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Ticino Corte di appello e di revisione penale 10.07.2020 17.2020.72

10 juillet 2020·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·7,394 mots·~37 min·5

Résumé

Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio, appello dell'imputato e appello incidentale del PP. Accertamento dei fatti, credibilità e commisurazione della pena. Appelli respinti

Texte intégral

Incarto n. 17.2020.72+98 17.2020.160  

Locarno 10 luglio 2020/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 28 gennaio 2020 da

IM1AP 1   rappr. dall' DI1

e sull’appello incidentale presentato il 16 marzo 2020 dal

procuratore pubblico, 6901 Lugano

contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2020 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di IM1 e di IM2 (motivazione scritta intimata il 20 febbraio 2020)

richiamata la dichiarazione di appello 9 marzo 2020;

esaminati gli atti;

ritenuto che

                                  A.   Con atto di accusa n. 221/2019 dell’8 ottobre 2019 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio IM1 e IM2 davanti alla Corte delle assise criminali ritenendoli coautori colpevoli di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, senza essere autorizzati, nel periodo da gennaio 2017 a gennaio/febbraio 2019, agendo in correità tra loro e con altri cittadini albanesi non identificati,

                                1.1.   a Rivera e in altre imprecisate località, in più occasioni, alienato e, in minima parte, procurato in altro modo a M., un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in circa 550/600 grammi, con grado di purezza indeterminato, sia a contanti che a credito, sotto forma di sacchetti da loro confezionati da 5 a 50 grammi l’uno, al prezzo variante da CHF 70.- a CHF 80.il grammo, stupefacente da loro acquistato in luoghi e da spacciatori non identificati;

                                1.2.   a Rivera, in ________________, in date imprecisate nel summenzionato periodo, in 5 o 6 occasioni, detenuto, nell’abitazione di M., un imprecisato quantitativo di cocaina, valutato in complessivi 5 o 6 chilogrammi, con grado di purezza indeterminato, in quantitativi di circa 1 chilogrammo per volta, in forma solida e rettangolare, stupefacente ricevuto dagli imputati a Rivera da persone non identificate, portato nella cucina dell’abitazione di M., dove lo spacchettavano, lo pesavano e lo suddividevano in quantitativi di 50, 100 e/o 150 grammi l’uno, ai fini dell’alienazione a terzi, regalando ogni volta a M., in cambio della sua ospitalità, dei pezzi di cocaina del peso di circa 10/15 grammi l’uno, stupefacente compreso nel quantitativo di cui al punto 1.1 del presente atto di accusa.

IM2, singolarmente, è stato inoltre accusato di contravvenzione e infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro ed entrata, soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione.

IM1 invece, singolarmente, è stato accusato di:

                                   2.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere, senza essere autorizzato,

                                2.1.   nel periodo da marzo 2016 all’11 marzo 2019, a Lamone, Cadempino, Lugano e in altre imprecisate località, alienato, in più occasioni, a vari consumatori locali e tra questi a __________________, ___________, tale ___ e altri non identificati, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 250 grammi, con grado di purezza indeterminato, sia al dettaglio che all’ingrosso, sotto forma di sacchettini da lui confezionati da 0.7/0.8 grammi l’uno al prezzo variante da CHF 70/80.- a CHF 100.- l’uno, rispettivamente in quantitativi da 5 fino a 100 grammi l’uno, al prezzo variante da CHF 80.- a CHF 100.- il grammo, stupefacente da lui previamente acquistato in luoghi e da spacciatori non identificati, al prezzo di CHF 40.- e/o € 45.- il grammo,

                                2.2.   a Paradiso, in _________________, l’11 marzo 2019, nel bagno dell’appartamento da lui locato, detenuto, 443.92 grammi netti di cocaina (con grado di purezza variante dall’83.4 all’89%), sotto forma di sassi e polvere, contenuta in tre involucri e un sacchetto, e destinata alla vendita a terzi se non fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto;

                                   3.   riciclaggio di denaro

per avere, a Lugano, nel periodo dal 31 marzo 2016 al 07 marzo 2019,

in 53 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di complessivi CHF 33'444.54, che sapeva o poteva presumere provenire da un crimine, segnatamente dall'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, somma di denaro che ha trasferito e fatto trasferire da terze persone a suo beneficio, in Albania e in Italia, tramite i seguenti bonifici della Western Union e della Ria Financial Services:

[elenco dei singoli invii]

                                   4.   entrata, soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione, ripetuti

per essere, nel periodo da marzo 2016 all’11 marzo 2019, entrato ripetutamente in Svizzera, da valichi non meglio precisati, soggiornando in particolare a Lamone, Cadempino, Lugano, Rivera e in altre imprecisate località, benché privo del necessario visto per un soggiorno superiore a 90 giorni e unicamente per commettere reati sul nostro territorio, esercitando inoltre un’attività lucrativa, senza permesso.

                                  B.   Al dibattimento di primo grado, tenutosi il 21 gennaio 2020, il presidente ha proposto di modificare l’atto d'accusa nel senso che le imputazioni di cui ai punti 3, 4 e 7 sono ripetute. Le parti hanno dato il loro accordo e l’AA è stato modificato di conseguenza.

                                  C.   Esperito il dibattimento, con sentenza 21 gennaio 2020 (motivazione scritta intimata il 20 febbraio 2020), la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM2 e IM1 coautori colpevoli di:

                                1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo che sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, nel periodo gennaio 2017 – febbraio 2019, in correità tra loro e con terzi, senza essere autorizzati,

                              1.1.1.   a Rivera e in altre imprecisate località, alienato e procurato in altro modo a M. 550 grammi di cocaina;

                              1.1.2.   a Rivera, in 5 occasioni, detenuto nell’abitazione di M. un imprecisato quantitativo di cocaina, stupefacente che spacchettavano, pesavano e suddividevano ai fini dell’alienazione a terzi.

Li ha, invece, prosciolti dall’imputazione di aver detenuto 5-6 kg di cocaina a casa di M. (1.2 AA), essendo stato ritenuto un imprecisato quantitativo (disp. 4 della sentenza impugnata).

Singolarmente, IM2 è stato ritenuto anche autore colpevole di contravvenzione e infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di denaro e ripetuti entrata, soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione.

Singolarmente, IM1 è stato ritenuto anche autore colpevole di:

                                2.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere, nel periodo marzo 2016 – 11 marzo 2019, a Lamone, Cadempino, Lugano, Paradiso e in altre imprecisate località, senza essere autorizzato, alienato 250 grammi di cocaina e detenuto 443.92 grammi di cocaina;

                                2.2.   riciclaggio di denaro ripetuto

per avere, nel periodo 31 marzo 2016 – 7 marzo 2019, a Lugano, in 53 occasioni, compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di CHF 33’444.54, che sapeva provenire da un crimine, e meglio dall’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, somma di denaro che ha trasferito e fatto trasferire da terze persone a suo beneficio in Albania e Italia;

                                2.3.   entrata e soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione ripetuti

per essere, nel periodo marzo 2016 – 11 marzo 2019, entrato ripetutamente in Svizzera, soggiornando in particolare a Lamone, Cadempino, Lugano, Rivera e in altre imprecisate località, benché privo del necessario visto per un soggiorno superiore a 90 giorni e per commettere reati sul nostro territorio, esercitando inoltre un’attività lucrativa senza permesso.

                                  D.   Per questi reati, IM1 è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché all’espulsione dalla Svizzera per 8 anni.

È stata ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente. Tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 7'274.85.-, sono state poste in solido a carico di IM1 e IM2, con ripartizione interna del 50% ciascuno.

Le spese per la difesa d’ufficio di IM1, di fr. 5’719.25, sono state anticipate dallo Stato, con l’obbligo per il condannato di rimborsarle non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.

IM2 è stato, invece, condannato alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa in ragione di 18 mesi con un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 100.-. Anch’egli è stato inoltre espulso dalla Svizzera per 8 anni.

                                  E.   Mentre IM2 ha accettato il giudizio, IM1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della sentenza, ha confermato tale volontà con dichiarazione 9 marzo 2020, precisando di impugnare solo i punti 1.1 (infr. LStup in correità con IM2), 3.2 (riciclaggio) e 6.2 (pena) del dispositivo.

Egli chiede il proscioglimento dal punto 1.1, il parziale proscioglimento dal punto 3.2 (riconoscendosi colpevole di riciclaggio limitatamente a fr. 7’000.-) e la condanna a una pena detentiva non superiore ai 2 anni, interamente sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Postula, inoltre, l’accollo allo Stato di tasse, spese processuali e costi per il gratuito patrocinio in appello.

                                  F.   Il procuratore pubblico ha, in seguito, interposto appello incidentale, impugnando solo la pena inflitta a IM1 e chiedendone l'aumento a 4 anni e 10 mesi, come proposto in primo grado.

                                  G.   Ne discende che, incontestati, i dispositivi n. 2, 3.1, 3.3, 4, 5, 6.1, 7, 8 e 10 della sentenza impugnata sono passati in giudicato.

                                  H.   Non sono state formulate istanze probatorie.

                                    I.   Con il consenso delle parti, l’appello è stato svolto in procedura scritta. Pervenute a questa Corte, le motivazioni scritte di PP e imputato sono state trasmesse alle parti e alla prima Corte per le osservazioni. Delle diverse argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in fatto e in diritto:

vita e precedenti penali di IM1

                                   1.   Sulla vita di IM1 e sui suoi precedenti penali si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai considd. da 5 a 7 della sentenza impugnata (pag. 18-21).

Qui è sufficiente ricordare che egli è incensurato sia in Svizzera sia in Albania, figurando a suo carico solo una condanna del 2018 in Italia a 4 mesi di detenzione per falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (AI 14).

avvio dell’inchiesta

                                   2.   IM1 era stato fermato una prima volta il 1. febbraio 2019 al valico doganale di Brusata alla guida di una Smart, risultata contaminata dalla cocaina. Non essendoci ulteriori indizi, aveva potuto proseguire ed era stato visto recarsi all’esterno di un palazzo di Paradiso. Il 25 febbraio 2019, era stato notato a bordo di una Volkswagen e, poi, visto entrare in un appartamento al primo piano del palazzo (AI 1, pag. 3-4). L'11 marzo 2019 è stato nuovamente fermato mentre si apprestava a entrare in Svizzera dal valico di Brusata, (sempre alla guida della Volkswagen), risultata, ancora una volta, fortemente contaminata dalla cocaina. La polizia ha, quindi, accompagnato l’imputato alla sua abitazione per perquisirla e, durante il viaggio, questi ha dichiarato di avere un importante quantitativo di cocaina nascosto nel bagno. Seguendo le sue indicazioni, la polizia ha rinvenuto, occultati in un vano nascosto da una paratia in cartongesso, 520 grammi lordi di cocaina, gli utensili necessari al porzionamento della sostanza e una contabilità manoscritta (rapp. d’inchiesta PG, pag. 6-9). Subito interrogato, IM1 ha dichiarato di essere il proprietario dello stupefacente, destinato alla vendita al dettaglio. Egli è stato, così, arrestato e posto in carcerazione preventiva, passando poi il 16 luglio 2019 in regime di anticipata espiazione della pena.

l’alienazione di 550 grammi a M. (1.1 AA)

                                   3.   Il punto 1.1 AA imputa a IM1 di avere, in più occasioni, nel periodo che va da gennaio 2017 a febbraio 2019, in correità con IM2 e altri cittadini albanesi non identificati, alienato e procurato in altro modo 550/600 grammi di cocaina a M..

La prima Corte ha accertato i fatti così come descritti nell’AA, sulla scorta delle dichiarazioni di M., ritenendo un quantitativo di 550 grammi. IM1 - che ha sempre dichiarato di nemmeno conoscere M. - in appello contesta questo accertamento sostenendo che le dichiarazioni di M. non sono credibili né sul quantitativo né sulle modalità di cessione: mancando prove dirette, si deve, secondo l’appellante, applicare il principio della presunzione d’innocenza (motiv. scritta IM1, pag. 10).

                                   a.   La tesi difensiva della non credibilità di M. non è condivisa.

Richiamate – ex art. 82 cpv. 4 CPP poiché condivise – le argomentazioni e le valutazioni del materiale probatorio effettuate dalla prima Corte (consid. da 19 a 55 della sentenza impugnata, pag. 24-39), si ha che M. ha dimostrato la propria credibilità, dapprima, raccontando dei propri rapporti con i due correi.

In estrema sintesi, M. (consumatore abituale di cocaina), ha descritto, nel corso di più verbali, il rapporto che lo legava a IM1 e IM2, fornendo dettagli credibili e dimostrando di essere a conoscenza di informazioni personali - rivelatesi poi corrette - sul loro conto. Ad esempio:

                                         -  sapeva che nel 2017 erano stati sequestrati fr. 5'000/6'000.- a IM2, che gli aveva dato lui come parziale pagamento del debito contratto per la cocaina (all. 3 a AI 80, pag. 5), e IM2 ha saputo solo dire “come faccia a sapere che mi sono stati sequestrati i soldi non lo so” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 4);

                                         -  sapeva, altresì, della dedizione al gioco d'azzardo di IM1 (“lui era proprio dipendente dal gioco”, all. 2 a AI 80, pag. 3), da quest'ultimo inizialmente negata (“ho fatto alcune vincite, ma al   di poche centinaia di franchi”, AI 76, pag. 7) ma, poi, confermata dai riscontri oggettivi trasmessi al PP dal Casinò di Lugano che hanno dimostrato un giro - tra riscossioni e cambi - di fr. 154'050.- tra il 1. marzo 2016 e l'11 marzo 2019 (AI 75);

                                         -  sapeva che IM1 era stato arrestato prima di IM2 (all. 2 a AI 80, pag. 3), poiché glielo aveva detto quest'ultimo (all. 3 a AI 80, pag. 4).

Dal canto suo, IM1 ha addirittura affermato di nemmeno conoscere M., perdendo così ogni credibilità a fronte degli elementi oggettivi che dimostrano il contrario: oltre a quelli già elencati sopra, le prove del traffico telefonico tra la sua utenza e quella di M. (all. 1 a rapp. d’inchiesta PG, pag. 3;

all. 1 a AI 80, pag. 3; CD estrapolazioni utenza Lycamobile all. a rapp. d’inchiesta PG, file HD_20190401369185_Lyca ad n. 571 e file ___________CallDetails ad n. 71). D'altronde, proprio IM1, è riuscito, ancora al primo dibattimento, a sostenere che anche “con IM2 non ho avuto niente a che fare, se non per il fatto che siamo paesani e ci conosciamo” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 5). E ciò, benché vi siano oltre fr. 7'000.- inviati da lui a IM2 e ai suoi famigliari tramite Western Union da marzo 2016 a luglio 2017 (all. 21 a rapp. d’inchiesta PG, pag. 4) e vi sia MA. che ha dichiarato che, già nel gennaio del 2017, IM1 le consegnava soldi da inviare all'estero per conto di IM2 (all. 33 a rapp. d’inchiesta PG, pag. 4-6). Per il resto, si è sostanzialmente avvalso della facoltà di non rispondere e, quando lo ha invece fatto, non ha detto la verità (si pensi alla questione del gioco d’azzardo) oppure ha fornito giustificazioni generiche che non hanno convinto.

Detto, infine, che nessuno dei due correi ha saputo spiegare perché M. dovrebbe mentire rilasciando dichiarazioni con cui incrimina anche sé stesso, quanto sopra evidenzia, già, la credibilità di M. e, di riflesso, la totale non credibilità di IM1.

Ma non solo.

Le dichiarazioni di M. hanno trovato, inoltre, conforto anche in elementi oggettivi raccolti dagli inquirenti. Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni secondo cui egli, per far fronte alla sua dipendenza (pagando lo stupefacente ai due), ha dilapidato quasi tutto il suo terzo pilastro (di circa fr. 21'000.-) insieme ad altri fr. 4'000.- di rimborsi che in quel periodo aveva ricevuto (all. 3 a AI 80, pag. 5; all. 5 a AI 80, pag. 3; AI 76, pag. 3). Dichiarazioni che - evidentemente, limitatamente alla percezione degli importi dichiarati -  hanno trovato conferma nei documenti, richiamati dal PP, relativi ai movimenti del suo conto PostFinance (AI 78, pag. 2).

È, pertanto, giustamente, che i primi giudici hanno fondato i loro accertamenti sulle dichiarazioni di M.. Anche agli occhi di questa Corte, M. gode di una buona credibilità: la sua chiamata in causa è, infatti, sorretta da altri indizi e prove convergenti, suscettibili di comprovare la colpevolezza di IM1 (STF 6B_155/2013 c. 2.2; 6P.30/1997 c. 3a).

                                  b.   Seguendo un percorso ragionevole, per determinare il quantitativo di cocaina comprato ai due, M. è partito dall’importo complessivo pagato loro cui ha aggiunto quello del debito con loro contratto. Diviso l’importo complessivo per il prezzo unitario e aggiunta al risultato una cinquantina di grammi ricevuti a compenso dell’ospitalità concessa ai correi (cfr. punto 1 dell’AA), M. è giunto a stabilire di avere comperato/ricevuto da IM2 e IM1 un quantitativo variante fra i 550 e i 600 grammi.

Oltre che credibile per il percorso ricostruttivo seguito, il quantitativo indicato da M. è sostenuto dalla costanza delle sue dichiarazioni che hanno, peraltro, come detto, trovato supporto, relativamente alle somme di denaro indicate, nei movimenti del suo conto PostFinance. Pertanto, l’accertamento della prima Corte è confermato: in ossequio al principio in dubio pro reo, il quantitativo alienato - in più occasioni tra il gennaio del 2017 e il febbraio del 2019 - a M. da IM1 (in correità con IM2 e con terzi) va fissato in 550 grammi lordi di cocaina.

il porzionamento della cocaina nell'appartamento di M. (1.2 AA)

                                   4.   Il punto 1.2 AA imputa a IM1 di avere, nel medesimo periodo e con i medesimi correi di cui sopra, detenuto in 5-6 occasioni nell'abitazione di M. un imprecisato quantitativo di cocaina, stimato in 1 chilo per occasione, che spacchettavano, pesavano e suddividevano ai fini dell’alienazione a terzi, regalando ogni volta a M., in cambio della sua ospitalità, 10-15 grammi (già compresi nel quantitativo imputato al punto 1.1 AA) di cocaina.

La prima Corte ha confermato l’imputazione ritenendo però solo un imprecisato quantitativo di cocaina.

IM1 - che, come detto, ha sempre affermato di nemmeno conoscere M. sulle cui dichiarazioni si fonda la tesi accusatoria parzialmente fatta propria dalla prima Corte - chiede di essere prosciolto sostenendo che permangono troppi dubbi sui fatti, e che, se davvero la casa di M. fosse stata la sua base operativa, non si comprende perché avrebbe dovuto detenere nella propria abitazione ben 443 grammi netti di cocaina (quelli rinvenuti dalla polizia il giorno del suo arresto).

                                   a.   La prima Corte ha creduto a M., ma ha rinunciato a quantificare la sostanza “lavorata” dai correi nel suo appartamento poiché il chiamante ne ha stimato il peso sulla base di supposizioni e deduzioni, non avendo egli mai avuto diretta conoscenza del quantitativo (si è basato sulla dimensione delle confezioni che vedeva e sugli involucri vuoti che i correi lasciavano a casa sua dopo le operazioni). A fronte del divieto di reformatio in peius, si deve prescindere anche in questa sede dall'accertare i quantitativi, e si può pertanto rimandare ex art. 82 cpv. 4 CPP all'accertamento e alla valutazione della prima Corte (consid. da 19 a 55 della sentenza impugnata, pag. 24-39).

Della credibilità di M. si è detto sopra, e le sue dichiarazioni su questi episodi sono costanti e coerenti, nonché particolarmente dettagliate:

“ La cocaina era avvolta in diversi strati, rammento la pellicola tipo cellophane, quella interna, mentre all’esterno una guaina di plastica di colore blu. In mezzo c’era anche della plastica sotto vuoto. Il tutto veniva messo all’interno di una calza da donna tipo collant. So che arrivava un corriere in auto, posteggiava nei posteggi adiacenti il cimitero di Soresina. In un secondo tempo, IM1 che aspettava il corriere a casa mia, una volta che questo era vicino al cimitero scendeva a ricuperare la droga. La cocaina la nascondeva sulla sua persona. Dico questo perché l’ho visto personalmente.” (VI M. 12.7.2019, all. 3 a AI 80, pag. 5-6).

Inoltre, nella sua abitazione è stato trovato un bilancino elettronico con tracce di cocaina (all. 1 a AI 80, pag. 8), mentre le dichiarazioni di IM1 - che si è, ancora una volta, limitato a non rispondere o a dichiarare di nemmeno conoscere M. - lasciano il tempo che trovano. Si conviene, pertanto, con la prima Corte che è sulle dichiarazioni di M. che i fatti vanno accertati, e l'applicazione del principio in dubio pro reo porta a ritenere che queste operazioni siano avvenute 5 volte. Il fatto che, al momento dell’arresto, IM1 detenesse 443 grammi di cocaina nella sua abitazione, non basta – e di lunga – ad escludere che, nel periodo considerato dall’AA, egli abbia usufruito della casa di M.. IM1 ha, infatti, iniziato a soggiornare nella sua abitazione solo “da fine gennaio inizio febbraio 2019” (VI IM1 11.3.2019, all. a AI 1, pag. 4), mentre i fatti imputati si riferiscono al periodo gennaio 2017 - febbraio 2019. Ciò che emerge dagli atti, è che egli ha inizialmente sfruttato la casa di M., poi, col passare del tempo e il consolidarsi della sua attività di spaccio, si è organizzato meglio, procurandosi un’abitazione propria, munita di un vano segreto nel bagno per occultare lo stupefacente (rapp. d’inchiesta PG, pag. 9).

                                  b.   È dunque accertato che, in correità con IM2 e con terzi, IM1 ha detenuto in 5 occasioni nell’abitazione di M. imprecisati quantitativi di cocaina.

gli invii di denaro all’estero (7 AA)

                                   5.   Il punto 7 AA imputa a IM1 di avere, nel periodo 31 marzo 2016 - 7 marzo 2019, trasferito e fatto trasferire all'estero da terzi il denaro provento del suo traffico di cocaina, in 53 occasioni e per complessivi fr. 33'444.54.

La prima Corte ha confermato integralmente l’accusa dopo aver messo in risalto come, quando non si è avvalso della facoltà di non rispondere, IM1 abbia fornito motivazioni che sono state sconfessate dall'istruttoria oppure si sono rivelate non credibili.

IM1, invece, la contesta, ammettendo che, dei soldi inviati, solo fr. 7'000.- ca. provengono dal traffico di cocaina, mentre il resto del denaro è provento del suo lavoro e/o di vincite al casinò.

                                   a.   Sulle sue pretese attività lavorative, eloquenti sono le dichiarazioni da lui rese al primo dibattimento: dapprima, ha detto di guadagnare circa 800-900 euro al mese facendo “qualsiasi cosa trovassi, lavoravo in Italia in nero. Ho fatto anche il giardiniere. Inoltre compravo qualche macchina in Svizzera per rivenderla” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 3), per poi, poco dopo - finalmente affermare di essere stato in Svizzera al momento dei fatti “perché avevo avviato questa attività illegale, cioè lo spaccio” (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 3).

È così che i fatti vanno accertati: l'attività di IM1 in Svizzera era lo spaccio di cocaina che era la sua fonte, non soltanto primaria, ma praticamente unica di reddito.

È certamente escluso che, nel periodo considerato, egli si arrabattasse con lavori pesanti in nero: gli importi di denaro che gli circolavano per le mani – basti pensare agli oltre 150'000 franchi fatti transitare dal Casinò di Lugano – escludono che lui si adattasse a piegare la schiena in umili lavori manuali per guadagnare pochi euro.

Nemmeno è credibile la storiella della rivendita di auto in Albania quale attività lucrativa stabile e fonte di reddito: basti dire che essa (con la sola variazione del paese di destinazione a seconda della nazionalità del preteso rivenditore) è stata raccontata a questa Corte più volte, in genere proprio da persone imputate di traffico di stupefacenti e riciclaggio.

                                  b.   La correlazione fra gli invii di denaro indicati nell’AA e il traffico di stupefacenti dell’imputato è palese. Anche volendo chiudere gli occhi all’evidenza e credere a IM1 sui pretesi lavoretti in nero e volendo credere (per troppa generosità) a qualche sporadica compravendita di auto, gli invii non si spiegherebbero. Infatti, se avesse guadagnato del denaro lavorando in nero in Italia, si sarebbe trattato di euro: non si vede perché avrebbe dovuto cambiarli in franchi per poi inviarli dalla Svizzera di nuovo in Italia (dove si usano gli euro) o in Albania, dove sarebbero comunque, poi, dovuti essere nuovamente cambiati in Lek. Se, invece, avesse comprato auto in Svizzera per rivenderle in Albania, i soldi nel nostro Paese li avrebbe spesi, e non guadagnati, per poi recuperarli - insieme ai profitti - al momento della rivendita (in Albania). In ogni caso, i profitti sarebbero comunque assolutamente incompatibili con gli importi che l'istruttoria ha dimostrato essergli passati per le mani.

L’unico accertamento che può essere tratto dal materiale probatorio in atti è che - almeno da marzo 2016 (data della prima vendita di cocaina in Ticino per cui è stato condannato in primo grado, accettando il giudizio, cfr. disp. 3.1 della sentenza impugnata, nonché del primo invio di denaro al correo IM2) - IM1 ha fatto dello spaccio di cocaina la sua attività, riciclando parte dei guadagni con costanza e modalità sempre uguali.

Le circostanze oggettive, quali la sua situazione economica, l'inconsistenza del suo preteso commercio di veicoli usati e dei suoi lavoretti in nero, la sua comprovata dedizione al traffico di cocaina, la sistematicità del suo modo di agire (per approfondimenti sul modus operandi quale fattore da considerare per la determinazione del reato a monte nei casi evidenti, cfr. Pieth, in: BSK-StGB, 2019, ad art. 305bis CP n. 36), il tipo di transazioni - sempre a contanti -, i considerevoli importi in gioco e, non da ultime, le sue dichiarazioni, indicano chiaramente che i valori inviati provengono da un traffico di stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup (STF 6B_141/2007 c. 3.3.3; 6P.23/2000 + 6S.75/2000/odi c. 9d; Ackermann, in: Niklaus Schmid, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar, Band I, Zürich 1998, § 5/StGB 305bis n. 557; a.M. Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, art. 305bis n. 9). Di questa provenienza - inutile dirlo - IM1 era perfettamente consapevole, essendo egli l'autore del traffico. Questo basta, secondo la giurisprudenza federale, affinché il giudice possa dare per accertato il crimine a monte (DTF 138 IV 1 c. 4.2.2; 120 IV 323 c. 3d; STF 6B_189/2017 c. 4.1; 6B_1342/2015 c. 2.2.1; 6B_141/2007 c. 3.3.3; 6P.23/2000 + 6S.75/2000/odi c. 9d e riferimenti). D'altronde, è lo stesso IM1 ad aver dichiarato che l'attività di vendita di cocaina l'ha:

“ iniziata quasi contemporaneamente a quella delle auto. Ho iniziato a venire in Svizzera e a fare dei contatti per conoscere l'ambiente” (all. 2 a rapp. d’inchiesta PG, pag. 3).

Per i singoli invii che ha cercato di giustificare, l'inchiesta ha dimostrato che non gli si può credere (cfr. consid. da 156 a 174 della sentenza impugnata, pag. 70-75), mentre, avuto riguardo alla tesi difensiva per cui è “più che plausibile che egli abbia vinto degli importi” al casinò (motiv. scritta IM1, pag. 11), si osserva che la semplice comune esperienza della vita insegna che, a vincere, nel gioco d’azzardo, non è mai il giocatore ma il casinò e, inoltre, si richiama la giurisprudenza federale secondo cui, in un contesto come quello del caso di specie, la semplice possibilità teorica che una piccola parte dei valori sia stata acquisita legalmente, nulla cambia (STF 6P.23/2000 + 6S.75/2000/odi c. 9d e riferimenti).

                                   c.   È, pertanto, accertato che i valori patrimoniali di cui al punto 7 AA, inviati all'estero da IM1, provengono da un'infrazione aggravata alla LStup.

infrazione aggravata alla LStup

                                   6.   Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. c e d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, aliena, procura in altro modo o detiene stupefacenti. Nei casi gravi è prevista una pena detentiva minima di un anno e massima di venti, cui può essere cumulata una pena pecuniaria (artt. 19 cpv. 2 LStup e 40 cpv. 2 CP). Se l’autore si rende responsabile di svariati comportamenti ai sensi delle diverse lettere del cpv. 1 dell’art. 19 LStup, si considera, senza applicare le regole sul concorso, che si tratta di una sola infrazione, da giudicare applicando il primo o il secondo capoverso dell’articolo, a seconda, segnatamente, della quantità complessiva di sostanza pura (DTF 112 IV 109 c. 2b; 110 IV 99 c. 3). Un caso è grave, segnatamente, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi di cocaina pura (DTF 138 IV 100 c. 3.2; 111 IV 100 c. 2; 109 IV 143 c. 2b).

purezza

                                   a.   La determinazione della purezza fatta dai primi giudici è particolarmente generosa nella misura in cui, procedendo come definito in DTF 138 IV 100 c. 3.5 e STF 6B_940/2014 c. 5.3.1 (e, nello specifico, sostenuto in STF 6B_965/2018 c. 1.5, 6B_971/2017 c. 6.4 e da Fingerhut, Schlegel, Jucker, BetmG Kommentar – Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 2016, ad art. 19, n. 186 e riferimenti), si giungerebbe ad un grado di purezza ben maggiore. Non essendo, tuttavia, stato contestato tale accertamento, occorre fondarsi sul grado del 10% che la prima Corte sembra aver ritenuto. Con l’eccezione, evidentemente, della droga sequestrata.

                                  b.   Le quantità imputate a IM1 superano ampiamente la soglia di 18 grammi di cocaina pura posta dalla giurisprudenza federale per ritenere il caso grave. Egli ha agito intenzionalmente, in piena consapevolezza, ed è pertanto autore colpevole di infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.

Il suo appello su questo punto è pertanto respinto.

riciclaggio di denaro

                                   7.   Per i presupposti applicativi dell’art. 305bis CP, si richiama il consid. 188 della sentenza impugnata (pag. 79-80).

                                   a.   Accertata l’origine criminale dei fondi (combinati artt. 19 cpv. 2 LStup e 10 cpv. 2 CP), va da sé la realizzazione dell'aspetto oggettivo del reato, essendo l’invio di denaro all’estero a contanti tramite agenzie di spedizione un esempio classico di atto vanificatorio, posto che questo sarebbe poi stato prelevato a contanti dai destinatari, interrompendo così il paper trail e vanificando le possibilità di confisca sia in Svizzera sia all’estero (DTF 144 IV 172 c. 7.2.2, confermata in STF 6B_829/2019 c. 3.1).

Anche l’elemento soggettivo è pacificamente dato, nella forma del dolo diretto, sia per la conoscenza dell’origine illecita, essendo IM1 l'autore stesso del crimine a monte, sia per l’atto vanificatorio: egli sapeva che inviare il denaro nelle modalità sopra descritte era un atto suscettibile di vanificarne la confisca sia in Svizzera sia all’estero.

                                  b.   Ne consegue che IM1 è autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, per avere inviato e fatto inviare all'estero fr. 33'444.54 che sapeva provenire da un crimine.

Anche su questo punto, il suo appello è respinto.

commisurazione della pena

                                   8.

                                   a.   La prima Corte lo ha condannato alla pena detentiva di 4 anni, riconoscendogli, quale attenuante, una parziale collaborazione.

In appello, IM1 chiede che, a fronte delle attenuanti e delle assoluzioni postulate, la pena detentiva a suo carico sia ridotta a 2 anni al massimo , da sospendere almeno parzialmente.

In via subordinata, qualora i fatti dovessero essere accertati come nel giudizio impugnato, a fronte delle attenuanti postulate, chiede che la pena non sia comunque superiore ai 3 anni, con una sospensione parziale di almeno 18 mesi.

Il PP chiede, invece, che la pena sia aumentata a 4 anni e 10 mesi, non ravvisando alcuna attenuante.

                                  b.   IM1 risponde complessivamente di:

                                         -     infrazione aggravata alla LStup per aver alienato e procurato in altro modo 800 grammi di cocaina (1.1 e 6.1 AA) ed averne detenuti altri 443.92 grammi (6.2 AA) sempre destinati alla vendita - oltre ad un altro imprecisato quantitativo (1.2 AA);

                                         -     ripetuto riciclaggio di denaro per avere, in 53 occasioni, inviato e fatto inviare all’estero complessivamente fr. 33'444.54 tramite agenzie di spedizione (7 AA);

                                         -     ripetuti entrata e soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione per essere più volte entrato in Svizzera soggiornandovi benché privo del necessario visto per un soggiorno superiore a 90 giorni, allo scopo di commettere reati ed esercitando un'attività lucrativa senza permesso (8 AA).

                                   c.   Sulla commisurazione della pena si richiama, oltre all’art. 47 CP e alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4, il consid. 196 della sentenza impugnata (pag. 82-84). Per il concorso di reati ex art. 49 cpv. 1 CP si richiama, invece, oltre alla DTF 144 IV 313 consid. 1, il consid. 197 della sentenza impugnata (pag. 84).

infrazione aggravata alla LStup 

                                  d.   Dal profilo oggettivo, a qualificare come almeno mediamente grave la colpa di IM1 sono la quantità e la pericolosità della sostanza da lui trafficata. Si tratta di 1’243,92 grammi di cocaina, cioè di una quantità che - pur applicando un tasso di purezza del 10% alla parte non sequestrata - è notevolmente superiore al discrimine dei 18 grammi di cocaina pura posto dalla giurisprudenza per determinare la sussistenza di un’infrazione aggravata giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup. Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare, è anche vero che ad esso va attribuita la giusta importanza ritenuto che, maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è posta in pericolo (DTF 121 IV 202 c. 2d/cc; 119 IV 180; 118 IV 342 c. 2b; STF  6B_558/2011 c. 3.4; 6B_265/2010 c. 2.3).

Anche il modo d'esecuzione - lucido, calcolato, organizzato (basti pensare al vano segreto ricavato nel bagno del suo appartamento) e sistematico - qualifica negativamente la colpa di IM1. E altrettanto ne è dalla costatazione - obbligata, visto il ritrovamento, nel suo appartamento, di un importante quantitativo destinato alla vendita - che solo l'arresto ha impedito che proseguisse nel suo traffico illecito.

Per quanto riguarda gli aspetti soggettivi legati a questo reato, va, in primo luogo, differenziato il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente per motivi di lucro (DTF 122 IV 299 c. 2b/2c; STF 6B_390/2010 c. 1.1; 6B_10/2010 c. 2.1; 6S.21/2002 c. 2c). IM1 non è tossicodipendente: per lui non si trattava, dunque, di finanziare un consumo personale, bensì di puro e semplice lucro, di voglia di fare soldi facili piuttosto che lavorare. Anche da questo profilo, la sua colpa è grave. A maggior ragione, se si considera che, è proprio per dedicarsi a questo traffico, che egli è venuto in Svizzera. Aggrava ulteriormente la colpa di IM1 il fatto che egli, per poter delinquere in modo relativamente protetto (con un tetto sopra la testa), non ha esitato ad approfittare della dipendenza dallo stupefacente di M. dimostrando così una preoccupante assenza di scrupoli. Infine, IM1 aveva tutte le possibilità di vivere onestamente e dagli atti non emergono difficoltà particolari, ciò che peraltro si deve già dedurre dal fatto che si giocasse parte dei guadagni al casinò. Pertanto, in particolare a fronte del fatto che ha scelto di inserirsi in un Paese (la Svizzera) e in un mondo (quello della droga) coi quali non aveva nulla a che fare solo per conseguire facili guadagni sulla pelle delle persone, la sua colpa soggettiva deve essere considerata grave.

Ricordato il minimo di pena previsto dal cpv. 2 dell’art. 19 LStup e considerato che la soglia dell’aggravata è raggiunta con un traffico di 18 gr di cocaina pura (DTF 120 IV 334; 119 IV 180; 111 IV 101; 109 IV 144) mentre IM1 risponde di infrazione aggravata alla LStup per complessivi 1'243.92 grammi lordi di cocaina, di cui 443.92 con grado di purezza compreso tra l’83.4 e l’89%, e i restanti con una purezza ritenuta del 10%, in funzione delle circostanze oggettive e soggettive dell’infrazione di cui risponde, tenuto conto, pur se solo a titolo indicativo (DTF 135 IV 191 c. 3.1 e 124 IV 44 c. 2), della prassi dei tribunali (fra le altre, CARP 17.2011.30+31; CARP 17.2013.97+115; CARP 17.2016.242), la pena ipotetica di base nel caso concreto si aggira almeno sui 45 mesi di pena detentiva.

ripetuto riciclaggio di denaro

                                   e.   IM1 ha, in 53 occasioni, inviato all’estero fr. 33'444.54.-, provento del suo traffico di cocaina. A qualificare la sua colpa non è tanto l’importo riciclato (non trascurabile ma nemmeno particolarmente alto), quanto il numero di transazioni: pertanto, pur considerando che il riciclaggio era un mero corollario della sua attività principale, la colpa di IM1 per questi reati va ritenuta mediamente grave.

Ritenuto come anche per questo reato, avuto riguardo a tutte le circostanze, entri in considerazione solo la pena detentiva e come, quindi, si applichi l’art. 49 cpv. 1 CP, la pena di cui sopra va aumentata di almeno 3 mesi per il ripetuto riciclaggio di denaro.

ripetuti entrata, soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione

                                    f.   Considerato il periodo complessivo ritenuto dai primi giudici - 3 anni -, la sua colpa oggettiva va ritenuta almeno mediamente grave. Il fatto che sia venuto in Svizzera unicamente per vendere cocaina e riciclarne il provento, rende invece la sua colpa soggettivamente grave. Ciò posto – e ritenuto come anche per questi reati solo appaia adeguata la pena detentiva – in applicazione dell’art. 49 CP, la pena ipotetica di cui s’è detto va ulteriormente aumentata di 2 mesi.

                                  g.   La pena ipotetica globale per IM1 è di 50 mesi di pena detentiva.

circostanze personali

                                  h.   A questo punto, vanno considerate - a ponderazione in senso attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore: va, cioè, tenuto conto della sua vita anteriore, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), della reputazione, del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 c. 5; 129 IV 6 c. 6.1).

Dalla sua vita anteriore, IM1 non può trarre sconti di pena. Certo non può beneficiare del fatto che in Albania vi sia una difficile situazione economica ed occupazionale, posto che ciò non giustifica in alcun modo la scelta di venire in Svizzera a vendere cocaina, così come non può trarne né dalla sua propensione a giocare d’azzardo (che, semmai, porta a dubitare delle sue pretese difficoltà economiche) né dalla sua età. Egli è incensurato in Svizzera ed ha un precedente in Italia per falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative, mentre, di attenuanti specifiche, non se ne ravvisano. Nel complesso, l’effetto delle circostanze legate all’autore è, tutto ben ponderato, nullo. Tuttavia, un barlume di collaborazione all'inizio c'era stato: mentre veniva tradotto dalla polizia alla sua abitazione per la perquisizione, aveva confessato di avere un importante quantitativo di cocaina nascosto nel bagno. Di ciò gli va dato atto, e per questo merita uno sconto di pena che, tuttavia, non può essere particolarmente importante. E questo anche, perché, per il resto non si può parlare di collaborazione (basti ricordare che ancora al primo dibattimento ha dichiarato di non aver mai avuto niente a che fare con IM2 e di nemmeno conoscere M.). L’avere ammesso di aver venduto 250 grammi di cocaina tra maggio e dicembre 2018 non comporta grandi meriti: alcune alienazioni doveva ammetterle a fronte della moltitudine di elementi oggettivi e dichiarazioni di consumatori a suo carico, ma lo ha fatto in modo furbo, limitandosi al minimo indispensabile. Le quantità imputate sarebbero state, infatti, ben diverse se avesse ammesso la reale portata del suo traffico, intuibile dalle centinaia di migliaia di franchi annotate nella sua contabilità, dagli importi transitati per il Casinò di Lugano e dai panetti di cocaina che M. ha visto spacchettare a casa sua almeno 5 volte. Ne deriva che IM1 viene condannato alla pena detentiva di 4 anni.

Il suo appello, su questo punto, è respinto, così come quello del PP.

                                   9.   La pena è interamente da espiare: essendo superiore ai 3 anni, la sospensione condizionale - totale o parziale - è infatti a priori esclusa (artt. 42 e 43 CP).

tasse e spese di primo grado

                                10.   Visto l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 7’274.85.-, rimangono in solido a carico di IM1 e IM2, con ripartizione interna del 50% ciascuno, così come definito nel dispositivo n. 9 della sentenza impugnata.

tasse e spese d’appello

                                11.   Visto l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP),

                                         -  tasse e spese relative all’appello di IM1, respinto, sono poste integralmente a suo carico;

                                         -  quelle relative all’appello incidentale del PP, anch’esso respinto, sono poste a carico dello Stato.

tassazione della nota d’onorario per la procedura d’appello

                                12.   La nota per le prestazioni in appello dell’avv. DI1, difensore d’ufficio di IM1, appare adeguata al lavoro svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto riconosciuti fr. 3'654.50 (IVA compresa).

                                13.   Visto l’esito del suo appello, IM1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino tale importo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

Per questi motivi,

visti gli artt.                    6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422, 428, 429, 433 e 442 CPP, 10 e segg., 34, 40, 42 e segg., 47 e segg., 97 e segg. e 305bis CP, 19 LStup e 115 LStrl, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

                               1.1.   L’appello di IM1 è respinto.

                               1.2.   L’appello incidentale del PP è respinto.

                                         Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 2, 3.1, 3.3, 4, 5, 6.1, 7, 8 e 10 della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

                                   2.   IM1, oltre che di infrazione aggravata alla LStup (per aver alienato 250 grammi di cocaina ed averne detenuti 443.92) e di ripetuti entrata e soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione, è dichiarato anche autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla LStup

siccome riferita a un quantitativo che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2017 – febbraio 2019, in correità con IM2 e con terzi,

                                   a.   a Rivera e in altre imprecisate località, alienato e procurato in altro modo a M. 550 grammi lordi di cocaina;

                                  b.   a Rivera, in 5 occasioni, detenuto nell’abitazione di M. un imprecisato quantitativo di cocaina, stupefacente che veniva spacchettato, pesato e suddiviso ai fini dell’alienazione a terzi;

                               2.2.   ripetuto riciclaggio di denaro

per avere, nel periodo 31 marzo 2016 – 7 marzo 2019, a Lugano, in 53 occasioni, trasferito/fatto trasferire da terze persone a suo beneficio in Albania e in Italia complessivamente fr. 33’444.54 che sapeva provenire da un crimine;

e meglio come descritto nell’AA e precisato nei considerandi.

                                   3.   IM1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.

                                   4.   Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 7’274.85, rimangono in solido a carico di IM1 e IM2, con ripartizione interna del 50% ciascuno, così come definito nel dispositivo n. 9 della sentenza impugnata.

                                   5.   Gli oneri processuali dell’appello di IM1, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        2'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        2'200.sono posti interamente a suo carico.

                                   6.   Gli oneri processuali dell'appello incidentale del PP, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.         1000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.         1200.sono posti a carico dello Stato.

                                   7.   Per le sue prestazioni nella procedura di appello, all’avv. DI1, difensore d’ufficio di IM1, vengono riconosciuti fr. 3'085.20 di onorario, fr. 308.- di spese e fr. 261.30 di IVA (7.7%), per un totale di fr. 3'654.50.

                               7.1.   La richiesta di pagamento deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

                               7.2.   Contro la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

                               7.3.   Non appena le sue condizioni glielo permetteranno, IM1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).

                                   8.   Intimazione a:

                                   9.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

17.2020.72 — Ticino Corte di appello e di revisione penale 10.07.2020 17.2020.72 — Swissrulings