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Ticino Camera di diritto tributario 10.08.2000 80.2000.119

10 août 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,076 mots·~5 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00119

Lugano 10 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 8 luglio 2000

in materia di:                 IC 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, domiciliato a __________ (Canton __________) è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in quanto proprietario di sostanza immobiliare a __________, __________ __________ __________ e __________;

                                     -   che, con decisione del 21 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava il reddito della sostanza in fr. 235'544 in media annua e il reddito imponibile in fr. 84'257, cui corrispondeva un'imposta annua di fr. 7'414,65;

                                     -   che la sostanza imponibile risultava per contro pari a zero, a causa dell'entità dei debiti privati ammessi in deduzione;

                                     -   che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo dell'8 marzo 1999, chiedendo che si attendesse l'emissione del riparto intercantonale del Canton __________;

                                     -   che, con decisione del 19 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione aumentava il reddito imponibile a fr. 104'172 e l'imposta annua a fr. 11'525.95. Commisurava inoltre la sostanza imponibile in fr. 112'998 e l'imposta corrispondente in fr. 141 all'anno;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________:

                                         •  contesta l'inclusione, nel calcolo del reddito imponibile, dell'utile immobiliare conseguito con la vendita della casa di __________;

                                         •  chiede poi che sia intrapresa una seconda ripartizione intecantonale a partire dal 1.7.1997, avendo a partire da quella data acquistato una nuova casa a __________;

                                         •  infine lamenta la mancata emissione della tassazione 1995/96;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che, se l'autorità che ha emesso la decisione impugnata non si è avveduta della mancanza di un presupposto processuale, ciò deve essere rilevato d'ufficio nella procedura di ricorso, con la conseguenza che la decisione impugnata deve essere annullata e deve esserne adottata una nuova senza il vizio processuale (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 111 DIFD, p. 277);

                                     -   che l'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;

                                     -   che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT) ed è prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

                                     -   che, nella fattispecie, il contribuente ha impugnato la notifica della tassazione del 21 dicembre 1998 con reclamo dell'8 marzo 1999, quindi ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge;

                                     -   che, del resto, nel proprio reclamo, il contribuente non ha minimamente sostenuto di avere ricevuto la decisione con un ritardo tale da giustificare una protrazione del termine;

                                     -   che, anzi, egli ha dichiarato esplicitamente di contestare la decisione del 21.12.1998 ed ha persino spiegato di averla sottoposta ad uno specialista che avrebbe rilevato gravi difetti;

                                     -   che, se anche si volesse mettere in dubbio che egli avesse ricevuto tempestivamente la decisione, si dovrebbe comunque ammettere la tempestività dell'intimazione delle bollette di pagamento, che si riferiscono a tale decisione: egli elenca infatti, nel proprio reclamo, tutti i conteggi ricevuti dal Cantone e dai Comuni interessati;

                                     -   che, in simili circostanze, l'autorità di tassazione non avrebbe potuto entrare nel merito del reclamo del contribuente, ma avrebbe tutt'al più dovuto chiedergli se fosse dato un motivo di restituzione del termine e poi, di fronte ad una risposta negativa, avrebbe semplicemente dovuto constatare la sopravvenuta esecutività della decisione e la conseguente tardività del gravame;

                                     -   che, di conseguenza, questa Camera non può che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all'Ufficio di tassazione, perché intraprenda la verifica dell'eventuale esistenza di un motivo di restituzione del termine ed emetta poi, alla luce delle risultanze dell'accertamento, una nuova decisione su reclamo;

                                     -   che, quanto alla richiesta del ricorrente, che l'autorità fiscale interprenda una seconda tassazione per il 1997, a partire dall'acquisto dell'immobile di __________, la stessa dovrebbe per contro poter essere accolta a prescindere dall'irricevibilità del reclamo contro la tassazione 1997/98;

                                     -   che, infatti, per la sola imposta cantonale sul reddito, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT);

                                     -   che la tassazione intermedia per modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali si intraprende nei casi in cui vi è passaggio dall'assoggettamento limitato all'assoggettamento illimitato, oppure di acquisto o di vendita in un immobile situato fuori cantone, oppure ancora di costituzione o di chiusura di uno stabilimento d'impresa fuori cantone (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, p. 484 s.), vale a dire ai soli casi in cui si modificano i termini soggettivi (domicilio) o oggettivi (acquisto o alienazione di sostanza immobiliare, costituzione o chiusura di uno stabilimento d'impresa) della sovranità fiscale;

                                     -   che l'acquisto di sostanza immobiliare a __________ nel corso del 1997 è dunque suscettibile di provocare l'emissione di una tassazione intermedia ex art. 55 lett. e LT.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 19 giugno 2000 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione di __________, perché intraprenda la verifica dell'eventuale esistenza di un motivo di restituzione del termine ed emetta poi, alla luce delle risultanze dell'accertamento, una nuova decisione su reclamo.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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