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Ticino Camera di diritto tributario 06.06.2000 80.1999.264

6 juin 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·714 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.1999.00264

Lugano 6 giugno 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 dicembre 1999

in materia di:                   IFD 97 e IC 97

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 19 novembre 1996 l’ing. __________ __________ e sua moglie __________ costituivano una società anonima sotto la ragione sociale Studio d’ingegneria __________ __________ __________, con sede a __________, destinata a continuare l’attività indipendente svolta sino ad allora dai contribuenti.

                                         A seguito di una verifica volta a stabilire l'utile di liquidazione conseguito con il passaggio dall'attività indipendente all'attività dipendente, il 15 luglio 1999 l’Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ un’imposta annua intera di fr. 155'527, calcolata su un imponibile di fr. 976'400.-. Il medesimo giorno l'Ufficio di tassazione intimava loro anche l’analoga tassazione in materia di IFD: l’imposta dovuta veniva fissata in fr. 112'286.-.

                                         1.3.

                                         Il 19 luglio successivo l’Ufficio di tassazione notificava inoltre ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1997-98 (intermedia dall’inizio del periodo fiscale), in cui veniva loro imposto il reddito del lavoro conseguito quali dipendenti della Studio d’ingegneria __________ __________ __________.

                                   2.   2.1.

                                         Il 30 luglio 1999 i coniugi __________, assistiti dall’Ufficio fiduciario __________ di __________, presentavano reclamo contro le decisioni del 15 luglio 1999 in materia di imposta annua intera IC e IFD.

                                         In sede di audizioni i reclamanti chiedevano anche di anticipare gli effetti della tassazione intermedia al 19 novembre 1996. Ribadivano inoltre la contestazione dell’utile esposto loro dall’ Ufficio di tassazione.

                                         2.2.

                                         Il 24 novembre 1999 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, ora patrocinati dall’avv. __________ __________ contestano nuovamente le decisioni su reclamo in materia di imposta annua intera e chiedono inoltre che la tassazione intermedia per mutamento della professione venga anticipata al 19 novembre 1996.

                                         Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                         3.2.

                                         Con memoria del 25 gennaio 2000 l’Ufficio di tassazione propone la reiezione del ricorso. Degli argomenti addotti dall'Ufficio di tassazione a sostegno della propria decisione verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                         3.3.

                                         In occasione dell'udienza del 23 febbraio 2000, su proposta del giudice, l'esame del ricorso è stato tenuto in sospeso, lasciando alle parti la facoltà di esaminare la questione relativa alle deduzioni delle spese relative all'incasso delle fatture emesse a fine 1994.

                                         3.4.

                                         Il 15 maggio 2000 le parti comunicavano a questa Camera di aver raggiunto un accordo secondo il quale l'utile aziendale veniva fissato in fr. 826'000.-, stante il ritiro da parte dei ricorrenti della richiesta di un'ulteriore deduzione di fr. 632'745.-.

                                         Le parti concordavano inoltre di anticipare la tassazione intermedia per passaggio da attività indipendente ad attività dipendente al 19 novembre 1996, con conseguente stralcio del reddito aziendale dell'ing. __________ e l'imposizione del nuovo stipendio.

                                         3.5.

                                         Il giudice non può che acconsentire alla soluzione raggiunta dalle parti, nata da un migliore approfondimento della determinazione dell'utile di liquidazione e delle problematiche legate alla sua imposizione.

                                         Corretta inoltre la decisione di procedere alla tassazione intermedia dal giorno dell'effettivo passaggio dell'ing. __________ da indipendente a salariato.

                                   4.   Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che, visto l'accordo raggiunto, conforme al diritto federale e cantonale, non pone più questioni di principio e non può più essere considerato di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.

                                         §      Annullata la decisione su reclamo del 24 novembre 1999, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente all'accordo raggiunto (consid. 3.4.).

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                            Il segretario:

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