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Ticino Corte di appello e di revisione penale 21.12.2020 17.2020.14

21 décembre 2020·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·3,668 mots·~18 min·5

Résumé

Proscioglimento dall'imputazione di furto

Texte intégral

Incarto n. 17.2020.14+73+159

Locarno 21 dicembre 2020/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretaria:

Camilla Robotti, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 9 maggio 2018 da

AP 1,   rappr. dall' DI 1, 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 30 aprile 2018 dalla Pretura penale di __________ (motivazione scritta intimata il 31 dicembre 2019)

richiamata la dichiarazione di appello 17 gennaio 2020;

esaminati gli atti;

ricordato che:

                                  A.   Con sentenza 30 aprile 2018 (intimata il 31 dicembre 2019), confermando l’imputazione di cui all’AA 69/2017 del 28 aprile 2017, la giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di:

                                         “furto

                                         per avere a __________, il 13 luglio 2016, per procacciarsi un indebito profitto ed alfine di appropriarsene, sottratto a PC 1CHF 3'380.00, USD 800.00 e Euro 1'030.00 e meglio per avere, mentre era impiegata dall’accusatore privato come collaboratrice domestica, prelevato i soldi citati in contanti dalla cassaforte dell’ufficio che PC 1 ha presso il suo domicilio, da lui lasciata aperta”

                                         e l’ha condannata alla pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 70.cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'800.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.

                                  B.   AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro il giudizio pretorile ed ha confermato tale sua volontà, dopo la ricezione della motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 17 gennaio 2020 con la quale ha chiesto:

                                           -    il suo proscioglimento con conseguente annullamento della pena a suo carico;

                                           -    la messa a carico dello Stato degli oneri processuali;

                                           -    un’indennità ex art. 429 cpv. 1 CPP per le spese legali sostenute.

                                  C.   Con il consenso delle parti, l’appello è stato trattato in procedura scritta (CARP VI, VII e X). Delle rispettive argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,

in fatto e in diritto:

L’accusata

                                   1.   AP 1, classe __________, è nata in __________. Terminate le scuole dell’obbligo ha intrapreso un percorso di studi superiori conseguendo il titolo di contabile. Ha lavorato per vent’anni come contabile per una società in __________. Si è in seguito sposata con __________ dal quale ha avuto un figlio. Nel __________ la famiglia si è trasferita in __________ dove il marito ha trovato inizialmente lavoro come pizzaiolo.

                                         A partire dal 1 luglio 2012 AP 1 è stata assunta come collaboratrice domestica a tempo pieno presso l’abitazione del signor PC 1, a __________.

                                         È incensurata e dall’estratto delle esecuzioni non figurano debiti (cfr. doc. PrPen 9).

                                   2.   Il 13 luglio 2016 PC 1 ha richiesto l’intervento della polizia cantonale annunciando di aver subito, tra le 11.00 e le 13.00 di quello stesso giorno, un furto senza scasso presso la sua abitazione a __________: secondo l’AP, dalla cassaforte (che lui aveva lasciato aperta) gli era stato sottratto parte (e meglio, fr. 3'380.-, € 1'030.-,USD 800.-) del denaro contante che aveva riposto in un borsello (che, a detta dell’AP, conteneva complessivamente 4'990.- fr., 4'645.- € e 2'500.- USD). Sempre secondo le sue dichiarazioni, nella cassaforte c’erano, inoltre, su un ripiano diverso, altri fr. 15.000.- in contanti (in banconote da mille, divise in mazzette), diversi gioielli e documenti. Sempre secondo l’AP, dell’importo in franchi mancante (fr. 3.380.-), 1380.- erano stati sottratti dal borsello mentre i restanti 2'000.- erano stati presi dalle banconote da mille franchi riposte separatamente.

                                   a.   Sentito dagli inquirenti l’11 agosto 2016, PC 1 ha dichiarato che quella mattina, verso le ore 9.00, si era recato in banca, aveva prelevato dal proprio conto in valuta estera del denaro contante per rimpolpare il fondo cassa che era solito tenere in casa ed aveva cambiato 3 banconote da fr. 1'000 in tagli più piccoli. Rincasato verso le 10.45, si è recato nel suo ufficio al primo piano dove ha – secondo le sue dichiarazioni – “contabilizzato” il contante e lo ha messo nel borsello (che, lo si ricorda, ne conteneva già altro) e dove ha, poi, lavorato sino alle ore 12.15 circa, quando la moglie lo ha chiamato per il pranzo.

                                         Va detto che non c’è prova di una contabilizzazione nel vero senso del termine: al riguardo, l’AP si è limitato a produrre, e soltanto a distanza di 6 mesi dai fatti, dei semplicissimi post-it, peraltro non datati (AI 17). Non vi è, dunque, alcuna prova che, nella cassaforte, quel giorno, vi fossero davvero le somme di denaro che l’AP riteneva ci fossero.

                                         Prima di scendere al piano inferiore, PC 1 ha riposto il borsello nella cassaforte che ha, poi, lasciato aperta come sua abitudine quando è in casa. Terminato il pranzo con la famiglia (verso le ore 12.45), PC 1 è risalito al piano superiore per prendere dei soldi per la moglie. A quel punto – sempre secondo le sue dichiarazioni - si è accorto che mancava del denaro: ha ricontrollato il contenuto della cassaforte, l’ha confrontato con i dati “contabilizzati” (AI 17) scoprendo così che i soldi mancanti ammontavano a fr. 3'380.-, € 1'030.-,USD 800.-.

                                         Ha, anche, dichiarato che, nei 6 mesi precedenti al furto, aveva già constatato degli ammanchi (dell’ordine di fr. 1'000.-) che ha, tuttavia, attribuito a suoi errori di calcolo.

                                  b.   Convinto che il furto fosse stato perpetrato tra le 12.15 e le 12.45, PC 1 ha detto che, in quel lasso di tempo, in casa c’erano soltanto lui, la moglie, le due figlie piccole e la domestica ed ha escluso la possibilità che terze persone fossero entrate nell’abitazione:

                                         “no. Questo viene confermato anche dalle registrazioni video. (…) Preciso che presso il mio domicilio quale maestra vi lavora anche la signora __________. La stessa al momento dei fatti era però assente. Infatti la stessa ha lasciato l’abitazione alle ore 12.05” (verbale interrogatorio AP allegato ad AI 2, pag. 5; vedi, anche registrazioni della videosorveglianza, cfr. AI 18 ).

                                   c.   PC 1 ha detto di aver assunto la signora AP 1 in qualità di collaboratrice domestica a tempo pieno nel luglio 2012 (cfr. doc. A verbale interrogatorio AP allegato ad AI 2) e di essere soddisfatto del suo lavoro. A partire dal maggio 2015 l’AP ha assunto anche il marito dell’appellante in qualità di giardiniere a tempo parziale (cfr. doc. B verbale interrogatorio AP allegato ad AI 2).

                                   3.   Il 12 agosto 2016 – cioè, il giorno successivo al suo interrogatorio - PC 1 ha licenziato, con effetto immediato, l’appellante ed il marito. Si è scoperto in seguito che la disdetta era motivata da quattro ragioni: dapprima, perché – naturalmente secondo l’AP - i coniugi avrebbero portato a casa PC 1 il loro figlio durante le assenze dei datori di lavoro, perché il marito dell’imputata avrebbe danneggiato le tende da sole, poi perché l’imputata avrebbe parlato male di loro e, infine, a causa del furto del 13.7.2016.

                                         Alla disdetta ha fatto seguito un contenzioso civile che si è concluso, il 14 novembre 2016, con accordo giudiziale con il quale l’AP si è impegnato a corrispondere ai coniugi l’importo onnicomprensivo di fr. 20'000.- a valere quale indennità per il licenziamento ingiustificato e la retribuzione per ore straordinarie non pagate (doc. 1 allegato a verb. dib. primo grado).

                                   4.   Sentita dagli inquirenti il 1 settembre 2016 l’imputata ha, da subito, negato ogni addebito. Ha detto che, il 13 luglio 2016, ha iniziato a lavorare, come d’abitudine, alle ore 7.00, che ha fatto, come prima cosa, il bucato per poi dedicarsi alla pulizia della cucina e delle stanze ma non dell’ufficio dell’AP. Verso le ore 11.30/12.00 la signora PC 1 – che ha, poi, confermato la circostanza (AI 14) - le ha chiesto di pulire la veranda esterna. Cosa che ha iniziato a fare un po’ prima delle 12.30. Da quel momento, e per una quarantina di minuti, si è dedicata alla pulizia dello spazio esterno (ciò che è confermato dai filmati della videosorveglianza che la collocano, alle ore 12.31, all’esterno dell’abitazione, impegnata nei lavori di pulizia, a quel momento già avanzati, della zona piscina; cfr. file 123402.re4 in AI 18). Ha, infine, pulito – dopo il pranzo della famiglia PC 1 - la cucina.

                                         Ha detto di essere entrata nello studio soltanto verso le ore 13.30 quando PC 1 le ha chiesto se avesse visto dei soldi sulla sua scrivania. Non avendo pulito l’ufficio quel giorno, la sua risposta è stata negativa.

                                         Ha, poi, precisato di aver continuato a lavorare per la famiglia PC 1 anche dopo il 13 luglio nonostante il risentimento per i sospetti avanzati nei suoi confronti, perché aveva bisogno di lavorare e perché “(…) il signor PC 1, mi domandava di restare visto che erano molto contenti di me a livello lavorativo oltre a ciò, la data dei fatti, in serata ricevevo un messaggio dalla signora __________ la quale si scusava per tutto l’accaduto. Ed il giorno seguente al lavoro ricevevo ancora delle scuse dalla signora” (cfr. verbale imputata allegato a rapporto di polizia, pag. 4, AI 2). L’imputata ha riferito che, poi, tutto sembrava essere tornato alla normalità e di essere, perciò, rimasta molto male per il licenziamento immediato comunicatole quasi un mese dopo, via e-mail, mentre era in vacanza.

                                   5.   L’AP e la signora AP 1 sono stati sentiti a confronto dal PP il 19 gennaio 2017. In quell’occasione, PC 1 ha esplicitamente (ciò che non aveva fatto durante la sua prima audizione) detto di ritenere che la domestica fosse l’autrice del furto (“dopo alcuni giorni e dopo le mie verifiche in banca sono giunto alla conclusione che è stata lei a prendere i soldi. Ho atteso anche il filmato della videosorveglianza che scagionava la maestra”; cfr AI 15, pag 6). La donna ha ribadito la sua innocenza ricordando – in ciò sostenuta dallo stesso AP – di non avere mai rubato nulla nonostante le capitasse spesso di trovare, per casa, soldi e/o gioielli:

                                         “vedevo in casa orologi e gioielli, ma non ho mai toccato niente. Oppure a volte il signore mi chiedeva se aveva già pagato mio marito e se così era gli dicevo di sì (…) da parte mia posso dire che non era la prima volta che mi veniva chiesto se avevo visto soldi in giro per casa o nei vestiti mentre stiravo, Quando li trovavo li davo subito al signor PC 1” (…)

                                         Confermo queste dichiarazioni della signora (…) quando li trovava me li portava. Ribadisco che avevamo fiducia in lei. Succedeva che dimenticavo i soldi nei vestiti o per casa. AP 1 me li portava“ ( AI 15, pag. 6).

                                   6.   Senza esperire altri atti istruttori, il 28 aprile 2017 il PP ha promosso l’accusa nei confronti dell’imputata per il reato di furto (AA n. 69/2017).

                                         Appello

                                   7.   L’imputata sostiene che la giudice di prime cure ha accertato in maniera inesatta i fatti posti alla base del suo giudizio di colpevolezza, fondando la sentenza di condanna su elementi fattuali incerti, generici e su dichiarazioni non prive di contraddizioni (con riferimento alle tempistiche del presunto furto e all’esatta posizione dell’imputata) e, pertanto, non atti a corroborare la commissione del furto a lei imputato. A mente dell’appellante, un’analisi globale e oggettiva degli atti e una loro scrupolosa e attenta valutazione avrebbe dovuto far sorgere rilevanti dubbi sulla sua colpevolezza e condurre, dunque, al suo proscioglimento.

                                   8.   In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio.

                                         Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi esposti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

                                   9.   In concreto, gli atti istruttori sono di una povertà disarmante.

                                         Dapprima, vi è che non è certo che, in quel 13 luglio 2016, il contenuto della cassaforte corrispondesse, davvero, agli importi indicati dall’AP. E questo, senza nulla togliere alla buonafede dell’AP. Non si ha una vera e propria contabilità e non si sa se quel giorno l’AP abbia, davvero, contato (e se si, con quale precisione) i soldi in cassaforte: in queste condizioni, avuto riguardo anche alla dichiarata sua abitudine di lasciare aperta la cassaforte e di allontanarsi dall’ufficio per pause ripetute, non si può escludere che, quel giorno, i soldi in cassaforte non fossero quelli che l’AP credeva che fossero.

                                         Inoltre, non è vi alcuna certezza che il (denunciato) furto sia avvenuto proprio il giorno in cui l’AP lo ha denunciato. In realtà, l’unica certezza è che quest’ultimo si è accorto in quel 13 luglio 2016 che, rispetto a quanto da lui “contabilizzato” (o meglio, ritenuto), vi erano degli ammanchi. Da lì a dire che l’importo che risultava mancante (o che l’AP credeva fosse mancante) era stato sottratto proprio quel giorno – e proprio nel breve lasso di tempo indicato dall’AP – ne corre.

                                         Già solo per questo, dunque, l’ipotesi accusatoria cade irrimediabilmente.

                                         Ma non solo. Anche volendo dare per accertato – cosa che non è – che il denaro (asseritamente) mancante è stato sottratto quel giorno, questo ancora non basterebbe a fondare l’ipotesi accusatoria. Dapprima, va detto che quanto in atti non permette di delimitare il lasso di tempo in cui il denaro sarebbe stato sottratto all’intervallo indicato dall’AP (tra le 12.15 e le 12.45). E questo poiché, durante il confronto, l’imputata ha precisato, che “quando il signor PC 1 è nel suo ufficio non vi rimane costantemente. Magari ci sta un po' e scende a prendere un caffè, poi magari fa due passi. Continua a fare su e giù, questo per dire che il suo ufficio rimane incustodito per diversi momenti in cui anche altre persone potrebbero entrarvi” (cfr AI 15, pag 6). Detto questo, nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che l’asserito furto è avvenuto proprio quel 13 luglio 2016, l’unico elemento che avvicinerebbe – ma non abbastanza - l’imputata al furto denunciato sarebbe la sua presenza nella casa in quel giorno. Ma è un elemento del tutto – e di gran lunga – insufficiente per una condanna. Da un lato, perché la possibilità di operare il (denunciato) furto era data, a causa della presenza in loco, non solo all’imputata ma anche a tutte le altre persone che erano in casa, non soltanto nel lasso di tempo che va dal momento in cui l’AP ha lasciato lo studio per scendere a pranzare e quello in cui vi ha fatto ritorno, ma anche in una delle altre sue abituali assenze dallo studio. Va, poi, a questo proposito segnalato che la certezza dell’AP circa il fatto che, nella mattinata di quel 13 luglio, in casa non ci fossero persone estranee (al nucleo familiare e ai dipendenti) è del tutto illusoria: infatti, le registrazioni della videosorveglianza su cui egli fonda questa sua convinzione (AI 18) presentano importanti discontinuità (mancano, tra gli altri, i filmati relativi alla zona piscina tra le ore 12.05 e le ore 12.31, cfr. file 120500, file 123402.re4 in AI 18; così come quelli relativi alla zona giardino e entrata tra le 12.17 e le 12.34, cfr. fil 123402.re4 in AI 18).

                                         Infine, va detto anche che appare assai improbabile che l’imputata - che lavorava da tempo per l’AP e che godeva di considerazione e fiducia da parte dei coniugi PC 1 (“dal 2012 al giorno dei fatti, la AP 1 ha sempre eseguito le sue menzioni con nostra soddisfazione”, AP allegato ad AI 2, pag. 2; “la signora lavorava da noi da 4 anni e aveva la nostra totale fiducia”, AI 15, pag. 4; AI 14, pag. 1) – abbia assunto il rischio di perdere il suo lavoro (e quello del marito) per impossessarsi di poche migliaia di franchi (cioè, di ben poca cosa se rapportata alla stabilità economica che i due impieghi presso i PC 1 garantivano alla sua famiglia).

                                         Forza è, dunque, constatare che non vi è nulla agli atti che permetta di accertare che l’imputata abbia rubato alcunché.

                                         Ne discende che l’appello deve essere accolto e l’imputata prosciolta.

                                         Indennità

                                10.   Sui presupposti applicativi dell’art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione dell’indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9 dicembre 2013.

                                   a.   Per la procedura di primo grado, l’appellante ha prodotto la nota d’onorario 18 maggio 2020 in cui il suo difensore di fiducia espone, per le prestazioni effettuate sino all’annuncio d’appello, un dispendio orario di 7 ore e 5 minuti alla tariffa oraria di fr. 250.-, oltre spese ed IVA (8%). Il dispendio orario, così come le spese, appaiono adeguati alla natura del caso e vengono, pertanto, approvati. Di contro, l’IVA – erroneamente calcolata nella misura dell’8% – deve essere ridotta al 7.7 %. Di conseguenza, l’importo complessivo riconosciuto a titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPC per le spese legali per la procedura di primo grado ammonta a complessivi fr. 2'051.45 (composti da fr. 1'762.50, fr. 142.30 di spese e fr. 146.65 di IVA).

                                  b.   Per la procedura di appello, e meglio per le prestazioni effettuate nel periodo precedente all’inoltro dell’istanza per la nomina del difensore d’ufficio del 18 maggio 2020, il difensore di fiducia dell’appellante ha esposto 1 ora di lavoro, alla tariffa oraria di fr. 250.-(oltre a fr. 24.40 di spese), per la stesura della dichiarazione d’appello, il consenso alla procedura scritta e un’informativa alla cliente. Il dispendio orario appare adeguato al lavoro svolto. Pertanto, vanno riconosciuti all’appellante fr. 295.50 (fr. 250.- di onorario, fr. 24.40 di spese e fr. 21.10 di IVA) a titolo d’indennità ex art.429 cpv. 1 lett.a CPP per una parte delle spese legali per la procedura di secondo grado.

                                         Tassazione della nota d’onorario per la procedura d’appello

                                11.   Il dispendio orario di 5 ore esposto nella nota d’onorario del 18 maggio 2020 dell’avvDI 1 per la stesura della motivazione scritta della dichiarazione d’appello appare adeguato al lavoro svolto ed è pertanto integralmente riconosciuto. Per contro, la tariffa oraria di fr. 250.- esposta dal difensore deve essere ridotta a fr 180.- (art. 4 cpv. 1 Tpu). Ne consegue che la nota è tassata in fr. 900.- di onorario, cui vanno aggiunti fr. 90.- per spese (art. 6 Regolamento Tpu) e fr. 76.25 per l’IVA, per un totale complessivo di fr. 1'066.25.

                                         In considerazione dell’esito del procedimento d’appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 non sarà tenuta a rimborso.

                                         Spese procedurali di primo e di secondo grado

                                12.   Visto l’esito dell’appello, le spese della procedura di primo grado, così come quelle della procedura d’appello, sono poste integralmente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Per questi motivi,

visti gli artt.                            34, 42, 47 e 139 cifra 1 CP, 10, 80 e segg., 84 e segg., 132 CPP, 398 e segg., 429 e segg. CPP; nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP, la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

dichiara e pronuncia:      

                                   1.   L’appello è accolto.

                                         Di conseguenza:

                                   2.   AP 1 è prosciolta dall’imputazione di furto per i fatti di cui all’AA 69/2017 del 28 aprile 2017.

                                   3.   Gli oneri processuali per il procedimento di primo grado di complessivi fr. 1’150.sono posti a carico dello Stato.

                                   4.   A titolo d’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di primo grado e per parte di quella di secondo grado, lo Stato della Repubblica e Canton Ticino verserà a AP 1, e per lei all’avv. DI 1, l’importo complessivo di fr 2346.95.

                                   5.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1'200.sono posti a carico dello Stato.

                                   6.   La nota d’onorario dell’avv. DI 1 è approvata per:

                                         onorario                                    fr.           900.-

                                         - Spese                                       fr.           90.-

                                         - IVA                                            fr.          76.25

                                         Totale finale                               fr.     1'066.25

                                         ed è posta a carico dello Stato.

                               6.1.   Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

                               6.2.   La richiesta di pagamento dev’essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale della presente tassazione e la nota d’onorario.

                                   7.   Intimazione a:

                                   8.   Comunicazione a:

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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