Incarto n. 80.2000.00102
Lugano 10 agosto 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. I coniugi __________ e __________ __________ __________ __________ __________ notificavano al Comune di __________ la propria partenza per l'estero con effetto 31 dicembre 1995.
A partire dal 1° gennaio 1996, __________ __________ otteneva dall'Ufficio degli stranieri un permesso di tipo B per 120 giorni, per poter svolgere la professione di consulente commerciale per la __________ __________ __________, succursale di __________.
Di conseguenza, a partire dalla stessa data, il contribuente veniva assoggettato all'imposta alla fonte, prelevata sul salario percepito con l'attività di consulente della __________ __________.
2. Con decisione del 14 giugno 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava ai coniugi __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 398'531 per l'IC (imposta annua fr. 58'304.55) e in fr. 402'754 per l'IFD (imposta annua fr. 43'145.25) e la sostanza imponibile in fr. 2'889'386 (imposta annua fr. 8'586.10).
I contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 17 giugno 1999, chiedendo l'annullamento delle imposte per il 1996, in considerazione del trasferimento del domicilio all'estero.
L'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 15 maggio 2000, così motivata:
In base all'art. 2 LT e 3 DIFD il contribuente è illimitatamente imponibile in Svizzera se dimora per un periodo di 30 giorni esercitando un'attività lucrativa o di 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
Dato che il contribuente domiciliato a __________ (paese con il quale non esiste una convenzione per evitare una doppia imposizione), è in possesso di un permesso di dimora di 120 giorni dall'01.01.1996 ed esercita un'attività lucrativa nel cantone (dipendente della __________ __________), lo stesso è illimitatamente imponibile nel nostro cantone sia per l'imposta cantonale che per l'imposta federale diretta. Di conseguenza la tassazione 1995/96 intimata il 14 giugno 1999 è integralmente confermata ed il reclamo respinto.
3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ __________ __________ __________ postulano l'annullamento della tassazione IC/IFD 1996. Osservano che il signor __________ è domiciliato all'estero e ha un permesso di lavoro di soli 120 giorni, ragione per cui dovrebbe essere assoggettato all'imposta solo sui redditi derivanti dall'attività esercitata in Svizzera.
4. Il problema sollevato dal ricorso in esame è quello di stabilire se i coniugi __________ siano illimitatamente assoggettati all'IFD in Svizzera ed all'IC nel Canton Ticino, come sostiene l'autorità fiscale, oppure vi siano limitatamente assoggettati, quali contribuenti domiciliati all'estero che lavorano però in Svizzera, come ritengono invece i ricorrenti stessi.
4.1.
Il diritto fiscale svizzero e quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
Una persona ha il domicilio fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT, quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.
Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa;
b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa.
Se non sussiste neppure una dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli esercita in Svizzera un'attività lucrativa (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LIFD; art. 4 cpv. 1 lett. a LT).
4.2.
A determinate condizioni, dunque, la LIFD e la LT ammettono che la semplice dimora, non legata all'intenzione di stabilirsi durevolmente, costituisce presupposto per l'assoggettamento illimitato. La dimora deve però protrarsi per un lasso di tempo minimo, che varia a dipendenza del fatto che essa sia accompagnata o meno da un'attività lucrativa (Athanas, Aussensteuerliche Bestimmungen im DBG und StHG, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, p. 410).
4.3.
Per effetto delle disposizioni della LIFD e della LT sull'assoggettamento illimitato, possono verificarsi i presupposti della residenza in due o più luoghi diversi. Se, in una simile ipotesi, tra la Svizzera e l'altro Stato che rivendica l'assoggettamento illimitato, non è stata stipulata alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, tale situazione conduce ad un classico caso di doppia imposizione. La Svizzera non prevede alcuna disposizione che attenui o elimini la doppia imposizione in simili casi.
Se invece è applicabile una convenzione per evitare le doppie imposizioni, essa dovrebbe contenere disposizioni che escludono doppie residenze, definendo in modo preciso e tassativo lo Stato di residenza (Athanas, op. cit., p. 412; Bauer-Balmelli/Robinson, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I, n. 16 all’art. 3 LAID, p. 50).
4.4.
Nella fattispecie, l'autorità fiscale non ha avuto bisogno di dimostrare che il signor __________ abbia domicilio fiscale nel Canton Ticino, per il semplice fatto che è titolare di un permesso di dimora con attività, per 120 giorni. Egli adempie pertanto chiaramente i presupposti per la dimora fiscale.
Non essendo applicabile alcuna convenzione per evitare le doppie imposizioni, per il fatto che il domicilio civile è stato trasferito a __________, non occorre porsi il problema di un'eventuale incompatibilità con disposizioni del diritto internazionale.
4.5.
Diversa la situazione della signora __________ __________ __________ __________ __________. La moglie del ricorrente risulta infatti domiciliata a __________ dal 1996 ed il permesso di dimora non vale evidentemente per lei, la quale non esercita in Svizzera alcuna attività lucrativa.
Nella misura in cui la decisione impugnata si riferisce anche alla signora __________ e l'autorità fiscale non dimostri che ella è domiciliata nel Canton Ticino, la stessa deve allora essere annullata.
Ritenuto che peraltro la decisione non prende espressamente posizione sull'assoggettamento della signora __________, si ritiene giustificato l'annullamento in ordine della decisione ed il rinvio degli atti all'autorità fiscale, perché emetta una nuova decisione, che si esprima sul suo assoggettamento.
5. Accertato il presupposto dell'assoggettamento illimitato, resta da considerare il problema dei rapporti fra l'imposta alla fonte e la tassazione ordinaria. Uno degli argomenti dei ricorrenti è infatti proprio il fatto che __________ __________ è assoggettato all'imposta alla fonte sui redditi del proprio lavoro.
5.1.
I lavoratori, il cui luogo di lavoro è in Svizzera e che a causa del loro domicilio o della loro dimora in un altro Stato sono assoggettati alla sovranità fiscale svizzera unicamente in virtù dell'appartenenza economica, soggiacciono per questo motivo all'imposta alla fonte come i lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Si tratta in particolare delle persone presenti per periodi brevi, ossia inferiori a trenta giorni, dei frontalieri e dei dimoranti settimanali (Zigerlig, Quellensteuern, in AA.VV., Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 394; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 356; inoltre Messaggio del Consiglio federale sull'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, p. 126, v. anche p. 81). La nazionalità svizzera o estera del contribuente non è di rilievo; ciò che importa è unicamente, come si evince dalla lettera delle norme citate, il domicilio o la dimora fiscale del contribuente e non anche la sua appartenenza nazionale (cfr. Zigerlig, loc. cit.; Messaggio sull'armonizzazione fiscale, p. 126; Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato, del 13 ottobre 1993, p. 71 ).
5.2.
Sia l'art. 113 cpv. 1 LT sia l'art. 90 cpv. 2 LIFD sia l'art. 34 LAID riservano espressamente una tassazione ordinaria sostitutiva, quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di un anno civile, l'importo stabilito dal Consiglio di Stato, risp. dal Dipartimento federale delle finanze.
Tale riserva vale, come si evince dalla sistematica della legge, solo per le persone fisiche con domicilio o dimora fiscali in Svizzera. Sia l'art. 113 LT sia l'art. 90 cpv. 2 LIFD sono infatti inseriti nel titolo I della parte IV delle rispettive leggi, che si riferisce appunto all'imposizione alla fonte delle persone fisiche con domicilio o dimora fiscali in Svizzera e non nel titolo II, che disciplina invece l'imposizione persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera. La medesima sistematica, tuttavia con suddivisione in capitoli diversa, la si riscontra nella LAID (cfr. Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 355; Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato, p. 69 e p. 71; Messaggio sull'armonizzazione fiscale, p. 80).
5.3.
Sono segnatamente imposti con la tassazione ordinaria sostitutiva i redditi lordi assoggettati alla fonte (esclusi quelli dei frontalieri) di un contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui, quando superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di fr. 120'000.-. Tale tassazione è mantenuta, negli anni successivi e fino alla fine dell'assoggettamento alla fonte, anche quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, il limite stabilito. Se l' assoggettamento in un Cantone ha una durata inferiore ad un anno civile intero, i redditi lordi determinanti per l'imposta alla fonte sono convertiti su dodici mesi.
Nel caso di tassazione ordinaria sostitutiva il datore di lavoro deve comunque continuare a prelevare l'imposta alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull'imposta ordinaria sostitutiva. L'Ufficio delle imposte alla fonte può tuttavia, in questi casi, autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare alla trattenuta d'imposta a condizione che presti una sufficiente garanzia. In quest'ultimo caso l'assoggettamento avviene a tutti gli effetti secondo la procedura ordinaria (cfr. Direttiva 01/99 della Divisione delle contribuzioni concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio - artt. 104-114 LT e 83-91 LIFD).
5.4.
La circostanza che il ricorrente sia stato assoggettato all'imposizione alla fonte non si oppone perciò al suo assoggettamento all'imposta ordinaria.
Al contrario, l'entità di reddito e sostanza imponibili rendono senz'altro tale ulteriore tassazione sostitutiva del tutto giustificata e legittima.
6. Il ricorso è pertanto respinto nella misura in cui si riferisce alla tassazione del signor __________ __________. Per quanto attiene invece alla tassazione della moglie, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione sul suo assoggettamento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, è confermato l'assoggettamento all'imposta ordinaria sostitutiva del signor __________ __________ __________.
§§ Nella misura in cui si riferisce alla signora __________ __________ __________, la decisione su reclamo del 15 maggio 2000 è annullata in ordine e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché si pronunci sulla questione del suo assoggettamento e determini i fattori imponibili.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: