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Ticino Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.168

7 novembre 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,005 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00168

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2000

in materia di:                 IC 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d’imposta IC 1999-2000 __________ __________, domiciliato a __________, ispettore sinistri della compagnia d'assicurazioni __________ __________, chiedeva una deduzione per spese di trasporto di fr. 21'200.-, sostenendo in sostanza che le spese di percorrenza chilometrica supererebbero in media annua di fr. 22'100.- quelle che gli sono rimborsate dal datore di lavoro.

                                         Nella notifica di tassazione del 13 settembre 1999 l’Ufficio di tassazione gli concedeva soltanto una deduzione per spese di trasporto di fr.800.- per recarsi al lavoro, oltre alla deduzione di doppia economia domestica di fr. 2'600.- e a quella per altre spese professionali di fr. 2000.-.

                                   2.   Con tempestivo reclamo del 28 settembre 1999 il contribuente chiedeva in particolare l'aumento della deduzione delle spese di trasporto a fr. 22'100.- di media annua.

                                         L’Ufficio di tassazione, dopo aver sentito il contribuente, con decisione del 18 settembre 2000 respingeva il reclamo, argomentando:

                                         Con un reclamo tempestivo, il contribuente contesta il mancato riconoscimento di tutte le spese da lui considerate necessarie per conseguire il reddito d'attività dipendente. Egli è arrivato in Ticino il 1.11.1997 proveniente da __________ __________. È dipendente della __________ -__________ di __________ e svolge l'attività di ispettore sinistri.

                                                      Le trasferte per ragioni di lavoro sono state rimborsate dalla __________ -__________ in modo forfetario, secondo il seguente calcolo:

                                                      -trasferte per ragioni di lavoro:

                                                      km 48'000 a fr.0.32 per km                                                    fr.            15'360.-

                                                      + fr. 500.- x 12 mesi                                                               fr.              6'000.totale                                                                                      fr.             21’360

                                                      L'autorità di tassazione ha inoltre riconosciuto le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (fr.800), le spese di doppia economia domestica (fr.2'600) e altre spese professionali (fr. 2'000).

                                                      Secondo la giurisprudenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello di Lugano, non possono essere dedotti, a titolo di spese di trasporto, i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi , su ordine del datore di lavoro dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti. Si tratta infatti di spese che il codice delle obbligazioni pone a carico del datore di lavoro.

                                                      L'art. 327 CO prevede infatti espressamente che il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro. Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro.

                                                      I1 codice delle obbligazioni stabilisce inoltre che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro dì un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo e adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO).

                                                      Se e lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'una indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO).

                                                      Nel caso in esame, visto quanto precede, l'autorità di tassazione ritiene non vi sia spazio per la concessione di deduzioni maggiori, tenuto conto del rimborso spese forfetario percepito e delle deduzioni già concesse in prima istanza.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente la deduzione delle spese di trasporto che non gli sarebbero rimborsate dal datore di lavoro, considerando dimostrato nel suo caso che il datore di lavoro non gli rimborsa tutte le spese.

                                   4.   4.1.

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                          a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                          b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                          c)   le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

                                          d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

                                         4.2.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

                                         4.2.1.

                                         Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 10 dicembre 1996).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 12.– al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).

                                         4.2.2.

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         4.2.3.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).

                                   5.   5.1.

                                         Il ricorrente, domiciliato a __________, è ispettore dei sinistri della __________ -__________ di __________. Per questo motivo, l’Ufficio di tassazione gli ha concesso le spese di trasferta limitatamente al tragitto necessario per recarsi, risp. per ritornare dal lavoro, le spese di doppia economia domestica e le altre spese professionali.

                                         Il ricorrente pretende invece la deduzione delle spese di trasporto per svolgere il proprio lavoro e, meglio, le spese per l’uso della propria automobile per ragioni di lavoro nella misura in cui non gli sarebbero rifuse dal datore di lavoro.

                                         5.2.

                                         In linea di principio non possono invece essere dedotti i costi che il contribuente deve affrontare per spostarsi, su ordine del datore di lavoro, dalla sede della ditta ai vari cantieri dei committenti.

                                         Non va infatti dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).

                                         Il codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).

                                         5.3.

                                         Ne consegue che le considerazioni contenute nel ricorso relative al preteso insufficiente risarcimento delle spese di trasporto non sono di rilievo ai fini della deduzione fiscale. Il problema sollevato è un problema di carattere squisitamente civile. Il lavoratore al quale tali costi non fossero o fossero insufficientemente rimborsati potrebbe promuovere un'azione giudiziaria per ottenere quanto gli spetta.

                                         È comunque appena il caso di rilevare che nella stragrande maggioranza dei casi, come ad es. nel caso dei pubblici funzionari, il calcolo del rimborso delle spese effettive diverge dai parametri schematici utilizzati dall’autorità fiscale, i quali sono volti a semplificare e a rendere applicabile la legge da parte dell’amministrazione e non sono quindi tarati sul singolo caso. Non v’è d’altronde chi non veda come i parametri schematici dell’autorità fiscale facciano astrazione dal tipo di automobile utilizzata, se di gran lusso o un’utilitaria, dal minor o maggior numero di chilometri percorsi, ecc.

                                         Ma anche facendo astrazione da tutte queste considerazioni, occorre ribadire che le spese di trasporto ammesse in deduzione sono quelle necessarie per poter esercitare la professione, vale a dire quelle che il contribuente deve sostenere per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora e non altre (cfr. per es. CDT n. __________.__________.__________ del 28 luglio 1998 in re G. C.;.CDT n. __________.__________.__________ del 10 maggio 1996 in re C. C.; CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1999 in re R. e E. O., in cui ad esempio è stata considerata necessaria, e quindi deducibile a titolo di spesa professionale, solo la spesa per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e non da un altro luogo più discosto, p. es. da una dimora secondaria).

                                   6.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    250.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    330.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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