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Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.2000.2

24 janvier 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·502 mots·~3 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00002

Lugano 24 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 1999

in materia di:                 IC/IFD 98 intermedia

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 26 gennaio 1998 l’ Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui il reddito imponibile veniva fissato in fr. 48'502.-;

che a seguito della cessazione dell’attività e al rimpatrio della moglie, l’ Ufficio di tassazione notificava il 27 settembre 1999 al marito una tassazione intermedia, da cui venivano stralciati i redditi della signora __________;

                                     -   che in sede di reclamo, con decisione del 29 novembre 1999, l’Ufficio di tassazione determinava il reddito imponibile in fr. 31'336.-;

                                     -   che con ricorso del 27 dicembre 1999 __________ __________ contesta la suddetta decisione su reclamo argomentando d’aver già pagato le imposte per l’anno 1998;

                                     -   che l’Ufficio di tassazione propone la reiezione del ricorso, osservando che dalla data della tassazione intermedia sono imponibili unicamente i fattori di reddito (del lavoro e indennità di disoccupazione) del marito nel normale periodo di computo;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che il presente ricorso è sostanzialmente privo di oggetto e chiaramente infondato;

                                     -   che il contribuente è in errore quando ritiene di dover pagare ulteriori imposte per l’anno 1998 in aggiunta a quelle già dovute;

                                     -   che infatti per effetto della tassazione intermedia il suo onere fiscale scende dal 1° agosto 1998 a fr. 678,50 all’anno per un debito d’imposta pro rata temporis dal 1° agosto al 31 dicembre 1998 di soli fr. 282,70;

                                     -   che in precedenza l’aggravio fiscale stabilito mediante la tassazione ordinaria 1997-98 del 26 gennaio 1998 ammontava a ben fr. 2'122.50 su base annua;

                                     -   che è quindi del tutto evidente che a decorrere dal 1° agosto 1998 il suo debito d’imposta si è notevolmente ridimensionato;

                                     -   che pertanto la tassazione intermedia in questione, lungi dall’aver aggravato la posizione fiscale del contribuente, ha dato luogo a un notevole alleggerimento del debito fiscale;

                                     -   che il ricorso è quindi privo d’oggetto;

                                     -   che qualora il ricorrente avesse versato importi in eccedenza, gli stessi gli verranno retrocessi dall’Ufficio esazione.

Visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è privo d’oggetto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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