Incarto n. 80.2000.00184
Lugano 13 dicembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2000
in materia di: revisione IC 97
presentato da:
__________ __________ __________, __________. __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
A seguito di un infortunio della circolazione, avvenuto l’11 settembre 1994, il __________ __________ __________ era costretto a cessare l’attività professionale.
Tra i diversi indennizzi assicurativi ricevuti, vi è il versamento di un’indennità globale di fr. 535'000.- da parte dell’__________ Assicurazioni, che era stato concordato con il patrocinatore del __________ __________, avv. __________ __________.
1.2.
Esaminando la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 l’Ufficio di tassazione chiedeva spiegazioni al contribuente dell’aumento di capitale che si era verificato tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998.
Il 5 aprile 2000 l’Ufficio di tassazione notificava al __________ __________ un’imposta annua intera per il 1997 sulle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, secondo gli articoli 38 LIFD e 38 LT, in cui definiva il capitale imponibile derivante dall’indennità dell’__________ assicurazioni in fr. 485'000.-.
1.3.
Il 17 maggio 2000 l’__________ assicurazioni inviava alla fiduciaria __________ __________, Consulenza tributaria, __________, che assisteva il __________ __________, uno scritto in cui precisava le singole voci di cui si componeva l’indennità globale di fr. 550'000.-.
Il 15 giugno successivo __________ __________ chiedeva la revisione dell’imposta annua intera per il 1997, argomentando che dal conteggio ricevuto dall’__________ assicurazioni si evince che la liquidazione è composta da una parte che rientra sotto la fattispecie “perdita di guadagno” e quindi imponibile e da una parte inerente i danni permanenti.
1.4.
Il 27 giugno 2000 l’Ufficio di tassazione respingeva la domanda di revisione, rilevando che l’istante non ha invocato né un fatto nuovo rilevante, né un nuovo mezzo di prova decisivo che non avrebbe potuto far valere tempestivamente nell’ambito della procedura ordinaria.
2. Il 24 luglio 2000 __________ __________ presentava reclamo all’Ufficio di tassazione, rilevando tra l’altro che il ritardo nella richiesta dei dati all’__________ con conseguente contestazione della tassazione sarebbe dovuto alla carente motivazione della notifica di tassazione, dalla quale non emergeva alcun elemento inidoneo a permettere la motivazione del reclamo.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 19 ottobre 2000.
3. 3.1.
Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:
a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;
c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT 1994, art. 147 cpv. 1 LIFD).
3.2.
Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s., consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Häsler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/
Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).
3.3.
La revisione è quindi esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
Dal destinatario della decisione si deve esigere, in altre parole, che si preoccupi in tempo ragionevole di entrare in possesso di tutti gli elementi necessari a tutelare i propri interessi (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?, in: Gauch (a cura di), L’image de l’homme en droit – Mélanges publiés par la faculté de droit à l’occasion du centenaire de l’Université de Fribourg, Friburgo 1990, p. 109).
Deve infatti essere ribadito che anche la LIFD, come già la LT del 1976 e la successiva del 1994 hanno codificato la regola secondo cui la revisione è esclusa quando il contribuente, se avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).
4. 4.1.
Nel caso in esame, il contribuente, richiesto dall’Ufficio di tassazione di documentare il consistente aumento di capitale durante il periodo fiscale 1997-98, ha prodotto al fisco per il tramite della __________ __________, consulenza tributaria e aziendale, __________ fotocopia dell’accordo, sottoscritto per il tramite del suo legale di allora in data 24 aprile 1997, con l’__________ assicurazioni per il versamento di un’indennità globale unica e definitiva per ogni pretesa passata presente e futura in relazione ai danni materiali e lesioni corporali di fr. 535'000.- (di cui 50'000.- già versati a titolo di acconto).
L’Ufficio di tassazione non ha quindi fatto altro che trarre le conclusioni da detto accordo, prodotto per altro senza riserve di sorta. Nulla avrebbe per altro impedito al ricorrente, soprattutto quando si avvale, come in concreto, di un consulente fiscale, come risulta dal fax 17 marzo 2000 di trasmissione dell’accordo all’Ufficio di tassazione, di essere maggiormente esauriente e di produrre il dettaglio del calcolo dell’indennità globale, che solo in un secondo tempo è stato prodotto e che comunque non poteva non essere noto al legale che lo aveva patrocinato nella vertenza civile contro l’__________ assicurazioni.
In ogni caso, non appena ricevute le notifiche dell’imposta annua intera ex art. 38 LT e ex art. 38 LIFD, il contribuente avrebbe senz’altro potuto e dovuto contestare le notifiche producendo o tutt'al più riservandosi di produrre il dettaglio dell’indennità.
Ciò che egli ha fatto presentando la presente istanza, avrebbe già potuto e dovuto farlo in sede di tassazione o quanto meno in sede di reclamo contro la notificazione della tassazione annua e non attendere ad agire dopo la scadenza del termine di reclamo di trenta giorni.
In altre parole, l’asserita carenza di motivazione, provocata dal contribuente medesimo e dal suo consulente, non era tale da non poter essere tempestivamente ravvisata e da consentire di agire entro il termine di reclamo invece che soltanto oltre due mesi dopo la notifica delle imposte annue intere in materia di IC e di IFD.
Non solo in concreto non vi sono né fatti nuovi né nuovi mezzi di prova, che il contribuente non avrebbe già potuto far valere nella procedura di tassazione risp. di reclamo, ma nemmeno la decisione appare inficiata da un vizio procedurale tale da aver impedito di agire tempestivamente mediante il rimedio ordinario del reclamo.
4.2.
Visto l'esito del ricorso, diventa pertanto irrilevante l'esame di merito della questione sollevata nell'istanza di revisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: