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Ticino Corte di appello e di revisione penale 17.10.2013 17.2013.75

17 octobre 2013·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·15,349 mots·~1h 17min·2

Résumé

Infrazione aggravata alla LStup per traffico di eroina. Correità. Criteri per la commisurazione della pena

Texte intégral

Incarto n. 17.2013.75

Locarno 17 ottobre 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

assessori giurati:

AS 2 AS 4 AS 5 AS 6 AS 3 AS 1

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 17 gennaio 2013 da

AP 1   

contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di  

IM 1 rappr. dall' DI 1    IM 2 rappr. dall' DI 2 

richiamata la dichiarazione di appello 6 maggio 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che                  con sentenza 15 gennaio 2013 la Corte delle assise criminali ha ritenuto:

                                   1.   IM 1 autore colpevole di:

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato:

-     nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 15 giugno 2012, a __________, __________, __________ e in altre località, in correità con IM 2 alienato, in più occasioni, segnatamente a ABCD_2 e __________, almeno 879 gr lordi di eroina;

-     il 13 giugno 2012, a __________, __________ e in altre imprecisate località, fatto preparativi, in correità con IM 2, per l’acquisto e l’importazione in Svizzera di un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 100 gr;

-     il 14 giugno 2012, a __________, __________ e in altre località, fatto preparativi per l’acquisto di almeno 100 gr di eroina;

-     il 15 giugno 2012, ad __________, detenuto 99.38 gr netti di eroina (con grado di purezza del 15.6%), destinati alla vendita a terzi;

infrazione alla Legge sugli stupefacenti, per avere, nel periodo dal mese di maggio 2012 al 15 giugno 2012, a __________, __________ e in altre località, in parte in correità con il figlio FIGLIO_2, acquistato o procuratosi in altro modo, rispettivamente alienato o procurato in altro modo ad altri, complessivamente, circa 25 gr di cocaina;

favoreggiamento, per avere, il 10 marzo 2012, a __________, __________ e in altre località, in correità con terze persone, sottratto il cittadino rumeno __________ ad atti di procedimento penale e in particolare all’arresto per titolo di tentato assassinio (sub. tentato omicidio, sub. lesioni gravi, sub. lesioni semplici) in relazione ai fatti commessi il 9 marzo 2012 a __________ in correità con altri, accompagnandolo in Italia con la sua autovettura;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa nr. 118/2012 del 16 novembre 2012 (di seguito atto d’accusa)

                                   2.   IM 2 autore colpevole di:

infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter mettere, direttamente o indirettamente, in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato:

-     nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 15 giugno 2012, a __________, __________, __________ e in altre località, in correità con IM 1 alienato, in più occasioni, segnatamente a ABCD_2 e __________, almeno 879 gr lordi di eroina;

-     il 13 giugno 2012, a __________, __________ e in altre imprecisate località, fatto preparativi, in correità con IM 1, per l’acquisto e l’importazione in Svizzera di un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 100 gr;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

La prima Corte ha invece prosciolto:

-     IM 1 e IM 2 dall’imputazione di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti di cui al punto 1.1. dell’atto d’accusa limitatamente all’alienazione di 22,5 gr di eroina a ABC_1;

-     IM 1 dall’imputazione di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti di cui al punto 1.3. dell’atto d’accusa limitatamente all’avere fatto preparativi per l’acquisto di 900 gr di eroina;

-     IM 2 dall’imputazione di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti di cui a punti 1.3. (preparativi per l’acquisto di un kg di eroina) e 1.4. dell’atto d’accusa (detenzione di 99,38 gr di eroina).

In applicazione della pena i primi giudici hanno condannato IM 1 e IM 2 alla pena detentiva di 4 (quattro) rispettivamente 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia, con ripartizione interna in misura di 2/3 a carico di IM 1 e di 1/3 a carico di IM 2.

La prima Corte ha, inoltre, ordinato il mantenimento della carcerazione di sicurezza per IM 1 e la confisca, deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, di tutto quanto in sequestro, ad eccezione delle armi e dei relativi documenti accessori, per i quali è stato disposto il dissequestro, riservata la decisione della competente autorità amministrativa.

I primi giudici hanno, infine, disposto non solo la confisca ma anche la distruzione della sostanza stupefacente.

preso atto che             contro la sentenza della Corte delle assise criminali il procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 6 maggio 2013, ha precisato di impugnare la sentenza di prime cure limitatamente ai proscioglimenti di IM 1 e IM 2 decisi dalla prima Corte, nonché alla commisurazione della pena, postulando la loro condanna alle pene richieste in sede di requisitoria (III).

Gli imputati non hanno interposto appello incidentale. Con scritto 27 maggio 2013 IM 2 ha chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata (XII).

                                        Non sono state presentate istanze probatorie.

esperito                         il pubblico dibattimento il 17 ottobre 2012 durante il quale:

- il procuratore pubblico ha confermato le richieste formulate con la dichiarazione d’appello, chiedendo che gli imputati siano riconosciuti colpevoli di tutte le imputazioni di cui all’atto d’accusa e postulando la condanna di IM 1 alla pena detentiva di 5 anni e 10 mesi e di IM 2 alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi;

- IM 1 e IM 2 hanno entrambi postulato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

ritenuto                      I.   Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2 ).

                                   2.   Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, op. cit., ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum StPO, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che la Corte di appello, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012, consid. 3).

Tale pieno potere di esame in materia di commisurazione della pena è dato anche nei casi in cui, a seguito di un appello presentato dal solo accusatore privato, venga modificato il giudizio sulla colpevolezza del prevenuto che in prima istanza era stato assolto oppure condannato a seguito di una diversa qualifica giuridica, e ciò benché l’accusatore privato non sia legittimato ad interporre appello contro la sanzione inflitta (STF del 14 dicembre 2012, inc. 6B_434/2012, consid. 1.2, destinato alla pubblicazione, confermato in STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4). La colpevolezza non può in effetti venir dissociata dalla pena, per cui, in caso di accoglimento dell’appello dell’accusatore privato in relazione alla colpevolezza dell’imputato (anche in assenza di appello interposto dal PP), la Corte di appello deve fissare una nuova pena commisurata alla colpa da lei accertata, se del caso pronunciando una pena più severa di quella decisa in prima istanza (v. anche STF del 14 gennaio 2013, inc. 6B_54/2012, consid. 4).

                                   II.   Principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   3.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

                                   5.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art 10, n. 58, pag. 170).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

                                   6.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

                                  III.   Gli accusati ed i loro precedenti penali

                               7.a.   la famiglia IM 1 – IM 2

IM 1 è padre di 6 figli, avuti da due donne diverse. Dal matrimonio con __________, dalla quale è separato di fatto, sono nati IM 2, FIGLIO_1 e FIGLIO_2, mentre dalla sua attuale compagna, __________, con cui convive dal 2007, ha avuto __________, __________ e __________, quest’ultima nata mentre egli già si trovava in carcere in detenzione preventiva.

I tre figli più grandi di IM 1 hanno tutti sulle spalle  condanne per infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti:

-     IM 2, coinvolto insieme al padre nell’attuale procedimento, è già stato condannato con sentenza 5 dicembre 2011 della Corte delle assise criminali alla pena detentiva di 5 anni per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, in particolare per avere trafficato - tra il Cantone Ticino e i Cantoni di Argovia e Lucerna - un quantitativo di oltre 4 kg di eroina (ed ha, come vedremo, altre precedenti condanne per reati diversi);

                                         -     FIGLIO_1 è stato condannato, con sentenza 13 ottobre 2011, dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di 2 anni e 4 mesi per aver trafficato, in parte per conto del fratello IM 2, un quantitativo di oltre 700 gr di eroina tra il Canton Lucerna e il Ticino;

                                         -     FIGLIO_2 (il più piccolo dei figli di primo letto), infine, è risultato, pure, anche se marginalmente, coinvolto nel traffico di stupefacenti oggetto del presente procedimento e nei suoi confronti è stato emesso un decreto d’accusa per infrazione aggravata alla LStup per aver trafficato cocaina, in correità con il padre IM 1, sul mercato ticinese.

                                  b.   IM 1

IM 1 è nato il __________ a __________.

Nel giugno 1981 ha sposato __________ e, come visto, dal matrimonio sono nati tre figli: IM 2, FIGLIO_1 e FIGLIO_2. Dalla moglie si è poi separato di fatto e dal 2007 convive a __________ con __________, dalla quale ha avuto anche tre figli: __________, __________ e __________. Egli, a beneficio di un permesso di domicilio valido fino al 20.06.2017, è domiciliato a __________, in via, dove fino al momento dell’arresto disponeva di un appartamento in locazione, che utilizzava per dormire a seconda delle necessità e degli orari lavorativi, evitando così di dover rientrare tutte le sere in Italia.

In merito al suo percorso formativo e professionale, dalle sue dichiarazioni emerge che egli, di formazione chef di cucina, è stato proprietario fino al 2002 del ristorante __________ a __________. Nel corso dell’anno 2002 - secondo quanto dichiarato, per allontanare il figlio IM 2 (che già allora aveva problemi di tossicodipendenza) da frequentazioni poco raccomandabili - ha venduto il ristorante e si è trasferito con tutta la famiglia a __________, nel Canton Argovia, dove è rimasto per circa un anno lavorando in qualità di cuoco presso il ristorante __________ di __________. Nell’aprile del 2003, vista la persistenza dei problemi di IM 2 legati al consumo di stupefacenti, è rientrato in Italia insieme a tutta la famiglia e con il figlio FIGLIO_1 ha acquistato l’Hotel __________ a __________, una frazione di __________, della cui gestione si è occupato fino al 2005. Negli anni 2006 e 2007 ha poi lavorato quale cuoco e pizzaiolo presso un ristorante e nel 2008 ha avviato una collaborazione con il nipote nella gestione del ristorante __________ di __________, attività che è fallita nel 2009. All’inizio del 2010, dopo una nuova breve parentesi in Svizzera interna dal mese di aprile al mese di agosto del 2009 IM 1 ha lavorato come cuoco e pizzaiolo per il ristorante __________ di __________ - è stato assunto dal ristorante __________ di __________, dove è rimasto fino al mese di settembre 2010.

In seguito ha esercitato la professione di autista su chiamata per un suo conoscente, tale __________ e, a partire dal dicembre 2010, è stato assunto alle dipendenze della __________ in qualità di agente di sicurezza, attività che ha svolto fino al giorno del suo arresto, percependo un salario netto di circa fr. 3'800.- mensili.

IM 1 soffre di diabete e di apnea notturna e deve assumere delle medicine per la pressione e i trigliceridi. Egli ha sempre dichiarato di non fare uso di sostanze stupefacenti e il risultato del test tossicologico ha dato esito negativo (allegati 23 e 24 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 19.10.2012).

L’estratto dell’UEF di Lugano del 5.10.2012 in atti da atto di due procedure esecutive a suo carico per un importo complessivo di fr. 2'699.85 (AI 97).

IM 1 è incensurato in Svizzera.

In Italia, così come risulta dal relativo casellario giudiziale (AI 26), egli è stato condannato nel 1993 dal Tribunale di Varese per detenzione illegale di armi e munizioni, condanna per cui è stata concessa la riabilitazione nel 1999.

                                   c.   IM 2

Sulla vita e i precedenti penali di IM 2 si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid. 1.b. della sentenza di primo grado, che viene qui di seguito riprodotto:

“ Per quanto attiene alla vita anteriore e ai precedenti penali di IM 2, si rinvia a un estratto della sentenza del 5 dicembre 2011 della Corte delle assise criminali con la quale il predetto è stato condannato a una pena detentiva di cinque anni per i titoli di infrazione aggravata alla Legge sugli stupefacenti (traffico di eroina), contravvenzione alla medesima legge (consumo personale di eroina e cocaina), ripetuta falsità in documenti e guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca. Dal 18 maggio 2011 IM 2 si trova infatti in carcere (inizialmente preventivo e di sicurezza, poi in regime di esecuzione della pena) (...).

1.

IM 2, cittadino italiano, figlio di IM 1 e __________ e fratello maggiore di FIGLIO_1 e FIGLIO_2, è nato iI __________ a __________, città nella quale ha trascorso i primi anni di vita con la nonna. All'età di nove anni ha raggiunto i genitori a Ponte Tresa (I) dove, oltre a continuare gli studi obbligatori, ha iniziato ad aiutare il padre nel ristorante a conduzione familiare da lui gestito. Nel 1999, raggiunta la maggiore età, ha prestato il servizio di leva nell'esercito italiano, venendo tuttavia riformato dopo 8 mesi a seguito della diagnosi di una forte depressione con potenziale rischio di suicidio. Il prevenuto ha quindi fatto rientro a casa per riprendere a lavorare con il padre nella sua veste di cuoco diplomato. Nel 2002 IM 2 ha ottenuto un permesso di tipo "G" per poter lavorare come pizzaiolo in un ristorante ad __________. Dopo aver vissuto per circa un anno a __________, egli si è trasferito nel Canton Argovia, dove ha lavorato per 3 anni in una pizzeria. In questo periodo è diventato padre di un bambino che oggi vive a __________ con la madre, al cui sostentamento provvede con periodici invii di denaro, ma con il quale non ha più rapporti da 4 anni. Nel 2005 l'imputato è tornato a vivere a Ponte Tresa, lavorando nel corso dei successivi 5 anni in diversi ristoranti, sia in Svizzera che in Italia. A partire dal 2010 l'accusato si è nuovamente trasferito nel __________, intenzionato ad aprire in proprio lo snack bar __________ a __________, nei locali dell'ex pizzeria __________. Per realizzare questo progetto l'accusato ha contratto un debito di fr.

40'000.-, importo assommatosi ai debiti privati accumulati nel corso degli anni per circa fr. 60'000.-, principalmente per il motivo di avere omesso di effettuare i propri pagamenti per acquistare invece stupefacente per il proprio consumo (cfr. consid. 3). Il 22 giugno 2010 il prevenuto si è iscritto alla disoccupazione percependo, per il periodo luglio 2010 - gennaio 2011 indennità per complessivi fr. 17'267.-.

2.

Sul casellario giudiziale svizzero dell'accusato figurano diversi precedenti penali. Il primo risale al 5 marzo 2007, quando è stato condannato per ricettazione in relazione all'acquisto di un telefono cellulare. In seguito IM 1 ha subito 4 condanne per guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (6 luglio 2009, 12 ottobre 2009, 10 maggio 2010 e 21 marzo 2011), venendo sanzionato con multe e pene pecuniarie.

IM 2 ha anche un precedente in Italia, figurando a suo carico la condanna del tribunale di Varese del 19 novembre 2009, per furto, alla pena di 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.

3.

Il primo rapporto dell'accusato con gli stupefacenti si situa all'età di 18 anni quando, dopo una serata tra amici, gli venne offerta una striscia di eroina. A partire da quel momento il prevenuto è diventato un tossicodipendente a tutti gli effetti, consumando eroina in maniera regolare fino al 2004, anno in cui ha deciso di smettere di drogarsi in quanto lo stupefacente, oltre a non dargli più stimoli, lo faceva addirittura stare male. Tolta una breve ricaduta con l'eroina tra il 2007 ed  il 2008,l'accusato ha consumato invece metadone, che ha dapprima acquistato illegalmente e che successivamente si è fatto dispensare da istituzioni attive nel campo della cura delle dipendenze da alcol e droga, quali "Ingrado" in Svizzera e "Serte" in Italia. Tuttavia, dopo solo circa un anno di astinenza, il prevenuto è ricaduto nel consumo di eroina, continuando sino a poco prima dell'arresto."

In sede d'interrogatorio dibattimentale l'imputato ha dichiarato che suo figlio si trova tuttora a __________ insieme alla madre. Con quest'ultima non ha più alcuna relazione, essendosi nel frattempo sposata con un uomo che avrebbe assunto di fatto il ruolo di padre del bambino. Inoltre, per quanto riguarda la sua tossicodipendenza, IM 2 starebbe seguendo in carcere una cura di metadone sotto l'egida del dr. __________.

Dal profilo finanziario, a carico di IM 2 figurano, dal relativo estratto dell'Ufficio esecuzione di Lugano del 5 ottobre 2012 agli atti, 18 procedure, esecutive per complessivi CHF 28'997.99”

(sentenza impugnata, consid. 1.b., pagg. 12 e 13).

Al dibattimento d’appello, IM 2 ha dichiarato che la terapia di disintossicazione prosegue con successo poiché – ha precisato – dalle 40 pastiglie di metadone che assumeva all’inizio della carcerazione è passato alle attuali 25 (verbale dIb. d’appello, pag. 2).

                                 IV.   Inchiesta

Traffico di stupefacenti

                               8.1.   Nel corso del mese di marzo 2012, grazie alla collaborazione con la polizia cantonale di Soletta, sono emersi dei concreti sospetti sul coinvolgimento di IM 1 in un traffico di stupefacenti dalla Svizzera interna verso il Ticino. È stato, infatti, possibile accertare che IM 1 contattava a Soletta un numero di telefono in uso ad un cittadino albanese sospettato di essere il membro di un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e che il numero di telefono  da egli usato per questi contatti era intestato a tale __________, persona a cui risultavano essere intestate anche altre carte SIM trovate dalla polizia di Soletta in possesso di un trafficante di eroina in occasione di un fermo.

Inoltre, la sorveglianza telefonica messa in atto, nel medesimo periodo, dal Servizio Antidroga della polizia cantonale sull’utenza in uso a ABCD_2, persona gravemente indiziata di infrazione aggravata alla LStup, ha portato alla luce l’esistenza di contatti telefonici tra questi e IM 1 (rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 19.10.2012, pagg. 11-12).

Sulla scorta di tali elementi, la polizia cantonale ha disposto la sorveglianza delle utenze telefoniche intestate e/o in uso a IM 1, ciò che ha permesso di sostanziare i sospetti di un suo coinvolgimento in un traffico di stupefacenti e di predisporre il suo fermo e quello del figlio FIGLIO_2.

Il 15 giugno 2012 la polizia cantonale ha, dapprima, fermato FIGLIO_2 nei pressi della stazione ferroviaria di Bellinzona, trovandolo in possesso di 11.2 gr lordi di cocaina. In seguito, ad Airolo, all’uscita autostradale del San Gottardo, ha fermato  IM 1 che è stato trovato in possesso di 110 gr lordi di eroina (rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 19.10.2012, pag. 13 e rapporto di arresto provvisorio del 16.06.2012).

IM 1 è stato, dunque,  arrestato il 15 giugno 2012 e posto in carcerazione preventiva dal 16 giugno 2012 fino al 15 novembre 2012 (AI 13, 84 e 106). È in carcerazione di sicurezza dal 16 novembre 2012 (decisione GPC 23.11.2012).

                               8.2.   Il 15.06.2012 anche ABCD_2 è stato fermato presso il suo domicilio ad Agno e condotto presso gli uffici della polizia cantonale per essere interrogato quale imputato d’infrazione aggravata, sub semplice, e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. ABCD_2, dopo aver ammesso di avere, non solo consumato, ma anche venduto eroina a diversi acquirenti, ha dichiarato di rifornirsi dello stupefacente da un unico fornitore di nome __________ che, in fotografia, ha riconosciuto essere IM 1.

Egli ha riferito di avere comprato da questo __________, nel corso del 2012, circa 875 gr complessivi di eroina, quantitativo che ha poi confermato anche nei successivi verbali (verbali ABCD_2 15.06.2012, 22.06.2012 e 14.09.2012, allegati 35, 37 e 38 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 19.10.2012; verbale di confronto 28.06.2012, AI 28)

                               8.3.   In corso d’inchiesta IM 1 ha riconosciuto solo in parte il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti.

Confrontato dapprima con le intercettazioni delle conversazioni telefoniche intrattenute con ABCD_2 e con le dichiarazioni di quest’ultimo, che confermavano i sospetti di un suo coinvolgimento nella vendita di eroina, IM 1 ha inizialmente negato di aver venduto lo stupefacente a terzi, affermando di essersi occupato unicamente di trasportarlo dalla Svizzera interna al Ticino e di averlo fatto solamente in due occasioni, quella del fermo ed una precedente, ogni volta per un quantitativo di circa 100 gr (PS 15.06.2012, AI 6, pag. 3).

Solo in un secondo tempo ha  riconosciuto di aver venduto a ABCD_2 l’eroina recuperata oltre Gottardo. Dapprima ha ammesso di avergli venduto 185 gr, che sono poi diventati 400, senza però mai confermare il quantitativo decisamente più ampio (875 gr) che ABCD_2 ha, fin dal principio, dichiarato di avere da lui acquistato (PP 16.06.2012, AI 8; PS 26.06.2012, AI 24; PS 27.06.2012, AI 27; PP 05.09.2012, AI 72; PS 11.10.2012, AI 99; verbali ABCD_2 15.06.2012 e 22.06.2012, allegati 35 e 37 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 19.10.2012; verbale di confronto 28.06.2012, AI 28).

Le analisi dei tabulati retroattivi delle utenze telefoniche in uso a IM 1 hanno, poi, evidenziato svariati contatti telefonici da lui intrattenuti con numeri di telefono in uso a __________, già condannato per infrazione alla LStup, e a ABC_1. Richiesto di fornire informazioni in merito, IM 1 ha ammesso di avere venduto loro dell’eroina, più precisamente 4 gr a __________ - circostanza da quest’ultimo confermata (verbale __________ 10.07.2012, AI 35; PS 20.07.2012, AI 43, pagg. 4-6; PP 5.09.2012, AI 72, pag. 4; PS 11.10.2012, AI 99, pag. 2) - e 22,5 gr a ABC_1, vendita che, però, quest’ultima ha sempre negato sia avvenuta (PS 20.07.2012, AI 43, pagg. 4 e 6-7; PP 5.09.2012, AI 72, pag. 4; PS 11.10.2012, AI 99, pag. 2; verbale ABC_1 19.07.2012, AI 42, pagg. 3-4 e 30.07.2012, AI 53, pag. 2).

Per quanto concerne invece il suo coinvolgimento in preparativi volti all’acquisto di eroina, IM 1 ha ammesso solo parzialmente gli addebiti a lui mossi dagli inquirenti sulla scorta delle analisi dei tabulati telefonici retroattivi e delle sorveglianze telefoniche effettuate sulle utenze a lui in uso.

In particolare, egli ha ammesso di avere contattato, il 13.06.2012, dunque pochi giorni prima del suo arresto, un numero italiano, fissando un appuntamento per lo stesso giorno a Novara con l’interlocutore e chiedendogli di “portare un po’ di prove” (cfr. PS 04.09.2012, AI 69, allegato 13). Richiesto dagli inquirenti di fornire spiegazioni, IM 1 ha riconosciuto nell’interlocutore un fornitore di eroina, tale __________, un cittadino albanese dal quale intendeva rifornirsi di sostanza stupefacente. L’imputato ha riferito di averlo incontrato, ma che l’operazione non è andata in porto, poiché __________ non aveva, in quel momento,  a disposizione la sostanza stupefacente (PS 04.09.2012, AI 69, pag. 9; PS 26.09.2012, AI 87, pag. 2).

Egli ha, invece, negato di aver fatto preparativi per l’acquisto di 1 kg di eroina dal contatto salvato nella sua rubrica telefonica come “__________”: ha riconosciuto, sì, di avere contattato questo fornitore il 14 giugno 2012 (cioè il giorno prima del suo arresto) ma di essersi accordato unicamente per la fornitura, il giorno seguente, di 100 gr di eroina, quelli poi effettivamente recuperati e trovati in suo possesso al momento del fermo. IM 1 ha, invece, negato di avere avuto la reale intenzione di comprare il kg di eroina da lui menzionato nelle telefonate affermando di avervi fatto riferimento soltanto per ottenere, nell’immediato, un prezzo più vantaggioso (PS 20.07.2012, AI 43, pag. 2; PS 04.09.2012, AI 69, pagg. 5-6; PP 05.09.2012, AI 72, pag. 3).

                               8.4.   Le sorveglianze telefoniche dei numeri in uso a IM 1 hanno, poi, indotto gli inquirenti a ritenere un diretto coinvolgimento di IM 2 nei traffici di stupefacenti messi in atto dal padre, a cui forniva, dal carcere, nomi e contatti di acquirenti e fornitori (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 19.10.2012, pagg. 36-37).

IM 1 ha sostanzialmente negato durante tutta l’inchiesta, anche se non sempre in modo lineare, che il figlio IM 2 fosse in qualche modo coinvolto nel traffico di eroina contestatogli dagli inquirenti e da lui parzialmente riconosciuto (PS 20.07.2012, AI 43, pag. 7; PP 05.09.2012, AI 72, pag. 4; verbale di confronto, AI 92, pag. 4; PS 11.10.2012, AI 99, pag. 4).

Lo stesso ha fatto IM 2 che, durante l’inchiesta,  ha sempre sostenuto di non essere a conoscenza dei traffici di droga messi in atto dal padre (PS 16.08.2012, AI 61,pag. 1; verbale di confronto 02.10.2012).

                               8.5.   Sempre le intercettazioni telefoniche hanno spinto gli inquirenti a ritenere che IM 1 fosse, in qualche modo, all’origine della cocaina trovata in possesso __________ il 15.06.2012. FIGLIO_2, dopo qualche reticenza, ha ammesso di avere funto, in due occasioni (tra cui quella che ha portato al suo fermo), da corriere per il padre che lo aveva incaricato di recuperare della cocaina (verbale FIGLIO_2, 11.09.2012, AI 76, pag. 5).

IM 1 ha, invece, negato durante tutta l’inchiesta di avere chiesto al figlio FIGLIO_2 quanto questi aveva indicato (PS 16.06.2012, AI 8, pag. 4; PS 04.09.2012, AI 69, pag. 9; PP 05.09.2012, AI 72, pag. 3). Egli ha ammesso unicamente di aver ricevuto da terze persone, e gratuitamente, 5 gr di cocaina e di averli consegnati, sempre gratuitamente, a ABCD_2 (PS 04.09.2012, AI 69, pag. 6; PP 05.09.2012, AI 72, pag. 3). Confrontato con le dichiarazioni del figlio si è avvalso della facoltà di non rispondere (PS 26.09.2012, AI 87, pag. 3).

favoreggiamento

                                   9.   Nell’ambito dell’inchiesta condotta a carico di IM 1 in relazione al traffico di stupefacenti è emerso anche il suo coinvolgimento nell’aggressione avvenuta il 09.03.2013 ai danni di __________.

Le intercettazioni telefoniche eseguite sulle utenze in uso a lui e ad __________ hanno, infatti, permesso di stabilire un collegamento tra IM 1 e gli autori materiali dell’aggressione. Interrogato dalla polizia, IM 1 ha ammesso di avere effettivamente accompagnato con la propria autovettura, una volta consumatasi l’aggressione, uno degli autori materiali, tale __________, oltre confine in Italia. In corso d’inchiesta egli ha, però, sempre negato di essere stato, a quel momento, a conoscenza di quanto commesso da __________ ai danni di __________ (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, AI 108, pagg. 3-4).

                                  V.   Dibattimento e sentenza di primo grado

                                10.   Al dibattimento di primo grado gli imputati hanno in parte ammesso i reati a loro contestati.

IM 1, dichiarando di voler dire la verità “trattandosi dell’ultima occasione utile”, ha ammesso che:

                                         -     il quantitativo di eroina da lui alienato nel periodo dicembre 2011- 15 giugno 2012 è superiore a quello da lui indicato in precedenza e corrisponde a 901.5 gr lordi così come all’atto d’accusa;

                                         -     il 13.06.2012 si è recato Novara con l’intenzione di acquistare da tale __________ 100 gr di eroina;

                                         -     nel periodo maggio 2012 - 15 giugno 2012 ha alienato e procurato a tossicodipendenti locali complessivi 25 gr lordi di cocaina, in parte in correità con il figlio FIGLIO_2, a cui ha effettivamente dato l’incarico di trafficare cocaina per suo conto;

                                         -     al momento del trasporto di __________ oltre confine sapeva “cosa era successo e chi e perché stavo portando in Italia” (verbale d’interrogatorio degli imputati 15.01.2013, pagg. 2 e 3).

Sui fatti posti alla base dell’imputazione di preparativi per l’acquisto di 1 kg di eroina, egli ha ribadito quanto già sostenuto in corso d’inchiesta, e meglio di aver “chiesto un quantitativo esagerato (1 Kg, n.d.r.) al fornitore di Lucerna soltanto per spuntarla sul prezzo di 100 gr. Non avrei neanche avuto la disponibilità finanziaria per l’acquisto del quantitativo indicato” (all. 1 verb. TPC, pag. 2).

Sul motivo per cui ha iniziato a trafficare stupefacenti, IM 1 ha ribadito quanto detto in inchiesta, e meglio di aver ricevuto delle minacce da parte dei fornitori di suo figlio IM 2 e di essersi, dunque, sentito costretto, poiché terrorizzato, a trafficare eroina per rimborsare il debito contratto da IM 2 prima del suo arresto (verbale d’interrogatorio degli imputati 15.01.2013, pag. 4).

IM 1 ha, poi, spiegato di avere trafficato cocaina, non a seguito delle minacce ricevute, ma per smascherare il figlio FIGLIO_2, che sospettava si fosse introdotto in tale mercato (all. 1 verb. TPC, pag. 6).

IM 2 ha, da parte sua, ammesso di aver fornito al padre IM 1, della cui attività di spaccio era al corrente, il nominativo degli acquirenti ABCD_2 e __________, entrambi conosciuti in carcere, così come il nominativo del fornitore __________, anch’esso suggeritogli da una persona conosciuta durante la detenzione. Ha invece negato di conoscere la ABC_1. Egli ha poi spiegato di avere fornito al padre questi nominativi perché sapeva delle minacce da egli ricevute (all. 1 verb. TPC, pagg. 3 e 4).

Sulla scorta degli elementi probatori in atti e delle confessioni rilasciate dai due imputati al dibattimento, i primi giudici hanno parzialmente confermato - sostanzialmente nei limiti delle loro ammissioni - le tesi accusatorie e accertato che IM 1 ha iniziato il traffico di stupefacenti poiché spinto dalle “minacce proferite nei suoi confronti, che lo hanno portato a compiere un’attività illecita per aiutare in qualche modo il figlio IM 2” (sentenza impugnata, consid. 5.d., pag. 26).

                                 VI.   Appello del procuratore pubblico

Con il suo appello il procuratore pubblico contesta i proscioglimenti pronunciati dalla prima Corte e sostiene, in sostanza, che la vendita di 22,5 gr a ABC_1 e i preparativi per l’acquisto di un kg di eroina devono essere addebitati a padre e figlio e che quest’ultimo ha partecipato, a titolo principale, anche alla detenzione dei 99,38 gr di eroina trovati in possesso di IM 1 al momento del suo fermo (III, verbale dib. d’appello, pag. 5).

alienazione di 22,5 gr di eroina a ABC_1

                                11.   Come detto, con il suo appello il procuratore pubblico contesta innanzitutto il proscioglimento di IM 1 e IM 2 dall’imputazione di avere, nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 15 giugno 2012, in correità, venduto a ABC_1 22,5 gr lordi di eroina con grado di purezza indeterminato (III).

                                12.   La prima Corte non ha ritenuto sufficientemente convincente l’ammissione di IM 1 sull’alienazione a ABC_1 del quantitativo suindicato di eroina poiché maggiormente credibili sono, secondo i primi giudici, le contrarie dichiarazioni di ABC_1 - che durante l’inchiesta ha sempre negato di aver acquistato eroina dall’imputato e sostenuto di non consumare più da tempo stupefacenti - ritenuto come esse abbiano trovato riscontro nell’esame tossicologico a cui si è sottoposta e dal quale è emerso come la donna fosse in cura metadonica:

“ (...)  la Corte non ha ritenuto convincente l'ammissione per quanto attiene al quantitativo di 22.5 gr di eroina che l'imputato avrebbe venduto a ABC_1. La ABC_1 ha infatti dichiarato che IM 1 l'aveva contattata telefonicamente più volte per proporle l'acquisto di eroina, ma ha sempre negato categoricamente di avere dato seguito a tale offerta. Lei non ne voleva più sapere, perché non faceva più uso di stupefacenti da almeno due anni. Un'affermazione, questa, che ha trovato riscontro nell'esito dell'esame tossicologico a cui la ABC_1 si é sottoposta volontariamente e che ha dimostrato come la medesima stesse seguendo una cura metadonica” (sentenza impugnata, consid. 3.b., pag. 18).

                             12.1.   Ritenuto come la confessione di un imputato non possa essere presa per oro colato ma vada, sempre e comunque, verificata (cfr art 160 CPP, Verniory, in Commentaire romand, CPP, ad art. 160 CPP, n. 5, pag. 743; Ruckstuhl, in Basler Kommentar, StPo, ad art. 160 CPP, n 2, pag. 1136; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 160 CPP, n. 1, pag. 291), in concreto occorre verificare l’attendibilità della confessione dell’imputato sull’alienazione a ABC_1 di 22,5 gr di eroina.

Il 19.07.2012 ABC_1 è stata sentita una prima volta dalla polizia giudiziaria, poiché dall’analisi dei tabulati retroattivi dell’utenza  (intestata ed in uso a IM 1) emergevano, in un periodo di soli 13 giorni, ben 27 contatti tra questo numero di telefono e altri due numeri, entrambi intestati a ABC_1.

Così richiesta dalla polizia, ABC_1 ha spiegato di non sapere il motivo per cui una persona sotto inchiesta per spaccio di eroina avesse salvati nella sua rubrica - con i nominativi __________  e __________, ossia il nome di sua figlia -i due numeri di telefono a lei intestati. Ha, poi, precisato di utilizzare soltanto la prima utenza e di avere, ormai già da tre anni, regalato la carta SIM relativa alla seconda utenza telefonica ad un suo conoscente albanese, che non aveva i documenti per sottoscrivere un contratto di telefonia (verbale ABC_1 19.07.2012, AI 42, pagg. 1 e 3).

Dopo avere spiegato di non consumare stupefacenti da circa due anni, sui rapporti con IM 1 - che ha riconosciuto in fotografia come “una persona che vedevo spesso presso la stazione FFS di Lugano, presso il baretto vicino al chiosco” (pag. 3) - ha detto:

“ ... la persona che ho appena riconosciuto in fotografia, mi ha pure telefonato diverse volte, proponendomi di acquistare un po' di eroina da lui, addirittura mi proponeva di acquistare direttamente buste da 5 gr di eroina alla volta.

ADR che quando ha iniziato a contattarmi, era freddo, era sicuramente inverno, forse un anno o un anno e mezzo fa.

ADR che la prima volta che ha preso contatto con me è stato per telefono, sul mio numero, ossia. Quando mi ha chiamato mi ha detto di essere l'amico del __________, e che voleva parlarmi perché aveva qualcosa che poteva interessarmi. A dir la verità, al primo momento ho pensato potesse essere un poliziotto ma poi ho capito che non lo era.

Una volta presso la stazione FFS di Lugano, mentre mi trovavo al baretto a bere qualcosa con degli amici, uno di questi, ora non ricordo più chi, mi ha fatto vedere una persona, quella che io ho riconosciuto nella foto mostratami poco fa, e mi disse che quello era il papà dell'___. ____ questo, che io però non conosco.

Ad un certo punto, questo tizio mi si è avvicinato e si è presentato, mi ha detto che lui era l'amico del __________ ed era colui che un po' di tempo prima mi aveva telefonato diverse volte.

A questa persona, che sinceramente non ricordo con quale nome si è presentato, ma gli ho detto di non chiamarmi più perché io non volevo avere più nulla a che fare con la droga.

ADR che da quel giorno, l'avrò visto ancora un paio di volte al bar ma più che dirgli ciao non gli ho detto nulla.

Vorrei precisare che in una circostanza ci siamo trovati da soli a parlare e lui si è scusato per avermi contattato.

Ricordo che questa persona aveva pure una bella auto, ora come ora non so dire che auto fosse con esattezza, o una BMW o una Mercedes.

ADR che questa persona mi ha proposto unicamente di acquistare eroina e nessun'altro tipo di sostanza.”

(verbale ABC_1 19.07.2012, AI 43, pagg. 3-4).

IM 1 ha dato agli inquirenti una diversa versione sui rapporti da lui intrattenuti con la ABC_1, ammettendo spontaneamente, dopo averla riconosciuta in fotografia, di averle venduto dell’eroina in un paio di occasioni:

“ Da parte mia, voglio subito dire che intendo ammettere che due delle persone appena riconosciute in fotografia, ossia a colui che io chiamo __________ e a colei che io chiamo __________ ho consegnato dell’eroina. (...) a “__________”, che l’interrogante mi fa nuovamente prendere atto chiamarsi ABC_1, le ho consegnato eroina in un paio di occasioni senza tuttavia ricordarmi quanta gliene ho data.

ADR che lei mi deve ancora CHF 900.- in eroina non pagata.

ADR che a lei ho consegnato nel periodo di ottobre-novembre 2011, non ricordo di preciso.

ADR che “__________” non mi ha pagato le forniture.

ADR che io facevo pagare l’eroina circa CHF 40.al grammo”

(PS 20.07.2012, AI 43, pag. 4)

IM 1 ha mantenuto questa versione anche nei verbali successivi (PP 05.09.2012, AI 72, pag. 4) e al dibattimento di primo grado (all. 1 verb. TPC, pag. 2).

Confrontata con le dichiarazioni di IM 1, ABC_1 ha, invece, continuato a negare sia di aver acquistato da lui dell’eroina, sia di avere un debito nei suoi confronti. In occasione del suo secondo interrogatorio, ha affermato di essere stata contattata da IM 1 che le ha, poi, proposto di lavorare per lui (verbale ABC_1 30.07.2012, AI 53, pag. 2):

“ ...ripeto che quello che ho detto l’altra volta corrisponde al vero, o meglio che IM 1 mi ha chiamato telefonicamente dicendomi di essere un amico di ______ e che voleva vedermi. (...) Ci siamo incontrati al baretto della stazione e lì lui mi ha chiesto di lavorare per lui, come ho dichiarato l’altra volta. Non è vero che lui mi ha consegnato stupefacente né tantomeno che io gli devo CHF 900.- per eroina”.

                             12.2.   Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, vi sono sufficienti elementi in atti per ritenere attendibile l’ammissione di IM 1 sulla vendita a ABC_1 di 22,5 gr di eroina.

                                   a.   Innanzitutto la confessione di IM 1 trova riscontro nelle analisi dei tabulati retroattivi delle utenze telefoniche a lui in uso. Da questi elementi probatori emerge, infatti, che i contatti da lui avuti con la ABC_1 non si sono limitati - come preteso dalla donna - a qualche telefonata.

Al contrario. Tra la metà di novembre e l’inizio di dicembre 2011 - e cioè in un periodo che si situa nell’arco temporale in cui IM 1 ha sempre sostenuto di aver venduto dell’eroina a ABC_1 (PS 20.07.2012, AI 43, pag. 4) -, tra i due vi è stato un assiduo scambio di sms. In quel periodo, infatti, ABC_1 ha sentito telefonicamente IM 1 più volte al giorno con una certa regolarità, inviandogli complessivamente 27 sms nell’arco di 13 giorni e ricevendo almeno altrettante risposte (cfr. allegato C AI 43). In particolare IM 1 e ABC_1 si sono scambiati ben 11 sms il 19.11.2011 e 9 sms il 01.12.2011. È evidente che la versione fornita da ABC_1 agli inquirenti sulla natura di questi contatti telefonici - e meglio, le offerte, subito rifiutate, di acquisto di stupefacente e di “lavoro” - non può spiegare e giustificare tutti questi contatti telefonici, che fanno invece piuttosto pensare alla necessità dei due interlocutori di discutere su qualcosa di ben concreto e determinato. Se così non fosse stato, gli scambi telefonici tra i due si sarebbero ridotti a qualche SMS e telefonata. In particolare, se ABC_1 avesse semplicemente voluto, così come da lei preteso, rifiutare le offerte di IM 1, non avrebbe certamente avuto bisogno di contattarlo così tante volte e, di certo, non avrebbe rilanciato lei i contatti per prima, come invece ha fatto (cfr. allegato C, pag.2, AI 43).

L’intensità e la dinamica dei contatti telefonici di cui si trova testimonianza nei tabulati dimostrano che quanto sostenuto da ABC_1 non corrisponde al vero.

Va, al riguardo, precisato che questa Corte non crede a ABC_1 nemmeno laddove pretende che il numero di telefono  a lei intestato e in parte utilizzato per le comunicazioni con IM 1 non fosse, in realtà, da lei utilizzato. La versione da lei fornita, secondo cui ha regalato la carta SIM corrispondente a tale numero ad un cittadino albanese di cui nemmeno ricorda il nome (verbale ABC_1, 19.07.2012, AI 42, pag. 1), non risulta credibile, dal momento che gli SMS e le chiamate arrivate al numero di IM 1 sono state effettuate, in un periodo di soli 13 giorni, utilizzando entrambi i numeri di telefono intestati a ABC_1 e per di più in una sequenza tale che permette di concludere che fosse proprio ABC_1 ad utilizzarli entrambi. Lo conferma del resto anche il fatto che, così come emerge dai tabulati telefonici, i contatti tra IM 1 ed entrambi i numeri di telefono intestati a ABC_1 sono iniziati e terminati contemporaneamente. Inoltre non va dimenticato che, all’interno della rubrica del telefono di IM 1, entrambi i numeri erano salvati con il nominativo di “__________”, nome con cui egli chiamava la ABC_1. Ciò non fa che nuovamente confermare che entrambi i numeri di telefono fossero a lei in uso.

                                  b.   A rendere credibile la confessione di IM 1, oltre ai suddetti riscontri oggettivi, si aggiunge il fatto che, questa Corte, non intravvede motivi plausibili per cui egli avrebbe dovuto mentire su questo punto. È vero che IM 1, in corso d’inchiesta, non ha sempre detto la verità e che ha ammesso la quasi integralità delle sue colpe solo al dibattimento di primo grado, ma è anche e soprattutto vero che egli non avrebbe tratto nessun beneficio dal mentire sulla vendita di eroina a ABC_1. Anzi. Così facendo, assumendosi le colpe di un simile agire, egli ha di fatto unicamente peggiorato la propria posizione dal profilo penale. D’altro canto un serio interesse a mentire l’ha semmai avuto ABC_1, per evitare la pronuncia nei suoi confronti di una condanna per infrazione/contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. ABC_1 che, infatti, nelle due sole occasioni in cui è stata sentita dagli inquirenti, non è stata in grado di fornire una versione lineare circa il motivo dei contatti telefonici e personali intrattenuti con IM 1, e questo nonostante i due interrogatori siano stati effettuati a soli 10 giorni di distanza uno dall’altro. Durante il primo interrogatorio, ha spiegato che IM 1 l’ha contattata telefonicamente per proporle di acquistare eroina da lui (AI 42), mentre in seguito ha affermato che la proposta era quella di lavorare per lui (AI 53). La mancanza di linearità su una questione centrale e non di dettaglio, come quella del motivo dei contatti avuti con l’imputato, rende le sue dichiarazioni, che già di per sé appaiono poco attendibili, ancor meno credibili se confrontate con l’ammissione dell’imputato.

Si rileva, infine, che non è determinante la circostanza secondo cui dal test tossicologico eseguito nel mese di luglio 2012 è emerso che ABC_1 era in cura metadonica ritenuto come l’acquisto dell’eroina che qui interessa si situa nei mesi di novembre/dicembre 2011.

Considerati nel loro insieme, gli elementi sin qui discussi corroborano e sostengono l’ammissione di IM 1 sulla vendita a ABC_1 di 22,5 gr di eroina.

L’appello del procuratore pubblico va pertanto accolto su questo punto.

                                13.   I primi giudici, avendo concluso che  IM 1 non aveva venduto eroina a ABC_1, non si sono soffermati sull’analoga imputazione rivolta ad IM 2, limitandosi ad osservare che, in ogni caso, IM 2 e ABC_1 hanno entrambi dichiarato di non conoscersi (sentenza impugnata, consid. 4.b., pag. 22).

13.1.   Secondo giurisprudenza costante, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un’infrazione, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei partecipanti principali. È, cioè, necessario, perché vi sia correità, che, secondo le circostanze del caso concreto, il contributo del partecipante appaia essenziale all’esecuzione dell’infrazione. Se la sola volontà, in particolare il fatto di approvare l’atto altrui, non è sufficiente perché si abbia correità, non è, tuttavia, nemmeno necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all’esecuzione dell’atto o che egli abbia potuto influenzarlo (DTF 133 IV 76 consid. 2.7; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa; STF 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1; 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010 consid. 3.3; 6B_806/2009, 6B_807/2009, 6B_818/2009 del 18 marzo 2010 consid. 2.5; 6S.283/2002 del 26 novembre 2002 consid. 4.1). La correità presuppone una decisione comune che non deve necessariamente essere espressa ma che può risultare anche da atti concludenti, essendo sufficiente il dolo eventuale quanto al risultato. Non è necessario, per avere correità, che il correo partecipi all’elaborazione del progetto, ritenuto che egli può aderirvi successivamente (al più tardi sino alla realizzazione del delitto “sukzessive Mittäterschaft”, DTF 130 IV 58 consid. 9.2.1; STF 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010 consid. 3.3). Non è nemmeno necessario che l’atto sia premeditato: il correo vi si può associare in corso d’esecuzione. Ciò che è determinante è che egli si sia associato alla decisione da cui trae origine l’infrazione o alla sua realizzazione, in condizioni o in misura tale da farlo apparire come un partecipante principale e non secondario (DTF 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 265 consid. 2c/aa; STF 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1; 6B_1091/2009 del 29 aprile 2010 consid. 3.3; 6S.283/2002 del 26 novembre 2002 consid. 4.1).

A titolo indicativo, si segnala che la correità è stata accertata nei seguenti casi di infrazione alla LStup:

                                         -     nel caso del gerente di un ristorante che ha tollerato che nel suo locale si svolgesse un traffico di stupefacenti ed ha sistematicamente conservato denaro e telefoni cellulari per almeno cinque spacciatori (STF 22.10.2012 inc. 6B_371/2012);

                                         -     nel caso di un uomo che ha messo a disposizione una società svizzera, organizzandola affinché fosse committente per diverse forniture di banane provenienti dal Sudamerica, forniture nelle quali erano celati ingenti quantitativi di cocaina (STF 26.04.2012 inc. 6B_608/2011);

                                         -     nel caso di una donna che ha permesso al suo compagno e ad un altro correo di usare il proprio appartamento (di cui aveva consegnato loro la chiave) per depositarvi dello stupefacente (4,9 kg di cocaina ritrovati durante una perquisizione, non nascosti; STPF 28.09.2011 inc. BG.2011.33);

                                         -     nel caso di un uomo che ha aiutato ad imballare 7kg di eroina che sono poi stati importati da un terzo in Svizzera per esservi venduti (STF 15.12.2011 inc. 6B_360/2011);

                                         -     nel caso di colui che ha permesso ad un conoscente, per un breve periodo, di nascondere della droga nella sua camera e in quella del fratello (DTF 119 IV 266).

13.2.   In concreto si tratta di stabilire quale sia stato il ruolo di IM 2 nella vendita di 22,5 gr di eroina a ABC_1.

                                         IM 2 ha ammesso di avere fornito a IM 1 unicamente i nominativi di ABCD_2 (“sapendo dell’attività di mio padre, ho fornito il nominativo di ABCD_2 a mio padre”), __________ (“quando è uscito mi ha chiesto se conoscevo qualcuno presso cui potesse acquistare eroina. Gli ho fornito quindi il nominativo di mio padre”) e di __________ (“è stato __________ che in carcere mi ha detto che aveva un cugino che poteva fornire eroina, poi la cosa non è andata in porto”), negando ogni sua altra partecipazione.

Tuttavia, a mente di questa Corte, gli elementi in atti dimostrano - al contrario - che IM 2 ha agito quale correo del padre nell’intero traffico di eroina oggetto della presente procedura.

                                   a.   Innanzitutto, a dimostrare che IM 2, nel complesso, rivestiva un ruolo essenziale e tutt’altro che secondario nel traffico di stupefacenti concretamente messo in atto dal padre, vi sono alcuni significativi stralci di telefonate tra padre e figlio intercettate dagli inquirenti, dalle quali emerge che IM 2 - che non va dimenticato si trovava in quel momento e si trova tuttora in carcere in seguito ad una condanna proprio per traffico di eroina - contribuiva in modo attivo alla messa in atto di operazioni sul mercato della droga, a lui ben noto. Al riguardo l’ascolto delle registrazioni delle telefonate è illuminante sul reale coinvolgimento di IM 2 (ma anche riguardo il fatto che IM 1 non era quel padre spaventato per cui, come vedremo, ha voluto spacciarsi):

                                     -   telefonata del 20.04.2012 (allegato 1, PS 16.08.2012, AI 61):

“ Dopo i convenevoli IM 1 (A) dice ad IM 2 (B) che ha parlato con quell’amico là e che si è messo d’accordo per la prossima settimana.

A aggiunge che il tipo ci ha messo un sacco a riconoscerlo.

B domanda se alla fine si è ricordato.

A dice di sì che ha detto il nome del cugino suo e si è ricordato. Si vedranno dalle sue parti e si metteranno d’accordo.

B domanda di Animalonga.

A dice che si trova da mamma.

B dice che quando si vedrà con questo tipo lui (B) dirà ad A cosa fare.

A domanda perché.

B dice che Animalonga tiene il piede in due scarpe, sta con lui e sta con un altro.

A dice che si era capito.

B dice che non si fa così. Aggiunge che questo tipo sta facendo più di A, che lui fa 40/50 paia di scarpe la settimana. Inoltre lo scemo le fa pagare a 130.

B dice che quando A si troverà con il tipo dovrà dirgli o con me o vaffanculo!

B dice inoltre ad A di non preoccuparsi che sta organizzando lui una cosa. A          deve solo andare a parlare con il tipo.

A dice che lo stanno mettendo in difficoltà.

B dice nuovamente ad A di andare a parlare con __________ che dopo B gli dice che cosa deve fare.

A domanda a B se ha scoperto oggi che il tale fa la doppia faccia risponde di sì.

A domanda come sta __________.

B dice che sta sempre li. Quella li resta dentro finché non prendono Animalonga. Aggiunge che lo stanno cercando quindi finché lui non entra lei non esce. Se lo prendono finisce la festa.

B dice ad A di non fidarsi. Aggiunge che A deve andare a parlare con __________ e che poi cambieranno sistema.

A dice che va bene ma che con __________ ci vogliono i soldi.

B dice che i soldi sono di la.

A dice che il cornuto lo blocca.

B dice di andare a parlare che pure __________ abita a (incomprensibile).

A dice che ci andrà a parlare a parleranno del rimpiazzo.”

                                     -   telefonata del 27.05.2012 (allegato 9, PS 16.08.2012, AI 61):

“ Dopo i convenevoli B dice se A passa a trovarlo.

A dice che si è svegliato tardi poiché ha lavorato .

B dice che può passare a trovarlo domani, visto che è festa.

A dice che si organizza

B dice che devono mettere a posto delle cose che la gente conta su A”.

                                     -   telefonata del 29.05.2012 (allegato 10, PS 16.08.2012, AI 61):

“ A dice che per domani è tutto pronto.

B domanda se ha chiamato tutti e due.

A dice che per domani è tutto pronto, ma che oggi aveva tante commissioni da fare e non ce I’ha fatta.

B dice di non preoccuparsi.

A dice che domani mattina è tutto per B.

B dice che va bene, ok.

B dice che è venuta la zia.

A non capisco

B dice che oggi è venuta la zia.

A dice che lo sa perché l’ha mandata lui.”

                                     -   telefonata del 1° giugno 2012 (allegato 12, PS 16.08.2012, AI 61):

“ A dice che tutto a posto, tutto fatto.

B dice che gli fa piacere.

B chiede ad A se I’amico di B Io ha chiamato per il lavoro.

A dice che non ha fatto niente e che fa una cosa alla volta e che non c’è fretta.

B chiede se è tutto a posto

A dice che è tutto a posto ed è tutto fatto.

B dice che Io sa.

A dice che domani ci sono i premi e le consegne.

B annuisce.

B chiede ad A se è arrivato il pacco

A dice che non è arrivato.”

                                     -   telefonata del 10.06.2012 (allegato 13, PS 16.08.2012, AI 61):

“ B domanda se è arrivato il pacco.

A dice che il pacco non è arrivato poi domanda a __________ (terza persona) se il pacco è arrivato.

C risponde di no.

A ribadisce a B che il pacco non è arrivato.

B dice che dopo chiama e vede che può essere che non ha capito

A domanda se è tutto a posto

B risponde che sta aspettando la chiamata di una persona (incomprensibile) visto che lui non era pronto per sabato

A dice che quella persona fa sempre così.

B dice va bene ma porca miseria

B domanda a A se è tutto a posto

A risponde che è tutto a posto.”

Se già da una prima lettura del contenuto delle telefonate, traspare in modo sufficientemente chiaro che padre e figlio discutono di un traffico di stupefacenti - e ciò nonostante il tentativo messo in atto dai due di celare il reale oggetto dei discorsi con l’impiego di un linguaggio in codice - l’ammissione di IM 2 al dibattimento di primo grado ha poi dissipato ogni dubbio in proposito:

“ D: le sono state fatte ascoltare le sue telefonate, dove ad esempio si parlava  

      di paia di scarpe, ciò che francamente non pare molto credibile, no?

R: Infatti si parlava di droga. Non lo contesto”

(all. 1 verb. TPC, pag. 5).

Accertato dunque che proprio la droga è l’oggetto delle telefonate, da esse risulta che:

                                         -     nella pianificazione del traffico di droga, è IM 2 a dare indicazioni al padre non solo su chi contattare, ma anche su come agire dopo avere preso contatto con queste persone, evidentemente tutte attive nell’ambito del traffico di stupefacenti, e su dove trovare i soldi necessari all’acquisto dello stupefacente;

                                         -     è IM 2 ad essere a conoscenza del traffico di stupefacenti messo in atto da tale Animalonga (che ha riconosciuto essere ABCD_2, PS 16.08.2012, AI 61, pag. 2), a conoscerne la portata e a rendere attento il padre del fatto che questa persona “tiene il piede in due scarpe”;

                                         -     è sempre IM 2 a dare istruzioni al padre su cosa riferire alla polizia nel caso in cui dovesse essere interrogato;

                                         -     infine è IM 2 a contattare il padre per assicurarsi che “è tutto a posto”, facendo palesemente riferimento al traffico di droga che il padre eseguiva, su sue istruzioni, fuori dal carcere, ricercando dunque dei costanti aggiornamenti in proposito.

Questi elementi fanno già di per sé emergere un ruolo di primo piano rivestito da IM 2 nel traffico di stupefacenti. Egli non si è, infatti, limitato a fornire i nominativi di ABCD_2, __________ (potenziali acquirenti) e di tale __________ (potenziale fornitore) al padre, come da egli preteso al dibattimento di primo grado (all. 1 verb. TPC, pag. 3), ma ha seguito e partecipato al traffico di stupefacenti da vicino, dando istruzioni ben precise al padre, dimostrando di avere una padronanza delle operazioni e fornendo un apporto determinante alla realizzazione del risultato.

Anche le dichiarazioni di __________, che è stato per un periodo compagno di carcere di IM 2, confermano il ruolo di primo piano da questi avuto nel traffico di stupefacenti in discussione. Sentito dalla polizia, egli ha infatti dichiarato che dietro i traffici messi in atto da IM 1 c’era il figlio IM 2, che dal carcere gestiva il traffico di eroina:

“ Innanzitutto dichiaro di conoscere IM 1 poiché veniva in carcere a trovare IM 2.  (…) IM 2, che io chiamo __________, già in carcere si vantava di avere dello stupefacente a disposizione e di “lavorare”, intendendo che lui gestiva un traffico di eroina all’esterno del carcere. (...) Prima che uscissi __________ insisteva affinché io contattassi __________ con il quale avrei potuto lavorare. Mentre ero ancora in detenzione mi chiedeva se conoscevo un qualche fornitore a Zurigo per acquistare dell’eroina. Quando sarei uscito, con __________ avrei potuto lavorare. Era inteso che io lo contattassi, mi avrebbe dato qualcosa da provare che a sua volta avrei potuto vendere. (...) Poi mi chiamò __________ dalla stampa, chiedendomi se avessi incontrato __________ (...).

Devo dire che __________ non era tipo da spingere, secondo me dietro vi era __________ che appunto, dal carcere, gestiva gli affari.

Quando lavoravo non avevo sempre con me il telefono. Spesso trovavo delle chiamate non risposte (numero anonimo) ed intuivo che potesse essere __________ dalla Stampa, infatti da lì non esce il numero quando un detenuto chiama. Dopo aver trovato delle chiamate sconosciute, il pomeriggio mi chiamava __________. Allora intuivo che __________ lo spronava a contattarmi.” (verbale __________ 10.07.2012, AI 35, pag. 4)

                                  b.   Per quanto riguarda, in particolare, la vendita a ABC_1 di 22, 5 gr di eroina, questa Corte ritiene che IM 2 abbia - anche in relazione a tale operazione - agito in correità con il padre.

Innanzitutto è vero che IM 2 e ABC_1 hanno entrambi dichiarato di non conoscersi (all. 1 verb. TPC, pagg. 3-4; verbale dib. d’appello, pag. 3; verbale ABC_1 19.07.2012, AI 42, pag. 3), ma, oltre al fatto che le loro dichiarazioni non risultano attendibili, quand’anche ciò fosse vero, tale circostanza sarebbe irrilevante.

Le dichiarazioni di ABC_1 non possono essere ritenute attendibili perché - come già accertato - prima di affermare di non conoscere IM 2, ha mentito proprio sul fatto di aver acquistato i 22,5 gr di eroina, dimostrando dunque di non poter essere creduta sulla questione (verbali ABC_1 19.07.2012, AI 42 e 30.07.2012, AI 53).

Ciò ricordato, va precisato che la questione a sapere se IM 2 e ABC_1 si conoscessero è irrilevante. Infatti, così come emerge chiaramente dalle telefonate registrate (il cui ascolto è, come detto, illuminante), padre e figlio gestivano assieme - seppur con modalità differenti - e in modo paritario il traffico di stupefacenti. In sostanza, essi formavano un sodalizio finalizzato alla messa in circolazione del maggior quantitativo possibile di eroina. In questo sodalizio/società i due erano coinvolti a pieno titolo così che le azioni fatte da uno dei due soci e volte al raggiungimento dell’obiettivo comune erano certamente addebitabili all’altro (che, in ogni caso, avrebbe beneficiato dei profitti). In questo senso, dal momento che, vendendo eroina, IM 1 agiva nell’ambito del traffico messo in atto con il figlio - che, oltre a dare i nominativi al padre, dal carcere verificava e seguiva l’evoluzione del traffico -  è del tutto irrilevante, ai fini dell’accertamento della correità, la questione a sapere se IM 1 abbia avuto il nome della ABC_1 proprio da IM 2 o da altri, come da quest’ultimo preteso (verbale dib. d’appello , pag. 3). Del resto, non va dimenticato che l’eroina venduta a ABC_1 è stata acquistata da IM 1 proprio dagli spacciatori del canale riconducibile al figlio IM 2: in questo senso, quand’anche - per denegata ipotesi - non gli si volesse addebitare la vendita a ABC_1, ad IM 2 andrebbe, comunque, addebitato l’acquisto di quel quantitativo di eroina finalizzato alla vendita. Ciò che comporterebbe un’identica responsabilità penale. 

Ne discende che l’appello del procuratore pubblico va accolto anche su questo punto.

preparativi per l’acquisto di almeno 1 kg di eroina

                                14.   Il procuratore contesta il proscioglimento di IM 1 IM 2 dall’imputazione di avere, in correità, fatto preparativi per l’acquisto di almeno 1 kg di eroina da ignoti spacciatori del Canton Lucerna, preparativi che si sarebbero conclusi con l’acquisto di un primo quantitativo, e meglio quello trovato in possesso di IM 2 il giorno del suo fermo (punto 1.3. dell’atto d’accusa).

                                15.   I primi giudici hanno ritenuto che, non fosse sufficiente sostenere l’ipotesi accusatoria, il contenuto della telefonata intercorsa tra IM 1 e l’interprete dello spacciatore del Canton Lucerna da cui egli intendeva rifornirsi. Ricordato che IM 1 ha sempre sostenuto di avere avuto l’intenzione di acquistare dallo spacciatore di Lucerna solo 100 gr di eroina e di aver parlato di un quantitativo superiore unicamente per “tirare il prezzo” e precisato che il contenuto della telefonata non contraddice tale versione, la prima Corte ha considerato che IM 1 abitualmente acquistava 100 gr di eroina per volta e che, verosimilmente, egli non aveva né la disponibilità finanziaria per acquistare un kg di eroina, né la possibilità di smerciare tale quantità di stupefacente in tempi brevi. Concludendo, la prima Corte ha riconosciuto IM 1 punibile di atti preparatori unicamente in relazione all’acquisto di 100 gr di eroina, corrispondenti al quantitativo che egli ha sempre dichiarato di voler acquistare, che ha poi effettivamente acquistato e che è stato trovato in suo possesso al momento del fermo, prosciogliendolo invece dall’imputazione di atti preparatori per l’acquisto di 900 gr di stupefacente (sentenza impugnata, consid. 3.d., pagg.19- 20).

Per quanto riguarda il ruolo avuto da IM 2 nei preparativi all’acquisto, la prima Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi concreti che permettessero di collegare gli stessi ad IM 2, considerando in particolare che:

“ Per quanto attiene ai fatti di cui al punto 1.3. e 1.4. dell’AA, dagli atti non emergono elementi concreti che permettano di collegare gli stessi ad IM 2. In effetti in questo caso, l’acquisto di eroina da parte di IM 1 avviene per il tramite del canale dei cosiddetti fornitori di Lucerna (“__________”, “__________” o “__________”), che è diverso dal canale da lui solitamente utilizzato e riconducibile ai contatti di IM 2, ossia i fornitori di Olten. Oltre a ciò, occorre considerare che IM 1 ha dichiarato che il contatto con “__________e “__________” gli sarebbe stato fornito da __________, cioè da ABCD_2. Questi dal canto suo ha negato durante l’inchiesta di essere a conoscenza dell’identità delle persone presso cui IM 1 si riforniva”

(sentenza impugnata, consid. 4.c., pag. 23).

                                16.   L’ipotesi accusatoria si fonda sullo scambio di sms e telefonate intercorso tra il 14 e il 15 giugno 2012 tra IM 1 e la donna che fungeva da interprete per lo spacciatore “__________” di Lucerna.

Da uno dei telefoni in uso a IM 1 è stato possibile estrapolare una prima sequenza di comunicazioni sms tra IM 1 e il contatto di Lucerna (allegato A, AI 43__________________________

Ok . Io pago 3000 franchi. ______. Rispondere pf.

14.06.2012 19:51:16

Ciao come stai amore, cosa c’è di nuovo, si ottiene quando si visita me, perché io vado in vacanza

14.06.2012 20:07:00

__________ è qui con me scrivere

14.06.2012 20:39:07

__________

Domani alle due sono a Lucerna tu ci sei? Dimmelo subito che ho bisogno. ______.  

14.06.2012 20:41:35

IM 1

No!!! Mi dispiace per voi forse non hai capito questo è l’inizio di un grosso lavoro. Come tutti gli affari bisogna che i clienti rimangono contenti quindi questa è una prova io non ci guadagno niente ma te la pago. ______.

14.06.2012 22:06:49

A questo scambio di sms sono poi seguite due telefonate (A: IM 1; B: donna che funge da interprete per il fornitore di Lucerna):

“ A:             Hello.

B:             Halo, ciao sono un’amica di __________.

A:             Sì, ciao, dimmi.

B:             Ciao, eh ti volevo dire 1'000 sono 3'500.

A:             Eh però, noi avevamo fatto l’accordo con 3'000 venivo io là da voi.

B:             Non lo so ce Io devo dire.

A: Eh.

B: Ce lo dico.

A:             Allora gli dici però fammelo sapere però dimmelo, diglielo subito.

B:             Ja.

A:             Perché io devo partire, devo arrivare domani.

B:             Ah.

A:             Perché poi, questo qua che io prendo 100 non è il discorso che è un discorso poi … perché devono provare tutti i miei clienti e poi dopo prendo un quantitativo più alto capisci?

            Si sente B che parla con C in svizzero tedesco e B dice a C che A  ha detto che hanno preso accordi per 3000 e C dice che per tutto è 30’000 di riferire ad A.

B:             Tutto intero è 30’000.

A: Sì lo so però adesso.

B:             E 100 ha detto che sono 3’500.

A:             Ma allora, noi I’ultimo accordo era di 3’000 però io devo far provare a tutti i miei clienti, perciò ne prendo 100 poi prossima partita faccio quello grosso.

B:             A ok.

Si sente B che parla con C in svizzero tedesco e dice che A ha detto 100 per 3’000 e la prossima volta prende uno intero per 3.

B:             Aspetta un attimo che devo chiederlo.

A: Sì grazie, digli che è importante perché io poi se lei stasera non mi da conferma devo andare da un altro, da un altro fornitore eh diglielo dici questo é I’inizio di un lavoro grosso buono però io devo far provare questo, capisci a quel prezzo là per adesso.

B: Sì

A:             Se no fai una cosa senza che stiamo al telefono… adesso stacca e mi richiami fra due minuti, ok?

B:             Ok. Dai ciao.

A:             Ciao.” (allegato 3, AI 69)

Qualche minuto più tardi la donna ha poi richiamato IM 1 per riferirgli la risposta dello spacciatore:

“ B  Dice che ha parlato con l’uomo e che non ha cambiato idea, che se       prende tutto il grosso sono.

A  Chiede se per adesso, per 100 il prezzo non Io può cambiare.

B  Dice che l’uomo ha detto che il prezzo è questo se no non ci guadagna neanche lui.

A  Dice che allora niente da fare ma che voleva venire lui da loro e che il 500 per loro era per quando loro facevano il viaggio.

B  Dice che non cambia idea che pure lui paga così per prendere 100.

A  Dice che se cambiano idea lui ha tempo mezz’ora altrimenti nulla. A dice    che gli dà mezz’ora di tempo altrimenti và da un’altra parte.”

     (allegato 4, AI 69)

Una successiva estrapolazione di sms dal telefono di IM 1, dimostra che per finire egli si è accordato con lo spacciatore per l’acquisto dello stupefacente (allegato A, AI 43):

Destinatario

Contenuto messaggio

Data e ora

IM 1

Mi dispiace ma come dici tu io non posso perdere ancora di più. Abbiamo fatto in modo diverso.

14.06.2012 22:46:27

__________

Ma mi confermi 3’000 franchi 100 gr? Non voglio fare un viaggio inutile. Grazie. __________.

14.06.2012 23:18:12

__________

Ok Stazione di Lucerna ore 15.00. __________.  

14.06.2012 23:29:22

__________

A domani buonanotte. __________.

14.06.2012 23:31:55

IM 1

Domani ci incontriamo alle 3 di Lucerna ok.  

15.06.2012 00:13:45

_____ ok quando ho qualcosa che nessuno problema vieni

15.06.2012¨ 00:26:57

Ok

15.06.2012 00:31:23

Domani ci aspettiamo che la stazione ferroviaria di Lucerna in 15 ore

15.06.2012 00:38:57

                                17.   Innanzitutto occorre chiarire che ciò che questa Corte deve verificare, non è se IM 1 si è reso colpevole di atti preparatori all’acquisto di almeno un kg di eroina come contestatogli dal PP, ma se egli si è reso colpevole di atti preparatori all’acquisto di soli 900,62 gr di tale stupefacente. Infatti, come si legge nelle ipotesi accusatorie formulate dal PP e nelle motivazioni della sentenza di primo grado, i 99,38 gr netti di eroina di cui al punto 1.4. dell’atto d’accusa, per i quali IM 1 è stato ritenuto colpevole di detenzione di stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv.1 let. d LStup e condannato in prima sede, sono, in realtà, parte del kg di eroina oggetto degli atti preparatori a lui imputati. Dal momento che questi 99,38 gr, IM 1 li ha effettivamente acquistati e detenuti  (come lo conferma la sua condanna per detenzione di stupefacenti pronunciata in prima sede e passata incontestata in giudicato), gli atti preparatori in relazione all’acquisto di tale quantitativo risultano superati e, contrariamente a quanto fatto dai primi giudici, non possono essergli imputati. Si ricorda, qui, che, per costante dottrina e giurisprudenza (e, peraltro, anche per semplice logica) commette atti preparatori ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 lett. g LStup unicamente colui che non porta a termine l’atto delittuoso che stava preparando: ad esempio l’autore che importa degli stupefacenti in Svizzera, è punibile unicamente per l’atto di importazione in quanto tale, e non per gli atti preparatori che l’hanno preceduto ( DTF 115 IV 61, consid. 3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, II ed., Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 188, pag. 95;  Corboz, op. cit, n. 67, pag. 912 e riferimenti citati).

In applicazione dell’art. 391 cpv. 2 CPP, il dispositivo no 1.1.3 della sentenza di primo grado va annullato e IM 1 va assolto dall’imputazione di avere fatto preparativi in vista dell’acquisto dei 99,38 gr di eroina di cui è stato trovato in possesso al momento dell’arresto.

                                18.   Dalle comunicazioni telefoniche sopra riportate emerge chiaramente che:

                                         -     il 14 giugno 2012 IM 1 ha contattato via sms il fornitore di Lucerna (che egli conosce come __________), per concordare l’acquisto, il giorno seguente, di 100 gr di eroina;

                                         -     i due hanno discusso del prezzo dell’eroina: IM 1i diceva, sin dal primo scambio di sms, di volerne acquistare 100 gr al prezzo di fr. 3'000.- e, da parte sua,  il fornitore gli diceva che poteva praticare quel prezzo soltanto per l’acquisto di un kg mentre che, per acquisti di 100 gr, il prezzo era di  fr. 3'500.-;

                                         -     IM 1 insisteva, ribadendo di voler acquistare l’indomani 100 gr di eroina al prezzo di fr. 3'000.- e dicendo al fornitore di essere intenzionato ad acquistarne un quantitativo maggiore, più in là nel tempo e, comunque, non prima di aver fatto provare la sostanza ai suoi clienti;

                                         -     inizialmente il fornitore sembrava non voler cedere sul prezzo ma, per finire, i due si sono accordati per la consegna, il giorno seguente a Lucerna, di una partita di 100 gr di eroina al prezzo di fr. 3'000.-.

La tesi di IM 1 - che ha sempre sostenuto di aver fatto credere al fornitore di Lucerna di essere intenzionato ad acquistare un quantitativo così elevato di eroina unicamente “per spuntarla sul prezzo di 100 gr” (verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 2; PS 04.09.2012, AI 69, pagg. 5-6; PP 05.09.2012, AI 72, pag. 3; PS 11.10.2012, AI 99, pag. 3) - è pienamente confermata dal tenore degli sms e delle conversazioni telefoniche da cui emerge con evidenza che IM 1 si è limitato a buttare sul tappeto l’argomento di un futuro affare più grosso -  affermando che l’acquisto dei 100 gr era l’ “inizio di un lavoro grosso buono” - soltanto dopo avere sentito che il fornitore si intestardiva sul prezzo (fr 3’500.- invece dei fr. 3’000.- che lui proponeva) per, evidentemente, spingerlo a praticargli il prezzo più favorevole ingolosendolo con la possibilità di futuri affari più interessanti.

Oltre che dal momento in cui IM 1 vi ha fatto cenno, che l’inserimento nella conversazione della possibilità di migliori affari futuri fosse soltanto “una tattica di contrattazione” (e non la manifestazione di una reale intenzione), è provato anche dalla genericità del rilancio - IM 1 non parla di un quantitativo determinato ma si limita a dire “un lavoro grosso buono” -  e dal fatto che, comunque, ha condizionato quel “lavoro grosso buono” al giudizio degli acquirenti sulla qualità dello stupefacente.

Ritenuto come la giurisprudenza e la dottrina abbiano chiaramente precisato che la mera decisione di commettere un atto di cui all’art. 19 cpv. 1 lett. g LStup non è punibile ma che lo è, unicamente, il comportamento illecito che fa seguito a questa decisione, è evidente come, in concreto, non vi sia spazio per una condanna considerato che a IM 1 nemmeno può essere attribuita una tale decisione (DTF 117 IV 309 consid. 1a; cfr. anche consid. 1b per la relativa casistica; STF del 21.10.2009 inc. 6B_418/2009 consid. 2.2; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, II ed., Berna 2007, ad art. 19 LStup, n. 149 segg.; Corboz, les infractions en droit Suisse, Vol. II, 3. ed., Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 59 segg.).

Ricordato che per l’applicazione dell’art. 19 cpv. 1 lett. g LStup le intenzioni o i progetti non sono sufficienti e che occorre che il progetto dell’autore si sia tradotto in atti, a maggior ragione non può essere ritenuto costitutivo di reato il semplice far riferimento a ipotetici futuri acquisti più consistenti per ottenere un prezzo più vantaggioso per l’acquisto che si sta trattando.

Ne discende, dunque, che IM 1 va prosciolto dall’accusa di aver fatto preparativi per l’acquisto di 1 kg di eroina e che, pertanto, avendone questa Corte escluso la realizzazione, nemmeno deve essere indagata la partecipazione del figlio IM 2 a tali atti preparatori.

Entrambi gli imputati vanno dunque prosciolti da tale imputazione.

detenzione di 99,38 gr di eroina

19.                                           Il procuratore pubblico contesta il proscioglimento IM 2 dall’imputazione di aver detenuto 99,38 gr di eroina, sostenendo che anche questa operazione rientra nel complesso del traffico di stupefacenti messo in atto insieme al padre.

20.                                           I primi giudici hanno prosciolto IM 2 dal reato di detenzione di 99, 38 gr di stupefacente, escludendo – per i medesimi motivi già ritenuti in relazione ai preparativi all’acquisto di un kg di eroina (cfr. consid. 15) – che egli abbia avuto un ruolo nell’operazione messa in atto dal padre (sentenza impugnata, consid. 4.c., pag. 23).

21.                                           Anche in relazione alla detenzione da parte di IM 1 di 99.38 gr di eroina, da egli acquistati a Emmen o in altra località del Canton Lucerna e trovati in suo possesso al momento del fermo, questa Corte ritiene che IM 2 abbia agito in correità con il padre.

La versione di IM 1, secondo cui il figlio IM 2 non é in alcun modo coinvolto nell’acquisto dei 99,68 gr di eroina, non può infatti essere creduta.

IM 1 ha dichiarato di avere acquistato l’eroina da uno spacciatore del Canton Lucerna, il cui nominativo - salvato all’interno della sua rubrica telefonica con il nominativo “__________+ __________” - gli è stato fornito da ABCD_2. Nel maggio 2012 egli avrebbe, infatti, deciso di non rifornirsi più di eroina dal canale di Olten da lui utilizzato fino a quel momento e riconducibile al figlio IM 2, poiché voleva “uscire dal giro”. ABCD_2 gli avrebbe però chiesto di procuragli altra eroina, fornendogli il contatto di un fornitore diverso, quello di Lucerna appunto. IM 1 avrebbe, poi, accettato la proposta di ABCD_2 e si sarebbe recato a Lucerna il 15 giugno 2012, acquistando l’eroina poi trovata in suo possesso (PP 16.06.2012, AI 8, pag. 3; PS 20.07.2012, AI 43, pag. 2; PP 05.09.2012, AI 72, pag. 2; PS  11.10.2012, AI 99, pag. 3).

Una simile versione, anche se confermata da IM 2 - che da parte sua ha dichiarato di essere estraneo al traffico di eroina intrattenuto dal padre nel Canton Lucerna (sentenza impugnata, pag. 6) - non trova però nessun riscontro nelle emergenze istruttorie.

ABCD_2, sentito dalla polizia, non ha confermato la versione di IM 1, negando di conoscere le persone dalle quali egli si riforniva (verbale ABCD_2 22.06.2012, allegato 37 al rapporti d’inchiesta di polizia giudiziaria del 19.10.2012, pag. 5).

Lo stesso IM 1 ha rilasciato dichiarazioni confuse e contraddittorie sui luoghi e sulle persone presso le quali si riforniva, dimostrando dunque scarsa credibilità. Egli ha dapprima semplicemente affermato di essersi rifornito per la prima volta di eroina in Svizzera interna, da una persona diversa dal contatto di Lucerna, ma senza fornire ulteriori dettagli (PS 15.06.2012, allegato 1 al rapporto di arresto provvisorio del 16.06.0212, AI 6, pag. 4; PP 16.06.2012, AI 8, pagg. 2-3). In seguito, ha poi precisato di essersi rifornito per la prima volta di stupefacenti nell’ottobre 2011 ad Emmen, dove una persona appartenente al gruppo di spacciatori presso i quali si riforniva IM 2 gli avrebbe consegnato dell’eroina (PS 27.06.2012, AI 27, pagg. 2-3). Così facendo egli ha, in un primo momento, localizzato nel Canton Lucerna i suoi fornitori di eroina provenienti dal medesimo canale utilizzato dal figlio IM 2. Successivamente egli ha però cambiato versione, riferendo agli inquirenti che era Olten il luogo in cui si recava a rifornirsi di stupefacente dai vecchi fornitori di IM 2, prima di cambiare fornitore e affidarsi al contatto di Lucerna indicatogli da ABCD_2 (PS 04.09.2012, AI 69, pagg. 2-3; PP 05.09.2012, A 72, pag. 2), e questo nonostante in precedenza, confrontato con i numerosi collegamenti avvenuti tra alcune delle utenze telefoniche a lui in uso e le antenne telefoniche presenti in località di Olten, egli avesse addirittura negato di essere mai stato ad Olten (PS 20.07.2012, AI 43, pagg. 2-3).

A ciò si aggiungono ulteriori elementi che rendono la versione da egli raccontata circa l’estraneità di IM 2 nel rifornimento di stupefacente dal canale di Lucerna assolutamente non credibile:

                                         -     i tabulati telefonici retroattivi delle utenze telefoniche in uso a IM 1 dimostrano che i contatti con i fornitori di Lucerna sono iniziati ben prima del mese di maggio 2012, momento in cui IM 1 pretende di aver ricevuto il contatto da ABCD_2. Dei contatti vi sono infatti stati già il 22, il 24 e il 27 marzo 2012, nonché il 27 aprile 2012 (cfr. CD tabulati telefonici retroattivi delle utenze 079 756 14 63 e 078 751 24 39 agli atti);

                                         -     dalla sentenza di condanna di IM 2 del 5.12.2011 (inc. 72.2011.103 agli atti) e dalle dichiarazioni da egli rilasciate sia durante l’inchiesta che qui ci occupa (“mi rifornivo di eroina in svizzera tedesca, in particolare a Zurigo e a Emmen”, PP 02.10.2012, AI 92, pag. 2), sia davanti agli inquirenti del Canton Soletta (“ich habe auch Heroin in Emmen LU gekauft”, AI 95, pag. 6), risulta chiaramente che il traffico di stupefacenti che ha condotto alla sua prima condanna avveniva anche tra Emmen e il Canton Ticino, a dimostrazione dunque che il canale di Lucerna non solo era a lui noto, ma l’aveva anche personalmente utilizzato in passato;

                                         -     FIGLIO_1, condannato per aver in parte partecipato al traffico di eroina del fratello IM 2, ha anch’egli confermato di essersi recato insieme al fratello IM 2 ad Emmen a rifornirsi di stupefacente (cfr. sentenza 13.10.2011, inc. 72.2011.78 agli atti).

         Tutti questi elementi, che si aggiungono a quelli già esposti ai considerandi precedenti, in particolare al contenuto delle telefonate intercettate dagli inquirenti proprio nel periodo aprile-giugno 2011 che dimostrano come il traffico di stupefacenti fosse gestito da padre e figlio insieme, confermano il suo coinvolgimento quale correo nella detenzione di 99,38 gr di eroina da parte del padre.

movente del traffico di stupefacenti

22.                                           Al dibattimento d’appello, così come in precedenza, IM 1 ha sostenuto di aver avviato e realizzato il traffico di stupefacenti a lui imputato, poiché seriamente e gravemente minacciato dagli spacciatori che rifornivano il figlio IM 2 prima che quest’ultimo fosse arrestato.

23.

                                   a.   Già nel luglio 2011, in occasione di una visita in carcere ai figli IM 2 e FIGLIO_1, IM 1 aveva riferito al sergente della polizia __________ di essere stato minacciato dai fornitori di eroina di IM 2. In quell’occasione egli ha, in particolare, riferito al sergente di essere stato contattato dagli spacciatori per il rimborso di un debito di 30'/40'000.- franchi contratto dal figlio per eroina presa a credito, così come si legge nel rapporto di segnalazione stilato dal sergente:

“ In sintesi mi diceva che era stato contattato dai fornitori di eroina del figlio IM 2 che gli avrebbero detto che IM 2 doveva loro ancora CHF 30'000 o 40'000 per dell’eroina presa a credito. Aggiungendo inoltre che gli stessi, fornitori di eroina di etnia slava, sarebbero stati a Bioggio dove lui ha il domicilio, e gli avrebbero danneggiato la BMW del figlio come atto intimidatorio. Aggiunse pure di essere stato minacciato.

Lui disse pure che c’era stato un incontro con queste persone e a quel punto io gli ho consigliato di dire a queste persone che il figlio era in prigione e quindi non poteva restituire i soldi e che in caso venisse contattato nuovamente da questi individui, di chiamarmi che avremmo provveduto, cercando di fermare e possibilmente arrestare queste persone, in quanto responsabili di un traffico importante di eroina. Chiedevo pure a IM 1 se mi forniva i numeri di cellulare di queste persone ma di fatto, non ricordo con esattezza le parole, non me li fornì.

Da parte sua disse di avere paura di altre ritorsioni e che per lavoro si sarebbe recato in Svizzera interna con il camper e il resto della su

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