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Ticino Camera di diritto tributario 13.12.2000 80.1999.275

13 décembre 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·1,187 mots·~6 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.1999.00275

Lugano 13 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1999

in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari

presentato da:

1. __________ __________, __________ __________,  2. __________ __________, __________ __________,    avv. __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 16 maggio 1997 i coniugi __________ e __________ __________ stipulavano con atto pubblico del notaio __________ __________ di __________ una convenzione matrimoniale di separazione dei beni in considerazione della turbativa della loro unione coniugale, che aveva già condotto a una separazione di fatto per tempo indeterminato con costituzione di dimore separate. La separazione di fatto si sarebbe poi rivelata soltanto di brevissima durata, dopo di che le parti avrebbero riannodato le relazioni.

                                         A seguito dell’adozione del regime legale della separazione dei beni i coniugi __________ hanno sciolto il regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Nell’ambito della ripartizione del patrimonio immobiliare a __________ __________ toccava la part. N. __________ di __________ (costituita in PPP e interamente intestata al marito) e la part. N. __________ di __________ (pure costituita in PPP e interamente intestata al marito). Le part. PPP N. __________ e __________ del fondo base N. __________ di __________ in comproprietà tra i coniugi venivano invece intestate ad __________ __________. I debiti ipotecari gravanti gli immobili venivano ripresi senza variazioni dai rispettivi nuovi proprietari esclusivi.

                                         Le parti, nel citato atto pubblico, davano poi atto al notaio di aver operato, come da loro voluto, lo scioglimento e la liquidazione del regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti. __________ __________, dal canto suo, dichiarava, in considerazione del patrimonio di cui veniva a disporre, dei redditi derivanti dallo stesso e dei redditi della propria attività, “di rinunciare alla corresponsione di alcun alimento da parte del marito __________ __________, ritenendo in siffatto modo anche risolta e liquidata qualsiasi pretesa delle parti ex artt. 151/152 CC in caso di un eventuale divorzio”. Infine le parti dichiaravano che la convenzione avrebbe mantenuto il suo pieno e totale vigore anche se si fossero riconciliate e avessero ricostituito il regime di convivenza.

                                         1.2.

                                         A seguito della suddetta convenzione l’Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava ad __________ __________ le tassazioni sugli utili immobiliari derivanti dal trasferimento di proprietà degli immobili di sua proprietà alla moglie nell’ambito della convenzione matrimoniale di separazione dei beni.

                                         Nella tassazione del 29 dicembre 1997 relativa al trasferimento dell’immobile di Balerna l’utile immobiliare veniva calcolato deducendo dal valore d’alienazione accertato in via peritale di fr. 1'700'000.- il valore d’investimento di fr. 1'355'400.- (fr. 800'000.- valore d’acquisto, fr. 539'400.- costi di miglioria, fr. 16'000.- costi di acquisto e vendita). L’imposta dovuta, stante una durata della proprietà tra uno e due anni, ammontava a fr. 151’624.-.

                                         Nella tassazione del 26 novembre 1998 relativa al trasferimento dell’immobile di __________ l’utile immobiliare veniva calcolato deducendo dal valore d’alienazione accertato in via peritale di fr. 1'800'000.- il valore d’investimento di fr. 970'000.- (fr. 950'000.- valore d’acquisto, fr. 20'000.costi di acquisto e vendita). L’imposta dovuta, stante una durata della proprietà inferiore a un anno, ammontava a fr. 398'400.-.

                                         Per contro il trasferimento della proprietà degli immobili di __________ non dava luogo ad alcun utile imponibile, poiché il valore d’alienazione risultava inferiore a quello d’investimento.

                                   2.   2.1.

                                         Assistito dall’avv. __________ __________, __________ __________ avversava la notifica di tassazione relativa al trasferimento del mapp. N. __________ RF di __________, contestando il valore di alienazione, che non avrebbe superato, secondo il proprio perito, la soglia di fr. 1'430'000.- e invocando pure la violazione dell’art. 4 Cost. fed., al quale l’art. 125 lett. B LT non si conformerebbe.

                                         2.2.

                                         Assistito dal dottor __________ __________, __________ __________ contestava la notifica di tassazione relativa al trasferimento del mapp. N. __________ RF di __________, invocando la violazione dell’art. 4 Cost. fed., al quale l’art. 125 lett. B LT non si conformerebbe e contestando che il valore di alienazione possa essere lievitato rispetto al prezzo pagato dall’aggiudicatario al momento dell’asta pubblica.

                                         2.2.

                                         In seguito, il 21 settembre 1999 l’avv. __________ introduceva una memoria scritta riguardante entrambi i reclami, in cui venivano esposte le ragioni di fatto per le quali il trasferimento di proprietà dei due immobili da __________ __________ alla moglie sarebbe di fatto stata una donazione in assenza di aumenti, cui avrebbe partecipato la moglie, al momento dello scioglimento del regime legale della partecipazione agli acquisti e della sua sostituzione con quello della separazione dei beni.

                                         2.3.

                                         Con due distinte decisioni del 29 novembre 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva entrambi i reclami negando in particolare che il trasferimento di proprietà sia avvenuto a titolo gratuito. Confermava poi in entrambi i casi il valore di alienazione esposto nella notifica di tassazione sulla base di un esame peritale da parte del proprio esperto.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dall’avv. __________, chiede l’annullamento di entrambe le decisioni su reclamo e delle relative notifiche di tassazione.

                                         Spiega, come già nella memoria aggiuntiva presentata in sede di reclamo, le ragioni per le quali il trasferimento delle proprietà in questione dal marito alla moglie è da considerare una vera e propria donazione, segnatamente perché lo scioglimento del regime della partecipazione agli acquisti non ha originato alcun aumento al quale la moglie avrebbe avuto diritto di partecipare.

                                         In via subordinata chiede che l’art. 125 lett. B LT venga interpretato e applicato in analogia all’art. 12 cpv. 3 lett. b LAID nella sua versione modificata.

                                         In via ancor più subordinata chiede l’annullamento delle suddette decisioni per assenza di utile imponibile, poiché non si potrebbe comunque ammettere per ragioni di etica familiare che il marito abbia trasferito gli immobili alla moglie a un valore superiore a quello d’acquisto.

                                         3.2.

                                         L’Ufficio di tassazione si è astenuto dal presentare osservazioni.

                                         3.3.

                                         All’udienza del 5 maggio 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

                                         3.4.

                                         Il 13 dicembre 2000, al termine dell'istruttoria, ha avuto luogo la discussione finale, nell'ambito della quale le parti si sono espresse sulle prove raccolte. Dopo approfondita discussione, l'autorità fiscale e il ricorrente hanno convenuto, con l'accordo della Camera, di risolvere definitivamente la vertenza, stabilendo prudenzialmente il valore di alienazione dell'immobile di __________ in fr. 1'495'000.- e quello dell'immobile di __________ in fr. 1'580'000.-.

                                         Il ricorso deve pertanto essere evaso nei termini concordati all'udienza e gli atti del procedimento vanno retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, con riferimento a quanto indicato nel verbale d'udienza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §      Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi (cfr. consid. 3.4).

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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