Skip to content

Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.03.2020 17.2018.193

5 mars 2020·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·5,149 mots·~26 min·2

Résumé

Prosciolti dall'imputazione di violazione delle regole dell'arte edilizia

Texte intégral

Incarto n. 17.2018.193+194 17.2019.12+14

Locarno 5 marzo 2020/sm

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Damiano Salvini, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata a seguito degli annunci

28 maggio 2018 confermato con dichiarazione di appello 19 novembre 2018 da   ,   rapp. dall’avv. , __________   28 maggio 2018 confermato con dichiarazione di appello 16 novembre 2018 da     rapp. dall’avv. , __________

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 24 maggio 2018 dalla Pretura penale (motivazione scritta intimata il 29 ottobre 2018)

esaminati gli atti;

ritenuto che

                                  A.   Con sentenza 24 maggio 2018, confermando integralmente le imputazioni di cui ai DA __________ del 2 dicembre 2019, la Pretura penale ha dichiarato AP 1 e AP 2 autori colpevoli di violazione delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 cpv. 1 CP.

                                  B.   AP 1 è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 150.cadauna, la cui esecuzione è stata sospesa per un periodo di prova di 2 anni, oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, per avere il 15 ottobre 2016:

“nella sua qualità di responsabile operativo del cantiere per i lavori di scavo lungo la linea ferroviaria della zona industriale di __________ per la costruzione dei basamenti per i tralicci di alta tensione elettrica, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte edilizia, mettendo in tal modo in pericolo la vita e l’integrità di terzi ed in particolare dei suoi collaboratori AP 2 e __________,

e meglio per avere omesso di determinare, prima dell’inizio dello scavo, se nella zona di lavoro vi fossero installazioni che presentassero un pericolo di esplosione o contenenti sostanze tossiche, così come prescritto dalla normativa in materia (vedi art. 20 cpv. 1 OLCostr), provocando in tal modo la rottura di una tubazione sotterranea con conseguente fuoriuscita di gas”.

                                  C.   AP 2 è stato condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.cadauna, la cui esecuzione è stata sospesa per un periodo di prova di 2 anni, oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, per avere il 15 ottobre 2016:

“nella sua qualità di responsabile capo del cantiere per i lavori di scavo lungo la linea ferroviaria della zona industriale di __________ per la costruzione dei basamenti per i tralicci di alta tensione elettrica, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte edilizia, mettendo in tal modo in pericolo la vita e l’integrità di terzi ed in particolare del suo collaboratore __________,

e meglio per avere omesso di determinare, prima dell’inizio dello scavo, se nella zona di lavoro vi fossero installazioni che presentassero un pericolo di esplosione o contenenti sostanze tossiche, così come prescritto dalla normativa in materia (vedi art. 20 cpv. 1 OLCostr), provocando in tal modo la rottura di una tubazione sotterranea con conseguente fuoriuscita di gas”.

                                  D.   La sentenza di condanna è stata tempestivamente impugnata dagli imputati in ossequio a quanto disposto dall’art. 399 cpv. 1 e 2 CPP.

Stando alle dichiarazioni d’appello presentate dagli imputati, con le quali essi si sono limitati a impugnare le parti della sentenza che li riguardano, nonché all’assenza d’appello da parte della pubblica accusa, va concluso che i dispositivi n. 5 (proscioglimento di __________), n. 6 (tassa di giustizia e spese processuali connesse a tale proscioglimento) e n. 7 (indennità ex art. 429 CPP a favore di __________) sono passati in giudicato.

                                  E.   Ottenuto l’accordo delle parti allo svolgimento dell’appello in procedura scritta, con decisione 17 ottobre 2019 è stato assegnato un termine di 20 giorni agli appellanti per la presentazione delle rispettive motivazioni scritte che sono state tempestivamente inoltrate, a seguito della concessione di una proroga, in data 25/28 novembre 2019 da AP 1 e in data 26/27 novembre 2019 da AP 2.

                                  F.   Nella propria motivazione scritta, AP 1 ha segnatamente argomentato che, sulla scorta della gerarchia della responsabilità desumibile dalla documentazione contrattuale agli atti, nessuna colpa ex art. 229 CP può essergli attribuita poiché quanto contestatogli dalla pubblica accusa non era di sua competenza. Ha, perciò, chiesto il suo proscioglimento, domandando al contempo un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 15'527.75 per la prima istanza e di fr. 9'151.90 per il processo d’appello.

                                  G.   Nella propria motivazione scritta, AP 2 ha, in particolare, argomentato che, tenendo conto delle circostanze concrete, quanto rimproveratogli dalla pubblica accusa non rientrava nelle mansioni che egli doveva svolgere su quel cantiere, con la conseguenza che nessuna responsabilità penale può essergli attribuita. Pertanto, ha chiesto il suo proscioglimento, domandando contestualmente un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, di prima e di seconda istanza, di fr. 16'431.35.

                                  H.   Tanto la pubblica accusa, quanto il giudice di primo grado hanno ritenuto di non dover presentare alcuna osservazione: entrambi, si sono rimessi al giudizio di questa Corte (CARP XX e XXII).

considerando            

in fatto e in diritto

Principio accusatorio

                                   1.   La pubblica accusa rimprovera agli appellanti di aver commesso il reato di violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP), per aver violato una specifica regola derivante dall’art. 20 cpv. 1 OLCostr che sancisce - genericamente - che prima dell'inizio dei lavori di costruzione occorre determinare se, nella zona di lavoro, vi sono installazioni che possono presentare un pericolo per le persone. Dal profilo processuale, l’indeterminato rimprovero di aver violato tale norma, si scontra con l’esigenza di specificare l’accusa, imposta dall’art. 9 CPP. Nel caso di specie, infatti, non è dato sapere con la necessaria precisione, a fronte di accuse identiche e generiche e malgrado la riconosciuta e diversificata qualifica dei soggetti interessati dal procedimento (segnatamente: capo-cantiere e capo-squadra; AI1, allegato 1, pag. 3; AI1, allegato 2), in che modo i due appellanti avrebbero dovuto in concreto determinare se nella zona di lavoro vi erano installazioni pericolose per le persone. Tuttavia, ritenuto come gli imputati vadano comunque assolti, non occorre chinarsi oltre sulla questione.

L’incidente sul cantiere del 15 ottobre 2016

                                   2.   Sabato __________, nell’ambito dell’esecuzione di lavori di costruzione commissionati dalle __________, la __________ SA stava realizzando “la posa di 13 pali dell’alta tensione” (AI1, allegato 1, pag. 3) nella zona industriale di __________. Su disposizione del committente, i lavori di costruzione venivano svolti “le notti fra sabato/domenica e domenica/lunedì” (AI1, allegato 1, pag. 3) e, in concreto, il compito della __________ SA consisteva “nell’effettuare lo scavo e la costruzione dei basamenti per la posa dei pali” (AI1, allegato 1, pag. 3).

                                   3.   Dal profilo organizzativo interno, l’impresa di costruzione vedeva, in particolare, AP 1 nella funzione di “responsabile del cantiere” (AI1, allegato 1, pag. 3), AP 2 nel ruolo di capo-squadra (AI1, allegato 2) e __________ nella veste di “macchinista di scavatori di cantiere” (AI1, allegato 3, pag. 2).

                                   4.   Il __________, in tarda serata, su disposizione del capo-squadra AP 2 (AI1, allegato 2, pag. 5), __________ ha iniziato le opere di scavo all’altezza del palo n. __________ (AI1, allegato 1, pag. 5; inc. Pretura penale, doc. 21, con allegati), in una zona che l’impresa di costruzione ha già trovato demarcata, come è stato messo in luce dall’istruttoria esperita dinanzi all’autorità di perseguimento penale e al giudice di prima istanza:

-     “[c]hi ha delimitato con dai [recte: dei] picchetti di legno la zona dove scavare? Il committente principale ha fornito le coordinate cartesiani [recte: cartesiane] del palo n. __________ (zona dello scavo interessato) e del medesimo è stato materializzato da un topografo esterno. Il compito di __________ era solo lo scavo dove vi erano già i picchetti in legno” (AI1, allegato 1, pag. 5).

-     “[m]a i progettisti erano sul cantiere quel giorno? Al mattino per il picchettamento. Hanno preso atto della picchettazione che ha fatto uno studio esterno del committente (è il committente che ha trasmesso le coordinate al topografo) poi alla sera siamo andati via tutti.” (verbale d’interrogatorio dibattimentale di AP 1, pag. 2);

-     “[…] sappiamo che il punto esatto di posa veniva definito sul terreno da uno specialista esterno, appositamente incaricato (probabilmente un ing. Topografo, specialista di picchettazione)” (inc. Pretura penale, doc. 28, pag. 9, punto 5.2).

                                   5.   Con riferimento alle modalità di scavo all’altezza del palo n. 626, gli addetti ai lavori hanno proceduto, quantomeno nella fase iniziale, con una certa cautela, consci del fatto che in zona, da qualche parte nel sottosuolo, avrebbe potuto esserci una condotta del gas:

-     “[v]erso le ore 23:00 ho dato l’ordine a __________ di iniziare lo scavo […] pregandolo di fare attenzione […] mi era stato detto che era possibile che nei paraggi potesse passare una linea di gas. […] Visto [che - n.d.r.] non ho visto nulla che potesse segnalare la presenza di qualsiasi tipo di condotta sotterranea, davo a __________ l’ordine di scavare” (AI1, allegato 2, pag. 4);

-     “[e]ra a conoscenza che nel punto in cui è stato eseguito lo scavo era interrata una condotta di gas metano? Da parte mia posso dire che sapevo che lungo la tratta della ferrovia vi era presente una condotta di gas. Per questo ho dato disposizioni di scavare a mano e rispettivamente “pulire” lo scavo con lo escavatore munito di benna (cucchiaio) anziché con l’accessorio graifer (pinza)” (AI1, allegato 1, pag. 4);

-     “[l]ei sapeva che c’era il tubo? Lì nella zona di scavo no. Sapevamo che nella zona potevano esserci […] Siamo andati con cautela nei primi scavi” (verbale d’interrogatorio dibattimentale di __________, pag. 1).

                                   6.   Nel prosieguo delle citate operazioni di scavo per la posa del basamento del palo n. 626, gli addetti ai lavori presenti sul cantiere al momento dei fatti, vale a dire __________ alla guida dell’escavatore e AP 2 a coordinarne il lavoro, non hanno ravvisato elementi suscettibili di indicare la presenza di una condotta di gas. Pertanto, AP 2 è giunto alla conclusione che, malgrado i generici avvertimenti ricevuti precedentemente in merito a tale eventualità, nel sottosuolo dell’area demarcata, e dunque da smuovere, non vi era una tale struttura.

                                6.1   Tale conclusione di natura fattuale, riguardante “[q]uanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta” (sentenza CCRP del 27 luglio 2010, inc. n. 17.2010.18, consid. 2.3), nella fattispecie è giocoforza suggerita tanto dalle dichiarazioni dello stesso capo-squadra, secondo cui “il nastro giallo di pericolo gas non era presente” (AI1, allegato 2, pag. 5), quanto dalle fotografie scattate dalla Polizia cantonale (AI1, documentazione fotografica, pagg. 2-3), che non hanno messo in evidenza la presenza di nastri di segnalazione (verbale del dibattimento di primo grado e relativi allegati), suffragando in questo modo la tesi dell’imputato. Agli atti non vi è, infatti, la prova che AP 2, sapendo (o dubitando) dell’esistenza in concreto della condotta sotterranea nella zona di scavo, abbia ciononostante impartito al macchinista di procedere: si deve, quindi, logicamente e di riflesso concludere - anche sulla scorta del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP; STF 6B_1339/2018 del 21 febbraio 2019, consid. 2.1) - che l’ordine all’operaio sia stato dato a seguito del raggiungimento della soggettiva convinzione che nel sottosuolo della zona interessata dai lavori, non vi fosse alcuna condotta di gas.

                                   7.   Sulla scorta di questa convinzione che ha fatto seguito alla valutazione del terreno, operata assistendo __________ a vista nella fase iniziale della movimentazione (AI1, allegato 3, pag. 2), il caposquadra AP 2 si è “poi allontanato per andare a controllare un secondo scavo” (AI1, allegato 2, pag. 4). Poco dopo l’allontanamento, __________, proseguendo lo scavo con l’escavatore, ha inavvertitamente danneggiato una condotta delle AIL che, in effetti, a dispetto della valutazione operata, era invece presente nel sottosuolo e che ha, poi, iniziato a sfiatare, confermando al capo-squadra, nel frattempo tornato sul posto poiché allertato dal macchinista, che al suo interno scorreva del gas (AI1, pagg. 1-4; AI1, allegato 3, pag. 2; AI1, allegato 2, pagg. 4 e 5).

                                   8.   AP 2, subito dopo essersi reso conto della situazione sopraggiunta, ha impartito ai propri operai “[d]i interrompere i lavori e di allontanarsi per mettersi in sicurezza”, allertando al contempo il capo cantiere AP 1, il quale a sua volta ha prontamente contattato le __________, i pompieri e la polizia (AI1, pagg. 1-4 e AI1, allegato 2, pag. 4). Il pronto intervento sul posto ha permesso la riparazione del danno intervenuto, nonché il ripristino del funzionamento dell’infrastruttura delle __________ (AI1, documentazione fotografica, pagg. 2-3). Non sono stati registrati danni a cose e a persone, oltre alla rottura della canalizzazione.

                                   9.   AP 1 non si trovava sul cantiere al momento della rottura della condotta e ha appreso, dunque, quanto accaduto dalla comunicazione di AP 2, giuntagli a seguito dell’incidente.

                                10.   Nel corso della procedura preliminare, nonché durante il dibattimento di primo grado, è inequivocabilmente emerso che AP 1, in qualità di capo-cantiere della __________, prima del 15 ottobre 2016, disponeva sì di alcuni piani fornitegli dalla direzione lavori locale (la __________), ma non di tutti. Per quanto qui più interessa, stando alla lettera datata 21 ottobre 2016, prima dell’inizio dei lavori non gli era stato fornito, ad esempio, il “piano con infrastrutture esistenti” (inc. Pretura penale, doc. 21, con allegati). Egli tuttavia sapeva, stando alla comunicazione delle __________ del 26 settembre 2016 e ai relativi piani allegati alla medesima, indirizzata alla __________, che da qualche parte nel sottosuolo interessato dai lavori di costruzione avrebbero teoricamente potuto esserci delle condotte, non necessariamente di gas (allegato A ad AI1, allegato 1). Di tale eventuale presenza, il capo-cantiere ha reso edotto il proprio capo-squadra AP 2, come emerge dal seguente stralcio del verbale d’interrogatorio di quest’ultimo:

-     “mi era stato detto che era possibile che ci fosse [una condotta di gas metano – n.d.r.]” (AI1, allegato 2, pag. 4).

                                11.   È altresì accertato che il capo-cantiere non ha svolto ulteriori indagini di sua iniziativa, alfine di determinare l’esatta ubicazione della condotta del gas nel sottosuolo, convinto, in sostanza, che ciò non fosse di competenza della __________ (AI1, allegato 1, pag. 5).

Le competenze della __________ sul cantiere

                                12.   Per quel che concerne le effettive competenze della __________, in base agli atti di causa va concluso che quest’ultima fungeva da “sola” impresa esecutrice dei lavori di costruzione, nell’ambito di una struttura di cantiere articolata, ove i ruoli di committente, di direzione lavori, di progettista e di impresa esecutrice erano di principio distinti e distribuiti su più soggetti (inc. Pretura penale, doc. 48, con allegati). Sulla scorta di quanto pattuito fra le __________ e la __________, a quest’ultima erano infatti affidate “solamente” la “[r]ealizzazione delle fondazioni dei nuovi pali della linea LT 285 __________, Tratta __________ e demolizione di pali e tralicci esistenti e delle relative fondazioni”, mentre alla direzione lavori erano invece assegnati i compiti di cui agli artt. 33 e segg. della Norma SIA-118 (inc. Pretura penale, doc. 48, con allegati, punti 1 e 9).

                              12.1   Per focalizzare i compiti della direzione lavori e, di riflesso, quelli non spettanti nel caso di specie alla __________ e ai qui appellanti, occorre passare in rassegna le pertinenti disposizioni della Norma SIA-118 (artt. 33 e segg.), richiamate nei contratti di appalto agli atti.

                              12.2   Giusta l’art. 34 cpv. 1 Norma SIA-118, fatta salva una diversa soluzione pattuita nel contratto d’appalto, spetta alla direzione lavori - in particolare - il compito di richiedere i piani e di sorvegliare l’esecuzione dell’opera. Pertanto, in base a una complessiva valutazione delle prove agli atti, tenuto debito conto del contenuto dei contratti d’appalto, va concluso che il dominio di competenza della __________ era limitato alla sola esecuzione dei lavori di costruzione, segnatamente la realizzazione delle fondazioni dei nuovi pali, la demolizione di quelli preesistenti e la costruzione dei relativi basamenti (inc. Pretura penale, doc. 48, con allegati, punti 1), da svolgere in un punto precedentemente delimitato e picchettato da “uno specialista esterno, appositamente incaricato (probabilmente un ing. Topografo, specialista di picchettazione)” (inc. Pretura penale, doc. 28, con allegati, pag. 9, punto 5.2).

                                13.   La ricostruzione delle competenze di cantiere, pattuita dalle parti e derivante dal materiale probatorio agli atti, oltre a essere determinate per il presente giudizio di merito (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a edizione, Berna 2010, pag. 99, par. 12), costituisce altresì una pronuncia su una questione extra-penale (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra-Zurigo-Basilea 2009, pagg. 64 e segg.), segnatamente in materia di interpretazione contrattuale ai sensi dell’art. 18 CO. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che il giudice penale può - incidenter tantum pronunciarsi su questioni proprie di un’altra branca del diritto, a condizione che una disposizione legale espressamente non lo vieti e che l’autorità competente per materia non abbia già reso una relativa decisione cresciuta in giudicato (DTF 105 II 308, consid. 2; 102 Ib 365, consid. 4; 101 III 1, consid. 3; 98 Ia 112, consid. 6). Ad ogni modo, un’eventuale pronuncia resa dal giudice penale in tal senso non impedisce che la questione litigiosa possa essere ulteriormente portata dinanzi alla giurisdizione competente ratione materiae, affinché statuisca in via definitiva (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra-Zurigo-Basilea 2009, pag. 65, par. 54-57).

La perizia giudiziaria

                                14.   Questa ricostruzione delle competenze di cantiere e, in particolare, la conseguente delimitazione dei compiti della __________ alla mera fase esecutiva, non è condivisa dal perito giudiziario, secondo cui l’impresa esecutrice avrebbe probabilmente potuto, in aggiunta a quanto espressamente previsto dal contratto d’appalto, anche farsi carico della previa “definizione dell’eventuale presenza di condotte secondarie (gas, luce, acqua, fognature, ecc.) nel sottosuolo” (inc. Pretura penale, doc. 28, pag. 9, punto 5.2). Tale considerazione peritale non convince la Corte, già solo per il fatto che, come messo in evidenza precedentemente, la documentazione contrattuale agli atti evidenzia l’esatto contrario (inc. Pretura penale, doc. 48, con allegati). Inoltre quanto sostenuto dal perito costituisce - per espressa ammissione dell’esperto medesimo - un’“informazione” che non ha “potuto verificare” (inc. Pretura penale, doc. 28, pag. 9, punto 5.2). Ciò ha come conseguenza che la stessa, costituendo un’ipotesi personale non corroborata da alcuna evidenza processuale, non può essere data per accertata in questa sede, dovendosi forzatamente preferire l’unica (e opposta) chiave di lettura desumibile dall’incarto, ossia che tale incombenza non ricadesse sull’impresa di costruzione e, per quanto qui più interessa, sugli appellanti incaricati di eseguire il contratto d’appalto.

                              14.1   A fronte di tale accertamento, diventa superfluo passare in rassegna il contenuto della perizia di parte, allestita dagli ingeneri __________ e __________ (inc. Pretura penale, doc. 61).

Violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP)

                                15.   Giusta l’art. 229 cpv. 1 CP, chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il secondo capoverso prevede la punibilità della violazione delle regole dell’arte edilizia anche se commessa per negligenza.

                                  a)   Tuttavia, stando all’impostazione dell’accusa, in virtù della quale è stata espressamente portata in giudizio una violazione intenzionale degli imputati dell’art. 229 CP (ergo limitata al solo cpv. 1; DA __________ del 2 dicembre 2019), nonché al dispositivo e alle motivazioni della sentenza di primo grado che condanna gli appellanti per violazione delle regole dell’arte edilizia commessa con dolo eventuale (sentenza impugnata, consid. 11 e 12), la trattazione nel merito della variante colposa dell’art. 229 CP non entra in linea di conto.

                                  b)   Stando alla formulazione dell’art. 229 cpv. 1 CP, lo stesso è da ritenere un reato speciale (o proprio), poiché può essere commesso solamente da chi dirige o esegue lavori di costruzione (o demolizione), ossia da quelle persone nella cui sfera di responsabilità ricade il rispetto delle regole dell’arte edilizia in questione (sentenza CARP del 19 gennaio 2016, inc. 17.2015.15, consid. 1c). Occorre, dunque, preliminarmente domandarsi “à qui incombait le respect de la règle” (Corboz, op. cit., pag. 99, par. 12).

                                   c)   Con riferimento alla nozione di regole dell’arte edilizia (règles de l'art de construire/Regeln der Baukunde), essa comprende sia le norme codificate in leggi emanate per la prevenzione degli incidenti durante la costruzione o la demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza sui cantieri - sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche, se unanimemente riconosciute (le Norme SIA, ad esempio) (sentenza CARP del 19 gennaio 2016, inc. 17.2015.15, consid. 1c).

                                16.   In concreto, la pubblica accusa ha rimproverato agli appellanti la violazione dell’art. 20 cpv. 1 OLCostr, emanata dal Consiglio federale sulla scorta della competenza normativa attribuitagli dall'art. 83 capoverso 1 LAINF e dall’art. 40 LL. Questa formulazione dell’accusa ha, dunque, circoscritto l’imputazione a questa unica regola dell’arte edilizia.

                              16.1   L’art. 20 cpv. 1 OLCostr sancisce che “[p]rima dell'inizio dei lavori di costruzione occorre determinare se nella zona di lavoro vi sono installazioni che possono presentare un pericolo per le persone, in particolare impianti elettrici, impianti di trasporto, condotte, canali, pozzi, installazioni che presentano un pericolo di esplosione o contenenti sostanze tossiche.”. Vista la generica formulazione (segnatamente: “occorre determinare”, nella versione in lingua italiana; “muss abgeklärt werden”, versione in lingua tedesca; “il convient de déterminer”, versione in lingua francese), la disposizione è suscettibile di cadere entro la sfera di responsabilità tanto di chi dirige, quanto di chi esegue i lavori, imponendo, caso per caso e con riferimento a momenti e fasi diversi dell’iter edificatorio, diversificate e concrete regole di condotta, fra cui, ad esempio, l’effettuazione di “sondaggi, in caso di necessità eseguiti con scavi a mano (art. 20 OLCostr)” per identificare eventuali condotte nel sottosuolo (bollettino d'istruzione SUVA n. 66138.I del 6 febbraio 2018, pag. 6, par. 1.4.3).

                              16.2   Seppure l’art. 20 cpv. 1 OLCostr appaia dunque di principio applicabile anche a chi esegue lavori di costruzione e possa potenzialmente imporre, in fase meramente esecutiva, l’adozione di specifici comportamenti, sulla scorta dell’accertata ripartizione delle competenze di cantiere, va forzatamente concluso che - in ogni caso - non spettasse alla __________ e, di riflesso, agli appellanti determinare - in un modo o nell’altro, singolarmente o congiuntamente - prima dell’inizio dei lavoro di scavo, se nella zona interessata vi fossero installazioni che presentassero un pericolo di esplosione o contenenti sostanze tossiche. Detto altrimenti: sulla base degli atti, non è possibile concludere che tale particolare obbligo di agire (ossia: “determinare se nella zona di lavoro vi sono installazioni che possono presentare un pericolo per le persone”; art. 20 cpv. 1 OLCostr) incombesse agli appellanti, con la conseguenza che l’omissione rimproverata dalla pubblica accusa (segnatamente: “omesso di determinare […] se […] vi fossero istallazioni che presentassero un pericolo”; DA __________ del 24 maggio 2018) non può essere imputata a questi ultimi.

                              16.3   A titolo abbondanziale, poi, è stato accertato che il capo-cantiere ha dato le precise indicazioni di scavare a mano e di pulire lo scavo con l’escavatore munito di benna a cucchiaio, come pure che lo scavo all’altezza del palo n. __________ è stato effettivamente svolto con una certa cautela, sotto la supervisione del capo-squadra; tutti aspetti che mal si conciliano con l’agire intenzionale rimproverato agli imputati.

                                17.   Per tutti questi motivi gli appellanti vanno prosciolti dall’accusa di violazione intenzionale delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 cpv. 1 CP.

Spese procedurali

                                18.   Visto l’esito degli appelli, le spese procedurali di primo grado di fr. 4'700.- sono poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

                                19.   Le spese procedurali di appello (art. 428 cpv. 1 CPP), consistenti in fr. 1'700.- (fr. 1'500.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi), vanno anch’esse poste a carico dello Stato.

Indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP

                                20.   Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese d’indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli artt. 429 e segg. CPP.

                                  a)   Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali, ossia - generalmente - per la copertura delle spese di patrocinio. L’autorità esamina d’ufficio le pretese dell’imputato (art. 429 cpv. 2 CPP), potendo invitare quest’ultimo a quantificarle e a comprovarle (STF 6B_726/2013 del 5 febbraio 2013, consid. 3).

                                  b)   Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, va verificata la congruità della nota d’onorario in applicazione del principio stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato “ha riguardo alla complessità e all’importanza del caso, al valore e all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito e alla sua prevedibilità.”.

Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (sentenza CRP 10 novembre 2010, inc. n. 60.2010.119; sentenza CRP del 12 novembre 2010, inc. n. 60.2010.189).

                                   c)   La tariffa oraria dell’avvocato è fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 RtarRip.

                                  d)   Delle spese si riconoscono quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando per analogia i principi di cui all’abrogato art. 3 TOA, secondo cui, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono ecc.). L’avvocato ha, inoltre, diritto al rimborso dei seguenti importi:

a)          fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto

b)          fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione;

c)          fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile.

(sentenza CARP del 26 ottobre 2017, inc. n. 17.2017.175, consid. 7B).

                              20.1   Per la procedura di primo grado, AP 1 aveva quantificato l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP in fr. 15'527.75, corrispondenti 50 ore di lavoro dell'avv. __________ a fr. 280.-/h, oltre a fr. 417.60- di spese e fr. 1'110.15 di IVA al 7.7%. Per il processo d’appello la difesa ha in aggiunta domandato il riconoscimento di un’indennità di fr. 9'151.90, di cui fr. 8'400.- di onorario (30 ore a fr. 280.-/h), fr. 97.60 di spese e fr. 654.30 di IVA al 7.7%, per il periodo 16 giugno 2019 - 25 novembre 2019. Considerato che la difesa dell’appellante ha omesso di indicare il dettaglio delle puntuali prestazioni svolte, nonché delle spese effettivamente sostenute, questa Corte ritiene corrispondente a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, svolta da parte di un avvocato sperimentato nel diritto penale, un totale di 24 ore di lavoro a fr. 280.-/h, pari a fr. 6'720.-, a cui va aggiunto un forfait sulle spese di fr. 500.- (art. 6 RtarRip), più IVA (7.7 % su fr. 7'220.-, pari a fr. 555.95), per un totale di fr. 7'775.95.

                              20.2   La difesa di AP 2 ha domandato il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 16'431.35, di cui fr. 14'560.- di onorario (52 ore a fr. 280.-/h), fr. 696.60 di spese e fr. 1'174.75 di IVA al 7.7%.

Il dispendio orario indicato nelle due note d’onorario prodotte è riconosciuto parzialmente:

la voce “[e]same incarto e stesura istanza probatoria” del 17 marzo 2018, corrispondente a 8 ore di lavoro, appare eccessiva, è va ridotta a 3, poiché, sulla scorta del dettaglio delle prestazioni, in precedenza il patrocinatore si era già ritagliato tre distinti momenti per esaminare l’incarto e approfondire la fattispecie (il 2, il 16 e il 22 febbraio 2018), potendo quindi essere riconosciuto - per questa voce - unicamente il tempo necessario alla redazione dell’istanza;

la voce “[s]tesura arringa difensiva” del 23 maggio 2018, corrispondente a 10 ore di lavoro, appare eccessiva e va ridotta a 6, poiché il testo, seppure di 16 pagine, contiene lunghi e numerosi virgolettati;

le voci “[r]edazione motivazione scritta” e “[r]edazione motivazione scritta + correzioni” riferite al periodo 15 novembre - 21 novembre 2019, corrispondenti a 20 ore di lavoro, appaiono eccessive e vanno ridotte a 8, poiché l’allegato riprende in parte argomentazioni già espresse nell’arringa difensiva presentata in prima istanza.

A fronte del riconoscimento di un onorario minore, le spese indicate, pari a fr. 696.60, vengono forfettizzate a fr. 500.- (art. 6 RtarRip).

Tutto ponderato, questa Corte riconosce a AP 2 un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 8'982.20, di cui fr. 7’840.- di onorario (28 ore a fr. 280.-/h), fr. 500.- di spese e fr. 642.20 di IVA al 7.7%.

Per questi motivi,

visti gli artt.                     9, 10, 80 e segg., 84 e segg., 139 e segg., 379 e segg., 398 e segg. in rel. con 328 e segg. CPP;

11, 12, 229 cpv. 1 CP in rel. con 20 cpv. 1 OLCostr;

1 e segg. CC e CO;

nonché sulle spese e sulle indennità, 422 e segg. e 429 e segg. e la LTG,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Gli appelli di

                               1.1.   AP 1, e

                               1.2.   AP 2,

sono accolti.

                                   2.   Di conseguenza,

                               2.1.   AP 1, e

                               2.2.   AP 2,

sono prosciolti dall’accusa di violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229 cpv. 1 CP)

                                   3.   Le spese procedurali di primo grado, per complessivi fr. 4'700.-, sono poste a carico dello Stato.

                                   4.   Le spese procedurali d’appello, consistenti in:

                                         -   tassa di giustizia                    fr.   1’500.-

                                         -   altri disborsi                            fr.       200.fr.   1’700.sono poste a carico dello Stato.

                                   5.   A AP 1 è riconosciuta un’indennità di prima e di seconda istanza, giusta l’art. 429 cpv. 1 lett a CPP, di complessivi fr. 7'775.95.

                                   6.   A AP 2 è riconosciuta un’indennità di prima e di seconda istanza, giusta l’art. 429 cpv. 1 lett a CPP, di complessivi fr. 8'982.20.

                                   7.   Intimazione a:

                                   8.   Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). L'atto di ricorso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.