Incarto n. 17.2014.103+122
Locarno 8 ottobre 2014/cv
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Attilio Rampini e Stefano Manetti
assessori giurati:
AS 1 AS 2 AS 3 AS 5 AS 6 (II supplente)
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 marzo 2014 e confermata con dichiarazione d’appello 14 maggio 2014 da
AP 1 rappr. dall'avv. DI 1
e con appello incidentale del 21 maggio 2014 presentato dal
procuratore pubblico PP 1, 6901 Lugano
contro la sentenza emanata nei confronti di AP 1 il 4 marzo 2014 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 24 aprile 2014)
esaminati gli atti;
ritenuto che: con sentenza 4 marzo 2014, la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- ripetuta coazione sessuale per avere, a __________ e
__________, nel periodo compreso tra metà di agosto e ottobre 2013, costretto in tre occasioni la moglie a subire la penetrazione anale;
- lesioni semplici per avere, a __________, il 7 novembre 2013, colpito la moglie con schiaffi al viso e pugni in testa;
ripetute vie di fatto per avere, a __________ e __________, nel periodo compreso tra il mese di luglio e il 6 novembre 2013, ripetutamente colpito la moglie con degli schiaffi sulla testa e sul viso nonché con dei pugni sulle braccia, sulle spalle e sulle gambe;
ripetuta ingiuria per avere, a __________ e __________, nel periodo compreso tra l’8 agosto e il 7 novembre 2013, ripetutamente offeso l’onore della moglie tacciandola di “puttana”, “stronza”, “non vali niente” e “sei una merda”;
ripetuta minaccia per avere, a __________ e __________, nel periodo compreso tra fine luglio e il 7 novembre 2013, incusso timore nella moglie avvicinandole in prossimità della gola un coccio di bicchiere di vetro rotto dicendole che l’avrebbe ammazzata, mostrandole in più occasioni un coltello e minacciandola di ammazzare sia lei che il bambino che portava in grembo.
AP 1 è stato prosciolto dall’imputazione di ripetute lesioni semplici per il periodo compreso tra il luglio e il 6 novembre 2013.
In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Lo ha, inoltre, condannato a versare:
- fr. 15'000.- quale riparazione del torto morale e
fr. 16’097.95 a titolo di risarcimento delle spese legali all’accusatrice privata che, per il rimanente delle sue pretese, è stata rinviata al competente foro civile.
Dopo avere statuito sulla sorte degli oggetti in sequestro, la Corte delle assise criminali ha posto gli oneri processuali a carico del condannato (salvo l’importo di fr. 200.- che ha attribuito allo Stato).
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 14 maggio 2014, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1, 1.2, 1.5, 3, 4, 7 e 8.2 della sentenza di prime cure e ha chiesto il proscioglimento dalle accuse di ripetuta coazione sessuale e di ripetuta minaccia nonché la derubricazione del reato di ripetute lesioni semplici in ripetute vie di fatto, postulando, di conseguenza, che la pena a suo carico venga ridotta ad una pena pecuniaria (per la cui quantificazione si è rimesso al prudente giudizio della Corte) con relativo adeguamento dei dispositivi relativi al risarcimento, al pagamento degli oneri processuali e all’obbligo, in caso di ritorno a miglior fortuna, di rimborsare allo Stato l’importo riconosciuto per il pagamento della nota professionale del precedente difensore.
Con appello incidentale 21 maggio 2014, il procuratore pubblico ha impugnato i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza della Corte delle assise criminali, chiedendo che AP 1 venga dichiarato autore colpevole di ripetute lesioni semplici - e non di vie di fatto come alla sentenza di primo grado - anche in relazione al periodo luglio 2013 - 6 novembre 2013 e che la pena detentiva a suo carico venga aumentata a 8 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.3, 1.4, 5, 5.1, 5.2 e 6 della sentenza 4 marzo 2014 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.
Con istanza probatoria 2 luglio 2014, AP 1 ha chiesto l’audizione dell’accusatrice privata che, a sua volta, con istanza probatoria 17 luglio 2014, ha chiesto l’acquisizione agli atti del rapporto medico 3 aprile 2014 del dott. med. __________ e del rapporto d’uscita 8 aprile 2014 della Clinica __________.
Sempre nello scritto 17 luglio 2014 l’accusatrice privata ha dato la sua disponibilità a comparire al dibattimento di appello per essere interrogata.
Con decreto 10 settembre 2014, la presidente di questa Corte ha accolto entrambe le istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento dal 6 all’8 ottobre 2014 durante il quale:
la procuratrice pubblica ha chiesto che AP 1, oltre che per i reati già riconosciuti dalla prima Corte e rimasti incontestati, sia riconosciuto colpevole di ripetuta coazione sessuale, ripetute lesioni semplici (riferite a tutto il periodo compreso dal luglio al 7 novembre 2013) e ripetuta minaccia e condannato alla pena detentiva di 8 anni da espiare;
la patrocinatrice dell’ACPR_1 si è associata alle richieste della PP e ha chiesto che venga accolta la sua istanza di indennizzo tendente alla rifusione dei costi di patrocinio e delle spese sostenute dalla vittima per la sua audizione, nonché al riconoscimento di un’indennità per torto morale quantificata in fr. 30'000.-;
il patrocinatore di AP 1 ha chiesto, preliminarmente, che il DA riguardante il fratello dell’imputato venga estromesso dagli atti. Ha, inoltre, postulato il proscioglimento dai reati di ripetuta coazione sessuale e di ripetuta minaccia nonché, per i due schiaffi del 7 novembre 2013, la derubricazione della condanna da lesioni semplici a vie di fatto. Si è rimesso al giudizio della Corte per la determinazione della pena per tali due schiaffi e si è opposto alle richieste dall’ACPR_1, chiedendone il rinvio al foro civile.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado, il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, il nuovo CPP federale permette di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010; ad art. 393, n. 37, pag. 732). Il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha precisato che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3).
Principi applicabili all’accertamento dei fatti
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 953, pag. 330-331; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).
5. Come il TF ha avuto modo più volte di stabilire, le difficoltà probatorie che generalmente si riscontrano nell’ambito di reati contro l’integrità sessuale rendono sovente decisive le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell’altra - la credibilità dell’autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle prove (STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.19/2002 del 30 luglio 2002 consid. 3.3; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP 4/1997, pag. 503 e 506).
Rilevanti, per la valutazione delle opposte dichiarazioni - che deve essere effettuata con estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3) -, sono la linearità e la costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca, la loro verosimiglianza e la presenza o meno di indizi esterni che possano supportarle (cfr. STF 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2).
La generale credibilità della presunta vittima va poi verificata, laddove possibile, con eventuali riscontri oggettivi e con le testimonianze delle persone che hanno raccolto il suo racconto (STF 6B_705/2010 del 2 dicembre 2010 consid. 1.2; 6B_1012/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 1.2; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.3 e 3.8.2).
Rilevante è, pure, la coerenza comportamentale della vittima, coerenza che va valutata sia durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C.; STF del 17 gennaio 2005 in re A. contro B.; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).
Questione pregiudiziale
6. Al dibattimento d’appello, il patrocinatore di AP 1 ha chiesto l’estromissione dagli atti del DA a suo tempo emanato nei confronti del fratello del suo assistito.
La Corte ha accolto tale richiesta ritenuto come la condanna di un terzo non abbia alcuna valenza probatoria nell’ambito del procedimento avviato nei confronti di AP 1.
Vita e precedenti penali dell’appellante
7. AP 1, cittadino __________, è nato il __________ __________, villaggio che dista una cinquantina di chilometri da __________. La sua famiglia era composta dal padre, deceduto nel 2010 per un infarto, che aveva un piccolo garage, dalla madre casalinga e tuttora in vita e da cinque figli, quattro maschi e una femmina.
Uno dei fratelli (XY) vive in Ticino e gestisce il bar __________ di __________. Un altro fratello risiede in __________ e fa l’operaio, mentre un altro fratello e la sorella abitano in __________.
Concluse le scuole dell’obbligo, AP 1 ha lavorato per circa un anno come macellaio. Dopo avere lavorato per un po’ come fabbro, ha assolto per un anno l’obbligo del servizio militare (scuola reclute). Pur con qualche interruzione nell’attività lavorativa, ha svolto la professione di fabbro dal 2000 al 2012. Nel frattempo, ha aiutato il padre nel suo garage fino alla morte del genitore che ha portato alla chiusura dell’attività.
A fine 2011, AP 1 è venuto per la prima volta a rendere visita al fratello XY in Ticino.
Durante la sua vacanza, ha iniziato una relazione sentimentale con XX_1, cameriera presso il bar del fratello, con la quale ha anche iniziato una convivenza prima che la relazione terminasse, dopo tre o quattro mesi, per volontà di lei che non era intenzionata a proseguire una storia a distanza, AP 1 essendo nel frattempo rientrato in __________ (cfr. PS XX_1 14.11.2013, pag. 3) dove ha ancora lavorato, sempre come fabbro, da luglio 2012 a fine 2012.
Nel febbraio del 2013 è, poi, tornato in Svizzera, ospite, ancora una volta, del fratello.
In occasione di questa nuova vacanza, ha subito (già a febbraio o a marzo) allacciato una relazione sentimentale con ACPR_1 - che già aveva conosciuto all’epoca del suo precedente soggiorno in Ticino in quanto regolare frequentatrice del bar __________ - con la quale ha iniziato a convivere nell’appartamento che la donna aveva affittato a __________ (MP AP 1 9.11.2013, AI 5, pag. 2-3; MP AP 1 23.12.2013, AI 59, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 2-3).
AP 1 e ACPR_1 si sono uniti in matrimonio, in __________, il 19 luglio 2013 (verb. dib. d’appello, pag. 3) e subito sono rientrati in Ticino.
Il 3 ottobre 2013 AP 1 ha presentato una domanda di soggiorno senza attività lucrativa in Svizzera per ricongiungimento familiare che, al momento del suo arresto, ancora non era stata decisa e che, poi, è stata sospesa (AI 21).
In Svizzera, nonostante gli pesasse essere disoccupato, AP 1 non ha mai lavorato né cercato lavoro in quanto era sprovvisto di permesso (MP AP 1 9.11.2013, AI 5, pag. 3; verb. dib. d’appello, pag. 3).
A seguito dei fatti oggetto del procedimento, ACPR_1 ha inoltrato un’istanza unilaterale di divorzio per motivi gravi cui AP 1 ha, in un secondo tempo, aderito (verb. dib. TPC, pag. 1-2). Il matrimonio è stato sciolto per divorzio nella primavera del 2014, ciò di cui AP 1 parrebbe non essere stato al corrente, come emerso al dibattimento di appello durante il quale egli ha dichiarato:
“ Ho preso atto che l’avvocato della mia ex moglie ha comunicato al mio avvocato che il legame matrimoniale è stato sciolto per divorzio nella primavera scorsa. Per me è un po’ una novità. Sapevo che c’era una causa di divorzio ma non avevo capito che si fosse già conclusa” (verb. dib. d’appello, pag. 13).
Nella primavera del 2014 è nata la figlia comune degli ormai ex coniugi (allegato al doc. dib. d’appello 2). Al dibattimento di appello è emerso che ACPR_1 non ha comunicato il nome del padre alle competenti autorità germaniche (verb. dib. d’appello, pag. 11 e 17; doc. dib. d’appello 2, pag. 5; allegato al doc. dib. d’appello 2).
AP 1 - che non possiede risparmi o liquidità di sorta (verb. dib. TPC, pag. 2) - è incensurato sia in Svizzera (AI 4) che in __________ (AI 33).
Quanto ai suoi progetti per il futuro, ha dichiarato di essere intenzionato, una volta regolata la sua situazione giudiziaria in Svizzera, a far rientro nella sua patria natale, trovare un lavoro e rifarsi una vita (verb. dib. TPC, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 15).
Intervento della polizia
8. La sera del 7 novembre 2013, pochi minuti prima delle 23:00, ZZ_1 telefonò alla Polizia cantonale segnalando che la sua dipendente - che in quel momento si trovava da lei - era stata vittima di maltrattamenti da parte del marito (cfr. CD con registrazione della telefonata alla polizia in atti sub doc. TPC 30).
Giunti presso il ristorante __________ ad __________ dove le due donne si trovavano, gli agenti della Polizia hanno dapprima accompagnato ACPR_1 all’ospedale __________ per una visita (cfr. certificati medici e fotografie agli atti).
In seguito, sia la presunta vittima che la signora ZZ_1 sono state assunte a verbale.
Dopodiché, la polizia ha proceduto all’arresto di AP 1 che è stato fermato a casa sua alle ore 4:45.
Svolgimento dell’inchiesta, dichiarazioni raccolte e loro valutazione
9.
9.1.a. ACPR_1 è stata sentita dagli inquirenti già alle 00:40 dell’8 novembre 2013.
In quel primo verbale, la donna ha raccontato di avere conosciuto AP 1 circa un anno prima precisando che, nel corso del mese di maggio del 2013, fra loro iniziò una relazione sentimentale e che, da subito, l’uomo le fece “pressioni” per convincerla a sposarlo:
“ Verso Pasqua di quest’anno abbiamo iniziato a frequentarci più spesso, tra di noi è cominciato a nascere qualche cosa che andava oltre alla semplice amicizia. La nostra relazione sentimentale è iniziata a tutti gli effetti a maggio.
Da quel momento in poi AP 1 ha cominciato a farmi pressioni per sposarlo per il fatto che se non l’avessi fatto lui sarebbe dovuto uscire dalla Svizzera in quanto non era in possesso di alcun permesso, ma che si trovava sul territorio svizzero solo come turista. Io che ero innamorata ho deciso di sposarlo, ma non esclusivamente per il permesso, ma soprattutto perché io per lui provavo un fortissimo sentimento d’amore.
Insieme decidemmo di andare a sposarci in __________, nel paese dove lui è nato e dove ancora attualmente risiede la sua famiglia. (…) il fatto di sposarlo per me era dovuto ad una questione sentimentale, il fatto che lui grazie al matrimonio sarebbe stato agevolato a ottenere il permesso era solo una conseguenza della nostra unione” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 2).
b. Va subito evidenziato che in questo verbale, raccontando di pressioni subite dall’allora compagno sin dall’inizio della relazione per indurla al matrimonio, la donna sembra far intendere che l’obiettivo di AP 1 era, sin dall’inizio, il matrimonio e, con esso, evidentemente, l’ottenimento del permesso.
In seguito, durante l’inchiesta, l’ACPR ha fatto un passo indietro, non parlando più di pressioni e limitandosi a dire che la decisione di sposarsi fu presa insieme, non per il permesso ma per amore.
Al dibattimento d’appello - dopo una prima dichiarazione che sembrava confermare che il matrimonio era avvenuto per amore (verb. dib. d’appello, pag. 5) - è tornata alla tesi iniziale affermando che, la sera del 7 novembre 2013, quando le diceva che il giorno successivo avrebbe dovuto andare dal ginecologo per abortire e che, poi, sarebbero andati in __________ per divorziare, il marito le aveva urlato:
“ Così nessuno ha quello che vuole. Tu non hai il bambino ed io non ho il permesso” (verb. dib. d’appello, pag. 7).
c. Dalle prime dichiarazioni della donna si evince che la convivenza con AP 1 iniziò soltanto dopo il matrimonio:
“ una volta tornati in Svizzera dopo la nostra unione abbiamo cominciato (sott. del red.) a vivere come una coppia sposata a tutti gli effetti” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 2 e 3).
d. In realtà, come l’inchiesta evidenzierà in seguito, i due avevano iniziato a convivere già prima del matrimonio, ma ACPR_1 ammetterà questa convivenza prematrimoniale soltanto in seguito (MP di confronto ACPR_1/AP 1 9.11.2013, AI 32, pag. 3, dove ha descritto quel periodo in termini positivi).
La donna ha, poi, modificato la propria versione non soltanto relativamente alla convivenza in quanto tale ma anche relativamente alla qualità di tale convivenza. Infatti, se durante l’inchiesta aveva fatto capire che, prima del matrimonio, il comportamento del marito non dava adito a critiche (“lui con me non aveva mai dato segni di essere una persona violenta o aggressiva”, PS ACPR_1 8.11.2013, 00:40, pag. 2), al dibattimento d’appello ha, invece, affermato che:
“ Prima del matrimonio, (...) la convivenza era abbastanza tranquilla. Ogni tanto urlava ma non mi ha mai picchiata. Urlava perché si arrabbiava. Si arrabbiava per gelosia.” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
e. ACPR_1 e AP 1 si sposarono in __________ il 19 luglio 2013.
La donna non parlò del matrimonio ai suoi familiari.
Al dibattimento d’appello, ha detto di averne parlato alla madre soltanto nel settembre di quest’anno (“circa un mese fa”) spiegando di averlo taciuto
“ perché loro non avrebbero capito un matrimonio così veloce” (verb. dib d’appello, pag. 5).
f. La spiegazione del silenzio con la famiglia potrebbe essere verosimile.
Tuttavia, non può essere taciuto che, poco prima, rispondendo alla presidente che le chiedeva come mai nessuno della sua famiglia avesse partecipato al matrimonio, la donna aveva dato una spiegazione che sottintendeva che la famiglia era al corrente:
“ La presidente mi chiede come mai nessuno della mia famiglia ha partecipato al matrimonio. Rispondo che sarebbe stato difficile portare tutti in __________. Inoltre i nostri progetti prevedevano un matrimonio religioso più in là, in Svizzera” (verb. dib d’appello, pag. 5).
Ma non solo.
Va detto che ACPR_1 nascose il matrimonio anche ad un semplice conoscente. Infatti, ad messaggio giuntole quando lei era in __________ per la cerimonia, la donna rispose:
“ sono in Germania mio frat non sta bene” (AI 58, messaggio del 17.7.2013, ore 6:13)
“ chi sei non conosco e mail” (AI 58, messaggio del 17.7.2013, ore 7:30).
Da questi messaggi si evince che ACPR_1 non ha nascosto il matrimonio soltanto alla famiglia - “perché non ne avrebbe capito la velocità” - ma a tutti, ritenuto, in particolare, che ha risposto con una menzogna quando nemmeno sapeva a chi si rivolgeva.
Ma non solo.
Anche in seguito, tornata in Ticino, ha nascosto, finché ha potuto, il suo matrimonio.
All’amica ZZ_1 ne ha parlato soltanto ad agosto inoltrato, chiedendole, però, nello stesso tempo, di non parlarne ad altri:
- sms del 12.8.2013, ore 13:21:
“ Ciao ZZ_1, sei lì oggi. Di presento mio marito. Scusa non ho festeggiato. Di spiego poi da sola fai mi un favore non dici non di adetto sono sposato” (verb. dib. d’appello, pag. 7).
Richiesta di spiegare il senso della sua preghiera all’amica, ACPR_1 ha detto:
“ È vero, ho chiesto a ZZ_1 di non dire che ero sposato perché non volevo che la gente facesse commenti sulla storia del permesso”. (verb. dib. d’appello, pag. 7).
Tuttavia, i dubbi su tale atteggiamento negatorio permangono se si pensa che, anche nel contratto di lavoro sottoscritto il 9 settembre 2013 e inviato all’Ufficio regionale di collocamento, la donna ha indicato di essere nubile. Infatti, non può essere preteso che la menzogna sul suo stato civile è stata scritta per evitare pettegolezzi.
L’ACPR_1 ha nascosto il suo matrimonio anche alla sua conoscente YY_1 che, sentita come teste, ha detto che, ad inizio settembre 2013, ACPR_1 le disse “di essere appena stata a Belgrado in vacanza dal suo fidanzato” (PS YY_1 9.11.2013, pag. 3).
g. Dopo il matrimonio, marito e moglie ritornarono subito in Ticino e andarono a vivere alla __________. Secondo le prime dichiarazioni della donna, la vita coniugale fece emergere un uomo completamente diverso da quello che aveva conosciuto, un uomo che le rese la vita un incubo a furia di botte e a cui non aveva mai trovato il coraggio di sottrarsi poiché - ha detto testualmente - “ero e sono terrorizzata da lui”:
“ Da questo momento AP 1 ha cominciato a picchiarmi senza motivo. Io sono rimasta totalmente sorpresa da questo suo comportamento in quanto fino a quel momento lui con me, e in generale, non aveva mai dato segni di essere una persona violenta o aggressiva.
Mi picchiava senza apparenti motivi, ad esempio, se la cena non era di suo gradimento, lui mi picchiava. Lo faceva e lo ha fatto con sberle e pugni, soprattutto in faccia e sulla testa. (…) è capitato anche che mi minacciasse con degli oggetti, una volta ha preso un bicchiere rotto e me l’ha puntato verso la gola, per fortuna sono riuscita a fermarlo, lì ho avuto paura per la mia incolumità.
Non è stato l’unico caso, ha cercato più volte di colpirmi con degli oggetti, ma sono sempre riuscita a scappare o in qualche maniera a fermarlo. Una volta ha tentato di strangolarmi, non riuscivo più a respirare, ma non so come sono riuscita a liberarmi. Mi ha più volte anche lanciato contro il mangiare che gli cucinavo.
La mia vita era ed è diventata un incubo, fino ad oggi non l’ho mai denunciato e non ho mai chiamato la polizia solo ed esclusivamente per paura di una sua reazione, ero e sono terrorizzata da lui” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 2 e 3).
h. Di queste dichiarazioni si dirà ampiamente in seguito.
Qui ci si limita ad annotare che del tentativo di strangolamento (“Una volta ha tentato di strangolarmi, non riuscivo più a respirare, ma non so come sono riuscita a liberarmi”) la donna ha riferito soltanto in questa sede.
In seguito, non ne ha più fatta parola.
i. Secondo il racconto di ACPR_1, il marito divenne più violento dopo che lei gli annunciò di essere rimasta incinta. Da lì - ha detto - il marito la picchiò “tutti i giorni e in continuazione”:
“ la situazione è ulteriormente peggiorata dal momento che lui è venuto a conoscenza del fatto che sono rimasta incinta, questo è accaduto due settimane fa sono comunque incinta da circa 8 settimane. Lui non vuole assolutamente che io tenga il bambino, da quel momento ha cominciato a picchiarmi tutti i giorni e in continuazione. Penso che lui non voglia che io tenga il bambino perché dice di essere troppo giovane. (…) da quando mio marito AP 1 ha saputo che ero incinta è diventato molto più aggressivo e quotidianamente litighiamo. AP 1 è una persona molto gelosa e possessiva. Quando lui vuole qualcosa da me fa di tutto per ottenerla” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 3 e 5).
l. A proposito di queste dichiarazioni, ci si limita, qui, ad annotare, brevemente, che, nonostante le botte prese non solo “tutti i giorni” ma anche “in continuazione” da - come vedremo - almeno tre settimane prima della denuncia, i sanitari del PS che hanno visitato la donna la sera del 7 novembre 2013 hanno riscontrato su di lei dei segni minimi. Eloquenti, al proposito, le foto in atti (AI 3): i segni avrebbero dovuto essere ben altri se, davvero, come ha detto la donna, il marito avesse iniziato a picchiarla pesantemente subito dopo il matrimonio con un ritmo almeno settimanale e, poi, dopo l’annuncio della gravidanza (quindi, almeno tre settimane prima dell’arresto) con un ritmo giornaliero (e anche più volte al giorno).
m. Su quanto accaduto poche ore prima - e che l’aveva convinta a rivolgersi alla polizia - la donna ha raccontato quanto segue:
“ oggi lui è uscito tutto il giorno per andare da dei suoi amici per aiutare a montare un armadio, così facendo mi ha lasciato a casa tutto il giorno impossibilitata a muovermi in quanto lui aveva preso la mia macchina. Gli ho scritto un messaggio per sapere quando tornasse, lui non mi ha risposto e quando è rincasato verso le 17 è entrato in casa e mi ha detto:
- sono tornato a casa il più velocemente possibile per poterti spaccare la faccia!!!
Mi si è scagliato addosso come una furia colpendomi con sberle a mano aperta in faccia e pugni sulla testa e sulla nuca, così forte da farmi cadere sul divano. Quando ha finito di picchiarmi mi sono rialzata e sono andata nella camera da letto per prendere la mia giacca e uscire, lui mi ha seguito in camera e brandendo il tubo dell’aspirapolvere mi ha detto: “se vuoi divorziamo, ma il bambino non lo tieni!!! Tu non mi conosci ancora, o lo ammazzi te, o io ammazzo te e lui, non ti rendi conto di cosa sono capace!!! Io prendo un coltello e tiro fuori io il bambino!!!” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 3).
n. Qui si registra un’evidente esagerazione nel racconto della donna:
“ oggi lui è uscito tutto il giorno (…), così facendo mi ha lasciato a casa tutto il giorno impossibilitata a muovermi in quanto lui aveva preso la mia macchina”.
In realtà, ACPR_1 non era impossibilitata a muoversi. Non era chiusa in casa. __________ non è un paese isolato in mezzo al nulla ma dista pochi chilometri dalla capitale ed è collegato con i diversi centri da una serie di mezzi pubblici.
Del resto, come vedremo in seguito, quel giorno la donna non è rimasta chiusa in casa ma si è tranquillamente recata - in un sms la donna dice “con bus” e, in un confronto, “a piedi” - a __________, lì ha bevuto un caffè e, poi, ha fatto rientro al domicilio con un mezzo pubblico.
Anche relativamente ai contatti telefonici della prima parte della giornata, il racconto della donna non riflette la realtà. ACPR_1 ha parlato di un solo messaggio che lei avrebbe inviato al marito che non le avrebbe risposto.
I tabulati telefonici registrano una situazione ben diversa:
- 11:04: sms di ACPR_1 a AP 1: “quando arrivi?”
- 11:15: sms di ACPR_1 a AP 1: “niente visto non mi rispondi
vado a B’zona con bus non ce la faccio più stare qui”
- 11:59 e 12:02: chiamate da AP 1 a ACPR_1 che non ha risposto
- 12:16 e 12:58: ACPR_1 chiama AP 1 per pochissimi secondi
- 13:00 sms di ACPR_1 a AP 1: “fai mi sapere quando finisci sono a piedi in Bellinzona non rispondi mai ma grazie”
- 13:03: chiamata di ACPR_1 a AP 1 per 6 secondi
- 13:28: AP 1 chiama ACPR_1 e i due conversano per 1 minuto e 32 secondi
- 13:31: sms di ACPR_1 a AP 1: “invece di dirmi scusa, come ti comporti solo mi chiedi della casa grazie”
- 15:15: ACPR_1 chiama AP 1 per 49 secondi
- 15:22: sms di ACPR_1 a AP 1: “posso sapere quando finisci tutto il giorno sono senza macchina”
Anche il racconto relativo a quanto successo dopo il rientro del marito al domicilio coniugale cozza con i riscontri oggettivi. Ci fossero davvero stati le “sberle a mano aperta in faccia” e i “pugni sulla testa e sulla nuca” dati dal marito che colpiva “come una furia” al punto da farla “cadere sul divano”, i medici che hanno visitato la donna alcune ore dopo avrebbero, certamente, riscontrato ben altri segni che non quelli registrati nelle foto agli atti (AI 3) – in cui si fatica a distinguere gli arrossamenti da sberle da un brufolino - e di cui parlano i certificati (AI 3).
Relativamente alla costanza del racconto, ci si limita ad annotare che, come si vedrà, in seguito la donna attribuirà al marito frasi diverse da quella che, qui, sostiene lui abbia detto al suo rientro (“sono tornato a casa il più velocemente possibile per poterti spaccare la faccia!!!”).
o. Sempre secondo il suo racconto, dopo il litigio, appena vide il marito addormentato sul divano, la donna, si chiuse in cucina e chiamò un’amica in Germania. Sentito quanto successo, l’amica le disse che doveva assolutamente andarsene:
“ Ero pietrificata e solo una volta che lui si è addormentato sul divano mi sono chiusa in cucina e ho chiamato una mia amica in Germania, lei mi ha detto che dovevo assolutamente scappare da quella casa. Grazie a questa telefonata ho trovato la forza e il coraggio di fuggire. Non appena lui si è accorto che io sono uscita di casa, mi ha inseguito. Per fortuna mi ero già riuscita a chiudere in macchina e sono così potuta fuggire. (…) mentre stavo andando ad __________ con la mia vettura, mio marito mi ha chiamato al cellulare. Mi ha chiesto inizialmente dove mi trovavo e poi mi ha detto di tornare a casa per parlare. Io gli avevo risposto che avevo paura di lui e che non volevo più che mi picchiasse” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 4 e 5).
p. A proposito delle dichiarazioni appena citate, non si può non rilevare come la donna enfatizzi oltre misura il ruolo della telefonata dell’amica quando dice che fu grazie a quello che lei trovò “la forza e il coraggio di fuggire”.
Come si vedrà in seguito, infatti, è accertato che lei, già al mattino del 7 novembre 2013 - quindi, almeno una decina d’ore prima di quella telefonata (se non già in precedenza, cfr consid 12.n.) - aveva deciso che, il giorno successivo, si sarebbe presentata in polizia. Tanto che aveva già chiesto ad ZZ_1 di accompagnarla (vedi sotto, consid. 12.n).
Ma non solo. Quello stesso pomeriggio, prima del rientro del marito, aveva scritto un sms all’amica __________ in cui le annunciava l’intenzione di separarsi dal marito (cfr consid. 27a).
Si deve, poi, sottolineare come ACPR_1 si dipinga come una donna terrorizzata - persino “pietrificata” dalla paura - al punto da non avere, da sola, la forza di andarsene e come questo ritratto strida:
con gli sms inviati nel corso di quella giornata al marito in cui gli chiedeva con un certo “vigore” di tornare perché le serviva la macchina e
con la tranquillità di cui, come vedremo, sono testimoni, in particolare, i toni degli sms inviati quella stessa mattina all’amica/datrice di lavoro ZZ_1.
Si rileva, poi, che ACPR_1 racconta che il marito la “inseguì” e che lei riuscì a sfuggire a tale inseguimento soltanto chiudendosi in macchina. Questa descrizione lascia intendere un atteggiamento aggressivo del marito.
A questo proposito, va segnalato che AP 1 ha detto di avere seguito, sì, la moglie ma senza nessuna intenzione bellicosa:
“ Ad un certo punto lei ha preso la giacca e le chiavi ed è uscita, sempre continuando a parlare al telefono. Io l’ho seguita fino alla macchina. Poi lei se ne è andata. (…) Quando ho seguito mia moglie che usciva di casa, l’ho fatto per capire cosa stava succedendo. Non ero aggressivo. Il nostro litigio si era esaurito dopo gli schiaffi alcune ore prima. La situazione era, a quel momento, “normale”” (verb. dib. d’appello, pag. 13).
Va detto che le dichiarazioni di AP 1 sono confermate dai tabulati da cui risulta che, poco dopo, lui scrisse alla moglie degli sms più che affettuosi:
- 7.11.2013, ore 20:26: “Amore rispondi”
- 7.11.2013, ore 20:59: “Amore io ti aspetto vita mia” (AI 22).
q. La donna si diresse ad __________ poiché - ha detto - sapeva che la sua datrice di lavoro avrebbe potuto ospitarla.
Quest’ultima, appena saputo di quanto successo, segnalò l’accaduto alla polizia.
Queste le parole di ACPR_1 al riguardo:
“ è stata proprio lei a chiamare la polizia, sono contenta che l’abbia fatto, perché come già detto prima non ho mai richiesto i vostri servizi solo ed esclusivamente perché totalmente terrorizzata da mio marito” (PS 8.11.2013, ore 00:40, pag. 4).
r. Ancora una volta, la donna insiste sul “terrore” che proverebbe nei confronti del marito e che le avrebbe, sin lì, impedito di rivolgersi alla polizia.
Come visto sopra, gli elementi oggettivi in atti descrivono una donna diversa dalla moglie terrorizzata e impossibilitata a difendersi.
Fra questi elementi oggettivi, si cita anche il fatto che, il 3 ottobre 2013, la donna scrisse all’Ufficio regionale degli stranieri una lettera in cui garantiva che lei avrebbe assunto il mantenimento del marito così da permettergli di ottenere il permesso di soggiorno. Alla presidente che le chiedeva se fosse stata obbligata dal marito a scrivere tale lettera, la donna ha negato:
“ L’avv. DI 1 mi contesta che il 3.10.2013 io ho scritto una lettera all’Ufficio regionale degli stranieri che mi legge.
Sì, l’ho scritta io. L’ho dovuta scrivere perché, se no, lui non avrebbe ricevuto il permesso. Quando dico “ho dovuto” non intendo che mio marito mi ha obbligato. Soltanto che, senza questa assicurazione, lui non avrebbe ricevuto il permesso per stare in Svizzera” (verb. dib. d’appello, pag. 11).
Una donna terrorizzata dal marito difficilmente avrebbe presentato una simile richiesta, se non da lui obbligata.
s. Proseguendo, ACPR_1 ha detto agli inquirenti di sentirsi davvero minacciata dal marito e di avere paura di un aumento della sua aggressività:
“ ho veramente paura che una sua reazione degeneri. Fino a adesso si è “limitato” a darmi degli schiaffi e pugni, ma penso che possa arrivare a farmi del male seriamente. (…) una volta aveva preso in mano un coltello da cucina e me lo aveva messo vicino alla gola per minacciarmi“ (PS 8.11.2013, ore 00:40, pag. 4).
t. Si noti che, qui, l’ACPR espressamente afferma che il marito si era, sino a quel momento, “limitato” a darle “degli schiaffi e dei pugni” e, in un’occasione, a minacciarla con un coltello.
Di fatto, in seguito, in quello stesso verbale, come vedremo, la donna modificherà sensibilmente tale dichiarazione, in particolare sostenendo di avere subito anche delle coazioni sessuali.
In questo senso, la paura espressa qui di un peggioramento - relativamente alle botte subite - risulta, in qualche modo, incongruente.
9.2.a. Durante la sua audizione, dopo che la donna aveva segnalato quanto riportato sopra, gli interroganti le hanno chiesto se la sua libertà di agire fosse mai stata intralciata dal marito. In risposta, ACPR_1 ha parlato di spintoni e minacce con cui il marito l’aveva, in qualche occasione litigiosa, costretta in casa quando lei invece avrebbe voluto uscire:
“ Alcune volte durante le discussioni era mia intenzione uscire di casa per farmi due passi. AP 1 me lo impediva con degli spintoni o con delle minacce” (PS ACPR_1 8.1.2013, pag. 4).
Gli inquirenti le hanno, poi, chiesto se il marito l’avesse costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. Questa la risposta di ACPR_1:
“ sì, è già capitato in alcune occasioni, per l’esattezza tre volte da quando ci conosciamo. Tutte e tre le volte sono avvenute mentre eravamo sposati. La prima volta è stato dopo il matrimonio, mentre eravamo in Svizzera. Per un breve periodo ho avuto una camera in affitto presso il __________ a __________. In quest’occasione, mentre eravamo in camera io e lui, avevamo litigato per futili motivi. In seguito mi ha preso con la forza mi ha tolto i vestiti e con il pene è penetrato nel mio ano, contro la mia volontà. Mi teneva con forza e non riuscivo a liberarmi. È stato un rapporto doloroso anche se era durato poco tempo.
La seconda volta è successo sempre a __________, poche settimane dopo la prima violenza. Anche qui avevamo litigato e lui mi ha obbligata ad avere un rapporto sessuale, esattamente come la prima volta.
La terza e ultima volta è avvenuta un mese fa circa, mentre eravamo già nel nuovo appartamento a __________. Dopo una discussione mi aveva picchiato, poi mi ha tolto i vestiti sempre con la forza fino a penetrarmi nell’ano” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 5).
b. In relazione a queste dichiarazioni non può essere nascosto che stupisce il fatto che la donna, rispondendo agli inquirenti che le chiedevano se la sua libertà d’agire fosse mai stata intralciata dal marito, abbia in un primo tempo riferito di essere stata costretta, alcune volte, a rimanere in casa quando lei voleva uscire e soltanto in un secondo tempo - e soltanto a precisa domanda degli inquirenti - abbia parlato delle (ben più gravi) coazioni sessuali.
Stupisce perché, secondo il normale andamento delle cose, una donna terrorizzata che riesce a rivolgersi alla polizia solo perché - come vedremo - teme per la sua vita e quella del figlio che porta in grembo, non racconta banalità agli inquirenti (“qualche volta non mi lasciava uscire”) ma porta alla loro attenzione i fatti più gravi.
Va osservato - perché su questi punti, in seguito, il racconto cambierà - che, in questo primo verbale, ACPR_1 sostiene:
che il rapporto sessuale forzato era stato “doloroso anche se era durato poco tempo”
- di essere stata picchiata soltanto prima della terza coazione.
c. All’interrogante che le chiedeva di descrivere cosa avveniva dopo questi fatti, la donna ha risposto:
“ una sola volta si era scusato mentre le altre volte non diceva niente e si metteva a dormire. Io invece piangevo, vomitavo e rimanevo sveglia per tutta la notte. Vorrei precisare che di queste violenze che ho subito non sono mai riuscita a parlarne con nessuno. Non ho mai avuto il coraggio di denunciarlo per paura di una sua ritorsione nei miei confronti” (PS ACPR_1 8.11.2013, pag. 5).
d. Da osservare - perché, in seguito, anche su questi aspetti il racconto cambierà - che, in questo primo verbale, la donna situa le coazioni di sera: è questo che si deduce dalle affermazioni secondo cui “dopo” il marito si metteva a dormire mentre lei rimaneva sveglia “per tutta la notte”.
Si segnala, poi, che, qui, la donna sostiene che, dopo le coazioni, lei, oltre a piangere, vomitava. Si tratta di un’affermazione che non verrà più ripresa in seguito.
Ma non solo.
Se valutata nel complesso delle dichiarazioni della donna, quest’affermazione appare del tutto incongruente ritenuto come, nel prosieguo dell’inchiesta, dirà che, dopo le coazioni, lei lasciava la camera soltanto per andare in bagno per mettersi un po’ d’acqua sul viso.
Da queste due elementi emerge con certezza che, su questo punto, la donna la mentito.
Ancora relativamente alla costanza del racconto, si segnala che, in seguito, ACPR_1 non dirà sempre che, dopo, il marito “si metteva a dormire”: in altri verbali, dirà che, il marito se ne andava via lasciandola sola e, con riferimento all’ultimo episodio, dirà, in un verbale, che il marito aveva guardato la televisione (MP ACPR_1 25.11.2013, AI 27, pag. 6) e, in un altro, che si era messo a bere (AI 53, pag. 6).
A ciò si aggiunge che la donna non è stata costante nemmeno sulle scuse del marito: se qui ha detto che “una sola volta si era scusato”, poi dirà, invece, che “a volte” il marito si scusava.
Si rileva, infine, che qui sostiene di non avere denunciato il marito “per paura di una sua ritorsione” aggiungendo che lui la “terrorizzava” mentre, poi, dirà sempre di non averlo fatto perché lo amava e sperava in un suo cambiamento.
10.
a. A seguito della denuncia, alle ore 04:45, gli inquirenti hanno fermato AP 1 al suo domicilio.
Interrogato, egli ha detto di avere conosciuto ACPR_1 due anni prima quando lei lavorava nel bar di suo fratello XY e di avere iniziato una relazione sentimentale con lei verso la fine di febbraio del 2013 (PS AP 1 8.1.2013, pag. 3).
AP 1 ha, sin dall’inizio, negato sia di avere avuto l’abitudine di picchiare la moglie, sia di averla costretta ad atti sessuali che lei non voleva.
Ha ammesso unicamente che, la sera in cui è stato arrestato, vi fu un litigio in cui entrambi si insultarono alzando la voce e si spintonarono. Tuttavia, ha precisato che il litigio fu causato da una scenata della moglie che lo aggredì, non appena rientrato, perché voleva la macchina per andarsene in giro:
“ Sono stato da un mio amico, a dargli una mano per spostare un armadio e sono venuto a casa e mia moglie ha cominciato a gridare, urlare. Non so esattamente perché, voleva l’auto, voleva andare in giro. Così mi ha detto. (…) Appena sono entrato in casa abbiamo avuto una discussione, immediatamente. (…) già prima che io rientrassi a casa ho ricevuto diversi messaggi. (…) ho cominciato a ricevere diversi messaggi da lei, era arrabbiata, voleva sapere dov’ero, quando arrivavo. (…) non appena sono tornato a casa abbiamo iniziato a litigare. Lei mi ha detto che ero uno stronzo, ero cattivo… si dicono tante cose quando si è arrabbiati. (…) anch’io le ho detto delle parolacce, certo. Le ho detto stronza, le ho detto che voleva andare in giro e che non metteva a posto la casa. Le ho detto tante cose, non le ricordo. Stavamo litigando. (…) urlavamo” (PS AP 1 8.11.2013, pag. 5, 6 e 7).
Al ché, dopo che si erano dati vicendevoli spintoni, lui perse la pazienza e - secondo le sue dichiarazioni - per la prima volta diede (con il palmo della mano) due sberle (ma non forti) in faccia alla moglie. Ciò pose fine al litigio.
Mentre lui era sul divano, la moglie telefonò ad una sua amica residente in Germania con la quale parlò per un’ora circa. In seguito, stando a AP 1, nonostante i suoi appelli, la moglie - ancora al telefono con la sua amica - se ne andò lasciandolo solo:
“ Poi lei è uscita. (…) l’auto si trovava immediatamente davanti all’entrata di casa nostra. Io sono uscito, l’ho raggiunta e lei si è chiusa in auto. Ha chiuso le portiere.
Ho visto che voleva scappare da me, ma io non avevo fatto niente. Le ho, gesticolando, chiesto di calmarsi. Lei però è partita andandosene via. (...) poi l’ho chiamata mille volte ci siamo anche parlati. Le ho detto di calmarsi, se era stressata sarebbe stato meglio tornare a casa da me. Lei mi ha però detto che andava a dormire da un’amica di cui non conosco, o meglio non ricordo il nome” (PS AP 1 8.11.2013, pag. 7).
b. Sin qui, la sostanza del racconto di AP 1 (l’arrabbiatura della moglie per la vettura, i molti contatti telefonici fra moglie e marito durante la giornata e la telefonata fra la moglie e l’amica) è confermata da quanto già detto sopra.
Le “mille telefonate” di lui a lei dopo la sua fuga sono, nella sostanza, pure confermate dai tabulati (AI 22) che registrano, nel lasso di tempo di un’ora, ben nove chiamate di lui a lei (con conversazioni per complessivi 20 minuti e 23 secondi) e due sms, sempre di lui a lei (ore 20:26: “amore, rispondi” e ore 20.59: “amore io ti aspetto vita mia”).
Inoltre, registrano una chiamata (alle 21:06) di lei a lui (durata conversazione: 4 minuti e 20 secondi).
c. Confrontato con il certificato medico redatto al PS dell’Ospedale __________ di __________ cui la moglie si era rivolta quello stesso giorno (all. A al PS AP 1 8.11.2013) e con il rapporto di ugual data sottoscritto dal capo servizio del PS citato (all. B al PS AP 1 8.11.2013) che specificava che su ACPR_1 era stata accertata la presenza, oltre che di un lieve arrossamento a livello dello zigomo e della guancia sinistri, di un ematoma sulla spalla destra e di un piccolo ematoma al collo, AP 1 ha ammesso di essere il responsabile unicamente degli arrossamenti alla guancia e allo zigomo:
“ Sulla guancia e sullo zigomo possono essere la conseguenza delle mie due sberle. Gli altri ematomi, alla spalla e al collo, non so spiegarmeli” (PS AP 1 8.11.2013, pag. 16).
Si sottolinea qui, ancora una volta, che nelle foto in atti gli ematomi non sono visibili e che anche gli arrossamenti sono difficilmente individuabili (vanno, in pratica, immaginati).
d. Per sintetizzare, AP 1 ha, in questo primo interrogatorio, sostenuto che delle dichiarazioni della moglie è corrispondente al vero soltanto quella relativa alla gravidanza che, per lui, era indesiderata al punto che aveva proposto alla moglie di abortire:
“ Ho detto subito fai aborto.
Le ho detto che non avevo lavoro, eravamo in una situazione stupida ed era tutto molto difficile.
Questo è accaduto il primo giorno. Poi ne abbiamo ancora parlato, lei era contenta di essere incinta ed io le ripetevo che non era il momento. (…) ancora oggi penso che non è una buona idea, penso sia meglio abortire e avere un bambino quando la situazione sarà più stabile (…)
Mi viene fatto prendere atto che ACPR_1 ha dichiarato:
Lui non vuole assolutamente che io tenga il bambino, da quel momento ha cominciato a picchiarmi tutti i giorni e in continuazione. Penso che lui non voglia che io tenga il bambino perché dice di essere troppo giovane.
Mi viene chiesto di prendere posizione.
È vero che in questo momento non voglio il bambino ma non è vero che l’ho picchiata come lei dice.
Mi chiedo come può dire questo, ieri prima che io andassi a lavorare ho fatto un disegno raffigurante la nostra famiglia. Ho disegnato me, mia moglie e un bambino indicando anche il nome “__________” come volontà di mia moglie. Questo disegno l’ho apposto sul frigorifero, piegandolo e infilandolo nella fessura. (…)
Mi viene fatto prendere atto che ACPR_1 ha dichiarato che io, brandendo il tubo dell’aspirapolvere, ho detto:
se vuoi divorziamo, ma il bambino non lo tieni!!! Tu non mi conosci ancora, o lo ammazzi te o io ammazzo te e lui, non ti rendi conto di cosa sono capace!!! Io prendo un coltello e tiro fuori io il bambino!!!
Mi viene chiesto di prendere posizione.
Queste sono stupidaggini che si è inventata mia moglie” (PS AP 1 8.11.2013, pag. 10 e 15).
e. Queste dichiarazioni - in sé coerenti - sono confermate, come si vedrà in seguito, dalle dichiarazioni della moglie che ha ammesso l’esistenza del disegno.
E’, poi, evidente che, con quel disegno, il marito intendeva comunicare alla moglie di avere cambiato idea sulla gravidanza e, viste le dichiarazioni di cui sopra, di accettarla nonostante le difficoltà dovute alla precarietà della loro situazione. Va, a questo proposito, aggiunto che l’uomo non si è limitato a disegnare due genitori con un bambino ma ha aggiunto il nome del bambino:
“ Ho disegnato me, mia moglie e un bambino indicando anche il nome “__________” come volontà di mia moglie”.
L’indicazione del nome voluto dalla moglie per il bambino ha più significati: non solo rafforza quello dell’accettazione (con la personificazione del bambino), ma dimostra anche che i due genitori avevano discusso della gravidanza in un’ottica non distruttiva, o meglio dimostra che il marito era, nelle discussioni con la moglie, almeno entrato nell’ottica di tenere il bambino.
E’ ciò che, del resto, AP 1 ha ben spiegato al dibattimento d’appello:
“ Il disegno della famigliola l’ho fatto la mattina del 7.11.2013. Ero in cucina, lei dormiva ancora e io ho fatto quel disegno prima di partire per raggiungere il mio amico a __________. La presidente mi chiede perché ho fatto quel disegno. Mi è venuto così. Ho disegnato tre figure e ho messo i nostri nomi. Per il bambino ho messo __________ perché lei mi aveva detto che, se fosse stata una bambina, avrebbe voluto chiamarla così. Avevamo avuto questo colloquio un paio di giorni prima. Ricordo che io avevo detto, se invece fosse stato un maschio, avremmo potuto chiamarlo __________ come suo padre.
È vero che, per lo meno all’inizio, io non volevo un bambino. Pensavo che quello non fosse il momento giusto. Da un lato perché io ero qua senza lavoro. D’altro lato perché volevamo lasciare la Svizzera ed andare a vivere altrove. Parlavamo di Germania, Serbia e Austria. E quindi non mi sembrava che quello fosse il momento giusto per avere un bambino.
Alla presidente rispondo che - se non mi sbaglio - mia moglie mi ha detto di essere incinta un paio di settimane prima del mio arresto.
È vero che ho detto a mia moglie di abortire ma lei sin dall’inizio non voleva. Non l’ho mai picchiata durante queste discussioni. Alla fine ho capito che lei non voleva abortire. Così mi sono detto che, nonostante non fosse una buona idea, avremmo avuto il bambino. Secondo me, non era il momento giusto per avere un figlio. Ma siccome lei era convinta di averlo, io mi sono adattato. A mia moglie non ho detto esplicitamente di avere cambiato idea ma lei l’ha sicuramente capito perché, da un certo punto in poi, abbiamo cominciato a parlare di quello che sarebbe successo con l’arrivo del bambino, di nomi e di altro” (verb. dib. d’appello, pag. 13 e 14).
Il disegno e il suo significato contrastano irrimediabilmente con la versione della donna secondo cui, dopo avere saputo della gravidanza, il marito l’ha picchiata tutti i giorni per costringerla ad abortire mentre si inserisce più armoniosamente in quella di lui che, pur precisando di essere stato contrario sin dal primo momento, ha detto di averne in seguito parlato con la moglie che, invece, era contenta di essere incinta (“poi ne abbiamo ancora parlato, lei era contenta di essere incinta ed io le ripetevo che non era il momento”).
Questo contrasto è ancor più evidente se si considera che, quella stessa mattina, alle 6:36, AP 1 ha spedito alla moglie, che dormiva ancora, il seguente sms:
“ ti amo tanto” (AI 22).
Difficile è credere che l’uomo che, prima di assentarsi per alcune ore, lascia alla moglie, ancora addormentata, dei messaggi tanto affettuosi e significativi (disegno e sms), al suo rientro aggredisca come una furia quella stessa donna minacciando di uccidere lei e il bambino, perché - come la donna ha sostenuto - “non lo voleva assolutamente”.
f. AP 1 ha, poi, attribuito le dichiarazioni della moglie alla nefasta influenza di ZZ_1, responsabile del bar __________ di __________ in cui la moglie prestava servizio:
“ quando ho visto questa donna, ho capito che quanto stava accadendo, i reati che mi sono stati contestati, non sono frutto delle dichiarazioni di mia moglie ma hanno a che fare con questa donna (…) Tutto questo e quello che è successo ieri, è stato fatto da ZZ_1 e non credo lo abbia fatto ACPR_1” (PS AP 1 8.11.2013, pag. 6).
11. ACPR_1 è stata nuovamente sentita nel pomeriggio di quello stesso giorno.
a. Rispondendo alle domande degli interroganti, ella ha, dapprima, precisato di essere l’unica a lavorare e di essere, quindi, lei a mantenere il marito.
Richiesta, poi, di descrivere la sua vita coniugale, la donna ha dichiarato quanto segue:
“ circa una settimana dopo il nostro matrimonio, AP 1 ha iniziato ad essere aggressivo nei miei confronti; cosa che prima non era mai stato. Si arrabbiava per niente e quindi mi picchiava prevalentemente in faccia e sulla testa con la mano. Per esempio, un paio di giorni fa, lui ha messo le cozze nel congelatore e gli ho detto che le cozze non andavano messe lì. Lui si è arrabbiato, ha preso le cozze e le ha buttate tutte per terra. Le ho raccolte e buttate via perché non erano più commestibili e lui mi ha costretta a toglierle dalla spazzatura e quindi mi ha di nuovo colpito alla testa con degli schiaffi.
Per rispondere alle domande di chi mi interroga dico che all’inizio mi picchiava, sempre nel solito modo, ogni tanto. Poi via via sempre più spesso e quando gli ho comunicato che ero incinta, 2 o 3 settimane fa, ogni giorno e anche più volte al giorno, per qualsiasi stupidata che dico o faccio, lui mi picchia. Io l’unica cosa che facevo era quella di ripararmi il viso con le mani. Avevo paura che reagendo diventava peggio. Lui è molto più forte di me. (…) Una volta lui ha buttato per terra piatti e bicchieri e con uno di questi rotti mi ha minacciato dicendomi che mi ammazzava. Mi aveva messo il coccio vicino alla gola. Un’altra volta mi è venuto incontro con un coltello. Ero terrorizzata ma sono riuscita a parlargli e a convincerlo a lasciare il coltello. (…) Capita che nei finesettimana finisco più tardi di lavorare. Magari anche alle 2:00 di notte (generalmente finisco alle ore 01:00). Lui mi aspettava e appena entrata in casa mi aggrediva verbalmente con epiteti vari, tipo puttana, merda dove sei stata? (…) una sera del mese di settembre, non ricordo la data ma eravamo ancora a Contone, sul parcheggio sottostante dove avevo la mia stanza, lui mi ha dato una sberla che mi ha fatta cadere per terra. Mi sono rialzata, ho preso l’auto e sono andata al bar __________ per prendere una pizza per lui. Piangevo e una donna che si chiama YY_1 e che conosco solo di vista per averla vista ad __________ mi si è avvicinata chiedendomi perché piangevo. Io le ho detto che mio marito mi picchiava. Lei è della __________ e ricordo che mi ha detto… conosco questa mentalità…” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 2, 3 e 4).
b. Come vedremo in seguito, la donna rielaborerà l’episodio della minaccia con le stoviglie rotte. Qui dice che, in un’occasione, il marito ruppe dei piatti e dei bicchieri e, poi, la minacciò con “uno di questi rotti”. In seguito, dimenticherà i piatti e svilupperà la questione del bicchiere affermando che a lei che lo pregava di non usare il suo bicchiere preferito (un bicchiere per il latte macchiato), il marito rispose rompendolo e avvicinando al suo collo il coccio a mo’ di minaccia.
Si osserva, poi, che, in questo verbale, la donna racconta che il marito era solito picchiarla nei week-end, al suo rientro - più tardivo del solito - dal lavoro:
“ Capita che nei finesettimana finisco più tardi di lavorare. Magari anche alle 2:00 di notte (generalmente finisco alle ore 01:00). Lui mi aspettava e appena entrata in casa mi aggrediva verbalmente con epiteti vari, tipo puttana, merda dove sei stata?”
Affermando che “lui mi aspettava e appena entrata in casa mi aggrediva”, la donna lascia intendere che il marito l’aspettava a casa.
In realtà, questo è falso.
Ciò risulta dalle costanti dichiarazioni del marito - che ha sempre detto che era lui ad accompagnarla al lavoro e a riprenderla la sera - confermate, al dibattimento d’appello, dalla stessa ACPR_1 (evidentemente dimentica di alcune sue diverse dichiarazioni):
“ A domanda della presidente, dichiaro che, all’inizio, forse per un paio di settimane, al lavoro ci andavo con la mia macchina. Poi mi accompagnava sempre il mio ex marito perché era geloso. Era sempre lui che poi mi veniva a riprendere la sera alla fine del turno” (verb. dib. d’appello, pag. 10).
In questo stralcio di verbale la donna ribadisce che, saputo della gravidanza, il marito la picchiava “ogni giorno e anche più volte al giorno”.
A questa Corte tocca, perciò, ribadire che, se così fosse stato, non avremmo dovuto cercare di indovinare, sulle foto scattate la sera del 7 novembre 2013, rossori ed ematomi.
Va, poi, annotato che, leggendo l’affermazione “lui è molto più forte di me”, si ha l’impressione di essere confrontati con una donna fragile.
L’impressione cambia se si pensa che questa stessa donna che, ai poliziotti, sottolineava la superiorità fisica del marito, ha loro nascosto che lei ha praticato per anni, sino alla nascita della bambina, una disciplina marziale (judo). Circostanza che ha dovuto ammettere, su sollecitazione della Difesa, al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 7).
Limitatamente al litigio sulle cozze, il racconto della donna è, come vedremo, confermato dal marito che, tuttavia, lo descrive di intensità minore (negando avere colpito la moglie con una sberla) e, in sintesi, attribuendone a lei la responsabilità (era lei - ha raccontato - che lo stressava con queste cozze).
Relativamente all’episodio del bar __________ - lo vedremo - la testimonianza della donna che vide ACPR_1 e, con cui, brevemente, parlò getta sulla vicenda una luce completamente diversa da quella gettata dall’ACPR_1.
Infine, si annota che qui ACPR_1 afferma che il marito cominciò ad avere atteggiamenti aggressivi soltanto una settimana dopo il matrimonio:
“ circa una settimana dopo il nostro matrimonio, AP 1 ha iniziato ad essere aggressivo nei miei confronti; cosa che prima non era mai stato”.
Come visto, al dibattimento d’appello dirà una cosa un po’ diversa:
“ Prima del matrimonio, io e AP 1 abbiamo convissuto circa un mese. La convivenza era abbastanza tranquilla. Ogni tanto urlava ma non mi ha mai picchiata. Urlava perché si arrabbiava. Si arrabbiava per gelosia” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
A questo proposito si segnala, inoltre, che l’amica ZZ_1 ha riferito agli inquirenti che l’ACPR_1 le aveva detto che il marito la picchiò per la prima volta il giorno del matrimonio, perché lei aveva scelto un abito di un colore che non gli piaceva (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 7).
Vero è che al dibattimento d’appello, interrogata al riguardo, ACPR_1 ha detto:
“ Dopo il matrimonio ha cominciato a picchiarmi. Non ricordo la prima volta che mi ha picchiato. Erano talmente tante.
La presidente mi ricorda che la signora ZZ_1 ha detto che io le ho confidato che la prima volta AP 1 mi ha picchiato perché non gli era piaciuto il vestito che avevo comprato per il matrimonio. Non è vero. Non mi ricordo per che cosa mi ha picchiato la prima volta. Mio marito mi picchiava perché non gli piaceva quello che cucinavo. Oppure perché rientravo, secondo lui, tardi dal lavoro” (verb dib. d’appello, pag. 5)
Tuttavia, non si comprende il motivo per cui la ZZ_1 avrebbe dovuto mentire su questo punto. Peraltro, inventando un episodio specifico e con tanti dettagli:
“ ZZ_1 (…) mi aveva detto che aveva iniziato a picchiarla sin da subito dopo il matrimonio. La prima volta per il vestito del matrimonio dove aveva comprato un vestito color lilla che a lui non piaceva” (MP di confronto ZZ_1/AP 1 25.11.2013, AI 25, pag. 7).
Ne deriva l’accertamento secondo cui ACPR_1 su questo punto ha mentito: ha mentito alla ZZ_1 oppure ha mentito al dibattimento di appello.
c. All’agente che la interrogava, la donna ha spiegato che nessuno ha sentito le sue liti con il marito poiché loro abitavano in una casa “molto vecchia e da soli”, visto che l’altro appartamento era occupato da una “coppia di anziani che viene solo durante le vacanze”. Ha, inoltre, spiegato che nessuno si era mai accorto di nulla perché il marito era attento a non lasciarle dei segni visibili e che, comunque, quando ciò capitava, lei li nascondeva con il trucco:
“ non mi lasciava segni così evidenti. Qualche graffio e qualche sanguinamento al viso che io cercavo di nascondere con il trucco quando uscivo di casa per andare a lavorare. In un paio di circostanze mi ha lasciato dei lividi sulle spalle e sulle braccia. Sul viso non mi ha mai dato pugni mentre che in altre parti del corpo più nascoste, quali appunto braccia e spalle, me ne ha dati tanti” (PS ACPR_1 8.11.2013 14.05, pag. 2; cfr. anche pag. 3).
d. Riguardo a queste dichiarazioni, in particolare riguardo a quella secondo cui nessuno poteva sentire, va detto che, se questo può valere per __________, non può valere per __________ dove i due dividevano l’appartamento alla __________ con un’altra persona. Questa, come si vedrà, ha detto di averli sentiti soltanto “qualche volta alzare la voce ma di non avere mai avuto l’impressione che si trattasse di liti violente ” ed, anzi, ha detto di avere spesso visto i due coniugi in atteggiamenti affettuosi.
Ma non solo. Sempre in relazione al periodo passato alla __________, anche il proprietario ha detto di avere avuto l’impressione che i due fossero davvero innamorati e di avere sentito soltanto litigi “normali”.
Sui “segni”, non può essere nascosto che, ancora una volta, desta perplessità il fatto che botte violente come quelle descritte dalla donna non lasciassero segni visibili.
Per il resto, va segnalato che in questo verbale si registra un’importante modifica delle dichiarazioni della donna. Al mattino, infatti, lei aveva detto che il marito le dava dei pugni anche sul viso (ciò che qui ha negato).
Ma non solo.
In questo secondo verbale, lei ha detto che il marito le dava “tanti” pugni “sulle braccia e sulle spalle” o, più in generale, “sulle parti del corpo più nascoste”, mentre al mattino si era limitata a dire che lui la “picchiava soprattutto in faccia e sulla testa” (cosa che, peraltro, aveva ripetuto all’inizio di questo verbale).
e. Anche in questo verbale, la donna ha ribadito che il marito non voleva il bambino che lei aspettava:
“ lui questo bambino non lo voleva proprio. Diceva che gli avrebbe impedito di vivere la sua vita, di andare in vacanza e di divertirsi. Ogni giorno mi diceva di abortire. Mi svegliava anche durante la notte per convincermi ad abortire; cosa che io non ho mai voluto fare. È vero che sapevo che non voleva dei figli, ma questo bambino è arrivato e io voglio dare alla luce mio figlio. Una volta mi ha detto che se non abortivo, con un coltello, me lo avrebbe tolto lui il bambino dal ventre. Proprio ieri mi ha detto che se volevo potevamo divorziare ma mai avrebbe voluto che il figlio rimanesse qui in Svizzera perché lui è balcanico e un eventuale suo figlio doveva crescere laggiù. Mi ha detto che piuttosto che farlo crescere qui l’avrebbe ammazzato lui” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 2 e 3).
In quest’occasione ACPR_1 ha poi precisato che ciò che la spaventava di più era il fatto che il marito aveva un comportamento “assurdo”:
“ lui si comporta in maniera assurda e ciò mi incute più paura. Ieri mattina ha fatto un disegno con 2 adulti e un bambino e l’ha attaccato al frigo. Ieri pomeriggio gli ho mandato un sms per sapere a che ora tornava a casa perché avevo bisogno della macchina e quando è arrivato mi ha detto come prima cosa: perché mi mandi gli sms? Ora ti spacco la faccia e ha iniziato a picchiarmi” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3).
f. Con l’evidente intento di dimostrare come il marito fosse ossessionato dalla gravidanza, ACPR_1 arriva ad affermare che egli la svegliava “anche durante la notte” per convincerla ad abortire. E’ una tesi che non riprenderà più. Non si sa se per dimenticanza o per presa di coscienza della sua natura abnorme.
Va, poi, osservato che la donna, in questo verbale, riconduce la minaccia di “tirare fuori il bambino con un coltello” ad un momento precedente la sera del 7 novembre 2013 mentre, sia prima che dopo, l’ha sempre situata soltanto in quella sera.
Anche riguardo la frase che il marito le avrebbe detto al rientro, la donna modifica la sua versione: nel verbale del mattino, la frase riportata è “sono tornato a casa il più velocemente possibile per poterti spaccare la faccia” mentre in questo la frase è “perché mi mandi gli sms? Ora ti spacco la faccia”.
Va, poi, osservato che, ancora una volta, il racconto sui contatti telefonici non è propriamente aderente alla realtà. Come visto in precedenza, non c’è stato un solo sms ma molti di più (cfr. supra, consid. 9.n). L’impressione che si deriva da questo racconto è che la donna cerchi - sminuendo le proprie azioni - di mettere in cattiva luce il marito descrivendolo, appunto, come qualcuno che ha reazioni del tutto sproporzionate.
Inoltre, quanto alla credibilità intrinseca, si sottolinea che gli intendimenti che la donna attribuisce al marito (“ti spacco la faccia”) non sono congruenti con i segni - minimi - riscontrati dai medici.
Infine, si rileva l’incongruenza, in questo contesto, dell’affermazione secondo cui il marito le avrebbe detto che non avrebbe mai permesso che il figlio - balcanico - crescesse in Svizzera. Una simile preoccupazione è del tutto estranea a colui che, con ogni mezzo, cerca di costringere la moglie ad abortire.
g. ACPR_1 ha continuato in questa seconda audizione spiegando che, dopo aver annunciato al marito la sua gravidanza, è vissuta nel terrore che AP 1 potesse fare seriamente del male a lei e al bambino:
“ io ho sempre creduto alle sue minacce di uccidermi che sono state frequenti e dal momento che gli ho comunicato di essere incinta ancora di più. Questa convinzione mi ha sempre bloccata nelle reazioni perché ho veramente il terrore che lui possa farmi del male e soprattutto possa fare del male al bambino. (…) io sono molto preoccupata per la sorte mia e di mio figlio. Lui mi ha sempre detto che se mi ribellavo lui sarebbe magari anche andato in prigione ma che sarebbe comunque riuscito a togliermi dalla circolazione. Io ci credo che lui possa davvero ammazzarmi e mi sento in pericolo” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3 e 4).
h. Qui la donna sostiene che il marito la minacciava sempre di morte per assoggettarla ai suoi voleri ed aggiunge che lei ha sempre preso sul serio tali minacce.
Difficile è, perciò, capire come mai lei non abbia riferito questa circostanza (che era, secondo questa versione, una costante del suo rapporto con il marito) al mattino, quando gli inquirenti le avevano esplicitamente chiesto se questi avesse mai intralciato la sua libertà d’agire. Questa lacuna stupisce ancor di più se si pensa alla banalità della limitazione di cui la donna ha parlato (alcune volte, durante le discussioni, il marito le impediva di uscire) in risposta a tale domanda.
Del resto, se si pensa che, nel primo verbale, la donna aveva esplicitamente detto che il marito, sino a quel momento, si era “limitato” a darle “degli schiaffi e dei pugni” e, in un’occasione, a minacciarla con un coltello, questa è un vero e proprio - e macroscopico - cambiamento di versione.
Si precisa che la limitazione di cui si è appena detto (quella di non potere, a volte, uscire) è l’unica di cui la donna ha parlato spontaneamente. L’altra (le coazioni sessuali) è stata, in effetti, riferita soltanto su espressa e suggestiva domanda degli inquirenti (“ha già dovuto subire degli atti sessuali contro la sua volontà?”).
i. In occasione di questo interrogatorio, ACPR_1 ha ribadito di essere stata costretta dal marito a subire in tre occasioni la penetrazione anale:
“ È vero che dal momento in cui siamo tornati dalla __________ e fino a un mese fa, in tre circostanze distinte lui mi ha penetrata analmente con la forza. Le modalità sono quelle che ho già detto. È successo due volte nella camera che avevo a __________ e una volta nella camera di __________. Si discuteva e lui mi picchiava. In tutte tre le circostanze è avvenuta la stessa cosa. Discussione, botte, io che cadevo sul letto. Lui che mi prendeva con la forza, mi girava sul letto, mi toglieva i pantaloni e diceva, adesso te lo metto nel culo. Io piangevo. Mi faceva molto male, il dolore era forte ma lui non smetteva fino a che non eiaculava. Non sono mai riuscita a sottrarmi. Lui è forte fisicamente. Non ricordo se mi minacciava in questi frangenti.” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3 e 4).
l. Si registra, anche in queste dichiarazioni, un cambiamento di versione.
Nel primo verbale ACPR_1 aveva detto che il marito l’aveva picchiata soltanto prima della terza coazione. Qui, invece, le botte ci sono state sempre.
Inoltre, pur se in modo meno evidente, la donna cambia versione anche riguardo la durata delle coazioni. Nel primo verbale, aveva detto che i rapporti anali erano durati “poco tempo”. Qui sembra descrivere dei rapporti di una certa durata:
“ Mi faceva molto male, il dolore era forte ma lui non smetteva fino a che non eiaculava”.
Va, poi, rilevato che, qui, l’ACPR_1 dichiara che il marito, prima di penetrarla, annunciava le sue intenzioni con un “adesso te lo metto nel culo”. Si tratta di una novità rispetto alle precedenti dichiarazioni.
Va osservato che il denominatore comune di questi cambiamenti di versione - così come di quelli evidenziati ai punti precedenti - sembra essere la volontà di aggravare la posizione del marito.
Infine, va sottolineato - perché poi cambierà versione - che la donna, in questo verbale, ha dichiarato di non ricordare se il marito, in questi frangenti, la minacciava.
m. In questo verbale, la donna ha spiegato di non avere, nemmeno nei momenti di intimità condivisa con il marito, voluto quel tipo di rapporto sessuale:
“ per rispondere alle domande di chi mi interroga, confermo che fino a 2 giorni fa abbiamo avuto rapporti sessuali vaginali consenzienti. Io non ho mai voluto penetrazioni anali. Quando me lo chiedeva, gli dicevo che non volevo perché mi faceva male e lui mi rispondeva che a lui piaceva molto vedermi soffrire quando me lo metteva nel culo. Confermo che le tre volte che è avvenuta la penetrazione anale lui l’ha fatto con la forza così come ho già detto ” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 3 e 4).
n. Se qui dice che di rapporti di questo tipo non ne ha avuti altri all’infuori dei tre denunciati come forzati, in seguito, come vedremo, cambierà versione, aderendo a quella del marito che, invece, aveva detto che nei loro rapporti intimi trovava posto anche questa pratica sessuale.
Si osserva, qui, pure, che l’ammissione di avere avuto “fino a 2 giorni fa” (quindi, fino al 6 novembre 2013) rapporti sessuali (vaginali) consenzienti con il marito mal si concilia con il clima di violenza descritto dalla donna.
o. Per finire, la donna ha spiegato che si era decisa a chiedere aiuto solo la sera prima e soltanto per difendere il bambino che portava in grembo:
“ (…) la forza di reagire ieri sera me l’ha data il bimbo che porto in grembo e la consapevolezza che dovevo farlo per mio figlio” (PS ACPR_1 8.11.2013, ore 14:05, pag. 4).
p. Come si vedrà in seguito, in realtà già poco dopo le 9:00 del 7 novembre 2013, la donna aveva scritto un sms alla datrice di lavoro per chiederle se avrebbe potuto accompagnarla in polizia il giorno successivo perché voleva denunciare il marito che, stando a quel che scriveva, l’aveva picchiata già la sera precedente.
Da questo sms (citato in esteso sub consid. 12.n) si deduce, non solo che la donna aveva già in precedenza parlato all’amica/datrice di lavoro di botte ricevute, ma anche che, in ogni caso dalla mattina del 7 novembre 2013 (quindi, non da “ieri sera” come dice agli inquirenti), ACPR_1 era decisa a rivolgersi alla polizia (se non già in precedenza, cfr consid 12.n.).
Come già visto, risulta anche dal sms inviato nel pomeriggio del 7 novembre (prima del rientro del marito) all’amica in Germania che ACPR_1 era anche già ben decisa a lasciare il marito.
Dunque, non è vero che ACPR_1 ha trovato “la forza di reagire” solo la sera del 7 novembre 2013.
12. L’8 novembre 2013, gli inquirenti hanno sentito anche ZZ_1, titolare del bar __________ di __________, che aveva chiamato la polizia.
a. La signora ZZ_1 ha esordito raccontando che AP 1 non le piaceva:
“ avevo notato una fotografia di questo ragazzo sul telefono di ACPR_1 e quella persona, a pelle, non mi piaceva. Avevo cercato anche di parlare con lei e di metterla in guardia proprio per il fatto che la faccia di quell’uomo non mi piaceva per nulla, anche se non lo avevo ancora mai visto di persona” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 2).
b. Proseguendo, la ZZ_1 ha spiegato di avere allestito il contratto di lavoro con ACPR_1 il 14 settembre, il giorno prima che iniziasse a lavorare:
“ ACPR_1 firmava così il suo contratto di lavoro e, solo a quel momento, ossia il 14.09.2013, mi diceva che era sposata e questo in quanto io avevo scritto sul contratto “nubile”. Io cadevo allora dalle nuvole e le dicevo che era una pazza (…) Fatto sta che ACPR_1 ha svolto due giorni di lavoro in prova prima dell’inizio effettivo del contratto e non rammento se questi due giorni fossero il 12 e 13 settembre o il 13 e 14 settembre” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 2 e 3).
c. In questo stralcio di verbale la ZZ_1 ha mentito su tre circostanze:
il 14 settembre 2013 lei già sapeva che ACPR_1 era sposata: ciò emerge, con certezza, dal sms che l’ACPR_1 le scrisse il 12 agosto 2013 alle ore 13:21: “ciao ZZ_1 sei lì oggi di presento mio marito scusa non ho festeggiato di spego poi da sola fai mi un favore non dici non di adetto sono sposato” (AI 28);
- ACPR_1 ha iniziato a lavorare al __________ ben prima del 15 settembre 2013 (cfr. sotto, consid. 27.l);.
i giorni 12/13 o 13/14 settembre 2013 ACPR_1 non ha lavorato in prova, avendo ella iniziato la sua attività lavorativa presso il __________ da subito dopo il matrimonio (cfr. sotto, consid. 27.l).
d. La teste ha, poi, raccontato che AP 1 era molto geloso della moglie, al punto che aveva preteso che lei la licenziasse perché un avventore le aveva offerto da bere:
“ posso raccontarvi quanto accaduto il primo giorno di lavoro, ossia la domenica 15 settembre, che ACPR_1 lavorava come barista e un cliente era arrivato al bar, ed essendo un nostro caro amico aveva festeggiato offrendo da bere al personale ed ai clienti presenti. Quindi di fatto aveva offerto anche del prosecco o dello champagne a ACPR_1. Preciso che al momento che questo cliente aveva offerto da bere a tutti era presente nel locale anche il marito di ACPR_1 che aveva visto la scena. Al momento della chiusura del bar ACPR_1 mi raccontava che suo marito le aveva fatto una scenata di gelosia allucinante e che voleva che io la licenziassi in quanto non voleva che nessuno le parlasse o che potesse offrirle da bere.
Il 16 settembre, al pomeriggio, verso le 17.30, AP 1 si presentava nel locale e mi diceva che potevo tenermi ACPR_1 e venderla e che potevo usarla per vendere tutti i prosecchi che volevo e se ne andava. La sera stessa, verso le 22.30, quando ACPR_1 era in servizio, si ripresentava al locale e mi affrontava dicendomi che dovevo licenziare sua moglie e che dovevo stracciare il contratto visto che lui era suo marito e che lui non era d’accordo a che sua moglie lavorasse nel nostro locale. Io gli rispondevo che non poteva permettersi di parlarmi a quel modo (…) lo invitavo quindi a lasciare il locale e gli dicevo che se voleva poteva licenziarsi ACPR_1. AP 1 mi rispondeva che dovevo licenziarla io altrimenti non avrebbe potuto avere la disoccupazione. Ne nasceva così un battibecco ed io lo allontanavo dal locale minacciando che avrei chiamato la polizia qualora fosse tornato a fare scenate davanti ai clienti” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 3).
e. Da queste dichiarazioni, emerge che AP 1 non accettava che la moglie lavorasse come cameriera tanto da chiedere alla ZZ_1 di licenziarla perché “non voleva che nessuno le parlasse o che potesse offrirle da bere”.
Interrogato al riguardo, al dibattimento d’appello, AP 1 ha risposto:
“ La presidente mi ricorda che, durante l’inchiesta, è stata sentita la signora ZZ_1che ha detto che io non ero contento che ACPR_1 facesse la cameriera. Rispondo che non è così. Quando l’ho conosciuta ACPR_1 lavorava come cameriera, lei ha anche una formazione in questo ambito e io non ho mai avuto nulla in contrario a che lei lavorasse come cameriera” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
La risposta è parsa alla Corte molto adeguata.
Qui ci si limita ad annotare che, in queste dichiarazioni, ZZ_1 accusa esplicitamente AP 1 di avere voluto imbrogliare l’assicurazione disoccupazione (“gli dicevo che se voleva poteva licenziarsi ACPR_1. AP 1 mi rispondeva che dovevo licenziarla io altrimenti non avrebbe potuto avere la disoccupazione”) e, in qualche modo, sembra voler far comprendere che lei, invece, rifiutò di licenziare ACPR_1, anche per evitare una percezione abusiva di indennità di disoccupazione.
La cosa - sia l’accusa a AP 1 che l’ergersi di lei a difensore delle assicurazioni sociali - lascia perplessi se si pensa che la ZZ_1 ha inviato all’Ufficio regionale di collocamento un contratto in cui l’inizio dell’attività di ACPR_1 era stata di molto posticipata rispetto alla realtà. La perplessità aumenta, poi, alla lettura del seguente sms:
“ visto e considerato che non ti interessa di farmi sapere nulla domani mattina chiamo la disoccupazione e metto accorente di tutta la situazione e in più avviso l’autorità” (sms del 12.9.2013, ore 9:19 da ZZ_1 a ACPR_1).
Questa forte perplessità non può che tradursi, poi, in un giudizio di inverosimiglianza del racconto.
Della discussione tra AP 1 e ZZ_1 diremo, invece, in seguito.
f. Risulta dagli atti che, fra settembre e ottobre 2013, la signora ZZ_1 si rivolse alla polizia cantonale per chiedere come potesse diffidare AP 1.
Questo quanto scritto, al riguardo, dal sergente __________ che parlò con la signora:
“ un giorno si è presentata in ufficio la signora ZZ_1 di __________. Purtroppo non rammento il giorno in cui è arrivata, ma penso che sia stato in settembre o ottobre 2013. ZZ_1 voleva delle informazioni per inviare una diffida al fidanzato di una sua collaboratrice del bar __________ di __________; uomo che, a quanto pare, creava sempre problemi quando arrivava nell’esercizio pubblico. Ricordo che la ZZ_1 aveva con sé un foglio con scritto il nome e il cognome di un uomo e voleva sapere dove abitasse per mandargli la diffida (…) alla signora ho suggerito di preparare la diffida e [di avvisare] la polizia (117) appena si presentava nuovamente l’uomo al bar (….) così facendo lo si poteva identificare con certezza e poi, alla nostra presenza, ZZ_1 gli poteva consegnare la diffida. Da allora non ho più avuto notizie” (cfr. e-mail 8.11.2013 del sgt __________, allegato all’AI 1).
g. Questa Corte non può esimersi dal rilevare che, da questo mail, risulta che la ZZ_1 ha mentito anche all’agente cui si era rivolta affermando, prima, che l’uomo era il “fidanzato” di ACPR_1 - mentre sapeva benissimo che era il marito - e, poi, affermando di non conoscerne l’indirizzo quando, invece, sapeva benissimo che abitava con ACPR_1.
Va, qui, annotato che la ZZ_1 mentirà ancora agli agenti la sera del 7 novembre 2013 dicendo che ACPR_1 era stata picchiata “dal suo compagno… dal suo amico… non lo so” (CD con registrazione della telefonata alla polizia in atti sub doc. TPC 30).
h. La signora ZZ_1 riferiva, poi, agli inquirenti che una cliente del bar, tale YY_1, le aveva raccontato che, il 17 o 18 settembre 2013, ACPR_1, in un momento di disperazione, le aveva confidato di essere stata picchiata dal marito “a seguito del fatto che lavorava per me”:
“ Il giorno dopo, il 17 o il 18, non ricordo esattamente, ACPR_1 “confessava” ad una mia amica, tale YY_1 di cui non ricordo il cognome, che frequenta il bar, di avere ricevuto delle botte dal marito a seguito del fatto che lavorava per me. YY_1 mi raccontava (…) che la ragazza era disperata” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 3 e 4).
i. Qui, la ZZ_1 fa riferimento all’episodio del bar __________ dicendo che, secondo quel che le disse YY_1 (che le avrebbe riferito le confidenze di ACPR_1), il motivo della lite (e, poi, della contestata sberla) era da ricercarsi nel suo lavoro al __________ (che non piaceva al marito).
YY_1 - come vedremo - agli inquirenti dirà, invece, che ACPR_1 aveva attribuito l’accaduto all’alcool.
E’ pure l’alcool che AP 1, alla fine dell’inchiesta, ha chiamato in causa come motivo del litigio:
“ confermo di avere tirato il calcio alla macchina e confermo pure di aver buttato la pizza quando lei l’ha portata a casa però non l’ho picchiata. Noi stavamo litigando, non so perché poi lei sia tornata in macchina e allora io ho dato un calcio alla macchina. (…) Quella sera avevamo bevuto molto entrambi, lei non è andata via perché le ho dato lo schiaffo ma perché voleva tornare al __________, è per questo che ho dato la pedata alla macchina. (…) Non l’ho picchiata. (…) lei è andata al __________ non per la pizza ma perché voleva continuare a bere. Ma non voglio parlare di lei per non dire cose brutte di lei. (…) era ubriaca come lo ero io” (MP AP 1 23.12.2013, AI 59, pag. 13 e 14).
Dunque, su questo aspetto, le dichiarazioni di YY_1 e di AP 1 si sostengono a vicenda e vanno, dunque, ritenute credibili.
Del resto, si ricorda come questa Corte abbia già accertato che ZZ_1 ha più volte mentito.
Per semplice informazione, si annota qui che ACPR_1, invece, agli inquirenti ha detto che, quel giorno, il marito si arrabbiò e, quindi, la picchiò, per una questione di cibo (che non c’era). La dichiarazione verrà discussa più oltre.
Va, qui, infine, osservato che, come risulta dalle dichiarazioni della stessa YY_1, il momento di disperazione in cui, secondo la ZZ_1, ACPR_1 avrebbe fatto le sue confidenze a YY_1 era, in realtà, un momento di ubriachezza.
Su questo punto, al dibattimento d’appello, l’ACPR_1 ha mentito, negando espressamente di essere stata alticcia quel giorno (verb. dib. d’appello, pag. 6).
l. Sempre secondo le sue prime dichiarazioni agli inquirenti, la ZZ_1, ricevute le confidenze di YY_1, affrontò la dipendente chiedendole cosa stesse succedendo:
“ lei mi raccontava che il marito la picchiava ma che lei ne era innamorata e che era disposta a perdonarlo perché lui sarebbe cambiato e che suo marito era solo nervoso perché non avevano una casa e quindi malgrado venisse picchiata era disposta a sopportare questa cosa per amore. (…) sono andata su tutte le furie e ho invitato ACPR_1 a mandare via di casa suo marito e a denunciare la cosa alla polizia, ma lei non voleva in quanto non aveva permessi e non voleva separarsi da lui. In seguito io mi sono sempre interessata chiedendo a ACPR_1 come andasse e lei continuava a dirmi che sì, andava bene, anche se io vedevo che non era per niente felice e che non era la solita ACPR_1 che conoscevo” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 4).
m. Sempre durante la sua prima audizione, ZZ_1ha detto che, la mattina del 7 novembre 2013, dopo che ACPR_1, via sms, le aveva detto che, la sera precedente, il marito l’aveva ancora picchiata, lei si offrì di accompagnarla in polizia ma la ragazza rifiutò l’offerta d’aiuto dicendo che non aveva la macchina e che, perciò, non poteva spostarsi:
“ ACPR_1 nei suoi SMS mi aveva detto che il marito l’aveva picchiata ancora e [io le ho risposto] che, se voleva, io potevo accompagnarla in polizia. ACPR_1 mi rispondeva che era sola a casa e che non aveva l’auto e che quindi non poteva spostarsi e che saremmo andate in Polizia questa mattina (venerdì) alle ore 11:30” (PS ZZ_1 8.11.2013, pag. 4).
n. Questi gli sms registrati nei tabulati per la mattina del 7 novembre 2013:
- ACPR_1 a ZZ_1, ore 9:21: “Ciao ZZ_1 non ho la macchina non posso
andare in polizia mi picchiato ancora ieri poi andare domani con me in polizia? Bacino ACPR_1”
- ZZ_1 a ACPR_1, ore 9:27: “Ciao ACPR_1, si se tu vuoi possiamo andare
anche oggi”
- ZZ_1 a ACPR_1, ore 9:27: “Mi spiace tanto x te”
- ACPR_1 a ZZ_1, ore 9:39: “Ma non ce la macchina cosa faccio?
Come si vede, ACPR_1 - che diceva che il marito l’aveva ancora picchiata la sera precedente - ha rifiutato l’offerta dell’amica di accompagnarla in polizia quello stesso giorno perché - è la ragione che lei ha addotto - non avendo la macchina, non poteva spostarsi.
Dicendo che non poteva spostarsi perché non aveva la macchina, ACPR_1 non ha detto il vero.
È, infatti, accertato che, quello stesso giorno ACPR_1, nonostante non avesse a disposizione la vettura, è andata a __________ tanto per “cambiarsi le idee” e vi è rimasta alcune ore (vedi sotto).
Altrettanto accertato è che in quella cittadina c’è un posto di polizia cantonale ed uno di polizia comunale.
In queste circostanze, difficile è conciliare il posticipo della denuncia con l’immagine - che ACPR_1 ha voluto dare di sé - della donna vittima di continue e pesanti violenze (agli inquirenti dirà che, anche la sera del 6 novembre, il marito l’aveva “picchiata forte”) che