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Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2000 80.1999.255

24 janvier 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·824 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.1999.00255

Lugano 24 gennaio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1999

in materia di:                 multa disciplinare e tassa per diffida

presentato da:

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 12 agosto 1999 l'Ufficio di tassazione infliggeva al rappresentante della Comunione ereditaria fu __________ __________ una multa disciplinare di fr. 50.-;

                                     -   che l'interessato non contestava la multa disciplinare e nemmeno la pagava;

                                     -   che pertanto il 22 ottobre 1999 l'Ufficio esazione gli sollecitava il pagamento della multa, cui aggiungeva una tassa di diffida di fr. 30.-;

                                     -   che il 18 novembre 1999 __________ __________ presentava per conto degli eredi un reclamo non __________ in lingua tedesca contro la multa;

                                     -   che con decisione del 29 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione respingeva in ordine il reclamo in quanto tardivo, essendo la decisione di multa disciplinare stata intimata il 12 agosto precedente;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso in lingua tedesca __________ __________ __________, sempre per conto degli eredi, contesta la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione;

                                     -   che con lettera raccomandata del 10 dicembre 1999 questa Camera assegnava a __________ __________ __________ un termine di quindici giorni per provvedere alla traduzione in italiano del ricorso, con l'avvertenza che in caso di mancato ossequio dell'invito a tradurre il ricorso entro il termine assegnatole, avrebbe avuto quale conseguenza l'irricevibilità del gravame;

                                     -   che __________ __________ __________ non ha dato alcun seguito all'invito di tradurre il ricorso;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente  motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

                                     -   che se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

                                     -   che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

                                     -   che per non incorrere in un eccesso di formalismo, l'autorità non può limitarsi peraltro a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio al contribuente, attribuendogli contestualmente un termine  per la traduzione (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

                                     -   che, secondo il Tribunale federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);

                                     -   che nel caso di specie il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per vizio di forma e, meglio, a causa della mancata traduzione del ricorso in lingua italiana;

                                     -   che pertanto, così stando le cose, non mette neppure conto esaminare se il reclamo presentato il 18 novembre 1999 contro la decisione di multa del 12 agosto 1999 sia tempestivo, vale a dire sia stato presentato nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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