Incarto n. 80.2000.00105
Lugano 7 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
L’8 marzo 1999 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui gli esponeva in via valutativa un reddito del lavoro di fr. 66'000.- di media annua, di cui fr. 36'000.- quale salario come a dichiarazione e altri fr. 30'000.-, invece di soli fr. 5'000.-, quali vantaggi goduti nella SA. Al contribuente è inoltre stato esposto un reddito della sostanza di fr. 53'475.- di media annua. Veniva inoltre rettificata la deduzione per interessi passivi da fr. 30'398.- di media annua a fr. 24'173.-, come alla documentazione presentata.
La tassazione è stata allestita in via valutativa, poiché il contribuente non aveva dato seguito alle richieste di documentazione rivoltegli dall’Ufficio di tassazione, malgrado una diffida per lettera raccomandata e una multa disciplinare.
1.2.
Il reclamo presentato dal contribuente il 6 aprile 1999 veniva respinto con decisione dell’8 maggio 2000, poiché anche le ulteriori richieste di documenti sono rimaste inevase.
2. 2.1.Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente contesta genericamente la tassazione d’ufficio dell’Ufficio di tassazione. Chiede di essere sentito, riservandosi di presentare la documentazione e le prove che gli saranno richiesti.
2.2.
Il giudice fissava al contribuente un termine per presentare la documentazione a comprova del proprio ricorso.
Finalmente, il 19 settembre 2000 il contribuente presentava direttamente all'Ufficio di tassazione di __________ alcuni documenti, segnatamente: l'istanza di iscrizione dell'immobile di Sementina acquistato in via d'aggiudicazione nel 1993; il modo di finanziamento (debito __________ di fr. 400'000.- e mezzi propri per fr. 230'000.-); la documentazione relativa all'acquisto dell'immobile di __________ iscritto a RF il __________ __________ 1994 e il modo di finanziamento (fr. 600'000.- e fr. 100'000.- per subingresso ipotecario; fr. 55'000.- di mezzi propri); l'attestazione della __________ -__________ __________ relativa all'affitto pagato per l'immobile di __________ negli anni 1995 e 1996.
Il contribuente faceva inoltre alcune precisazione, segnatamente:
che ha pagato oneri permanenti solo a partire dal 1995; che la vettura __________ è stata acquistata dalla __________ & __________ __________; che non è in possesso delle fatture relative alle spese effettive di manutenzione dell'immobile di __________; che non esiste nessun contratto di locazione con la __________ & __________ __________ relativo all'immobile di __________; che nessun investimento è stato effettuato negli immobili di __________ e __________ negli anni 1993 e 1994; che la sua quota-parte nell'indivisa __________ eredi __________ è interamente stata consumata per gli investimenti sopra citati; che il capitale rimanente, sua quota-parte nella successione più prestito della madre, non ha fruttato alcun interesse dopo il 22 marzo 1993, in quanto custodito nella cassaforte della società; che la liquidità residua al 1° gennaio 1995 ammontava a circa fr. 200'000.-.
2.3.
Il medesimo giorno __________ __________, __________ __________ e il rappresentante della __________ __________ precisavano che nel corso del 1993 avevano ricevuto un prestito dalla madre __________ di ca. fr. 500'000.- pari alla sua quota-parte di un mezzo nella successione di __________ __________; che non hanno versato alcun interesse, che nel 1995 la madre ha rinunciato al credito, che nel 1995 la madre ha donato a ciascun figlio 6 azioni della __________ & __________ __________ del valore nominale di fr. 1'000.- cadauna.
2.4.
In occasione dell'udienza del 18 ottobre 2000 la Camera, alla luce dell'eccezione sollevata dall'Ufficio di tassazione, si è riservata di esaminare la tempestività del ricorso dopo che l'Ufficio di tassazione avrà effettuato l'apposita ricerca postale e, in seguito, per quanto ancora necessario, di incaricare il proprio Ispettore fiscale di effettuare una verifica.
2.5.
Il 26 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione di __________ ha trasmesso alla Camera l'esito della richiesta di ricerca di invii raccomandati.
3. Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza
4. 4.1.
La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
4.2.
L'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che contro la decisione su reclamo è consentito interporre ricorso scritto alla camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa.
Secondo l'art 192 LT i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
4.3.
L'art. 140 cpv. 1 LIFD stabilisce a sua volta che contro la decisione su reclamo è consentito interporre ricorso nel termine di 30 giorni dalla notificazione della stessa. L’art. 133 cpv. 3 LIFD, applicabile in virtù del rimando di cui all'art. 140 cpv. 4 LIFD, permette di entrare nel merito di contestazioni tardive soltanto se il contribuente prova che è stato impedito di presentarle per servizio militare o servizio civile, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti.
4.4.
Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, p. 349; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. __________.__________.__________ del 13 settembre 1999 in re R. S.; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.).
La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
4.5.
Quando un atto dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata applicando in via analogica la normativa postale (DTF 100 III 3 segg.; CDT 174/84 del 4.4.84 in re E.B; STF del 14 aprile 1994 in re RG SA, consid. 2b, inedita).
4.6.
Quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro. L'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale. Se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.).
5. 5.1.
Nel caso in esame, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, la decisione su relcamo è stata spedita al ricorrente il 5 maggio 2000 alle ore 12.00 dall'Ufficio postale di __________.
L'invio, come confermato dall'Ufficio postale di __________ il 21 ottobre 2000 è stato regolarmente recapitato al domicilio del ricorrente e ritirato da sua moglie __________ lunedì 8 maggio 2000.
Il termine di ricorso è pertanto scaduto mercoledì 7 giugno 2000.
Il ricorso è invece stato spedito, come risulta dalla busta in cui era contenuto, soltanto il 15 giugno 2000 alle ore 17.00.
Esso è quindi irrimediabilmente tardivo.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile per questo motivo, senza che metta conto ordinare ulteriori accertamenti.
5.2.
Va infine rilevato che dall'incarto non risultano indizi di sorta che possano far pensare in qualche modo all'esistenza di un motivo di restituzione in intero del termine.
Il ricorrente d'altronde non ne ha fatti valere, nemmeno dopo l'udienza in cui l'Ufficio di tassazione ha sollevato l'eccezione di tradività.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: