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Ticino Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.139

7 novembre 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,944 mots·~20 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00139

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 7 agosto 2000

in materia di:                 IC/IFD 98

presentato da:

__________ __________ - __________ e __________ __________ di __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con decisione del 9 aprile 1999, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava all'Ufficio dei fallimenti di __________, in qualità di amministratore del fallimento della __________ __________ in liquidazione, la tassazione IC/IFD 1998.__________                                           L'imposta cantonale ammontava a fr. 3'370.40 e si componeva dell'imposta immobiliare di fr. 2'460.40 (per i mappali n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________) e dell'imposta sul capitale di fr. 910. L'imposta federale diretta era invece commisurata in fr. 78'404, avendo per oggetto l'utile di liquidazione di fr. 922'400, realizzato con l'incanto degli immobili della società fallita.

                                   2.   La __________ __________, cessionaria delle pretese della massa fallimentare ex art. 260 LEF, interponeva reclamo contro la suddetta decisione, da un lato lamentando la tardività dell'insinuazione delle imposte cantonali e la loro mancata qualificazione come spese di massa e, dall'altro, contestando il carattere di debito della massa dell'imposta federale diretta.                  

                                         L'UTPG dichiarava il reclamo irricevibile e, subordinatamente, respinto, con decisione del 6 luglio 2000. L'irricevibilità discendeva, a suo avviso, dal fatto che la competenza a decidere se i debiti debbano essere considerati debiti della massa sarebbe dell'amministrazione del fallimento. Il reclamo sarebbe stato comunque da respingere, sempre secondo l'UTPG, essendo chiaro il carattere di debiti della massa delle imposte contestate.

                                   3.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ postula l'annullamento della decisione su reclamo e lo stralcio delle imposte federale e cantonale considerati dall'UTPG spese di massa.

                                         La ricorrente contesta anzitutto che la competenza a stabilire se i crediti in discussione vadano iscritti in graduatoria o se siano debiti di massa sia dell'amministrazione del fallimento.

                                         Quanto alle singole imposte, chiede che sia dimostrato che la sola imposta cantonale iscritta nello stato di riparto sia l'imposta immobiliare, nel qual caso rinuncia a chiederne lo stralcio.

                                         Per l'IFD, invece, contesta, anzitutto, che essa sia garantita da un diritto di pegno, e, in secondo luogo, che rientri fra i debiti della massa o fra le spese di realizzazione del pegno. L'imposta sull'utile di liquidazione, infatti, non deriverebbe dall'attività svolta dall'amministrazione del fallimento in vista della liquidazione, ma sarebbe semmai la conseguenza dell'utile maturato prima del fallimento, che scaturisce dalla liquidazione.                 

                                         Nelle proprie osservazioni del 19 settembre 2000, l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso, pur riconoscendo che il reclamo non avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile ma respinto nel merito.

                                         La Divisione delle contribuzioni è giunta ad analoghe conclusioni nelle osservazioni del 25 settembre 2000.

                                   4.   La prima censura ricorsuale è indirizzata contro il dispositivo della decisione impugnata, con cui l'UTPG ha dichiarato il reclamo "irricevibile, subordinatamente respinto".

                                         Le ragioni della dichiarazione di irricevibilità, contenute nella motivazione della decisione vanno ricercate nella circostanza che, secondo l'autorità resistente, essa non avrebbe la competenza di "ordinare le eventuali modifiche delle pretese iscritte nello stato di riparto". Spetterebbe invece all'amministrazione del fallimento la decisione se i crediti insinuati nel fallimento si debbano considerare debiti della massa.

                                         Di diverso avviso la ricorrente, secondo la quale la competenza sarebbe del giudice del merito, ossia al giudice del merito o, come nel caso in esame, dell'autorità amministrativa.

                                         4.1.

                                         Secondo l’art. 262 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1995, al momento della ripartizione della somma ricavata dalla realizzazione della massa, si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario. La dottrina distingue fra vere e proprie spese della massa, cioè quei costi che sono stati sostenuti direttamente per la dichiarazione e la liquidazione del fallimento e per la formazione dell’inventario, e debiti della massa, cioè quegli obblighi che sono stati assunti dalla massa nei confronti di terzi e che sono contraddistinti dal fatto di avere origine in un fatto verificatosi dopo l’apertura del fallimento (Staehelin, in: Staehelin/Bauer/Staehelin [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 e n. 10 all’art. 262 LEF, p. 2426 e p. 2428). I debiti fiscali rientrano nella seconda categoria e più precisamente fra i debiti della massa che si fondano sul diritto pubblico (Staehelin, op. cit., n. 14 all’art. 262 LEF, p. 2429).

                                         4.2.

                                         Trattandosi di stabilire se un debito fiscale deve essere considerato come debito della massa o come debito ordinario, secondo la giurisprudenza non compete alle autorità di vigilanza sull'esecuzione e sui fallimenti di prendere una simile decisione, bensì all'autorità che ha la competenza a decidere il merito della pretesa in causa. Quando la pretesa è di diritto pubblico, la competenza è quindi dell'autorità e della giurisdizione amministrative (DTF 122 II 221 = StE 1996 B 99.2 n. 7 = ASA 65 p. 743 = RDAF 53/1997 p. 261; DTF 120 III 153 consid. 2a p. 155/156; DTF 111 Ia 86 consid. 2a p. 89 e giurisprudenza citata; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ed., Zurigo 1995, p. 459; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 320, pp. 328-330).

                                         4.3.

                                         L'autorità di tassazione non aveva quindi alcun motivo di rifiutarsi di entrare nel merito della questione della natura del credito fiscale. Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, una simile decisione non compete infatti all'amministrazione del fallimento né all'autorità di vigilanza, bensì proprio all'autorità fiscale.

                                         Ciononostante, non si giustifica l'annullamento della decisione impugnata ed il conseguente rinvio degli atti all'UTPG, in considerazione del fatto che quest'ultimo è poi comunque entrato nel merito della questione litigiosa.

                                         4.4.

                                         Altra questione è quella di stabilire se i crediti d'imposta di cui si tratta costituiscano spese di realizzazione o di amministrazione del pegno, secondo l'art. 262 cpv. 2 LEF. Quest'ultima disposizione prevede che sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno. Ha una portata ben diversa da quella dell'art. 262 cpv. 1 LEF, per il fatto che, nel caso in cui, nell'ambito di un fallimento, viene realizzato un oggetto costituito in pegno, il ricavo della realizzazione deve essere messo a disposizione dei creditori pignoratizi . Per poter precedere questi ultimi, un credito deve pertanto poter essere qualificato "spesa d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno".

                                         4.5.

                                         Ebbene, è comprensibile che competa alla stessa autorità fiscale l'accertamento del carattere di debito della massa di un credito d'imposta, poiché è l'autorità fiscale ad accertare l'esistenza e la misura del debito d'imposta e, nell'ambito di questo accertamento, appare giustificato che sia essa stessa a stabilire altresì il momento della nascita del debito, che è appunto la condizione da cui dipende la sua qualifica come debito della massa.

                                         Se un debito rientri poi fra le spese di realizzazione è però un problema diverso, che presenta un carattere più strettamente esecutivo. In una decisione del 1996 (DTF 122 III 246), relativa al pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari nel caso della realizzazione in via di realizzazione del pegno, il Tribunale federale ha precisato che, piuttosto che di un debito della massa secondo l’art. 262 cpv. 1 LEF, si tratta di una spesa di realizzazione del pegno ex art. 262 cpv. 2 LEF. La precedente giurisprudenza del Tribunale federale negava invece che le imposte reali costituissero costi di amministrazione o di realizzazione, per il fatto che, diversamente da quanto accade se per esempio si tralasciano delle riparazioni, il semplice mancato pagamento dell’imposta non reca alcun pregiudizio all’oggetto. Inoltre, anche se il debitore è solvibile, l’ente pubblico può esigere il pagamento del credito fiscale solo mediante il patrimonio generale del debitore, ragione per cui non vi sarebbe ragione di mettere il credito fiscale a carico dei creditori pignoratizi (DTF 62 III 128).

                                         Ora, la sentenza con cui il Tribunale federale ha stabilito il carattere di spesa di realizzazione dell'imposta sugli utili immobiliari è stata pronunciata dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, nell'ambito di una procedura di reclamo ex art. 19 LEF. Nello stesso senso ha deciso in altre circostanze (cfr. p. es. la sentenza inedita del 21 marzo 2000 [n. 7B.35/2000 e 7B.36/2000] e, soprattutto, la sentenza inedita del 2 ottobre 2000 [n. 7B.201/2000], dove la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha chiaramente distinto la questione della natura di debito della massa, per la quale ha riconosciuto che la competenza non è dell'autorità di vigilanza sull'esecuzione, e la diversa questione dell'applicazione dell'art. 262 cpv. 2 LEF).

                                         4.6.

                                         Alla luce di queste considerazioni, si deve concludere che la decisione impugnata deve essere confermata, nella misura in cui l'autorità fiscale si è rifiutata di entrare nel merito della questione se i debiti fiscali costituiscano spese di realizzazione. Tale problema è, d'altronde, già stato affrontato dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, nella sentenza del 10 gennaio 2000, passata in giudicato (cfr. in particolare il consid. 5).

                                   5.   Venendo al merito della questione, si deve dunque stabilire se le imposte in discussione siano effettivamente debiti della massa, come sostiene l'autorità fiscale nella decisione impugnata, oppure debiti ordinari.

                                         5.1.

                                         Come già accennato, secondo il Tribunale federale, oltre alle spese di fallimento in senso stretto, i debiti della massa comprendono gli obblighi contrattuali conclusi o ripresi dalla massa stessa ed anche le obbligazioni di diritto pubblico la cui origine si trova in un fatto realizzato dopo l'apertura del fallimento. Questa regola vale anche per i crediti d'imposta, specialmente dell'imposta sugli utili immobiliari e delle imposte sui trasferimenti, quando la vendita dell'immobile si è verificata dopo la dichiarazione di fallimento (DTF 122 II 221 consid. 3 p. 223; 120 III consid. 2b p. 156; 111 Ia 86 consid. 2c p. 89).

                                         5.2.

                                         Determinante, ai fini della definizione della natura del credito fiscale, è pertanto il momento in cui esso nasce.

                                         Ebbene, l'imposta nasce nel momento stesso in cui ne sono adempiuti i presupposti soggettivi ed oggettivi: l'imposta sul reddito, per esempio, è un'imposta periodica, cioè si preleva, finché dura l'assoggettamento fiscale soggettivo, ad intervalli regolari, ed il periodo fiscale è rappresentato dal lasso di tempo per il quale l'imposta è dovuta; se pertanto i presupposti vengono meno durante il periodo fiscale, è dovuta solo una parte dell'imposta (pro rata temporis). Diversamente, l'imposta sugli utili immobiliari nasce, secondo la legge, nel momento in cui è trasferita la proprietà immobiliare, cioè al momento dell'iscrizione a Registro fondiario oppure al momento in cui il contratto non soggetto ad iscrizione viene stipulato (Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in: Borghi/Bernasconi [a cura di], La riforma della Legge tributaria, p. 86 e in RDAT I/1995 p. 529 ss.).

                                         5.3.

                                         Non pone particolari problemi l'imposta immobiliare cantonale, che la stessa ricorrente ammette essere debito della massa, pur lamentando l'imprecisione della decisione a tale proposito.

                                         È infatti chiaro che l'imposta immobiliare per il 1998 è nata dopo l'apertura del fallimento, che risale al 1990.

                                         Quanto all'importo, non presenta maggiori difficoltà di accertamento: si tratta semplicemente di applicare l'aliquota del 2‰ al valore di stima degli immobili (nella fattispecie, fr. 1'230'195).

                                         5.4.

                                         Venendo all'imposta federale diretta, la natura di debito della massa dell'imposta sull'utile di liquidazione è già stata riconosciuta dal Tribunale federale.

                                         5.4.1.

                                         L'Alta Corte ha ricordato che il momento della nascita del credito dipende dalle caratteristiche dell'oggetto dell'imposta. In materia di imposta sugli utili in capitale, il fatto generatore è la realizzazione di un utile. La decisione di tassazione si limita a controllare quale sia l'ammontare del credito fiscale e costituisce di solito una condizione dell'esecuzione forzata (DTF 122 II 221 consid. 4a p. 224).

                                         5.4.2.

                                         L'imposta annua intera, prevista dall'art. 53 cpv. 2 DIFD in vigore fino al 31 dicembre 1994, che deve essere pagata, in aggiunta all'imposta ordinaria, in particolar modo dalle società anonime entrate in liquidazione, colpisce l'utile di liquidazione nel senso stretto del termine, cioè l'insieme degli utili in capitale e degli incrementi di valore contabilizzati ottenuti durante la procedura di liquidazione, nonché gli altri utili in capitale e incrementi di valore conseguiti durante i periodi di computo e di tassazione (DTF 122 II 221 consid. 4b p. 224, con riferimento a Känzig, Die direkte Bundessteuer, 2a parte, 2a ed., Basilea 1992, n. 17 /18, p. 612/613, ad art. 53). Ciò che si deve intendere per utile in capitale e incremento di valore discende dall'art. 21 cpv. 1 lettere d e f DIFD (Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2a ed., Zurigo 1985, n. 5 , p. 338, ad art. 53). Secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD, sono imponibili gli utili in capitale ottenuti con l'alienazione o la realizzazione di beni, come gli utili su immobili, la plusvalenza proveniente dall'alienazione di titoli, gli utili di liquidazione in caso di cessazione o di alienazione di un'azienda, ecc. Si è in presenza di un'alienazione quando il contribuente trasferisce a un terzo, in cambio di una controprestazione, una parte o l'insieme della sua sostanza commerciale. Sono in particolare considerati alienazioni la vendita, l'appalto, l'espropriazione, l'ottenimento di una indennità assicurativa destinata alla sostituzione di un bene distrutto, l'esecuzione forzata. L'utile è conseguito nel momento in cui l'alienante fornisce la prestazione promessa contrattualmente e ottiene in tal modo un diritto fermo alla controprestazione dell'acquirente (DTF 122 II 221 consid. 4b p. 225, con riferimento, in particolare, a: Känzig, op.cit., 1a parte, 2a ed., Basilea 1982, n. 164, p. 383, e 167, p. 386, ad art. 21).

                                         5.4.3.

                                         In considerazione di questi elementi, il Tribunale federale ha concluso che il credito fiscale dell'imposta annua intera nasce in una sola o in più volte, a seconda che i fatti che la generano diano luogo ad un solo o a più utili in capitale (o incrementi di valore). Essendo addizionati, per il suo calcolo, tutti gli utili in capitale e gli incrementi di valore realizzati durante i periodi di computo e di tassazione, il credito d'imposta può fondarsi su fatti generatori anteriori o, al contrario, posteriori alla dichiarazione di fallimento di una società. I fattori personali di cui l'imposta annua tiene conto, come le perdite dei periodi precedenti non hanno alcuna influenza sulla realizzazione dei fatti generatori della stessa e non potrebbero influire sulla sua qualifica ai fini dell'esecuzione forzata. In particolare, un'imposta non potrebbe costituire debito della massa se ha carattere reale, come l'imposta sugli utili immobiliari, e costituire un debito della società fallita quando gli utili in capitale sono colpiti da un'imposta personale, come l'imposta federale diretta o l'imposta di liquidazione del diritto vodese. Per la qualificazione dell'imposta, ci si deve fondare solo sul momento in cui sono realizzati i fatti generatori, poiché solo essi permettono di determinare se l'obbligo fiscale risulta da misure prese nel quadro dell'attività dell'amministrazione della società fallita, svolta in vista della liquidazione della massa, e necessariamente posteriori all'apertura del fallimento, oppure se si tratta di debiti nati in precedenza, in relazione con l'attività della società fallita e che entrano nella massa passiva (DTF 122 II 221 consid. 4b p. 224, con riferimento a Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 306).

                                         5.4.4.

                                         La giurisprudenza appena illustrata, sviluppata dal Tribunale federale vigente il Decreto sull'imposta federale diretta (DIFD), può senz'altro essere applicata anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge sull'imposta federale diretta (LIFD). Infatti, l'imposizione degli utili di liquidazione sottostà alle stesse modalità, in virtù del combinato disposto degli articoli 18 cpv. 2 LIFD ("Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti gli elementi patrimoniali che servono interamente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente") e 47 cpv. 1 LIFD ("Alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2, le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto, che non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in cui sono stati conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo l'aliquota corrispondente a questi soli proventi").

                                         5.4.5.

                                         Venendo all'esame della fattispecie, l'imposta in discussione è quella che ha per oggetto l'utile di liquidazione realizzato con l'alienazione degli immobili appartenenti alla società in fallimento. Nessuno può seriamente mettere in dubbio che le vendite – che, significativamente, sono avvenute nella forma dell'incanto prevista dalla legge sull'esecuzione e il fallimento – siano state effettuate dopo l'apertura del fallimento stesso e che quindi in tale momento sia nato pure il debito fiscale dell'imposta federale diretta.                                                            

                                         5.4.6.

                                         A tali considerazioni, la ricorrente oppone le tesi contenute in uno studio dottrinale sull'argomento, di cui si è peraltro servito anche il Tribunale federale nella sentenza già ripetutamente menzionata.

                                         L'autore di questo studio ritiene che non basti il presupposto temporale – che cioè il debito d'imposta sorga dopo l'apertura del fallimento – a giustificare il carattere di debito della massa, ma che si debbano prendere in considerazione anche lo scopo e l'oggetto dell'imposta. E, con riferimento all'imposta sugli utili di liquidazione, osserva che, pur essendo percepita in occasione di un fallimento, il suo scopo e il suo oggetto non presentano alcun nesso con l'attività dell'amministrazione del fallimento nel quadro della liquidazione del fallimento, per il fatto che l'imposizione si riferisce ad elementi di reddito acquisiti precedentemente alla dichiarazione di fallimento (Rigot, op. cit., n. 309 p. 321).

                                         5.4.7.

                                         Il Tribunale federale ha dato una risposta chiara anche a quest'ultima censura.

                                         Ha infatti osservato che la concezione di __________, fondata sulla circostanza che l'imposta sugli utili di liquidazione colpisce elementi acquisiti prima della dichiarazione di fallimento (riserve occulte accumulate) e senza relazione con l'attività dell'amministrazione del fallimento, trascura il fatto che la mera formazione delle riserve occulte non dà luogo ad alcuna conseguenza fiscale. Fintantoché esse non sono realizzate, in particolar modo con un atto di alienazione, esse non sono imponibili. Né si potrebbe assimilare l'apertura del fallimento stessa ad un atto di realizzazione, poiché anche se il fallito perde la libera disposizione del suo patrimonio, egli ne resta nondimeno proprietario (DTF 122 II 221 consid. 5b p. 226, con riferimento a Blumenstein/Locher, op. cit., p. 458 /459). Inoltre, a tale momento, nessun bene viene trasferito a un terzo in cambio di una controprestazione. D'altronde, non si può assimilare la dichiarazione di fallimento a un'altra forma di realizzazione, come il trasferimento di tutti o di parte dei beni commerciali nella sostanza privata del contribuente, tanto più che le società non hanno un simile patrimonio. Infine, basterebbe pensare alle difficoltà che deriverebbero da una imposizione delle riserve occulte ad un tale momento, se non seguisse poi una alienazione, per esempio nel caso della moratoria concordataria o della revoca del fallimento (DTF 122 II 221 consid. 5b p. 227).

                                         5.4.8.

                                         Sempre con riferimento allo stesso problema, e con particolare riguardo alla lamentata disparità di trattamento a favore del fisco, che discenderebbe dalla qualifica del debito fiscale come debito della massa, il Tribunale federale propone poi un'ulteriore argomentazione.

                                         L'Alta  Corte obietta che il fisco non è per niente favorito nei confronti degli altri creditori, per il fatto di poter ottenere che l'imposta sugli utili di liquidazione sia qualificata come debito della massa. Infatti, se davvero il debito fiscale si considerasse nato prima dell'apertura del fallimento, per esempio al momento della costituzione delle riserve occulte, niente giustificherebbe che la sua riscossione fosse ritardata fino al momento in cui la società è divenuta insolvibile. Al contrario, stando così le cose, il fisco avrebbe verosimilmente potuto percepire, in tutto o in parte, l'imposta dovuta in un momento in cui le possibilità finanziarie della società erano ancora intatte, sicché si troverebbe comunque in una situazione probabilmente più vantaggiosa, ma del tutto diversa da quella dei creditori i cui debiti sono nati ma non ancora scaduti prima della dichiarazione di fallimento (DTF 122 II 221 consid. 5c p. 227).

                                         5.4.9.

                                         Alle esaurienti argomentazioni proposte dal Tribunale federale se ne può aggiungere una ulteriore.

                                         Ammettere, come sembra suggerire la ricorrente, che la nascita dell'imposta sulle riserve occulte coincida con il momento stesso in cui esse sono formate significherebbe mettere in discussione il principio, proprio del diritto fiscale svizzero, per cui il bilancio fiscale dipende da quello commerciale ("Massgeblichkeitsprinzip"; cfr. p. es. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 239; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, nn. 19-21 all'art. 18 LIFD, p. 161; Brülisauer/Kuhn, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 11 all'art. 58 LIFD, p. 645). Infatti, la legge in vigore ammette la correzione degli ammortamenti solo quando essi non appaiono commercialmente giustificati (art. 28 cpv. 1 LIFD; Reich/Züger, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 36 all'art. 28 LIFD, p. 337). Se si seguisse la tesi ricorsuale si dovrebbe invece stabilire che l'autorità fiscale sia tenuta ad esaminare, per ogni esercizio, la fondatezza degli ammortamenti effettuati dall'impresa contribuente e a procedere alla ripresa di quelli non giustificati. Ciò comporterebbe non solo un lavoro ingente ed anche difficilmente praticabile, per l'autorità di tassazione, ma finirebbe anche per provocare la scomparsa degli ammortamenti dal bilancio fiscale, almeno con riferimento a beni che, come gli immobili, sono soggetti ad incrementi di valore per effetto del semplice trascorrere del tempo (congiuntura, misure pianificatorie, svalutazione monetaria ecc.).

                                         È dubbio, del resto, che un'imposizione fondata non sulla realizzazione bensì sulla semplice maturazione incontrerebbe il favore degli imprenditori, che si troverebbero a pagare dei tributi su plusvalenze che potrebbero anche non essere mai realizzate.

                                         5.5.

                                         Deve pertanto essere ammesso che anche l'imposta federale diretta del 1998 rientra fra i debiti della massa.

                                   6.   Come detto, la Camera di diritto tributario non entra nel merito delle successive censure della ricorrente, che hanno per oggetto il carattere di spesa di realizzazione delle imposte in discussione. La competenza è infatti dell'amministrazione del fallimento e, su reclamo, della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale di appello, la quale ha già affrontato la questione con sentenza del 10 gennaio 2000.

                                   7.   Il ricorso è pertanto respinto, nel senso che è confermata la decisione impugnata, nella misura in cui l'UTPG si è rifiutato di entrare nel merito della contestazione relativa al carattere di spesa di realizzazione. È pure sostanzialmente respinto con riferimento alla questione del carattere di debito della massa, sebbene l'autorità di tassazione abbia, a tale proposito, dichiarato il reclamo "irricevibile, subordinatamente respinto", invece di dichiararlo semplicemente respinto.

                                         Visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr. 2'000.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr. 2'080.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2000.139 — Ticino Camera di diritto tributario 07.11.2000 80.2000.139 — Swissrulings