Incarto n. 80.2000.00115
Lugano 19 luglio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con decisione dell'11 ottobre 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 105'213 per l'IC e in fr. 107'754 per l'IFD;
- che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 25 ottobre 1999, contestando l'aumento del valore locativo della loro casa d'abitazione di __________ e la riduzione delle spese professionali, con particolare riferimento all'acquisto di un personal computer;
- che, con decisione del 12 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, confermando il valore locativo dell'abitazione e spiegando di avere riconosciuto le spese professionali forfetarie, in quanto superiori ai 2/3 del prezzo di acquisto del PC;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ contestano:
• il valore locativo della casa di vacanza di __________, che ammonterebbe a fr. 2'975 e non a fr. 3'700 in media annua;
• l'ammissione dei soli 2/3 delle spese per l'acquisto del PC, in considerazione dell'uso esclusivamente professionale dello stesso;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da parte del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo;
- che la legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria;
- che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore locativo deve corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98);
- che, per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1999/2000 per la compilazione della dichiarazione d'imposta)
- che tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.);
- che dagli atti fiscali risulta che l'Ufficio di tassazione ha calcolato il valore locativo della casa di __________ applicando il coefficiente del 6,25% al valore del fabbricato di fr. 59'500, ricavato deducendo il 30% dal valore di stima di fr. 85'000;
- che il calcolo dei ricorrenti si fonda invece su un valore di stima ufficiale di fr. 65'000;
- che, di fronte alla contraddizione fra i due valori indicati, questa Camera si è rivolta al Municipio di __________, ove ha appreso che la stima ufficiale del fabbricato che sorge sul mapp. N. __________, entrata in vigore il 1.1.1991, era sì di fr. 85'000, ma è stata poi ridotta a fr. 65'000 in seguito a reclamo della proprietaria;
- che pertanto si giustifica di ridurre il valore locativo a fr. 2'844 in media annua (pari al 6,25% del valore di stima ridotto del 30%) e di modificare di conseguenza la deduzione per spese di manutenzione, riducendola a fr. 711;
- che i ricorrenti lamentano poi la mancata deduzione dell'intero costo per l'acquisto di un personal computer portatile, necessario allo svolgimento dell'attività dipendente del signor __________ __________;
- che le spese per l'acquisto di un computer sono, in linea di principio, delle spese per il perfezionamento professionale la cui deduzione deve essere ammessa di regola nell'anno di acquisto;
- che, nel caso dell'acquisto di oggetti ed impianti costosi richiesti dall'attività professionale, l' "ammortamento" sarà tuttavia ripartito su più anni in funzione della durata dell'utilizzazione, anche se, in realtà, più che di un ammortamento in senso tecnico, si tratta del minore valore dovuto all'utilizzazione del bene, assimilabile a delle spese professionali (RF 1993 p. 27 = ASA 62 p. 403 = RDAF 50/1994 p. 85; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 26, n. 23, p. 313; inoltre: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, pp. 190-198; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 323);
- che, nel caso di un personal computer, il suo acquisto non può essere considerato come particolarmente dispendioso, per cui queste spese devono essere prese in considerazione nell'anno di acquisto (CDT n. __________.__________.__________ e n. __________.__________.__________ dell'8 febbraio 2000);
- che, tuttavia, il calcolo di una parte privata del 25% può essere accettato come appropriato (RF 1993 p. 27 = ASA 62 p. 403 = RDAF 50/1994 p. 85), per esempio nel caso di un docente di scuola superiore che tiene alcune lezioni di informatica (StE 1999 B 22.3 n. 67);
- che, in altri casi, invece, è stata riconosciuta adeguata una deduzione pari alla metà della spesa (RF 50/1995 p. 418);
- che questa Camera ha avuto modo di decidere recentemente (CDT n. __________.__________.__________ del 29 novembre 1999 in re R. L.) che, nel caso di un docente di educazione fisica, che gestisce tutti i programmi scolastici, le presenze degli allievi, l'uso delle attrezzature sportive, l'occupazione delle palestre e quant'altro con un programma specifico istallato un ordinatore portatile, si giustifica un abbattimento della spesa in ragione del 25% per uso privato;
- che la stessa decisione è stata adottata nei confronti di un professore di liceo, che dimostri di doversi servire di un computer per l' esercizio della propria attività professionale (CDT n. 80.1998.00301 dell'8 febbraio 2000);
- che tale abbattimento, assai prudenziale, deve essere applicato anche alla presente fattispecie, data la forte analogia con quelle appena menzionate;
- che l'argomento dei ricorrenti, secondo cui la prova dell'esclusivo uso professionale del PC acquistato sarebbe costituita da un "promemoria" interno del Dipartimento del territorio, ove si comunica ai collaboratori dello stesso la messa a disposizione a partire dal marzo 1999 di una sala PC, non comporta una diversa conclusione, non essendo evidentemente possibile stabilire se ed in quale misura ogni singolo contribuente che acquista un PC per scopi professionali lo impieghi anche accessoriamente a fini privati;
- che la riduzione del 25% si deve cioè considerare un abbattimento forfetario, applicabile in modo generale a tutti i contribuenti nella stessa condizione del ricorrente;
- che la deduzione delle spese professionali è pertanto confermata;
- che tassa di giustizia e spese processuali sono di conseguenza ripartite proporzionalmente, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso (art. 231 cpv. 2 seconda frase LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 giugno 2000 è riformata nel senso che il valore locativo della casa di __________ è ridotto a fr. 2'844 in media annua e di conseguenza la deduzione per spese di manutenzione è ridotta a fr. 711.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 140).
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: