Skip to content

Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.09.2011 17.2011.71

29 septembre 2011·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·14,808 mots·~1h 14min·2

Résumé

Quando l'autore di furti agisce per mestiere ai sensi dell'art. 139 cifra 2 CP. Criteri per la commisurazione della pena e per la sospensione condizionale della stessa

Texte intégral

Incarto n. 17.2011.71 - 72

Locarno 29 settembre 2011/mi

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci del 2 e 3 giugno 2011 da

AP 1 rappr. dall' DI 2   IM 1 rappr. dall' DI 1  

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 1. giugno 2011 dalla Corte dalle assise criminali  

richiamate le dichiarazioni di appello 19 e 21 luglio 2011;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto che                  con sentenza del 1. giugno 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di:

                                         •    furto aggravato, siccome commesso per mestiere, per avere, nel periodo 8 febbraio 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, per procacciarsi indebito profitto e al fine di appropriarsene, in 19 occasioni, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, ripetutamente sottratto e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di circa fr. 2'051'899.-;

                                         •    ripetuto danneggiamento, per avere, nel periodo 8 febbraio 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, al fine di perpetrare furti, in 19 occasioni, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, intenzionalmente danneggiato con attrezzi da scasso cose altrui;

                                         •    ripetuta violazione di domicilio, per essersi, nel periodo 8 febbraio 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, al fine di perpetrare furti, in 19 occasioni, agendo sia singolarmente che in correità con terzi, indebitamente introdotto in diverse abitazioni contro la volontà degli aventi diritto;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa 25 marzo 2011 e nell’atto d’accusa aggiuntivo 20 maggio 2011.

                                         In applicazione della pena, la Corte ha condannato IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 10 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                         Nel medesimo giudizio la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autrice colpevole di:

                                         •    furto aggravato, siccome commesso per mestiere, per avere, nel periodo 4 aprile 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, per procacciarsi indebito profitto e al fine di appropriarsene, in 11 occasioni, agendo in correità con IM 1, ripetutamente sottratto e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui per un valore complessivo denunciato di circa fr. 1'847'696.-;

                                         •    ripetuto danneggiamento, per avere, nel periodo 4 aprile 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, al fine di perpetrare furti, in 11 occasioni, agendo in correità con IM 1, intenzionalmente danneggiato con attrezzi da scasso cose altrui;

                                         •    ripetuta violazione di domicilio, per essersi, nel periodo 4 aprile 2008 - 4 gennaio 2011, in diverse località del cantone Ticino, al fine di perpetrare furti, in 11 occasioni, agendo in correità con IM 1, indebitamente introdotta in diverse abitazioni contro la volontà degli aventi diritto;

                                         e meglio come descritto nell’atto d’accusa 25 marzo 2011.

                                         In applicazione della pena, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di 18 mesi (pena aggiuntiva a quella di 8 mesi inflitta il 17 marzo 2010 dalle Assise correzionali di __________), da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                         Gli imputati sono stati condannati a risarcire, in solido, fr. 53'230.- all’accusatore privato ACPR 1 e a pagare, sempre in solido, tassa di giustizia e disborsi, con ripartizione interna di ½ ciascuno. La Corte ha confiscato tutto quanto in sequestro, ad eccezione del veicolo Audi A1 e dell’orologio Rolex sui quali ha mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del risarcimento a ACPR 1.

Entrambi i condannati sono stati mantenuti in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura d’appello.

preso atto che             contro la sentenza della Corte delle assise criminali IM 1 e AP 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

                                         Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 19 luglio 2011, AP 1 ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo completo proscioglimento, la reiezione delle pretese degli accusatori privati, il dissequestro di quanto indicato nell’atto di accusa e la messa a carico dello Stato di tasse e spese di prima sede e di appello.

                                         In via subordinata, AP 1 domanda di essere dichiarata colpevole di complicità nei reati ascrittile con l’atto d’accusa e una conseguente riduzione della pena a 12 mesi, a valere come pena unica comprensiva anche degli 8 mesi di detenzione precedentemente inflitti nei suoi confronti, con protesta di spese e ripetibili per il procedimento di appello.

                                         Con allegato del 21 luglio 2011, anche IM 1, dopo aver preso atto delle motivazioni della sentenza, ha presentato dichiarazione di appello precisando di impugnare i dispositivi 1.1, 1.2, 1.3 e 3.1 della sentenza della Corte delle assise criminali, domandando che il numero di furti per cui è stato condannato, così come quello dei danneggiamenti, venga ridotto a 15 (per un valore denunciato di fr. 439'071.-) mentre che il numero delle violazioni di domicilio compiute venga ridotto a 17. Chiede, di riflesso, che la pena detentiva venga ridimensionata a 30 mesi, di cui 24 sospesi condizionalmente, e protesta tasse, spese e ripetibili. Auspica, inoltre, che anche in sede di appello venga celebrato il pubblico dibattimento.

                                         I due appellanti non hanno presentato istanze probatorie.

Esperito                         il pubblico dibattimento il 22 settembre 2011 durante il quale:

                                         -  le parti hanno dato atto che il furto di cui al punto n. A.10. dell’atto d’accusa non si è verificato a __________, bensì a __________, ai danni di ACPR 17;

                                         -  le parti hanno dato atto che il furto di cui al punto A.9. dell’atto d’accusa non è avvenuto fra il 5 ed il 7 febbraio 2009, bensì fra il 5 ed il 7 marzo 2009;

                                         -  il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure;

                                         -  l’appellante AP 1, dopo avere precisato di abbandonare la richiesta avanzata a titolo subordinato, ha postulato l’accoglimento dell’appello, ovvero il suo proscioglimento da ogni accusa e la contestuale liberazione dell’Audi A1 e del rolex sequestratile, portando pure l’attenzione della Corte sul fatto che gli importi della refurtiva indicati nella sentenza di prima istanza non possono essere considerati affidabili, poiché ripresi unicamente sulla scorta di dichiarazioni unilaterali delle parti lese;

                                         -  l’appellante IM 1, richiamandosi ai contenuti ed alle motivazioni della sua dichiarazione scritta 21 luglio 2011, ha invocato l’accoglimento del suo appello, ribadendo la richiesta di annullamento dei dispositivi n. 1.1., 1.2., 1.3. e 3.1. della sentenza impugnata e del suo proscioglimento dall’accusa di furto in relazione ai punti n. 1.A.1, 1.A.2, 1.A.5 e 1.C.5, nonché da quella di danneggiamento e di violazione di domicilio in connessione ai relativi episodi, oltre alla derubricazione dei reati confermati in furto semplice e non furto aggravato poiché commesso per mestiere, rivendicando una riduzione della pena inflitta in prima sede e la sua parziale sospensione condizionale, con un massimo da espiare di 18 mesi;

ritenuto                         

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

                                   1.   Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 1. giugno 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello. 

                                   2.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).

                                         L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).

                                   3.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg), dei testi (art. 162 e seg), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg), le perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980, 192, consid. 3; Rep 1980, 147, consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).

                                   5.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6.2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

                                   6.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

                                         Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF del 13.05.2008 6B.230/2008, consid. 2.1; STF del 19.04.2002 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29.07.2011 6B_369/2011, consid. 1.1, pag. 2; STF del 13.06.2008 6B_235/2007, consid. 2.2, pag. 3; STF del 30.03.2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1, pag. 7; DTF 127 I 38 consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

                                         Gli accusati e i loro precedenti penali

                                         IM 1

                                   7.   IM 1 è nato il 29 gennaio 1969 a __________ (Italia), ottavo figlio di __________. Ha 11 fratelli.

La sua era una famiglia nomade che girava Piemonte, Liguria e Toscana con un luna park. Verso la fine degli anni ’80, la famiglia IM 1 ha cambiato abitudini, trasformandosi da nomade in stanziale poiché, a dire dell’imputato, l’attività di giostraio stava divenendo vieppiù problematica e sempre meno redditizia. La famiglia si è così stabilita a __________, pur continuando (come tuttora) a vivere in camper o in roulottes oppure in casette prefabbricate, piazzate su un terreno di loro proprietà, ma non edificabile.

                                         In quella località, il padre, aiutato da IM 1 e da un fratello, ha avviato un’attività di commercio di automobili, ritirate in cattivo stato, rimesse a posto e poi vendute. Alla morte del genitore, avvenuta nel 2005, IM 1 ha continuato da solo a negoziare tali veicoli. Per un breve periodo, egli ha parallelamente gestito una discoteca a __________ del __________, con altri due soci. Dopo un inizio promettente, sono ben presto insorti problemi con uno di essi e il rendimento è calato al punto da indurlo ad interrompere l’attività.

                                         L’accusato - anche a causa del nomadismo della famiglia - non ha alcun tipo di formazione scolastica o professionale, avendo abbandonato la scuola subito dopo la prima elementare (cfr. verbale del dibattimento d’appello 22 settembre 2011, pag. 2).

                                         In occasione del suo primo interrogatorio, il 30 novembre 2010, egli aveva invero dichiarato di avere frequentato, a __________, scuole elementari, medie e liceo, con conseguimento della maturità scientifica (AI 15), per poi dire la verità solo durante la verbalizzazione del 23 febbraio 2011 (AI 120, pag. 15). Questo atteggiamento è stato giudicato dalla Corte di prime cure grave al punto da ritenere IM 1 un bugiardo cronico e da indurla a non credere più a nulla di quanto da lui affermato:

“(…) le sue dichiarazioni non sono attendibili poiché egli mente anche su questioni non rilevanti” (sentenza appellata, pag. 19, cfr. inoltre pag. 18 e 27).

Tale conclusione non può essere condivisa.

In effetti, al processo d’appello il prevenuto ha avuto modo di spiegare di avere mentito sulla propria istruzione poiché si vergognava ad ammettere la sua bassa scolarità. La motivazione addotta è del tutto plausibile: l’analfabetismo - di ciò praticamente si tratta - è questione che, seppur ininfluente nella procedura penale, è difficile per chiunque da confessare ritenuto come essa sia socialmente squalificante.

                                         Al momento dell’arresto, IM 1 conviveva con AP 1 da cui, ad inizio 2010, ha avuto un figlio, __________.

                                         Egli ha altre due figlie, di 14 e 19 anni (avute da una precedente relazione) che vivono a __________.

                                   8.   L’estratto del casellario giudiziale italiano del 25 gennaio 2011 di IM 1 (AI 75) riporta 4 condanne. La prima, della Corte di appello di __________, datata 19 settembre 1998 e confermata in cassazione il 19 aprile 1990, è relativa al reato di furto continuato, commesso il 10 luglio 1988; in tale occasione il qui imputato è stato condannato ad una pena di 1 anno di reclusione, oltre alla multa di Lit. 200'000.-.

La seconda è stata prolata dalla Corte di appello di __________il 13 marzo 1990, per tentato furto, commesso il 14 luglio 1987; la pena comminata in questa occasione è stata di un mese di reclusione e una multa di Lit. 100'000.-, sospesa condizionalmente.

La terza decisione registrata è un decreto penale del GIP del Tribunale di __________ del 2 dicembre 2004, per possesso ingiustificato di chiavi alterate, con il quale è stata comminata a IM 1 un’ammenda di € 3'420.-.

Infine vi è una sentenza di applicazione della pena, su richiesta delle parti, del GIP del Tribunale di __________ del 2 novembre 2006 per il reato di furto in abitazione in concorso, con la quale egli è stato condannato a 18 mesi di reclusione e alla multa di € 600.-. A questa sanzione, il 14 febbraio 2008, è stato in seguito applicato l’indulto, con un condono di 8 mesi e 24 giorni sulla pena principale e della multa.

                                   9.   Nella sentenza di prima istanza (pagg. 17, 28 e 29) la Corte delle assise criminali ha dichiarato di non essere stupita da quanto commesso dal prevenuto, tenuto conto della

“provenienza da un ambiente, quello delle famiglie nomadi, tendenzialmente criminogeno, come dimostrato dalle informazioni richieste dagli inquirenti a carico di parte dei parenti degli accusati”.

Questa Corte deve distanziarsi dalle considerazioni fatte dai primi giudici sulla natura “tendenzialmente criminogena” delle famiglie nomadi (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 17 e, poi, consid. 23 e 25, pag. 28 e 29): il carattere di generalizzazione di tale affermazione basta, infatti, da solo ad escluderne la fondatezza.

Più nello specifico, occorre rilevare che agli atti non v’è alcun elemento che provi che IM 1 proviene o è vissuto in un ambiente malavitoso.

In effetti, gli allegati 27 e 28 del rapporto di polizia giudiziaria (RPG) citati dai primi giudici a sostegno del loro giudizio sono semplici e-mails con informative fornite alla polizia elvetica dalle forze dell’ordine italiane che, in quanto tali, non hanno (come, peraltro, riconosciuto dal procuratore pubblico al dibattimento) nessuna valenza di prova. Ma non solo. In nessuna di queste comunicazioni informali tra inquirenti si trovano dati su eventuali reati o indagini associabili ai famigliari di IM 1.

                                         AP 1

                                10.   AP 1 è nata il 14 luglio 1975 a __________ (Italia), figlia di __________ . Ha 6 fratelli. Anche lei proviene da una famiglia di nomadi che giravano con un camper i mercati del nord Italia, vendendo frutta e verdura, rispettivamente capi d’abbigliamento. E’, tuttavia, cresciuta in Piemonte, vicino a __________ (zona di __________), luogo dove i suoi genitori hanno deciso di stabilirsi dopo aver abbandonato la vita da girovaghi, in sostanza per permettere ai figli di seguire un normale percorso scolastico.

                                         Dopo aver frequentato le scuole elementari ed i primi due anni di scuola media a __________, AP 1 ha interrotto la formazione scolastica nel corso del terzo anno per lavorare come commessa in un supermercato (verbale del dibattimento d’appello 22 settembre 2011, pag. 3), dove è rimasta per tre anni.

                                         A 17 anni AP 1 è, poi, scappata di casa per seguire il suo ex compagno, __________, con cui si è stabilita ad __________ e da cui ha avuto due figli, __________ (nato l’8 marzo 1995) e __________ (nato il 20 dicembre 1997). All’età di 25 anni ha deciso di ritornare dalla madre, portando con sé i due ragazzi, poiché il loro padre aveva il vizio di bere e la maltrattava.

                                         Attualmente __________ e __________ vivono con la madre dell’accusata, mentre il piccolo __________ è rimasto con quest’ultima presso il penitenziario cantonale.

                                11.   L’estratto del casellario giudiziale italiano del 25 gennaio 2011 di AP 1 (AI 76) riporta le seguenti condanne da lei subite in Italia:

-     il 30 marzo 1994 è stata condannata dalla Pretura di __________ per il reato di tentato furto, in concorso, commesso il 28 marzo 1994, alla pena di 3 mesi di reclusione ed una multa di Lit. 100'000.-. La pena detentiva è poi stata tramutata in una multa di Lit. 6'750.-.

                                               Interrogata in merito in occasione del dibattimento d’appello, la prevenuta (confermando quanto già sostenuto il 18 maggio 2009, pag. 4, AI 1, doc. 1c) ha dichiarato trattarsi di un furto tentato di un paio di calzini in un supermercato;

      -                                 il 23 marzo 1995 è stata condannata dalla Pretura di __________ per tentato furto, in concorso, commesso il 29 dicembre 1994, alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione e ad una multa di Lit. 350'000.-, sospesa condizionalmente.

                                               Per questo reato l’imputata ha precisato di essere rimasta in auto con un’amica mentre altri due amici stavano tentando, a loro insaputa, un furto in un’abitazione;

      -                                 il 9 febbraio 1999 la Pretura di __________ l’ha condannata a 27 giorni di reclusione ed al pagamento di una multa di Lit. 200'000.-, per furto commesso il 6 febbraio 1999. La pena è stata scontata agli arresti domiciliari.

                                               A detta di AP 1, anche in questo caso si è trattato di un furto (solo tentato poiché fermata dalla sicurezza prima della cassa) in un supermercato (4 confezioni di profumo, cfr. verbale del dibattimento 22 settembre 2011, pag. 3);

-     il 15 febbraio 2007 è stata condannata dal Tribunale di __________ per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, reato commesso il 24 marzo 2004, a 4 mesi e 20 giorni di arresto, che ella ha sostenuto mai aver dovuto scontare;

                                         -     il 28 settembre 2007 la Corte di appello di __________ l’ha condannata alla reclusione di 1 anno ed alla multa di € 500.- per furto tentato, in concorso. Alla pena, il 22 agosto 2008, è poi stato applicato l’indulto;

-     il 18 aprile 2008 il Tribunale di __________ ha condannato l’imputata per furto tentato, in concorso, alla pena di 4 mesi di reclusione e di € 100.- di multa, sospesa condizionalmente.

                                               La prevenuta, sentita dalla scrivente Corte in merito, ha dichiarato che si è trattato del furto (tentato) di vestiti per bambini in un supermercato (verbale del dibattimento 22 settembre 2011, pag. 3);

                                         -     il 14 ottobre 2008 la Corte di appello di __________ ha condannato AP 1 alla reclusione di 2 anni ed alla multa di € 1’050.- per ricettazione, in concorso. Sui fatti ella ha saputo solo vagamente ricordare che erano in relazione ad un furto commesso dal suo ex compagno.

Agli atti non vi sono elementi che consentano di avere migliore visione dei precedenti italiani della donna. Forza è, dunque, attenersi alle dichiarazioni di quest’ultima.

In Svizzera la donna è stata condannata dalla Corte delle assise correzionali di __________, il 18 maggio 2010, a 8 mesi da espiare, per un furto commesso a __________ in correità con IM 1 tra l’11 ed il 13 aprile 2009, ed un tentato furto a __________, lo stesso giorno, sempre con il compagno.

                                12.   Analogamente a quanto rilevato al punto n. 9 che precede, va rimarcata l’inconsistenza dell’accertamento della Corte di prima istanza circa la provenienza dell’accusata da un ambiente tendenzialmente criminogeno, essendo esso basato unicamente su corrispondenza elettronica rimasta a livello di informative internazionali di polizia.

                                         Da queste informazioni - il cui valore probatorio è, come già scritto, nullo emergerebbe che la madre, __________ __________ sarebbe stata oggetto di due notizie di reato per furto e detenzione di armi nel 1995 e 1996, oltre che di una condanna per falsa assicurazione nel 1979, una per ricettazione nel 1982 ed una per furto nel 1984. Considerato che assimilare le notizie di reato a condanne è errato, potrebbero essere tenute in considerazione unicamente le sentenze - che risalgono tutte a oltre 24 anni prima dei fatti in discussione - tra il quarto ed il nono anno di vita dell’imputata.

                                         Il padre della prevenuta, __________, è sconosciuto alla banca dati italiana (allegato 27 RPG).

                                         La sorella __________ sarebbe stata condannata per guida senza patente nel 2004 e sarebbe stata arrestata e poi scarcerata per rapina e concorso in tentato omicidio nel 2002, oltre che scarcerata per furto nel 1996, reati per i quali, quindi, da quanto risulterebbe, non è mai stata condannata (allegato 27 RPG).

                                         Sotto il nome di __________, un’altra sorella, vi sono iscritte solo due notizie di reato (allegato 27 RPG).

                                         __________, altra sorella, sarebbe stata oggetto di un paio di notizie di reato, ma condannata una sola volta, per furto aggravato nel 2003 (allegato 27 RPG).

                                         __________, fratello, è pure stato oggetto di alcune notizie di reato, è stato scarcerato per furto nel 1996 ed è stato condannato una volta sola, con patteggiamento, per furto in abitazione.

                                         Per __________, ex compagno di AP 1, l’informativa cita una lunga lista di delitti, ma nemmeno specifica se si tratta di condanne o di semplici notizie di reato (allegato 28 RPG).

                                         Volendo, teoricamente, prendere per valido quanto riportato dalle informative sui parenti dell’imputata, emerge con chiarezza soltanto che, su oltre una ventina di nomi segnalati alle autorità italiane, possono essere prese in considerazione unicamente le tre vecchie condanne della madre, quella del fratello __________ per furto e quella della sorella __________.

Anche in quest’ottica, l’accertamento di prima sede è, dunque, inconsistente: pur non volendo sminuire la portata delle condanne descritte, i dati a disposizione indicano una realtà molto diversa dall’ “ambiente tendenzialmente criminogeno” descritto dai giudici di prime cure.

                                13.   Inconsistente è, poi, anche l’accertamento secondo cui gli imputati, in occasione del controllo di polizia avvenuto nel 2007 in __________, si trovavano “a bordo di un’autovettura in compagnia di un pluripregiudicato” (sentenza impugnata, consid.  10, pag 17).

In realtà, al  dibattimento d’appello, le parti hanno dato atto che:

“quanto indicato nella sentenza delle assise criminali del 1. giugno 2011 a pag. 17 in fine del punto 1 (recte: 10) è frutto di un errore. Non c’è stato un controllo di polizia nel 2007 in __________in cui gli imputati sono stati visti in compagnia di un pluripregiudicato.” (verb. dib. d’appello, pag. 4)

In realtà - ha precisato il procuratore pubblico - i due imputati sono stati controllati il 29.11.2009 a __________ e sono stati trovati in compagnia di __________ e __________. Secondo le informative di polizia, la donna non ha precedenti penali e l’uomo ha a suo carico unicamente una condanna con giudizio abbreviato del 1992 per rapina e due notizie di reato, la prima per falsi in genere, favoreggiamento e reati contro la giustizia, del 1995, e la seconda per detenzione e fabbricazione di segni, contrassegni e distintivi appartenenti alle forze di Polizia, oltre ad usurpazione di titoli ed onori del 2006 (allegato 28 RPG).

                                14.   Sin da ora, questa Corte deve distanziarsi dall’ esortazione ad allontanare il figlio dai genitori indirizzata dai primi giudici ai servizi sociali. La questione - complessa e delicata - esula, infatti, manifestamente dalle competenze (intese in senso giuridico e non) di una Corte penale.

                                         Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta

                                15.   AP 1 è stata arrestata a __________, verso le ore 17.00 del 13 aprile 2009, dalla polizia allertata dal proprietario dell’abitazione in cui IM 1 aveva appena tentato un furto con scasso ed era riuscito a darsi alla fuga ed a far perdere le proprie tracce.

                                         Dopo un primo interrogatorio nel quale ha negato tutto, AP 1 ha ammesso il suo coinvolgimento nel tentativo di furto ed ha riconosciuto di avere partecipato lo stesso giorno, a __________, ad un precedente colpo la cui refurtiva era stata rinvenuta a bordo della sua automobile VW Lupo. La donna ha, pure, indicato agli inquirenti che la persona con cui aveva agito - il cui nome era a loro sino a quel momento ignoto - era __________.

La donna - rimasta in carcere preventivo sino al 19 maggio 2009 - è stata ritenuta autore colpevole di ripetuto furto, in parte tentato, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio per i fatti di __________ e __________ ed è stata condannata, con sentenza 18 maggio 2010, dalla Corte delle assise correzionali ad una pena detentiva di 8 mesi da espiare.

Nonostante la sentenza sia regolarmente cresciuta in giudicato, la donna non è più rientrata in prigione sino al momento del suo secondo fermo.

                                16.   Il 27 ottobre 2009 il procuratore pubblico ha emesso un ordine d’arresto (AI 2) a carico di __________ per i fatti summenzionati, revocato il 12 novembre 2010 (AI 11), dopo che questi, tramite il suo legale, ha inviato al ministero pubblico una dichiarazione con cui ha ammesso di avere commesso il furto di __________ ed il tentato furto di __________ (AI 10). Il 30 novembre 2010 l’imputato è stato interrogato dal magistrato inquirente, ha confermato le ammissioni anticipate per iscritto ed ha accettato di sottoporsi all’esame del DNA, versando nel contempo una cauzione di fr. 5'000.- (AI 14 e 15). IM 1 ha, così,  riottenuto i suoi documenti personali e le carte di pagamento che erano stati rinvenuti nell’auto della compagna e posti sotto sequestro (AI 16).

Dal raffronto dei risultati delle analisi sul campione di DNA fornito da IM 1 con quello prelevato sul luogo in cui sono stati effettuati alcuni furti con scasso è emerso che i dati combaciavano per ben 9 casi avvenuti tra il febbraio 2008 ed il marzo 2009 (AI 19).

Sulla scorta di questi nuovi fatti, il 20 gennaio 2011, è stato emanato un ulteriore ordine di cattura nei suoi confronti che ha, appunto, portato al suo fermo nel gennaio 2011 ad opera delle guardie di confine del valico autostradale di __________, mentre tentava di entrare in Svizzera a bordo di un’Audi A1 unitamente alla coimputata AP 1 - pure lei arrestata - ed al loro figlioletto di 10 mesi, __________.

L’ispezione del veicolo, intestato alla donna, ha permesso di scoprire che le luci di illuminazione della targa erano state oscurate con del nastro adesivo. Parimenti sono stati rinvenuti dei guanti di stoffa, una torcia, un binocolo, due ricetrasmittenti poste dietro uno dei sedili ed un cacciavite di grosse dimensioni, nascosto nella scatola portafusibili.

                                17.   Interrogato dagli inquirenti, IM 1 ha riconosciuto di avere commesso, oltre a quelli del 13 aprile 2009, i seguenti furti con scasso:

-    a __________, presso l’abitazione di ACPR 9 in via __________ 12, dove, fra il 26 e il 28 settembre 2008, sono stati sottratti gioielli per un valore complessivo di fr. 23'790.- (refurtiva non recuperata);

-     a __________, presso l’abitazione di ACPR 1, dove, fra il 22 e il 24 novembre 2008, sono stati rubati gioielli e denaro contante per un valore complessivo di fr. 64'780.- (refurtiva non recuperata);                     

-     a __________, presso la casa di ACPR 11 in via __________, dove, il 6 febbraio 2009, sono stati sottratti gioielli, profumi, un calibro digitale, una lente, portagioielli, cassetti per trolley e denaro contante per un valore complessivo di fr. 110'700.- (refurtiva non recuperata);

      -          a __________, nell’abitazione di ACPR 12, __________, dove, il 7 febbraio 2009, sono stati sottratti gioielli, 1 notebook ed una piastra per capelli per un valore complessivo di fr. 5'290.- (refurtiva non recuperata);

      -          a __________, nell’abitazione di ACPR 12, __________, dove, il 7 febbraio 2009, sono stati sottratti capi di abbigliamento di marca, occhiali, borse e federe da piumino, per un valore complessivo di fr. 6'019.- (refurtiva non recuperata);

      -          a __________, presso l’abitazione di ACPR 14, in __________, dove, fra il 5 e il 7 marzo 2009, sono stati sottratti gioielli per un valore complessivo di fr. 31'500.- (refurtiva non recuperata);

      -          a __________, presso l’abitazione di ACPR 17, via __________, dove, il 4 gennaio 2011, sono stati sottratti orologi e un rasoio per un valore complessivo di fr. 2'100.- (refurtiva non recuperata);

      -          a __________, presso l’abitazione di ACPR 18, strada al __________, dove, il 4 gennaio 2011, sono stati sottratti gioielli per un valore complessivo di fr. 1'150.- (refurtiva non recuperata);

      -          a __________, presso l’abitazione di ACPR 2, __________, dove, tra l’8 e il 10 febbraio 2008, sono stati sottratti gioielli, orologi, monete, occhiali, chiavi, documenti di legittimazione, foto, lettore MP3, chiavi USB e una federa di cuscino per un valore complessivo di fr. 76’725.- (refurtiva non recuperata);

      -          a __________, presso l’abitazione di ACPR 5, via __________, dove, il 25 luglio 2008, sono stati sottratti un orologio, 2 chiavi e del denaro contante per un valore complessivo di fr. 920.- (refurtiva non recuperata);

      -          a __________, presso l’abitazione di ACPR 6 in via __________, dove, fra il 22 luglio e il 2 agosto 2008, sono stati sottratti una carta d’identità con portadocumenti, delle chiavi, un ciondolo, un frullatore e una caffettiera, per un valore complessivo di fr. 590.- (refurtiva non recuperata);

      -          a __________, presso l’abitazione di ACPR 7, __________, dove, fra il 28 e il 29 agosto 2008, sono stati sottratti gioielli, orologi, scarpe, vestiario vario, una sacca e una trousse, per un valore complessivo di fr. 24'438.- (refurtiva non recuperata).

Sin dalle prime battute, IM 1 ha sostenuto di avere sempre operato da solo, senza l’aiuto di nessuno, ad eccezione dei due furti effettuati con l’aiuto della compagna nell’aprile del 2009.

                                         Egli ha, poi, negato di essere l’autore di altri 4 furti addossatigli dagli inquirenti, e meglio:

      -                                 dei due perpetrati a __________ fra il 4 e il 7 aprile 2008: il primo, in via __________, ai danni della ACPR 4, a cui sono stati sottratti, previo scasso di una porta, una mazza, un piccone, una smerigliatrice e una prolunga per un valore imprecisato e il secondo commesso presso l’abitazione di ACPR 3, pure in via __________, dove fra il 4 e il 7 aprile 2008, sono stati sottratti gioielli, quadri, lingotti d’oro per 7 Kg, monete d’oro di vario tipo e denaro in FRS per un valore complessivo di fr. 1'602'388.- (refurtiva non recuperata);

      -          di quello tentato ad __________, il 5 febbraio 2009,  presso l’abitazione di ACPR 10 in via __________, previo scasso della portafinestra;

      -                                 di quello perpetrato a __________ presso l’abitazione di ACPR 8 in via __________ dove, fra il 29 ed il 30 agosto 2008, previo scasso di una portafinestra, di una porta interna e della cassaforte, sono stati sottratti una fotocamera e materiale fotografico, un portafoglio, occhiali da sole, un orologio, orecchini, un piccolo contenitore d’argento e un fucile ad aria compressa con cannocchiale, per un valore complessivo di fr. 10'440.- (refurtiva non recuperata).

Va precisato che, in relazione ai furti commessi a __________ e ad __________, l’imputato ha ammesso di essere penetrato negli appartamenti, ma ha dichiarato di non avere né danneggiato né trafugato alcunché, avendo trovato sia le vie d’accesso già aperte sia i furti già commessi.

                                18.   AP 1, dal canto suo, ha sistematicamente negato la sua partecipazione ai reati continuando a ribadire la tesi - proposta anche al dibattimento d’appello secondo cui, pentita di essersi lasciata convincere a partecipare ai due furti per cui già è stata condannata, si è ben guardata dal ricadere poi in comportamenti analoghi. Anzi - ha detto a questa Corte - s’era fatta promettere dal compagno che nemmeno lui avrebbe più rubato.

                                19.   Con atto d’accusa 25 marzo 2011, il procuratore pubblico ha posto in stato d’accusa i due prevenuti, ritenendoli colpevoli di aver commesso o tentato di commettere, in correità e con l’aggravante d’aver agito in banda e per mestiere, 11 furti e, di riflesso, i relativi ripetuti danneggiamenti e le ripetute violazioni di domicilio.

Ad IM 1 è, poi, stato imputato di avere commesso ulteriori 7 furti (comprendenti i due per i quali la coimputata era già stata condannata il 18 maggio 2010 ed altri 5 commessi singolarmente o in correità con terzi ignoti).

Concretamente, AP 1 è stata esclusa dai fatti avvenuti a __________ tra l’8 ed il 10 febbraio 2008, a __________ il 25 luglio 2008, a __________ tra il 22 luglio e il 2 agosto 2008, a __________, rispettivamente __________, fra il 28 ed il 29 agosto 2008.

                                20.   Il 16 maggio 2011 la polizia cantonale ha comunicato al procuratore pubblico che ulteriori verifiche avevano permesso di trovare tracce di DNA di IM 1 sul luogo di un furto con scasso effettuato a __________ il 22 luglio 2008 ai danni di ACPR 19, in occasione del quale erano stati sottratti gioielli, orologi, denaro contante e un portamonete per un valore complessivo denunciato di fr. 40'650.- (refurtiva non recuperata).

                                         Il 20 maggio successivo, il magistrato ha così emesso, dopo la relativa istruttoria, un atto d’accusa aggiuntivo a carico di IM 1 (n. 45/2011) per furto aggravato (per mestiere), danneggiamento e violazione di domicilio.

                                21.  Con sentenza 1 giugno 2011 la Corte delle assise criminali ha integralmente confermato il castello accusatorio così che IM 1 e AP 1 sono stati giudicati autori colpevoli dei reati loro imputati e condannati a pene detentive da espiare di 2 anni e 10 mesi, rispettivamente 18 mesi (a valere quale pena aggiuntiva agli 8 che le erano stati inflitti in precedenza), oltre che al risarcimento della parte civile ACPR 1 ed al pagamento di tasse e spese.

Contestualmente sono stati ordinati il sequestro a titolo conservativo, rispettivamente la confisca dei beni di cui erano in possesso al momento dell’arresto.

                                         La sentenza è stata appellata da entrambi gli imputati.

Di qui la presente procedura.

                                  A.  Appello di IM 1

                                22.   IM 1, così come già fatto in prima istanza, riconosce tutti i reati ascrittigli, ad eccezione di quelli avvenuti ad __________ tra il 4 e il 7 aprile 2008, di quello di __________ avvenuto fra il 29 ed il 30 agosto 2008 e, infine, del tentato furto avvenuto ad __________ il 5 febbraio 2009.

Da questi furti egli persiste nel dichiararsi completamente estraneo, pur ammettendo di essersi indebitamente introdotto nelle abitazioni di __________ e di __________. A suo modo di vedere, dunque, essendo egli stato ingiustamente condannato anche per queste fattispecie, il giudizio di prima istanza lede l’art. 139 CP poiché fondato su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti e su un eccesso, rispettivamente abuso, del potere di apprezzamento.

furti di __________ (A.1. e A.2. dell’atto di accusa)

                                23.   La Corte di prime cure ha innanzitutto precisato che i furti commessi ad __________ (in via __________), fra il 4 e il 7 aprile 2008, sono strettamente collegati tra loro e, in definitiva, costituiscono un evento unico. In effetti - spiega - tutto si è svolto sul cantiere di un condominio ancora in fase di costruzione e gli autori, dopo avere forzato la porta di un capanno degli attrezzi di proprietà della ACPR 4 e prelevato una mazza, un piccone ed una smerigliatrice con relativo cavo elettrico, si sono introdotti nell’unico appartamento terminato (quello abitato da ACPR 3) attraverso la portafinestra della camera da letto, mettendo a soqquadro tutto e asportando dalla cassaforte - aperta con la smerigliatrice - refurtiva per un valore denunciato di 1.6 milioni di franchi, che la compagnia assicurativa ha poi risarcito nella misura di 1.1 milioni (sentenza appellata, punto n. 12).

                                         Secondo quanto accertato dai primi giudici, gli esami della polizia scientifica hanno confermato la presenza di tracce del DNA di IM 1 sul piccone rinvenuto nell’appartamento.

Dopo avere ricordato che questi, pur ammettendo di essere entrato nell’appartamento per rubare, ha negato di aver potuto concretizzare le sue intenzioni poiché altri malfattori lo avrebbero preceduto, asserendo

“Ricordo questa abitazione perché mi ci sono recato nel tentativo di effettuare un furto. Preciso che al momento in cui sono giunto sul posto, la casa non era terminata. Io sono giunto sul lato destro raffigurato nella foto e ho acceduto all’interno attraverso una porta finestra già forzata. Ho visto all’interno una cassaforte già scassinata e mi sono messo a frugare in giro nel tentativo di trovare qualcosa di interessante. Non ho trovato nulla e così me ne sono andato senza asportare alcunché.” (AI 120, verbale PP 23 febbraio 2011, pag. 4; sentenza appellata, n. 12, pag. 18).

la Corte di primo grado ha precisato di non credere alla versione di IM 1, preso atto che questi “aveva del resto iniziato a mentire già dalla riga 4 del suo primo verbale di interrogatorio” (sentenza appellata, n. 12, pag. 18) e reputando che il fatto che un ladro venga preceduto da altri malviventi rappresenti un’eventualità praticamente irrealizzabile:

“Infatti se si volesse empiricamente considerare una teorica possibilità di 1/1000 che una certa abitazione venga visitata da un ladro un determinato giorno (possibilità elevata, dato che comporterebbe ammettere all’infinito, che in quella casa vi sarà un furto ogni circa 3 anni), la matematica probabilità che lo stesso avvenga 2 volte nel corso del medesimo giorno è pari a 1/1'000'000. Se ammettiamo, più prudentemente, che la possibilità di furto in una data abitazione va ammessa ogni circa 6 anni (1/2000), la possibilità che ciò avvenga due volte nel medesimo giorno scende a una su 4 milioni.” (sentenza appellata, n. 12, pag. 18).

Oltre a ciò, la prima Corte ha evidenziato come sia nell’interesse dell’accusato negare proprio questo furto, visto che l’elevato ammontare della refurtiva lo rende particolarmente grave e visto che

“gli è chiaro anche che il fatto di avere continuato a rubare dopo avere centrato un simile colpo grosso rende soggettivamente molto più riprovevoli i furti successivi, potendosi ritenere che un ladro meno incallito ed avido si sarebbe fatto bastare il ricco bottino per un po’ più dei 3 mesi e mezzo che ha atteso il IM 1 per rubare di nuovo”.

Respinta, infine, è stata la teoria avanzata dal prevenuto, secondo la quale il fatto che siano stati sottratti pure dei quadri - cosa che egli non aveva mai fatto prima, e nemmeno ha ripetuto dopo dovrebbe indurre a concludere che egli è estraneo al reato. La Corte ha considerato queste affermazioni “un equilibrismo privo di forza argomentativa” poiché

“il medico curante non risulta avere vietato al IM 1 di rubare anche i quadri (…), né il prevenuto ha sottoscritto un codice etico in tal senso. Se in questa circostanza sono spariti dei quadri significa semplicemente che l’autore, dopo avere trovato chili d’oro e mazzi di monete d’oro nella cassaforte, deve avere giustamente pensato che in quella casa tutto quanto era di pregio, ragione per cui con un piccolo sforzo supplementare si è portato via 6 quadri, azzeccandoci 5 volte (il 6° quadro valeva solo fr. 7'000.-), atteso che il valore denunciato degli altri dipinti assomma a fr. 320'000.-“ (sentenza appellata, n. 12, pag. 18 s.).

Perciò, il tribunale di prima istanza ha concluso di non essere obbligato - “in presenza di un’eventualità logica e ragionevole (IM 1 è un ladro, le sue dichiarazioni non sono attendibili perché egli mente anche su questioni non rilevanti, egli in questo caso ha ogni interesse a mentire, il suo DNA è su un attrezzo da scasso rinvenuto in loco, quindi egli è l’autore del furto)” - a ritenerne “una irragionevole e stravagante, come quella secondo cui si sarebbe verificato un evento probabile quanto una vincita alla lotteria” ed ha, perciò, accertato che IM 1 “a dispetto delle sue dichiarazioni, è autore di questi due furti” (sentenza appellata, n. 12 in fine, pag. 19).

                                24.   Al dibattimento d’appello, IM 1 ha riproposto le sue argomentazioni senza fondamentalmente addurre nuovi elementi. Interrogato in merito, egli ha dichiarato quanto segue:

“In relazione al furto di __________, IM 1 dichiara di avere quella sera suonato il campanello e bussato alla porta per vedere se c’era qualcuno in casa. Dopo avere appurato che nessuno rispondeva, è salito sul terrazzo dell’appartamento al primo piano attraverso un’impalcatura e lì ha subito visto che la porta finestra era già stata aperta. È entrato nell’appartamento per cercare qualcosa da rubare, ma l’ha trovato sottosopra, quasi fosse passato un tornado. Non ha trovato nulla da rubare. Semplicemente ha spostato il piccone che ha trovato abbandonato sulle scale per poter passare. Precisa che la porta finestra da cui è entrato era quella della camera da letto che era collegata con il resto dell’appartamento attraverso le scale sulle quali era appoggiato il piccone.” (verb. dib. d’appello pag. 4).

                                   a.   Su questo episodio, va, per prima cosa, messo in evidenza come sia assodato - e da lui ammesso - che il prevenuto ê entrato nell’abitazione dalla porta finestra della stanza intenzionato a commettervi un furto e come non sia contestato che sul manico del piccone utilizzato per sfondare la porta finestra della camera da letto dell’appartamento e lì ritrovato siano state rinvenute tracce del suo DNA.

A questi elementi va, poi, aggiunto, da un lato, l’accertamento secondo cui le modalità d’esecuzione dell’effrazione in questione sono simili a quelle abitualmente applicate da IM 1 - uso di un attrezzo rinvenuto in loco (AI n. 6 dell’inc. relativo all’atto d’accusa aggiuntivo ACC 27/2011, verbale PP 18 maggio 2011 di IM 1, pag. 2) o di un cacciavite che portava con sé - e, dall’altro lato, l’accertamento secondo cui, addirittura, proprio un piccone è stato da lui utilizzato per il furto commesso a __________ tra il 26 ed il 28 settembre e per quello a __________ fra il 22 ed il 24 ottobre 2008 (entrambi da lui ammessi dopo che tracce del suo DNA sono state trovate sui manici degli attrezzi; AI 120, verbale PP 23 febbraio 2011 di IM 1, pag. 7).

                                         Si tratta senza ombra di dubbio di accertamenti indizianti un suo coinvolgimento nel furto in questione.

                                  b.   Ciò premesso, occorre chinarsi sulla tesi difensiva dell’appellante che sostiene di essere giunto sul posto dopo che qualcuno già aveva scassinato il serramento, aperto la cassaforte e rubato (AI 120, verbale PP 23 febbraio 2011, pag. 4) e che spiega la presenza di tracce del suo DNA sul manico del piccone asserendo di avere trovato l’attrezzo sulle scale che collegavano la camera da letto (in cui era entrato) al resto dell’appartamento e di averlo spostato, appoggiandolo al muro, per poter passare.

                              b. 1.   In linea teorica, è sicuramente possibile che un’abitazione venga visitata la stessa sera da due malviventi diversi.

Ciononostante va riconosciuto - senza che sia necessario far capo a calcoli statistici che, non avendo alcuna valenza scientifica e non essendo in alcun modo sostanziati o suffragati da rinvii dottrinali, lasciano il tempo che trovano - che la probabilità che ciò avvenga, soprattutto alle nostre latitudini dove la delinquenza è ancora un fenomeno piuttosto contenuto, è bassa.

Tuttavia, le considerazioni che si possono trarre dall’esperienza della vita non possono essere utilizzate come dogmi incontrovertibili. A fronte di elementi concreti e plausibili, è doveroso ritenere ipotizzabile anche ciò che l’esperienza personale indurrebbe ad escludere.

Nel diritto penale l’esame dei fatti deve essere effettuato sulla base di dati concreti relativi al caso specifico: i calcoli delle probabilità - a maggior ragione se privi di qualsiasi scientificità -  giocano un ruolo marginale se non nullo.

Inoltre, in concreto, va osservato che il furto di __________ non ha potuto trovare una collocazione temporale precisa. Secondo quanto risulta dagli atti d’inchiesta (e quanto recepito nell’AA e nella sentenza impugnata), esso ha, infatti, potuto essere stato commesso nell’arco di ben 3 giorni, e meglio fra le 14.45 del 4 aprile 2008 e le 09.00 del 7 aprile 2008.

Ciò azzera - per quanto ancora occorresse - la valenza dei calcoli statistici operati dalla prima Corte e relativizza ancora di molto quanto può essere dedotto dall’esperienza della vita.

Oggettivamente, infatti, il relativamente lungo lasso di tempo in cui il furto è stato situato pone la questione in una luce ben diversa da quella che le ha dato la prima Corte.

Tenuto conto, inoltre, che il furto è avvenuto nell’unico appartamento di un cantiere ancora aperto, situato in una zona discosta e discreta, il lasso di tempo in cui il o i furti sono avvenuti lascia ampio spazio all’ipotesi della visita dei locali da parte di più persone o bande.

                              b. 2.   Ciò posto, va in primo luogo evidenziato come le tracce di DNA di IM 1 siano state rinvenute unicamente sul manico del piccone, mentre non ne sono state trovate sulla smerigliatrice.

La circostanza conferma la versione di IM 1, ritenuto come non sia logicamente ipotizzabile che colui che - secondo l’ipotesi accusatoria - ha preso la smerigliatrice nel cantiere vicino, l’ha trasportata nell’appartamento di ACPR 3 e lì l’ha usata non vi abbia lasciato tracce organiche.

Certo, la cosa sarebbe spiegabile se si ipotizzasse che il ladro ha usato i guanti.

E’ certo che IM 1 non aveva i guanti quando è entrato nell’appartamento di __________ avendo egli lasciato le sue tracce sul piccone.

Nella misura in cui l’ipotesi accusatoria fatta propria dai primi giudici prevede che il ladro abbia sottratto piccone e smerigliatrice dal cantiere vicino e li abbia portati con sé e utilizzati sia per entrare nell’appartamento che per aprire la cassaforte, il mancato ritrovamento di tracce biologiche di IM 1 sulla smerigliatrice esclude che, a sottrarli, sia stato IM 1. Non è, infatti, ipotizzabile che IM 1 abbia preso e maneggiato il piccone senza guanti e, poi, li abbia indossati soltanto al momento di prendere la smerigliatrice nel cantiere, trasportarla nell’appartamento e, lì, maneggiarla per aprire la cassaforte.

Questo, tanto più che la stessa inchiesta dimostra come IM 1 agisca prevalentemente senza indossare guanti: infatti, egli ha seminato tracce di sé in quasi tutti i furti che gli sono imputati.

                              b. 3.   In questo contesto va ancora rilevato che, contrariamente a quanto indicato nell’atto d’accusa principale e quanto sembra essere accertato nella sentenza impugnata, la smerigliatrice e la prolunga non sono state sottratte dal cantiere della ACPR 4.

In effetti, il “rapporto di complemento costatazione del furto” del 25 luglio 2008 (RPG all. 38, pag. 2) precisa che

“non è stato possibile stabilire l’origine della smerigliatrice. Contrariamente a quanto riportato nel formulario di denuncia furto della ACPR 4, nessuna delle ditte addette ai lavori ne ha denunciato la sparizione”.

Se ne deve desumere che l’autore del furto non ha agito con l’ausilio di strumenti trovati per caso in loco e che ha, invece, agito con utensili che, appositamente, egli si è portato appresso.

Questa circostanza - certa - dimostra che il ladro sapeva cosa avrebbe trovato nell’appartamento di ACPR 3, e meglio sapeva che lì avrebbe trovato una cassaforte.

Ora, non può essere preteso che IM 1 sapesse che nell’appartamento di ACPR 3 c’era una cassaforte: egli non conosceva né l’abitazione né i suoi occupanti ed è, peraltro, accertato che egli sceglieva i suoi obiettivi a caso, premurandosi unicamente di accertarsi che all’interno non vi fosse nessuno.

Ma non solo.

Tale modus operandi non è quello abitualmente usato da IM 1. Innanzitutto, perché egli non ha mai fatto uso di smerigliatrici (che non risulta abbia mai posseduto) o altri apparecchi simili.

In secondo luogo, perché egli si è sempre limitato ad entrare nelle abitazioni, procedendo allo scasso delle vie d’accesso o con un cacciavite o con attrezzi rinvenuti in loco.

Non va a questo proposito dimenticato che IM 1 non risulta avere mai aperto cassaforti del tipo di quella di ACPR 3. In merito, il 20 gennaio 2011, egli ha dichiarato quanto segue:

“una persona non può scassinare una cassaforte a muro. In altre occasioni, per esempio nel furto già ammesso al Procuratore, avevo trovato una piccola cassaforte semplicemente avvitata al muro. Per quelle basta poco e con una certa semplicità si possono strappare e portar via.”. (AI 32 all. 1, pag. 9)

                              b. 4.   Agli elementi sin qui evidenziati - che depongono tutti per l’estraneità di IM 1 dal furto - si aggiunge l’argomentazione relativa al carattere anomalo, nella carriera dell’imputato e avuto riguardo alle sue peculiarità personali, del furto di quadri nonché alla bassa attrattiva di tale refurtiva, difficile non solo da smerciare ma anche da trasportare oltre confine.

E’ notorio che i furti di opere d’arte - beni, non solo facilmente rintracciabili, ma di difficile, se non impossibile, valutazione e vendita per un profano - avvengono in genere su commissione, per mano di esperti, per cui essi non sono praticamente mai improvvisati.

E’ certo che IM 1 - praticamente analfabeta - non è in grado di distinguere fra una crosta ed un’opera d’arte. Ed è praticamente certo che egli non può avere contatti con persone che hanno le competenze e le conoscenze necessarie a piazzare una simile refurtiva.

Non va, neppure, negletto che IM 1 non ha mai rubato dei dipinti. Pur essendo di rilevanza circoscritta - ritenuto come ci sia una prima volta per tutto - un simile dato va comunque considerato.

                              b. 5.   Di rilievo è, poi, il volume dei 6 quadri sottratti.

Pur se si trattava di opere di dimensioni non grandissime, esse raggiungevano, comunque, un massimo di cm 60 x cm 90 (AI 111, perizia 18 settembre 2008, pag. 5). Pertanto, insieme esse formavano certamente un volume non indifferente, tenuto soprattutto conto delle caratteristiche delle cornici tipiche del periodo dei dipinti (metà/fine ottocento). Esse formavano, dunque, un pacchetto voluminoso, impossibile da nascondere (e, forse, anche da trasportare) sull’auto di piccole dimensioni che IM 1 usava.

Ritenuto come egli dovesse forzatamente passare la frontiera, simile elemento concorre a supportare la conclusione di estraneità di IM 1 dal furto che si impone già in forza degli elementi sin qui discussi.

                              b. 6.   La prima Corte ha considerato quale elemento a favore della colpevolezza dell’accusato, il fatto che le sue dichiarazioni non sarebbero attendibili poiché egli ha mentito persino su questioni non rilevanti, quali i suoi studi (sentenza appellata, consid. 12 pag. 19). Si tratta di una deduzione che non può venire condivisa, poiché fondata su un esame superficiale e generico delle deposizioni dell’accusato. Posto che di principio ogni menzogna è inaccettabile, va qui ribadito che quella specifica presa ad esempio per ritenere falso tutto quanto da lui detto è, in realtà, giustificabile da un punto di vista soggettivo, andando a toccare un tema sensibile. Di conseguenza, il fatto che IM 1 abbia vantato titoli di studio mai posseduti non è sufficiente né a fondare un giudizio di generica inaffidabilità né a evitare di confrontarsi criticamente con le sue versioni dei fatti.

A questo proposito, non si può dimenticare che IM 1, seppur dopo alcune reticenze, ha collaborato al chiarimento dei fatti più rilevanti, assumendosi anche responsabilità che avrebbe potuto relativizzare, in particolare riguardo l’ammontare delle refurtive ed alla loro qualità.

                              b. 7.   Infine, va sottolineato che dalla cassaforte è stato asportato tutto il contenuto ad eccezione di un piccolo __________ (verbale ACPR 3 14 luglio 2008, pag. 2, RPG all. 38).

Si tratta di un gesto inconciliabile con la figura di IM 1: un __________, per quanto piccolo, è un oggetto di sicuro interesse per qualsiasi rapinatore occasionale, a maggior ragione per IM 1 che, come risulta dagli atti, non disdegna nemmeno oggetti di scarso valore.

                                         Pertanto, ben ponderati tutti gli elementi a carico e quelli a discolpa del prevenuto, non si può che concludere che non sussistono elementi sufficienti ad accertare che è stato IM 1 a sottrarre gli oggetti di cui alla denuncia di ACPR 3.

Decidere diversamente significherebbe violare il principio in dubio pro reo, garanzia di cui ognuno, indipendentemente dal suo passato e dalla sua storia, deve beneficiare.

Essendo i due furti strettamente legati, l’assoluzione di IM 1 dal furto ai danni di ACPR 3 porta con sé anche la sua assoluzione per il furto compiuto ai danni della ACPR 4, e per i relativi danneggiamenti.

                                         Per contro, sulla scorta delle sue ammissioni, IM 1 deve essere condannato per tentato furto ai danni di ACPR 3 e per la connessa violazione di domicilio.

                                         furto subito fra il 29 e il 30 agosto 2008 da ACPR 8 a __________ (C.5. dell’atto di accusa)

                                25.   Al riguardo, la Corte delle assise criminali ha rilevato che IM 1, dopo avere ammesso di essersi arrampicato sul balcone del primo piano sul retro dell’abitazione, portando con sé il solito cacciavite, ha negato di avere forzato la porta finestra sostenendo che essa era già stata scassinata ed ha asserito di essere, comunque sia, entrato nel tentativo di recuperare qualcosa di interessante ma che tale ricerca non ha avuto buon esito e lui se ne é andato senza asportare nulla. In quell’occasione ha pure visto che la cassaforte era stata danneggiata e recava un taglio sulla parte superiore.

                                         Il tribunale di prima istanza - dando atto che “le considerazioni della difesa sul rischio per il IM 1 costituito dal recare con sé oltre la frontiera il fucile (ad aria compressa) rubato nell’occasione sono più ragionevoli di quelle sui quadri” - non ha creduto alla versione di IM 1: da un lato perché egli “mente (come sui titoli di studio) a prescindere dalla necessità di mentire” e, dall’altro, per l’inverosimiglianza della situazione descritta, già solo “sulla base del calcolo delle probabilità” (sentenza appellata, consid. 13, pag. 19).

                                26.   Al dibattimento d’appello, IM 1 ha ribadito di non avere scassinato la porta finestra e di non aver asportato alcunché dall’appartamento in questione, tanto meno la refurtiva indicata dall’accusa. La sua condanna sarebbe fondata su un’errata interpretazione dei fatti e delle prove, poiché non vi sono sufficienti elementi oggettivi a suo carico.

                                         Sui fatti, egli si è così espresso:

“Riguardo il furto di __________ conferma di avere trovato la porta finestra scassinata, di essere entrato, di avere trovato la cassaforte che presentava dei tagli, di avere guardato all’interno con la pila e di avere visto che c’erano degli oggetti. Non aveva però nulla per aprire la cassaforte. Poi ha aperto la porta di una camera e da lì sono usciti due o tre cani che l’hanno impaurito per cui se ne è andato.” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 4).

                                   a.   Di nuovo, sulla scorta delle sue stesse ammissioni, è accertato che l’accusato è effettivamente entrato nell’abitazione di ACPR 8 tra il 29 ed il 30 agosto 2008, con l’intenzione di commettere un furto.

Se è vero che, per questa fattispecie, ritenuto il breve tempo in cui l’appartamento è rimasto incustodito (dalle 20.05 del 29 agosto 2008 alle 00.10 del giorno seguente), l’esperienza della vita induce a nutrire forti perplessità sulla tesi del ladro sconosciuto che l’avrebbe preceduto, è anche vero che numerosi elementi depongono per l’estraneità di IM 1 anche da questo furto.

                                  b.   L’elemento determinante - cioè, quello che pone i maggiori dubbi sulla tesi accusatoria - è il fatto che anche qui è stata usata una smerigliatrice per tentare di scassinare la cassaforte.

Come visto sopra, non risulta che IM 1 abbia mai né posseduto né utilizzato una smerigliatrice.

Del resto, ammettere che è stato IM 1 a tentare di aprire la cassaforte, significa ammettere, contro ogni logica, che egli, dopo avere abbandonato pochi mesi prima nell’appartamento di __________tale attrezzo, se ne è procurato - comprandolo, visto che non risultano furti - un altro da usare successivamente.

Inoltre, non si può non considerare che le modalità di apertura (o tentativo di apertura) della cassaforte a __________ sono estranee al modo di agire di IM 1 la cui tipicità - così come accertato dagli inquirenti - non comporta mai l’utilizzo di un simile attrezzo.

                                   c.   Depone, poi, contro la responsabilità di IM 1 il fatto che dall’abitazione di ACPR 8 è stato, fra le altre cose, sottratto un fucile.

Così come correttamente evidenziato dalla difesa, è estremamente rischioso varcare la frontiera con un fucile.

Ritenuto come tale arma (ad aria compressa) non costituisca un oggetto particolarmente appetibile per IM 1 (egli non usa armi nelle sue scorribande e un oggetto simile non può rendergli molto), è fortemente improbabile che egli si sia assunto un tale rischio accresciuto.

                                  d.   Rafforza, poi, la credibilità dell’accusato il fatto che egli ha ammesso liberamente di essere stato nell’abitazione di ACPR 8 con l’intenzione di commettere un furto, nonostante nell’appartamento non fossero state trovate sue tracce biologiche: in queste condizioni, per lui sarebbe stato facile (ed esimente) negare. Il non averlo fatto depone per la credibilità della sua versione.

Infine, contribuisce ad accrescere la verosimiglianza della versione resa da IM 1 il fatto che egli - ammesso di essere entrato con intenzione di rubare e, quindi, ammesso il tentato furto non aveva alcun particolare interesse a negare di essere riuscito nel suo intento se ciò fosse stato il caso: la pena non sarebbe stata influenzata in modo particolare da tale ammissione (la refurtiva non aveva valore particolare).

Concludendo, anche per questo furto vi sono elementi di fatto che non permettono di escludere il ragionevole dubbio sulla responsabilità di IM 1.

Egli va, dunque, prosciolto dal reato di furto e da quello di danneggiamento di cui ai punti 1.C.5. e 2.C.5 dell’AA.

Per contro, viste le sue ammissioni, egli deve essere, in relazione a tale episodio, condannato per tentato furto e per violazione di domicilio.

tentato furto ai danni di ACPR 10 di __________ (A.5. dell’atto di accusa)

                                27.   In relazione a quest’effrazione, la Corte delle assise criminali ha considerato che:

                                         -     proprio ad __________, alle ore 15.30 del 5 febbraio 2009, IM 1 e la compagna si sono imbattuti in un controllo di polizia;

                                         -     lo scasso è avvenuto per mezzo di un attrezzo piatto (con ogni probabilità un cacciavite), della stessa misura (mm 10) di quello usato da IM 1 il giorno seguente per il furto a __________, da lui confessato (allegato 47 RPG);

                                         -     uno dei cellulari sequestrato a AP 1 al momento del primo arresto era agganciato all’antenna di __________ alle 20.20 del 5 febbraio 2009 (sentenza appellata, consid.19.4, pag. 24).

Da questi elementi, la prima Corte ha dedotto la presenza degli accusati ad __________ prima del furto, nonché la loro partenza da questa località in direzione di __________ (ove il telefono risultava agganciato alle 20.46) in orari compatibili con la commissione del reato.

A sostegno dell’accertamento secondo cui è stato IM 1 a tentare il furto, la prima Corte ha nuovamente fatto perno sulla sua scarsa credibilità rilevando, in particolare, come non si possa prestare fede alla sua affermazione di non ricordare lo scopo del viaggio ad __________ e come egli abbia mentito dichiarando di essere, insieme alla compagna, rientrato a __________ dopo il controllo di polizia mentre, in realtà, i due sono rimasti in Ticino dove, nei giorni successivi (il 6 a __________ e il 7 febbraio a __________) hanno commesso due furti.

                                28.   Al dibattimento d’appello IM 1 ha nuovamente negato ogni coinvolgimento nel tentato furto rilevando come sia arbitrario considerarlo autore semplicemente perché è incappato in un controllo di polizia poche ore prima e perché ha lasciato la zona in direzione di __________ in un orario compatibile con l’evento.

                                         In merito alla presenza ad __________ egli ha dichiarato di esserci andato, quel pomeriggio, perché intenzionato a trascorrere la giornata in un centro benessere” di cui non ricorda il nome (verbale del dibattimento, pag. 4).

Al riguardo, AP 1 ha detto di non ricordare il motivo di quella trasferta ad __________ ma ha precisato che ad __________ c’era un locale di scambisti che era solita frequentare insieme al compagno: pertanto, ritenuto come quel locale fosse aperto di giovedì pomeriggio e come il 7 febbraio 2009 fosse, appunto, un giovedì, la donna ha ipotizzato che quello fosse lo scopo della trasferta ad __________.

                                   a.   Non ha da essere dimostrato che, da sola, la presenza dell’ accusato ad __________ in un lasso di tempo compatibile con il tentativo del furto non basta a fondare l’accertamento secondo cui IM 1 ne era l’autore. Semplicemente ciò prova che egli aveva la possibilità di compiere tale furto. Ma non ha da essere dimostrato che con ciò la pubblica accusa è ancora lontana dalla meta. La distanza dalla meta si riduce ma non di molto se a tale elemento si aggiunge la modalità di forzatura della porta finestra, compatibile con quella tipica di IM 1.

Ritenuto, però, come questa modalità non sia appannaggio esclusivo né di IM 1 né - come preteso nel rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del 16 marzo 2011 (AI 149, pag. 26) - dell’etnia Sinti ma è comune alla stragrande maggioranza dei ladri d’appartamento, la presenza di un malvivente in una regione non esclude quella di altri che agiscono con modalità analoghe.

In concreto, poi, non può essere dimenticato che, contrariamente alla tesi dei primi giudici, i prevenuti hanno motivato la loro trasferta ad __________ con un’argomentazione plausibile, in ogni caso non destituita di verosimiglianza ritenute le loro abitudini sessuali e l’accertamento secondo cui, quel pomeriggio, il privé da loro frequentato era aperto.

                                         Infine, che, nei giorni seguenti, IM 1 abbia perpetrato tre furti in Ticino non è sufficiente a rafforzare il castello accusatorio relativo a questo reato: non si vede, peraltro, il motivo per cui egli debba intestardirsi a negare questo furto tentato se egli ne fosse l’autore visto che egli non si è fatto pregare molto per confessare gli altri, e, in particolare, i tre commessi nei giorni seguenti.

L’interesse trovato al riguardo dalla prima Corte non è verosimile poiché presuppone un personaggio maggiormente arguto dell’imputato.

In queste condizioni, forza è concludere che non può essere escluso il ragionevole dubbio. Ne deriva che IM 1 deve venire assolto anche da questa imputazione.

Aggravante specifica della commissione per mestiere, art. 139 cifra 2 CP

                                29.   IM 1 ha contestato la conclusione della prima Corte secondo cui egli ha agito per mestiere. A suo dire, lui non avrebbe mai fatto del furto la sua fonte di sostentamento né la sua professione, neppure a titolo accessorio.

I 15 furti commessi - sostiene - vanno diluiti su tre anni e, perciò, non sono indice né di ripetitività, né di prontezza a reiterare il comportamento criminale. Si tratta - asserisce IM 1 - di eventi occasionali, “forse (ma non vi sono accertamenti in tal senso) patologici, ma non certo giustificati dall’intenzione dell’appellante di fare mestiere del furto.” (appello 21 luglio 2011, pag. 14).

                                30.   L’art. 139 cifra 2 CP sanziona il colpevole di furto con una pena privativa della libertà sino a 10 anni o una pena pecuniaria non inferiore alle 90 aliquote, se ne fa mestiere.

Secondo la giurisprudenza, l’autore agisce per mestiere laddove risulta - dal tempo e dai mezzi che consacra agli atti criminosi, dalla frequenza degli stessi durante un periodo determinato, così come dall’entità dei guadagni auspicati o ottenuti - che egli esercita l’attività delinquenziale alla stessa stregua di una professione, anche semplicemente accessoria. E’ necessario che la persona miri ad ottenere dei redditi non indifferenti e relativamente regolari (STF 6B_681/2009 del 18 febbraio 2010, consid. 2; DTF 116 IV 319, consid. 4; DTF 117 IV 65; DTF 119 IV 129; DTF 123 IV 116).

Elementi costitutivi del delinquere per mestiere sono quindi una commissione ripetuta dei reati, l’intenzione di ottenerne un reddito e la disponibilità a commettere anche nel futuro un numero imprecisato di reati del tipo in questione.

Innanzitutto, dunque, è necessario che il prevenuto abbia già compiuto dei reati. Se da un lato, uno solo non è sufficiente, dall’altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si può parlare di professione del crimine. Per la valutazione si deve considerare quale è stato il periodo nel quale gli atti sono stati perpetrati e l’ammontare della refurtiva. Così, ad esempio, possono essere sufficienti 5 furti in una settimana con un bottino complessivo di fr. 2'000.-, mentre non lo sarebbero 5 furti in un anno, per lo stesso ammontare. La verifica non può essere fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (Marcel Alexander Niggli/Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n. 93 ad art. 139).

In secondo luogo, deve poi essere esaminato se l’autore ha agito con l’intenzione di ottenere un reddito. Ciò è dato solo se è riconoscibile la volontà di derivare con una relativa regolarità dall’attività criminale delle entrate per coprire una parte delle spese necessarie a mantenere il tenore di vita.

Il TF ha ritenuto sufficiente che il reddito conseguito dall’attività delittuosa basti a coprire i costi nella misura, a volte, del 10% e, a volte, del 25%. E’ stato, ad esempio, considerato sufficiente un importo mensile di fr. 1'000.- per un meccanico (DTF 119 IV 129, 133) rispettivamente quello di fr. 500.- mensili a fronte di un salario di fr. 3'500.- (DTF 123 IV 113, 116). Troppo scarse sono, per contro, state ritenute entrate per fr. 250.- al mese (DTF 116 IV 319, 334 seg.). Non è necessario che l’autore riesca concretamente ad ottenere il reddito, basta la corrispondente intenzione (DTF 68 IV 40, 44; DTF 78 IV 91, 94 seg.). Neppure indispensabile è che la delinquenza rappresenti l’unica o la principale fonte di guadagno del reo: un reddito complementare basta (DTF 123 IV 113, 117).

Da ultimo l’autore deve essere pronto a commettere un numero imprecisato di reati del genere in questione. La questione risulta essere poco problematica se egli nel passato ha perpetrato reati in una maniera tale, da aver già palesato questa sua disponibilità. Se il numero dei delitti realmente effettuati è ridotto, la qualificazione può avvenire solo sulla scorta di una prognosi di plausibilità con riferimento a comportamenti futuri, fondata su quando da lui sino a quel momento fatto e considerati la frequenza dei delitti, i mezzi impiegati per la loro commissione e l’ammontare del bottino (Marcel Alexander Niggli/ Christof Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht II, n. 102 ad art. 139).

                                31.   Nella fattispecie, 17 furti con scasso commessi o, in tre casi, tentati sull’arco di 35 mesi (dall’8 febbraio 2008 al 4 gennaio 2011) - con una refurtiva complessiva di fr. 398'421.- sono indubbiamente indice di una dedizione al crimine per mestiere. In questo modo, in effetti, il prevenuto si è garantito un bottino di oltre fr. 11'380.- al mese, corrispondenti di sicuro (anche tenuto conto della differenza di valore sul mercato nero dei ricettatori) ad un reddito di importo rilevante (in ogni caso, superiore a quello che egli ha dichiarato avere avuto dalle sue attività lecite) e caratterizzato, inoltre, da una buona regolarità.

                                         Quella che risulta essere una lunga interruzione (periodo che va da aprile 2009 al gennaio 2011 in cui sono stati commessi due soli furti), non modifica nulla alla situazione. A prescindere dal fatto che il periodo di quiete apparente trova giustificazione oggettiva nell’ordine d’arresto contro IM 1: non si può, in effetti, trascurare che, non appena questi ha potuto riavere i documenti e ottenere il blocco dell’ordine d’arresto (a fine 2010), ha ricominciato a rubare (4 gennaio 2011). La sua intenzione di continuare a farlo è stata da lui stesso ammessa (verbale 21 gennaio 2011, pag. 4, AI 33) ed è comprovata dalla presenza del cacciavite nascosto a bordo della vettura sulla quale si trovava con la compagna al momento dell’ultimo e definitivo arresto e dall’oscuramento del fanale di illuminazione della targa.

                                         Pertanto, si deve concludere che, in concreto, sono dati i presupposti del reato commesso per mestiere.

Commisurazione della pena

                                32.   IM 1 ha censurato la commisurazione della pena a suo carico di cui ha chiesto una riduzione e di cui ha postulato, la sospensione condizionale parziale, limitatamente almeno a 24 mesi, con un periodo di prova di 5 anni. Al dibattimento ha modificato le sue richieste auspicando che la pena detentiva da espiare sia fissata in un massimo di 18 mesi.

                                33.   Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Niklaus Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar StPO, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

                                34.   Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

                                         Nella norma, che codifica la giurisprudenza consolidata da tempo, il legislatore ha ripreso dal vecchio diritto, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale ed aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo parametro, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge riprende, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).

                                         L’art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1), conferendo in tal modo un ampio potere d'apprezzamento al giudice.

La giurisprudenza che ha funto da base per la modifica legislativa di cui all’art. 47 cpv. 2 CP, ha precisato che per la valutazione della gravità della colpa entrano in considerazione diversi fattori. Da una parte quelli relativi al fatto incriminato: in particolare, le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno ad una banda e la recidiva. Dall’altra, quelli afferenti alla personalità del reo: vale a dire, il suo vissuto precedente, le sue difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo l’infrazione (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento), la situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 129 IV 6 consid. 6.1, 124 IV 44 consid. 2d, cfr. pure sentenza CCRP 28 aprile 2005, inc. n. 17.2002.58/66, consid. 5b e c, giurisprudenza emessa in relazione all’art. 63 vCPS, pacificamente applicabile anche sotto l’egida del nuovo diritto, non avendo la novella legislativa nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa, cfr. FF 1999, pag. 1704, cfr. pure Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, ad art. 47, n. 4 e Petit Commentaire, CP I, n. 1 ad art. 47), non potendo trascurare, inoltre, la sensibilità personale all’espiazione della pena (“Strafempfindlichkeit”) per rapporto allo stato di salute, all’età, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231).

                                         Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all’art. 47 CPS diano luogo a un obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292 e 124 IV 44).

                                         Il giudice deve prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato nonché la reprensibilità dell’offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l’espressione di “risultato dell’attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto, nonché alla possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in quest’ultimo caso alla libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità (DTF 127 IV 101). In relazione a quest’ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell’autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell’art. 19 CPS, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto. Le circostanze esterne si riferiscono per esempio a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un’attenuazione della pena (FF 1999 1745, cfr. pure sentenza del Tribunale federale 6B_370/2007 consid. 2.2 del 12 marzo 2008).

                                35.   Giusta l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è vincolato al massimo legale del genere di pena.

Per il cpv. 2 dello stesso disposto, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (DTF 121 IV 9 consid. 2d/cc).

                                36.   Per la commisurazione della pena da infliggere a __________, la Corte delle assise criminali ha, dal profilo oggettivo, considerato che egli è autore colpevole di 19 furti (oltre che dei relativi danneggiamenti e delle violazioni di domicilio) “per un valore complessivo denunciato ingentissimo, ma del quale vi è pressoché sicuro riscontro per essere state richiamate in atti le relative pratiche assicurative, pari ad oltre fr. 2 milioni” (sentenza appellata, n. 23 pag. 27). Rilevato, poi, come IM 1 sia un ladro professionista “non correggibile”, che non ruba solo per sopravvivere ma per “arricchirsi e fare la bella vita”, i primi giudici hanno sottolineato come egli abbia agito con grande energia criminale, affrontando lunghe trasferte pur di venire a rubare in Ticino e come nemmeno la nascita del figlio lo abbia indotto a migliori comportamenti. Tenuto, infine, conto - a suo favore - del fatto che egli è “cresciuto in un ambiente criminogeno” e della sua parziale confessione relativa anche a furti per i quali non vi era rilevamento di tracce genetiche, i primi giudici hanno ritenuto adeguata alla sua colpa la pena detentiva di 2 anni e 10 mesi.

                                37.   Occorre, dapprima, rilevare che i furti di cui IM 1 deve rispondere sono 17 (di cui tre tentati) e non più 19 per una refurtiva del valore denunciato - non più di fr. 2'011'249.- ma di fr 398'421.- fr.

Ciò detto, questa Corte condivide nelle grandi linee (ad eccezione della considerazione sull’ambiente criminogeno di cui già s’è detto) la sostanza delle argomentazioni svolte dalla prima Corte nella commisurazione della pena.

                                         In concreto, rilevanti diventano, dal profilo oggettivo, il non indifferente numero di furti (con reati annessi) di cui IM 1 deve rispondere, la loro relativa regolarità e l’elevato danno causato ritenuto, a quest’ultimo proposito, come al valore della refurtiva occorra aggiungere l’entità, non certo trascurabile, dei danni causati con gli scassi.

                                         Sempre a livello oggettivo, occorre , poi, considerare come IM 1 abbia adottato un modus operandi, che non può certo dirsi raffinato, ma che, comunque, denota una certa professionalità (scassinamento dei serramenti con un cacciavite o attrezzi trovati in loco, predilezione per gioielli facilmente smerciabili o denaro, occultamento della refurtiva nel vano autoradio o in altri anfratti dell’auto, oscuramento del faro di illuminazione della targa, scelta di venire a rubare in Ticino, a oltre km 300 da casa).

Pure da considerare, dal profilo oggettivo a definizione della colpa di IM 1, è che solo l’arresto - come visto sopra - ha permesso di porre fine alla sua attività delinquenziale, ritenuto che per sua stessa ammissione egli avrebbe ancora rubato; ciò è indice di una volontà delinquenziale saldamente instaurata (del resto,egli non ha esitato a tornare in Ticino nemmeno quando sapeva che gli inquirenti ticinesi già erano in possesso del suo DNA).

Dal profilo soggettivo, rilevante è il fatto che IM 1 ha concretamente dimostrato che egli non ha delinquito solo per assicurarsi di che vivere ma lo ha fatto per assicurarsi un surplus ritenuto, in particolare, come egli abbia continuato, anche al dibattimento d’appello, a dichiarare che con le sue attività lecite (commerciante auto usate e, per un po’, gestore di discoteca) riusciva ad ottenere un reddito di circa 1.500.-/2.000.- Euro al mese (verb dib. d’appello pag. 2). Ciò qualifica in senso negativo la sua colpa ritenuto che la libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità era, in questo senso, totale.

Nell’ambito delle circostanze personali (Täterkomponente), non è da trascurare - quale ulteriore elemento aggravante che egli non ha saputo trarre profitto né dalle 4 precedenti condanne in Italia (per furto o reati connessi quali il possesso ingiustificato di chiavi alterate) né dal carcere patito.

Dagli atti non emergono particolari elementi attenuanti. A suo favore può parlare soltanto la sua ammissione di alcuni reati per i quali non vi erano prove. A questa parziale confessione va aggiunto, quale elemento attenuante generico, la sua scarsa formazione di base (IM 1 è quasi analfabeta) che, certamente, costituisce un handicap non indifferente.

                                         Pertanto, questa Corte ritiene che adeguata alla colpa di IM 1 sia la pena detentiva di 27 mesi.

                                38.   __________ ha chiesto la concessione della sospensione condizionale almeno parziale della pena.

                                   a.   Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1).

Tuttavia, se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1).

Per costante giurisprudenza, le condizioni soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art. 42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 2.1; STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1).

                                  b.   Come visto, IM 1 è stato co

17.2011.71 — Ticino Corte di appello e di revisione penale 29.09.2011 17.2011.71 — Swissrulings