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Ticino Camera di diritto tributario 10.08.2000 80.2000.121

10 août 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·775 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00121

Lugano 10 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2000

in materia di:                 IC 97/98

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ -__________ __________, domiciliata a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________;

                                     -   che, con decisione del 12 aprile 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ le notificava la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava il reddito in zero franchi e la sostanza imponibile in fr. 1'978'458, cui corrispondeva un'imposta di fr. 6'798.40;

                                     -   che, con reclamo definito "precauzionale" dell'11 maggio 1999, la contribuente chiedeva di tenere sospesa la tassazione 1997/98 fino all'emissione della tassazione definitiva del Cantone di domicilio;

                                     -   che, in data 15 dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione indirizzava alla contribuente uno scritto, nel quale la invitava ad inviare entro il 15 gennaio 2000 il riparto intercantonale definitivo del Canton __________, avvertendo che, in caso di inosservanza dell'invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile e le si sarebbe inflitta una multa;

                                     -   che, non essendo pervenuta una risposta entro il 20 marzo 2000, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 20 marzo 2000;

                                     -   che, con ricorso del 2 giugno 2000, __________ -__________ __________ chiede di emettere una nuova tassazione, allegando il riparto intercantonale nel frattempo emesso dall'autorità fiscale del Canton __________;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che, per l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

                                     -   che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT);

                                     -   che, nella fattispecie, alla contribuente la decisione su reclamo è stata intimata per raccomandata, in data 20 marzo 2000;

                                     -   che il ricorso del 2 giugno 2000 risulta pertanto irricevibile, in quanto tardivo;

                                     -   che questa Camera non avrebbe comunque potuto entrare nel merito del ricorso neppure nell'ipotesi in cui lo stesso fosse stato tempestivo, per il fatto che già il reclamo è stato dichiarato irricevibile dall'autorità fiscale;

                                     -   che, infatti, come ricordato in narrativa, la contribuente non ha dato seguito all'invito dell'autorità fiscale, contenuto nella lettera del 15 dicembre 1999, ad inviare il riparto intercantonale definitivo entro il termine di un mese;

                                     -   che è ben vero che, a tale momento, la contribuente non disponeva ancora del riparto intercantonale definitivo del Cantone di domicilio, ma le si deve ricordare che, già in uno scritto del mese di dicembre del 1998, l'Ufficio di tassazione aveva offerto alla contribuente la possibilità di tenere sospesa l'emissione della tassazione, in attesa dell'emissione del riparto del Canton Berna, ma la ricorrente aveva risposto chiedendo una tassazione in base ai dati provvisori;

                                     -   che, del resto, nulla avrebbe impedito alla ricorrente di chiedere una proroga del termine attribuitole con la citata lettera del 15 dicembre 1999;

                                     -   che, stando così le cose, questa Camera non può fare altro che dichiarare irricevibile il ricorso.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.   180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   ll presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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