Skip to content

Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2013 17.2013.31

5 septembre 2013·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·4,242 mots·~21 min·3

Résumé

Indennità per spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti processuali nell'ambito di un procedimento sfociato in assoluzione. Patrocinio necessario nel caso di decreto d'accusa che imputa la commissione di un delitto. Criteri di congruità della nota d'onorario e delle spese legali

Texte intégral

Incarto n. 17.2013.31

Locarno 5 settembre 2013/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 febbraio 2013 da

AP 1 rappr. dall' DI 1   

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 febbraio 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona  

richiamata la dichiarazione di appello 12 febbraio 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 28 febbraio 2011, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr) per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente la cittadina rumena Iulia __________, non autorizzata ad esercitare un’attività lucrativa in Svizzera, come cubista presso il locale notturno __________ di __________, per almeno 16 serate, da gennaio ad ottobre 2010.

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 170.cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 10'200.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, nonché alla multa di fr. 1'500.-, da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 15 giorni, e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

Con scritto 9 marzo 2011, l’imputato – riservandosi la facoltà di motivare l’impugnativa, rispettivamente di chiedere l’assunzione di prove nel seguito della procedura – ha interposto tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa, chiedendo al procuratore pubblico la trasmissione di una copia degli atti in suo possesso.

                                  B.   In data 11 marzo 2011 il procuratore pubblico ha confermato il decreto d’accusa, trasmettendo gli atti alla Pretura penale, affinché si potesse procedere al dibattimento.

In data 25 marzo 2011, AP 1 ha presentato reclamo alla Corte dei reclami penali contro la suddetta decisione di conferma, eccependo una violazione del diritto di essere sentito nonché un diniego formale di giustizia, e ne ha chiesto l’annullamento e il rinvio degli atti al Ministero pubblico.

Con decisione 11 maggio 2011, la CRP ha dichiarato il gravame irricevibile, siccome rimedio di diritto improponibile contro il decreto di accusa e la sua conferma.

                                  C.   In data 17 settembre 2012 AP 1 ha inoltrato istanza probatoria chiedendo la citazione al dibattimento di primo grado di tre testimoni (__________, __________, __________), richiesta accolta dal pretore dapprima in parte con decreto sulle prove del 20 settembre 2012 e in seguito integralmente, dopo scritto 24 settembre 2012 del difensore.

                                  D.   Il pubblico dibattimento è stato esperito a due riprese, la prima il 24 ottobre 2012 e la seconda il 5 febbraio 2013. Lo svolgimento di questa ulteriore giornata di dibattimento è stato voluto dal giudice per procedere all’audizione di un quarto teste (__________) in quanto, a mente del pretore, dopo la prima parte dibattimentale, il caso non era “ancora maturo per la pronuncia di merito” (verbale del dibattimento, pag. 3).

                                  E.   Con sentenza del 5 febbraio 2013, il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sugli stranieri, ponendo a carico dello Stato gli oneri processuali di complessivi fr. 860.-. Il pretore ha, inoltre, assegnato a AP 1 un’indennità pari a fr. 2'970.-, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

                                  F.   In data 6 febbraio 2013, AP 1 ha inoltrato un’istanza d’indennizzo alla Pretura penale chiedendo che gli fosse attribuita, in aggiunta all’importo di fr. 2'970.-, un’indennità di fr. 9'525.35 (oltre interessi al 5% a partire dal 06.02.2013), per le spese legali da lui sostenute nell’ambito del procedimento penale.

Nella predetta istanza AP 1 ha precisato che, qualora fosse considerata inammissibile, la stessa sarebbe valsa quale formale annuncio di appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la sentenza del 5 febbraio 2013 della quale chiedeva, in ogni caso, la motivazione.

Con decreto 8 febbraio 2013, il pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza d’indennizzo, accollando a AP 1 il pagamento di tassa e spese di complessivi fr. 150.-.

                                  G.   In data 12 febbraio 2013, AP 1 ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a questa Corte, precisando d’impugnare unicamente il dispositivo n. 3 del giudizio di primo grado, con cui il pretore gli ha riconosciuto un’indennità pari a fr. 2'970.- ai sensi dell’art. 429 CPP. L’appellante, considerando quest’ultima insufficiente, chiede che, in accoglimento del gravame, gli sia riconosciuta un’indennità pari a complessivi fr. 12'495.35, oltre tasse, spese e ripetibili. Nell’allegato non domanda più gli interessi come nella precedente istanza d’indennizzo del 6 febbraio 2013.

                                  H.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. d CPP, essendo state impugnate soltanto le conseguenze in materia di indennità, con decreto 8 marzo 2013, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP).

Con allegato del 2 aprile 2013, l’appellante ha argomentato la richiesta d’indennità di fr. 12'495.35, già avanzata il 12 febbraio 2013.

                                    I.   Con scritto 4 aprile 2013, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere osservazioni, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Considerando

in diritto:                   1.   La procedura di ricorso contro la sentenza del 5 febbraio 2013 del presidente della Pretura penale è retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello (cfr. a proposito Mizel/Rétornaz in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 429 n. 62 secondo cui la via di ricorso contro una decisione d’indennizzo ex art. 429 CPP è la medesima di quella prevista contro la decisione che si pronuncia sull’azione penale).

                                   2.   AP 1 contesta l’entità del risarcimento per le spese legali accordatogli dal pretore e chiede che gli sia riconosciuto un indennizzo di fr. 12'495.35.

                               2.1.   Il presidente della Pretura penale ha ricordato che lo Stato si assume le spese di patrocinio solo se quest’ultimo è necessario, menzionandone quindi i presupposti. Il pretore ha rilevato che, in concreto, nel caso che ha visto AP 1 quale imputato, era in discussione solo l’accertamento fattuale, mentre non vi erano questioni giuridiche da affrontare. A mente del primo giudice, si trattava unicamente di stabilire se l’imputato aveva dato impiego alla cittadina rumena Iulia __________. Considerato ciò, il giudice di prime cure ha ritenuto che “in simili circostanze il patrocinio di un avvocato non appare strettamente necessario, potendosi l’interessato difendere adeguatamente da sé dal momento che non sono indispensabili particolari conoscenze specifiche” (sentenza impugnata, pag. 3). Il pretore ha, tuttavia, eccezionalmente riconosciuto all’appellante l’importo di fr. 2'970.- (fr. 2'500.- onorario + fr. 250.- spese + fr. 220.- di IVA (all’8%)), e ciò in considerazione del fatto che si era anche dovuta valutare la necessità di sentire dei testimoni. Tale importo, a mente del primo giudice, comprende 3 ore di lavoro, svolte a partire dall’opposizione al decreto d’accusa, dedicate ai contatti con il cliente, alla notificazione di tre testimoni prima del dibattimento nonché alla sua preparazione, a cui aggiungere 4 ore per la prima parte del dibattimento (24 ottobre 2012) e 3 ore per la seconda parte (5 febbraio 2013). Per il pretore non va, di contro, considerato il reclamo che il patrocinatore ha inoltrato alla CRP e da questa dichiarato irricevibile. Nel complesso, il primo giudice ha, pertanto, ritenuto potesse essere garantita nel caso di specie una difesa adeguata con 10 ore di lavoro (sentenza impugnata, pag. 3-4).

                               2.2.   L’appellante, dopo aver espressamente rinviato al contenuto dell’istanza d’indennizzo 6 febbraio 2013, esordisce contestando la remunerazione oraria di fr. 250.applicata dal primo giudice. A mente del ricorrente, la tariffa oraria da riconoscere al patrocinatore in casi non particolarmente complicati è di fr. 280.-. A questo riguardo, egli rinvia alla decisione CARP 17.2011.69 del 17 aprile 2012 consid. 2.

Rispetto alle 10 ore stimate dal Pretore, l’insorgente quantifica la durata complessiva del proprio lavoro in 38.75 ore, precisando che essa corrisponde al tempo realmente consacrato alla pratica e che l’indennità riconosciuta dal giudice di prime cure è manifestamente insufficiente, se paragonata al lavoro effettivo ed alle responsabilità del legale e non tiene conto delle ricerche svolte dal patrocinatore su questioni giuridiche che il caso imponeva di affrontare, in particolare al fine di capire quali sarebbero state, per un gerente, le conseguenze in caso di condanna per il reato in questione. Considerata la scarsità di giurisprudenza nello specifico, queste ricerche hanno a suo dire richiesto un’attenta analisi dei materiali legislativi. Il ricorrente critica pure la scelta del pretore di non tenere conto del tempo investito dal difensore nel reclamo alla CRP. Secondo l’insorgente, il fatto che il reclamo sia stato respinto non autorizzava il primo giudice a qualificarlo come inutile; corretto sarebbe stato, continua l’appellante, prevederne i possibili esiti al momento in cui è stato interposto.

AP 1 contesta pure l’importo di fr. 250.riconosciuto dal pretore a titolo di rimborso spese. L’appellante ricorda che, giusta l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e d’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 3.1.1.7.1), il rimborso spese di cancelleria è di almeno fr. 600.- quando l’onorario del patrocinatore si situa fra i 10'000.- e i 20'000.-. Secondo l’appellante, l’onorario che spetta al suo legale è di fr. 10'850.- (fr. 280.- all’ora x 38.75 ore). Di conseguenza, l’importo per spese di cancelleria da includere nel calcolo dell’indennità è di almeno fr. 600.-. Il ricorrente chiede che siano incluse nel calcolo anche le spese di trasferta sostenute dal patrocinatore, consistenti in fr. 92.- (fr. 1.- al km), nonché l’esborso di fr. 30.- a titolo di spesa non soggetta all’IVA (fotocopie Ministero pubblico). In conclusione, AP 1 ritiene di aver diritto ad un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP pari a fr. 12'495.35 (fr. 10'850.onorario + fr. 600.- spese di cancelleria + fr. 92.- spese di trasferta + fr. 923.35 di IVA (all’8%) + fr. 30.- fotocopie MP) (motivazione d’appello, pag. 1-3).

                           2.3. a.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) nonché ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

                                  b.   La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizeriches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerichen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 1 ad art. 429 CPP).

Negli art. 429 e segg. CPP si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP-TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.

                                   c.   Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati.

                                  d.   La dottrina è unanime nel ritenere che l’art. 429 CPP ammette, di norma, l’indennizzo del patrocinio in caso di un procedimento relativo ad un crimine o un delitto (cfr. Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 14 ad art. 429 e Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 i quali pongono la condizione che il procedimento non sia abbandonato dopo il primo interrogatorio; cfr. anche Schmid, Handbuch, op. cit., n. 1810 pag. 831 e Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429).

                                   e.   Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.

Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (cfr. sentenze CARP 17.2013.32 dell’8 aprile 2013 consid. 4; 17.2012.189 del 12 marzo 2013 consid. 3; CRP 60.2010.218 del 29 dicembre 2010; 60.2010.422 del 28 dicembre 2010;60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).

La remunerazione oraria deve essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 entrato in vigore il 1° gennaio 2008 (la CRP, fondandosi su una decisione del Consiglio di moderazione del 2001, applicava un importo base di 250.-).

Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando – dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui all’art. 3 TOA.

Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (sentenze CARP 17.2012.189 del 12 aprile 2013 consid. 3; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012 consid. 1.b.3.).

                               2.4.   Si premette che, nel caso di specie, la necessità per l’appellante di avvalersi del patrocinio di un avvocato, messa in dubbio dal primo giudice, è data già solo per il fatto che il decreto d’accusa imputava a AP 1 la commissione di un delitto ovvero di avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato stranieri sprovvisti si permesso. L’art. 117 cpv. 1 LStr commina infatti, per i casi non gravi, una pena detentiva fino ad un anno o una pena pecuniaria. L’intervento del legale era, dunque, giustificato dalla serietà del reato prospettato all’imputato.

Si aggiunga che la complessità del caso ha comportato difficoltà nell’accertamento dei fatti che hanno indotto il primo giudice non solo a sentire al dibattimento tre testimoni chiamati dallo stesso appellante, ma, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, a ritenere il caso non sufficientemente istruito per un giudizio di merito e ad aggiornare il dibattimento (con conseguente riconvocazione delle parti) ad altra data per effettuare l’audizione di un quarto testimone (verbale del dibattimento, pag. 3).

In queste condizioni era certamente giustificata l’assistenza di AP 1 da parte di un avvocato. Le spese del suo patrocinio devono, pertanto, essere adeguatamente indennizzate.

                               2.5.   Da accogliere, visto quanto indicato sopra, è anche la censura relativa alla tariffa oraria applicabile.

                               2.6.   L’appellante fonda la sua richiesta di risarcimento sul dettaglio prestazioni del 5 febbraio 2013 (cfr. doc. “Prestazioni Pratica fino al 05.02.2013” dell’avv. DI 1 allegato all’istanza d’indennizzo del 6 febbraio 2013). Occorre, dunque, esaminare se le prestazioni in esso menzionate sono giustificate da una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato. A tale riguardo, esse andranno confrontate con gli atti dell’incarto del Ministero pubblico e della Pretura penale, ponderando se il lavoro svolto dal legale sia stato adeguato alla complessità del caso nonché ed in particolare alle difficoltà fattuali e giuridiche.

                            2.6.1.   Al riguardo si osserva, innanzitutto, che l’onorario non può essere riconosciuto così come esposto dall’appellante:

                                     -   va ridotta a 15 anziché 30 minuti (arrotondamento di 0.48 h) la formulazione dell’opposizione poi comunicata via e-mail al cliente;

                                     -   non sono suscettibili d’indennizzo le 4 ore e 8 minuti (arrotondamento di 4.13 h) che l’avv. DI 1 ha impiegato nell’ambito del reclamo del 25 marzo 2011. Quest’ultimo è stato dichiarato irricevibile dalla CRP, che, senza entrare nel merito delle censure invocate dall’insorgente, tra cui la violazione del diritto di essere sentito, ha ricordato come non sia dato rimedio di diritto contro il decreto di accusa e la sua conferma. La chiara infondatezza in ordine del reclamo dimostra come l’attività ad esso collegata svolta dall’avv. DI 1 travalichi una gestione ponderata del suo incarico e non vada, pertanto, remunerata;

                                     -   per i contatti (telefonici e non) con cliente, terzi e autorità è stata indicata una durata di 7 ore e 42 minuti (arrotondamento di 7.69 h). Il tempo esposto è eccessivo, ritenuto che una corretta e compiuta conduzione del mandato nel periodo considerato avrebbe dovuto richiedere a tale riguardo non più di 2 ore;

                                     -   lo studio giuridico (esame leggi e giurisprudenza) nonché quello dei fatti, quantificati in 6 ore e ¼ (arrotondamento di 6.2 h), non può essere riconosciuto interamente. Non trova giustificazione, in particolare, il tempo fatturato al cliente per l’esame della legislazione cantonale in ambito di esercizi pubblici (vLes Pubb attuale Lear) conferendo a risvolti di diritto amministrativo. Va, inoltre, ridimensionata la durata delle ricerche in diritto penale, concernendo le difficoltà del caso piuttosto, come visto, l’accertamento dei fatti. Ciò premesso, questa Corte ritiene di poter ammettere nel complesso un dispendio complessivo di 2 ore;

                                     -   per la notifica delle prove e per le prestazioni ad essa collegate, l’appellante ha esposto un dispendio di tempo di 2 ore e 6 minuti (2.1 h). Essendo stata questione cruciale ai fini del giudizio, dovendosi, come ricordato in sentenza dallo stesso primo giudice, “se non provare che la donna non era stata chiamata a lavorare in discoteca, far sorgere nel giudice il dubbio sulla veridicità delle sue affermazioni”, esse, in ragione delle difficoltà di accertamento dei fatti emerse con evidenza al dibattimento, vanno interamente riconosciute;

                                     -   lo studio e la preparazione del dibattimento di primo grado, quantificato in complessive 5 ore e ¾ (arrotondamento di 5.7 h) sono ritenuti da questa Corte eccessivi. I fatti e il diritto (come visto, già oggetto di precedenti ricerche e disamine da questa Corte riconosciute per la durata di 2 ore) avrebbero potuto essere ampiamente approfonditi e assimilati dal legale, destinando alla preparazione della prima udienza (in cui ha prodotto un riassunto scritto dell’arringa) un tempo di 2 ore e ½ anziché come stimato dall’appellante di 3 ore e 12 minuti. Del resto, per la successiva udienza, in cui vi è stata l’audizione di un testimone nonché l’arringa del difensore, a quest’ultimo bastava espletare un aggiornamento ed un ripasso della materia del tutto agevoli, per non più di un’ora invece delle asserite 2 ore e ½, essendo la fattispecie rimasta immutata nella sostanza ed essendo trascorsi solo poco più di tre mesi dalla prima parte del dibattimento. Per la preparazione del dibattimento di primo grado questa Corte ritiene quindi indennizzabile un dispendio massimo di 3 ore e ½;

                                     -   per la prima parte del dibattimento svoltasi il 24 ottobre 2012, sono da riconoscere 4 ore di lavoro e per la seconda parte ulteriori 3 ore; in entrambi i casi è incluso il tempo dedicato alle trasferte (durata effettiva dell’intero dibattimento comprensiva della lettura del dispositivo: 5 ore e 20 minuti); esorbitante, forse in quanto comprensiva di colloqui con cliente e studio atti, la stima complessiva di 11 ore e 6 minuti (11.1 h) fatta dall’appellante;

                                     -   per “l’esame giurisprudenza su CPP 429” e la “redazione istanza d’indennizzo” alla quale fa ampio rinvio la motivazione d’appello scritta del 2 aprile 2013, l’insorgente ha indicato un dispendio orario pari a1he 21 minuti (1.35 h) che questa Corte ritiene congruo e, pertanto, interamente da indennizzare.

Il dispendio orario dell’avv. DI 1 è quindi riconosciuto, come danno indennizzabile, sino a concorrenza di 18 ore e ¼ (arrotondamento di 18.2 h ovvero 0.25 + 2 + 2 + 2.1 + 3.5 + 7 + 1.35) per un corrispettivo complessivo di fr. 5’110.-.

                            2.6.2.   Quanto alle spese – esposte dall’appellante per complessivi fr. 722.- – esse si compongono a suo dire di fr. 600.- quale importo forfetario, di fr. 92.- per trasferte Lugano-Bellinzona e di fr. 30.- per fotocopie al Ministero pubblico. L’appellante, in massima parte, non le ha quindi dettagliate per cui risulta impossibile procedere alla loro precisa quantificazione. A titolo eccezionale viene pertanto applicato, per analogia, l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione di ripetibili che prevede, per onorari oltre i fr. 5’000.- sino a fr. 10'000.-, un rimborso forfetario per le spese di cancelleria pari al 6% dell’onorario, ma almeno di fr. 500.-. Non raggiungendo in concreto il valore in percentuale la soglia minima, il rimborso è di fr. 500.-. Giusta il cpv. 2 della predetta norma, il patrocinare ha inoltre diritto al rimborso di altre spese sopportate nell’interesse del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici per il cliente, le spese di trasferta e le spese di pernottamento e vitto fuori domicilio. Rientrando in queste voci e essendo fondate, vanno indennizzate, a titolo aggiuntivo, le spese esposte dall’appellante di fr. 92.- per due trasferte e di fr. 30.- per fotocopie.

                               2.7.   Concludendo, le pretese di AP 1 per titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, cui va aggiunta l’IVA, sono ammesse nei seguenti limiti:

                              onorario (18 h ¼)                                                    fr.  5'110.spese (forfait)                                                          fr.     500.trasferte                                                                   fr.       92.totale parziale                                                          fr.  5’702.-

                              IVA all’8 %                                                               fr.     456.20

                              totale incl. IVA                                                          fr.  6’158.20

                              esborso esente da IVA (fotocopie a MP)                fr.       30.totale finale                                                              fr.  6'188.20

Non si attribuiscono interessi di mora. La relativa richiesta, inizialmente avanzata nell’istanza d’indennizzo 6 febbraio 2013 valsa come annuncio di appello, non è stata più rinnovata né nell’ambito della dichiarazione di appello 12 febbraio 2013, né con motivazione scritta 2 aprile 2013.

Tasse, spese e ripetibili

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 200.-, per complessivi fr. 700.-, sono poste a carico di AP 1, parzialmente soccombente, in ragione della metà e per il resto a carico dello Stato.

Per questi motivi,

visti gli art.                      398 e segg., 429 e segg. CPP                                  

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 5 febbraio 2013 della Pretura penale sono passati in giudicato, lo Stato rifonderà a AP 1 - a titolo

di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP - l’importo di

fr. 6'188.20.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                     fr.          500.--          

-  altri disborsi                            fr.          200.-fr.          700.-sono posti per ½ a carico dell’appellante e per il resto a carico dello Stato.

                                   3.   Intimazione a:

-   -   -  

                                   4.   Comunicazione a:

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona -   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona -   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI  

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

17.2013.31 — Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.09.2013 17.2013.31 — Swissrulings