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Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2000 80.1999.274

2 mai 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,821 mots·~19 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.1999.00274

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1999

in materia di:                 ricupero d'imposta cantonale e comunali, interessi di ritardo e multe tributarie 1989/1994 imposte suppletorie e multe IFD 91/94

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1991/92, firmata dal solo contribuente, __________ __________ dichiarava in media annua un reddito imponibile di fr. 76'245.- per l’IC e di fr. 81'256.- per l’IFD. L’Ufficio di tassazione di Mendrisio nella notifica di tassazione del 21 giugno 1993 gli esponeva invece un reddito imponibile di fr. 186'021.- per l’IC e di fr. 189'721.- per l’IFD, che in sede di reclamo veniva ridotto a fr. 82'765.- rispettivamente a fr. 91'255.- (cfr. decisione su reclamo del 20 settembre 1993). La decisione passava in giudicato.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1993/94 il contribuente dichiarava in media annua un reddito imponibile di fr. 84'081.- per l’IC e di fr. 88'793.- per l’IFD. L’Ufficio di tassazione di Mendrisio nella notifica di tassazione del 22 maggio 1995 gli esponeva un reddito imponibile di fr. 86'394.- per l’IC e di fr. 93'212.- per l’IFD. La notifica di tassazione passava in giudicato.

                                         1.2.

                                         In un'udienza svoltasi nell'agosto del 1996 nell'ambito di un procedimento cautelare davanti al Pretore di Mendrisio-Nord, __________ __________ affermava che il marito aveva svolto sin dall'inizio un'attività in nero nel garage __________ __________ __________. Tale circostanza veniva poi confermata dal teste __________ __________, amministratore del patrimonio del ricorrente, che spiegava nei dettagli le diverse operazioni bancarie effettuate con i fondi provenienti da tale attività.

                                         1.3.

                                         Questi fatti venivano poi segnalati dalla Pretura di Mendrisio-Nord alla Divisione delle contribuzioni, che avviava una procedura per sottrazione d'imposta nei confronti di ambedue i coniugi __________ con diffide del 27 febbraio 1997 per l'imposta federale per gli anni 1989-94 e per l'imposta cantonale e comunale per gli anni 1991-94.

                                         Al termine di un'approfondita istruttoria, durante la quale venivano esperite le necessarie verifiche e sentiti i contribuenti, risp. i loro patrocinatori, la Divisione delle contribuzioni con decisioni del 20 ottobre 1998:

                                         -     stabiliva per l'IC l'ammontare del recupero d'imposta dal 1989 al 1994 in fr. 233'597.10 più interessi di ritardo per fr. 58'135.65, commisurava la multa, in considerazione della gravità dell'infrazione commessa, in 1,5 volte l'imposta sottratta e ne fissava l'importo in relazione alla sottrazione commessa dal 1991 al 1994 in fr. 293'533.20;

                                         -     quantificava inoltre l'ammontare del recupero d'imposta, interessi e multe dovute ai diversi comuni (__________, __________, __________ __________ __________ e __________) in fr. 356'337.95;

                                         -     stabiliva per l'IFD l'ammontare del recupero d'imposta per gli anni 1991-92 in fr. 33'566.- e per gli anni 1993-94 in fr. 106'950.-, commisurava la multa, in considerazione della gravità dell'infrazione commessa, in 1,5 volte l'imposta sottratta e ne fissava l'importo in relazione alla sottrazione commessa negli anni 1991-92 in fr. 50'349.- e negli anni 1993-94 in fr. 160'425.-, per un ammontare complessivo di fr. 351'290.-.

                                   2.   Il reclamo presentato dal contribuente il 17 novembre 1998, avvalendosi del patrocinio dell'avv. __________ __________, veniva integralmente respinto con decisioni del 26 novembre 1999.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente, sempre assistito dall'avv. __________, contesta di nuovo ogni e qualsiasi sottrazione, argomentando che vi sarebbe stata unicamente "un'attività condotta parallelamente, a titolo personale, dalle persone colpite dalle decisioni". Considera arbitrarie le diverse decisioni per carenza di motivazione e ne chiede l'annullamento. Ritiene inoltre di non dover alcunché ai Comuni, segnatamente a quello di __________, dove esiste unicamente un immobile di pertinenza della comunione ereditaria della moglie. Postula infine la sospensione della presente procedura, essendo pendente anche un procedimento penale.

                                         3.2.

                                         Con osservazioni del 25 gennaio 2000 la Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso. Lamenta innanzi tutto l'inadeguatezza della motivazione del ricorso e, dopo aver ripercorso l'iter procedurale e esposto i ritardi nell'emanare le decisioni a causa della contestazione tra coniugi riguardante la scoperta dei fattori sottratti e della conseguente richiesta di risarcimento rivolta al legale della moglie, precisa di aver segnalato il 20 maggio 1997 alla Magistratura i presunti reati di frode commessi con la sottrazione e l'appropriazione degli utili dissimulati da __________ __________ nell'ambito della sua attività di direttore della Garage __________ __________. Precisa inoltre che:

                                         I fattori sottratti dal signor __________ distribuzioni dissimulate di dividendi, capitali accumulati e redditi degli stessi maturati nei vari anni - sono stati forzatamente valutati in mancanza della presentazione della documentazione richiesta con l'apertura delle procedure. Questi elementi sono comunque sostenibili, considerando la copiosa documentazione riguardante l'attività in "nero" svolta da __________ (vedi suoi conteggi e annotazioni sui conti) nonché le rivelazioni fatte dal signor __________ __________, 1945, __________, da oltre un decennio amministratore del patrimonio del contribuente. Secondo le deposizioni fatte da quest'ultimo - alla presenza della Pretore e dei coniugi __________ - il capitale accumulato e poi trafugato a __________ ammontava, alla fine del 1996, a circa 2.000.000.- di Frs. Da notare che anche in questa sede - e per non smentirsi - il signor __________ si è rifiutato di firmare il verbale d'interrogatorio!

                                         Rileva altresì che la ripartizione dell'imposta comunale cambia a dipendenza dei nuovi riparti dovuti all'aggiunta, nei fattori imponibili nel comune di domicilio, dei fattori sottratti dal contribuente e aggiunti ai suoi fattori imponibili. È quindi normale, prosegue, che aumentando l'imposta dovuta e cambiando i parametri di riparto con gli altri Comuni, una parte dell'imposta sottratta deve essere riversata anche agli altri comuni interessati nel citato riparto.

                                         Lamenta infine I'assoluta mancanza di volontà da parte del contribuente di collaborare alfine di poter risolvere le problematiche fiscali. Contrariamente alla moglie che si era dichiarata disponibile per una soluzione transattiva, il marito, avverte sempre la Divisione delle contribuzioni, con i capitali depositati tranquillamente all'estero e senza altri attivi conosciuti in Svizzera, non ha mai prospettato il versamento di un importo adeguato alle effettive conseguenze dovute alle grosse sottrazioni da lui personalmente commesse.

                                         3.3.

                                         Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni propone, dal canto suo, la reiezione del ricorso, rilevando come non possa sussistere il benché minimo dubbio sull'esistenza della sottrazione, a maggior ragione se si considera che il ricorrente ammette che nel garage è stato condotto un lavoro parallelo.

                                         Rileva inoltre che il ricorrente non produce la benché minima prova del fatto, da lui asserito, che i capitali in discussione siano stati depositati a titolo fiduciario su conti a lui intestati.

                                         Avverte poi che l'autorità fiscale ha correttamente inflitto la multa al solo ricorrente e non anche alla moglie, che nella procedura di tassazione era considerata, secondo l'art. 13 cpv. 1 DIFD, soltanto terza persona.

                                         Condivide infine la commisurazione della multa, considerato come la colpa commessa dal ricorrente sia da considerare certamente grave.

                                         3.4.

                                         Il 14 marzo 2000 è pervenuta a questa Camera una busta dello Studio legale che patrocina il ricorrente, contenente una sua presa di posizione personale su carta non intestata, in cui si appella tra l'altro al giudizio clemente di questa Camera, dichiarandosi disposto a collaborare come sempre. Alla presa di posizione non era tuttavia allegata la documentazione ripetutamente richiestagli e mai prodotta.

                                         Il giudice assegnava pertanto al patrocinatore del ricorrente un termine fino al 10 aprile 2000 per inviare eventuali nuovi documenti e per precisare l’esatta portata dell’affermazione del ricorrente di essere disponibile a risolvere concretamente la vertenza. Il termine scadeva infruttuoso.

                                   4.   Diritto applicabile

                                         4.1.

                                         II presente ricorso verte su sottrazioni d’imposta in materia di lFD dal 1991 al 1994 e di IC dal 1989 al 1994, commesse quindi prima dell’entrata in vigore sia del nuovo diritto fiscale federale (LIFD) sia del nuovo diritto fiscale cantonale (LT 1994).

                                         Per l’IC alle procedure di ricupero d’imposta che si riferiscono ad anni precedenti l’entrata in vigore della nuova LT, si applicano le disposizioni del diritto precedente (art. 319 cpv. 1 LT). Alle procedure penali che si riferiscono a periodi fiscali precedenti l’entrata in vigore della nuova LT si applicano pure le disposizioni del diritto precedente, se la nuova LT non è più favorevole al contribuente (art. 320 LT 1994).

                                         4.2.

                                         Per l’IFD torna applicabile il Decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta del 9 dicembre 1940 (DIFD), in vigore fino al 31 dicembre 1994. Come appena rilevato per l’IC, anche in questo caso, nella misura in cui si tratta di diritto penale tributario, torna applicabile la nuova legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD), in vigore dal 1° gennaio 1995, se è più favorevole al ricorrente, conformemente al principio generale del diritto penale sancito dall’art. 2 cpv. 2 CP.

                                         4.3.

                                         La questione quale sia il diritto più favorevole non può essere risolta in modo astratto; occorre piuttosto determinare quale dei due diritti conduce nella fattispecie al risultato più vantaggioso per l' interessato, esclusi tuttavia la combinazione dei due diritti e l' applicazione in parte del vecchio e in parte del nuovo diritto (RF 2000 p. 122; inoltre: StE 1999 B 101.9 n. 10 = ASA 68 p. 240 = RDAF 55 / 1999 p. 555; RF 1998 p. 743  = RDAF 55 / 1999 p. 543).

                                         4.4.

                                         4.4.1.      L'art. 203 vecchia LT stabilisce che "il contribuente che intenzionalmente o per negligenza induce in errore l'Autorità fiscale sottraendosi alla imposizione o dando luogo ad una tassazione definitiva insufficiente... è punito con la multa". Analogamente, secondo l'art. 129 DIFD, è punito "chiunque sottrae allo Stato l'imposta che gli spetta, non adempiendo gli obblighi che gl'incombono nella procedura di tassazione, di reclamo, di ricorso o d'inventario giusta gli articoli 82 a 87, 89, 91 e 97, oppure omettendo d'indicare fattori importanti per stabilire l'esistenza o la portata dell'obbligo di pagare l'imposta o dando intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte".

                                         La multa può ammontare fino a cinque volte l'importo dell'imposta sottratta secondo la vecchia LT e fino a quattro secondo il DIFD.

                                         4.4.2.      Secondo gli articoli 175 LIFD e 258 nuova LT il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, è punito con la multa, che equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell'imposta sottratta. Se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all'autorità fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell'imposta sottratta.

                                         4.5.

                                         Va inoltre ricordato che sia l’art. 269 nuova LT, come pure l’art. 211 vecchia LT, sia l’art. 186 LIFD, come pure l’art. 130bis DIFD puniscono chi commette frode fiscale, vale a dire chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni i terzi, è punito con la detenzione o con la multa sino a 30 000 franchi (fino a fr. 50'000.- secondo l’art. 211 vecchia LT).

                                         È salva la pena per sottrazione d'imposta. Il cumulo di sanzioni, esaminato dall’angolazione dell’art. 6 CEDU, non viola il principio "ne bis in idem" (RDAF 50 1994 p. 395; DTF 122 I 257 = RF 52 1997 p. 90 = StE 1997 B 101.2 n. 18 = ZStP 1997 p. 148 = RDAF 53 / 1997 p. 635 = ASA 67 p. 495).

                                   5.   Sospensione del procedimento per sottrazione

                                         Concludendo il suo ricorso, il ricorrente postula la sospensione della presente procedura, poiché è pendente anche un procedimento penale.

                                         La domanda è infondata, poiché, come si è appena visto, sia l’art. 269 cpv. 2 nuova LT sia l’art. 186 LIFD, riservano espressamente la procedura per sottrazione d'imposta da parte dell’autorità fiscale in caso di parallela procedura per frode fiscale da parte della magistratura penale.

                                   6.   Nel merito

                                         6.1.

                                         6.1.1.

                                         Nel caso in esame, l’esistenza di una sottrazione fiscale non può minimamente essere messa in discussione.

                                         Nell’ambito di una istanza di provvedimenti cautelari, presentata dalla moglie del ricorrente il 20 giugno 1996 alla Pretura di Mendrisio-Nord, emergeva che il ricorrente svolgeva sin dall'inizio un'attività in nero nel garage __________ __________ __________ e che i proventi di tale attività venivano versati su libretti al portatore presso la __________ di __________, da cui venivano poi girati altri conti cifrati presso la __________ di __________ e probabilmente presso un’altra banca di __________, per poi finire sul conto cifrato “__________ ” presso la __________ di __________. __________.

                                         Queste circostanze sono state confermate, sempre nel corso della procedura di provvedimenti cautelari il 25 novembre 1996, dall’amministratore del patrimonio del ricorrente, __________ __________, il quale, sentito quale teste, dichiarava di essere a conoscenza del conto cifrato “__________ ” presso la __________ di __________, sul quale disponeva di una procura. __________ rivelava l'esistenza presso la __________ di __________ di un altro conto cifrato, denominato "__________", che era intestato al ricorrente, sul quale egli aveva pure procura. Su questo conto erano depositati, secondo __________, circa un milione e mezzo di franchi.

                                         L’amministratore del patrimonio del ricorrente spiegava inoltre che egli prelevava in contanti gli importi depositati sui conti "__________" e "__________" e li trasferiva quindi sul conto "__________". I fondi depositati sul conto "__________" vennero infine trasferiti in blocco su un conto denominato "__________", gestito nell'isola di __________ e intestato al ricorrente e da qui sul conto "__________" presso la __________ di __________ (__________).

                                         Secondo l’amministratore del ricorrente, i capitali accumulati su questo conto ammontavano a ca. due milioni di franchi.

                                         6.1.2.

                                         Gli estremi della sottrazione d’imposta appaiono, da quanto precede, più che manifesti. Si tratta invero di un caso clamoroso.

                                         Il ricorrente, nel suo gravame per altro molto scarsamente motivato, si limita a contestare l'esistenza di una sottrazione, sussistendo semmai, a suo dire, solo un’attività condotta parallelamente, a titolo personale, dalle persone colpite dalla decisione.

                                         Questo argomento non può che essere definito temerario. Il ricorrente in realtà nemmeno contesta l’attività in nero, ma preferisce definirla un’attività parallela. Eufemismi a parte, ciò che conta, ai fini della sottrazione fiscale, è la sostanza delle cose e, meglio, che i proventi di questa attività (parallela o nera che dir si voglia) venivano celati al fisco attraverso una rete di conti abilmente orchestrata, su cui transitavano per finire in ultima battuta a __________.

                                         6.2.

                                         Il ricorrente contesta poi l’importo della sottrazione stabilito dall’autorità fiscale. Le decisioni dell’autorità fiscale sarebbero prive di approfondita motivazione

                                         6.2.1.      Deve essere preliminarmente esaminata la censura della ricorrente, con cui si lamenta la carenza di motivazione della decisione impugnata. Per giurisprudenza costante, infatti, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti).

                                         Adìta dal contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT 1994; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD). La decisione deve essere motivata (art.208 cpv. 2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422).

                                         L'art. 29 n. Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89).

                                         Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249).

                                         Basta quindi che le spiegazioni esposte nella sentenza consentano di afferrare gli elementi sui quali l'autorità giudicante si è basata. L'autorità non è quindi tenuta a prendere posizioni su tutte le obiezioni e le censure sollevate, segnatamente su quelle prive di ogni fondamento. Può limitarsi agli elementi essenziali della decisione (cfr. Imboden/Rhinow, op. cit., n. 85, B III b-c, p. 535).

                                         In particolare, una decisione che non prende posizione su tutte le eccezioni di forma sollevate dal contribuente, ma che tuttavia non gli ha impedito di far valere nuovamente in sede di ricorso le censure d'ordine, senza pregiudizio alcuno quanto alle possibilità di impugnativa, non è censurabile di essere carente di motivazione (cfr. CDT n. 1-2 del 9 febbraio 1987 in re E.F., cons. 6).

                                         La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione. Solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249; si veda inoltre su questo argomento: CDT n. __________.__________.__________ del 13 febbraio 1996 in re S. P.).

                                         6.2.2.      Il ricorrente rimprovera all’autorità fiscale che non avrebbe spiegato come ha stabilito l’importo della sottrazione e che quindi le decisioni impugnate in questa sede sarebbero prive di approfondita motivazione.

                                         La censura ricorsuale non è minimamente sostanziata e si situa ai limiti della ricevibilità.

                                         Giova comunque ricordare al ricorrente che l’importo della sottrazione è stato stabilito dall’autorità fiscale dopo aver incaricato due ispettori fiscali di effettuare una verifica, il cui rapporto, rassegnato il 22 settembre 1997, è noto al ricorrente e al suo patrocinatore, con i quali è stato anche discusso. Si ricorda comunque al ricorrente, qualora si fosse dimenticato dell’esistenza di tale rapporto, che alla base della ricostruzione dell’ispettorato fiscale vi è il libretto al portatore presso la __________ di __________, su cui finivano gli importi dell’attività “parallela”. Dalle entrate accertate il fisco ha dedotto, anno per anno, le uscite per l’acquisto delle auto oggetto dell’attività “parallela”.

                                         Va poi rilevato che nelle decisioni del 20 ottobre 1998 si fa espresso riferimento al rapporto d’ispezione e si indica partitamente l'evolvere dell’importo della sostanza sottratta al 1° gennaio 1989, 1991, 1993 e 1995.

                                         Le decisioni impugnate appaiono quindi tali da consentire in termini più che ragionevoli al ricorrente di contestare l’importo della sottrazione e adempiono quindi le condizioni di forma che si esigono da una decisione su reclamo.

                                         6.2.3.      Va poi rilevato che questa Camera, dopo aver ricevuto il 14 marzo 2000 la lettera personale del ricorrente, ha interpellato il suo patrocinatore assegnandogli un termine fino al 10 aprile per produrre eventuale nuova documentazione, vista la disponibilità, apparentemente conclamata, a collaborare.

                                         Orbene, il ricorrente ha lasciato scadere infruttuoso anche questo termine e si è guardato bene dal produrre quella documentazione che avrebbe eventualmente potuto consentire all’autorità fiscale un accertamento ancora più puntuale.

                                         In simili condizioni, la sua censura, invero al limite della carenza di motivazione, come già si è rilevato, è manifestamente destituita di fondamento.

                                   7.   7.1.

                                         Nel ricorso il patrocinatore del ricorrente afferma pure che "pare quasi che l'autorità fiscale abbia dedotto la frode in bilancio, acquisendo quale punto di partenza la prova documentale di sostanza depositata a titolo fiduciario su relazioni bancarie intestate al ricorrente".

                                         7.2.

                                         L'argomento, così come è stato formulato, andrebbe scartato già per il semplice fatto che sarebbe riferito, per quanto è dato di capire, al reato di frode in bilancio, il cui esame sfugge a questa Camera, essendo di competenza del giudice penale.

                                         7.3.

                                         È comunque bene ricordare, a scanso di equivoci, che chi intende prevalersi di un rapporto fiduciario deve essere in grado di provarlo. Come rettamente rilevato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nelle proprie osservazioni, nella presente fattispecie nessuna delle condizioni esatte dalla prassi dell'autorità fiscale federale è adempiuta (cfr. Promemoria dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sui Rapporti fiduciari, in

                                         Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2.a ed, 1985, pp. 24 ss.).

                                         Anche questo argomento, semplicemente affacciato senza il supporto né di adeguata motivazione né soprattutto delle necessarie prove, sconfina nella temerarietà.

                                   8.   Va infine rilevato che il ricorrente non sembra nemmeno contestare l'ammontare della multa.

                                         Nel caso in esame la colpa del ricorrente appare indubbiamente molto grave.

                                         Ritenuto quindi che non ci si trova in presenza di un caso lieve, per il quale il nuovo diritto consente di scendere fino a un terzo dell'imposta sottratta mentre che il vecchio non prevedeva alcun limite inferiore tanto per l'IFD che per l'IC, il nuovo diritto appare più favorevole, ponendo un limite massimo di tre volte l'imposta sottratta.

                                         La valutazione della multa fatta dall'autorità fiscale, vale a dire una volta e mezzo l'imposta sottratta, sfugge quindi, anche sotto questo profilo, a critiche fondate, soprattutto se si considerano le modalità messe in atto dal ricorrente per celare i proventi della sua attività "parallela" e l'entità della sottrazione.

                                   9.   Imposte comunali

                                         9.1.

                                         Come rilevato in narrativa, il ricorrente ritiene tra l’altro di non dover alcunché ai Comuni, segnatamente a quello di __________, dove esiste unicamente un immobile di pertinenza della comunione ereditaria della moglie.

                                         9.2.

                                         L’argomento è privo di ogni fondamento e rasenta la temerarietà.

                                         Come correttamente e pertinentemente rilevato dalla Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni, l’imposta dovuta ai singoli comuni interessati muta a dipendenza della ripercussione che hanno i fattori d’imposizione venuti alla luce nell’ambito della procedura di sottrazione d’imposta sulla ripartizione d’imposta tra i comuni. In altre parole, aumentando I'imposta dovuta e cambiando i parametri di riparto con gli altri comuni, una parte dell'imposta sottratta deve essere riversata agli altri comuni interessati dal riparto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto in quanto temerario.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                         Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.     7'000.b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.        100.per un totale di                                                       fr.     7'100.sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

80.1999.274 — Ticino Camera di diritto tributario 02.05.2000 80.1999.274 — Swissrulings