Incarto n. 80.2000.00129
Lugano 10 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 17 luglio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che i coniugi __________ e __________ __________ sono stati domiciliati a __________ fino al 31 dicembre 1997 e si sono trasferiti a __________ dal 1° gennaio 1998;
- che, nella dichiarazione fiscale 1999/2000, i contribuenti chiedevano la deduzione dell'importo di fr. 10'266 a titolo di spese di trasporto;
- che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 13 settembre 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva la deduzione per spese di trasporto solo nella misura di fr. 5'500;
- che, con "reclamo cautelativo" dell'11 ottobre 1999, i contribuenti chiedevano "una delucidazione per la non accettazione delle spese di viaggio";
- che, con decisione del 19 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con le seguenti motivazioni:
• che ambedue i coniugi usufruiscono di un orario di lavoro flessibile;
• che per il tragitto __________ -__________ rispettivamente __________ per l'anno 1997 e __________ -__________ per l'anno 1998 esiste la possibilità dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;
• la deduzione per spese di viaggio di fr. 5'500 concessa in sede di tassazione viene confermata;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ contestano la decisione dell'autorità fiscale, ribadendo la necessità, per il marito, di recarsi a lavorare a __________ con il mezzo di trasporto privato, e, per la moglie di servirsi dell'automobile nel corso del 1997, quando ancora erano domiciliati a __________;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale;
- che, per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
- che sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;
- che, per l'uso di mezzi pubblici, la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 27 ottobre 1998);
- che per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una mo-toleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 27 ottobre 1998);
- che, infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 27 ottobre 1998);
- che, eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE del 27 ottobre 1998);
- che la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.-al giorno o di fr. 2’800 all’anno(art. 3 cpv. 3 DE del 27 ottobre 1998);
- che anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993) e lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1999/2000: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile);
- che la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso;
- che, così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683);
- che il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109);
- che, fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]);
- che un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109);
- che più rigida è la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17);
- che, aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione;
- che, sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici (cfr. p. es. CDT n. __________.__________.__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.);
- che, venendo all'esame della fattispecie, si deve anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto indicato nella motivazione della decisione impugnata, l'Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione delle spese per l'uso del mezzo privato per il marito __________, sia per il 1997 (km 5x4x 220 x fr. 0.60 = fr. 2'640) sia per il 1998 (km 25 x 2 x 220 x fr. 0.60 = fr. 6'600), dopo il trasferimento del domicilio a __________;
- che, di conseguenza, la contestazione dei ricorrenti si riduce alle spese per lo spostamento della moglie da __________ a __________ nel 1997;
- che la ricorrente, domiciliata a __________, poteva sicuramente raggiungere il posto di lavoro nel centro di __________, usando i mezzi pubblici di trasporto: __________ è infatti collegata a __________ da numerosi treni regionali o diretti, che senza eccezione fermano in entrambe le stazioni, con la conseguenza che il collegamento con il mezzo pubblico non può quindi essere certo definito disagevole;
- che da __________ alla stazione di __________ poi è garantito il servizio pubblico di trasporto dell'azienda comunale di __________;
- che, tuttavia, __________ è situata in una posizione particolarmente vantaggiosa per chi voglia prendere l'autostrada in direzione nord, data la prossimità dello svincolo di __________ __________, con la conseguenza che non è necessario affrontare le difficoltà connesse con il rientro serale in città, che sono inevitabili per chi risiede in centro;
- che, del resto, anche l'ubicazione del centro della __________ a __________ è particolarmente favorevole per chi si serve del mezzo di trasporto privato;
- che a favore della concessione della deduzione delle spese per l'uso dell'automobile si deve altresì menzionare la decisione dell'Ufficio di tassazione di __________, per il periodo fiscale precedente;
- che le spese di trasporto della moglie nel 1997 possono di conseguenza essere elevate a fr. 8'448 (km 32 x 2 x 220 x fr. 0.60) e la deduzione complessiva a tale titolo a fr. 9'144 in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 giugno è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto è elevata da fr. 5'500 a fr. 9'144 in media annua.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: