Incarto n. 80.2000.00151
Lugano 19 settembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che l'Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo del 31 luglio 2000 ha esposto alla contribuente i redditi da lei dichiarati senza apportare alcuna correzione ed ha pure concesso le deduzioni chieste, compresi gli interessi passivi versati alla banca, senza modifiche di sorta ad eccezione di una correzione relativa ai contributi AVS/AI, che da fr. 2'971.- di media annua sono stati ridotti a fr. 2'414.-;
- che con il presente, tempestivo ricorso, sostanzialmente carente di motivazione, la ricorrente chiede la deduzione dell'importo che versa mensilmente alla banca quale affitto;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che l'unica modifica apportata dall'Ufficio di tassazione alla dichiarazione della ricorrente riguarda i contributi AVS/AI/AIN e trova fondamento nella documentazione prodotta;
- che l'Ufficio di tassazione ha concesso alla ricorrente la deduzione degli interessi passivi versati alla banca nella misura da lei chiesta nella dichiarazione d'imposta e comprovata dai relativi attestati bancari e, meglio, in ragione di fr. 25'913.- di media annua;
- che per altro la ricorrente vive in casa propria e non risulta quindi pagare alcun canone di locazione;
- che, anche se così fosse, l'affitto pagato dall'inquilino non è fiscalmente deducibile, perché considerato destinazione di reddito (cfr. art. 33 lett. a LT e art. 34 lett. a LIFD);
- che il ricorso appare manifestamente infondato;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: