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Ticino Camera di diritto tributario 02.10.2000 80.2000.104

2 octobre 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,535 mots·~8 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.2000.00104

Lugano 2 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2000

in materia di:                 IC/IFD 99

Presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________. __________, __________ __________,  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ __________, nata nel 1932, titolare della __________ via __________ di Lugano__________ ha cessato l'attività alla fine di marzo del 1999 e la ditta individuale è stata cancellata dal registro di commercio il 9 aprile 1999. La __________ è infatti stata ceduta a __________ __________ __________ al prezzo di fr. 150'000.-.

                                         1.2.

                                         Il 20 dicembre 1999 l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente l'imposta annua intera in caso d'intermedia secondo gli artt. 57 LT e 47 LIFD, in cui le veniva esposto un utile di liquidazione di fr. 117'000.- determinato deducendo dal ricavo della vendita del negozio di fr. 150'000.- il valore della sostanza aziendale ceduta di fr. 33'000.-.

                                         1.3.

                                         La contribuente presentava reclamo in tempo utile rilevando sostanzialmente d'aver dovuto liquidare debiti aziendali, in particolare quello bancario, per fr. 128'778.-.

                                         1.4.

                                         Il 17 gennaio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente una tassazione intermedia per cessazione dell'attività, a valere dal 1° aprile 1999, in cui veniva stralciato il reddito aziendale di fr. 43'000.- e le veniva unicamente esposta la rendita AVS.

                                         1.5.

                                         Il 22 gennaio 2000 la contribuente si rivolgeva direttamente al capo del Dipartimento delle finanze, lagnandosi per un crasso errore in cui sarebbe incorso l'Ufficio di tassazione e sollecitando i provvedimenti del caso.

                                         1.6.

                                         Dopo aver sentito il rappresentante della ricorrente, l'Ufficio di tassazione, con due separate decisioni del 17 maggio 2000, respingeva il reclamo della contribuente nella misura in cui era rivolto contro l'imposta annua intera in caso di tassazione intermedia, rilevando che le passività fatte valere costituiscono chiaramente una destinazione di reddito resa possibile dal conseguimento dell'utile contestato dalla contribuente.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso la contribuente chiede nuovamente l'azzeramento dell'utile di liquidazione in considerazione dei debiti aziendali cui ha dovuto far fronte con il ricavo della vendita.

                                         Rileva in particolare che al 1° gennaio 1999 il capitale aziendale presentava una risultanza negativa di ben fr. 101'857,60. Censura inoltre come artificiosa la costruzione con cui l'Ufficio di tassazione le ha negato la deduzione dei debiti aziendali, facendo notare che su un ricavo netto della liquidazione di fr. 15'142,40 deve pagare imposte per oltre fr. 30'000.-, per cui l'imposizione sarebbe palesemente confiscatoria.

                                         2.2.

                                         L'Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso, rilevando che le perdite riportate nel bilancio al 31 dicembre 1998 (fr. 101'857.-) non sono mai state riconosciute fiscalmente e le relative tassazioni non sono mai state contestate.

                                         2.3.

                                         All'udienza del 15 settembre 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, illustrandole ulteriormente.

                                   3.   3.1.

                                         Secondo l'art. 57 cpv. 1 LT, alla fine dell’assoggettamento o in caso di tassazione intermedia gli utili in capitale previsti dall’ar-ticolo 17 capoversi 2 e 3 LT, le liquidazioni in capitale dell’artico-lo 37, gli indennizzi previsti dall’articolo 22 lettere c) e d), conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero, soggiacciono complessivamente ad un’imposta annua intera con l’aliquota applicabile unicamente a questi redditi.

                                         3.2.

                                         A sua volta, secondo l'art. 47 cpv. 1 LIFD, di tenore sostanzialmente identico, alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2, le liquidazioni in capitale in sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione o mancato esercizio di un'attività o per mancato esercizio di un diritto, che non sono ancora stati imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per un intero periodo fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in cui sono stati conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo l'aliquota corrispondente a questi soli proventi.

                                         3.3.

                                         Secondo gli articoli 17 capoversi 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa fuori Cantone è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti gli elementi patrimoniali che servono interamente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente (cfr. sul tema della realizzazione di elementi della sostanza commerciale, Reich, in Zweifel / Athanas [a cura di -], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, pp. 163 ss., in particolare p. 167; inoltre: Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, all'art. 21 cpv. 1 lett. d, cifra 147, p. 360; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 143; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 339).

                                         3.4.

                                         Si considera quale utile in capitale o di liquidazione imponibile la differenza fra il provento netto ricavato dall'alienazione o dalla realizzazione di cose e di diritti facenti parte della sostanza aziendale ed il valore contabile di questi elementi della sostanza (cfr. ASA 13, 359; 19, 96; 24, 279 e 477; CDT 224-225 del 21 settembre 1992 in re W.S.; CDT n. 153-4 del 28 luglio 1993 in re S.P.).

                                         Di regola si esporrà, in caso di liquidazione, quando cioè l'azienda cessa l'attività,  quale ricavo netto, il ricavo lordo, dedotte le spese in relazione con l'alienazione o la realizzazione e come valore contabile, il valore risultante dall'ultimo bilancio regolare (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 240; Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 341). In caso di trasferimento di una ditta individuale mediante vendita, per cui l'azienda continua a esistere come entità economica, il trasferimento rimunerato comporta la realizzazione e la tassazione nella loro globalità delle riserve occulte esistenti. L'utile di cessione è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita e il valore contabile-fiscale degli attivi. Il titolare può vendere anche soltanto gli attivi e i passivi indispensabili per il funzionamento dell'azienda (Bernardoni / Duchini, op. cit., p. 557).

                                   5.   5.1.

                                         Orbene, la ricorrente non contesta il calcolo dell'utile di liquidazione (di cessione) in quanto tale. L'Ufficio di tassazione si è d'altronde strettamente attenuto ai dati forniti dal contribuente medesimo e, meglio, a quelli risultanti dal contratto di cessione del 31 marzo 1999. Con la cessione della tabaccheria sono infatti venute alla luce riserve per fr. 150'000.-- (avviamento, merce viva, mobilio e attrezzature).

                                         5.2.

                                         La ricorrente contesta l'imposizione dell'utile limitandosi ad affermare che l'importo di fr. 150'000.-- le è servito per rimborsare il debito aziendale contratto con la banca al momento dell'acquisto del negozio e degli interessi che si sono accumulati nel frattempo.

                                         Come rilevato dall'Ufficio di tassazione e come anche questa Camera ha già avuto modo di decidere, le passività che il ricorrente fa valere non possono essere dedotte nel calcolo dell'utile di liquidazione, in quanto il pagamento di tali somme di denaro, indipendentemente dal fatto che vadano a estinguere debiti privati o debiti aziendali, costituisce destinazione di reddito, resa possibile proprio dal conseguimento dell'utile contestato (CDT n. 153-4 del 28 luglio 1993 in re S.P.; CDT n. __________.__________.__________ del 10 maggio 1996 in re A. B., confermata dal Tribunale federale con sentenza del 17 aprile 1997).

                                         Non può quindi essere condivisa la tesi del patrocinatore della ricorrente, secondo cui l'utile conseguito sarebbe stato puramente cartaceo e non si sarebbe quindi materializzato, se non nella ridotta misura di ca. fr. 15'000.-, vale a dire del residuo rimasto alla ricorrente dopo il pagamento dei debiti. Che alla ricorrente sia rimasta unicamente una parte esigua del ricavo della vendita della tabaccheria non significa ancora che l'utile da lei conseguito sia stato puramente cartaceo. Ciò conferma semmai la tesi opposta ovvero la materializzazione dell'utile, tant'è che proprio la sua realizzazione ha consentito il pagamento dei debiti. Se infatti l'utile fosse davvero stato puramente cartaceo, come preteso, la ricorrente si troverebbe tuttora debitrice verso la banca di un importo superiore a fr. 130'000.-.

                                   6.   Questa Camera attira comunque l'attenzione della ricorrente e del suo patrocinatore sull'art. 246 cpv. 1 LT, che consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD, 144 LIFD e 185 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                     fr.   150.-b. nelle spese di cancelleria di complessivi          fr.     80.-per un totale di                                                          fr.   230.-sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribu­nale federale in Losanna (art. 112 DIFD e art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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