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Ticino Corte di appello e di revisione penale 09.12.2013 17.2013.46

9 décembre 2013·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·2,735 mots·~14 min·3

Résumé

Istanza di indennizzo (art. 429 cpv. 1 lett a CPP)

Texte intégral

Incarto n. 17.2013.46

Locarno 9  dicembre 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza presentata il 6 marzo 2013 da

IS 1 rappr. dall' DI 1 

  tendente ad ottenere un indennizzo ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il  (17.2012.118);  

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa n. 227/2012 del 23 gennaio 2013 il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 15 marzo 2005 ed il 2 agosto 2007, nella sua qualità di gerente di fatto della Residenza __________, affittacamere sito sotto l’esercizio pubblico __________, ripetutamente facilitato il soggiorno di un imprecisato numero di cittadine straniere, ma almeno 16, permettendo che avessero a loro disposizione le camere, sapendo o dovendo presumere che, benché prive del necessario permesso, vi avrebbero esercitato la prostituzione.

Il procuratore pubblico ha pertanto proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 80.cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 3'600.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 500.- ed al pagamento di tasse e spese.

                                  B.   L’accusato ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa e, con sentenza 27 giugno 2012, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto di accusa ma, tenuto conto della prescrizione intervenuta per i fatti anteriori al 27 giugno 2005, ha adeguato il periodo di commissione del reato a quello compreso tra il 27 giugno 2005 ed il 2 agosto 2007. Ha, quindi, condannato IS 1 alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.-cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, oltre che al pagamento di tasse e spese.

                                  C.   Contro la sentenza della Pretura penale IS 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 7 settembre 2012, ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento.

                                  D.   Con sentenza 29 novembre 2012, la Corte di appello e revisione penale ha accolto il gravame e prosciolto IS 1 dall’imputazione di ripetuta infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ponendo gli oneri processuali di primo e di secondo grado a carico dello Stato.

La CARP ha, inoltre, condannato lo Stato a versare all’istante complessivi fr. 3’000.- a titolo di ripetibili di prima e di seconda istanza.

                                  E.   Con l’istanza in esame, IS 1 chiede che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a rifondergli - quale indennità ex art. 429 CPP l’importo di complessivi fr. 10'584.45, oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2013, corrispondenti alle spese di patrocinio direttamente causate dall’ingiusto procedimento penale subito. Protesta inoltre tasse e spese di giudizio (doc. I).

                                  F.   Con scritto 12 marzo 2013 il procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare all’istanza di indennizzo e di rimettersi al prudente giudizio di questa Corte (doc. III). Lo stesso ha fatto la Divisione della giustizia con scritto 13 marzo 2013 (doc. IV).

In diritto                   1.   Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.

                                   a.   L’autorità penale competente, ex art. 429 cpv. 2 CPP, per decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è quella che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP) e, meglio, quella che per ultima si è pronunciata sul merito (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 53 ad art. 429 CPP).

In concreto, dunque, competente per decidere sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che, con sentenza 29 novembre 2012, ha pronunciato il proscioglimento dell’istante, annullando la sentenza di condanna della Pretura penale.

                                  b.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

                               b.1.   La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).

                               b.2.   L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale.

Nel merito, negli art. 429 e segg. CPP fed. si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Pertanto, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, di principio, la sua validità.

                               b.3.   Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP fed., l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP).

Questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dal 1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa.

Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (la CRP, fondandosi su una decisione del CdM del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).

                                   2.   L’istante postula la rifusione, a titolo d’indennità, della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, ammontante a fr. 10'584.45, oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2013. Detto importo corrisponde a fr. 9'540.45 di onorario (pari a 36 ore a fr. 250.-/ora e 6 ore a fr. 90.-/ora), fr. 260.- di spese e fr. 784.- di IVA.

A sostegno della sua richiesta l’istante produce le note professionali dell’avvocato DI 1 con il relativo dettaglio (cfr. documenti allegati all’istanza), dalle quali si evince che lo stesso legale lo ha assistito nella preparazione del processo di primo grado, al dibattimento dinanzi alla Pretura penale e in sede di appello. Durante l’inchiesta sfociata nel decreto d’accusa emesso a suo carico, l’istante era per contro assistito da un altro patrocinatore.

                                   3.   sull’onorario:

                                   a.   La tariffa oraria di fr. 250.- esposta non è censurabile.

Pure può essere ammessa, poiché conforme alle norme applicabili, la tariffa oraria di fr. 90.- esposta per le prestazioni eseguite dal praticante legale (art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007, RL 3.1.1.7.1.).

Non può essere, invece, integralmente riconosciuto il dispendio orario pari a complessive 42 ore indicato nelle note professionali.

Considerata, infatti, una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, le prestazioni esposte vanno riconosciute con le seguenti eccezioni:

                                         -     il dispendio orario di 540 minuti indicato per la preparazione del processo di primo grado e un colloquio telefonico con il cliente non può essere ammesso già solo per il fatto che lo stesso avvocato, nella nota spese presentata in Pretura penale, ha quantificato in 4 ore il tempo impiegato alla preparazione del processo (cfr. documenti allegati al verbale del dibattimento di primo grado). Del resto, la ridotta complessità del caso e la ridotta corposità dell’incarto - composto da una sola mappetta e, peraltro, già visionato il giorno precedente - non permettono, infatti, di riconoscere un tempo di preparazione superiore alle 4 ore. Nemmeno la preparazione di un’arringa scritta di 8 pagine, non richiesta dal Codice di diritto processuale penale applicabile e non necessaria ai fini di un’adeguata conduzione del mandato, giustifica il riconoscimento di un tempo di preparazione più lungo.

                                              Il dispendio orario per il colloquio telefonico con il cliente va, poi, riconosciuto nella misura di soli 5 minuti. Un’altra telefonata eseguita il 25.06.2012, durata 5 minuti, ha infatti avuto un costo identico, ciò che permette di stabilire che la durata delle due comunicazioni sia stata la medesima;

                                         -     il tempo corrispondente al dibattimento in Pretura penale, iniziato alle ore 9.00 e riaperto per la lettura del dispositivo alle ore 12.00, va ridotto a 195 minuti, invece dei 360 minuti esposti;

                                          l’onorario relativo all’istanza probatoria del 12.11.2012 (10 minuti) non può essere riconosciuto, poiché dell’istanza non v’è traccia agli atti;

                                          nemmeno possono essere ammessi gli onorari concernenti la visione degli incarti presso l’autorità fiscale e presso l’Ufficio Esecuzioni (420 minuti complessivi). Questo danno non è, infatti, stato cagionato all’istante dall’esercizio dei suoi diritti procedurali nell’ambito del procedimento penale per infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, che soli garantiscono l’indennità ex art. 429 cpv. 1 let. a CPP;

                                         -     il dispendio orario esposto per l’esame dell’incarto prima del dibattimento d’appello non può essere riconosciuto, sia perché il patrocinatore già conosceva l’incarto, sia perché già sono state ammesse le 2 ore indicate per la preparazione del dibattimento d’appello;

                                         -     l’onorario relativo al dibattimento d’appello in quanto tale, aperto alle ore 9.30 e chiuso alle ore 11.45, va ridotto e quantificato in 135 minuti ( e non 180 minuti);

                                         -     il dispendio orario di 240 minuti per la preparazione dell’istanza di indennizzo va ridotto a 1 ora, ritenuto come l’istanza si risolva, concretamente, nella richiesta di pagamento della nota d’onorario del patrocinatore.

Da quanto precede risulta, dunque, che l’onorario del patrocinatore dell’istante va riconosciuto, quale danno indennizzabile ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, limitatamente a 22 ore e 25 minuti a fr. 250.-/ora, per complessivi fr. 5'604.15.

sulle spese:

                                  b.   Le spese sono invece ammesse così come esposte nella nota professionale per complessivi fr. 260.-.

L’IVA ammonta a fr. 469.15.

                                   c.   L’importo riconosciuto -  fr. 6'073.30 in totale -  è comprensivo dei fr. 3'000.- già assegnati all’istante per ripetibili di prima e seconda istanza dalla CARP con sentenza 29 novembre 2012 (cfr. sentenza CARP 29 novembre 2012 in 17.2012.118, consid. 23).  

Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e, pertanto, essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia nel caso concreto dall’introduzione in data 6 marzo 2013 dell’istanza di indennità.

                                   4.   La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 450.-, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente (non avendo considerato, nella sua istanza, che fr 3.000.- gli erano già stati riconosciuti), in ragione di 2/3  e per il resto a carico dello Stato.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza è parzialmente accolta.

Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1 l’importo – già comprensivo dei fr. 3'000.- assegnati a titolo di ripetibili con sentenza 29 novembre 2012 della CARP - di fr. 6'073.30, oltre interessi al 5% dal 6 marzo 2013. 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                        a) tassa di giustizia         fr.                      400.b) spese complessive     fr.                         50.fr.                      450.sono posti a carico dello Stato in ragione di 1/3 e per il rimanente a carico di IS 1.  

                                   3.   Intimazione a:

-   -   

                                   4.   Comunicazione a:

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

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