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Ticino Camera di diritto tributario 30.08.2000 80.2000.125

30 août 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,458 mots·~7 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00125

Lugano 30 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2000

in materia di:                   IC 97/98

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. 1.1

Il 28 luglio 1971, __________ __________, cittadino tedesco domiciliato a __________ (D), concludeva un accordo con il socio __________ __________ in merito alla vendita a quest’ultimo della sua partecipazione nella società in nome collettivo __________ & __________, con sede a __________, dietro versamento di una rendita vitalizia di DM 4'503.35 al mese. Al momento del decesso di __________ __________, avvenuto il __________ __________ 1986, la titolarità della rendita sarebbe passata alla moglie __________ e l’importo della prestazione sarebbe stato ridotto, come da contratto, a DM 2'916.65 al mese.

                                         __________ __________, anch’essa cittadina tedesca, ha preso domicilio in Svizzera il 13 dicembre 1993, stabilendosi nel Comune di __________.

                                         1.2

                                         Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94 __________ __________ indicava una pensione di fr. 63'220.-, che le veniva integralmente esposta nella notifica di tassazione (cfr. notifica di tassazione del 12 maggio 1997, confermata con decisione su reclamo del 17 luglio 1997).

                                         Analogo importo veniva dichiarato dalla contribuente per il periodo IC/IFD 1995-96 ed esposto dall'Ufficio di tassazione nella relativa tassazione (cfr. notifica di tassazione del 19 maggio 1997, confermata con decisione su reclamo del 21 luglio 1997).

                                         1.3

                                         Con decisioni su reclamo, rispettivamente del 18 e del 25 maggio 1998, emesse a seguito della decisione di rinvio della Camera di diritto tributario del 14 novembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ confermava l’imponibilità della rendita percepita dalla contribuente.

                                         1.4.

                                         Adita nuovamente dalla contribuente, la Camera di diritto tributario con sentenza dell' 8 settembre 1998 riformava le surriferite decisioni su reclamo stralciando dal reddito imponibile sia per l'IC sia per l'IFD l'importo della rendita germanica.

                                   2.   2.1.

                                         Il 14 ottobre 1998 l’Amministrazione federale delle contribuzioni presentava ricorso al Tribunale federale. Chiedeva l’annullamento in materia di IFD del giudizio cantonale, con conseguente imposizione della prestazione nella misura del 60% del suo valore.

                                         2.2.

                                         Con decreto dell’8 giugno 1999 il Tribunale federale decideva di sospendere la procedura di ricorso, poiché, su richiesta dell’interessata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni aveva dato avvio il 2 luglio 1998 alla procedura di conciliazione prevista dall’art. 26 CDI-D, allo scopo di trovare un’intesa con il Ministero delle finanze tedesco sull’imponibilità della rendita in contestazione.

                                         Il 24 giugno 1999 le autorità svizzere e tedesche trovavano un accordo in merito alla tassazione delle rendite derivanti dall’alienazione dell’azienda, in virtù del quale lo Stato in cui aveva sede quest’ultima detiene il diritto di imporre le prestazioni sino a concorrenza del valore capitalizzato della stessa, mentre che lo Stato in cui era domiciliato il beneficiario avrebbe avuto il diritto di tassare gli introiti nella misura in cui superano l’utile d’alienazione.

                                         Il 15 novembre 1999 __________ __________ aderiva all’accordo, riconoscendo così che le rendite percepite dopo il suo arrivo in Svizzera (13 dicembre 1993) soddisfacevano tutte le condizioni per essere imposte in quest’ultimo Paese e postulando la loro imposizione al 60%.

                                         2.3

                                         Il 3 dicembre 1999 il Tribunale federale riattivava la procedura e con sentenza del 28 febbraio 2000 prendeva atto dell’accordo raggiunto. Stabiliva inoltre che la rendita era stata interamente finanziata dal marito della ricorrente con la vendita nel 1971 della sua quota di partecipazione nella ditta __________ & __________ di __________ al socio __________ __________ e che erano quindi adempiute le condizioni sia dell’art. 21bis cpv. 1 lett. a DIFD sia dell’art. 22 cpv. 3 LIFD, con conseguente tassazione della prestazione nella misura del 60%.

                                   3.   3.1.

                                         Nel frattempo, il 17 luglio 1997, l’Ufficio di tassazione aveva notificato a __________ __________ anche la tassazione IC/IFD 1997-98, nella quale le esponeva, come nelle precedenti tassazioni soggette a contestazione, l’importo della rendita tedesca.

                                         Il 19 giugno 2000, evadendo il reclamo della contribuente, confermava sia per l’IFD sia per l’IC l’imposizione della rendita germanica al 60%, argomentando:

                       L'autorità di tassazione richiamandosi all'accordo del 24.6.1999 intervenuto fra le Autorità fiscali del nostro Paese ed il Ministero delle finanze tedesco ed alla successiva sentenza del Tribunale Federale del 28.2.2000 che ha stabilito l'imposizione al 60% della rendita vitalizia da fonte tedesca ai fini dell'IFD 1993/94 e 1995/96, ritiene che detta rendita sia da imporre (al 60X) anche ai fin dell'imposta cantonale 1997/98.

                       Le norme cantonali che regolano l'imposizione delle rendite vitalizie (art. 21 cpv. 3 LT 1994) sono identiche a quelle dell'IFD (art. 22 cpv. 3 LIFD.)

                       Come risulta dai considerandi della sentenza TF 28.2.2000, (punto 2.c pagina no. 8) «la decisione con cui i giudici cantonali hanno escluso nel caso concreto la sovranità fiscale della Svizzera deve essere annullata in quanto in contrasto con i termini del citato accordo internazionale, cosi come accettato da __________ __________ __________».

                                         3.2

                                         Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo in materia di IC, chiedendo lo stralcio della germanica, avvertendo sostanzialmente:

                                         -     che la decisione del 28 febbraio 2000 del Tribunale federale ha valore unicamente per l’IFD;

                                         -     che la stessa autorità fiscale cantonale non ha modificato, a seguito della sentenza del Tribunale federale, le tassazioni IC 1993-94 e 1995-96;

                                         -     che la sentenza dell’8 settembre 1998 della Camera di diritto tributario è definitiva in materia di IC e che la Corte cantonale disponeva, al momento del giudizio, di tutti gli elementi di giudizio e aveva pure conoscenza della procedura di conciliazione.

                                   4.   4.1.

                                         L’art. 26 CDI-D istituisce la procedura amichevole (Verständigungsverfahren) per regolare le difficoltà sollevate dall’applicazione lato sensu della Convenzione, prevedendo nei paragrafi 1 e 2, che le Autorità competenti dei due Stati dovranno sforzarsi di regolare in via amichevole la situazione dei contribuenti che sono oggetto di un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione (cfr. OCDE, Modèle de convention fiscale, Rapport du Comité des affaires fiscales, C[25]-1).

                                         4.2.

                                         L’Autorità competente è, nel caso della Svizzera, l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

                                         La procedura può essere avviata sia d’ufficio sia su domanda del contribuente. In questo secondo caso l’Autorità competente è tenuta a dar seguito alla richiesta non appena appaia fondata. Contro l’eventuale rifiuto dell’Autorità competente il contribuente può ricorrere in primo grado al Dipartimento federale della finanze e in ultima istanza al tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo (Lüthi, Das Verständigungsverfahren, in Höhn (a cura di-), Handbuch des Internationalen Steuerrechts der Schweiz, Berna-Stoccarda-Vienna, 1993, p. 427 e p. 431).

                                         4.3.

                                         L’accordo raggiunto in sede di procedura amichevole costituisce una convenzione amministrativa di diritto internazionale, vale a dire una convenziona amministrativa che attua una convenzione internazionale vigente (diritto internazionale secondario).

                                         Essa è vincolante sia per il contribuente sia per le autorità fiscali e giudiziarie cantonali. In caso di tassazioni non ancora passate in giudicato l’accordo amichevole è cogente. Se invece la tassazione è già passata in giudicato, l’accordo esplica gli effetti di un motivo di revisione, consentendo di ritornare su una tassazione definitiva (Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, Berna 2000, p. 568 s.; Lüthi, op. cit., p. 434).

                                         4.4.

                                         Vero è che la dottrina è in certa misura esitante nell’affermare se un accordo amichevole costituisca un motivo di revisione, ma è comunque unanime nell’affermare che, quanto agli effetti, viene parificato a un motivo di revisione, altrimenti l’accordo nella stragrande maggioranza dei casi non avrebbe alcun significato (Lüthi, loc. cit., con riferimento anche a Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 1985, ad art. 111, p. 475 s.).

                                         4.5.

                                         Non mette tuttavia conto esaminare più da vicino questo aspetto, poiché, nel caso in esame, non è litigiosa in questa sede la tassazione IC/IFD 1997-98, non ancora passata in giudicato, mentre non sono in discussione le precedenti decisioni in materia di IC 1993-94 e 1995-96, che nel frattempo sono divenute definitive a seguito della sentenza di questa Camera dell' 8 settembre 1998.

                                         È tuttavia pacifico non soltanto il diritto dell’autorità fiscale cantonale, ma anche il suo dovere di procedere ad adeguare la tassazione IC1997-98 all’accordo amichevole raggiunto tra gli Stati contraenti su domanda della ricorrente medesima.

                                         Decidere diversamente come vorrebbe la ricorrente  - sia notato di transenna -  contrasterebbe per altro manifestamente con la buona fede processuale di cui tutte le parti debbono dar prova.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                     fr.     500.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi            fr.       80.–

                                         per un totale di                                                         fr.     580.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                            Il segretario

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