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Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2015 17.2015.125

26 octobre 2015·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·1,729 mots·~9 min·3

Résumé

Reclamo contro la decisione del GPC di negare le proproga del pagamento della pena pecuniaria e di riduzione dell'ammontare dell'aliquota inflitta. Carenza di motivazione

Texte intégral

Incarto n. 17.2015.125

Locarno 26 ottobre 2015/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo presentato il 21 giugno 2015 da

 IS 1

contro la decisione 4 agosto 2015 del GPC (inc. 800.2015.6), in materia di sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e, in sua vece, di proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi e riduzione dell’aliquota giornaliera (art. 36 cpv. 3 CP)

ritenuto

in fatto che:             –   con sentenza 20 gennaio 2015 della Pretura penale (inc. 81.2014.191) il ricorrente è stato giudicato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento e gli è stata inflitta una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 30.- l’una per complessivi fr. 1'500.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 50 giorni. Nel contempo, è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- l’una, inflitta con sentenza 29 marzo 2010 dalla Pretura penale di Bellinzona, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento essa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 giorni. Per contro, non è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna inflitta sempre dalla Pretura penale con sentenza del 17 marzo 2009, ma ne è stato prolungato il periodo di prova di un ulteriore anno;

                                    –   con istanza 12 maggio 2015, IS 1 ha chiesto una sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e, in sua vece, la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi, nonché la riduzione dell’aliquota giornaliera (AI 2 dell’incarto richiamato al GPC). La richiesta è stata motivata con il fatto che, dopo la sentenza di condanna del 20 gennaio 2015, le sue condizioni economiche si sono notevolmente deteriorate e il tentativo di ridurre in sede conciliativa l’affitto è fallito, sicché non ha potuto sgravarsi di tale onere.

                                         Statuendo il 4 agosto 2015, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha, in via principale, dichiarato l’istanza irricevibile, respingendola in via secondaria;

                                    –   per il GPC essa è, avantutto, irricevibile poiché intempestiva, considerato che la sua competenza ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP è data solo a partire dal momento in cui è ordinata la commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva, per manifesta impossibilità di riscossione (art. 36 cpv. 1 CP).

                                         Per motivi di economia di giudizio il GPC ha nondimeno deciso di procedere ad un esame del merito delle richieste, in esito al quale ha giudicato non dimostrato il peggioramento della sua situazione finanziaria dopo la sentenza della Pretura penale con cui è stato fissato l’importo delle aliquote. Di conseguenza, non giustificandosi né una loro riduzione, né una proroga dei termini di pagamento di 24 mesi, l’istanza è stata respinta anche nel merito.

                                         Il GPC ha inoltre osservato che nello scritto IS 1 non si fa alcun cenno alla possibilità effettiva di pagamento in caso di proroga delle rate.

                                         Il GPC ha così ritornato gli atti all’UIPA per quanto di sua competenza ai sensi dell’art. 35 cpv. 3 CP (scadenza dei termini di pagamento e, se del caso, procedura esecutiva), non essendo ancora possibile procedere alla commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva;

                                    –   con il suo reclamo alla CARP, IS 1 lamenta innanzitutto una carenza di motivazione della sentenza impugnata che, a suo dire, si fonda su considerazioni personali del giudice e non su ragionamenti giuridici. Nel merito, in sostanza, sostiene che il GPC ha errato non riconoscendo che la sua situazione economica è notevolmente peggiorata dopo il giudizio. A sostegno della sua tesi, produce una decisione di data 13 agosto 2015 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud (inc. OR.2015.9) con la quale è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria sulla scorta di un “certificato municipale dal quale risulta che la parte non è in grado di sopperire alle spese” della causa (doc. CARP I);

e considerando

in diritto che:           –   in primo luogo, l’eccezione di carenza di motivazione si rivela infondata poiché la sentenza impugnata espone in maniera esaustiva tutti gli elementi dei quali è stato tenuto conto per il giudizio (DTF 135 V 351 consid. 4.2);

                                    –   giusta l’art. 10 LEPEM, il giudice dell’applicazione della pena (per il Cantone Ticino il Giudice dei provvedimenti coercitivi, art. 73 LOG), è competente, tra le altre cose:

·      a sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall’articolo 363 capoverso 2 CPP, art. 36 cpv. 3 CP (art. 10 lett. a LEPEM);

·      a convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall’articolo 363 capoverso 2 CPP, art. 39 cpv. 1 CP (art. 10 lett. b LEPEM);

·      ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione (art. 10 lett. l LEPEM);

                                    –   in base all’art. 12 cpv. 1 lett. a LPEM la Corte di appello e revisione penale è competente a decidere dei reclami interposti contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena nei casi di cui all’art. 10 lett. a, b ed l LEPEM. Di qui la competenza a decidere sul reclamo in oggetto;

                                    –   il reclamo 24 agosto 2015 di IS 1 è tempestivo ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 CPP, essendo stato ossequiato il termine di 10 giorni;

                                    –   come rettamente rilevato dal GPC, la sua competenza ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP è data solo dal momento in cui è stata ordinata una commutazione della pena pecuniaria in pena detentiva, motivata con la manifesta impossibilità di riscossione (art. 36 cpv. 1 CP). Un simile giudizio non presta il fianco a critiche di sorta, sicché già solo per tale motivo il reclamo deve essere respinto.

                                         Tuttavia, avendo il giudice di prime cure affrontato anche il merito delle rivendicazioni sottopostegli, seppur solo “per economia processuale”, ed essendo il reclamo in gran parte concentrato proprio su questi aspetti, appare opportuno procedere, sempre sulla scorta dello stesso principio, alla loro verifica;

                                    –   non vi sono in atti elementi sufficienti per considerare adempiti i requisiti previsti dall’art. 36 cpv. 3 CP e accogliere così le richieste del procedente. Un peggioramento considerevole delle condizioni per la determinazione dell’aliquota giornaliera non è stato dimostrato.

                                         In effetti, la “dichiarazione delle persone fisiche” italiana prodotta in prima sede, concerne il periodo d’imposta relativo all’anno 2013 (doc. GPC 13), ed è quindi antecedente alla decisione con la quale è stata fissata la pena qui in discussione, che nulla dice su quanto avvenuto dopo e, paradossalmente, al massimo potrebbe confermare che già a quel momento i guadagni erano limitati. Oltre a ciò, si tratta di una semplice autocertificazione, in copia, nemmeno firmata, che - a differenza di un atto ufficiale come la decisione di tassazione - non ha alcun valore probatorio per quanto concerne i suoi contenuti.

                                         Lo stesso discorso vale per gli articoli giornalistici tratti da internet e consegnati in fotocopia al GPC, generici, superficiali, per nulla scientifici, ma soprattutto, inadatti a dimostrare la reale situazione del reclamante.

                                         Certo, a questa Corte è stata trasmessa pure una sentenza del Pretore di Mendrisio Sud in tema d’assistenza giudiziaria, con la quale, come detto, IS 1 è stato ammesso al beneficio di tale istituto sulla scorta di un certificato municipale. Questa decisione attesta unicamente che per la procedura su istanza di provvedimenti cautelari avviata di fronte al tribunale distrettuale civile, per il giudice, erano dati i presupposti per l’accoglimento della richiesta, cioè che la parte non disponeva dei mezzi necessari per far fronte alle spese di quella causa. Ma nulla più. Essa non consente, in particolar modo, di assodare se la situazione economica del condannato è peggiorata dall’emanazione della sentenza della Pretura penale a suo carico, non fornendo alcun dato né su quella attuale, né su quella precedente. I presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria non sono identici a quelli necessari per poter procedere ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP, per cui una decisione positiva sulla prima non comporta automaticamente il via libera per l’applicazione del secondo.

                                         Il reclamante avrebbe dovuto, quanto meno, produrre il famoso certificato municipale con gli allegati e degli attestati degni di tale nome sulla sua situazione finanziaria attuale. Essendo egli avvocato, si presume sappia muoversi bene nei meandri delle procedure giudiziarie, sicché non avrebbe avuto difficoltà a recuperare gli atti utili e necessari.

                                         Il reclamante non è quindi andato oltre alle semplici affermazioni di parte. Non avendo sufficientemente sostanziato le sue rivendicazioni, il reclamo deve essere respinto anche nel merito;

                                    –   che si giustifica contenere in un importo minimo di fr. 50.- la tassa di giustizia e di fr. 50.- le spese;

Per questi motivi,

visti gli art.                      36 cpv. 1 e cpv. 3 CP

                                         363 segg. e 393 segg. CPP

                                         10 e 12 LEPEM;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Gli oneri processuali del reclamo, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.              50.-          

-  altri disborsi                            fr.              50.fr.           100.sono posti a carico di IS 1.

                                   3.   Intimazione a:

                                   4.   Comunicazione a:

-  Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Via Navarazz 1,  6808 Torricella

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

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