione ha spinto il legislatore a subordinare gli interessi fiscali a quelli di politica economica. Un fondato motivo per una disparità di trattamento dei fondi agricoli rispetto a quelli non agricoli sussiste perciò solo fintantoché siano o siano stati usati a scopi agricoli (Meuter, Ertragswertbewertung und ergänzende Vermögenssteuer, in ZStP 1995 p. 2 s.).

                                         5.3.

                                         Nella fattispecie, il mapp. N. __________ di __________ era considerato fondo utilizzato a scopo agricolo fin da quando ne era proprietario il defunto __________ __________, padre dei ricorrenti e della signora __________ __________, che lo ha poi ricevuto in donazione nel 1978. L'iscrizione dell'obbligo di rimborso dell'imposta sulla sostanza risale infatti al 1967.

                                   6.   Assodato dunque che il mapp. N. __________ godeva della tassazione privilegiata, si tratta di stabilire se siano stati adempiuti i presupposti per la tassazione posticipata prevista per il caso dell'alienazione e della cessazione dell'uso agricolo.

                                         6.1.

                                         Secondo l'art. 43 cpv. 3, le liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria, non sono considerate come alienazione. In questi casi l’imposta sulla sostanza è riscossa:

                                         a)  a carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria;

                                         b)  a carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.

                                                                                 Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo non superiore a 2.- franchi il mq., il prelevamento posticipato dell’imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima alienazione e deve essere sopportato interamente dal futuro venditore (art. 43 cpv. 4 LT).

                                         6.2.

                                         Le suddette disposizioni costituiscono delle fattispecie di differimento dell'imposizione posticipata della sostanza, che si sovrappongono, almeno parzialmente, a quelle previste nell'ambito dell'imposta sugli utili immobiliari, in considerazione del fatto che tali eccezioni perseguono lo stesso scopo (Meuter, op. cit. p. 14; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 13 all’art. 14 LAID, p. 222).

                                         Di conseguenza, in questi casi, l'acquirente dell'immobile (cioè, l'erede o il donatario) che, mediante un'alienazione privilegiata, è diventato proprietario di un fondo precedentemente tassato al valore di reddito, si assume in tal modo l'onere fiscale latente e, quando dovesse vendere a sua volta, senza beneficiare di un ulteriore motivo di differimento, si assumerà il pagamento dell'imposta sulla sostanza del precedente proprietario.

                                         6.3.

                                         Il motivo di differimento dell'art. 43 cpv. 3 LT si ritrova anche nell'ambito dell'imposta sugli utili immobiliari.

                                         Infatti, l'art. 124 lett. a LT stabilisce che l'imposizione degli utili immobiliari è differita in caso di trasferimento per successione, divisione ereditaria, legato, donazione o altro contratto soggetto all'imposta di successione o donazione. Si tratta di una formulazione volutamente ampia, che mira ad includere non solo ogni trasferimento di proprietà per successione, divisione ereditaria, legato, ma, ogni altro contatto soggetto all'imposta di successione o donazione, conformemente agli articoli 141 ss. LT (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 118).

                                         6.4.

                                         Ora, è immediatamente evidente che la cessione del mapp. N. __________ dalla signora __________ __________ ai ricorrenti non è avvenuta né a titolo di successione ereditaria né a titolo di divisione ereditaria. Si deve infatti ricordare che la cedente era divenuta proprietaria esclusiva dell'immobile in questione già nel 1981, mediante donazione da parte del padre __________ __________.

                                         Con il trasferimento del 2000 ai fratelli, __________ __________ ha semplicemente posto fine alla causa, promossa dai fratelli, i quali avevano chiesto la ricostituzione della propria porzione legittima, lesa, a loro avviso, dalle donazioni di cui ella aveva beneficiato. Non si può negare che tale trasferimento costituisca una alienazione ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LT, né d'altra parte si può sostenere che essa rientri nel novero delle eccezioni all'imposizione posticipata, previste dall'art. 43 cpv. 3 e cpv. 4 LT.

                                         6.5.

                                         Come giustamente osservano i ricorrenti, secondo la giurisprudenza, le liberalità soggette a riduzione sono valide dal punto di vista del diritto delle obbligazioni, avendo una causa valida (DTF 110 II 234 consid. 7d). L'azione di riduzione è considerata infatti un'azione formatrice ("Gestaltungsklage") a cui può essere legata un'azione di prestazione ("Leistungsklage"), di natura personale (DTF 110 II 232 consid. 7c). Gli eredi riservatari non sono tenuti a promuovere una tale azione, ma possono rinunciarvi (DTF 115 II 211).

                                         Sostenere allora che fra i ricorrenti e la sorella sia stata sciolta una comunione ereditaria, quando invece vi è stato il trasferimento di un immobile mediante accordo giudiziale nell'ambito di un'azione di riduzione, pare francamente inaccettabile.

                                         6.6.

                                         Questa Camera ha d'altronde già avuto modo di pronunciarsi su una fattispecie analoga, con sentenza (CDT n. 143 del 16 marzo 1981) poi confermata dal Tribunale federale (STF n. P 1199/81 dell'8 maggio 1984).

                                         Anche in quel caso, vi era stata la cessione di fondi mediante transazione giudiziale, in seguito alla promozione di un'azione ereditaria. L'autorità fiscale aveva ritenuto adempiuti i presupposti per il prelevamento dell'imposta posticipata ed aveva notificato la relativa decisione al cedente dei fondi. Alle contestazioni di quest'ultimo, che pretendeva che l'imposta fosse posta a carico dei nuovi proprietari, la Camera oppose la considerazione secondo cui la consegna dei fondi era avvenuta in luogo del pagamento ("datio in solutum", "Erfüllungsstatt") della pretesa di conguaglio. Essendo stato il cedente proprietario per lunghi anni dei fondi in questione ed avendo pertanto approfittato dell'agevolazione, la Camera ritenne conforme ai principi della giustizia fiscale che fosse lui a pagare l'imposta posticipata. Essa osservò altresì che, se il ricorrente non avesse dato i fondi al posto del pagamento del conguaglio, avrebbe dovuto pagare un importo sicuramente rilevante e forse, per effettuarlo, avrebbe dovuto alienare il terreno, pagando comunque l'imposta in discussione. La Camera di diritto tributario negò poi chiaramente che l'accordo potesse essere equiparato a un atto divisionale fra discendenti: "i due fondi vennero ceduti in luogo del pagamento di un conguaglio a un gruppo di coeredi e non furono restituiti alla massa, per poi venir attribuiti di nuovo tra i membri della comunione ereditaria" (CDT citata, consid. D, p. 4).

                                         6.7.

                                         Ne consegue, in modo del tutto evidente, che la decisione impugnata deve essere annullata, siccome in contrasto con l'art. 43 LT.

                                         Come risulta dalle argomentazioni che precedono, con il trasferimento del mapp. N. __________ di __________ dalla signora __________ __________ ai ricorrenti, è stata posta in essere un'alienazione ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 LT, mentre non sono chiaramente stati adempiuti i presupposti per il differimento dell'imposizione ex art. 43 cpv. 3 o cpv. 4 LT. Così come, sia rilevato incidentalmente, non sono adempiuti i presupposti per il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari, di cui all'art. 125 lett. a LT.

                                   7.   Il ricorso è pertanto accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali ed ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 novembre 2000 e la tassazione posticipata del 15 novembre 2000 sono annullate.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Ai ricorrenti è riconosciuta un'indennità di fr. 800.--, a titolo di ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.200 — Ticino Camera di diritto tributario 05.01.2001 80.2000.200 — Swissrulings