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Ticino Corte di appello e di revisione penale 10.09.2014 17.2013.166

10 septembre 2014·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·7,768 mots·~39 min·2

Résumé

Infrazione alla Legge federale sugli supefacenti. Coltivazione di piante di canapa stupefacente senza disporre della necessaria autorizzazione ex art. 8 cpv. 5 vLStup e art. 8 cpv. 5 e 6 Lstup

Texte intégral

Incarto n. 17.2013.166

Locarno 10 settembre 2014/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 24 giugno 2013 da

AP 1   rappr. dall’avv. DI 1, 6901 Lugano  

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 20 giugno 2013 dalla Corte delle assise correzionali di Lugano (motivazione scritta intimata il 5 agosto 2013)  

richiamata la dichiarazione di appello 2 settembre 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che           A.   Con decreto d’accusa 22.02.2010 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, nel corso del mese di maggio 2007, a __________, senza essere autorizzato, coltivato piante di canapa destinate al mercato degli stupefacenti e meglio, 102 piante di canapa in fioritura, 209 piante di canapa di varie misure e dimensioni, 659 talee coltivate in tamponi e per avere, inoltre, detenuto 2'394 grammi di canapa essiccata (in varie forme).

Contro tale decreto, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.

                                  B.   Prima di giungere in aula per i fatti contestatigli con il decreto d’accusa di cui sopra, il procuratore pubblico ha promosso, con atto d’accusa 21.05.2012, una nuova accusa nei confronti di AP 1 sempre per infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, in particolare per avere, senza essere autorizzato, nei mesi precedenti al 18 agosto 2011 a __________ sul mappale n. __________ ed in altre imprecisate località del luganese e all’estero, acquistato e importato sementi, coltivato, prodotto, detenuto e tenuto in deposito sostanze stupefacenti, in particolare cannabis sativa e i suoi derivati. E meglio per avere:

                                     -   effettuato, con sementi selezionate in parte di sua produzione e in parte da lui acquistate in Olanda, una coltivazione indoor di 594 piante di cannabis sativa e di 76 talee ad elevato contenuto di THC (stabilito dagli esami di laboratorio in un minimo del 2,5% e in un massimo del 20%);

                                     -   prodotto, detenuto e tenuto in deposito 6,16 Kg di cannabis sativa, 3,465 Kg di marijuana, 16 grammi di hashish, 3,38 Kg di resti di cannabis sativa, 154 semi di cannabis sativa e vario materiale ed attrezzatura per la coltivazione e/o per la produzione di stupefacenti;

e ciò senza essere titolare di alcuna preventiva autorizzazione personale e specifica da parte dell’UFSP per la coltivazione di canapa, così come prescritto dalla normativa in vigore.

Il procedimento di cui al decreto d’accusa in opposizione e quello sfociato nel menzionato atto d’accusa sono, pertanto, stati riuniti (doc. TPC 7).

                                  C.   Con atto d’accusa aggiuntivo del 13.05.2013 il procuratore pubblico ha promosso nuovamente l’accusa nei confronti di AP 1 per infrazione alla Legge federale per gli stupefacenti. Questa volta poiché ritenuto colpevole di avere, senza essere autorizzato, nel periodo 18.08.2011 / 20.09.2012 a __________ sul mappale n. __________, coltivato, prodotto, detenuto e tenuto in deposito sostanze stupefacenti, e meglio canapa e i suoi derivati, e meglio per avere:

                                     -   effettuato una coltivazione outdoor di 52 piante di canapa e di 335 talee ad elevato tenore di THC (stabilito dagli esami di laboratorio in un minimo del 10% e in un massino del 18%);

                                     -   prodotto, detenuto e tenuto in deposito 1'260 gr lordi di resti di canapa, 320 gr lordi di canapa e 40 gr lordi di semi di canapa;

e ciò senza essere titolare di alcuna preventiva autorizzazione personale e specifica da parte dell’UFSP per la coltivazione di canapa, così come prescritto dalla normativa in vigore.

I tre procedimenti sono poi stati oggetto di un unico dibattimento tenutosi davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano il 20 giugno 2013 (doc. TPC 21 e 28).

                                  D.   Dopo il dibattimento, con sentenza del 20 giugno 2013 (intimata il 5 agosto 2013), la Corte delle assise correzionali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti di cui al DA e agli AA, limitatamente all’avere, senza essere autorizzato, coltivato, prodotto, detenuto e depositato 957 piante di cannabis, 3'785 grammi di marijuana, 16 grammi di hashish, 4'640 grammi di resti di cannabis e 194 semi di cannabis. In applicazione della pena, l’ha condannato alla pena detentiva di 11 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni e al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 2'978.30. Ha, inoltre, ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente.

preso atto che             Con annuncio d’appello 24 giugno 2013, confermato con dichiarazione di appello 2 settembre 2013, AP 1 ha impugnato l’intera sentenza di prime cure, chiedendo di essere prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LStup e il dissequestro in suo favore di tutto quanto posto in sequestro. Egli ha chiesto, inoltre, l’attribuzione di tasse e spese giudiziarie a carico dello Stato e il riconoscimento in suo favore di un’indennità ex art. 429 CPP (III).

Contestualmente alla dichiarazione di appello, l’imputato ha presentato un’istanza probatoria, chiedendo “evidenza (comprova) del fatto che i 2'394 grammi di canapa essiccata, così come i 48 rami essiccati privi di foglie e fiori e le 102 piante di canapa in fioritura tagliate sono tuttora in sequestro ovvero non sono state oggetto di distruzione” (III). L’istanza è stata respinta con decisione 6 maggio 2014 e alle parti è stato assegnato un termine per comunicare il loro consenso allo svolgimento del procedimento d’appello in procedura scritta (VII). L’imputato non vi ha acconsentito (IX).

esperito                         il pubblico dibattimento il 19 agosto 2014 durante il quale:

                                         - il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata;

                                         - l’appellante ha chiesto il suo proscioglimento.

Considerando

in diritto                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L’accusato

                              2. a.   AP 1, cittadino __________, è nato il __________. Secondo le sue dichiarazioni, terminate le scuole dell’obbligo, egli ha iniziato una formazione commerciale, ottenendo il diploma biennale di commercio a Locarno. Ha, poi, iniziato l’apprendistato di orticoltore, conseguendo il relativo diploma presso la scuola agraria di Mezzana nel 2003. In seguito, ha lavorato come responsabile in un’azienda ortofrutticola sul Piano di Magadino per circa sei mesi e successivamente, interrotta questa attività a causa di problemi con il datore di lavoro (al dibattimento d’appello, ha dichiarato di essere sato “sottopagato”), ha iniziato a coltivare canapa a __________. Egli ha vissuto, dapprima, grazie alle indennità di disoccupazione (PP 08.02.2012, AI 28, inc. 2011.6391, pag. 6) e, in seguito, grazie al sostegno finanziario del padre e a qualche lavoro di orticoltura estemporaneo (PP 03.04.2013, AI 16, inc. 2012.813, pag. 3; verb. dib. primo grado, allegato 2, pag. 1).

Nel 2011 ha conseguito un reddito fiscalmente imponibile di fr. 17’000.- (doc. TPC 13).

Egli non ha né esecuzioni né attestati di carenza beni a suo carico (doc. 12 TPC).

In passato ha consumato marijuana. Secondo le sue dichiarazioni, l’ultimo consumo risale al gennaio 2012, in occasione di un viaggio ad Amsterdam (PP 08.02.2012, AI 28, inc. 2011.6391, pag. 6; PS 20.09.2012, allegato 1 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 19.10.2012, AI 9, inc. 2012.8134, pag. 4).

                                  b.   AP 1 non è incensurato.

Dall’estratto del casellario giudiziale del 10 aprile 2013 risultano a suo carico due precedenti condanne:

                                         -     decreto d’accusa 6.10.2005: condanna alla pena di 30 giorni di arresto sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni per infrazione e contravvenzione alla LStup (coltivazione di piante di canapa, acquisto di canapa per il consumo e consumo di canapa e hashish) e danneggiamento

                                         -     sentenza 6.10.2005 della Pretura penale: condanna alla multa di fr. 300.- per tentata coazione (doc. TPC 16, 17 e 18).

                                   c.   Per quanto riguarda i suoi progetti futuri, AP 1 ha riferito di avere l’intenzione di iniziare l’attività di orticoltore a titolo indipendente grazie a dei contatti con un ingegnere agronomo di Mezzana e di voler continuare a coltivare canapa a fini di ricerca nell’ambito di un’associazione fondata con il dott. __________ (verb. dib. primo grado, allegato a, pagg. 1-2; verb. dib. d’appello, pag. 2).

Inchiesta

                              3. a.   Il 13 aprile 2007 AP 1 ha notificato all’allora Ufficio dei permessi e dell’immigrazione la sua intenzione di coltivare delle piante di canapa sul terreno a lui in uso a __________ (cfr. formulario di notifica di coltivazione della canapa, allegato A al rapporto di segnalazione 15.05.2007, AI 1).

L’ufficio ha segnalato le intenzioni di AP 1 alla polizia cantonale che, il 24 maggio 2007, ha eseguito un controllo presso la sua abitazione a __________ (rapporto di segnalazione 15.05.2007, AI 1, inc. 2007.4477; AI 3, inc. 2007.4477; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 21.12.2007, AI 37, inc. 4477). Sul terreno e all’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato coltivazioni di canapa outdoor e indoor e diversa canapa essiccata (311 piante di canapa, 659 talee e 2'394 grammi lordi di cannabis essiccata composta da scarti, rami e fiori, cfr. verbale di perquisizione e sequestro, allegato al rapporto d’esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477).

                                  b.   Interrogato, AP 1 ha spiegato come lo scopo della coltivazione di canapa da egli avviata fosse quello di “selezionare, fornendo alla pianta una sovraconcimazione, le piante più resistenti ai funghi e alle muffe” per poi estrarre dalle piante più resistenti così ottenute “le talee per le piante madri della coltivazione/esperimenti successivi” e poter così produrre “una linea genetica stabile e con un THC elevato per alla fine mettere in commercio i semi” (PS 24.05.2007, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477, pagg. 3 e 5). A sostegno delle sue dichiarazioni, egli ha consegnato ai poliziotti interroganti il “Manuale di coltivazione della canapa” da lui redatto e, a suo dire, destinato alla pubblicazione (cfr. CD-ROM annesso al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477).

Interrogato sulla varietà di canapa coltivata, AP 1 ha ammesso di non coltivare piante di canapa appartenenti alla lista dell’Ufficio federale dell’Agricoltura (canapa industriale), proprio perché la sua intenzione era quella di produrre “linee genetiche selezionate, e con selezionate intendo dire resistenti alle malattie, ad alta produzione di fiori, resistenti ai parassiti ed adatte al nostro clima” e con un THC elevato per, appunto, creare una propria “banca semi” e vendere i suoi prodotti in Svizzera e all’estero (PS 24.05.2007, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477, pagg. 5, 6 e 7).

Oltre al commercio di semi, egli ha spiegato di volere, in futuro, fornire la canapa ad alto tenore di THC da egli coltivata e prodotta a case farmaceutiche, che possano utilizzarla per scopi medici, e meglio “per la somministrazione a persone gravemente malate, in fase terminale, quale riduttivo del dolore” (PS 24.05.2007, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477, pagg. 3 e 5). Egli ha precisato di essersi già accordato verbalmente con una casa farmaceutica per questo tipo di forniture, ma di essere in attesa - prima di iniziarla - che la coltivazione della canapa a scopo medico venga autorizzata in Svizzera. AP 1 non ha, però, indicato il nome della casa farmaceutica con cui avrebbe raggiunto l’accordo (PS 24.05.2007, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477, pag. 6).

Egli ha, poi, escluso di voler utilizzare o di aver utilizzato in passato la canapa coltivata a scopo stupefacente, così come di aver venduto parte del suo prodotto a terze persone (PS 24.05.2007, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477, pagg. 7 e 10). Al contrario, egli ha sostenuto di voler consegnare alle autorità i fiori prodotti dalle piante da lui coltivate, per lui inutili e inutilizzabili (PS 24.05.2007, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477, pagg. 8-9).

Per quanto riguarda l’autorizzazione a coltivare canapa, AP 1 ha detto di non essere a beneficio dell’autorizzazione eccezionale per la coltivazione di canapa a “scopo di ricerca” di cui all’art. 8 cpv. 5 LStup (PS 24.05.2007, 2° verbale, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477, pag. 2).

                                   c.   Nonostante l’opposizione di AP 1, tutte le piante coltivate e il materiale essiccato trovato sono stati posti sotto sequestro. Le 102 piante di canapa già in fioritura sono state - con il suo consenso - tagliate alla base (rapporto d’esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477; PS 24.05.2007, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477, pag. 3; PS 24.05.2007, 2° verbale, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477, pag. 1). Le piante di canapa e le talee ancora in vita sono state confiscate e distrutte mentre la sostanza secca e le 102 piante recise sono rimaste sotto sequestro (AI 24 e 36 inc. 2007.4477).

Le analisi della canapa sequestrata hanno permesso di determinare una concentrazione di THC compresa tra il 5,9 e il 13,9 % (AI 12 e 37, inc. 2007.4477).

                              4. a.   Il 18 agosto 2011 la polizia cantonale è intervenuta nuovamente, questa volta su segnalazione delle Guardie di confine, presso l’abitazione di AP 1 a __________ (rapporto di segnalazione 09.08.2011, AI 1, inc. 2011.6391; ordine di perquisizione e sequestro 17.08.2011, AI 3, inc. 2011.6391). In occasione del controllo sono state trovate e sequestrate, sia all’esterno che all’interno, 594 piante di canapa di diverse grandezze, 76 talee, 6'160 grammi lordi di cannabis, 3’465 grammi lordi di marjiuana, 3'380 grammi lordi di resti di cannabis, 194 semi di canapa, 16 gr lordi di hashish, diverso materiale per la coltivazione indoor e/o la produzione di canapa e alcune armi e relativi accessori sequestrati a titolo cautelativo e che sono state oggetto di un’inchiesta separata (verbale di perquisizione e sequestro, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria. AI 15, inc. 2011.6391).

Le piante e le sostanze sequestrate sono state distrutte (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 14.09.2011, AI 15, inc. 2011.6391, pag. 4) e l’analisi della canapa sequestrata ha permesso di determinare che il tenore in THC era compreso tra il 2,5 e il 20% (AI 10 inc. 2011.6391).

                                  b.   Interrogato dal procuratore pubblico, AP 1 ha ribadito di coltivare canapa - di una varietà non facente parte di quelle autorizzate dall’Ufficio federale dell’agricoltura unicamente a scopo di ricerca scientifica, riconoscendo, però, ancora una volta di non disporre di nessuna autorizzazione per procedere in tal senso e di essere, però, cosciente di doverne possedere una:

“ D: Lei dispone di un’autorizzazione federale per la coltivazione di canapa?

R: No. Tuttavia, da anni ho un carteggio con Berna (...).

D: Da questo carteggio risulta che lei ha chiesto ripetutamente l’autorizzazione, ma è altrettanto documentato che non l’ha mai ricevuta, è vero?

R: Si, non l’ho mai ricevuta. (...)

D: Lei sapeva comunque che le necessitava l’autorizzazione e quali erano le condizioni poste da Berna per la coltivazione, così come dimostra la lettera 18.07.2011 a lei indirizzata dall’UFSP?

R: Si. Riconosco questa lettera e me indirizzata ed esibitami dal PP”

(PP 08.02.2012, AI 28, inc. 2011.6391, pag. 4).

Anche in relazione all’hashish trovato all’interno della sua abitazione, AP 1 ha ammesso di averlo prodotto personalmente. Egli ha, però, ancora una volta precisato di averlo coltivato a fini di ricerca scientifica (PP 08.02.2012, AI 28, inc. 2011.6391, pag. 3).

Sul motivo per cui egli ha ripreso a coltivare canapa nonostante l’intervento della polizia del 2007 e il successivo decreto d’accusa emesso nei suoi confronti, egli si è così espresso:

“ Perché nel 2008 è passata una legge che consente l’uso terapeutico di canapa in Svizzera e quindi, per certi versi, io precorrevo i tempi. Ero comunque cosciente dei pericoli giudiziari che incorrevo intraprendendo una nuova coltivazione senza la necessaria autorizzazione. Faccio comunque notare che da Berna non mi è stata negata l’autorizzazione per i miei progetti di ricerca e la procedura è tuttora in corso. Convengo comunque con il PP che al momento dell’intervento l’autorizzazione non l’avevo” (PP 08.02.2012, AI 28, inc. 2011.6391, pag. 5).

Infine, AP 1 ha negato di consumare attualmente stupefacenti. Ha situato il suo ultimo consumo di marijuana al mese di gennaio 2012, in occasione di un viaggio ad Amsterdam e ha negato di aver consumato canapa in Ticino successivamente al 2004.

Egli ha, però, rifiutato di sottoporsi all’esame tossicologico (PP 08.02.2012, AI 28, inc. 2011.6391, pagg. 5-6).

                              5. a.   Il 20 settembre 2012 la polizia ha eseguito una nuova perquisizione sul terreno di __________ in uso a AP 1 e ha effettuato un nuovo sequestro di 52 piante di canapa, 335 talee, 320 grammi lordi di marijuana, 1’260 grammi lordi di resti di cannabis, 40 grammi lordi di semi di canapa e diverso materiale per la coltivazione indoor e/o la produzione di canapa (allegato 4 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 19.10.2012, AI 9, inc. 2012.8132).

Le piante e le talee sono state lasciate - sotto sequestro presso l’abitazione di AP 1, mentre la canapa e la marijuana essiccate, così come i semi, sono stati repertati presso la polizia scientifica (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 19.10.2012, AI 9, inc. 2012.8134, pag. 2). L’analisi della canapa sequestrata ha permesso di determinare che il tenore in THC era compreso tra il 10 e il 18% (AI 10 inc. 2012.8132).

                                  b.   Interrogato dalla polizia, AP 1 ha spiegato di avere notificato la sua intenzione di coltivare canapa alle autorità cantonali e di avere richiesto l’autorizzazione per coltivare canapa a scopo di ricerca scientifica alla compente autorità federale, ma di essere ancora in attesa, da oltre un anno, di una formale presa di posizione. Egli ha aggiunto di avere, perciò, agito nella legalità (PS 20.09.2012, allegato 4 al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 19.10.2012, AI 9, inc. 2012.8132, pag. 3).

Sentito successivamente dal magistrato inquirente, l’imputato ha ribadito di coltivare canapa a fini di ricerca scientifica, e meglio per selezionare quelle varietà di canapa che possono essere utilizzate in campo medico. Ha, però, ammesso - non solo (come in precedenza) di essere ancora in attesa dell’autorizzazione per questo tipo di coltivazioni - ma che tale autorizzazione gli era stata rifiutata dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Egli ha, tuttavia, precisato di avere, però, impugnato tale decisione con ricorso al Tribunale amministrativo federale (PP 03.04.2012, AI 16, inc. 2012.8132, pag. 2).

Egli ha nuovamente negato sia di vendere la canapa coltivata a terzi, sia di consumare stupefacenti, rifiutando, però, ancora una volta di sottoporsi all’esame tossicologico (PP 08.02.2012, AI 28, inc. 2011.6391, pagg. 5-6).

Dibattimento di primo grado

                                   6.   Al dibattimento di primo grado AP 1 ha ancora confermato di aver coltivato canapa ad alto tenore di THC, di una varietà diversa da quelle autorizzate dall’Ufficio dell’Agricoltura e di non essere stato in possesso dell’autorizzazione per farlo. Ha ribadito di avere agito unicamente a scopo di ricerca scientifica, in particolare per selezionare canapa di qualità da utilizzare in campo medico, e non con l’intento di trafficare stupefacenti. Ha lamentato di avere dovuto attendere due anni per vedere evasa - con un rifiuto - la sua richiesta di rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione (verb. dib. di primo grado, all. 2, pag. 2).

Sulla “ricerca scientifica” svolta ha detto:

“ Preciso che le mie ricerche si sviluppano in tre direzioni. La prima è la verifica dei principi attivi delle varie linee genetiche della piante a diverse altitudini di coltivazione; la seconda è la concimazione, cioè lo studio sui nitrati per testare la qualità dei concimi e la terza è selezionare nuove varietà senza THC con proprietà mediche. La ricerca sui nitrati mira a raggiungere un prodotto di più alta qualità da mettere a disposizione dei pazienti. Un ulteriore mio scopo è quello di migliorare la qualità della canapa in contrapposizione a chi la coltiva illegalmente a fini di spaccio e mira piuttosto alla quantità. Le mie ricerche mirano a migliorare la qualità del prodotto medico.

AD PP: Come concilia il suddetto scopo scientifico (cioè selezionare varietà senza THC per scopi medici) con la canapa ritrovata nel 2011 e nel 2012 a casa sua che presentava tassi di THC varianti tra il 2,5 e il 20%?

R: Io ho sempre dichiarato di aver coltivato canapa ad alto tenore di THC. L’idea di selezionare nuove varietà senza THC è solo uno tra i vari scopi della mia ricerca” (verb. dib. primo grado, all. 2, pag. 3)

Fatti accertati e non contestati

in relazione ai fatti di cui al DA 22.02.2010

                                   7.   In concreto, è accertato che nel 2007 AP 1 ha coltivato e detenuto canapa ad alto tenore di THC senza essere in possesso dell’autorizzazione prevista dalla legge.

In particolare è accertato che:

                                     -   ha coltivato sul terreno e all’interno dei locali a lui in uso a __________ 311 piante di canapa e 659 talee, oltre che detenuto 2'934 grammi lordi di canapa essiccata (AI 8, inc. 2007.4477; verb. dib. primo gardo, all. 2, pag. 2);

                                     -   la canapa coltivata e detenuta da AP 1 presentava un tenore in THC compreso tra il 5,9% e il 13,9% e non era di una varietà appartenente alla lista dell’Ufficio federale dell’Agricoltura (AI 12, inc. 2007.4477; PS 24.05.2007, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477);

                                     -   AP 1 non aveva né richiesto, né ottenuto l’autorizzazione eccezionale alla coltivazione che l’Ufficio federale della sanità pubblica poteva concedere, a condizione che la canapa servisse alla ricerca scientifica o a provvedimenti di lotta (art. 8 cpv. 5 LStup, nella formulazione in vigore nel 2007; cfr PS 24.05.2007, 2° verbale, allegato al rapporto di esecuzione 24.05.2007, AI 8, inc. 2007.4477; verb. dib. primo grado, all. 2, pag. 2).

in relazione ai fatti di cui agli AA 21.05.2012 e 13.05.2013

                                   8.   È accertato che nei mesi antecedenti al 18 agosto 2011 e tra l’agosto 2011 e il settembre 2012 AP 1 ha nuovamente coltivato canapa ad alto tenore di THC sul terreno a lui in uso a __________, e meglio è accertato che:

                                     -   ha coltivato complessivamente 646 piante di canapa, 411 talee e detenuto circa 6’160 gr lordi di canapa, 4'640 gr lordi di resti di canapa, 3'785 gr lordi di marijuana, alcuni semi di canapa e 16 gr di hashish (AI 10 e 15, inc.2011.6391; AI 9 e 10, inc. 2012.8132);

                                     -   la canapa coltivata, depositata e detenuta da AP 1 nel 2011 e nel 2012 presentava un tenore di THC compreso tra il 2,5% e il 20% e non era di una varietà appartenente alla lista dell’Ufficio federale dell’Agricoltura  (AI 10, inc. 2011.6391; AI 10, inc. 2012.8132¸verb dib. d’appello, all. 2, pag. 2);

                                     -   l’Ufficio federale della sanità pubblica non ha mai rilasciato a AP 1 un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’art. 8 cpv. 5 LStup per la coltivazione, la detenzione e la produzione di canapa e hashish a scopi di ricerca scientifica o per una loro applicazione medica limitata. Anzi. La richiesta inoltrata da AP 1 nel giugno 2011 per ottenere una simile autorizzazione è stata respinta dall’UFSP con decisione del 27.11.2012 ed è attualmente oggetto di un ricorso pendente presso il Tribunale amministrativo federale (AI 12, inc. 2012.8132; doc. dib. TPC 1).

Appello

                                   9.   AP 1 contesta, in sostanza, di essersi reso colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti. Egli ha, sì, coltivato canapa ad alto tenore THC - e, dunque, canapa stupefacente - ma l’ha fatto unicamente a scopo di ricerca scientifica e medica ed ha, pertanto, agito nella legalità. In particolare, egli ha sostenuto che non è per nulla chiaro se l’autorizzazione eccezionale per la coltivazione di canapa di cui all’art. 8 cpv. 5 LStup debba essere ottenuta preventivamente. AP 1 ha, poi, sostenuto che non è stato accertato, in relazione alle coltivazioni del 2007, che il suo scopo era quello di estrarre stupefacenti. In relazione alle successive coltivazioni, ha, poi, ulteriormente argomentato che non c’è una base legale sufficiente per affermare che è stupefacente la canapa con un tenore in THC superiore all’1%. Infine egli ha affermato che il primo giudice non ha tenuto sufficientemente in considerazione - per quanto concerne l’aspetto soggettivo del reato - il fatto che egli ha sempre agito alla luce del sole.

                                10.   Innanzitutto, è opportuno precisare che le coltivazioni di canapa contestate a AP 1 si inseriscono in parte in un periodo antecedente e in parte in un periodo successivo all’entrata in vigore, il 1° luglio 2011, della revisione della LStup. Per l’esame della fattispecie verrà, dunque, fatto capo alla versione della LStup in vigore fino a luglio 2011 per i fatti - antecedenti a tale data - di cui al decreto d’accusa del 22.02.2010, mentre per i fatti successivi occorrerà riferirsi alla nuova versione della legge in vigore.

coltivazione e detenzione di canapa di cui al DA 22.02.2010

                            11. a.   Giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. d LStup (nella sua versione in vigore fino a luglio 2011), la canapa per estrarne stupefacenti non può essere coltivata, importata, fabbricata oppure posta in commercio.

Così come il TF ha già avuto modo di precisare, secondo il tenore letterale degli art. 8 LStup, 3 OStup del 29.5.1996 e1e4 OStup-OFSP del 12.12.1996, la canapa era, dunque, considerata uno stupefacente ai sensi dell’art. 1 LStup - e, quindi, uno stupefacente proibito - soltanto quando essa poteva essere consumata come stupefacente, ciò che era il caso quando il tenore in THC superava il limite dello 0,3% (DTF 130 IV 85, consid. 1.1; DTF 126 IV 199, consid. 1; Schubarth, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Berna 2007, n. 117) e soltanto quando essa era destinata all’estrazione o alla produzione di stupefacenti. Pertanto, l’art. 8 LStup in vigore fino a luglio 2011 non proibiva di coltivare, importare, mettere in commercio o detenere canapa (o suoi derivati) a scopi diversi dall’utilizzo quale stupefacente, per esempio a fini ornamentali o di produzione di fibre tessili o ancora di prodotti alimentari, cosmetici, eccetera (STF 14.6.2001 6S 15/2001 consid. 2b e riferimenti citati).

Dunque, se la presenza di THC in misura superiore allo 0,3% era necessaria affinché un’attività con la canapa fosse proibita dall’art. 8 LStup vecchio tenore - poiché la canapa doveva essere oggettivamente atta a produrre effetti stupefacenti - perché questo articolo trovasse concreta applicazione era ancora necessario che l’attività con la canapa fosse  effettivamente destinata all’estrazione e all’utilizzo di stupefacente. Il semplice accertamento di un tenore di THC superiore allo 0,3% ancora non bastava, quindi, perché la coltivazione o la detenzione di canapa costituisse infrazione alla LStup: per esempio, era lecito - come detto - il possesso di una pianta di canapa a fini esclusivamente ornamentali, quand’anche si trattasse di una varietà ricca in THC (STF 14.6.2001 6S 15/2001 consid. 2b).

                                  b.   L’art. 8 cpv. 5 LStup (nella sua versione fino al luglio 2011) prevedeva delle eccezioni al divieto di coltivare, importare, fabbricare o porre in commercio canapa per estrarne stupefacenti. In applicazione di tale disposto, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) poteva accordare, a meno che vi  ostassero convenzioni internazionali, autorizzazioni eccezionali alla coltivazione di canapa per estrarne stupefacenti a fini di ricerca scientifica o di provvedimenti di lotta.

                                         Una simile autorizzazione era, invece, esclusa se il fine ricercato era l’applicazione medica, seppur limitata, della canapa stupefacente. Questo perché l’uso medico della canapa era, prima del 2011, proibito in Svizzera, essendo gli effetti medici inscindibili dall’effetto stupefacente (STF 14.6.2001 6S 15/2001 consid. 2c; Rapporto del 16 maggio 2003 sul problema della canapa in Ticino del Gruppo di lavoro del Consiglio di Stato, § 6.2., pag. 23).

                                   c.   L’art. 19 LStup (nella sua versione in vigore fino al luglio 2011) reprimeva, sul piano penale, la violazione del divieto imposto dall’art. 8 cpv. 1 LStup, sanzionando la produzione, il commercio e il possesso illecito di stupefacenti (DTF 120 IV 258, consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 15). In particolare, era punibile in applicazione del precitato disposto chi, senza essere autorizzato, intenzionalmente coltivava (piantava, faceva crescere, raccoglieva) o deteneva stupefacenti.

Per quanto concerne l’atto punibile, se consisteva nel coltivare o detenere canapa o suoi derivati, l’art. 19 cifra 1 LStup precisava che infrangeva la legge unicamente colui che coltivava e deteneva - senza essere autorizzato (e dunque senza disporre dell’autorizzazione di cui all’art. 8 cpv. 5 LStup) - canapa per produrre stupefacenti. Il reato era, pertanto, realizzato, dal profilo oggettivo, unicamente quando la canapa coltivata o detenuta poteva essere effettivamente consumata come stupefacente (DTF 126 IV 198, consid. 2, STF del 27 giugno 2001, inc. 6S.363/2011, consid. 1a). Come visto al considerando precedente, in applicazione del diritto in vigore fino al 1° luglio 2011, la canapa era considerata stupefacente quando il tenore in THC superava il limite dello 0,3% (DTF 130 IV 85, consid. 1.1; DTF 126 IV 199, consid. 1).

Dal profilo soggettivo, le attività indicate all’art. 19 LStup erano represse, quando esse concernevano canapa, soltanto se erano esercitate in vista della produzione di stupefacenti, il dolo eventuale essendo al proposito sufficiente (STF 14.6.2001 6S 15/2001; DTF 126 IV 198; G. Corti, Canapa e canapai, fra legalità e illegalità, in RDAT 1999 p. 377 e seg; P. Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, SB, Berne 1995, no 38 e 92ss ad art. 19; Schubarth, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, Berna 2007, n. 121 e segg.).

                            12. a.   In concreto è, come visto, accertato che le piante di canapa coltivate da AP 1 e la sostanza secca trovata in suo possesso avevano un tenore in THC superiore al limite dello 0,3%. In applicazione della LStup in vigore prima del 1° luglio 2011 erano, pertanto, oggettivamente atte a produrre effetti stupefacenti, ciò che realizza gli elementi costitutivi oggettivi del reato di infrazione alla LStup (art. 19 cifra 1).

                                  b.   E’ del tutto chiaro e non solo perché ciò è stato ammesso a più riprese da AP 1 - che l’appellante coltivava canapa in vista di estrarne stupefacente (o, perlomeno, di utilizzarlo), ritenuto che è cosa nota che la canapa può avere un qualunque effetto psicotropo e antidolorifico soltanto se essa contiene del THC.

Dunque, è del tutto chiaro - anche volendo far fede alle reiterate dichiarazioni di AP 1 secondo cui egli coltivava canapa da utilizzare come antidolorifico - che egli la coltivava (e la deteneva) in vista di estrarne stupefacente.

Altrettanto accertato è che egli non disponeva, al momento dei fatti - della necessaria autorizzazione per procedere a tali coltivazioni (cfr. art. 8 cpv. 5 v.LStup).

Ciò basta - insieme all’evidenza della realizzazione dei presupposti oggettivi - per concludere che egli si è reso, per i fatti descritti nei DA citati, autore colpevole di infrazione alla LStup. (art. 19 cifra 1) per avere coltivato, senza essere autorizzato, canapa per estrarne stupefacenti, più precisamente 102 piante di canapa in fioritura, 209 piante di canapa e 659 talee.

                                   c.   In merito alla detenzione dei 2'394 gr di canapa trovati in suo possesso, verosimilmente provenienti da coltivazioni precedenti, la versione di AP 1 secondo cui la sua intenzione era quella di consegnarli alle competenti autorità per essere distrutti, non è credibile per più motivi. Innanzitutto perché prima dell’intervento della polizia egli non ha messo in atto un simile proposito e, di fatto, la sostanza secca - composta da fiori essiccati, foglie e materiale vegetale di scarto e rami secchi - è stata trovata all’interno della sua abitazione, a dimostrazione che egli non intendeva liberarsene. Inoltre il “Manuale di coltivazione” redatto da AP 1 nel 2007 e consegnato in formato elettronico alla polizia (cfr. CD annesso al rapporto d’esecuzione 24.05.2007, AI 8), dimostra non solo che AP 1 era un conoscitore delle tecniche di coltivazione, essicazione e conservazione di canapa di qualità destinata al consumo (“Questo manuale come detto ha quale obiettivo mettere a disposizione di tutti gli elementi per coltivare erba di qualità”, Manuale di coltivazione, pag. 12), ma anche che egli era un convinto sostenitore del consumo di canapa (“Quello che vorrei trasmettere è anche la cultura del fumare, nel senso che oggi giorno la stragrande maggioranza delle persona fuma solo per stonarsi, ciò a mio avviso deve essere conciliato al fatto di gustare quello che si assume”, Manuale di coltivazione, pag. 16). Questo contesto fattuale, a cui si aggiunge il precedente specifico del 2005 proprio per coltivazione di canapa a fini di consumo personale (doc. TPC 17 e 18), è fortemente indiziante dell’intenzione di AP 1 di consumare la canapa stupefacente trovata in suo possesso, e ciò indipendentemente dal fatto che egli ha dichiarato davanti alla polizia - evidentemente unicamente a fini strumentali - di non consumare più canapa da circa un anno a mezzo (PS 24.05.2007, allegato al rapporto d’esecuzione 24.05.2007, AI 8, pag. 8). Sintomatico in tal senso è che egli, in occasione delle inchieste successive, si è sempre opposto all’esecuzione di un esame tossicologico delle urine.

AP 1 si è, pertanto, reso colpevole di infrazione alla LStup anche per avere detenuto, senza essere autorizzato, 2'394 gr lordi di canapa essiccata per estrarne stupefacenti.

coltivazione, detenzione, produzione e deposito di canapa di cui agli AA 21.05.2012 e 13.05.2013

                                13.   Il 1° luglio 2011 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sugli stupefacenti.

Per quanto qui interessa, le modifiche rilevanti apportate dalla nuova versione della LStup in vigore dal 1° luglio 2011 sono essenzialmente due.

                                   a.   La prima concerne il divieto di coltivare della canapa e le responsabilità penali che ne derivano. Se secondo la LStup in vigore fino al 1° luglio 2011, come visto al consid. 11.c, la coltivazione di canapa era vietata unicamente se finalizzata ad “estrarne stupefacenti” (art. 8 cpv. 1) ed era penalmente reprensibile unicamente colui che coltivava delle piante di canapa con lo scopo di produrre stupefacenti e non colui che le coltivava semplicemente a scopi ornamentali (art. 19 cifra 1 LStup), con la revisione entrata in vigore il 1 ° luglio 2011 questa distinzione è stata eliminata. La revisione ha, infatti, chiarito a quali condizioni la canapa deve essere ritenuta uno stupefacente ai sensi di legge e ha dunque reso punibile, ex art. 19 cpv. 1 LStup, il semplice fatto di coltivare o detenere della canapa che presenta tali caratteristiche (Rapporto della commissione della sicurezza sociale e della sanità del 4 maggio 2006, pag. 7916).

Il nuovo art 19 cpv. 1 lett. a, d LStup dispone che è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica, produce in altro modo o detiene stupefacenti.

Al riguardo, il Rapporto della commissione della sicurezza sociale e della sanità del 4 maggio 2006 sottolinea quanto segue:

“ La fattispecie di fondo è stata rielaborata dal profilo terminologico e meglio strutturata. Il contenuto ha subito le seguenti modifiche:

lettera a: le piante da alcaloidi e la canapa non devono più essere menzionate separatamente poiché la definizione di che cosa s’intende per stupefacenti è formulata sulla base dell’art 2 cpv. 2 lett. c (ndr: in realtà, art 2 cpv. 1 lett. a). Non occorre più nemmeno dimostrare che la coltivazione è effettuata per estrarre stupefacenti. Nella prassi, un tale obbiettivo era difficile da dimostrare da parte delle autorità preposte al perseguimento penale e ostacolava il perseguimento penale soprattutto da parte della polizia” (FF pag. 7916; cfr, anche, SJ 2010 II, pag. 145, 156).

Secondo le norme attualmente in vigore, la canapa deve essere considerata stupefacente se presenta una concentrazione media di THC totale pari almeno all’1%, mentre l’hashish è di per sé ritenuto uno stupefacente (cfr. Ordinanza del DFI sugli elenchi degli stupefacenti del 30 maggio 2011, RS 812.121.11). Si tratta, per rispondere alle obiezioni della Difesa, di base legale sufficiente, vista la delega di cui all’art. 2a LStup.

Sul piano soggettivo è richiesta l’intenzione, il dolo eventuale è sufficiente (Corboz, op. cit., ad art. 19 LStup, n. 9 e n. 69; DTF 126 IV 198 consid 2).

                                  b.   La seconda modifica rilevante riguarda il regime delle autorizzazioni eccezionali concesse dall’Ufficio federale della sanità pubblica per la coltivazione di canapa stupefacente e la fabbricazione di stupefacenti con effetti del tipo della canapa (hashish) (art. 8 cpv. 5 e 6 LStup). La revisione ha, infatti, introdotto la possibilità di richiedere il rilascio di una simile autorizzazione non solo nel caso in cui lo stupefacente coltivato o fabbricato serva alla ricerca scientifica, ma anche quando è utilizzato per lo sviluppo di medicamenti o per un’applicazione medica limitata (art. 8 cpv. 5) o per essere utilizzato come principio attivo in un medicamento omologato (art. 8 cpv. 6). A differenza della precedente LStup, che non prevedeva la coltivazione di canapa e la fabbricazione di stupefacenti con effetti del tipo della canapa finalizzata ad una loro applicazione medica, nemmeno limitata (poiché vietata nel nostro paese), la revisione entrata in vigore nel luglio 2011 l’ha invece inclusa tra le autorizzazioni eccezionali rilasciate dall’UFSP, prevedendo dunque la possibilità di coltivare e fabbricare, se autorizzati, stupefacenti con effetti del tipo della canapa per l’applicazione medica limitata e per lo sviluppo di medicamenti, oltre che per la ricerca scientifica (Rapporto della commissione della sicurezza sociale e della sanità del 4 maggio 2006, pag. 7912-3).

                                14.   Anche in relazione ai fatti contestati a AP 1 con i due atti d’accusa in discussione non vi sono dubbi che egli, con il suo agire, si è reso colpevole di infrazione alla LStup.

Egli ha, infatti, non solo prodotto 16 gr di hashish, ma ha anche coltivato, detenuto e depositato della canapa con un THC superiore all’1%, e dunque dello stupefacente ai sensi della nuova LStup in vigore, e l’ha fatto senza essere in possesso della necessaria autorizzazione da parte dell’UFSP che anche la nuova versione della legge impone di avere. È vero che AP 1 ha inoltrato, nel giugno 2011 una richiesta a Berna finalizzata ad ottenere l’autorizzazione per la coltivazione di canapa stupefacente (AI 7, inc. 2012.8132) e che gli scopi - almeno quelli da lui indicati - perseguiti con la coltivazione sono tra quelli contemplati dalla nuova legge per l’ottenimento di un’autorizzazione eccezionale (ricerca scientifica e applicazione medica limitata), ma è anche e soprattutto vero che, non solo al momento in cui ha iniziato le coltivazioni di canapa in oggetto ma per tutta la durata dei fatti qui considerati, egli non era a beneficio di nessuna autorizzazione rilasciatagli dall’UFSP e non era, pertanto, autorizzato a coltivare (o detenere,…) stupefacenti.

Contrariamente all’opinione della Difesa, irrilevante è, al riguardo, un eventuale accoglimento futuro del suo gravame: quel che conta è che, egli, al momento dei fatti, non era autorizzato a coltivare stupefacenti. È infatti evidente che, in particolare vista l’eccezionalità delle autorizzazioni (cfr. art. 8 cpv. 5 LStup), la coltivazione ha carattere lecito soltanto se previamente autorizzata.

Dal profilo oggettivo l’infrazione di cui all’art. 19 cpv. 1 LStup è pertanto adempiuta.

Nemmeno vi sono dubbi sulla realizzazione degli elementi costitutivi soggettivi del reato, ritenuto che, anche in occasione delle due coltivazioni del 2011 e del 2012, AP 1 sapeva sia di coltivare (e depositare e detenere) canapa con THC elevato, e dunque di coltivare (e depositare e detenere ) canapa stupefacente, sia di non aver ricevuto nessuna autorizzazione - a quel momento - per poter procedere in questo senso, pur essendo perfettamente consapevole, come lo dimostra l’inoltro della domanda presso l’UFSP nel giugno 2011 (e la corrispondenza precedentemente intercorsa con il medesimo Ufficio, cfr. scritti allegati all’AI 15 e all’AI 28), di doverne possedere una.

Anche in relazione alle imputazioni di cui agli AA del 21.05.2012 e 13.05.2013, la condanna di AP 1 per infrazione alla LStup, in particolare per aver coltivato detenuto, depositato e prodotto 646 piante di canapa, 411 talee, 6'160 grammi (lordi) di cannabis, 3'785 grammi (lordi) di marijuana, 4'640 grammi (lordi) di resti di cannabis, 154 semi di canapa e 16 grammi (lordi) di hashish, va pertanto confermata.

Commisurazione della pena

                            15. a.   Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

                                  b.   L’art. 19 cpv. 1 LStup (art. 19 cifra 1 LStup nella versione in vigore fino al 01.07.2011) punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque coltiva, detiene, deposita e produce stupefacenti.

                                16.   In concreto, in considerazione della prassi delle Corti ticinesi nei casi di coltivazione, detenzione e commercio di canapa (cfr., ad esempio, sentenza TPC dell’31.05.2006, inc. 72.2005.55; sentenza TPC dell’11.05.2009, inc. 72.2008.127; sentenza TPC del 31.01.2012, inc. 72.2008.113; sentenza TPC del 16.03.2012, inc. 72.2010.116) e ritenuto che AP 1 non risponde per la vendita ma soltanto per la coltivazione e la detenzione di canapa e la produzione di una piccola quantità di hashish, la pena di 11 mesi di detenzione pronunciata in prima sede appare eccessivamente severa. Pur tenuto conto dei precedenti, in parte specifici, di cui l’appellante risponde, in considerazione anche del fatto che egli ha, almeno in parte, agito spinto da un convincimento profondo sugli effetti terapeutici della sostanza (cfr. verb. dib. d’appello, pagg. 2 e 3), meglio adeguata alla fattispecie è, secondo questa Corte, la pena detentiva di 7 mesi.

In primo grado la pena è stata sospesa condizionalmente.

Al dibattimento d’appello, il PP ha chiesto a questa Corte di rivalutare la questione. La richiesta è irricevibile in applicazione dell’art. 391 cpv. 2 CPP.

Il periodo di prova è stato determinato dal primo giudice in tre anni. Non oggetto di specifica contestazione della Difesa, la durata del periodo di prova viene confermata, in particolare in virtù dei precedenti dell’appellante.

Passata in giudicato incontestata è la mancata revoca della sospensione condizionale della pena detentiva inflitta a AP 1 nel 2005 decisa in prima sede.

Confische, sequestri

                            17. a.   AP 1 chiede il dissequestro in suo favore delle piante di canapa, della sostanza secca e di vario materiale per la coltivazione di canapa tuttora posto sotto sequestro e di cui il primo giudice ha deciso la confisca.

                                  b.   Giusta l’art. 69 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico (cpv. 1). Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti (cpv. 2).

La richiesta dell’appellante non può trovare accoglimento, ritenuto che il materiale, le piante di canapa e la sostanza secca sequestrate che è indubbio rappresentano una fonte di pericolo per la sicurezza delle persone e l’ordine pubblico - da un lato sono serviti a commettere il reato di infrazione alla LStup per il quale AP 1 viene condannato, e dall’altro ne rappresentano il prodotto. La loro confisca, con contestuale distruzione della sostanza stupefacente, è pertanto conforme all’art. 69 CP e merita conferma.

Tassa di giustizia e spese

                                18.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di prima sede sono posti interamente a carico di AP 1, mentre quelli d’appello sono posti a suo carico in ragione di ¾ e per il resto sono posti a carico dello Stato (art. 428 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

                                         40, 42, 46 e 47CP,

                                         19 cifra 1 vLStup, 19 cpv. 1 LStup,

                                         32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LStup per avere, senza essere autorizzato, nel periodo maggio 2007 / 20.09.2012, coltivato, detenuto e prodotto 957 piante di canapa, 1’070 talee, 8'554 gr (lordi) di canapa, 3'785 gr (lordi) di marijuana, 4'640 gr (lordi) di resti di canapa, 154 semi di canapa e 16 gr (lordi) di hashish.

                               1.2.   AP 1 è condannato:

                            1.2.1.   alla pena detentiva di 7 mesi;

                            1.2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e dei disborsi relativi al processo di prima istanza.

                                   2.   L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                    fr.        1'000.-          

-  altri disborsi                            fr.           200.fr.        1'200.sono posti a carico di AP 1 in ragione di ¾ e per il resto sono posti a carico dello Stato.

                                   4.   È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro. Ordinata è, pure, la distruzione della sostanza stupefacente confiscata.

                                   5.   Intimazione a:

                                   6.   Comunicazione a:

-   Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano -   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona -   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano -   Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona -   Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti,     3003 Berna            

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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