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Ticino Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.155

7 novembre 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·2,495 mots·~12 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00155

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2000

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 __________ a __________, domiciliata a __________, disegnatrice edile presso l’impresa __________ di __________, chiedeva una deduzione per spese di trasporto per fr. 8'640.- di media annua.

                                         Nella notifica di tassazione del 19 giugno 2000 l’Ufficio di tassazione le concedeva invece soltanto una deduzione di fr. 3'000.- di media annua, considerando esigibile l’uso del mezzo pubblico.

                                   2.   Con tempestivo reclamo del 28 giugno 2000 la contribuente chiedeva nuovamente la deduzione delle spese di trasporto avute usando dell’automobile per recarsi al lavoro, rilevando che la ditta non le metteva a disposizione alcun mezzo di trasporto per recarsi a sbrigare i lavori amministrativi presso la filiale di __________ e presso altre ditte con cui vi è collaborazione, come pure che la flessibilità dell’orario lavorativo comporta orari di lavoro diversi.

                                         L’Ufficio di tassazione con decisione del 14 agosto 2000 respingeva il ricorso, continuando a considerare utilizzabile il mezzo pubblico per recarsi al lavoro, ininfluenti essendo le necessità di spostamento della ditta.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente chiede nuovamente la deduzione delle spese di trasporto occasionatele dall’uso della propria automobile. Fa presente di aver accettato il lavoro dopo due anni di disoccupazione, cosciente dell’onere che le veniva occasionato dalla trasferta. Rileva inoltre che il tempo di percorrenza della tratta con l’automobile ammonta a ca. 18 minuti, mentre che con l’auto postale a 52 minuti (tenendo conto di un tragitto a piedi di 13 minuti), con una differenza di 34 minuti due volte al giorno. Lamenta inoltre una disparità di trattamento con due altri colleghi d’ufficio, uno residente ad __________ e l’altro a __________.

                                         3.2.

                                         L’Ufficio di tassazione si rimette al giudizio della Camera, rilevando, tra l’altro, che nel caso del contribuente domiciliato ad Arbedo si è tenuto conto della lontananza della fermata dell’auto postale di __________ e nel caso dell’altro contribuente è stata documentata l’effettiva necessità dell’uso del mezzo pubblico.

                                   4.   4.1.

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                          a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                          b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                          c)   le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

                                          d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

                                         4.2.

                                         Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.

                                         4.2.1.

                                         Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 27 ottobre 1998). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE).

                                         4.2.2.

                                         Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

                                         4.3.

                                         La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683).

                                         Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).

                                         4.4.

                                         Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi (cfr. CDT n. __________.__________.__________ dell' 11 luglio 1996 in re D. B.).

                                   5.   5.1.

                                         La ricorrente lavora quale disegnatrice edile presso l'Impresa __________ __________ di __________ con orari di lavoro regolari dalle otto a mezzogiorno e dall'una del pomeriggio alle cinque e mezza.

                                         Giustifica tra l'altro la necessità di recarsi al lavoro con la propria automobile, oltre che con gli orari disagevoli dei mezzi pubblici, con la necessità di dover effettuare trasferte dal luogo di lavoro per conto dell'Impresa __________ per recarsi ad esempio a sbrigare lavori amministrativi presso la filiale di __________ e presso altre ditte con cui vi è collaborazione.

                                         Tale argomento non può essere ascoltato già per il semplice fatto che i certificati di salario 1997 e 1998 non menzionano alcuna rifusione di spese di rappresentanza, d'auto, di viaggio o altre ancora.

                                         Si noti, per altro, che da questo punto di vista la situazione della ricorrente si presenta almeno in parte diversa da quella di uno dei due suoi colleghi di lavoro, cui accenna nel ricorso.

                                         5.2.

                                         Va comunque ricordato alla ricorrente, a titolo abbondanziale, che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari). Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4).

                                         Il codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).

                                         5.3.

                                         Ne consegue che, in ogni caso, le argomentazioni ricorsuali in merito alla necessità di frequenti spostamenti (per altro senza riscontro, come si è visto, negli atti, segnatamente nei certificati di salario), sono irrilevanti. Le relative spese sarebbero infatti a carico del datore di lavoro per espressa volontà del legislatore.

                                         Il lavoratore cui tali costi non fossero rimborsati potrebbe promuovere un'azione giudiziaria per ottenere quanto gli spetta.

                                   6.   6.1.

                                         Resta quindi unicamente da esaminare se sia esigibile la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro e ritorno utilizzando il mezzo pubblico.

                                         L’impiego del mezzo pubblico non appare inesigibile non appena si pensi che il tragitto che la ricorrente deve percorrere quotidianamente comporta a seconda dei casi da 38 a 39 minuti e che l’abitazione, risp. il luogo di lavoro distano dalle rispettive fermate del bus ca. 300 m o poco più e richiedono altri cinque o sei minuti a piedi.

                                         Certo è che con l’automobile privata il tempo di percorrenza è inferiore, di ca. 18 minuti secondo la ricorrente, di ca. 22-23, invece, secondo i dati desumibili da “finaroute”, senza considerare il tempo necessario per recarsi all’automobile, per parcheggiare e recarsi sul luogo di lavoro, risp. rientrare a casa.

                                         Il tempo di percorrenza con il mezzo pubblico è certo più lungo, richiedendo poco meno di venti minuti in più rispetto a quello necessario con l'automobile. Esso è nondimeno contenuto entro limiti del tutto ragionevoli e non sembra certo rendere inadeguato l’uso del mezzo pubblico.

                                         Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare ripetutamente, la legge concede la deduzione per l’uso del mezzo di trasporto necessario per recarsi al lavoro e per farvi ritorno e non per l’uso di quello più comodo.

                                         6.2.

                                         Il caso in esame non appare sostanzialmente dissimile da altri casi sui quali questa Camera è stata chiamata a pronunciarsi. L'adeguatezza della trasferta con il mezzo pubblico è stata riconosciuta non soltanto per percorrere la tratta __________ - __________ o da __________ a __________ (CDT n. __________.__________.__________ __________ 11 luglio 1996 in re D. B.; CDT n. __________.__________.__________ del 14 novembre 1997 in re P.), ma anche per tragitti più impegnativi, come ad esempio da Gordola a Lugano (CDT n. __________.__________.__________ del 4 gennaio 1999 in re L.), a meno che gli orari di lavoro in caso di lavoro a turni o notturno non impongano una diversa soluzione (CDT n. __________.__________.__________ del 27 ottobre 1998 in re S.).

                                         6.3.

                                         Certo, la ricorrente invoca la parità di trattamento con altri due suoi colleghi. Come però si è detto, in almeno un caso la situazione appare diversa in considerazione dei compiti di rappresentanza che quel collega deve svolgere. Più discutibile potrebbe invece apparire di primo acchito l’altro caso. L’eventuale disapplicazione della legge in un singolo caso non consente tuttavia di ritenere che l’Ufficio di tassazione di __________ conceda in modo generalizzato la spesa per l’uso del mezzo di trasporto privato senza esaminare gli aspetti concreti del caso.

                                         Non va infatti dimenticato che giurisprudenza e dottrina consentono di prevalersi del principio della parità di trattamento nell'illegalità, se sono adempiute diverse condizioni, tra cui la generalizzazione della prassi illegale e il rifiuto di modificarla e se nessun interesse pubblico prevalente osti all'applicazione del principio della parità di trattamento nell'illegalità (cfr. DTF 103 Ia 242; ASA 54 <1985> p. 82 ss.; Knapp, loc. cit.; TCAmm. n. 79 del 7 giugno 1988; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 301 s.; in particolare Auer, L'égalité dans l'illégalité, in ZBl vol. 79, p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298).

                                         Sarà quindi compito del competente Ufficio di tassazione esaminare con maggiore puntualità, nel prossimo periodo, le singole fattispecie, secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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