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Ticino Camera di diritto tributario 08.02.2000 80.1998.301

8 février 2000·Italiano·Tessin·Camera di diritto tributario·HTML·3,945 mots·~20 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 80.1998.00301

Lugano 8 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 1998

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione a titolo di “altre spese professionali” di un importo di fr. 7'912.-, così calcolato:

uso locale professionale (01.95 – 06.96) in appartamento di 3,5 locali (fr. 29'025.- 3,5)                             fr.       9'693.-          

uso locale professionale (07.96 – 12.96) in abitazione

propria (fr. 7'000.- : 5)                                                  fr.       1’400.libri e riviste                                                                    fr.           514.-

                                         -     computer e accessori                                                      fr.         4'217.-

                                              Totale                                                                            fr.       15'824.-

                                              Media annua                                                                   fr.         7'912.-

                                         Nella notifica di tassazione del 14 settembre 1998 l’Ufficio di tassazione ammetteva la deduzione limitatamente a fr. 2'000.- per l’IC e a fr. 3’228.- per l’IFD.

                                   2.   Con tempestivo reclamo del 22 settembre 1998 i coniugi __________ contestavano la decisione dell’Ufficio di tassazione di concedere solo in misura limitata la deduzione per “altre spese professionali”, producendo l’attestato del vicedirettore del Liceo cantonale di __________ __________, dal quale risulta che __________ __________, docente di __________, svolge a domicilio tutto il lavoro di preparazione delle lezioni e dei lavori scritti, le correzioni, gli aggiornamenti con l’ausilio di una biblioteca personale e del PC.

                                         Con decisione del 16 novembre 1998 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando:

                                                      IN BASE ALLA VIGENTE GIURISPRUDENZA L'USO DI UN LOCALE NEL PROPRIO APPARTAMENTO DEVE SERVIRE A TITOLO PRINCIPALE ALL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' LUCRATIVA.

                                                      NON POSSONO QUINDI ESSERE CONSIDERATE RAGIONI DI COMODITA' CHE INDUCONO IL CONTRIBUENTE A USARE UNO O PIU' LOCALI DELLA PROPRIA ABITAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE. LA CAMERA DI DIRITTO TRIBUTARIO HA PIU' VOLTE AFFERMATO CHE PER CERTE CATEGORIE PROFESSIONALI  FRA LE QUALI QUELLA DEI DOCENTI, E' USUALE E RIENTRA FRA i CANONI ABITATIVI MODERNI1 DISPORRE AL PROPRIO DOMICILIO DI LOCALI ADIBITI SIA AD ATTIVITA' CULTURALI O DEL TEMPO LIBERO E CHE IN QUESTI LOCALI TORNA PIU' COMODO E UTILE SVOLGERE ANCHE PARTE DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE.

                                                      SICCOME ESISTE LA POSSIBILITA' DI USUFRUIRE PRESSO IL LICEO CANTONALE DI __________ DI LOCALI IDONEI (AULE COMUNI, BIBLIOTECA, ECC.), PER COMPIERE LE ATTIVITA' SCOLASTICHE COLLATERALI ALL' INSEGNAMENTO, QUALI LA PREPARAZIONE E CORREZIONE DEI COMPITI  NON SI GIUSTIFICA IL RICONOSCIMENTO DELLA DEDUZIONE PER L'USO PROFESSIONALE DI UN LOCALE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE.

                                                      PUO' ESSERE AMMESSO CHE, PER I DOCENTI, L'ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER RIENTRI FRA LE SPESE RICHIESTE DALL' ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' E CHE L'USO DI UN PC SIA UNA NECESSITA' RICORRENTE: COMUNQUE LA SPESA RACCHIUDE IN OGNI CASO UNA COMPONENTE PRIVATA E CHE LE NORME D'APPLICAZIONE STABILITE DALLA DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI HANNO QUANTI- FICATO IN RAGIONE DI 1/3 DEL COSTO DELL' IMPIANTO INFORMATICO. SICCOME LA MEDIA DELLE ALTRE SPESE PROFESSIONALI DEDUCIBILI (2/3 DELLA SPESA PER L'IMPIANTO INFORMATICO) NON RAGGIUNGE L'IMPORTO CONCESSO IN PRIMA SEDE, LO SGRAVIO FORFETTARIO VIENE MANTENUTO SICCOME PIU' FAVOREVOLE AL RECLAMANTE.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione nella misura in cui non viene loro concessa la deduzione per l'uso di un locale della propria abitazione a scopo professionale. Ribadiscono che l’uso del locale non è una semplice comodità, bensì una necessità, come risulta comprovato dalla dichiarazione rilasciata dalla direzione del Liceo di __________ __________. Chiedono quindi che la deduzione per “altre spese professionali” venga fissata in fr. 7'209.-.

                                         3.2.

                                         L’Amministrazione federale delle contribuzioni ha presentato un dettagliato memoriale che offre una panoramica sulla prassi adottata dagli altri cantoni sulla deduzione delle spese per l’uso di un locale professionale. Sottolinea a conclusione dello studio come parte dei Cantoni, interpretando le direttive per altro molto ampie poste dalla giurisprudenza del Tribunale Federale, abbia adottato una prassi estremamente restrittiva e come altri invece abbiano adottato prassi assai largheggianti. Rileva inoltre che non vanno sottovalutate le differenze tra Cantoni nelle modalità di computo delle spese effettivamente sostenute per l’uso di una camera di lavoro, con conseguenti notevoli disuguaglianze anche nell’applicazione della LIFD.

                                         3.3.

                                         Il Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone l’accoglimento parziale del ricorso. Rileva come nel caso di un docente delle scuole medie superiori esista la necessità di un’esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro professionale, poiché il datore di lavoro (Liceo cantonale di __________ __________) non mette a disposizione un locale appropriato. Ritiene quindi date due condizioni, segnatamente quella dell’assenza di un posto adeguato sul luogo di lavoro e quella dell’esecuzione regolare a domicilio di una parte importante del lavoro professionale. Quanto alla terza condizione, vale a dire alla disponibilità al domicilio di un locale particolare utilizzato perlomeno principalmente a scopi professionali, l’autorità fiscale ne ammette in concreto l’esistenza nell’abitazione, sia nell’appartamento di 31/2 locali occupato da __________ __________ prima del matrimonio, sia in quello di 5 locali occupato in seguito.

                                         Il Servizio giuridico delle Divisione delle contribuzioni propone quindi di calcolare l’importo della deduzione dividendo il canone di locazione per il numero dei locali e di fissarlo quindi in linea di principio in fr. 5'546.- di media annua. Ritiene tuttavia che tale importo vada ridotto di un terzo, in quanto l’esperienza insegnerebbe che, anche se vi è un uso principale, il locale viene usato per scopi privati.

                                         Il Servizio giuridico delle Divisione delle contribuzioni propone inoltre di stralciare la deduzione per le spese di acquisto di un ordinatore e dei relativi accessori. Nega infatti che tale acquisto rivesta carattere professionale, poiché già nel periodo precedente era stata ammessa una simile deduzione per oltre seimila franchi.

                                         3.4.

                                         Con memoria del 3 novembre 1999 i ricorrenti ribadiscono la necessità dell’acquisto di un nuovo ordinatore in considerazione dell’evoluzione dei programmi di scrittura di testi scientifici e che per poter usare Scientific Word 2.0 era necessario l’uso di Windows 95 e di conseguenza la sostituzione del vecchio ordinatore.

                                         Rilevano inoltre che la proposta di ridurre di un terzo le spese per l’uso della camera di lavoro non può essere limitata al loro caso, ma deve essere applicata da tutti gli uffici di tassazione.

                                   4.   Deduzione per le spese relative all’uso di un locale a scopo professionale

                                         4.1.         Condizioni della deduzione

                                         4.1.1.

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Tra gli altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).

                                         4.1.2.

                                         Le nuove norme del diritto cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la precedente normativa dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).

                                         Come già ricordato in precedenti giudizi (CDT n. 80.96.134 del 22 agosto 1996 in re E. P.), la giurisprudenza relativa all’uso professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. STF del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/

                                         Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995, n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).

                                         Concretamente, il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale privato della propria abitazione, deve provare:

                                         l' esecuzione regolare al domicilio di una parte importante del proprio lavoro professionale;

                                         la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati (ASA 60 341 ss);

                                         l’ assenza di un locale sul posto di lavoro, poiché il datore di lavoro non mette a disposizione un locale appropriato.

                                         Necessità di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione e assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro: queste sono in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).

                                         4.1.3.

                                         Questa Camera ha inoltre avuto occasione di affermare che per certe categorie professionali, fra le quali quella dei docenti, é usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa è stato giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).

                                         Questa Camera ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.). Alla medesima conclusione questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante di scuola superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di studio e di aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).

                                         4.1.4.

                                         Non diversamente dalla giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito, ad esempio, che un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un locale apposito nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi professionali, ha diritto alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/

                                         Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 63b, p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un docente che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula adeguata per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente di un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 64, p. 325 s.; v. inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 22 agosto 1996 in re E. P.).

                                         4.1.5.     

                                         Dalla dichiarazione della direzione del Liceo di __________ __________ prodotta dai ricorrenti e dal complemento d’istruttoria effettuato da questa Camera risulta chiaramente che le tre condizioni per ammettere la deduzione per le spese relative all’uso professionale di un locale privato della propria abitazione sono riunite.

                                         Né l’Amministrazione federale delle contribuzioni né il Servizio giuridico delle Divisione delle contribuzioni d’altronde lo contestano. È infatti assodato che i docenti del Liceo di __________ __________ non dispongono di un’aula in cui possano effettuare la preparazione delle lezioni e dei lavori scritti, le correzioni e i necessari aggiornamenti, soprattutto quando è necessario l’uso di un ordinatore. È inoltre assodato che la maggior parte del lavoro di un docente di scuola media superiore è assorbito da questi compiti, rispetto al tempo effettivo d’insegnamento, che si aggira attorno alle 17 ore (23 ore di 45 minuti). È infine assodato che __________ __________ disponeva al proprio domicilio di un locale da adibire ad uso professionale. Come si è visto, egli abitava prima del matrimonio in un appartamento di 31/2 locali e in seguito in un’abitazione di 5 locali.

                                         4.2.         Determinazione della spesa deducibile

                                         4.2.1.

                                         Resta pertanto da definire la misura della deduzione.

                                         In un precedente giudizio (CDT n. 80.96.134 del 22 agosto 1996 in re E. P.) questa Camera aveva rilevato di transenna che non era suo compito stabilire i parametri per valutare la spesa del locale privato usato per scopi professionali. Diversi possono essere i criteri adottati, più o meno complicati.

                                         In un ulteriore giudizio (CDT n. 80.96.174 del 26 novembre 1996 in re C. e C. D.V.) aveva aderito, per ragioni di semplicità e praticabilità, al metodo valutativo proposto dalla Divisione delle contribuzioni che consisteva nel dividere il valore locativo della propria abitazione per il numero di locali della stessa, preferendolo così a metodi più sofisticati quali p. es. quello adottato dall’autorità fiscale argoviese (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/

                                         Ursprung, op. cit., n. 65, pp. 326-327).

                                         La questione, alla luce dell’ampia rassegna di esempi forniti dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, merita ora più approfondita attenzione, nell’intento anche di elaborare criteri d’applicazioni semplici e chiari, che possano se del caso essere fatti propri, con eventuali adeguamenti, anche dall’autorità fiscale cantonale ticinese.

                                         4.2.2.

                                         La documentazione presentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in sede di osservazioni al ricorso fornisce utili indicazioni.

                                         Il Canton Berna, p. es., distingue tra locale nell’abitazione propria e locale in un’abitazione locata. Nel primo caso moltiplica le unità di volume del locale per il totale del valore locativo, dividendo poi il tutto per il numero delle unità abitative dell’abitazione. Nel secondo caso invece divide il canone della locazione (inclusi i costi accessori) per il numero delle stanze maggiorato di due per tener conto della cucina e del bagno.

                                         Il Canton Basilea Campagna dal canto suo si limita a dividere in entrambe le ipotesi il valore locativo, risp. il canone di locazione per il numero dei locali maggiorato di uno. Riduce inoltre proporzionalmente la deduzione se l’attività lucrativa è soltanto accessoria o viene esercitata durante una parte dell’anno.

                                         Il Canton Basilea Città invece divide il canone di locazione (esclusi i costi accessori) risp. il valore locativo per il numero dei locali più la mansarda. Ammette nondimeno in deduzione soltanto i tre quarti dell’importo così stabilito per tener conto di un eventuale uso privato.

                                         Il Canton Friburgo nel caso di abitazione propria moltiplica il valore locativo per il numero delle unità del locale di lavoro, dividendo poi il tutto per il numero delle unità dei locali, esclusi cucina e bagno e nel caso di abitazione in affitto divide il canone di locazione (spese accessorie escluse) per il numero dei locali più uno, bagno e cucina esclusi.

                                         Il Canton Lucerna, dal canto suo, divide il costo effettivo (canone di locazione, risp. valore locativo più spese) per il numero delle camere più due.

                                         Il Canton San Gallo invece divide il costo complessivo per il numero delle camere più uno.

                                         Il Canton Vaud esige invece dai contribuenti che chiedono la deduzione la presentazione di una lista separata di tutte le spese con le pezze giustificative. Una volta constatata l’esistenza delle condizioni quadro definisce l’importo della deduzione  dividendo l’ammontare dell’affitto per il numero delle stanze.

                                         Il Canton Zurigo moltiplica l’intero valore locativo, risp. canone di locazione per il numero dei locali utilizzati (se un locale supera i trenta metri quadrati, conta doppio) più due, risp. più uno. In seguito divide questo risultato per il totale delle stanze più due risp. più uno. In una casa monofamiliare, la cucina, il bagno e gli altri locali (atrio, cantina, garage, ecc.) contano come due stanze, mentre nelle abitazioni in proprietà per piani o negli appartamenti in costruzioni plurifamiliari valgono uno.

                                         4.2.3.

                                         Questa panoramica mette in risalto la varietà delle soluzioni adottate dai cantoni. Le diverse soluzioni oscillano tuttavia sostanzialmente tra due poli: da una parte quello formato dai Cantoni che adottano dei sistemi di calcolo basati sulle unità di volume dell’abitazione, dall’altro quelli che si basano sul numero dei locali. A queste due varianti (per altro dalle innumerevoli sfaccettature per considerare adeguatamente i locali che per comodità definiamo di servizio) si aggiunge la variante di quei Cantoni che ammettono solo parzialmente la deduzione in considerazione di un uso parzialmente privato del locale, difficile da dimostrare, ancorché più che probabile.

                                         In queste condizioni, la soluzione che proporrà questa Camera non sarà altro che un’ulteriore variante accanto alle altre.

                                         4.2.4.

                                         Questa Camera ritiene che, di regola, riservati quindi casi del tutto particolari, di proporre una soluzione semplice e praticabile.

                                         La spesa deve essere determinata sia nel caso di abitazione in affitto sia di abitazione in proprietà partendo dal canone netto di locazione, risp. dal valore locativo (escluse quindi le spese).

                                         Questo valore va poi diviso nel caso di appartamenti in affitto, come pure nel caso di appartamenti in proprietà per piani in immobili plurifamiliari, per il numero dei locali più uno in modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile.

                                         Nel caso di abitazioni monofamiliari in proprietà o in affitto appare del tutto equo dividere, per le medesime considerazioni, il valore locativo risp. il canone di locazione per il numero dei locali maggiorato di due.

                                         Appare d’altra parte altrettanto equo tener conto, anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale uso privato, che tenendo conto delle moderne condizioni abitative appare più che verosimile. È in effetti più che plausibile se non del tutto verosimile che l’interessato si serva del locale principalmente usato per lo svolgimento della professione anche p. es. per sbrigare lavori amministrativi di carattere privato, per leggere, per dedicarsi ad attività del tempo libero ecc. Questa ponderazione deve essere contenuta, a mente di questa Camera, nei limiti di un quinto (20%).

                                         4.2.5.

                                         Deve infine essere ribadito che questa regola è passibile di eccezioni in casi del tutto particolari. Si pensi ad esempio al caso di un contribuente che vive da solo in un’abitazione monofamiliare di ampie dimensioni e che quindi, a differenza di chi vi vive con moglie e figli, dispone di spazi eccedenti.

                                         L’applicazione rigida dei criteri suggeriti nel considerando precedente potrebbe infatti portare a risultati scarsamente difendibili. Non v’è infatti chi non veda come un single sia manifestamente avvantaggiato rispetto a un coniugato e ancor più a un coniugato con figli, al quale risulterà più difficile dimostrare la disponibilità di un locale, anche di superficie ridotta, nella propria abitazione da adibire a scopi professionali.

                                         4.2.6.

                                         Il calcolo della deduzione, nel caso in esame, risulta pertanto il seguente:

uso locale professionale (01.95 – 06.96) in appartamento di 3,5 locali (fr. 29'025.- 4,5)x4/5                      fr.       5’160.-          

uso locale professionale (07.96 – 12.96) in abitazione

propria (fr. 7'000.- : 7)x 4/5                                          fr.          800.-          

                                              Totale                                                                            fr.         5'960.-

                                              Media annua                                                                   fr.         2’980.-

                                   5.   Deduzione delle spese per l’acquisto di un  ordinatore e relativi accessori

                                         5.1.

                                         Tra le spese necessarie per l'esercizio della professione sopportate dal contribuente rientra anche l'acquisto di un computer e dei relativi programmi.

                                         Le spese per l'acquisto di un computer sono infatti, in linea di principio, delle spese per il perfezionamento professionale la cui deduzione deve essere ammessa di regola nell'anno di acquisto. Nel caso dell'acquisto di oggetti ed impianti costosi richiesti dall'attività professionale, l' "ammortamento" sarà tuttavia ripartito su più anni in funzione della durata dell'utilizzazione. In realtà, più che di un ammortamento in senso tecnico, si tratta del minore valore dovuto all'utilizzazione del bene, assimilabile a delle spese professionali (Sammlung BGE n. 745 = STF del 24 marzo 1992 in re M.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, op. cit., p. 275; inoltre: Funk, op. cit., pp. 190 - 198; Baur/Klöti-Weber/Koch/

                                         Meier/Ursprung, op. cit., p. 323).

                                         Nel caso di un personal computer, il suo acquisto non può essere considerato come particolarmente dispendioso, per cui queste spese devono essere prese in considerazione nell'anno di acquisto. Il calcolo di una parte privata del 25% può essere accettato come appropriato (Sammlung BGE n. 745 = STF del 24 marzo 1992 in re M.), per esempio nel caso di un docente di scuola superiore che tiene alcune lezioni di informatica (StE 1999 B 22.3 n. 67). In altri casi, invece, è stata riconosciuta adeguata una deduzione pari alla metà della spesa (RF 50 / 1995 p. 418).

                                         5.2.

                                         Nel presente caso il Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone di non ammettere del tutto la spesa per l'acquisto di un ordinatore e dei relativi accessori, sostenendo che una spesa analoga sarebbe già stata dedotta nel precedente periodo fiscale.

                                         Ciò è senz' altro vero, ma è altrettanto vero che l'acquisto del nuovo ordinatore non è stato effettuato per mero diletto, bensì, come spiegato dal ricorrente nella sua memoria del 3 novembre 1999, perché i programmi di scrittura di testi scientifici hanno subito una notevole evoluzione, al punto che il programma "Scientific Word 2.0" ha richiesto l'uso di un diverso sistema operativo, segnatamente di Windows 95, con conseguente necessità di disporre di una maggiore memoria operativa, di un disco fisso più capiente, come pure di un processore più rapido. È d'altronde noto a tutti coloro che utilizzano un ordinatore per ragioni di lavoro che l'evoluzione nel settore è stata estremamente rapida (e certo anche pilotata dal mercato), addirittura talmente rapida da far apparire superati in breve tempo, nel volgere di un paio d'anni al massimo, i vecchi processori, da rendere manifestamente insufficienti le vecchie memorie operative e quelle per l'archiviazione dei dati, soprattutto quando si utilizzano programmi scientifici o di archiviazione dei dati con grafici o immagini.

                                         In simili condizioni questa Camera ritiene giustificato l'acquisto del nuovo ordinatore.

                                         5.3.

                                         In un recentissimo giudizio (CDT n. 80.99.103 del 29 novembre 1999 in re R. L.) questa Camera ha tuttavia ammesso nel caso di un docente di educazione fisica, che gestisce tutti i programmi scolastici, le presenze degli allievi, l'uso delle attrezzature sportive, l'occupazione delle palestre e quant'altro con un programma specifico istallato un ordinatore portatile, un abbattimento della spesa in ragione del 25% per uso privato.

                                         Tale abbattimento, assai prudenziale, deve essere applicato anche alla presente fattispecie, data la forte analogia con quella appena giudicata.

                                         La spesa per l'acquisto dell'ordinatore e dei relativi programmi deve quindi essere ammessa in ragione di fr. 2'863.-.

                                   6.   La deduzione complessiva ammonta pertanto in media annua a fr. 4'669.- [(5'960.- + 514.- + 2’863.-) : 2].

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza la decisione su reclamo del 16 novembre 1998 è riformata nel senso che la deduzione per altre spese professionali sia per l'IC che per l'IFD è stabilita in fr. 4'669.- di media annua.

                                         §§    Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.1998.301 — Ticino Camera di diritto tributario 08.02.2000 80.1998.301 — Swissrulings