Incarto n. 80.1999.00237
Lugano 10 gennaio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 16 novembre 1999
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ /__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________, domiciliata a __________, svolge l'attività di docente alle dipendenze del Comune di __________.
Inoltrando la dichiarazione fiscale 1999/2000, la contribuente faceva valere spese di trasporto per complessivi fr. 14'520 in media annua, oltre a spese di doppia economia domestica per fr. 520 e altre spese professionali per fr. 2'100.
Notificandole la tassazione IC/IFD 1999/2000, con decisione del 9 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione di Locarno riduceva la deduzione per spese di trasporto a soli fr. 3'000, corrispondenti ai costi per l'uso del mezzo pubblico.
2. La contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 26 agosto 1999, adducendo di doversi servire del mezzo privato a causa dei numerosi impegni al di fuori dell'orario scolastico e della necessità di trasportare materiale didattico da casa a scuola.
L'autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 18 ottobre 1999, rilevando che __________ e __________ sono collegati dai mezzi pubblici e che gli orari sono particolarmente favorevoli.
3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la richiesta di poter beneficiare della deduzione per l'uso dell'automobile privata per spostarsi dal domicilio al luogo di lavoro, per le ragioni già addotte con il reclamo all'autorità fiscale. In via subordinata, chiede che le sia riconosciuta la deduzione delle spese per l'uso del mezzo privato almeno per le trasferte che si riferiscono ai giorni in cui ha impegni serali e quelli in cui deve recarsi alla sede dell'ispettorato scolastico.
4. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.
5. Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Fra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
5.1
Per le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
5.1.1.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1999-2000 (27 ottobre 1998), sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’ uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l’ uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc, targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 600.-- l’ anno;
c) per l’ uso di una motocicletta o di un’ automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc, targa di controllo con fondo bianco) e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 DE del 27 ottobre 1998).
La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l’ anno, cfr. art. 3 cpv. 3 DE del 27 ottobre 1998).
5.1.2.
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo 1999-2000: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
5.2.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr., 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683).
Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
5.3.
Aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi.
6. La ricorrente sostiene di non potersi servire del mezzo pubblico, dovendosi frequentemente spostare nella città di __________, dopo la conclusione delle lezioni, e dovendo anche procedere al trasporto di materiale scolastico da casa alla scuola.
6.1.
Va detto anzitutto che il mezzo pubblico pare, nel caso concreto, senz'altro idoneo.
La ricorrente era infatti domiciliata, nel periodo di computo, a __________ ed è attualmente domiciliata addirittura a __________ pertanto particolari sacrifici l'impiego del treno.
Anche il luogo di lavoro a __________ (via __________) è piuttosto vicino alla stazione ferroviaria; l'orario di lavoro (8.15-15.45) consente inoltre chiaramente di servirsi del mezzo pubblico senza dover affrontare difficoltà eccessive.
6.2.
Quanto alla richiesta subordinata, di poter beneficiare della deduzione delle spese per l'uso del mezzo privato nei giorni in cui si deve recare in altre sedi scolastiche o all'ispettorato scolastico di __________, la ricorrente stessa ammette trattarsi di non più di una dozzina di volte all'anno.
A tale esigenza si aggiungerebbe quella di servirsi dell'automobile nei giorni in cui deve presenziare a riunioni nella stessa sede scolastica, dopo l'orario delle lezioni.
Sebbene le riunioni serali, in base alla documentazione prodotta con il ricorso, siano molto poche, mentre perlopiù gli impegni dopo le lezioni hanno luogo subito dopo il termine delle lezioni, questo giudice ritiene comunque di poter aderire alla richiesta subordinata della ricorrente, concedendole la deduzione per l'uso dell'automobile per trenta giorni all'anno.
Le spese di trasporto ammonterebbero secondo la ricorrente complessivamente a fr. 3'486 in media annua.
6.3.
Dalla decisione impugnata risulta tuttavia che l'Ufficio di tassazione ha già concesso una deduzione di fr. 3'000 per le spese di trasporto.
La differenza è dunque alquanto contenuta e ben inferiore ai circa 2'000 franchi che risultano dal calcolo proposto dalla ricorrente, secondo la quale l'Ufficio le avrebbe concesso deduzioni per spese di trasporto per soli fr. 1'424 in media annua.
La spiegazione della discrepanza va ricercata nella circostanza che, contrariamente a quanto supposto dalla ricorrente, l'Ufficio non le ha riconosciuto alcuna deduzione per doppia economia domestica. Risulta infatti che il pasto di mezzogiorno è consumato sul luogo di lavoro ed il relativo costo è interamente a carico del datore di lavoro, tanto è vero che sul certificato di salario figura un importo per "prestazioni in natura". Non avendo pertanto alcuna spesa da sopportare per il pranzo, la ricorrente non ha diritto alla deduzione per doppia economia domestica.
6.4.
Dalle considerazioni che precedono discende la conseguenza che le spese di trasporto sono elevate da fr. 3'000 a fr. 3'486 in media annua e le spese professionali, di conseguenza, passano complessivamente a fr. 5'586 per l'IC e a fr. 5'286 per l'IFD.
7. Il ricorso è conseguentemente accolto solo in minima parte. Si rinuncia tuttavia a porre a carico della ricorrente tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 ottobre 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto è elevata da fr. 3'000 a fr. 3'486 in media annua.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: