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Ticino Corte di appello e di revisione penale 15.07.2014 17.2013.228

15 juillet 2014·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·3,180 mots·~16 min·3

Résumé

Esecuzione di una perizia e violazione dei diritti della difesa

Texte intégral

Incarto n. 17.2013.228

Locarno 15 luglio 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 17 aprile 2013 da

AP 1   AP 2, entrambi rappr. dall'avv. DI 1, 6901 Lugano  

contro la sentenza emanata il 16 aprile 2013 dalla Pretura penale di Bellinzona nei loro confronti e nei confronti di IM 1 (motivazione scritta intimata il 5 novembre 2013)  

richiamata la dichiarazione di appello 21 novembre 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto                    1.   I fatti sottoposti a giudizio sono quelli avvenuti il 29 maggio 2009 all’albergo __________ di __________. Per questi fatti, il 2 novembre 2009, la procuratrice pubblica __________ ha emanato, nei confronti di IM 1, AP 1 e AP 2 i decreti d’accusa n. 4691/2009, 4621/2009 e 4623/2009, per il cui contenuto si rinvia alla lettura delle pagg. da 1 a 5 della sentenza impugnata.

                                   2.   Per la descrizione di tali fatti, si rinvia al considerando 3 della sentenza impugnata (pagg. da 7 a 10) che si da qui per integralmente riprodotto.

                                   3.   Per quanto riguarda il giudizio 13 dicembre 2010 del giudice della Pretura penale, il contenuto del gravame presentato contro tale giudizio e il contenuto della sentenza con cui questa Corte ha parzialmente accolto il gravame, si rinvia al consid. 4 della sentenza impugnata e alla sentenza 24 marzo 2011 di questa Corte.

                                   4.   I considerandi 5 e 6 della sentenza impugnata si danno, invece, per integralmente riprodotti per quanto attiene all’atto istruttorio ordinato dal primo giudice durante il pubblico dibattimento del 3 novembre 2011 e alla sua esecuzione.

                                   5.   Sul secondo giudizio di primo grado, si riprendono integralmente le considerazioni del primo giudice:

“  

11.         In concreto, il rifacimento del processo era stato ordinato dall’autorità superiore, al fine di permettere alle parti di presenziare alla visione del filmato della videosorveglianza, con facoltà di esprimersi, proprio come da loro stessi auspicato con il loro gravame avverso la prima sentenza pretorile (cfr. consid. 4.1.).

11.1.       Sorprendentemente, tuttavia, gli imputati hanno ritenuto di non dare seguito alle citazioni pervenute loro; il filmato è stato pertanto mostrato unicamente al loro difensore, il quale non ha formulato alcuna osservazione in merito (cfr. verbale dibattimento 16.04.2003, pag. 7).   

11.2.      Proprio per dipanare ogni dubbio, e permettere di conseguenza di avvalorare la tesi degli imputati, che negavano di essere i soggetti ripresi dal sistema di videosorveglianza, la scrivente giudice ha ordinato la perizia, agli atti, conferendo il relativo mandato a una delle migliori specialiste in materia (cfr. curriculum vitae di 13 pagine, allegato allo scritto 07.12.2011 PP/avv. DI 1), con il compito di determinare se le persone ritratte nel video mostrano caratteristiche “fisiognomiche e antropologiche tali da poterli identificare rispettivamente in IM 1, AP 1, AP 2 ". Del resto, l’assenza di una perizia biometrica era stata rilevata dalla difesa nel già citato ricorso per cassazione, difesa che, tuttavia, si è stranamente però opposta da subito alla prova peritale, tant’è che si è reso necessario disporre un accompagnamento coattivo, limitatamente agli imputati AP 1 e AP 2, domiciliati nel Cantone Ticino; per l’imputato IM 1, residente a Milano, non si è per contro potuto procedere in tal senso.

11.3.      La perizia non ha, come visto, potuto essere allestita, stante l’assoluta mancanza di collaborazione di AP 1 e AP 2 (cfr. consid. 6). In particolare, per quanto riguarda la prima, la perita ha precisato che “ha prima nascosto il suo volto tra le braccia e poi si è spostata durante l’acquisizione. Successivamente è stata trattenuta sulla sedia durante la scansione […] ma ha provveduto a cambiare l’espressione facciale, gonfiando la bocca e modificando le guance […]  e l’espressione (rapporto Dr. ssa __________, pag. 5 e 6. foto n. 1-4); del secondo, l’esperta ha spiegato che “ha sempre inclinato la testa in avanti e lateralmente durante le acquisizioni. Successivamente […] è stato anche trattenuto sulla sedia […], ma per le deformazioni prodotte sul viso, dalle mani degli agenti e dal movimento e dalle espressioni-smorfie assunte, non è stato possibile effettuare i rilievi necessari (rapporto Dr. ssa __________, pag. 6, foto n. 5-9).

              Pur non avendo potuto portare a termine il suo lavoro, la perita ha tuttavia per finire rilevato una “generica somiglianza” dei due imputati da lei tradotti, con due dei soggetti ripresi dal sistema di videosorveglianza.

              Da tutto ciò stupisce, ed emerge, il comportamento contradditorio degli imputati, che hanno sostenuto la necessità, semmai, di una perizia, per poi sottrarvisi.

11.4.      A quest’ultimo proposito, gli imputati, con il mandato di accompagnamento coattivo, oltre ad essere stati debitamente avvertiti della loro facoltà di non deporre e di non collaborare, sono stati avvisati del loro obbligo di sottoporsi “ai provvedimenti coercitivi previsti dalla legge (art. 113 cpv. 1 e 184 cpv. 4 CPP), che includono i rilevamenti segnaletici (art. 260 CPP)” (cfr. mandati di accompagnamento coattivi, 10.04.2012).

              I rilevamenti segnaletici riguardano le caratteristiche fisiche esterne che possono essere riconosciute e registrate, come per es. l’altezza, l’aspetto generale, il peso, che si possono registrare mediante la fotografia o altre modalità di misurazione, nonché l’assunzione di impronte delle dita della mani, delle orecchie, dei piedi, dei denti e di altre parti del corpo, come pure la registrazione di forme dell’espressione fisica, come prove vocali, scritturali o di deambulazione […]. Queste misure servono a chiarire una fattispecie penalmente rilevante, specialmente l’identità di una persona, come pure l’attribuzione ad una persona trattata in via segnaletica di reati già commessi oppure che si commetteranno in futuro. In tal modo è anche possibile escludere una persona già trattata in via segnaletica dal sospetto di avere agito come possibile autore di un reato (cfr. Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 260, n. 1).

              È pertanto a torto che AP 1 e AP 2 si sono avvalsi - con il loro comportamento, che ha portato all’impossibilità per la perita di svolgere il mandato peritale assegnatole - del loro diritto di rifiutarsi di collaborare, che come visto non può essere fatto valere per i rilevamenti segnaletici. Se nei casi di legittimo rifiuto di collaborare e a fornire spiegazioni - l’imputato non essendo tenuto a promuovere attivamente il procedimento e dunque a partecipare alla propria incriminazione, secondo il principio nemo tenetur se ipsum accusare – il giudice ne potrà tener conto, al fine di apprezzare determinati elementi di prova, rispettivamente indizi, a suo carico (cfr. Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 113, n. 4), a maggior ragione lo potrà fare nei casi, come in concreto, di rifiuto indebito di sottoporsi ai rilevamenti segnaletici.

11.5.       Sulla scorta del comportamento processuale assunto dagli imputati - rifiuto di rispondere alle domande poste loro dal giudice in occasione del primo dibattimento, mancata comparsa, in ben tre occasioni, nell’ambito del secondo dibattimento e totale assenza di collaborazione e ostruzionismo in occasione dell’incontro con la perita, al fine dell’allestimento di un rapporto peritale, la cui assenza era stata da loro stessi criticata - vanno dunque collocati e letti tutti gli elementi agli atti emersi nei due procedimenti svolti in Pretura penale.

11.5.1.    Anzitutto, per quanto attiene a AP 1 non è ragionevolmente possibile mettere in dubbio la sua presenza al __________ il 29 maggio 2010: la teste __________, con la quale la AP 1 ha personalmente discusso (a distanza ravvicinata e per più di 7 minuti), l’ha riconosciuta in occasione del primo dibattimento, quando l’ha rivista di persona. Il riconoscimento è avvenuto senza esitazione, senza dubbio, senza necessità di riflettere: “eccola là” mentre la indicava col dito (cfr. verbale dibattimento 13.12.2010, inc. n. 10.2009.665/668, pag. 19).

11.5.2.    Dal filmato della videosorveglianza dell’albergo __________, mostrato in aula alla difesa, si riconoscono chiaramente sia AP 1, sia AP 2: la somiglianza tra le persone ritratte dal video e i due imputati è del resto stata confermata dalla perita (consid. 6). Pure la direttrice del __________ ha spiegato di non avere mai visto di persona IM 1 e AP 2, ma di averli però immediatamente riconosciuti fra i volti che ritraevano le fotografie sottopostele dalla Polizia. Ciò avveniva nove giorni dopo i fatti, dopo che la __________ aveva guardato e riguardato più volte le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza, immagini che mostravano l’ingresso nell’albergo di tre individui, proprio mentre lei veniva distratta da quella ragazza che le aveva raccontato di essere in procinto di sposarsi: “Quando ho visto tutti quei danni, ho capito che la AP 1 poteva centrare qualcosa. Con la Polizia e visionando i filmati ho poi capito che era tutto collegato” (cfr. verbale dibattimento 13.12.2010, inc.  10.2009.665/668, pag. 20).

              Agli imputati è stata del resto offerta la possibilità, una volta per tutte, di dimostrare la loro estraneità ai fatti con l’allestimento della perizia, dalla quale si sono però, come visto, sottratti.

11.5.3.    Per quanto attiene, infine, alla tempistica, la tesi della pubblica accusa appare francamente più verosimile, rispetto alle argomentazioni della difesa.

              È senza dubbio possibile che, dopo avere raggiunto la ricezione dell’albergo, la AP 1 abbia velocemente telefonato ai suoi amici (alle ore 12:02:23, per una durata di 11 secondi), riferendo di essere pronta a distrarre la direttrice, ciò che avrebbe rappresentato la via libera verso il piano superiore; poco meno di un minuto più tardi (alle ore 12:03.44), in effetti, i tre individui entrano nell’albergo, con passo spedito, salgono le scale (cfr. ombre evincibili al minuto 12:04:03-09 della camera 1), con, tra l’altro, una grande borsa colorata sulle spalle della ragazza, che sembra molto più pesante (al punto da necessitare di un ulteriore sostegno con il braccio destro) rispetto alla medesima borsa che si nota nelle immagini che ritraggono l’uscita del terzetto, dopo poco meno di 4 minuti (ore 12:07:38); in questo lasso di tempo è senz’altro stato possibile, per tre persone, imbrattare con escrementi animali tende, tovaglie, sedie, pareti, piano forte,  pavimento, davanzale, riscaldamento, telecomando e microfono, come pure scrivere “Pinerafascista” sulla tela di proiezione (cfr. documentazione fotografica, act 1); poco dopo (alle ore 12:10:59) AP 1 si trova ancora alla ricezione dell’albergo, che lascerà dopo aver fornito un nome e un numero di telefono falsi ed inesistenti alla direttrice.

              Tutti elementi, questi, che non possono che far passare per molto più improbabili le ipotesi suggerite dalla difesa, circa la presenza dei personaggi in questione all’albergo: se l’evenienza di un pranzo tra amici può tranquillamente essere scartata, in quanto impossibile in 4 minuti, l’acquisto delle sigarette e la necessità dell’uso del bagno appaiono illogici, tali azioni non giustificando la presenza di tutte le persone contemporaneamente, con una borsa ingombrante, le cui dimensioni risultano essersi dimezzate dopo 4 minuti; per finire, la tesi della richiesta di informazione, suggerita dalla difesa, risulta essere sì corretta per AP 1, che con tale atto non ha però realmente voluto informarsi circa la riservazione dell’albergo per il suo matrimonio, come riferito alla direttrice, ma ha fatto in modo, riuscendo pienamente nel suo intento, di distogliere la di lei attenzione da movimenti sospetti, mantenendola occupata per una decina di minuti, mentre le altre persone si introducevano nell’hotel dall’altra entrata, per salire in sala conferenze.

11.6.       Visto quanto sopra, non essendo rimasti nell’animo della scrivente giudice - dopo un attento e oggettivo esame di tutti gli elementi emersi - quei dubbi insormontabili circa lo svolgimento dei fatti, ma essendo intimamente convinta che gli stessi siano accaduti così come descritto nel decreto d’accusa, nell’impossibilità pertanto di applicare il principio in dubio pro reo, AP 1 e AP 2 vanno dichiarati autori colpevoli di violazione di domicilio e danneggiamento” (sentenza impugnata, consid. 11).

                                   6.   Il nuovo giudizio del giudice della Pretura penale è stato impugnato dai condannati che, in sintesi, sostengono che la perizia è stata eseguita in violazione dei diritti della difesa e che dalla loro mancata collaborazione nulla si può dedurre riguardo alla loro colpevolezza (X).

                                   7.   La prima censura è temeraria. I diritti della difesa sono stati, nel secondo dibattimento indetto dalla Pretura penale, rispettati: gli imputati e il loro patrocinatore hanno potuto esprimersi sulla scelta della perita e hanno potuto proporre i loro quesiti peritali. Parimenti essi hanno avuto la facoltà di esprimersi riguardo al referto peritale prodotto. Non hanno, quindi, nulla di cui dolersi.

                                         Quanto alla censura secondo cui il loro patrocinatore non ha potuto partecipare all’allestimento del referto peritale, ci si limita a rilevare che, trattandosi di accertamenti svolti dalla perita e non dal giudice, di natura puramente tecnica e che non includevano un interrogatorio degli imputati sui fatti loro contestati, il difensore non ha diritto a prendervi parte (Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo / San gallo 2009, ad art. 185, n. 10 e ad art. 147, n. 2; Vuille, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad. art. 185, n. 15 e segg.; Moreillon / Reymond, Code de procédure pénale, ad art. 185, n. 21-22; DTF 132 V 443, consid. 3, in cui il TF ha stabilito che non è dato un diritto all’assistenza legale in occasione di una perizia medica; Zurich Obergericht, ZR 110/2011; contra: Jeanneret / Kuhn, Précis de procédure pénale, n. 13011, pagg. 247-248).

                                         Sulla seconda censura è appena il caso di rilevare che è con un corretto procedimento di valutazione degli elementi probatori in atti - e, fra questi, il totale rifiuto di collaborare degli imputati e il loro evidente intento di impedire alla perita di svolgere serenamente il mandato a lei affidato - che il primo giudice è giunto alla conclusione che gli autori della violazione di domicilio e del danneggiamento di cui ai DA citati in ingresso sono i qui appellanti.

                                         L’appello - come visto temerario - deve perciò essere respinto.

                                   8.   Le pene pecuniarie di 35 aliquote giornaliere per AP 1 e di 55 aliquote giornaliere per AP 2, sospese condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, così come le multe dell’importo di rispettivamente fr. 200.- e fr. 300.- decise dal primo giudice – peraltro non oggetto di specifica contestazione – sono adeguate alla colpa degli appellanti e vanno, pertanto, confermate. Anche l’ammontare delle aliquote, stabilito dal primo giudice in fr. 30.- per entrambi gli appellanti e rimasto incontestato, merita conferma.

                                   9.   Visto l’esito dell’appello, la tassa di giustizia e le spese del procedimento di primo grado sono poste a carico degli appellanti, così come gli oneri processuali d’appello (art. 428 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

                                         34, 42, 47, 106, 123 cifra 1, 186, 144, 285 cifra 2 e 286 CP

                                         32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:                                       

                                    I.

1.L’appello è respinto.

                        Di conseguenza:

                                  A.   AP 1

                                   1.   Premesso che la condanna per i reati di violazione di domicilio per i fatti del 25.10.2008 – 10.11.2008, di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e di impedimento di atti dell’autorità per i fatti del 10 novembre 2008 è passata in giudicato, AP 1 è dichiarata autrice colpevole di:

                               1.1.   violazione di domicilio, per essersi introdotta, in data 29.05.2009, presso l’albergo __________, a __________, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, nello specifico, al solo scopo di procedere ai danneggiamenti di cui al punto 1.2.;

                               1.2.   danneggiamento, per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.1., alfine di impedire il realizzarsi della conferenza dei Liberisti Ticinesi, a cui avrebbe partecipato pure l’ex ministro cileno __________, danneggiato cose mobili altrui, e meglio, scrivendo con del colore nero i termini “Pinera Fascista” sullo schermo del bimer e cospargendo di escrementi animali il pavimento,le tende, i tavoli, il telecomando del bimer e il microfono della sala riunioni, causando danni quantificati dalla parte lesa in fr. 40'000.-.

                                   2.   AP 1 è condannata:

                               2.1.   alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) ciascuna, per un totale di fr. 1'050.- (millecinquanta);

                               2.2.   alla multa di fr. 200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 7 (sette);

                               2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'607.- per il procedimento di primo grado.

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                  B.   AP 2

                                   1.   Premesso che la condanna per i reati di violazione di domicilio per i fatti del 25.10.2008 – 10.11.2008, di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, di impedimento di atti dell’autorità e di lesioni semplici per i fatti del 10 novembre 2008 è passata in giudicato, AP 2 è dichiarato autore colpevole di:

                               1.1.   violazione di domicilio, per essersi introdotto, in data 29.05.2009, presso l’albergo __________, a __________, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, nello specifico, al solo scopo di procedere ai danneggiamenti di cui al punto 1.2.;

                               1.2.   danneggiamento, per avere, nelle circostanze di cui al punto 1.1., alfine di impedire il realizzarsi della conferenza dei Liberisti Ticinesi, a cui avrebbe partecipato pure l’ex ministro cileno __________, danneggiato cose mobili altrui, e meglio, scrivendo con del colore nero i termini “Pinera Fascista” sullo schermo del bimer e cospargendo di escrementi animali il pavimento,le tende, i tavoli, il telecomando del bimer e il microfono della sala riunioni, causando danni quantificati dalla parte lesa in fr. 40'000.-.

                                   2.   AP 2 è condannato:

                               2.1.   alla pena pecuniaria di 55 (cinquantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) ciascuna, per un totale di fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta);

                               2.2.   alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 10 (dieci);

                               2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'607.- per il procedimento di primo grado.

                                   3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   II.   Spese

                                   1.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1'200.sono posti a carico degli appellanti.

                                  III.   Intimazione a:

                                 IV.   Comunicazione a:

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona -   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona -   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Ufficio federale di Polizia, servizio di analisi e prevenzione,    3003 Berna

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

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Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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