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Ticino Camera di diritto tributario 30.08.2000 80.2000.120

30 août 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,271 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00120

Lugano 30 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2000

in materia di:                 multa disciplinare

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 16/23 marzo 2000 l'Ufficio di tassazione infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 150.-, poiché quale rappresentante dell'indivisa __________ e __________ __________ non aveva presentato, nonostante un richiamo per lettera semplice e una diffida per lettera raccomandata, la dichiarazione d'imposta delle indivisioni. La decisione non veniva contestata e diventava quindi definitiva.

                                         1.2.

                                         Il 22 maggio 2000 l'Ufficio esazione e condoni inviava a __________ __________, quale rappresentante dell'indivisa, una diffida di pagamento per la multa disciplinare di fr. 150.-, cui si aggiungevano le tasse di diffida di fr. 30.ciascuna per le diffide del 17 febbraio 2000 e per quella con cui veniva chiesto il pagamento della multa.

                                         1.3.

                                         Il 5 giugno 2000 la __________ __________ __________ presentava reclamo all'Ufficio esazione e condoni contro la richiesta di pagamento di complessivi fr. 210.-.

                                         Il reclamo veniva trasmesso per competenza all'Ufficio di tassazione, che con decisione del 30 giugno 2000 lo dichiarava tardivo nella misura in cui era rivolto contro la multa disciplinare  del 16 marzo 2000 e la tassa di diffida del 17 febbraio 2000.

                                   2.   2.1.

                                         Con ricorso in lingua tedesca del 7 luglio 2000, per conto di __________ e __________ __________, la __________ __________ __________ contesta la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione del 30 giugno 2000.

                                         2.2.

                                         Con raccomandata del 18 luglio 2000 la Camera di diritto tributario avvertiva il rappresentante dei ricorrenti che i ricorsi devono essere presentati in lingua italiana e gli assegnava un termine di quindici giorni per provvedere alla traduzione con l'avvertenza che il mancato ossequio dell'invito nel termine impartitogli avrebbe avuto quale conseguenza l'irricevibilità del ricorso.

                                   3.   La presente causa viene decisa dalla Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, poiché non pone questioni di principio che non siano già state risolte e non è di rilevante importanza.

                                   4.   4.1

                                         Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 4 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.

                                         L'art. 70 cpv. 2 CF pone tuttavia dei limiti alla libertà linguistica, consentendo ai cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali. È così stato cosituzionalizzato il principio di territorialità, sancito dalla dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, § 922, p. 455).  Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere, nel rispetto delle minoranze autoctone, i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.

                                         Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

                                         4.2.

                                         La mancata traduzione in italiano del ricorso con conseguente irricevibilità dello stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

                                         Secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).

                                         4.3.

                                         Si rileva inoltre che quanto ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 70 cpv. 1 CF discende che gli amministrati possono rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua, fatto salvo il diritto delle persone di lingua romancia di rivolgersi all'amministrazione in romancio e di ottenere risposta nella loro lingua materna.

                                         La regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).

                                         Peraltro, la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l' amministrazione centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 935, p. 459).

                                         4.4.

                                         Si sottolinea, infine, che una decisione di irricevibilità sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità fiscale o giudiziaria si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al contribuente o al suo rappresentante ed attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234).

                                   5.   5.1.

                                         Nel caso in esame questo giudice non può far altro che dichiarare irricevibile il ricorso interposto dalla __________ __________ __________, perché non ha pacificamente ossequiato il termine di quindici giorni per tradurre il gravame presentato in lingua tedesca.

                                         5.2.

                                         Non occorre quindi, così stando le cose, esaminare ulteriormente se il reclamo del 5 giugno 2000 all'Ufficio esazione e condoni, trasmesso da quell'autorità per competenza all'Ufficio di tassazione, fosse tempestivo con riferimento alla decisione contestata e, meglio, alla decisione di multa disciplinare del 16 marzo 2000.

                                         5.3.

                                         A titolo del tutto abbondanziale questo giudice rileva che il ricorso in lingua tedesca del 7 luglio 2000, nella misura in cui contesta la tassa di diffida contestuale alla richiesta di esazione della multa disciplinare e della precedente tassa di diffida del 17 febbraio 2000 esula dalle competenze di questa Corte, concernendo unicamente l'autorità di esazione.

                                         Si lascia comunque all'iniziativa del rappresentante del ricorrente di richiedere semmai all'Ufficio esazione e condono di pronunciarsi in merito all'ultima tassa di diffida di fr. 30.-.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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