Skip to content

Ticino Corte di appello e di revisione penale 27.11.2020 17.2020.153

27 novembre 2020·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·4,858 mots·~24 min·5

Résumé

Autore colpevole di omicidio colposo, infrazione grave alle norme della circolazione, omissione di soccorso e istigazione alla falsa testimonianza ripetuta. Violazione del principio di celerità. Criteri per la commisurazione della pena e la concessione della sospensione condizionale parziale

Texte intégral

Incarto n. 17.2020.153+186

Locarno 27 novembre 2020/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 marzo 2020 da

AP 1   rappr. da DI 1

e sull’ appello incidentale presentato il 5 giugno 2020 dal

PP 1

contro la sentenza emanata il 3 marzo 2020 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 14 maggio 2020) nei confronti di AP 1

richiamata la dichiarazione di appello 20 maggio 2020;

esaminati gli atti;

ritenuto che

                                  A.   Con sentenza 3 marzo 2020, la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

                                     -   omicidio colposo (art. 117 CP),

“per avere,

il 31 ottobre 2015, a __________ (__________),

per negligenza cagionato la morte di †__________,

e meglio per avere, quale titolare di una licenza di condurre in prova, alla guida del veicolo __________ targato TI __________, circolando alla velocità di 120 km/h ove il limite massimo segnalato è di 80 km/h, e in stato di ebrietà (concentrazione di etanolo: min. 0.74, max. 1.33 g/kg), nell’affrontare una curva per lui piegante a destra, perso la padronanza del proprio autoveicolo, superando la linea di sicurezza e invadendo completamente la corsia di contromano sulla quale circolava regolarmente †__________ alla guida dell’autoveicolo __________ targato TI __________, collidendo violentemente, a una velocità di 122 km/h, contro quest’ultimo, provocato a †__________ lesioni tali da causarne il decesso”,

                                     -   infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr),

“per avere,

il 31 ottobre 2015, a __________ (__________),

violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, e meglio per avere, quale conducente in possesso di una licenza in prova e in stato di ebrietà (concentrazione di etanolo: min. 0.74 km/h [recte: g/kg], max. 1.33 g/kg),

alla guida dell’autoveicolo __________ targato TI __________,

effettuando un sorpasso nei confronti dell’autovettura Seat Alhambra targata TI 28452 condotta da __________ e con __________ quale passeggera,

circolato alla velocità di 120 km/h malgrado il limite segnalato di 80 km/h”;

                                     -   omissione di soccorso (128 CP),

“per avere,

il 31 ottobre 2015, a __________ (__________),

ancorché lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, omesso di prestare soccorso a __________, malgrado il violento impatto appena occorso tra l’autovettura di quest’ultimo e il suo autoveicolo, colpevolmente da lui causato nelle circostanze di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, ritenuto che, prima di telefonare alla Polizia, egli si era unicamente preoccupato di occultare il proprio autoveicolo, di telefonare a due colleghi di lavoro per chiedere loro di farsi passare quali conducenti della sua autovettura o aiutarlo a rimuovere quest’ultima, di telefonare a suo padre, di ricevere una telefonata da un collega, di suggerire __________ e __________ la versione dei fatti menzognera che i tre avrebbero dovuto riferire alla Polizia, ritenuto inoltre come la chiamata alla Polizia non sia stata neppure effettuata immediatamente dopo che l’imputato era stato informato da __________ che †__________ non stava “per niente bene” e mostrava sangue sul viso”,

                                     -   istigazione alla falsa testimonianza ripetuta (art. 24 e 307 cpv. 1 CP),

“per avere,

nel periodo 31 ottobre 2015 – 6 novembre 2015, a __________ (__________), __________ e in altre imprecisate località, ripetutamente e intenzionalmente determinato __________ e __________ a dichiarare il falso in occasione degli interrogatori che hanno reso quali testimoni dinanzi alla Polizia in relazione all’incidente mortale della circolazione di cui al punto 1.1 del presente dispositivo, affinché riferissero, contrariamente al vero, che la velocità da lui tenuta era di 80 km/h come da limite vigente, minimizzassero il consumo di bevande alcoliche da parte sua e sottacessero sia il sorpasso da lui operato prima della curva sia l’invasione, da parte sua, della corsia di contromano, e indicassero piuttosto nella traiettoria di †__________ la causa dell’incidente, ritenuto come entrambi hanno effettivamente dichiarato il falso in merito ai fatti sopracitati nel corso degli interrogatori da loro resi dinanzi alla Polizia cantonale in qualità di testimoni il 31 ottobre 2015 e il 6 novembre 2015 (__________), rispettivamente il 31 ottobre 2015 (__________)”,

e, ritenuta in particolare la violazione del principio di celerità, lo ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi (disp. n. 2), oltre al pagamento delle spese procedurali (disp n. 6).

                                  B.   Questo giudizio è stato tempestivamente impugnato da AP 1 con annuncio d’appello 4 marzo 2020 (CARP I) e con dichiarazione d’appello 20 maggio 2020 (CARP IV), limitatamente al disp. n. 2 (commisurazione della pena). L’appellante ha chiesto che la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi venga ridotta e che, a seconda dell’entità della riduzione decisa da questa Corte, l’esecuzione venga sospesa integralmente o parzialmente (CARP IV, pag. 2-3).

                                  C.   In data 5 giugno 2020 il PP ha presentato appello incidentale, impugnando anch’egli il disp. n. 2 e postulando la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 3 anni e 10 mesi (CARP I, inc. n. 17.2020.186, pag. 1).

                                  D.   In assenza di impugnazione, i dispositivi 1 (dichiarazione di colpevolezza dell’appellante), 3 (condanna dell’appellante al risarcimento dei danni degli AP) e 4-5 (dissequestri), sono passati in giudicato.

                                  E.   Ottenuto il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta, con decreto 9 luglio 2020, la presidente di questa Corte ha assegnato loro un termine di 20 giorni per presentare le relative motivazioni scritte delle dichiarazioni d’appello (CARP XIV).

                                   a.   Con motivazione 28 luglio 2020, AP 1 ha confermato le richieste di cui alla propria dichiarazione d’appello, evidenziando, in particolare, che “la Corte delle assise criminali ha omesso di considerare l’evoluzione della vita dell’imputato intervenuta, in modo estremamente positivo ed incisivo, dopo la commissione dei fatti (e con ciò ci si riferisce apertamente agli avvenimenti di quella notte e l’atteggiamento deprecabile tenuto durante la prima parte della fase istruttoria).” (CARP XI, pag. 6).

Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  b.   Con motivazione 29 luglio 2020, il PP ha confermato le richieste di cui alla propria dichiarazione d’appello, evidenziando, in particolare, che, in considerazione della “colpa - gravissima - e il concorso, si ritiene che la Corte dovesse partire da una pena ipotetica decisamente superiore a 3 anni e 10 mesi, alla quale si doveva invece giungere unicamente volendo semmai applicare le attenuanti indicate dalla Corte.” (CARP XII, pag. 3).

Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   Con decreto 30 luglio 2020 la presidente di questa Corte ha intimato alle parti e al Tribunale penale cantonale le motivazioni scritte, assegnano un termine di 20 giorni per presentare osservazioni (CARP XIII).

                                   a.   Con scritto 4 agosto 2020, il presidente della Corte delle assise criminali ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

                                  b.   Con osservazioni 17 agosto 2020, AP 1 ha contestato la posizione assunta dal PP e ha chiesto l’accoglimento del proprio appello (CARP XV).

                                   c.   Con osservazioni 20 agosto 2020, il PP, ha invece, chiesto l’integrale reiezione dell’appello principale e ha ribadito la sua richiesta di inasprimento della pena (CARP XVI).

considerato

in fatto e in diritto

vita, condizioni personali e precedenti penali di AP 1

                                   1.   AP 1 è nato il __________ a __________. Ha due sorelle e tre fratelli, tutti più piccoli di lui. Ha vissuto la sua infanzia e parte dell’adolescenza in __________, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo. In seguito ha svolto l’apprendistato di carpentiere, lavorando presso la __________ di __________. Durante gli anni di apprendistato, si è trasferito con la famiglia a __________, in __________. Nel 2014 ha conseguito il relativo AFC. Nel 2018 ha iniziato un’attività in proprio con un ex collega e amico d’infanzia, costituendo dapprima la __________, divenuta poi __________, ove AP 1 riveste il ruolo di amministratore unico. A inizio 2020 la società impiegava 8 operai (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1; AI 135, pag. 4; AI 65, verbale AP 1 del 6 novembre 2015, pag. 3; AI 32, pag. 12).

                                1.1   Da diversi anni AP 1 intrattiene una relazione sentimentale con __________ - casalinga - con cui convive da febbraio 2016. Nel 2020 la coppia ha avuto un bambino. __________ fa la casalinga. Le entrate familiari mensili a marzo 2020 oscillavano fra fr. 5’000.- e fr. 6’000.-, mentre le spese correnti ammontano a circa fr. 3’500.al mese. AP 1 non ha debiti (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1-2; AI 76, pag. 5).

                                1.2   L’imputato è incensurato (CARP XXI).

                                   2.   Per ulteriori dettagli sulla situazione personale dell’appellante, si rimanda, ex art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. 2-7 della sentenza impugnata.

incidente del 31 ottobre 2015 e condotta di AP 1

                                   3.   I fatti di cui all’AA sono riconosciuti dall’imputato, il disp. n. 1 della sentenza impugnata è passato incontestato in giudicato (compresa, quindi, la qualificazione giuridica) e la procedura d’appello verte unicamente sulla commisurazione della pena e sull’eventuale concessione della sospensione condizionale, parziale o totale (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2; CARP IV e CARP I, inc. 17.2020.186).

                                   4.   Sabato 31 ottobre 2015 AP 1, a quel tempo titolare della licenza di condurre in prova, alla guida del veicolo __________ targato __________ __________, sulla strada cantonale a __________ (__________), in zona __________, procedendo in direzione sud alla volta della discoteca __________ di __________, ha provocato la morte del __________enne __________.

Verso le ore 0:45/0:50, l’imputato, dopo aver sorpassato alla velocità di 120 km/h per un “impulso” (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2) - lungo un tratto di strada in cui vigeva il limite di 80 km/h l’autovettura __________ targata __________, su cui viaggiavano il collega e amico __________ (conducente) e __________ (passeggera), ha perso la padronanza del proprio veicolo, invadendo completamente la corsia di contromano. Sulla stessa, in direzione opposta, sopraggiungeva la __________ __________ targata __________ condotta da †__________.

L’impatto fra i due veicoli è stato molto violento, con un’importante compenetrazione della __________ di AP 1 nell’abitacolo, lato conducente, della __________ di †__________, come messo in luce dalla perizia del 20 maggio 2016 (cfr. AI 70, pag. 36 e seg.).

†__________ è deceduto sul posto, a causa di uno “shock emorragico acuto”, alle ore 01:10 (attestato di morte allegato ad AI 65; AI 46, pag. 2).

                                4.1   Quella sera AP 1, prima del fatale incidente, a partire dalle ore 18:30 circa, ha iniziato a frequentare, spostandosi in auto, diversi EP di __________ e dintorni, assumendo un imprecisato numero di bevande alcoliche, quali birre panaché, birre, gin lemon e shot di vodka verde.

Fra le ore 02:56 e le ore 03:05 a AP 1 sono stati prelevati due campioni di sangue che, a fronte delle analisi effettuate dal laboratorio di chimica e di tossicologia della FASV, hanno evidenziato un’importante concentrazione di etanolo nel sangue “al momento critico”, compresa fra 0.74 e 1.33 grammi per ogni chilo di sangue (cfr. relativo allegato ad AI 65, pag. 2).

                                   5.   Dopo il violento scontro fra i due autoveicoli, pur rimanendo praticamente illeso, AP 1 non ha dato alcuna priorità alle condizioni di †__________ (di cui si è del tutto disinteressato: “Non ci ho pensato neanche”; AI 32, pag. 10), bensì ha perseguito - da subito - un solo e unico obiettivo: “nascondere il tutto” e “farla franca” (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2-3).

E per (tentare di) riuscirci, l’imputato si è immediatamente mosso su svariati fronti:

-  dopo essere uscito da solo dall’abitacolo, ha subito tentato di occultare la propria autovettura per non essere visto (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2-3);

-  ha chiamato due colleghi di lavoro di allora, __________ __________ e __________, rispettivamente alle ore 0:56 e alle ore 0:58, chiedendo loro se fossero disposti a dichiarare falsamente alle autorità di trovarsi alla guida della __________ al suo posto. Entrambi hanno rifiutato (AI 24-25 e relativi allegati);

-  alle 01:03 ha chiamato suo padre per informarlo dell’accaduto e per chiedergli di raggiungerlo sul luogo dell’incidente (AI 65, verbale AP 1 del 6 novembre 2015, pag. 7; relativo allegato ad AI 22; AI 31, pag. 8);

-  ha iniziato da subito sul posto e continuato, poi - a chiedere ad __________ e a __________ di mentire alle autorità in merito alla dinamica dell’incidente (“AP 1 mi ha chiesto di mentire sia prima che sapessimo che ______ era morto, sia dopo che l’avevamo saputo.”, AI 31, pag. 9; “AP 1 […] ha esclamato: “siamo nella merda”. In presenza mia [di __________ – n.d.r.] e di __________, AP 1 ha detto: “dobbiamo dire tutti la stessa cosa”, AI 41, pag. 2), spingendoli sostanzialmente a dichiarare che quanto avvenuto era il risultato della condotta alla guida di †__________ (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 3; AI 32, pag. 10 e seg.). I due, sentiti come testi, hanno, poi, effettivamente rilasciato false deposizioni sui fatti il 31 ottobre 2015, rispettivamente il 31 ottobre e il 6 novembre 2015;

-  dopo quasi 25 minuti dall’impatto, alle ore 01:09 (relativo allegato ad AI 22), AP 1 ha finalmente allertato la polizia, ma non tanto per chiedere aiuto, quanto per (iniziare a) disseminare la versione concordata con __________ e __________, secondo cui era stata la vittima a invadere la sua corsia e a provocare l’incidente e non il contrario. E ciò, in modo del tutto spontaneo, sin dai primissimi istanti della telefonata: “Buongiorno! Tè, ascolti, buonasera. Ero in __________ e una macchina mi ha tagliato la strada. Abbiam fatto quasi un frontale.” (AI 15). Benché prima di allertare il 112 AP 1 fosse stato chiaramente informato da ________ delle gravi condizioni di †__________ (“__________ […] non parlava, faceva soltanto qualche movimento a scatto con la testa. Inoltre __________ aveva parecchio sangue sul viso. A quel punto io sono corsa verso […] AP 1 […] e ho detto […] che l’altro conducente non stava affatto bene”; AI 31, pag. 6-7), l’imputato ha ampiamente minimizzato le cose. Nel corso della telefonata AP 1 si è, infatti, limitato a dichiarare che “c’è una persona dentro la macchina che non sta tanto bene”, arrivando poi a sostenere, a fronte di una precisa domanda da parte del suo interlocutore, che di feriti non ce n’erano (“Quanti feriti o gh’é? Ma nissún”), dovendo, però, infine ammettere, a fronte di una certa insistenza dell’agente, che, in effetti, una persona ferita c’era (“A gh’è una persona ferida, si”) (AI 15).

                                   6.   In questo lasso di tempo, †__________ è stato soccorso da __________ (aiuto medico che si è casualmente trovata a passare in auto sulla strada cantonale poco dopo l’indicente) e da __________ (infermiera domiciliata nelle vicinanze che, dopo aver udito il forte boato provocato dall’impatto, si è subito recata sul posto).

__________, una volta giunta presso l’autovettura della vittima, ha senza indugio allertato il 114 alle ore 01:02 (relativi allegati ad AI 65).

Tuttavia, ogni tentativo di salvare la vita del ragazzo si è rivelato vano e alle ore 01:50 il dr. med. __________ ne ha constatato il decesso, intervenuto alle ore 01:10 (attestato di morte allegato ad AI 65).

                                   7.   AP 1, nel corso del procedimento, ha ripetutamente negato e/o sminuito quanto commesso. L’imputato ha iniziato ad ammettere le proprie responsabilità solamente quando è stato confrontato con le rilevanze istruttorie e, in particolare, quando il 24 novembre 2015 il PP gli ha contestato le (iniziali) confessioni di __________ (“AP 1 mi ha chiesto espressamente di dire alla Polizia che l’altro conducente guidava veloce, che era stato quest’altro conducente a invadere la corsia opposta (ossia quella di AP 1), che l’incidente era quindi colpa di __________ e che AP 1 aveva bevuto solamente qualche birrino panaché”) e __________ (“Il PP mi chiede se AP 1, nel corso di questa telefonata o in altre occasioni, mi abbia […] chiesto di aiutarlo […] mentendo […] Ora che ci penso, mi ricordo che, alla fine di quella telefonata ricevuta la mattina successiva all’incidente, AP 1 mi disse “per favore aiutami” […] per me era chiaro che l’aiuto che avrei dovuto dare a AP 1, e che lui mi ha chiesto con quella frase, consisteva nel non raccontare tutta la verità alla Polizia, rispettivamente nel dichiarare che a me sembrava che AP 1 fosse rimasto nella sua corsia.”) (AI 32, pag. 10 e seg.).

principio di celerità

                                   8.   Preso atto che i fatti imputati a AP 1 sono avvenuti a cavallo fra fine ottobre e inizio novembre 2015, che l’AA è stato emanato il 18 luglio 2019 e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 3 marzo 2020, è manifesto che l’autorità penale è incorsa in una violazione del principio di celerità (sulla nozione cfr., in particolare, DTF 130 IV 54 e 124 I 139), specie se si considera che, da un lato, nella prima metà del 2016, l’inchiesta aveva già fatto luce sull’effettiva dinamica dell’incidente e che, dall’altro, malgrado la presenza di diverse imputazioni, l’incarto non presentava alcuna particolare difficoltà.

commisurazione della pena

                                   9.   Richiamati gli art. 117, 128 e 307 cpv. 1 (in rel. con l’art. 24) CP e 90 cpv. 2 LCStr, per la commisurazione della pena si fa riferimento all’art. 47 CP, i cui criteri sono stati efficacemente spiegati in DTF 136 IV 55, consid. 5.4. Per quel che riguarda il concorso di reati ex art. 49 cpv. 1 CP si richiama, invece, la DTF 144 IV 313, consid. 1.

                                10.   AP 1 deve rispondere di:

-  omicidio colposo (art. 117 CP), per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;

-  infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 2 LCStr), per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;

-  omissione di soccorso (art. 128 CP), per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;

-  istigazione alla falsa testimonianza ripetuta (art. 24 e 307 cpv. 1 CP), per cui è prevista la pena applicabile all’autore della falsa testimonianza, ossia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

                                11.   La morte di †__________ non è stato il risultato di una leggerezza, bensì della guida scriteriata di AP 1. L’appellante, infatti, si è messo al volante sotto l’influsso dell’alcol (presente nel suo sangue, al momento critico, in una concentrazione fra 0.74 e 1.33 g/kg), percorrendo la strada cantonale, dopo il sorpasso dell’autovettura di __________, a ben 122 km/h, ossia a più di 40 km/h oltre il vigente limite di 80 km/h.

Del tutto futili sono, poi, i motivi per cui AP 1 ha compiuto quest’insensata manovra di sorpasso e, dunque, aumentato la velocità che ha poi mantenuto anche lungo il tratto di strada immediatamente successivo, dove si è verificato l’evento fatale: egli ha, infatti, affermato di aver ceduto a un “impulso”, poiché __________ “portava la mia ragazza, che amo e amavo, ed è stato un impulso, non so dire per cosa” (allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Nemmeno dopo l’incidente l’appellante ha dimostrato il benché minimo senso di responsabilità. Infatti - ciò che è, già, in sé gravissimo non si è, in alcun modo, preoccupato delle condizioni della vittima del suo agire sconsiderato, e questo nonostante l’amica lo avesse avvertito che le condizioni del ragazzo alla guida della vettura da lui investita erano preoccupanti: nonostante potesse, senza alcun problema, avvertire i soccorsi, ha preferito usare il suo tempo e il suo cellulare per cercare di sfuggire alle proprie responsabilità. Benché nulla gli impedisse di agire diversamente, AP 1 ha deciso -  senza alcuna esitazione - di anteporre il suo egoistico interesse a “farla franca”. E lo ha fatto in modo lucido e consapevole incompatibile con lo stato di shock ventilato dalla difesa -, come conferma già solamente la sequenza dei suoi gesti iniziali: dapprima AP 1 ha tentato di occultare il proprio veicolo, non riuscendoci ha tentato di trovare qualcuno disposto a dichiarare di trovarsi al volante al posto suo, fallendo anche su questo fronte, ha infine deciso - in modo vile - di dipingere †__________ come l’unico responsabile dell’accaduto, anche dopo aver appreso della sua morte (“[...] mi sono ritrovato davanti due fari […] A mio modo di vedere mi ha tagliato la curva. Buona parte della sua auto era nella mia corsia.”; AI 65, verbale AP 1 del 31 ottobre 2015, pag. 4-5).

Come visto, poi, l’imputato non si è limitato a fornire dichiarazioni non veritiere all’autorità penale, bensì ha, da subito, immediatamente dopo i fatti, ancora sul luogo dell’incidente, e, poi, in seguito, chiesto a __________ e __________ di testimoniare il falso. L’obiettivo di AP 1 era di quello di “nascondere il tutto”, anche (e per lui soprattutto) dopo aver appreso che il suo comportamento aveva determinato la morte di un suo quasi coetaneo. L’imputato ha fatto tutto quanto gli era possibile per impedire la ricerca della verità materiale e, di riflesso, per compromettere il funzionamento dell’amministrazione della giustizia (cfr. sui beni giuridici protetti dall’art. 307 CP: DTF 133 IV 324, consid. 3.2), non riuscendo nel suo intento solamente poiché smascherato dall’autorità penale.

                                12.   Considerato il grado di lesione e/o di esposizione a pericolo degli importanti beni giuridici in questione, le circostanze in cui l’appellante ha agito, i motivi che lo hanno spinto a delinquere, nonché l’illimitata possibilità che aveva di comportarsi conformemente al diritto, la colpa di AP 1 è molto grave tanto dal profilo oggettivo, quanto dal profilo soggettivo, con riferimento a tutti i reati commessi. Per questo, tenendo conto del concorso di reati (art. 49 CP), si giustificherebbe una pena detentiva certamente superiore a 3 anni.

                                13.   Una simile sanzione non può tuttavia più essere pronunciata sia a fronte della significativa violazione del principio di celerità (cfr. consid. 8), sia a fronte delle (intervenute) circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; cfr. DTF 136 IV 55, consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010, consid. 2.2.2; anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009, consid. 3.5).

Vanno, dunque, maggiormente considerate in senso attenuante, rispetto a quanto svolto di volata da parte del primo giudice (cfr. consid. 112 della sentenza impugnata), l’attuale situazione familiare e professionale dell’imputato (cfr. consid. 1), nell’ottica di evitare di pronunciare una sanzione che ostacoli il suo reinserimento, fermo restando, tuttavia, che questo criterio di prevenzione speciale permette soltanto di effettuare correzioni marginali, in quanto la pena deve, in ogni caso, restare proporzionata alla colpa dell’autore, che in concreto è molto grave (cfr. STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2).

                                14.   In esito, questa Corte ritiene dunque adeguata una pena detentiva di 3 anni.

A questo punto occorre valutare se la sua esecuzione debba essere posta al beneficio della sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP.

                                15.   Giusta l’art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). Inoltre la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (cpv. 3 prima frase). Prima di determinarsi sull’incidenza della colpa nella determinazione della parte di pena da espiare, rispettivamente da porre al beneficio della sospensione condizionale (DTF 134 IV 1, consid. 5.6; STF 6B_1095/2014 del 24 marzo 2015, consid. 3.1), il giudice deve verificare che contro il reo non si possa formulare una prognosi sfavorevole, poiché, anche se non espressamente previsto dalla norma, la concessione della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art. 42 CP per la condizionale totale, una prognosi non sfavorevole (DTF 134 IV 60, consid. 7.4). Qualora la prognosi sul comportamento futuro dell'autore non sia sfavorevole, la legge impone una sospensione almeno parziale dell'esecuzione della pena. Per contro, una prognosi negativa esclude la sospensione condizionale parziale. Se infatti non sussiste alcuna prospettiva che la sospensione condizionale totale o parziale possa avere una qualche influenza sull'autore, la pena dev'essere eseguita nella sua integralità (DTF 134 IV 1, consid. 5.3.1; STF 6B_686/2010 del 21 ottobre 2010). Per formulare una prognosi sul comportamento futuro dell'autore, il giudice deve procedere a una valutazione globale che tenga conto delle circostanze dell'infrazione, della vita anteriore dell'autore, della sua reputazione e della sua situazione personale al momento dell'emanazione della sentenza (STF 6B_232/2009 dell’8 giugno 2009, consid. 3.1).

                              15.1   Quanto commesso da AP 1 è sostanzialmente il risultato, diretto o indiretto, della sua propensione all’adozione di una guida immatura, sconsiderata e profondamente pericolosa. A seguito dei fatti oggetto di questo procedimento, l’imputato, dopo aver intrapreso un percorso psicoterapico (AI 124), si è poi sottoposto, nell’ambito della parallela procedura amministrava condotta dalla Sezione della circolazione, a una “perizia di psicologia della circolazione” presso lo psicologo e psicoterapeuta __________, il quale ha in particolare concluso quanto segue nel proprio referto del 12 gennaio 2018:

“[d]al punto di vista psicologico ritengo che l’interessato abbia sviluppato con impegno, ingaggio e messa in discussione una critica profonda e articolata della propria condotta disfunzionale, del contesto personale e caratteriale che l’ha generata. Oggi sono presenti elementi di evoluzione del quadro e di ridefinizione di sé in rapporto alla circolazione stradale con aspetti di responsabilità e maturità che rappresentano fattore protettivi per le condotte future” (relativo allegato ad AI 137).

A fronte di simili considerazioni e ritenuto che l’imputato, oltre a non avere alcun precedente penale, dopo i fatti, per più di 5 anni, non solo non ha più commesso reato alcuno, ma è anche ben inserito nel nostro tessuto sociale - egli ha sempre lavorato (intraprendendo con successo una propria attività imprenditoriale) ed, inoltre, ha fondato una famiglia - la valutazione della prognosi non può che essere positiva. Si impone, dunque, la concessione della sospensione condizionale parziale.

                              15.2   Con riferimento alla determinazione della parte di pena da espiare, a fronte della colpa molto grave dell’imputato, in particolare dal profilo della reprensibilità dell’offesa, questa Corte ritiene adeguato fissare il relativo periodo di detenzione in 18 (diciotto) mesi, corrispondente alla metà della pena inflitta (art. 43 cpv. 2 CP).

Inoltre, in assenza di precedenti penali, tenuto conto del comportamento assunto dall’imputato negli ultimi anni e considerato il contenuto rischio di recidiva messo in luce dalla perizia del 12 gennaio 2018 (AI 137), la durata del periodo di prova, relativo alla parte di pena posta al beneficio della sospensione condizionale, va limitata al minimo legale, ossia a 2 (due) anni (art. 44 cpv. 1 CP).

spese procedurali e indennità

                                16.   Le spese procedurali di prima sede rimangono a carico di AP 1.

                                17.   Le spese procedurali di seconda sede seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

                                   a.   Le spese procedurali dell’appello di AP 1, ammontanti a fr. 1’200.- (fr. 1’000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), sono poste per 1/2 a carico di AP 1 e per 1/2 a carico dello Stato.

                                  b.   Le spese procedurali dell’appello incidentale del PP, ammontanti a fr. 1’200.- (fr. 1’000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), sono poste a carico dello Stato.

                                18.   Ai sensi dell’art. 436 cpv. 2 CPP, se l’imputato non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né dell’abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni, ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute. Essendo stato l’appello di AP 1 parzialmente accolto (riduzione della pena e concessione della sospensione condizionale parziale), si giustifica, in particolare a fronte degli allegati prodotti in appello (cfr. consid. B, E e F), il riconoscimento di un’indennità forfettaria per le spese di patrocinio pari a fr. 2’500.-.

Per questi motivi,

visti gli art.                      80 e seg., 84 e seg., 398 seg. CPP;

24, 42 e seg., 47 e seg., 117, 128 e 307 CP;

90 LCStr;

nonché, su spese e indennità, gli art. 428 e 429 e seg. e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                    I.   L’appello di AP 1 è parzialmente accolto.

                                   II.   L’appello incidentale del PP è respinto.

Di conseguenza:

                                   1.   AP 1 è condannato alla pena detentiva di 36 (trentasei) mesi.

                              1.1.    L’esecuzione della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi per un periodo di prova di 2 (due) anni; per il resto, cioè 18 (diciotto) mesi, è da espiare.

                                   2.   È confermata l’attribuzione degli oneri processuali di primo grado così come decisa in prima sede.

                                   3.   Le spese procedurali dell’appello di AP 1, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1’200.sono poste per 1/2 a carico di AP 1 e per 1/2 a carico dello Stato, che gli verserà fr. 2’500.- (duemilacinquecento) a titolo di indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP.

                                   4.   Le spese procedurali dell’appello incidentale del PP, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1’200.sono poste a carico dello Stato.

                                   5.   Intimazione:

                                   6.   Comunicazione:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.