Incarto n. 17.2012.57-58 17.2012.77
Locarno 28 novembre 2012/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Attilio Rampini
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire sugli appelli presentati
AP 1 rappr. dall' DI 1 - il 15 maggio 2012 da IM 1 rappr. dall' DI 2
contro la sentenza emanata il 4 aprile 2012 dalla Corte delle assise criminali nei loro confronti e nei confronti di IM 2
e sull’appello incidentale 4 giugno 2012 presentato dal
procuratore pubblico
esaminati gli atti;
- con sentenza 4 aprile 2012 la Corte delle assise criminali ha ritenuto:
o IM 1 autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzata, agendo in correità con IM 2, AP 1, A. e B., a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo gennaio 2011/6 giugno 2011 importato, trasportato, acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a consumatori locali, tra cui quelli del punto 3.1 dell'atto d'accusa, complessivi 330 grammi di cocaina, e meglio come descritto nell'atto d'accusa ACC 5/2012 e precisato nei considerandi.
o AP 1 autrice colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzata, agendo in correità con IM 2, IM 1, A. e B., a __________ ed in altre imprecisate località, nel periodo febbraio 2011/giugno 2011, acquistato, detenuto ai fini di vendita ed alienato a consumatori locali, tra cui quelli del punto 3.1 dell'atto d'accusa, complessivi 300 grammi di cocaina, e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.
IM 1 e AP 1 sono, invece, state prosciolte dalle altre imputazioni di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.
- In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:
o IM 1 alla pena detentiva di 18 mesi, da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
o AP 1 alla pena detentiva di 16 mesi, da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
I primi giudici hanno, inoltre, disposto, nei confronti di IM 1, la confisca della carta SIM Lebara corrispondente al numero , mentre a AP 1 hanno confiscato la carta SIM Orange corrispondente al numero .
Gli altri oggetti posti sotto sequestro sono stati dissequestrati e riconsegnati alle aventi diritto.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese procedurali sono state poste a carico di IM 1 e AP 1 in ragione di ¼ ciascuno.
- Nel medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha ritenuto IM 2 autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, infrazione alla LF sugli stranieri e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. Egli è stato, invece, prosciolto dalle ulteriori imputazioni di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e infrazione alla LF sugli stranieri. In applicazione della pena, egli è stato condannato alla pena detentiva di 18 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Preso atto che - contro la sentenza 4 aprile 2012 della Corte delle assise criminali IM 1 e di AP 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, entrambe le accusate hanno confermato il loro annuncio di appello.
IM 2 non ha invece interposto appello.
- con dichiarazione di appello 15 maggio 2012, precisata con scritto 28 settembre 2012, IM 1 ha chiesto, in via principale, il proscioglimento dal reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e, in via subordinata, la condanna per un quantitativo inferiore di stupefacenti e una riduzione della pena.
Ha inoltre impugnato la confisca della carta SIM Lebara e la decisione su tassa di giustizia e spese.
Quale istanza probatoria, accolta con decisione presidenziale del 12 novembre 2012, l’appellante ha chiesto l’assunzione agli atti dell’incarto del Ministero pubblico n. 2012.9357 concernente un procedimento a carico di IM 1 per denuncia mendace e sviamento della giustizia.
- con dichiarazione di appello 10 maggio 2012 anche AP 1 ha chiesto il suo proscioglimento dal reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti. Ha inoltre impugnato la confisca della carta SIM Orange e la decisione su tassa di giustizia e spese.
Quale istanza probatoria, accolta con decisione presidenziale del 18 luglio 2012, l’appellante ha chiesto l’assunzione agli atti della sua cartella clinica e del rapporto 9 maggio 2012 del dr. med. C..
- il 4 giugno 2012 il procuratore pubblico ha formulato una dichiarazione di appello incidentale nei confronti delle due ricorrenti. Il PP chiede che IM 1 e AP 1 vengano riconosciute colpevoli di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere trafficato 500 gr di stupefacente (e meglio come descritto al punto 1 dell'atto d'accusa) e condannate, rispettivamente, alla pena detentiva di 34 e di 32 mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto.
Il PP non ha presentato istanze probatorie.
Esperito il pubblico dibattimento il 28 novembre 2012 durante il quale:
I. alle parti è stata prospettata una riformulazione del punto 1 dell’atto di accusa, e meglio:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
in specie,
per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2011 e giugno 2011, a __________ed altre imprecisate località, senza esservi autorizzate, agendo in correità fra loro e in parte anche con terze persone, in particolare con IM 2, A. e B.,
1.1. importato, in vista della vendita, complessivi 500 gr. di cocaina
1.2. venduto a persona non identificata 280 gr. dei 500 gr. di cocaina importati
1.3. detenuto, ai fini di vendita, 50 gr. dei 500 gr. di cocaina importati
fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto: dall'art. 19 cifra 1 e 2 LStup.
Le parti hanno acconsentito a tale riformulazione dell’accusa.
II.
- IM 1 ha confermato le richieste avanzate con la dichiarazione d’appello, dichiarandosi estranea al traffico illecito ed ammettendo di essere intervenuta unicamente nei momenti conclusivi, prestando del denaro al fratello che era in difficoltà nel pagamento del fornitore di droga;
- il patrocinatore di AP 1 ha confermato le richieste contenute nella dichiarazione d’appello, ribadendo l’estraneità ai fatti della propria cliente e contestando le dichiarazioni del chiamante in correità nei confronti della sua assistita poiché concernenti solo circostanze a lui note de relato;
- il procuratore pubblico ha postulato l’integrale reiezione degli appelli, riconfermandosi nella sua richiesta di condanna per un quantitativo di 500 gr di cocaina e nell’aggravio delle pene detentive erogate in prima istanza.
Ritenuto
I. Potere cognitivo della Corte d’appello e revisione penale
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766 ).
2. Per quel che riguarda il potere cognitivo in tema di commisurazione della pena, sotto l’egida del previgente ordinamento processuale la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 14.5.2012 inc. 6B_548/2011).
II. Principi applicabili all’accertamento dei fatti
3.a. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che, giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
L’art. 139 CPP - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
b. La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (REP 1990, 353, consid. VI1; 1980, 192, consid. 3; 1980, 147, consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, p. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; M. Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), p. 26).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo rigorosamente logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in maniera rigorosa possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest’ultimo verificata in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice - valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (REP 1990, 353, consid. VI 1.; 1980, 192, consid. 3; REP 146, 147, consid. 4; Manzini, op. cit., p. 420-425).
Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni chiamati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d’altro lato non è necessario che l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall’art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell’innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179).
In altre parole, il giudice è tenuto, nell'esaminare la valenza delle chiamate di correo, a verificare se esse godono sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva.
La credibilità soggettiva è data quando le chiamate in correità sono accompagnate dalla confessione piena da parte dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità e sono espressione di sincero ravvedimento, o quantomeno di una chiara presa di coscienza relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando le dichiarazioni risultano confermate da quelle di altri imputati o testi (cfr. sentenza CARP 18 luglio 2012, inc. 17.2012.41, consid. 12, pag. 34).
Quando ne sia stata accertata l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980, pag. 192, consid. 3).
III. Le accusate e i loro precedenti penali
a. IM 1 (detta IM 1)
4. IM 1 (soprannominata IM 1), nata il 29 gennaio 1964 a __________, è cittadina dalla doppia nazionalità italiana e dominicana.
Nel 1993 ha lasciato __________ per la Svizzera, lavorando dapprima a __________ come ballerina e barista, poi in Ticino come prostituta per, infine, essere espulsa poiché priva di permesso. Dopo la sua espulsione ha vissuto in Italia dove ha sposato D., cittadino italiano residente a __________che aveva conosciuto nel nostro paese. Il matrimonio è stato, in data rimasta imprecisata, sciolto per divorzio.
In Italia, IM 1 ha lavorato come ausiliaria in ristoranti e alberghi.
Nel 2001, è tornata in Svizzera dove ha lavorato in diversi esercizi pubblici ed ha convissuto per sei anni con E..
Titolare di un permesso B, rinnovato sino al 26 ottobre 2016, risiede attualmente a __________, dove convive con F. (verbale CARP, pag. 3-4; AI 154, doc. dib. 1, verbale TPC, pag. 2, doc. TPC 29).
Sorella di IM 2 - l’altro imputato, qui non ricorrente - è madre di tre figli adulti: AP 1 (di seguito solo AP 1), pure imputata nel procedimento in oggetto e qui appellante (di cui si dirà al prossimo considerando), G., già condannato ed incarcerato in Spagna per traffico di stupefacenti, che attualmente vive in Italia ma lavora in Ticino per una compagnia telefonica, e H., condannato l'8 ottobre 2010 da una Corte delle assise criminali per i reati di duplice tentato omicidio intenzionale, lesioni semplici, infrazione alla LF sulle armi e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (verbale TPC, allegato 1, pag. 2). Ha poi una bambina di 14 anni, che vive con la di lei madre a __________ (doc. TPC 29). Al dibattimento di appello ha affermato di avere un altro figlio di 10 anni che, pure, vive a __________, sempre affidato alle cure della di lei madre (verbale CARP, pag. 3).
Per quanto concerne la sua situazione patrimoniale, IM 1 ha dichiarato di essere impiegata al 60% quale cameriera al bar __________per uno stipendio di 1'855.- fr. netti al mese e di arrotondare con lavori di pulizia e stiro (cfr. dichiarazione di stato civile e patrimoniale, AI 4 e verbale 8 giugno 2011, pag. 5-6, doc. TPC 29). Chiamata a giustificare cospicui invii di denaro all’estero, IM 1 in alcuni verbali ha affermato di prostituirsi saltuariamente, attività che ha però dichiarato di voler cessare (verbale TPC, pag. 2).
Priva di elementi imponibili in Svizzera (doc. TPC 24), al 15 febbraio 2012 era oggetto di due esecuzioni per un totale di fr. 22'107.15 e titolare di 11 attestati di carenza di beni per un totale di fr. 10'489.40 (doc. TPC 9).
Quanto ai suoi progetti di vita una volta regolata la sua posizione giudiziaria, al dibattimento di prime cure ha dichiarato di essere intenzionata a sposarsi con il suo attuale compagno, occuparsi della nipote (figlia di AP 1) e mantenere il suo lavoro attuale al bar __________(verbale TPC, allegato 1, pag. 2).
Incensurata in Svizzera ed in Italia (AI 108, 130 e doc. TPC 20), il 12 luglio 2007, dopo circa tre mesi di detenzione preventiva, IM 1 è stata condannata in Cile ad una pena detentiva di tre anni sospesa, al pagamento di una multa e all'espulsione dal paese per infrazione alla legge sugli stupefacenti (verbale IM 1/AP 1 23 agosto 2011, pag. 3, Al 101 e 131, doc. TPC 39). La procedura ha preso avvio dopo che in data 11 gennaio 2007, la donna, assieme alla figlia AP 1, era stata fermata all'aeroporto di Santiago del Cile con 6.155 Kg di cocaina (nascosti in una borsa da sport) che erano destinati al mercato svizzero.
b. AP 1 (detta AP 1)
5. AP 1, nata il 22 luglio 1983 a __________, è cittadina dalla doppia nazionalità, italiana e dominicana (verbale TPC, pag. 2). In Svizzera dal 2005, vive con la madre IM 1 a __________ e, fino a settembre 2012, era titolare di un permesso B, revocato con decisione del 28 giugno 2012 (verbale TPC, allegato 1, pag. 3, doc. TPC 35, doc. CARP 1). Contro tale decisione è pendente un gravame al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (doc. CARP 3-4).
Madre di L., nata il 26 ottobre 2010, non ha rapporti con il padre naturale della bambina ma intrattiene dal gennaio 2011 una relazione sentimentale con un ticinese (verbale 6 luglio 2011, pag. 2-3, verbale TPC allegato 1, pag. 3).
Dal 2006 AP 1 è in cura presso il dott. C., FMH psichiatria e psicoterapia, per una sindrome affettiva bipolare, “condizione psicopatologica che si caratterizza per l’alternanza tra stati depressivi e stati di tipo ipomaniacale, questi ultimi solitamente caratterizzati da manifestazioni di agitazione nervosa” (doc. dib. 5; cfr. anche verbale AP 1 8 giugno 2011, pag. 6). Secondo il medico curante, “allo stato attuale tale patologia psichica è in una fase di discreto compenso ma per sua stessa natura nasconde l’insidia dello scompenso, il che può verificarsi in qualsiasi momento” (doc. dib. 5). A completazione delle informazioni sul suo quadro clinico, in sede di appello AP 1 ha prodotto un rapporto datato 9 maggio 2012 del dott. C., che ha definito il suo quadro psicopatologico come “caratterizzato, durante le fasi di scompenso, dalla manifestazione di stati di iperattività psicotica o alternativamente di stati depressivi” e la sua cartella medica corredata da allegati, in particolare il rapporto d’uscita dalla Clinica __________, dove nell’agosto 2008 è avvenuto il suo ultimo ricovero per un episodio maniacale con sintomi psicotici (cfr. doc. CARP n. IX, in particolare rapporto 9 maggio 2012 del dott. C.).
Per quanto riguarda la sua situazione patrimoniale, AP 1 ha dichiarato di non avere alcun lavoro e di percepire unicamente l’aiuto sociale (assegni famigliari e integrativi), per circa fr. 2'000.- al mese (verbale 6 luglio 2011, pag. 2-3, verbale TPC, allegato 1, pag. 3).
Anche lei priva di elementi imponibili in Svizzera (doc. TPC 24), al 15 febbraio 2012 è stata oggetto di un attestato di carenza di beni per fr. 1'773.75 (AI 128 e doc. TPC 10).
Al dibattimento di prima istanza AP 1 si è detta intenzionata a cercare lavoro o cominciare un apprendistato a tempo parziale per avere così tempo di occuparsi della crescita della figlia (verbale TPC, allegato 1 pag. 3).
Al dibattimento di seconda istanza non si è presentata (senza dare alcuna giustificazione) ma, a quanto è dato sapere, non ha realizzato nessuno dei progetti che ha esposto in prima sede.
Incensurata in Svizzera ed in Italia (AI 107, AI 132 e doc. TPC 21), in Cile AP 1 ha subito circa quattro mesi di detenzione preventiva e la medesima condanna della madre per le circostanze evocate al precedente considerando (verbale 6 luglio 2011, pag. 3-4, verbale IM 1/AP 1 23 agosto 2011, pag. 3, Al 101 e 131, doc. TPC 39).
IV. Inchiesta penale
6. L’inchiesta ha preso avvio dalle dichiarazioni di A. (detto A. o A.), costituitosi spontaneamente in polizia ed arrestato provvisoriamente l'8 marzo 2011.
Cittadino venezuelano, A. era, da inizio dicembre 2010, ospite in Ticino della famiglia M. che aveva conosciuto anni prima in un villaggio turistico a __________ dove lavorava come animatore. I coniugi M. avevano preso in simpatia A. e lo avevano ospitato al loro domicilio a __________ in occasione di alcuni suoi soggiorni in Ticino a partire dal 2009 (verbale A., 8 marzo 2011, pag. 2).
A. ha spontaneamente raccontato agli inquirenti di avere acquistato a __________ e importato in Ticino nel mese di febbraio 2011 circa 500 gr di cocaina, quale body packer sotto forma di 50 ovuli, chiamando ripetutamente in correità IM 2 e le qui appellanti IM 1 e AP 1 sia per quel che concerne l’iniziativa dell’operazione sia per il successivo spaccio di parte dello stupefacente, come meglio si dirà nei seguenti considerandi.
Sulla base delle sue dichiarazioni, in data 31 agosto 2011 A. è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________(doc. TPC 13) ad una pena detentiva di 20 mesi, computato il carcere preventivo sofferto, condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni poiché ritenuto colpevole dei reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (art. 19 n. 1 e 2 nonché art, 19a n. 1 LStup previgente l'1.7.2011), ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri (art. 115 LStr) e riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 1 CP).
7. Lo svolgimento dell’inchiesta scaturita dalle chiamate in correità di A. nei confronti di IM 2, IM 1 e AP 1 è stato descritto dettagliatamente ai consid. 5-6 della sentenza impugnata (pag. 10-12) cui si rimanda in forza dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
Riassumendo, il PP ha ottenuto dal giudice dei provvedimenti coercitivi l'ascolto in diretta e/o l'acquisizione dei tabulati retroattivi di utenze telefoniche a loro riconducibili, in particolare quelle, mobili, (in uso a IM 2), (entrambi in uso a IM 1), (intestato e in uso a AP 1), (in uso a A.).
I tre chiamati in correità sono, poi, stati oggetto di mandati di accompagnamento coattivo ed arrestati provvisoriamente il 7 e l’8 giugno 2011.
L’inchiesta è stata caratterizzata dal comportamento non collaborativo dei tre accusati, che hanno sostanzialmente negato ogni addebito e il loro coinvolgimento in questioni di droga.
Con riferimento alle dichiarazioni di IM 2, che non ha impugnato il giudizio prolato dalla Corte di prime cure nei suoi confronti, si richiamano - in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP - le considerazioni espresse dai primi giudici al consid. 12 a della sentenza impugnata, pag. 20-21:
“ In merito al pto. 1 dell'AA tutto si può dire di IM 2 salvo che sia stato particolarmente collaborativo e loquace visti i suoi reiterati, anche se leciti, "non voglio rispondere" (PS IM 2 17.6.2011 pag. 3 e 7 nonché PP IM 2 9.6.2011 pag. 5), "non mi ricordo" (PP IM 2 9.6.2011 pag. 4 e 5 nonché 25.8.2011 pag. 2, IM 2/A. 25.8.2011 pag. 6, 7 e 8, IM 2/N. 26.8.2011 pag. 4, 5 e 6 nonché IM 2/IM 1 29.8.2011 pag. 3), "mi avvalgo della facoltà di non rispondere" (PS IM 2 17.6.2011 pag. 2 nonché 30.6.2011 pag. 2 e 4, PP IM 2 9.6.2011 pag. 3 e 5, 4;7.2011 pag. 2, 3 e 4, 25.8.2011 pag. 3, IM 2/IM 1 29.8.2011 pag. 3, 4 e 6 nonché IM 2/A. 25.8.2011 pag. 9). Ciò posto ha comunque ammesso di aver ricevuto da A. 330 gr. di cocaina, prima 2 o 3 ovuli e poi 300 gr. di cui 50 gr. ritornati (VD all. 1 pag. 3 III R) sentendosi "sotto pressione" perché non aveva ancora pagato l'intera fornitura (PP IM 2 9.6.2011 pag. 8, IM 2/A. 25.8.2011 pag. 9 e VD all. 1 pag. 4 i R). Sempre in sede predibattimentale si è avvalso della facoltà di non rispondere al momento del confronto con tre dei suoi clienti (PP IM 2 4.7.2011 pag. 6, 8 e 12) per poi in aula, invece, dichiarare di aver venduto 280 gr. (VD all. 1 pag. 3 III R) sia a loro (VD all. 1 pag. 3 IV R) che ad altri clienti (VD all. 1 pag. 10 III R). Per finire sia in istruttoria (PP IM 2 25.8.2011 pag. 2, IM 2/A. 25.8.2011 pag. 9 e 10 nonché IM 2/N. 26.8.2011 pag. 4 e 5) sia al pubblico dibattimento ha sempre sostenuto che, contrariamente al dire di A., non c’è mai stato “nessun terzo acquirente” (VD all. 1 pag. 3 IX R e pag. 7 lI R), che in questo spaccio sua sorella e sua nipote nulla c'entravano anche se la prima gli ha prestato parte dei soldi che consegnò, a titolo di parziale pagamento, a A. (PP IM 2/IM 1 29.8.2011 pag. 4 e 5 nonché VD all. 1 pag. 3 X R, pag. 6IRe pag. 7 II R).”
Contrariamente a IM 2, che verso la fine dell’inchiesta ha quindi parzialmente riconosciuto alcuni addebiti e non ha impugnato la condanna, le due prevenute, qui appellanti, si sono sempre dichiarate estranee alle accuse di A.. IM 1 ha solo ammesso, verso la fine dell’inchiesta, di avere detto a A. di portare della cocaina da __________, senza specificarne il quantitativo (Verbali 4.7.2011 pag. 10 e 5.9.2011 pag. 2-3), ritrattando però queste dichiarazioni parzialmente in sede di inchiesta e poi totalmente in sede di dibattimento di prima istanza, laddove ha riconosciuto unicamente di aver pagato a A. parte della cocaina spacciata dal fratello poiché minacciata (verbale TPC, all. 1, pag. 4, 6, 7).
La chiusura dell'istruzione è avvenuta il 30 novembre 2011 per IM 2 e per AP 1, il 7 dicembre 2011 per IM 1, mentre l’atto di accusa è stato emanato in data 19 gennaio 2012.
Solo IM 2 è arrivato in aula in stato detentivo. IM 1 e AP 1 si sono presentate al dibattimento di prime cure a piede libero, dopo 90 giorni, rispettivamente 1 giorno di detenzione preventiva.
Con sentenza del 4 aprile 2012 la Corte delle assise criminali ha confermato in larga misura le tesi accusatorie fondate sulle dichiarazioni di A., condannando tutti e tre i chiamati in causa per infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti sulla base delle circostanze riferite da quest’ultimo.
V. Risultanze istruttorie
Come già evocato, l’inchiesta si è principalmente sviluppata a partire dalle dichiarazioni che A. ha spontaneamente rilasciato agli inquirenti.
a. Dichiarazioni di A.
8. Nei suoi verbali di interrogatorio, A. ha affermato di aver conosciuto IM 1 e i suoi familiari nel 2010, frequentando il bar __________, esercizio pubblico ritrovo di sudamericani.
“ Quando uscivo a spasso con il dott. M. ho avuto modo di conoscere IM 1. Eravamo al __________. C'era tanta gente tra i quali anche IM 1 e AP 1. (…) Ricordo che AP 1 non mi guardava mentre che IM 1 ha iniziato a parlare con me. Poi finita la "festa" me ne andavo. lo ricordo che avevo lasciato i miei recapiti telefonici ai presenti o meglio a IM 1 a IM 2, a O. ed ad altri che non ricordo. Ricordo che era il 2010 ed io avevo appena iniziato a frequentare la scuola di __________.” (verbale 22 marzo 2011, pag. 5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 3, verbale 9 marzo 2011, pag. 3; verbale di confronto tra AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 6-7).
I contatti fra A. e la famiglia AP 1 ripresero e si intensificarono verso la fine dell’anno. Dapprima IM 1 gli chiese di accompagnarla al __________assieme alla figlia AP 1 e, in seguito, lo invitò a partecipare alla cena di Natale a casa sua.
“ Poi non sentii più IM 1 fino prima di Natale 2010 quando IM 1 mi chiese di farle un favore accompagnandola al __________visto che io avevo la patente e usavo l'auto di AP 1. Poi la IM 1 mi invitò a cena la sera del 24”
(verbale 22 marzo 2011, pag. 5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 3, verbale 9 marzo 2011, pag. 3, AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 2).
“ L'ho poi rivista (AP 1) nei dicembre 2010, quando sua madre mi ha telefonato chiedendomi se io potevo accompagnarli al __________. Da parte mia ho quindi guidato l'auto di AP 1, la quale non se la sentiva di guidare. In quell’occasione eravamo io, AP 1, sua madre e la bambina di AP 1. In seguito IM 2 mi ha invitato alla cena della vigilia di Natale. IM 2 aveva poi chiesto a sua sorella se andava bene e lei aveva risposto di sì. Il 24 dicembre 2010 ho quindi cenato a casa loro. Vi erano IM 1, IM 2, AP 1 ed il suo fidanzato di cui non ricordo il nome.”
(AI 109, verbale di confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag. 6-7; cfr. anche verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 2).
9. A. ha affermato di essere stato al corrente che IM 1 aveva dei precedenti penali per questioni di droga e che assieme alla sua famiglia era ancora attiva in questo campo.
“ frequentando ogni tanto IM 1 sapevo che quella famiglia trafficava in cocaina. Non ho mai visto con i miei occhi IM 1 o AP 1 avere a che fare con cocaina ma soprattutto IM 1 ne parlava apertamente anche con me presente”
(verbale 22 marzo 2011, pag. 5).
“ lo so che lei (IM 1) era stata presa con 20 kg di cocaina in Cile. E credo anche che abbia fatto prigione laggiù. So che ha tre figli, una si chiama AP 1 e poi due maschi che però non conosco ma so che uno di loro è in prigione” (verbale 8 marzo 2011, pag. 3).
“ Il PP mi chiede se io non abbia avuto reticenze nel dire ad un estraneo che stavo trafficando cocaina. Rispondo dicendo che nella famiglia di IM 1 sono tutti uguali e sono tutti dediti al traffico di droga. Di cosa vivono sennò?” (verbale 9 marzo 2011, pag. 4).
10. Agli inquirenti A. ha rivelato che IM 1 - cui aveva confidato la sua intenzione di recarsi a __________ per qualche tempo per cercare lavoro - gli aveva proposto di importare in Svizzera della cocaina. IM 1 gli disse che sarebbe stata in grado di piazzare la droga, in quanto aveva già dei contatti.
“ Poi parlando con IM 1 le ho detto che io non ho un lavoro e che non ho soldi. Le dicevo che sarei andato a __________ per trovare lavoro. Lei però mi disse; "tu potresti portare qualche cosa così ci divertiamo, io ho i contatti", io ho capito subito che lei intendeva che io portassi qua cocaina. lo accettavo questa proposta e mi recavo a __________. Questo avveniva ad inizio gennaio 2011”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 3).
Negli interrogatori seguenti A. ha descritto più precisamente le circostanze in cui la donna le aveva formulato tale proposta:
“ io mi trovavo a passeggio con il cane del signor M. ed ho incontrato IM 1 vicino al __________. IM 1 stava andando a fare la spesa ed io l'ho accompagnata. Durante questa passeggiata gli ho accennato che mi sarei recato in Spagna per cercare lavoro. Avevo precisato che la mia intenzione era di andare a __________. Preciso che andavo a __________ perché c'erano dei miei famigliari che già vivono li. In quel contesto IM 1 mi aveva detto di portargli qualche cosa, intendendo cocaina. lo avrei dovuto quindi portare questa cocaina e lei aveva l'acquirente. In quel momento gli ho risposto "vediamo" e mi sono messo a ridere. Nel contempo però avevo iniziato a pensarci se del caso non avessi trovato lavoro.
ADR che evidentemente non era la prima volta che io avevo a che fare con la cocaina, io già ne facevo uso e ogni tanto consumavo con IM 2 ed altri Sudamericani tra cui per esempio P., O. e Q..
ADR che non sapevo chi acquistava la cocaina in quelle circostanze ne da chi.
ADR che ribadisco che comunque era la prima volta che mi veniva chiesto di portare della cocaina dalla Spagna”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 3; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 4; verbale 22 marzo 2011, pag. 5; AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4, AI 109, verbale di confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag. 7; AI 160, verbale di confronto tra IM 2 e A. 25 agosto 2011, pag. 4; AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
A. ha riferito che la quantità di stupefacente da importare non era stata precisata, ma che secondo IM 1 poteva trattarsi “anche di un paio di chili”, in quanto lei “aveva già gente disposta ad acquistare cocaina” (verbale 9 marzo 2011, pag. 4; verbale 22 marzo 2011, pag. 5; cfr. anche AI 109, verbale di confronto AP 1 / A. 29 luglio 2011, pag. 7).
Pur se il suo compenso e il prezzo di vendita della cocaina non era stato discusso, A. riteneva comunque che “si sarebbe trattato del classico valore di CHF 55.00 al grammo. Tengo a precisare che questo è il prezzo che gira tra noi Sud americani” (AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
11. A. ha, poi, raccontato agli inquirenti che, durante il suo soggiorno a __________, frequentando “parrucchieri e ristoranti e bar frequentati da dominicani”, ha avuto modo di conoscere un uomo, soprannominato “B.” - il cui vero nome è risultato essere B.- interessato al mercato della cocaina in Svizzera. Questi aveva accettato di fornirgli 500 grammi di tale stupefacente sotto forma di 50 ovuli da 10 grammi ciascuno, invece del chilo richiesto da A. (verbale 8 marzo 2011, pag. 4).
“ Avevo già infatti conosciuto B. al quale avevo chiesto se poteva fornirmi di 1 chilogrammo di cocaina. Avevo chiesto a B. se poteva darmela a credito. B. mi disse che potevamo iniziare con mezzo chilo di cocaina”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).
Tuttavia, B. - che dava lo stupefacente a credito, senza contropartita immediata - non si fidava di A. che, per giunta, era un neofita. Così volle accompagnarlo nel viaggio in Svizzera.
“ Avrei quindi ottenuto la cocaina "a credito" da B., il quale mi seguiva proprio per evitare brutte sorprese, ed io lo avrei pagato non appena IM 2 mi avesse versato quanto pattuito. Posto che avessi venduto tutto a IM 2 al prezzo minino di 55 fr./gr., considerando un cambio di 1,32 franchi/euro, avrei conseguito un utile di almeno fr. 6'300.-”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 5, cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6).
12. Trovata la disponibilità di cocaina, A. si premurò di contattare IM 1 prima di concludere l’affare con B..
“ lo ho quindi telefonato a IM 1 per dirle che avevo trovato mezzo chilo di cocaina. il suo telefono era tuttavia spento. Ho quindi chiamato suo fratello IM 2 (detto IM 2) del quale avevo il suo numero di telefono, dato che ce lo eravamo scambiati durante la cena di Natale. lo gli ho esposto il fatto che ero a __________ e stavo concludendo un affare concernente mezzo chilo di cocaina così come concordato con IM 1. […] IM 2 mi ha quindi detto che poteva pensarci lui e che sarebbe stata la stessa cosa come se io lo stessi facendo con IM 1”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 4; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 4; verbale 22 marzo 2011, pag. 5; AI 77, verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).
“ Come già detto nei precedenti verbali, giunto a __________ e dopo aver trovato il fornitore, ho fatto il numero di IM 1 per diverse volte senza che questa rispondesse. Ho quindi deciso di chiamare suo fratello IM 2, sempre nell'intento di reperirla. Dopo che questi mi ha comunicato che IM 1 era all'estero gli ho raccontato quali erano i nostri accordi con IM 1 e che avevo trovato il fornitore. Lui mi ha risposto che se ne sarebbe occupato lui al posto della sorella” (verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
“ Dopo che ho ottenuto l'accordo con B. ho quindi cercato IM 1 al telefono. Non trovandola ho contattato sul suo numero IM 2. (…) IM 2 era un po' reticente quando gli ho chiesto di IM 1, visto che è timoroso di lei. lo allora gli ho spiegato che IM 1 mi aveva accennato che se trovavo della cocaina, lei aveva qualcuno a cui rivenderla. Allora IM 2 mi disse di portarla. (…) ADR che IM 2 mi ha richiamato dicendomi "quanto ci impieghi ad arrivare che manca la roba?". Era ansioso che arrivassi perché c'erano i clienti.
Avrò sentito prima di partire IM 2 due o tre volte in totale. Ho poi risentito IM 2 che già ero in Svizzera”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 / A. 4 luglio 2011, pag. 4).
In relazione alle telefonate a IM 2 da __________, A. ha detto agli inquirenti che:
“ ci siamo sentiti più volte. Io lo contattavo per mantenere un buon rapporto con lui, così da essere sicuro che giunto in Svizzera avrei saputo a chi dare la cocaina”
(verbale di confronto IM 2/A. 25 agosto 2011, pag. 5; cfr. anche verbale 22 marzo 2011, pag. 2).
Rassicurato dalle telefonate con IM 2, A. inghiottì, dunque, i 50 ovuli di B. e partì con lui alla volta di __________ e, poi, di __________ (verbale 8 marzo 2011, pag. 4).
13. Sulla base delle analisi dei tabulati telefonici agli atti nonché degli orari dei bus dalla __________, A. ha potuto descrivere precisamente i suoi spostamenti il giorno del suo arrivo a __________ - B. si era invece fermato a __________ - con gli ovuli di cocaina. A. ha raccontato agli inquirenti di avere, per prima cosa, preso contatto con IM 2.
“ appena giunto alla Stazione FFS di __________ proveniente dalla __________, e meglio alle ore 16.20 a __________ verosimilmente appena sceso dal Bus __________ . Infatti a quell'ora ho fatto una telefonata a IM 2. Mi viene chiesto di dire cosa ci siamo detti. Non ricordo però cosa gli ho detto. IM 2 era al corrente che sarei giunto con la cocaina.” (verbale 29 marzo 2011, pag. 4).
“ Come ho già detto appena sceso dal Bus sono andato al __________ poco lontano a bere qualche cosa ed avevo già mal di pancia. A dire il vero già a __________ durante il viaggio avevo mal di pancia. Dopo il __________ ho preso un taxi e sono andato dritto al WC del bar __________ . Quel WC si trova sul retro del Bar e non bisogna per forza passare dal bar per accedervi. Basta entrare sul retro dello stabile. Può essere utilizzato da tutti. Sono entrato nel WC delle donne ed ho iniziato a espellere gli ovuli. Ho impiegato circa 45 minuti. Poi sono uscito dal bagno. Di lì a poco sono poi arrivati IM 2 e O..”
(verbale 29 marzo 2011, pag. 4-5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6-7; verbale 9 marzo 2011, pag. 5).
“ I verbalizzanti mi rendono edotto che tra le ore 16.20 e le ore 17.07 tra me e IM 2 ci sono stati diversi scambi telefonici (per la precisione 8). (…) Rispondo che erano telefonate per dire a IM 2 di darmi il tempo necessario per evacuare perché mi faceva fretta. (…)
Domanda: chi c'era con lei tra le ore 16.20 e le ore 18.37?
Risposta: come detto dopo che ho espulso gli ovuli giungeva IM 2 con O.. Non è arrivato più nessuno altro. E' possibile presumere che io abbia espulso gli ovuli tra le ore 17.00 e le ore 18.37. Ho poi consegnato i tre ovuli a IM 2.
ADR: che IM 2 è arrivato dopo che io avevo espulso gli ovuli.” (verbale 29 marzo 2011, pag. 5; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 6-7; verbale 9 marzo 2011, pag. 5; verbale 22 marzo 2011, pag. 8-9).
Dopo la consegna dei tre ovuli a IM 2, questi disse a A. che il relativo pagamento sarebbe avvenuto solo dopo la loro vendita (verbale 9 marzo 2011, pag. 5).
A. ha dichiarato di essere stato contattato nei giorni successivi da B. che voleva alcuni degli ovuli da lui trasportati (dapprima 2, poi ulteriori 10) per venderli a suoi clienti. I due hanno avuto una discussione in relazione al pagamento, in quanto B. voleva dividere in parti uguali i guadagni netti della cocaina, ciò che non stava bene a A. poiché ciò avrebbe ridotto drasticamente il suo margine di guadagno: il loro accordo iniziale prevedeva, infatti, che B. ricevesse Euro 29.- /grammo, mentre A. contava di ricavare almeno fr. 55.- /grammo dalla successiva rivendita.
A. propose allora a B. di riprendersi tutti gli ovuli rimasti e di dargli fr. 5'000.- per il trasporto. Ma B. non accettò tale offerta (verbale 8 marzo 2011, pag. 7-8).
14. A. ha raccontato di essere stato contattato da IM 2 il giorno seguente la consegna dei primi tre ovuli di cocaina. Quest’ultimo gli proponeva un incontro a casa di R. per la consegna di un ulteriore ovulo di cocaina:
“ Mi ha chiamato IM 2 e abbiamo fatto un appuntamento presso l'appartamento di O. che abita nello stesso palazzo di IM 1. In quell'occasione mi ha detto di portare un solo ovulo a O.. lo ho seguito le indicazioni ed ho quindi consegnato 1 ovulo a O.. Questi mi ha detto che mi avrebbe pagato solo dopo averlo venduto e che per fare ciò gli necessitava una settimana. Io non gli ho creduto ed ho pensato che fosse destinata al suo consumo. lo ho comunque consegnato "a credito" Io stupefacente a O.”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 6).
A. ha quindi chiesto a IM 2 quando gli avrebbe pagato il dovuto (fr. 1'650.-) per i tre ovuli consegnati il giorno precedente. Egli voleva inoltre sapere che ne era del loro accordo riguardante gli ovuli rimanenti:
“ Nella stessa occasione, dato che pure IM 2 era presente, gli ho chiesto se mi pagava i 3 ovuli che già aveva ricevuto. Mi ha risposto dicendomi che non li aveva ancora venduti. Gli ho pure chiesto cosa ne era del nostro accordo riguardante tutti i rimanenti ovuli e lui mi ha risposto che aveva trovato un cliente” (verbale 9 marzo 2011, pag. 6).
Nei giorni successivi, per i tre ovuli IM 2 consegnò complessivamente fr. 1100.- a A., che a sua volta ne consegnò fr. 500.- a B. (verbale 8 marzo 2011, pag. 8; verbale 9 marzo 2011, pag. 6; verbale 22 marzo 2011, pag. 4; AI 160, verbale di confronto IM 2 / A. 25 agosto 2011, pag. 10).
15. In seguito, IM 2 disse a A. che IM 1 aveva trovato un acquirente interessato a 300 grammi di cocaina e che aveva incaricato della relativa vendita la figlia AP 1, di cui si fidava.
“ IM 2 lo incontrai di nuovo al bar __________ e mi disse che c'era qualcuno di interessato. Infatti la IM 1 aveva chiamato IM 2 dicendogli che io avrei dovuto portare grammi 300.- a AP 1 (la figlia di IM 1)”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 8; cfr. anche AI 77, verbale di confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 6; AI 109, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8).
“ Il prezzo sarebbe però stato di fr. 45.- al gr., cioè fr. 10.- in meno del minimo pattuito. lo ho quindi chiamato B., il quale iniziava ad essere preoccupato (era da troppo tempo in Ticino e spendeva soldi), dicendogli che c'era un compratore alle condizioni di cui ho detto sopra e lui mi ha risposto che sarebbe stato presente anche lui” (verbale 9 marzo 2011, pag. 6).
“ Tra IM 2 e AP 1 era AP 1 che conduceva le trattative. Poi AP 1 diceva che lei non era informata su come fare affari di cocaina, che è la sua mamma che sapeva di questi affari di cocaina” (verbale 9 marzo 2011, pag. 9).
Secondo A., AP 1 era la persona di fiducia di IM 1 “per il semplice motivo che IM 2 è un ciarlatano” (AI 109, verbale di confronto AP 1/ A. 29 luglio 2011, pag. 8):
“ Ricordo che AP 1 era la "donna" di fiducia di IM 1 in sua assenza visto che IM 2 a mio modo di vedere è un “ganasa” irresponsabile” (verbale 22 marzo 2011, pag. 5).
Il giorno seguente A. si recò dunque a casa di AP 1 portando con sé i 30 ovuli richiesti:
“ Il giorno dopo ci siamo trovati io, il IM 2 e AP 1 presso l'appartamento di quest'ultima, la quale vive con la madre IM 1 non era ancora arrivato e queste persone hanno tentato di diminuire ancora il prezzo, portando a fr. 43.- al gr. Io ho quindi chiamato B. dicendogli di non venire. Lui ha risposto che sarebbe venuto comunque e che fr. 43.- non andava bene. Questo deve aver dato qualche effetto siccome IM 2 mi ha detto che fr. 45.- andava bene, AP 1 ha quindi tentato di telefonare al suo contatto, senza però riuscirci. lo e IM 2 ci siamo quindi trasferiti al __________ ad aspettare B.. Voglio anche dire che io nell'appartamento c'ero andato portando con me 30 ovuli. I rimanenti li avevo lasciati in cantina. Quando siamo usciti per andare al __________ i 30 ovuli li ho quindi lasciati nella camera di IM 2. Nel frattempo AP 1 era già uscita verosimilmente per cercare il suo contatto”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 6-7; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 8-9).
“ ADR che confermo di aver lasciato i 300 gr. a casa loro perché mi fidavo di loro. Non volevo in ogni caso girare con 300 gr. di cocaina addosso. Quando siamo andati al __________ AP 1 era uscita. ADR che IM 2 mi ha confermato che l'affare dei 300 gr. era concluso dopo due o tre ore che eravamo lì”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 7).
“ ADR che quando io ho portato i 300 gr. IM 1 ha chiamato ed ha parlato con IM 2. IM 2 gli ha detto "guarda che c'è qui A." (io). Lei disse che non aveva credito e di richiamarla indietro. Cosa che però non abbiamo fatto perché eravamo concentrati sui 300 gr.”
(AI 77, verbale di A. /IM 1 4 luglio 2011, pag. 6).
I due uomini sono, poi, stati raggiunti al __________ da B., accompagnato da N.. Questi fu presentato in veste di potenziale acquirente di 10 ovuli, ma verosimilmente di trattava solo di una messinscena per fare pressione su IM 2. N. fungeva, in realtà, solo da autista/accompagnatore di B.:
“ Dopo qualche momento di attesa al __________ è arrivato B. con una persona che si è presentata come N., il quale ha detto che era interessato a 100 gr. a fr. 55.- gr. Ricordo che IM 2 è diventato nervoso e si è allontanato. lo ho atteso il suo ritorno e gli ho chiesto cosa se ne faceva dell'affare visto che io avevo un acquirente (il citato N.) tramite B. per 100 gr. Lui mi ha risposto che non poteva prendere 100 gr. da dare a N. siccome AP 1 stava trattando i 300 gr. con il suo contatto. Di fatto IM 2 mi ha confermato che l'affare dei 300 gr. era concluso e che quindi quello relativo ai 100 gr. saltava” (verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
“ Poi con IM 2 siamo usciti dall'appartamento dove io nascondevo gli ovuli nell'armadio della sua camera da letto. Nel frattempo AP 1 era uscita di casa e non so dove fosse andata. Poi con IM 2 siamo andati al __________ per aspettare "B.". Lui giungeva con un dominicano, mai visto e che non era la stessa persona degli altri incontri. So che questo dominicano ha passaporto svizzero. Quindi ho presentato "B." a IM 2 e ci siamo messi a discutere. "B." voleva 100 grammi di cocaina da dare a quel tipo con passaporto svizzero. Questo si chiama N.. Poi con IM 2 abbiamo discusso. So che AP 1 era tornata a casa e che avrebbe venduto tutti i grammi 300 ad un suo contatto. Il contatto di AP 1 era in casa con lei. Ne IM 2 né AP 1 volevano che io vedessi la persona interessata all'acquisto di tutti i grammi 300”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 9).
A domanda del PP, che gli chiedeva se fosse stata AP 1 a consegnare questi ovuli all’acquirente, A. ha affermato di non averlo visto coi propri occhi, “ma l’ho sentita dire a B. che la roba l'aveva già consegnata ed inoltre IM 2 era stato tutto il tempo con me e quindi non poteva essere stato lui” (AI 109, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 9).
16. Una volta concluso l’affare concernente i 30 ovuli, IM 2 ha puntualizzato a A. che il relativo pagamento (fr. 13'500.-, cfr. verbale 8 marzo 2011, pag. 9) non sarebbe intervenuto subito (e meglio alle 18 del giorno stesso) ma solo alle 14 del giorno dopo. Poi, IM 2 fece slittare la data di consegna del dovuto ancora di 4-5 giorni.
“ Dopo che l'affare si era concluso mi disse anche che i soldi non sarebbero arrivati subito. Prima mi disse che i soldi sarebbero arrivati alle ore 18:00 dello stesso giorno, poi mi disse di ripassare il pomeriggio del giorno dopo”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 7; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
“ Preciso alla verbalizzante che quando IM 2 nonostante mi aveva detto che mi avrebbe pagato alle ore 18:00 dello stesso giorno della consegna, e non l'aveva fatto, B. era andato su tutte le furie. Quindi abbiamo chiamato AP 1 in modo che fosse lei a spiegargli il motivo del ritardo del pagamento. AP 1 ci ha quindi raggiunto. Lei aveva spiegato che ormai aveva già consegnato la cocaina al suo acquirente e che fino al giorno dopo non avrebbe potuto raggiungerlo. B. non capiva e diceva che voleva i soldi o la cocaina indietro. AP 1 è riuscita in tutti i modi a convincerlo”
(AI 77, verbale di confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 7-8; cfr. anche AI 109, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 8).
“ Dopo mezz'ora che eravamo al bar __________ ricevette una telefonata. Mi disse che doveva lasciarmi. Poi gli dissi va bene e lo lasciai. Dopo 15 minuti IM 2 mi chiama e mi dice che dovevo passare a casa sua che aveva qualche cosa di importante da dirmi. Io sono andato a casa sua e mi invitano a cena (presenti AP 1 e IM 2). C'era anche il fidanzato di AP 1 che però non c'entra nulla con questa storia. La cosa importante era che i CHF 13'500.- non me li avrebbero dati il giorno dopo alle ore 14 ma 4 - 5 giorni più tardi. lo mi arrabbiavo ma non volevo fare casino per via dell'estraneo che c'era in casa (il fidanzato di AP 1). Poi inoltre c'era il taxi che mi aspettava. Uscii di casa, salii nel taxi e informai "B.". Questi si incazzò e mi disse di aspettarlo che sarebbe volato da me subito. Infatti dopo 15 minuti giungeva al __________ "B." sempre con questo N.. lo chiamavo IM 2 e gli disse che volevo assolutamente la droga indietro. IM 2 mi disse che oramai l'aveva già data al contatto di AP 1. Poi IM 2 mi raggiungeva al bar __________ dove c'era anche "B.". Abbiamo discusso e alla fine "B." accettava il fatto che i soldi IM 2 ce li avrebbe consegnati tra 4 -5 giorni”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 9-10, cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
17. Nei giorni seguenti A., messo sotto pressione da B. per il pagamento dei 300 grammi di cocaina, continuava invano a telefonare a AP 1 e a IM 2:
“ ADR che nei giorni successivi io cercato di parlare sia con AP 1 sia con IM 2. Contattavo IM 2 sul suo numero sia AP 1 sul suo numero”
(AI 77, verbale di confronto A./ IM 1 4 luglio 2011, pag. 7-8).
All’ennesima chiamata al cellulare di AP 1, A. ottenne finalmente una risposta, ma da parte della madre, IM 1 che, nel frattempo, era rientrata da __________:
“ Ho sentito per telefono, quello di AP 1, 5 giorni dopo la consegna dei grammi 300 di cocaina a AP 1 tramite IM 2, la IM 1. lo avevo fatto tante chiamate sul cellulare di AP 1 per farmi pagare la consegna dei grammi 300 e finalmente ho potuto parlare con IM 1 e lei mi ha assicurato che era tornata da __________ e che ora avrebbe preso in mano lei la situazione” (verbale 29 marzo 2011, pag. 6); “Mi faccio garante e domani ci vediamo per risolvere la questione" (verbale 9 marzo 2011, pag. 7); “mi disse che lei era "responsabile" del pagamento dei 300 grammi e che mi avrebbe contattato il giorno seguente perché era stanca dal viaggio” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10); “ADR che una volta rientrata IM 1 disse che ora che era arrivata avrebbe sistemato questione”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 9).
18. Secondo quanto indicato da A. in occasione dei suoi interrogatori, il ritorno di IM 1 non fu, però, risolutivo. Anche lei, infatti, iniziò a rinviare gli appuntamenti per saldare i conti.
“ Il giorno dopo l'ho chiamata e mi ha confermato che ci saremmo visti alle ore 19:00. In realtà quella sera non si è presentata adducendo a scuse varie. Per circa una settimana abbiamo avuto contatti e appuntamenti rinviati”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 7; cfr. anche verbale 8 marzo 2011, pag. 10).
“ ll giorno seguente chiamai IM 2 visto che IM 1 non mi rispondeva. Premetto che da quella data "B." era sempre appiccicato a me. Come suo autista c'era questo N..
"B." mi faceva pressioni sul pagamento dei 13'500.- CHF che la famiglia di IM 2 mi doveva” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10).
“ Il giorno seguente io e "B." siamo andati al bar __________ mezz’ora prima dell'appuntamento con IM 2. Lo abbiamo chiamato e lui ci fece notare che manca ancora mezz’ora all'appuntamento. Alle 1900 chiamiamo IM 2 che non era ancora arrivato. Alla fine alle ore 2200 IM 2 non era ancora arrivato e quindi siamo andati all'appartamento” (verbale 8 marzo 2011, pag. 11).
“ Visto che IM 2 non mi rispondeva come pure IM 1 io e "B." con l'autista siamo andati a casa di IM 1. Abbiamo suonato al citofono. IM 1 rispose al citofono e si spaventò. Ci fece salire io e "B.". A metà scala ci accolse IM 2. Disse che in casa c'era gente e con mille scuse non voleva farci entrare nell'appartamento. Non siamo riusciti ad entrare nell'appartamento. Infatti con IM 2 siamo andati al Ricon latino o meglio all'esterno. Li abbiamo discusso io IM 2 e "B.". IM 2 mi promise che l'indomani io avrei ricevuto tutti i soldi.
Ci siamo poi spostati alla __________ . Lì dissi di chiamare IM 1 affinché potesse parlare con “B.". A quel punto "B." aveva perso la fiducia in me. IM 2 chiamò IM 1 dicendole rispondi al telefono che c'è A. che ti vuole parlare.
lo parlai con IM 1 e lei mi disse un sacco di scuse. Mi disse che lei aveva trafficato con tanti kg di cocaina e che quindi sapeva quel che faceva.
Le passavo "B." e lui uscì dal bar per parlare con lei. Non so cosa si siano detti.
Dopo 10 minuti "B." mi disse di uscire dal bar e mi passa la IM 1. Chiesi a IM 1 di cosa avessero parlato e lei mi disse che era tutto a posto. Le dissi che non era vero perché "B." voleva la sua roba indietro. Poi abbiamo fissato un nuovo appuntamento per il giorno dopo alle ore 19.00” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10).
“ Abbiamo suonato ci hanno fatto entrare nelle scale e IM 2 mi disse di aspettare fuori. IM 2 ha ancora detto scuse per non darci i soldi. Poi siamo andati ancora alla __________ . Sempre noi tre. IM 1 mi chiamò e con tono dolce mi disse: "tesoro domani alla stessa ora ti darò i soldi” (verbale 8 marzo 2011, pag. 10).
Il giorno seguente A. si recò, dunque, a casa di IM 1. La donna gli pagò solo fr. 4'000.- e gli restituì cinque ovuli, riferendo che l’acquirente della cocaina le aveva fatto delle rimostranze in relazione al loro peso, inferiore a quanto pattuito:
“ Il giorno seguente alle ore 19.00 siamo andati io e "B." a casa di IM 1. Lei ci dava CHF 4'000.- e grammi 50 di cocaina (5 dei miei ovuli). Era in debito ancora di CHF 7'250.-. Lei diceva che il cliente che aveva preso la roba si era lamentato che ogni ovulo era di grammi 8 e non 11.5 con la confezione. Fatto che le ho contestato. "B." osservava la IM 1 mentre raccontava queste bugie. Poi IM 1 cercava di "ungerci" offrendoci la cena, da bere, ecc. "B." non mangiò nulla e le disse: "va bene io me ne vado". lo rimasi nell'appartamento a discutere. Spiegai ancora una volta a IM 1 che doveva darmi tutto il denaro e basta. Poi uscii anche io da casa”
(verbale 8 marzo 2011, pag. 11; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
A. ha in parte rettificato il suo racconto, precisando che non fu in quell’occasione che B. si recò a casa di IM 1:
“ ADR che ribadisco che una volta che é rientrata è stata IM 1 fisicamente a dare i soldi a me come pure gli ovuli. Preciso che B. non è venuto su. Lui mi aspettava al Bar __________ . ADR che in quel momento eravamo io, AP 1, IM 2 e IM 1.
La verbalizzante mi dice che nel verbale dell'arresto di cui mi è appena stata data lettura vi era anche B. a questa consegna di CHF 4'000.00 e restituzioni di ovuli. Dico alla verbalizzante che in quell'occasione B. non c'era. Lui mi aspettava al Bar __________ .” (AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 9).
“ I verbalizzanti mi chiedono se IM 1 ha visto o avuto a che fare con la cocaina che ho trasportata da __________. Rispondo che IM 1 aveva visto la cocaina ma chiaramente non tutti i 500 grammi (i 50 ovuli). Lei in un'occasione si lamentò circa il peso dell'ovulo. Lei diceva che il compratore le aveva detto che l'ovulo era di grammi 8 e non 11 (peso lordo) come le avevo detto io. Quindi mi restituiva 5 ovuli e mi dava CHF 4'000.--. Questo é avvenuto a casa di IM 1 in cucina. Presente c'era IM 2 e AP 1. Ricordo che IM 1 chiese alla figlia AP 1 a quanto aveva venduto i grammi 300 al compratore (che non so chi sia o meglio le due donne non me lo lasciavano né vedere né incontrare). AP 1 rispondeva alla mamma che aveva venduto a CHF 45.al grammo” (verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7).
IM 1 promise a A. che l’indomani avrebbe pagato il resto della somma dovuta (verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
19. In realtà, il giorno successivo IM 1 non consegnò il dovuto. A. dovette aspettare ancora due o tre giorni per ottenere un ulteriore versamento di fr. 4'000.-
“ II resto ci ha detto che lo avrebbe pagato il giorno successivo. In realtà solo alcuni giorni dopo (2 o 3) IM 1 ci ha versato altri fr. 4'000.- ” (verbale 9 marzo 2011, pag. 7).
“ Il giorno seguente "B." mi chiamò e mi invitò per un caffè. Ci siamo trovati e mi disse di chiamare nuovamente IM 1. IM 1 ci disse che aveva ancora CHF 4'000.- da darci. Li consegnava a "B." nella tromba delle scale di casa sua” (verbale 8 marzo 2011, pag. 11).
“ Preciso che B. è salito a casa di IM 1 quando vedeva che anche la rimanenza del denaro non arrivava, mi aveva chiesto di conoscere IM 1 perché pensava che fossi io a fregarlo. È in quell'occasione che è salito. IM 1 in quel contesto aveva ribadito che il suo acquirente non era contento perché diceva che mancavano due grammi dall'ovulo di dieci grammi. Preciso alla verbalizzante che non era possibile che questo acquirente dicesse che mancassero due grammi perché li avevo pesati io, IM 2 e O.. Anche Q. aveva pesato l'ovulo”
(AI 77, verbale di confronto IM 1 /A. 4 luglio 2011, pag. 9).
L’intero importo ottenuto, fr. 8'000.-, così come i 5 ovuli restituiti da IM 1, vennero dunque presi in consegna da B., che successivamente lasciò la Svizzera:
“ L'importo complessivo di fr. 8'000.- lo ha tenuto tutto B., il quale si è tenuto pure le 5 palline restituite da IM 1 ed il giorno successivo ha lasciato la Svizzera, almeno per quanto mi risulta” (verbale 9 marzo 2011, pag. 7; verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7; cfr. anche verbale 29 marzo 2011, pag. 6-7);
“ II giorno seguente "B." prese un aereo e se ne andò in Spagna” (verbale 8 marzo 2011, pag. 11; cfr. anche verbale 9 marzo 2011, pag. 12).
20. A. ha, poi, riferito agli inquirenti di non essersi arreso e di aver continuato a sollecitare a IM 1 il pagamento dello scoperto, che consisteva in fr. 3'250.- (ovvero 43 fr./gr. per 250 gr., meno i fr. 8'000.- già versati).
“ IM 1 mi deve ancora la somma di CHF 3'250.-. Ieri ho sentito IM 1 e mi disse di non romperle i coglioni. Mi disse che il ragazzo che le deve dare i soldi non risponde al telefono. Da parte mia non sono più in debito con "B.". I soldi che mi deve IM 1 sarebbero tutti per me” (verbale 8 marzo 2011, pag. 12).
“ Successivamente io ho ancora sollecitato IM 1 affinché mi versasse quanto stabilito e ad un certo punto lei mi ha detto di smetterla di rompere, che lei è una che tratta chili e che il cliente si era lamentato che mancavano 2 grammi per ogni ovulo”
(verbale 9 marzo 2011, pag. 7);
“lei mi ha detto di non romperle le scatole perché lei è abituata a "fare fuori chili"” (AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
In definitiva, fatta eccezione per il parziale pagamento dei tre ovuli consegnati all’inizio a IM 2 (solo in parte consegnati a B.), A. ha dichiarato agli inquirenti di non aver guadagnato nulla dalla cocaina consegnata ai AP 1: agli inquirenti egli ha detto che questi “mi hanno fregato" (AI 196, verbale 4 maggio 2011, pag. 4).
b. Dichiarazioni di IM 1
21. In occasione del suo primo verbale di interrogatorio in polizia, IM 1 ha ammesso di aver conosciuto A. con il soprannome di “A.” al bar __________ nel corso del 2010 e che, in quell’occasione, loro si scambiarono i numeri di telefono (pag. 2). Ha, poi, ammesso di averlo sentito nel dicembre 2010 per gli auguri di Natale, e di avere anche ricevuto da lui un regalo per la nipotina (verbale 8 giugno 2011, pag. 3).
Posta a confronto con le chiamate in correità di A. del 22 e del 29 marzo 2011, IM 1 ha, invece, recisamente contestato ogni suo coinvolgimento in questioni di droga, ammettendo unicamente che A. aveva trascorso a casa sua la sera di Natale, senza tuttavia che in quell’occasione si parlasse di cocaina (verbale 8 giugno 2011, pag. 3).
La qui ricorrente si è, pure, detta ignara dell’arresto del fratello e di un suo coinvolgimento in traffici di cocaina (verbale 8 giugno 2011, pag. 5).
22. Anche davanti al PP, IM 1 ha continuato a negare ogni suo coinvolgimento nel traffico di cocaina riferito da A.. Interrogata sui loro rapporti, la qui appellante ha indicato di conoscerlo di vista dal dicembre 2010 e di averlo ospitato la sera di Natale di quell’anno, dopo che lui le si era presentato in casa, invitato dal fratello (verbale 9 giugno 2011, pag. 3). Ha, poi, dichiarato di averlo rivisto una volta al __________ nel mese di gennaio 2011 e di aver chiacchierato con lui bevendo una birra, vedendolo poi ancora un’ultima volta nel mese di marzo (verbale 9 giugno 2011, pag. 3)
Per il resto, sia davanti al PP (verbale 9 giugno 2011, p. 4-5), sia davanti al GPC (verbale 9 giugno 2011, p. 2), IM 1 ha ribadito la sua totale estraneità alla vicenda di droga esposta agli inquirenti da A..
23. Nella prima parte del confronto con A., IM 1, ammesse alcune circostanze riferite dal chiamante - in particolare, la partecipazione di A. alla cena di Natale a casa sua, la visita al __________ , il fatto che A. le avesse parlato della sua partenza poiché era senza lavoro e il loro incontro in zona Migros - ha continuato a negare di avergli proposto un trasporto di cocaina (AI 77, verbale di confronto IM 1 /A., 4 luglio 2011, pag. 3).
Poi, proseguendo nell’interrogatorio, e dopo aver conferito con il suo legale, IM 1 ha, pur se in modo evidentemente reticente, modificato le sue dichiarazioni, arrivando a dire che
“ magari posso aver detto a A. in un contesto dove mi diceva che aveva problemi finanziari "allora porta su qualcosa", ma non intendevo seriamente”
(AI 77, verbale di confronto 4 luglio 2011, pag. 10).
Esortata dal PP e da A. a raccontare come si fossero realmente svolte le cose, IM 1 si è, infine, decisa a dire quanto segue:
“ Ha ragione A. quando dice di __________, gli avevo chiesto di trovare qualcosa ma ribadisco che non gli avevo detto quanta cocaina portar su. E anche vero che gli avevo detto scherzando che saremmo riusciti a venderla. lo però non avevo nessun contatto, é stato poi IM 2 a trovarlo. Per la rimanenza ribadisco che non ho dato io gli ovuli e che i soldi erano provento del mio lavoro e il guadagno per essermi prostituita” (AI 77, verbale di confronto 4 luglio 2011, pag. 10).
Va, poi, annotato che - modificando le sue iniziali dichiarazioni secondo cui nulla sapeva di un coinvolgimento del fratello in questioni di droga - IM 1, in questo verbale, ha ammesso che
“ IM 2 mi aveva detto che aveva dei problemi con il A. perché non riusciva a dargli i soldi per la cocaina ricevuta. lo gli ho risposto che non volevo più avere casini visto che ho già avuto casini visto che ho mio figlio in carcere. Allora ho deciso che avrei aspettato la paga e avrei consegnato i soldi che IM 2 doveva a A.. Confermo di aver dato CHF 4'000.00 a IM 2 e in quell'occasione IM 2 ha dato quindi in mia presenza a A. i CHF 4'000.00 ed i 5 ovuli. Voglio aggiungere che io dissi a A. che io non avevo più soldi e lui mi ha prestato CHF 150.00. Vi è stata una successiva occasione che A. è venuto a casa mia con una persona alta e magra. Non so se fosse B., non mi è stato presentato. Non so se in quell'occasione siano stati dati dei soldi. ADR che contesto di essere stata io a dire a A. che l'acquirente si era lamentato del peso dell'ovulo. E stato IM 2 a dirlo. Non mi ricordo se mia figlia fosse presente in quelle due occasioni”
(AI 77, verbale di confronto 4 luglio 2011, pag. 9).
24. Il procuratore ha, in seguito, sentito contemporaneamente madre e figlia, interrogandole sia in relazione ai loro trascorsi in Cile, sia in merito alla loro situazione economica, rilevando come l’esistenza di cospicui invii di denaro all’estero emersa dall’inchiesta stridesse con la precarietà della loro situazione finanziaria. IM 1 non ha saputo spiegare esattamente la provenienza dei soldi spediti in patria: si è limitata a sostenere che, in parte, era stato il fratello ad avere spedito dei soldi a suo nome e, per il resto, a giustificare il possesso del denaro con una sua saltuaria attività di prostituta (AI 158, verbale di confronto tra IM 1 e AP 1 23 agosto 2011, pag. 5).
Quanto al resto, l’interrogatorio non ha portato elementi di rilievo, le due donne essendosi limitate a confermare la presenza di A. alla cena di Natale e l’avvenuta visita al __________ in sua compagnia (AI 158, verbale di confronto, pag. 9).
25. IM 1 è stata in seguito sentita insieme al fratello IM 2.
Durante questo interrogatorio, a IM 1 non è stato chiesto nulla in relazione alla nota “proposta” formulata nei pressi della Migros. Si è, sostanzialmente, parlato di altro, in particolare ci si è concentrati sulle questioni del pagamento della cocaina.
Di questo verbale - ritenuto come le ripetute adesioni del fratello alle dichiarazioni che la donna andava snocciolando davanti a lui non abbiano nessuna rilevanza probatoria - si annotano unicamente le dichiarazioni che IM 1 (IM 1) ha reso sulla questione dei soldi dati al fratello perché, sull’argomento, la donna si è sbizzarrita:
“ mio fratello mi ha detto soltanto che vi erano problemi di soldi, che era stata minacciata la mia famiglia e che quindi servivano urgentemente soldi. Ciò è successo circa una/due settimane dopo il mio rientro da __________ avvenuto attorno al 6 marzo 2011.
(…) Ciò è successo un giorno, non sono in grado di indicare la data, in cui mio fratello è venuto a casa mia con A.. Voglio precisare che A. non è salito in casa ma ha aspettato di sotto. A. era da solo. lo ho visto mio fratello nervoso. In seguito, alcuni giorni dopo, A. è nuovamente venuto sotto casa mia con un'altra persona che non ricordo. La cosa mi era sembrata strana perché avevo sentito in giro che tra mio fratello, A. ed altre persone, vi era stata una rissa e qualcosa che concerneva un'automobile e forse era stata rotta. lo ho quindi chiesto a mio fratello che cosa stava succedendo. Mio fratello mi ha risposto che il problema di soldi era legato alla cocaina che lui doveva pagare. In un secondo momento ho saputo che i soldi li doveva a A.. lo gli ho detto che, avendo già avuto problemi legati agli stupefacenti con uno dei miei figli, non ne volevo altri. Io gli ho anche preparato più volte la valigia e gli dicevo di andarsene. Lui se ne andava ma dopo una settimana tornava.
(…)
Circa dopo una settimana dalla seconda visita di A. presso casa mia, ho dato a mio fratello il denaro. Voglio precisare che non si trattava di CHF 4'000.00 ma di circa CHF 3'300.00 siccome lui ne aveva di suoi circa CHF 700.00. Ho versato questa somma solo perché avevo paura.”
(AI 163, verbale di confronto IM 1 /IM 2 29 agosto 2011, pag. 4-5).
26. Nell’interrogatorio del 5 settembre 2011, IM 1 ha, sostanzialmente, ritrattato le - già stentate - ammissioni fatte nel confronto con A..
Infatti, se il 4 luglio precedente, la donna, pur dopo iniziali negazioni, aveva ammesso che:
“ Ha ragione A. quando dice di __________, gli avevo chiesto di trovare qualcosa ma ribadisco che non gli avevo detto quanta cocaina portar su. E anche vero che gli avevo detto scherzando che saremmo riusciti a venderla. lo però non avevo nessun contatto, é stato poi IM 2 a trovarlo. Per la rimanenza ribadisco che non ho dato io gli ovuli” (AI 77, verbale di confronto 4 luglio 2011, pag. 10),
il 5 settembre 2011, IM 1 ha detto che non era seria, non solo la sua affermazione di essere in grado di piazzare la droga, ma anche la stessa richiesta di portar su della droga. E questo perché “forse” stava scherzando (sic!):
“ Ricordo di aver parlato con lui un giorno, quando l'ho incontrato alla __________ . Lui mi ha detto che aveva problemi di soldi e che si era separato dalla sua moglie o amica. Io di questa storia non ne so nulla. Non mi sembra che mi avesse detto dove stava andando. In quell’occasione, forse scherzando (evidenziazione del red.), ho detto a A. di portarmi su qualcosa. Non gli ho però detto quanta cocaina portare su. (…) A A. ho detto, sempre scherzando, che saremmo riusciti a vendere lo stupefacente”
(AI 169, verbale 5 settembre 2011, pag. 2-3).
27. Al dibattimento di primo grado, IM 1 ha detto di non essere coinvolta nei fatti a lei imputati, di non avere mai visto la droga e di non saperne nulla. Messa a confronto con le sue dichiarazioni precedenti, l’imputata ha ritrattato le sue ammissioni nei seguenti termini:
“ riconosco solo di aver pagato fr. 3'400.- perché A. aveva minacciato di morte i miei parenti. (…) ribadisco di essere stata minacciata per tutto il casino che hanno fatto”
(verbale TPC 3 aprile 2012, pag. 6).
28. In occasione del dibattimento d’appello, IM 1 ha affermato di aver conosciuto A. soltanto in occasione della cena di Natale ed ha negato la trasferta al __________ , prima ammessa (verbale CARP, pag. 4).
Quanto alla proposta di importare cocaina, l’appellante ha nuovamente modificato le sue dichiarazioni (come visto, già, in precedenza, oggetto di successive modifiche) arricchendole di elementi nuovi, o meglio sostenendo di avere, nel famoso incontro vicino alla Migros, semplicemente fatto una battuta scherzosa in risposta a A. che si vantava di avere già, in precedenza, portato droga dalla Spagna al Ticino ricavandone dei bei soldi:
“ E’ vero quanto mi dice la presidente e cioè che, ad un certo punto, A. mi aveva detto che siccome qui aveva dei problemi, voleva andare in Spagna per cercare lavoro. Non è vero quanto lui ha sempre detto, e cioè che io gli avevo chiesto di portare della cocaina da __________. In realtà, è stato lui, una volta che l’ho incontrato alla Migros, a dirmi che stava andando a __________ per prendere della cocaina (parlava di 2 o 3 Kg, come se niente fosse) e portarla qui visto che gli era già andato bene un viaggio.
Allora io scherzando gli ho risposto: “Ah sì? Ti è già andato bene? Allora grazie a Dio. E portane un po’ anche per me”. Ma scherzavo, lo posso giurare” (verbale CARP, pag. 4).
IM 1 ha, poi, nuovamente raccontato di essere stata all’oscuro di quanto accaduto successivamente tra A. e il fratello, di aver scoperto tutto solo al suo rientro a __________ , a cose fatte e di avere dato i soldi al fratello per evitare che capitasse loro “qualcosa di brutto”:
“ Quando sono rientrata da __________, ho scoperto che mio fratello trafficava droga con A. e un’altra persona. A. continuava a telefonare a mia figlia e anche a me. Io non volevo avere storie ma alla fine, perché mio fratello mi diceva che poteva capitare qualcosa di brutto visto che doveva dei soldi a A., io ho deciso di aiutarlo. Siccome non avevo abbastanza soldi, ho chiesto un prestito al mio datore di lavoro, sig.ra Antonietta De Pancrazio: le ho chiesto 5000.- fr. ma lei me ne ha dati solo 3000.- fr. Ho usato quei soldi, cui ho aggiunto 400.- fr., per darli a mio fratello però gli ho detto che doveva andarsene”
(verbale CARP, pag. 4-5).
c. Dichiarazioni di AP 1
29. Agli inquirenti AP 1 ha negato ancor più recisamente della madre un suo coinvolgimento nella vicenda raccontata da A., dichiarando di non avere più avuto a che fare con la droga dopo l’esperienza in Cile (verbale 8 giugno 2011, pag. 5).
Messa a confronto con A. - che dichiarava di conoscere solo di vista (verbale 8 giugno 2011, pag. 2) - AP 1 ha dichiarato di essere all’oscuro della proposta che la madre avrebbe fatto a A. per l’importazione di cocaina da __________, di non essere in alcun modo implicata nei fatti raccontati e, addirittura, di non aver mai dato il suo numero di telefono a A. (AI 109, verbale di confronto 29 luglio 2011, pag. 7-9-10-11). Nel confronto, AP 1 ha, inoltre, sostenuto di non ricordare se A. fosse presente alla cena di Natale e negato di essersi mai recata con lui al __________ (AI 109, verbale di confronto AP 1 /A. 29 luglio 2011, pag. 7).
Confrontata con l’analisi dei tabulati telefonici, AP 1 non ha saputo spiegare l’esistenza di diverse telefonate (sia in entrata che in uscita) tra il suo cellulare e quello di A. nel periodo tra il 25 febbraio e il 6 marzo 2011:
“ ADR che non ho mai avuto il suo recapito telefonico e quindi non ci siamo mai sentiti.
Da parte mia ribadisco che io personalmente non ho mai avuto contatti telefonici con il succitato” (verbale 9 giugno 2011, pag. 2).
Al dibattimento di primo grado, la donna, sulle telefonate, ha persistito nelle sue irragionevoli negazioni:
“ dichiaro che non ci sono state queste telefonate. Ma se ci fossero state presumo di averlo insultato perché mi aveva telefonato senza che fossimo amici né che io gli avessi dato il mio numero”
(verbale TPC 3 aprile 2012, pag. 6).
La donna ha pure negato di essere stata presente quando la madre ha consegnato i primi CHF 4'000.-, come invece sostenuto da A. (AI 109, verbale di confronto 29 luglio 2011, pag. 12).
AP 1 ha continuato a negare qualsiasi suo coinvolgimento nell’affare di droga anche in sede di confronto con N. (autista di B.). In quell’occasione, la donna ha, in particolare, detto:
di non avere mai incontrato N. (AI 157, pag. 1),
di non avere mai parlato di droga con lo zio,
di non avere preso parte all’incontro presso il bar Amadeus (AI 157, pag. 3-4),
di non avere preso parte alle trattative con B. per il pagamento del prezzo per la cocaina consegnata (in quanto “non ho mai trattato droga in vita mia”)
(AI 157, verbale di confronto 23 agosto 2011, pag. 4).
In sostanza, le negazioni AP 1 su tutte le circostanze evocate dai diversi protagonisti della vicenda, in particolare da A., sono rimaste costanti. Unica eccezione, l’ammissione - fatta nell’interrogatorio con la madre - della presenza di quest’ultimo alla cena di Natale e della loro trasferta al __________ , circostanze che, pure, aveva sin lì negato (AI 156, pag. 2-3).
Ancora al dibattimento di primo grado AP 1 ha ribadito la sua estraneità al traffico di droga e ha nuovamente dichiarato non avere mai avuto contatti né con A. né con N. (verbale TPC 3 aprile 2012, pag. 6-7).
AP 1 non si è presentata al dibattimento d’appello.
d. Ulteriori testimonianze
30. Sempre nell’ambito dell’inchiesta Cristobal, la polizia ha sentito O. R. (che A. aveva detto essere il destinatario di due ovuli e in rapporti con IM 2 e IM 1).
Nel suo interrogatorio, R. ha ammesso, non solo che IM 2 aveva a che fare con la droga, ma anche di avere assistito una volta ad una vendita di cocaina (AI 98, verbale R. O. 13 luglio 2011, pag. 4). Messo a confronto con le dichiarazioni di A. relative al suo arrivo a __________ e alla consegna di tre ovuli a IM 2, R. ha confermato le circostanze, salvo precisare che “sapevo che in quella circostanza A. aveva consegnato cocaina a IM 2 ma non so dire quanta fosse” e che si trattava del bar __________ e non del __________ (AI 98, verbale 13 luglio 2011,pag. 4).
R. ha, inoltre, confermato le dichiarazioni di A. quanto alla sua visita presso il suo appartamento per ottenere il pagamento dei tre ovuli, in particolare la consegna a credito di un ovulo di cocaina da 10 grammi, che solo successivamente è stato parzialmente pagato CHF 300.- (pag. 5).
L’interrogato ha però smentito la consegna di un ulteriore ovulo nel settembre 2010 (pag. 6).
Per questi fatti, R. è stato condannato, con decreto d’accusa 9 gennaio 2012 (passato in giudicato), per contravvenzione alla LStup ad una multa di fr. 200.- (doc. TPC 33).
31. N. N., sentito a seguito delle dichiarazioni di A., ha ammesso di aver funto da autista per B., di averlo portato più volte a __________ , in particolare per incontrare A. per questioni di cocaina (verbale 16 agosto 2011, pag. 3) e di avere assistito ad un litigio tra i due in occasione della seconda trasferta a __________ :
“ (..) quando ero in auto ho visto B. e A. litigare e prendersi a spintoni. Io scendevo dall’auto per separarli e calmare la situazione. B. invece mi diceva di andare via. Io mi allontanavo e ho sentito A. dire a B.: “ah sei venuto in compagnia, non hai le palle per venire da solo ad incontrarmi”. A quel punto A. ha preso due sassi da terra e si avvicinava verso di me e scagliava il sasso contro la portiera della vettura di mia mamma. Mentre A. si avvicinava a me diceva a B.: “ti faccio vedere che io ho le palle”. Attualmente il danno c’è ancora. Io volevo che A. mi pagasse il danno ma poi non l’ho più visto. B. mi diceva che avrebbe pagato lui il danno ma poi pure lui è sparito”
(verbale 16 agosto 2011, pag. 5-6).
N. ha, invece, negato di aver acquistato o ricevuto cocaina da A., contrariamente a quanto da questi sostenuto (verbale 16 agosto 2011, pag. 8-10).
32. Sentito dal PP, N., ribadito di non essere coinvolto in questioni di droga, ha aggiunto che era chiaro che il tema degli incontri fra B., A., AP 1 e IM 2 verteva sugli stupefacenti e sul relativo pagamento:
“ Avevo capito che le discussioni tra AP 1 e B. erano legate alla droga. Avevo capito che AP 1 doveva dare i soldi a A., il quale li avrebbe dovuti dare a B.. In particolare AP 1 aveva affrontato discorsi di soldi, per esempio dicendo che si faceva responsabile di pagare i soldi a B..
Ovvero, di non preoccuparsi dei soldi che la roba te la pago. Ricordo che B. era "incazzatissimo" e che voleva i suoi soldi il giorno stesso. Alla fine AP 1 aveva detto a B. di aspettare 5 giorni e che l'avrebbe quindi pagato. B. ha quindi accettato tale proposta.
Ripensandoci anche per quanto concerne l'incontro del pomeriggio avevo capito che B. aspettava una risposta da AP 1 a sapere se avrebbe restituito la roba o pagato i soldi. Ricorda che vi è stata una telefonata tra AP 1 e IM 2 al termine della quale IM 2 ci ha detto che la roba era piazzata e che dovevano solo arrivare i soldi.
A proposito di AP 1 voglio anche riferire che la volta che l'ho incontrata casualmente al Clay One, lei si è spaventata e mi ha subito chiesto dove fosse il mio amico riferendosi a B.. lo le ho risposto che non l'avevo più rivisto”
(AI 141, verbale 17 agosto 2011, pag. 12).
N. ha, poi, ricordato di essere andato, con B. e A., a casa di IM 1 per ottenere il pagamento del dovuto:
“ non ricordo il giorno, però ricordo l'episodio. lo, B. e A. siamo andati sotto una casa e abbiamo suonato il citofono. Ha risposto una donna che effettivamente era spaventata. Poco dopo è sceso IM 2 e con lui siamo andati al Ricon Latino. Ricordo che durante il tragitto B. e IM 2 parlavano di soldi ma poi ad un certo punto non ho più sentito cosa si dicevano. A. si era di fatto lamentato che non lo lasciavano ascoltare”
(AI 141, verbale 17 agosto 2011, pag. 12).
N. ha, poi, confermato che il litigio tra B. e A. era avvenuto così come descritto da quest’ultimo (AI 141, verbale 17 agosto 2011, pag. 13).
Sentito, dopo alcuni giorni, a confronto con AP 1, N. ha mantenuto le sue precedenti dichiarazioni aggiungendovi di averla rivista dopo i fatti in discoteca:
“ ricordo che ci siamo salutati. Io l’ho vista spaventata e lei mi ha chiesto del mio amico (B.). Io le ho risposto che da quel giorno a __________ non l’avevo più visto”
(AI 157, verbale di confronto tra AP 1 e N. N. 23 agosto 2011, pag. 4).
Per questi fatti, con decreto d’accusa 14 marzo 2012 il PP ha proposto la condanna di N. - fra le altre imputazioni - per complicità in infrazione aggravata alla LStup (doc. TPC 33).
33. Nel corso delle indagini, gli inquirenti hanno sentito anche M., amica di A.. Fra l’altro, la donna ha riferito di un colloquio avuto casualmente con un certo S. (vero nome S., cittadino dominicano residente a __________ ), amico di A., che, incontrato casualmente, le chiedeva della sorte di quest’ultimo dopo la sua autodenuncia:
“ Mentre si parlava della IM 1 S. mi diceva che “questa signora come mi chiede sempre mezzo kilogrammo di roba alla volta”. Inteso come cocaina e nel loro gergo la chiamano “Vaina”. (…) Ha poi aggiunto che: “quando non c’è la IM 1 si occupa la figlia AP 1 o AP 1”. La verbalizzante mi fa prendere atto che la figlia di IM 1 si chiama AP 1. E’ possibile che io abbia capito male” (verbale di M. 7 aprile 2011, pag. 3).
34. Nell’inchiesta è stata sentita anche U., consumatrice di cocaina e acquirente di IM 2, dalle cui dichiarazioni si estrapola quanto segue:
“ Gli scambi droga denaro, previo contatto telefonico, avvenivano solitamente in zona __________ . Lui arrivava sempre in bicicletta. In un’occasione sono pure salita in casa sua o meglio dove abitava e vi era pure sua sorella che non so come si chiama ed aveva anche una bambina di pochi mesi. Lei comunque non ha visto lo scambio droga denaro poiché era in cucina. IM 2 comunque mi ha riferito che anche lei faceva questi spacci”
(verbale di U. 9 giugno 2011, pag. 2).
e. Ulteriori risultanze agli atti
35. Le sorveglianze telefoniche messe in atto dagli inquirenti hanno dato modo di individuare una serie di contatti tra le utenze in uso alle persone coinvolte nella fattispecie (riassunte nel rapporto di complemento allegato al doc. TPC 33).
In sintesi, le seguenti persone hanno avuto contatti telefonici con le utenze in uso a A.:
- AP 1 (9 contatti tra il 25 febbraio i il 6 marzo 2011);
- N. (11 contatti tra il 24 febbraio 2011 e il 1° marzo 2011);
- IM 2 (73 contatti tra il 18 febbraio 2011 e il 9 marzo 2011);
- IM 1 (21 contatti tra il 2 e il 7 marzo 2011).
Il dettaglio di tali contatti verrà poi indicato nei prossimi considerandi, nella misura in cui ciò è utile ai fini del giudizio.
36. Dalle indagini messe in atto dagli inquirenti sono emersi dei versamenti di denaro all’estero (in particolare a __________) effettuati da IM 1, AP 1 e IM 2, per il tramite delle società RIA Financial Service (doc. AI 64) e VIGO Money Transfer (doc. AI 68) - di cui il PP ha chiesto spiegazioni alle due appellanti nel verbale del 23 agosto 2011 (doc. AI 158) - e da cui risulta, in particolare, che IM 1 ha inviato all’estero fr. 8'149.17 nel 2008, fr. 8'041.08 nel 2009, fr. 8'910.12 nel 2010 e fr. 5'005.- nei primi cinque mesi del 2011.
VI. Appelli
a. Sull’appello di IM 1
37. Nel suo ricorso IM 1 chiede, in via principale, il proscioglimento dall’accusa di avere importato, venduto e detenuto ai fini di vendita complessivi 330 grammi di cocaina e meglio, come precisato nell’atto d’accusa (così come riformulato in sede di dibattimento di appello).
37.1. La Corte delle assise criminali ha ritenuto comprovate le accuse rivolte ai tre imputati sulla scorta delle chiamate di correo di A., ricordate nel cons. 7 della sentenza impugnata e ritenute
“ assolutamente credibili poiché lineari e logiche nella loro esposizione, reiteratamente confermate, sia singolarmente che in confronto con i tre imputati, oltre che totalmente disinteressate vista la contestuale sentenza di condanna” (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 27).
La prima Corte ha osservato che le chiamate di correo hanno trovato conferma in tutti gli altri riscontri resi possibili dalle dichiarazioni di A., in particolare quelli telefonici “che hanno confermato non solo le sue telefonate dalla Spagna a IM 2 (cons. 7c1) ma anche i successivi contatti con IM 1 (cons. 5d) e AP 1 (cons. 5e 7c2)”, la data di rientro a __________ di IM 1 (cons. 7c3), le dichiarazioni di N. e da R., sia singolarmente che in sede di confronto (cons. 7c4 e 7c5) e le conferme delle avvenute vendite di IM 2 ad alcuni dei suoi acquirenti (cons. 9).
Per quanto attiene più precisamente la posizione processuale di IM 1, la Corte di prime cure è giunta alla conclusione che l’imputata, dicendo a A. “porta su qualcosa”:
“ non scherzasse assolutamente e questo già solo perché A. ha assolutamente creduto alla sua richiesta visto come, una volta giunto a __________, si è dato da fare per cercare un fornitore e quindi ricontattarla telefonicamente onde ricevere il suo placet per l'acquisto che gli fu invece dato, a causa della sua assenza dal Ticino, da IM 2 con il significativo e non differentemente comprensibile enunciato "che sarebbe stata la stessa cosa come se io lo stessi facendo con lei"” (sentenza impugnata, consid. 18b, pag. 29).
Per i primi giudici,
“ di scherzo non si trattava perché nessuno, se non è assolutamente certo della serietà dei suoi committenti, ingoia per gioco 50 ovuli di cocaina per poi passare attraverso due controlli aeroportuali ed una dogana internazionale, senza poi dimenticare gli innegabili rischi che un tale agire può arrecare alla salute”
(sentenza impugnata, consid. 18b, pag. 29).
La Corte delle assise criminali ha, quindi, ritenuto “chiaro” che IM 1 sia stata il principale punto di riferimento di A., non solo all’inizio ma anche nel prosieguo dei fatti, “visto come dopo il rientro di questa imputata a __________ (cons. 7c3) si sia rivolto essenzialmente a lei per ricevere il dovuto pagamento (cons. 7b10, b11, b13 e b14)”. A mente dei primi giudici, tutta la vicenda (fatta eccezione per le vendite, delegate al fratello) è stata gestita da IM 1 in prima persona (sentenza impugnata, consid. 18b, pag. 29).
Perciò, l’imputata è stata ritenuta colpevole dell’imputazione di cui ai pti. 1.1 e 1.2 dell'atto di accusa (sentenza impugnata, consid. 18b, pag. 29).
37.2. La sentenza di primo grado è stata impugnata da IM 1 che contesta l’accertamento dei fatti operato dai primi giudici, fondato principalmente sulla chiamata di correo di A., affermando la propria estraneità al traffico di cocaina messo in atto dal fratello in sua assenza. Completando - come visto in sede d’appello le dichiarazioni (o meglio, alcune delle dichiarazioni) precedentemente rese, IM 1 sostiene che, fu soltanto a causa delle vanterie di A., che a lei sfuggì quella che il suo difensore ha definito una “battuta infelice” e che fu, dunque, del tutto involontariamente che si ritrovò, al suo rientro da __________, invischiata nei traffici di A. che - equivocando sulle sue reali intenzioni - aveva nel frattempo coinvolto anche il fratello.
Pertanto - ha sostenuto l’appellante - può, semmai, esserle rimproverato di avere dato al fratello i soldi per chiudere la vicenda pur se - ha rilevato - lo ha fatto unicamente a causa delle minacce di A..
37.3. Giusta l’art. 19 cifra 1 della vLStup (vigente sino al 1.7.2011) chiunque senza essere autorizzato, tra le varie ipotesi elencate, trasporta, importa, vende, detiene, compera o acquista in altro modo stupefacenti è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con un pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è la detenzione non inferiore a un anno cui può essere cumulata una pena pecuniaria.
L’art. 19 cifra 2 lett. a vLStup definisce un caso come grave laddove l’autore sa o deve presumere che l’infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Per la cocaina, ciò è oggettivamente dato già per un quantitativo complessivo di almeno 18 gr. di stupefacente puro (DTF 120 IV 334; 112 IV 113; con la precisazione in DTF 114 IV 165; 108 IV 63; DTF 111 IV 101; DTF 109 IV 144; STF del 2 ottobre 2006 inc. 6P.149/2006, 6S.336/2006, consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), II ediz., Berna 2007, ad art 19, n. 213; Corboz, Les infractions en droit suisse, Staempfli, vol. II, III ediz., Berna 2010, ad art 19 LStup, n. 81).
37.4. Le accuse nei confronti di IM 1 poggiano essenzialmente sulla chiamata di correo di A..
Occorre, dunque, in primo luogo verificare se essa adempie i requisiti posti dalla giurisprudenza e dalla dottrina affinché una tale chiamata possa essere posta a fondamento dell’accertamento dei fatti.
37.5. Il giudizio di credibilità dato dai primi giudici alla chiamata di correo di A. é del tutto condivisibile.
Quanto alla costanza e all’univocità delle dichiarazioni di A., va sottolineato che in tutti gli interrogatori cui è stato sottoposto, A. ha sempre dato la stessa versione dei fatti. Non solo. A dipendenza delle domande degli interroganti, egli l’ha arricchita di volta in volta con maggiori dettagli, senza cadere in contraddizioni e senza mai modificare il proprio racconto, se non su punti del tutto marginali (confondendo talvolta il nome degli esercizi pubblici in cui si erano tenuti i vari incontri; le circostanze in cui era stato invitato alla cena di Natale a casa di IM 1 e AP 1; la sorte di uno degli ovuli; la presenza di B. nell’appartamento di IM 1 al momento della prima o della seconda consegna di fr. 4'000.-), con correzioni che non sono tali da scalfire minimamente la continuità e ripetitività delle sue affermazioni sui fatti chiave della vicenda.
La fase iniziale precedente la sua partenza per __________, il suo soggiorno in Spagna e i contatti telefonici intrattenuti con IM 2 al posto della sorella, il suo rientro e la consegna di ovuli, la contabilità delle consegne e dei pagamenti, i destinatari della droga, il tira e molla sul pagamento della cocaina, … sono, infatti, circostanze esposte e ribadite in modo chiaro e dettagliato in ben una dozzina di interrogatori, nell’arco di cinque mesi, sia in confronto con gli altri implicati che da solo davanti agli inquirenti.
Il carattere disinteressato della chiamata di correità è pure pacificamente dato, come già considerato in prima istanza. A. è stato, infatti, condannato in prima persona per i fatti da lui spontaneamente raccontati agli inquirenti, senza che il coinvolgimento delle persone chiamate in correità abbia in qualche modo alleggerito la s