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Ticino Corte di appello e di revisione penale 10.02.2014 17.2013.148

10 février 2014·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·10,476 mots·~52 min·3

Résumé

Conferma del giudizio d'assoluzione dai reati di ripetuto furto aggravato e ripetuto danneggiamento. Accertamento di fatto fondato su una chiamata di correo. Criteri per determinare l'indennità ex art. 429 CPP

Texte intégral

Incarto n. 17.2013.148

Locarno 10 febbraio 2014/cv

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Stefano Manetti

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 maggio 2013 dal

AP 1  

contro la sentenza emanata il 23 maggio 2013 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di IM 2, IM 3, IM 4 e  

IM 1 rappr. dall' DI 1 

richiamata la dichiarazione di appello 17 luglio 2013;

esaminati gli atti;

ritenuto che                  in data 5 aprile 2013, il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi la Corte delle assise criminali IM 1, IM 2, IM 3 e IM 4, ritenendoli autori colpevoli, in correità tra loro o con terze persone, di ripetuto furto aggravato (in parte tentato) siccome commesso in banda e di ripetuto danneggiamento. Nei confronti di IM 2, di IM 3 e di IM 4, il magistrato ha inoltre promosso l’accusa anche per il titolo di ripetuta violazione di domicilio commessa in correità tra loro o con terze persone (cfr. atto d’accusa 26/2013 del 5 aprile 2013).

Con sentenza del 23 maggio 2013 la Corte delle assise criminali ha sostanzialmente confermato le imputazioni a carico di IM 2, di IM 3 e di IM 4, ritenendoli autori colpevoli di:

-  ripetuto furto aggravato per avere, come associati ad una banda, in diverse occasioni (7 di cui 3 tentate per IM 2 e IM 4; 29 di cui 7 tentate per IM 3), nel periodo 7 luglio – 22 ottobre 2012, in varie località elvetiche, agendo sia in correità tra loro che con terze persone, sottratto rispettivamente tentato di sottrarre, cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 201'403 (almeno fr. 13'629.- sottratti da IM 1 e IM 4; fr. 187'774.- sottratti da IM 3);

-  ripetuto danneggiamento per avere, in occasione dei furti tentati e consumati di cui sopra, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibile cose altrui, per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 54'748,90 (di cui almeno fr. 8’200.- riconducibili all’agire di IM 1 e IM 4 e fr. 46'548,90 riconducibili all’agire di IM 3);

-  ripetuta violazione di domicilio per essere, in occasione dei furti tentati e consumati di cui sopra, entrati indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto in proprietà altrui; e meglio come descritto nell’atto di accusa del 5 aprile 2013.

                                         La Corte di prime cure ha, per contro, prosciolto IM 1 dalle imputazioni che gli erano state rivolte.

I primi giudici hanno condannato IM 2 e IM 4 alla pena detentiva di 12 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e IM 3 alla pena detentiva di 20 mesi, pure da dedursi il carcere preventivo sofferto. Le pene hanno – tutte – beneficiato della sospensione condizionale per un periodo di prova di 3 anni. La Corte ha inoltre rinviato gli accusatori privati al foro civile per le loro pretese di corrispondente natura e ha ordinato la confisca di tutto quanto in sequestro a IM 2 (ad eccezione di due telefoni cellulari Nokia, di due schede SIM e di due paia di scarpe marca Armani Jeans) nonché il dissequestro di tutto quanto era stato  sequestrato a IM 4, IM 1 e IM 3. I primi giudici hanno, infine, posto a carico dei condannati gli oneri processuali con ripartizione interna in misura di 1/3 e a carico dello Stato le spese per la difesa di fiducia di IM 1 (pari a fr. 9'713.-).

preso atto che             contro la sentenza della Corte delle assise criminali, il procuratore pubblico ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello del 17 luglio 2013, l’appellante ha precisato d’impugnare il dispositivo n. 4 della sentenza di prime cure relativo all’assoluzione di IM 1, chiedendo che egli sia riconosciuto autore colpevole di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato e di danneggiamento ripetuto e che sia pertanto condannato alla pena detentiva di 33 mesi da espiare. Il procuratore pubblico chiede inoltre che sia ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro.

esperito                         il pubblico dibattimento il 22 gennaio 2014, durante il quale:

-  il procuratore pubblico ha postulato la conferma integrale dell’AA, la condanna dell’imputato alla pena detentiva di 33 mesi da espiare nonché la confisca di tutto quanto sequestrato all’imputato. Relativamente alle richieste di indennizzo delle spese legali e di riparazione del torto morale, il procuratore pubblico chiede inoltre che, tranne per quel che concerne la tassazione della nota d’onorario (per la quale si rimette al giudizio della Corte), le altre richieste siano respinte quasi integralmente;

-  IM 1 ha postulato, in via principale, il proscioglimento da ogni accusa, il dissequestro di tutto quanto sequestratogli nonché un indennizzo ex art. 429 CPP come indicato nell’istanza trasmessa alla Corte. In via subordinata, nel caso in cui egli venga dichiarato autore colpevole dei reati imputatigli con l’AA, egli chiede di essere condannato ad una pena integralmente sospesa.

ritenuto

                                         Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP – secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) – secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a–g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013, consid. 2.2).

                                   2.   Giusta l’art. 139 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice – così come le altre autorità penali – si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (cpv. 1). I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (cpv. 2). Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35–41, pag. 70–72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento – valutata in modo approfondito e oggettivo – di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

                                   3.   La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990, 353, consid. VI 1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg.; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), p. 26). Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo rigorosamente logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in maniera rigorosa possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2). Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice – valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità – deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (Rep. 1990, 353, consid. VI 1.; 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420–425). Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179).

                                   4.   Il principio della presunzione d’innocenza – garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP – oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008, consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19 aprile 2002, consid. 3.2). In questi casi – così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP – il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011, consid. 1.1; STF 6B_235/2007 del 13 giugno 2008, consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

      L’imputato: vita e precedenti penali

                                   5.   IM 1, classe __________, ha dichiarato di essere partito dall’Albania – dove viveva con i genitori e sei fratelli più giovani – nel 2000 per trasferirsi in Italia. Nel 2007 si è sposato con una cittadina italiana. Non ha figli. Per quanto concerne la sua attività professionale, egli ha spiegato che, giunto in Italia, ha lavorato per un lungo periodo, e meglio fino al 2008, in nero nell’edilizia. Nel 2009 ha iniziato a lavorare come commerciante di autovetture con un amico e, nel luglio 2012, ha aperto una propria attività in questo campo (cfr. AI 284, pag. 4; verbale d’interrogatorio degli imputati, allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 2). Riguardo la sua attuale professione, egli ha dichiarato:

“ lo guardo le macchine tramite internet sull'autoscout.it e per le macchine che mi convengono mi metto in contatto con i proprietari. Il prezzo delle automobili è di circa Euro 1’000/1’500. Se la vettura mi conviene allora la compro; questo nel senso che acquisto il veicolo se penso di poter guadagnare qualcosa. Penso di vendere dalle 3 alle 5 macchine al mese; negli ultimi tre mesi ho venduto solo due autovetture. Ne ho comprate quattro e ne ho vendute due. il mio guadagno mensile è di circa 1’000/1’200 Euro. Questi soldi, con un po' di difficoltà, mi permettono di vivere. Mia moglie non lavora. Io di affitto pago 600 Euro al mese. Il mio lavoro mi permette unicamente di vivere. lo non ho risparmi” (cfr. AI 141, pag. 2).

Al dibattimento d’appello, l’imputato si è sostanzialmente riconfermato nelle sue allegazioni (cfr. verbale dibattimento d’appello, pag. 2).

IM 1 è incensurato.

Non risultano iscrizioni a suo carico né nel casellario giudiziale svizzero (cfr. AI 139) né in quello italiano (cfr. doc. CARP XV). Egli ha riferito di essere stato, nel 2008, incarcerato in Italia per 4 mesi con l’accusa di traffico di stupefacenti, salvo poi essere assolto dalle autorità italiane (cfr. sentenza impugnata, consid. 1a, pag. 24; verbale IM 1 del 2 novembre 2012, allegato all’ AI 140, pag. 3 e del 3 novembre 2012, AI 141, pag. 4–5; cfr. anche verbale dibattimento d’appello, pag. 2).

Fatti emersi nell’inchiesta

                                   6.   Il 25 agosto 2012, a seguito di una segnalazione di un testimone, la polizia fermava a Lodrino una vettura con targhe italiane, nella quale venivano scoperti attrezzi da scasso e refurtiva. A bordo della vettura vi erano tre cittadini albanesi – PIFA 1 (residente a __________ in provincia di __________), __________ e __________ – che venivano subito arrestati. Interrogato dalla polizia, PIFA 1 si è subito dimostrato collaborativo, ammettendo di essere entrato in territorio svizzero per delinquere, fornendo informazioni sulle abitazioni “visitate” e spiegando come dietro ai furti vi fosse un’organizzazione con base a Milano, nell’ambiente degli immigrati albanesi. Egli ha, altresì, riferito di fungere da autista per l’organizzazione e di avere – tra il 9 agosto e il giorno dell’arresto – accompagnato quotidianamente in Svizzera due connazionali per rubare nelle case. Fra di essi __________ (a detta di PIFA 1 un ufficiale della polizia albanese che lavora per il consolato albanese a Milano), __________ e tale __________ (cfr. suo verbale di polizia 26 agosto 2012 in AI 1, confermato dinanzi al PP in AI 7). Quanto al suo coinvolgimento nei furti, PIFA 1 ha dichiarato e più volte confermato di avervi partecipato solo perché obbligato (e minacciato) dal capo dell’organizzazione – presentatogli dal citato __________ – che gli aveva concesso un prestito di € 2'000.- da restituire entro una settimana con interessi del 50% (cfr. suo verbale di polizia 26 agosto 2012 in AI 1, pag.1–2 confermato dinanzi al PP in AI 7, pag. 2–3, cfr. anche AI 44, pag. 1–2 e suo verbale del 1° ottobre 2012 dinanzi alla polizia grigionese, allegato all’AI 186a, pag. 2–3). A proposito dell’uomo a capo dell’organizzazione, PIFA 1 ha riferito trattarsi di un suo connazionale:

“ ha 26/27 anni, alto ca. 165/170, molto robusto, capelli neri corti, ha una ragazza albanese ma con la cittadinanza italiana, guida una Porsche Cayenne bianca targata Italia che dovrebbe essere intestata alla sua ragazza, è già stato in prigione a __________ per 3 o 4 mesi ma non so quando e per cosa” (cfr. AI 44, pag. 3).

PIFA 1 ha altresì riferito come il capo gestisse “parte della prostituzione a Milano e dintorni” e che, nel corso del mese di agosto, egli si era recato a Ginevra per acquistare cocaina ed eroina. Inoltre, ha ancora spiegato PIFA 1, egli ha un fratello di nome IM 2, al quale aveva ultimamente regalato una BMW X6 (cfr. AI 7, pag. 3 e AI 45, pag. 3). Il 5 ottobre 2012, nel corso di un ulteriore interrogatorio, PIFA 1 riconosceva su una fotografia mostratagli dagli inquirenti il capo dell’organizzazione criminale nella persona di IM 1 (cfr. AI 112, pag. 1).

                                   7.   Dal canto loro __________ e __________ – dopo un’iniziale reticenza – hanno, per finire, ammesso di essere gli autori di alcuni furti commessi in Svizzera con PIFA 1 e __________, senza tuttavia rilasciare informazioni utili all’identificazione del capo dell’organizzazione. Visto il numero limitato di episodi a loro carico, essi venivano scarcerati il 5 ottobre 2012 dopo l’intimazione brevi manu dei rispettivi decreti d’accusa.

                                   8.   Il 22 ottobre 2012, presso l’uscita autostradale di Balerna, le Guardie di confine procedevano al fermo di una vettura con targhe italiane a bordo della quale vi erano tre cittadini albanesi identificati nelle persone di IM 3, IM 2 e IM 4. I tre venivano posti in stato di arresto dopo che la perquisizione della vettura aveva permesso di rinvenire delle ricetrasmittenti, un cacciavite e dei preziosi celati dietro il vano autoradio (cfr. Rapporto di arresto provvisorio del 23 ottobre 2012, AI 128a). Il giorno seguente gli inquirenti, ritenendo che i tre cittadini albanesi fossero collegati con l’organizzazione di cui aveva parlato PIFA 1, decidevano di sottoporre a quest’ultimo le loro foto. PIFA 1 riconosceva nella persona di IM 3 l’__________ (conosciuto anche come “__________”) che aveva più volte accompagnato in Svizzera per rubare. IM 2 veniva, invece, riconosciuto da PIFA 1 come il fratello del capo dell’organizzazione IM 1 nonché come suo complice in un furto perpetrato a Giornico il 5/17 agosto 2012. Quanto a IM 4, PIFA 1 spiegava trattarsi di una persona già incontrata a Milano del quale, però, ignorava il coinvolgimento in attività illecite (cfr. verbale 23 ottobre 2012 di PIFA 1, allegato all’AI 129a, pag. 1–2).

                                   9.   Il 2 novembre 2012, presso il valico di Chiasso, le Guardie di confine fermavano a bordo di una vettura Lancia Lybra con targhe italiane, IM 1 unitamente ad un altro cittadino albanese. Assunto a verbale egli dichiarava di essere, quel giorno, giunto in Svizzera per incontrare l’avv. DI 2, difensore del fratello IM 2. IM 1 ha, altresì, dichiarato di “non avere nulla a che vedere con i furti” e che nei mesi in cui “mi si accusa di avere fatto furti non sono venuto né in Ticino né in Svizzera”. Egli ha pure negato di avere mai avuto una Porsche Cayenne “a me intestata o a disposizione” (cfr. suo verbale 2 novembre 2012, allegato all’AI 140). Per quanto concerne i suoi rapporti con gli altri protagonisti della vicenda, egli ha dichiarato:

-  di essere il cugino di __________, nonostante non gli parlasse da 4 mesi per problemi di famiglia;

-  di non avere rapporti con __________, ma di conoscerlo come poliziotto che lavorava in Albania a Tirana;

-  di non essere amico di IM 3 che conosce perché amico del fratello IM 2;

-  di avere conosciuto PIFA 1 3–4 anni prima (“faceva il barista nell’esercizio pubblico della sorella”), ma di non avere mai avuto rapporti con lui;

-  di non conoscere IM 4, __________ né __________ (cfr. suo verbale del 2 novembre 2012, allegato all’AI 140, pag. 3–4; AI 141, pag. 4 e AI 284, pag. 2–3 e 8).

Quanto alla chiamata di correo, egli ha spiegato di non capire il “perché PIFA 1 mi trascinato in questa vicenda visto che non abbiamo mai avuto problemi o litigi” (cfr. AI 284, pag. 8).

                                10.   Con sentenza 20 dicembre 2012, PIFA 1 è stato ritenuto autore colpevole di ripetuto furto in parte tentato e ripetuto danneggiamento ed è stato condannato ad una pena detentiva di 15 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni (cfr. AI 241). Il medesimo giorno egli è stato scarcerato. Il 6 marzo 2013, PIFA 1 – dopo avere ripetutamente tentato di contattare la patrocinatrice di IM 1 che, da parte sua, lo ha invitato a rivolgersi al Ministero pubblico (cfr. doc. TPC 38 e 40) – ha spontaneamente rilasciato al procuratore pubblico le seguenti dichiarazioni:

“ Non sono venuto per fare dichiarazioni che scagionino chicchessia. Però voglio dire che IM 1 non mi ha mai ordinato direttamente di commettere dei furti o altri reati in generale. II coinvolgimento nei furti è avvenuto per mezzo del cugino di IM 1, vale a dire __________. Confermo che il prestito di circa Euro 2000.00 mi era stato fatto da IM 1. Quando ci siamo incontrati al bar c'era IM 1 che mi ha dato i soldi, suo cugino __________ e IM 3, oltre a me. lo ho conosciuto .IM 1 per il tramite di IM 3 e di __________. Per la restituzione del prestito __________, dopo che ho iniziato ad accompagnarli nei furti, mi aveva detto che sarebbe stato lui a restituire i soldi a IM 1. Erano IM 3 e __________ che andavano via con la refurtiva dopo aver commesso i furti” (cfr. AI 312, pag. 2).

Ritenuto che l’audizione di PIFA 1 è avvenuta senza la presenza del difensore di IM 1, il procuratore pubblico ha provveduto a nuovamente citare il chiamante in causa, al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio (cfr. doc. TPC 40). Una nuova audizione si è tuttavia rivelata impossibile, essendosi l’uomo, dopo la sua comparsa al Ministero pubblico, reso irreperibile (cfr. doc. TPC 44).

            Giudizio di primo grado

                                11.   La condanna di IM 3, IM 2 e IM 4 per i reati di ripetuto furto aggravato, di ripetuto danneggiamento e di ripetuta violazione di domicilio non ha posto problemi di sorta, ritenuto che, come rilevato dai primi giudici, i tre coimputati erano sostanzialmente rei confessi (cfr. sentenza impugnata, consid. 3a pag. 28).

                                12.   Quanto alla situazione processuale di IM 1, la prima Corte ha rilevato che, alla credibilità della chiamata di correo si oppongono “due scogli insormontabili”. Il primo, ha spiegato la prima Corte, è costituito dal fatto “che, a mente di __________, il prestito che avrebbe contratto con IM 1 e che non sarebbe più stato in grado di rimborsare (…) sarebbe stato fatto ad agosto 2012, allorquando i primi furti da lui commessi, stando alla sentenza di condanna 20 dicembre 2012, sono avvenuti ancora in luglio”. Il secondo, hanno poi ancora rilevato i primi giudici, “è lo scopo vero, rimasto senza risposta, di __________ di contattare I'avv. DI 1 una volta riavuta la libertà”. A detta della Corte delle assise, secondo “il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale di vita” chi contatta spontaneamente il difensore di una persona da lui chiamata in causa, lo fa perché vuole ritrattare. Per cui, hanno concluso i primi giudici, è del tutto inimmaginabile che PIFA 1 intendesse solo riferire che

“ contrariamente a quanto sostenuto fino ad allora, gli ordini gli venivano impartiti non direttamente da IM 1 ma tramite il cugino __________. Del resto la sua risolutezza a voler parlare dapprima con l'avv. DI 1 e, poi, con gli inquirenti, è piuttosto indizio di volontà di ritrattare le accuse tout court e non solo di volerle precisare su un punto che, nell'ottica di IM 1, che ha sempre protestato la sua estraneità assoluta, tutto sommato era irrilevante. In siffatte evenienze ben più verosimile è che abbia in realtà inteso ritrattare le accuse ma che, davanti alla PP e in assenza dell'avv. DI 1, a cui non può ovviamente essere rimproverato di non avervi partecipato, non se l'è sentita e ha fornito una versione solo un po' più edulcorata”

(sentenza impugnata, consid 4e, pag. 34).

Visto quanto precede, i primi giudici hanno concluso di essere rimasti nel dubbio circa la veridicità delle affermazioni di PIFA 1, peraltro “non supportate da alcun riscontro oggettivo in merito al millantato prestito poiché nessuno degli interrogati lo ha confermato” (sentenza impugnata, consid 4e, pag. 34).

Essi – dopo avere ancora rilevato che la chiamata di correo di PIFA 1 potrebbe trattarsi di “un modo per addolcire le sue responsabilità facendo riferimento ad un presunto stato di bisogno” – hanno pertanto deciso di assolvere IM 1 (cfr. sentenza impugnata, consid. 4e pag. 34).

                                         Appello

                                13.   Col suo gravame, il procuratore pubblico contesta il giudizio d’assoluzione pronunciato dalla Corte delle assise criminali, sostenendo che gli elementi in atti permettono di fugare ogni ragionevole dubbio sul coinvolgimento di IM 1 nei fatti menzionati nell’atto di accusa. In particolare, l’insorgente rileva che la chiamata di correo di __________ risulta assolutamente credibile, dato che le sue dichiarazioni relative ad IM 1 sono lineari e disinteressate. Per contro – continua – l’imputato cambia versione a dipendenza delle situazioni, per cui le sue deposizioni sono tutt’altro che attendibili.

                                14.   Questa Corte – dopo attento ed approfondito esame delle emergenze istruttorie – si associa al giudizio della Corte delle assise criminali secondo cui la chiamata di correo di PIFA 1 non è sufficiente per ritenere accertato il coinvolgimento di IM 1 nella serie di furti menzionati nell’atto di accusa.

Tale conclusione si fonda sui seguenti elementi:

                                   a.   Si osserva in primo luogo che se la versione fornita agli inquirenti da PIFA 1 – ovvero di avere rubato perché costretto dal capo della banda, poi riconosciuto in IM 1 – è stata costante per tutta la durata dell’inchiesta, lo stesso non può dirsi per quanto raccontato dal chiamante in causa dopo la sua scarcerazione.

La patrocinatrice dell’imputato, avv. DI 1, nel suo scritto 10 maggio 2013, ha infatti spiegato al presidente della prima Corte che:

“ Sorprendentemente, l'ultima settimana di febbraio 2013, e meglio mercoledì 27 febbraio (…) PIFA 1 ha telefonato allo Studio dove lavora la scrivente, chiedendo un appuntamento urgente, da tenersi al più tardi l'indomani. Considerato che la sottoscritta si trovava all'estero, in vacanza, a parlare con lo stesso è stata la Collega __________, che vista l'insistenza di PIFA 1, non ha potuto fare altro che chiamare la scrivente all'estero per chiedere come avrebbe dovuto comportarsi. In tale occasione, ho invitato la Collega a prendere contatto con il legale del signor PIFA 1, avv. __________, per spiegare la situazione e invitare il suo cliente ad astenersi di prendere contatto con la scrivente. Purtroppo, nonostante i molteplici tentativi, non è stato possibile conferire con lo stesso. L'indomani, e meglio il 28 febbraio 2013, di prima mattina, PIFA 1 si è presentato allo Studio dicendo che voleva assolutamente ritrattare la sua versione, poiché si sentiva in colpa per le accuse mosse nei confronti del signor IM 1, che si palesavano essere false. La collega __________, prendeva così nuovamente contatto telefonico con la scrivente, che invitava un'altra volta il signor PIFA 1 a rivolgersi al suo legale. In tale occasione, veniva altresì spiegato a PIFA 1 che mi trovavo all'estero e che non sarei rientrata prima del lunedì successivo. PIFA 1 insisteva per l'estensione di una dichiarazione che avrebbe sottoscritto, con la quale voleva ritrattare la sua versione, ciò che ho però detto che non avrei fatto, né io, né la mia Collega. Lunedì 4 marzo 2013, dopo aver nuovamente invano cercato di parlare con il collega __________, prendevo immediato contatto con il magistrato inquirente spiegando la situazione, ed informandola della circostanza secondo cui, PIFA 1 sarebbe sicuramente ritornato in giornata. Ho così chiesto alla PP eventuale appuntamento nei suoi uffici, nel caso in cui si fosse ripresentato. La PP, occupata quel giorno, mi ha invitato ad accompagnare, se del caso, PIFA 1 in polizia. Nel primo pomeriggio, PIFA 1 si è nuovamente presentato in Studio. Alla precisa richiesta della sottoscritta a sapere, se in un qualche modo era stato minacciato da qualcuno, lo stesso con fermezza ha risposto "No, nessuno mi ha minacciato io mi sento in colpa per le bugie che ho raccontato, voglio raccontarti la verità e togliermi questo peso". Come da precedenti accordi con il magistrato inquirente, ho accompagnato PIFA 1 in polizia e ho atteso che l'ispettore __________ scendesse a prenderlo. Ho chiesto se potevo presenziare all'incontro e l'ispettore mi ha detto di no. Poco dopo, forse un'ora, PIFA 1 nuovamente si è presentato allo Studio dicendomi che l'ispettore __________ non aveva verbalizzato nulla e che sarebbe stato contattato nei prossimi giorni per essere sentito dalla PP e che voleva che io fossi presente in quella sede” (cfr. doc. TPC 38, pag. 2–3).

Il 6 marzo 2013, PIFA 1 è comparso, accompagnato dal suo difensore, dinanzi il PP, al quale ha spontaneamente riferito che:

“ IM 1 non mi ha mai ordinato direttamente di commettere dei furti o altri reati in generale. II coinvolgimento nei furti è avvenuto per mezzo del cugino di IM 1, vale a dire __________. Confermo che il prestito di circa Euro 2000.00 mi era stato fatto da IM 1. (…) Per la restituzione del prestito __________, dopo che ho iniziato ad accompagnarli nei furti, mi aveva detto che sarebbe stato lui a restituire i soldi a IM 1. Erano IM 3 e __________ che andavano via con la refurtiva dopo aver commesso i furti”

(cfr. AI 312, pag. 2).

Per motivi che nemmeno il PP ha saputo ricordare (cfr. doc. TPC 40), all’audizione non ha presenziato la patrocinatrice di IM 1. A tale lacuna non è stato possibile porre rimedio ritenuto che una nuova audizione di PIFA 1 si è rivelata impossibile sia presso il Ministero pubblico, sia dinanzi la prima Corte, sia in questa sede: l’uomo si è, infatti, da tempo reso irreperibile (cfr. doc. TPC 40, doc. CARP XII).

Ora, considerato, da un lato, le nuove dichiarazioni rilasciate da PIFA 1 dapprima all’avv. DI 1 e poi al PP – tese ad escludere (quelle rilasciate al patrocinatore del chiamato) e, poi, quantomeno a mitigare (quelle rese davanti al PP) il ruolo avuto da IM 1 nei fatti qui in esame – e considerato, dall’altro, l’impossibilità di procedere ad una nuova audizione del chiamante in correità al fine di approfondire e chiarire l’esatta portata e le ragioni del suo cambiamento di versione, forza è concludere che, già solo dal profilo della costanza e dell’univocità, la chiamata di correo lascia adito a seri dubbi.

b.Ma a ben vedere, nemmeno dal profilo della loro credibilità intrinseca le dichiarazioni di PIFA 1 convincono questa Corte. Si osserva innanzitutto che il chiamante in causa ha riferito agli inquirenti di essersi rivolto, per il prestito, “ad un connazionale che sta in Viale __________ a __________” (cfr. suo verbale di polizia 26 agosto 2012 in AI 1, pag. 1 confermato dinanzi al PP in AI 7, pag. 2, in cui specifica anche il numero civico 151), affermazione questa che non collima con la circostanza – deducibile dagli atti – secondo cui IM 1 – già a far tempo dal 2011 (cfr. in particolare il doc. dib. d’appello 2, dal quale risulta che il contratto di locazione è stato sottoscritto il 26 marzo 2011) – risiede in Via __________. Ma anche dal profilo temporale le dichiarazioni di PIFA 1 lasciano adito a dei dubbi. Egli ha infatti dichiarato al procuratore pubblico di avere ricevuto gli Euro 2'000.- da IM 1 nei primi giorni d’agosto del 2012 e di avere cominciato a delinquere dopo che questi – non vedendosi restituire il prestito – lo avrebbe minacciato di fare del male ai suoi figli (cfr. AI 7, pag. 1–2). Ora, come rilevato anche dai primi giudici, questa versione dei fatti stride con un altro elemento che emerge dagli atti e, meglio, con la circostanza secondo cui i primi furti commessi da PIFA 1 risalgono al 28 luglio 2012 (cfr. il dispositivo della sentenza 20 dicembre 2012 delle assise correzionali di Bellinzona, in AI 241), ovvero ad un periodo precedente alla concessione dell’asserito prestito.

                                         Ne discende che la tesi di PIFA 1 secondo cui egli si sarebbe indebitato con il capo della banda e secondo cui proprio per questo egli sarebbe stato costretto a delinquere perde di consistenza. Del resto – ed è una considerazione di non poco conto –  l’ipotesi secondo cui una persona, per pagare gli arretrati dell’affitto della casa, accetti di ricevere un prestito di Euro 2'000.- da restituire entro una settimana con interessi del 50%, non può non destare grandi perplessità.

                                   c.   Anche sul carattere disinteressato della chiamata in correità questa Corte nutre dei dubbi. Se è infatti vero che il fatto di coinvolgere IM 1 nella serie di furti qui in discussione, non libera di per sé PIFA 1 – sostanzialmente reo confesso – dalle sue responsabilità, è altrettanto vero che l’ipotesi secondo cui egli avrebbe agito perché minacciato dal capobanda, sminuisce, dal profilo soggettivo, la sua colpa. Non è pertanto ipotesi peregrina quella secondo cui il chiamante in causa si sia inventato l’esistenza del debito per assicurarsi uno sconto di pena che, in funzione dell’ottenimento della sospensione condizionale, poteva anche risultare decisivo.

                                  d.   Ma quand’anche si volesse fare astrazione da quanto sin qui rilevato, non si può non considerare che la chiamata in correità non è supportata da alcun elemento esterno.

                               d.1.   Non può innanzitutto essere dimenticato che nessuno degli altri coimputati – tutti rei confessi – ha individuato in IM 1 il capo dell’organizzazione, mandante dei furti menzionati nell’atto di accusa. Tutti hanno invece spiegato come agissero di comune accordo senza imposizioni dall’alto. IM 4, ad esempio, ha dichiarato di non avere mai visto né conosciuto il qui appellante (AI 179, pag. 2 e verbale di interrogatorio degli imputati, allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 5) e ha riconosciuto in IM 3 la persona che gli ha proposto di andare a rubare:

“ Una volta arrivato a casa di IM 3, quest’ultimo mi ha proposto di andare a rubare con lui in Svizzera i modo che io potessi raggranellare un po’ di soldi e poi tornare in Albania. IM 3 mi aveva detto che avrei potuto raggiungere una somma tra i 3'000.- e i 4'000.- Euro. Mi era stato detto che quello che veniva rubato sarebbe stato diviso. Io non so bene come avrei ricevuto i soldi ottenuti dalla refurtiva. Io penso che IM 3 avrebbe provveduto in merito. Vale a dire che sarebbe poi stato lui, almeno penso io, a vendere la refurtiva a darmi i soldi” (AI 299, pag. 3–4).

IM 3 dal canto suo, ha dichiarato di non avere mai preso ordini da IM 1 (AI 181, pag. 5) e di essere stato coinvolto nei furti da PIFA 1 e da __________:

“ Sono venuto in Italia da __________, poi ho conosciuto PIFA 1. So che loro erano già venuti prima in Svizzera a rubare perché lì si sta bene. Mi sono lasciato coinvolgere da loro. Preciso che è stato proprio PIFA 1 a convincermi a perpetrare furti” (AI 224, pag. 3).

“ In Svizzera è stato PIFA 1 a portarmi. Questo perché PIFA 1 e __________ conoscevano già i posti. Io ero in Albania quando PIFA 1 mi ha chiamato per dirmi di venire in Italia per rubare in Svizzera. (…). Ci incontravamo a Milano in locali gestiti da cittadini cinesi verso le 15'00. Si decideva insieme se andare o meno in Svizzera a rubare. Chi insisteva di più era PIFA 1 perché non aveva i soldi per mantenere i figli anche se non sono i suoi” (AI 303, pag. 7).

IM 2, infine, ha così risposto agli inquirenti che gli chiedevano se il fratello era effettivamente la persona che inviava in Svizzera i ladri:

“ non siamo bambini, abbiamo deciso da soli e ognuno si è preso le proprie responsabilità. Ho fatto tutto di mia spontanea volontà e mio fratello non sapeva niente” (AI 279, pag. 3).

Egli ha inoltre riferito che furono IM 4 e IM 3 a coinvolgerlo nella serie di furti di cui si è reso protagonista (AI 273, pag. 3).

  d.2.   La versione di PIFA 1 secondo cui egli si sarebbe indebitato con IM 1 è poi sconfessata dalle dichiarazioni di IM 3, il quale, smentendo il chiamante in causa (che lo aveva indicato come la persona con cui si era recato da IM 1, cfr. AI 7, pag. 2), ha riferito di non avere “mai accompagnato PIFA 1 da IM 1” e di non sapere nulla “di questa storia del prestito” (AI 181, pag. 6).

  d.3.   Nemmeno sono atte a supportare la chiamata di correo le contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’istruttoria e dei dibattimenti. Se è infatti vero che IM 1 non è sempre stato lineare nelle sue deposizioni (si pensi, in particolare, alla sua poca trasparenza sulla sua trasferta a Ginevra, al fatto che i timbri apposti sul suo passaporto smentiscono la sua versione secondo cui egli, nell’agosto 2012, ha trascorso un solo giorno in Italia o, ancora, alle contrastanti versioni da lui fornite ai dibattimenti di primo e secondo grado sulle cause del suo contagio con l’epatite B e sulle sue condizioni di carcerazione), è altrettanto vero che tali incongruenze riguardano aspetti secondari che in nessun modo permettono di dimostrare il suo coinvolgimento nei furti qui in discussione. Ma, soprattutto, è vero che le bugie o le reticenze di un imputato non bastano a porre rimedio all’assenza di elementi probatori a suo carico.

  d.4.   Per quanto concerne il reddito conseguito dall’imputato con la sua attività dichiarata di commerciante di auto – reddito ritenuto dal PP insufficiente per garantire il suo sostentamento e dunque indizio di colpevolezza – si osserva che né la documentazione prodotta dalla difesa durante l’inchiesta (cfr. doc. allegati all’AI 227 con relativo commento dell’imputato in AI 236, pag. 2–4) né quella da essa prodotta in questa sede (cfr. conti economici allegati all’istanza di cui al doc. dib. app. 1 e documentazione contabile allegata al doc. CARP XVII) permettono di quantificarlo con precisione (cfr. al riguardo anche il consid. 21 relativo alla determinazione del danno economico patito dall’imputato). Ma al di là di quanto deducibile dai documenti contabili, la circostanza secondo cui IM 1 era effettivamente attivo nel commercio di autoveicoli (cfr. la visura storica di cui al doc. B allegato all’AI 227 dalla quale risulta a suo nome un ditta individuale di import–export auto con partita IVA, cfr. anche la varia documentazione in atti relativa alla vendita e allo sdoganamento di automobili) avvalora l’ipotesi secondo cui egli potesse far fronte al sostentamento suo e della moglie senza far capo ad attività illecite. Aggiungasi che, nel suo interrogatorio dinanzi al PP del 13 febbraio 2013, l’imputato ha spiegato che anche sua moglie, lavorando in nero, “portava a casa sui 600/700.- Euro al mese” (cfr. AI 284, pag. 5), ciò che ancor più conforta l’ipotesi appena evocata. Non va poi dimenticato che, anche qualora fosse comprovato che IM 1 poco o nulla guadagnasse col commercio di auto, ciò ancora non dimostrerebbe, in assenza di altri indizi a suo carico, che egli fosse il capo di una banda di ladri.

  d.5.   Risulta, infine, dal suo passaporto (il cui esame si è tuttavia rivelato difficile visto il grande numero di timbri appostivi, parzialmente illeggibili, cfr. fotocopie del passaporto allegate all’AI 267) che IM 1, nel periodo in cui sono stati commessi i furti, ovvero tra il 9 luglio e il 22 ottobre 2013, si è spesso trovato all’estero (cfr. al riguardo la tabella riassuntiva in AI 267, pag. 2–3). Ora, le sue ripetute assenze stridono con la tesi secondo cui egli era capo dell’organizzazione, ciò che avrebbe presupposto una sua regolare presenza a Milano per coordinare le incursioni in Svizzera, controllare il provento dei furti ed occuparsi della vendita della refurtiva.

Visto quanto precede – pur considerando che le dichiarazioni di PIFA 1 si sono rivelate attendibili su molti aspetti (in particolare sull’appartenenza alla banda di __________, __________ e IM 3) – questa Corte è rimasta nel dubbio riguardo la veridicità della chiamata di correo nei confronti di IM 1 il cui coinvolgimento nei reati di cui all’atto di accusa non può dunque dirsi provato. Egli deve, pertanto, essere assolto dalle imputazioni che la pubblica accusa gli ha rivolto.

Confische e sequestri

                                15.   Ritenuto il presente giudizio di proscioglimento, questa Corte conferma il dissequestro di tutti gli oggetti sequestrati a IM 1 nel corso del procedimento penale a suo carico (cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 2 novembre 2012 allegato all’AI 140, cfr. anche ordine di sequestro della Lancia Lybra targata (I) BY 451 TG in uso a IM 1, AI 298).

Indennizzo e riparazione del torto morale

                                 16.   Con istanza del 22 gennaio 2014 – consegnata brevi manu alla scrivente Corte durante il dibattimento (cfr. doc. dib. d’appello 1) – IM 1 postula la rifusione, da parte dello Stato, di fr. 7'903.- a titolo di indennità per le spese di patrocinio (da aggiungersi ai fr. 9'713,80 già accordatigli con il giudizio di primo grado), di fr. 15'786.- a titolo di indennità per il danno economico patito e di fr. 50'000.- a titolo di riparazione del torto morale.

Indennità per spese di patrocinio

    17.   Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato assolto ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità. Sulla scorta di tali principi, questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (cfr. sentenze CARP n. 17.2013.39 del 28 agosto 2013 consid. 31a; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6; 17.2012.43 dell’8 ottobre 2012, consid. 1.b.3). Per quanto concerne la remunerazione oraria, la scrivente Corte ritiene che essa debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (cfr. sentenze CARP n. 17.2013.39 del 28 agosto 2013 consid. 31a; del 4 febbraio 2013, inc. 17.2012.68 consid. 6; inc. 17.2011.69 del 17 aprile 2012, consid. 1.b.3). Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando – dopo la sua abolizione, per analogia – i principi di cui all’art. 3 TOA. Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionati, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (cfr. sentenze CARP n. 17.2013.39 del 28 agosto 2013 consid. 31a; 17.2012.68 del 4 febbraio 2013, consid. 6; 17.2011.69 del 17 aprile 2012, consid. 1.b.3).

18.   Per determinare l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP la scrivente Corte si fonda sulla parcella legale del 21 gennaio 2014 (allegata all’istanza di cui al doc. dib. d’appello 1) relativa al periodo tra il 22 maggio 2013 e il 21 gennaio 2014 e comprendente, dunque, anche le spese legali relative al processo di primo grado. Come richiesto con l’istanza (pag. 2), alle prestazioni esposte nella menzionata parcella dev’essere aggiunto l’onorario per il processo d’appello.

   a.   Si rileva in primo luogo che – conformemente alla giurisprudenza citata – la tariffa oraria esposta di fr. 300.- deve essere ridotta a fr. 280.ritenuto che la fattispecie in esame non presentava difficoltà particolari.

  b.   Per il processo di primo grado, a fronte del dispendio orario esposto di 8 ore, sono ammesse 7 ore di lavoro (cfr. orari indicati sui verbale del dibattimento cui va aggiunta 1 ora per le trasferte) per complessivi fr. 1’960.-. Le altre prestazioni esposte nella parcella legale appaiono, per contro, giustificate e sono, pertanto, integralmente approvate per complessivi fr. 5'350.-. Ai menzionati importi vanno aggiunti fr. 1'400.- (equivalenti ad un dispendio orario di 5 ore) per il dibattimento d’appello e la relativa trasferta.

   c.   Le spese, esposte per complessivi fr. 153.-, sono integralmente approvate. L’indennità per spese legali riconosciuta da questa Corte assomma, pertanto, a complessivi fr. 8'863.- corrispondenti a fr. 8'710.- di onorario e fr. 153.- di spese.

Indennità per il danno economico

                                19.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato deve essere risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento. Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali, comprese le spese di viaggio (Messaggio, pag. 1231; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6; Riklin, Schweizerische StPO, Zurigo 2010, ad art. 429 n. 3). Possono entrare in considerazione anche perdite di guadagno future, così come la perdita del posto di lavoro, pregiudizi alla carriera o danni alla salute conseguenti al procedimento penale, in particolare a seguito della carcerazione preventiva e/o di sicurezza (Rapporto, pag. 287; Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 429 n. 8). Con riferimento al risarcimento dei danni materiali, la giurisprudenza sviluppata dalla Camera dei ricorsi penali aveva inizialmente stabilito che i danni pecuniari da risarcire erano limitati alla “perdita di guadagno derivata dal carcere subito” per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario all’“intero danno materiale” e cioè al lucrum cessans e al damnum emergens (Rep. 1970, pag. 349; 1973, pag. 214). Perché il pregiudizio sia indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra esso e il procedimento penale (Mini, in op. cit., ad art. 429 n. 6; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429 n. 24). Per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, in Commentaire Romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 429 n. 41; Wehrenberg/Bernhard, in op. cit., ad art. 429 n. 25).

                                20.   Con l’istanza IM 1 chiede innanzitutto la rifusione di un’indennità di fr. 14’462 corrispondente alla perdita di guadagno da lui patita durante i 7 mesi trascorsi in carcere. Egli fonda la sua richiesta sull’utile medio mensile conseguito dalla sua ditta individuale di Import–Export di automobili nel 2012 e nel 2013 deducibile, a suo dire, dai conti economici prodotti durante il dibattimento (allegati all’istanza di cui al doc. dib. d’appello 1) e dalla documentazione contabile trasmessa a questa Corte il 27 gennaio 2014 (cfr. doc. CARP XVII). L’istante postula inoltre la rifusione di fr. 1'324.- (controvalore di Euro 1'071,50) corrispondenti al premio assicurativo e alle tasse di bollo relativi al veicolo Lancia Lybra, oggetto di sequestro (istanza, pag. 3). A sostegno della sua richiesta IM 1 ha prodotto i doc. 3 e 4 allegati all’istanza di cui al doc. dib. d’appello 1.

                                21.   Contrariamente a quanto preteso dall’appellante, dalla documentazione contabile prodotta in questa sede non è possibile determinare con precisione l’utile da lui conseguito negli anni 2012 e 2013. Innanzitutto, come a ragione rilevato dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni all’istanza d’indennizzo (cfr. doc. CARP XIX, pag. 1 e 2), i giustificativi dei ricavi (fatture) non offrono particolari garanzie di attendibilità, ritenuto che essi non solo non riportano nessun timbro “pagato”, ma nemmeno nulla dettagliano sull’IVA dovuta allo Stato (si rileva al riguardo che fra le fatture prodotte a questa Corte ve n’è almeno una, del 27 ottobre 2012, relativa ad un’auto non destinata all’esportazione e dunque, di principio, sottoposta all’IVA). Quanto ai giustificativi dei costi, si osserva che essi si limitano a fatture relative all’utilizzo della targa in prova e a spese per trasferimenti di proprietà, recuperi, trasporti e riparazioni di non meglio specificate automobili (cfr. doc. A e C allegati al doc. CARP XVII). Nulla, o quasi, è stato per contro prodotto a comprova degli acquisti delle vetture destinate allo smercio, ritenuto che nella documentazione prodotta dall’istante, a fronte di 20 giustificativi di vendite di automobili, vi sono solo due documenti che attesterebbero l’acquisto di veicoli da parte di IM 1 (cfr. atto di vendita di __________ e di __________, in plico doc. D allegato al doc. CARP XVII). Considerata la per nulla esaustiva documentazione prodotta dalla patrocinatrice dell’istante – cui durante il dibattimento d’appello era stato esplicitamente chiesto di trasmettere le pezze giustificative a sostegno delle scritturazioni contabili (cfr. verbale del dibattimento d’appello, pag. 5) – questa Corte non può ritenere provato il danno economico preteso con l’istanza. Tuttavia, considerato che, come visto al consid. 14.d.4, deve in concreto essere dato per assodato che IM 1 era, al momento della sua incarcerazione, attivo nel campo della compra–vendita di automobili, risulta giustificato riconoscergli aequo et bono una perdita di guadagno mensile di fr. 500.-, corrispondente ad un danno economico di complessivi  fr. 3'500.- (fr. 500.- x 7 mesi di carcerazione preventiva, rispettivamente di sicurezza). Per quanto concerne il premio assicurativo e le tasse di bollo relativi alla Lancia Lybra, requisita all’istante in data 2 novembre 2012 (l’ordine di sequestro è in realtà del 25 febbraio 2013, cfr. AI 298), si rileva che, in base all’obbligo di ridurre il danno (deducibile dall’art. 44 cpv. 1 CO), IM 1, visto il perdurare della sua carcerazione preventiva, doveva farsi parte attiva per disdire la copertura assicurativa dei propri veicoli. Quanto alla tassa di bollo, si osserva come essa sia un tributo legato alla proprietà del veicolo e non al suo utilizzo (cfr. trattazione bollo auto sul sito www.regione.lombardia.it), per cui l’istante era tenuto a versarla indipendentemente dalle sue effettive possibilità di farne uso. Da quanto precede discende che né per il premio assicurativo, né per le tasse di bollo, IM 1 ha diritto ad un’indennità ex. art. 429 CPP.

Indennità per la riparazione del torto morale

                                 22.   Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato assolto ha diritto ad una riparazione del torto morale. In presenza di una carcerazione preventiva, la prassi adottata dalla CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul cosiddetto “metodo bifasico” secondo cui occorreva, nella prima fase, stabilire un importo base in funzione soprattutto della durata della detenzione (la CRP riconosceva in generale un importo forfetario di fr. 100.-/200.- per ogni giornata di detenzione). Nella seconda fase l'importo base era corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato (cfr. sentenze CRP del 27 dicembre 2010, inc. 60.2010.360; del 7 ottobre 2010, inc. 60.2010.29; del 24 aprile 2009, inc. 60.2008.396; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.15 che citano Hutte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug, in: ZBJV 1998, pag. 237 ss.). Nella sua giurisprudenza relativa all’art. 429 CPP, il Tribunale federale conferma il principio secondo cui occorre dapprima stabilire un ordine di grandezza dell’indennità giornaliera che deve, poi, essere corretta sulla scorta delle circostanze del caso concreto. L’Alta Corte ha altresì spiegato che, per carcerazioni di breve durata e in assenza di circostanze straordinarie, può essere ritenuto adeguato l’importo di fr. 200.- per ogni giorno di detenzione; in caso di carcerazioni più lunghe (di una durata di più mesi) l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che la prima fase di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato (cfr. STF del 15 maggio 2012, inc. 6B_111/2012 consid. 4.2; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 48).

                                 23.   A titolo di riparazione del torto morale, IM 1 chiede la rifusione di fr. 50'000.-. In particolare egli chiede la rifusione di un importo di fr. 200.- per ogni giorno di detenzione fino al 18 marzo 2013 per complessivi fr. 27'200.- ai quali devono essere aggiunti fr. 2'100.- (“circa 30 fr al giorno”) per aver dovuto trascorrere anche l’ora d’aria in isolamento. Per il periodo di carcerazione tra il 19 marzo e il 23 maggio 2013, IM 1 chiede, invece, la rifusione di fr. 300.- al giorno per un importo complessivi fr. 20'100.-, ritenuto che egli “nonostante richieste specifiche della difesa, ha continuato a sottostare al regime speciale in Farera e quindi, notoriamente, di isolamento, fino al termine del processo di primo grado, per evitare asseriti pericoli di collusione”. Infine, per il periodo tra il 24 e il 27 maggio 2013 (ovvero tra la celebrazione del processo di primo grado e la decisione con cui la CARP ha respinto l’istanza di mantenimento della carcerazione formulata dal PP), l’istante chiede l’assegnazione di ulteriori fr. 600.- corrispondenti ad un importo giornaliero base di fr. 200.- (cfr. istanza, pag. 4).

                                 24.   Si osserva in concreto, che – conformemente alla prassi della CRP secondo cui il primo e l’ultimo giorno di carcerazione sono interamente computati (cfr. sentenze CRP del 15 dicembre 2010, inc. 60.2010.200; del 20 marzo 2009, inc. 60.2008.351; del 6 ottobre 2008, inc. 60.2008.154; del 3 ottobre 2007, inc. 60.2007.134; nello stesso senso anche Mizel/Rétornaz, in op. cit., ad art. 429 n. 48) – IM 1 ha subito 206 giorni di carcerazione preventiva, rispettivamente di sicurezza (dal 2 novembre 2012 al 27 maggio 2013, cfr. Rapporto di arresto provvisorio, AI 140, e decisione di scarcerazione in inc. CARP n. 17.2013.105). Ora, conformemente alla summenzionata giurisprudenza, si giustifica l’assegnazione all’istante di un’indennità giornaliera di fr. 200.- per i primi 4 mesi (120 giorni) di detenzione e di fr. 150.- per il rimanente periodo di 86 giorni. Contrariamente a quanto preteso con l’istanza, nessun aumento dell’indennità giornaliera può essere accordato ad IM 1 a motivo delle condizioni di carcerazione, a suo dire eccessivamente restrittive. A parte il fatto che non è dato a sapere quanti mesi l’istante ha trascorso in isolamento (egli ha dichiarato al dibattimento di primo grado di avere “trascorso 4 mesi e mezzo da solo in cella”, mentre che in sede d’appello ha asserito di “essere rimasto per 7 mesi in una cella da solo, con una sola ora d’aria al giorno e senza avere contatti – neppure telefonici – con nessuno”) si osserva al riguardo come nulla in atti lascia pensare che quelle subite dall’istante esulino dalle normali condizioni di carcerazione nel caso di un serio pericolo di collusione. Va, qui in particolare, rilevato che, contrariamente alle lamentele espresse al dibattimento d’appello, dalle stesse sue dichiarazioni risulta che egli, in carcere, ha avuto le cure mediche e farmacologiche richieste dal suo stato. L’indennità per la riparazione del torto morale patito dall’istante deve, pertanto, essere fissata in fr. 36'900.-.

                                 25.   In conclusione, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato va condannato a rifondere a IM 1 – assolto dalle imputazioni di ripetuto furto aggravato (in parte tentato) e ripetuto danneggiamento – l’importo di fr. 49'263.- corrispondenti a fr. 8’863.- a titolo d’indennità per spese di patrocinio, a fr. 3'500.- a titolo di indennità per il danno economico e a fr. 36’900.- a titolo di indennità per la riparazione del torto morale.

Deve inoltre essere confermata l’indennità di fr. 9'713,80 (ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP) da versare dallo Stato ad IM 1 per le spese legali da lui sostenute fino al 21 maggio 2013 (cfr. nota d’onorario, doc. dib. TPC 7). L’importo stabilito dai primi giudici – oltre a non essere stato oggetto di specifica contestazione – appare adeguato agli sforzi profusi dall’avv. DI 1.

Tasse e spese

   26.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, rimangono a carico dei condannati con ripartizione interna in misura di 1/3 ciascuno, come stabilito dai primi giudici.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visti gli art.                      6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP; nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’appello è respinto. Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi n. 1, 2, 3, 5, 8 nonché 9 (relativamente a quanto sequestrato a IM 4 e a IM 3) della sentenza 17 luglio 2013 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato;

                               1.1.   IM 1 è prosciolto dall’accusa di ripetuto furto aggravato, in parte tentato, e di ripetuto danneggiamento per i fatti descritti nell’AA 26/2013 del 5 aprile 2013.

                               1.2.   È ordinato il dissequestro di tutto quanto sequestrato a IM 1.

                               1.3.   Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà ad IM 1, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP:

                            1.3.1.   l’importo di fr. 9'713.80 per le spese legali da lui sostenute fino al 21 maggio 2013 e di fr. 8’863.- per le spese legali sostenute dal 22 maggio 2013 fino al 22 gennaio 2014;

                            1.3.2.   l’importo di fr. 3’500.- per il danno economico patito;

                            1.3.3.   l’importo di fr 36’900.- per il torto morale patito.

                               1.4.   È confermato il riparto degli oneri processuali di primo grado stabilito nel giudizio impugnato.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

-  tassa di giustizia                     fr.        1’000.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.fr.         1'200.sono posti a carico dello Stato.

                                   3.   Intimazione a:

                                   4.   Comunicazione a:

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano -   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona -   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona -   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano -   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,     6501 Bellinzona

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Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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