Incarto n. 17.2013.68
Locarno 11 aprile 2013/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire sull’appello presentato il 22/25 marzo 2013 da
AP 1 rappr. dall’avv. Yasar Ravi, 6903 Lugano
contro il decreto emanato nei suoi confronti il 7 marzo 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona
esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto: - che con sentenza 22 gennaio 2013 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti, violazione di domicilio e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, condannandolo alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 60.-, per un totale di fr. 1'800.- (già dedotto il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 1'000.-, oltre al pagamento di tasse e spese giudiziarie (doc. 22);
- che con scritto 21/22 febbraio 2013 AP 1 ha presentato un “ricorso all’autorità superiore alla Pretura penale” (doc. 25);
- che allegato a tale scritto AP 1 ha prodotto la copia di una sua precedente “dichiarazione di ricorso” datata 1° febbraio 2013, che asserisce di avere inviato per Posta A plus, ma che non risulta essere pervenuta alla Pretura penale (cfr. annesso a doc. 25);
- che in data 7 marzo 2013 il Presidente della Pretura penale ha emanato un decreto con cui ha dichiarato irricevibile l’annuncio di appello (doc. 26) rilevando, nei considerandi della sua decisione, che, da un lato, lo scritto datato 1° febbraio 2013 non era mai giunto a destinazione senza che AP 1 potesse provarne l’avvenuta spedizione e che, dall’altro lato, la comunicazione del 21/22 febbraio 2013 era avvenuta quando il termine per appellare era abbondantemente scaduto;
- che contro tale decreto AP 1 ha presentato “ricorso” alla Corte dei reclami penali, via d’impugnazione indicata in calce alla decisione stessa (doc. 26);
- che, con lettera 25 marzo 2013, il Presidente della Corte dei reclami penali ha trasmesso l’incarto alla scrivente Corte rilevando come sia questa Corte “competente ad esprimersi (in luogo della Pretura penale) sulla tardività dell’annuncio di appello, in relazione alla decisione di entrata in materia o meno”;
- che giusta l’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP, se una parte interpone ricorso, il tribunale di primo grado notifica alle parti una sentenza motivata e che, in forza dell’art. 399 cpv 2 CPP, dopo averla redatta, il tribunale di primo grado trasmette l’annuncio di appello, unitamente agli atti, alla CARP;
- che l’art. 403 cpv. 1 lit. a CPP attribuisce alla CARP la competenza per decidere se entrare nel merito dell’appello quando viene invocata la tardività o l’inammissibilità dell’annuncio o della dichiarazione d’appello;
- che, dunque, il Presidente della Pretura penale non aveva competenza per decidere in merito alla tempestività dei ricorsi inoltrati da AP 1; di conseguenza, il decreto emanato il 7 marzo 2013 va considerato processualmente irrito e ne va, dunque, accertata la nullità (STF 6B_339/2012 del 11 ottobre 2012, consid. 1.2.1; DTF 137 I 273 consid. 3.1);
- che gli atti devono, nondimeno, essere ritornati alla Pretura penale affinché motivi per scritto la sentenza 22 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP e, successivamente, la trasmetta alla CARP unitamente all’incarto completo giusta l’art. 399 cpv. 2 CPP (cfr. Hug, in Kommentar zum Schweizerischen Srafprozessordnung, Zurigo, Basilea, Ginevra 2010, ad art. 399 CPP, n. 7 e 8, pag. 1927; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo, San Gallo 2009, ad art. 399 CPP, n. 5, pag. 770);
- sarà dunque solo a questo stadio, così come previsto dal diritto processuale vigente, che verrà vagliata dalla CARP la questione della tempestività dell’annuncio di appello presentato da AP 1.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello 22/25 marzo 2013 è accolto.
Di conseguenza, accertata la nullità del decreto 7 marzo 2013, gli atti sono rinviati alla Pretura penale affinché proceda alla motivazione della sentenza prolata il 22 gennaio 2013 nei confronti di AP 1 e, in seguito, la trasmetta a questa Corte, unitamente all’annuncio di appello e all’incarto completo.
2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- - - -
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.