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Ticino Camera di diritto tributario 19.09.2000 80.2000.157

19 septembre 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,422 mots·~7 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00157

Lugano 19 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2000

in materia di:                 IC 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 14 febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________, domiciliata a __________, proprietaria della part. N. __________ di __________, la tassazione IC 1999-2000, in cui le esponeva un valore locativo di fr. 30'000.-, concedendole nel contempo la deduzione del 25% per spese di manutenzione.

                                         1.2.

                                         Il 14 marzo 2000, assistita dalla __________ __________ __________, __________ __________ presentava reclamo in lingua tedesca.

                                         Con scritto del 17 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione scriveva alla rappresentante della contribuente, facendole presente che gli scritti indirizzati alle autorità amministrative del Cantone Ticino devono essere redatti in lingua italiana, assegnandole un termine fino al 31 marzo per presentare la traduzione, con la comminatoria che, in caso contrario, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile. __________ __________ __________ __________ replicava il 31 marzo 2000, con  una memoria pure redatta in lingua tedesca, che il proprio ricorso era tempestivo. Con decisione del 14 agosto 2000 l’Ufficio di tassazione dichiarava pertanto irricevibile il reclamo.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ personalmente contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione, facendo rilevare che l’incaricato della traduzione non ha provveduto al necessario malgrado la promessa di procedere in tale senso, facendo comunque notare che l’Ufficio di tassazione ha emesso la notifica di tassazione senza tener conto dei dati esposti nella dichiarazione d’imposta, segnatamente senza considerare proporzionalmente i debiti esistenti al 1° gennaio 1999 e gli interessi passivi pagati negli anni 1997-98 e rilevando inoltre che l’autorità fiscale del Canton Argovia non ha ancora emesso la tassazione definitiva 1999-2000.

                                   3.   La presente causa viene decisa dalla Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, poiché non pone questioni di principio che non siano già state risolte e non è di rilevante importanza.

                                   4.   4.1

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall'art. 4 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.

                                         L'art. 70 cpv. 2 CF pone tuttavia dei limiti alla libertà linguistica, consentendo ai cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali. È così stato cosituzionalizzato il principio di territorialità, sancito dalla dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, § 922, p. 455). Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere, nel rispetto delle minoranze autoctone, i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.

                                         Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

                                         4.2.

                                         La mancata traduzione in italiano del ricorso con conseguente irricevibilità dello stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

                                         Secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l'altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).

                                         4.3.

                                         Si rileva inoltre che quanto ai rapporti fra l'amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 70 cpv. 1 CF discende che gli amministrati possono rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua, fatto salvo il diritto delle persone di lingua romancia di rivolgersi all'amministrazione in romancio e di ottenere risposta nella loro lingua materna.

                                         La regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell'amministrazione e vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per conto della Confederazione, nell'adempimento di un compito di quest'ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).

                                         Peraltro, la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l'amministrazione centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei rapporti con l'amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 935, p. 459).

                                         4.4.

                                         Si sottolinea, infine, che una decisione di irricevibilità sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità fiscale o giudiziaria si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al contribuente o al suo rappresentante ed attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).

                                   5.   5.1.

                                         Nel caso in esame questo giudice non può far altro che confermare la decisione con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto per conto della contribuente dalla __________ __________ __________, poiché non ha minimamente ossequiato l’invito di presentare la traduzione in italiano del proprio reclamo entro il 31 marzo, fraintendendo verosimilmente il tenore dell’ingiunzione del 17 marzo 2000 dell’Ufficio di tassazione. La ricorrente ammette d’altronde pacificamente l’errore che ha commesso la persona incaricata della traduzione, non provvedendovi per tempo.

                                         5.2.

                                         È appena il caso di rilevare che l’eventuale svista della rappresentante della contribuente è ininfluente per il presente giudizio, poiché concerne semmai il rapporto contrattuale tra mandante e mandataria e rientra in tal caso nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria civile.

                                   6.   Vero è che nel ricorso la ricorrente afferma di non aver ancora ricevuto la tassazione definitiva del proprio Cantone di domicilio.

                                         A questo proposito, si vuole attirare l'attenzione della ricorrente sull'art. 127 cpv. 3 Cost. fed., volto a impedire i casi di doppia imposizione.

                                         La norma in questione non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se pertanto un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).

                                         Se per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).

                                         Comunque il ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 127 cpv. 3 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   230.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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