Incarto n. 17.2011.69
Locarno 17 aprile 2012/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
per statuire sull’istanza presentata il 30 maggio 2011 da
IS 1 rappr. dall’ DI 1
tendente ad ottenere un’indennizzo ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 5 settembre 2011 (17.2011.35-36);
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti di accusa 14 dicembre 2010, il procuratore pubblico ha riconosciuto i coniugi IS 1 autori colpevoli di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità per avere, tra il 1. settembre 2004 ed il 31 dicembre 2007, in correità tra loro, ottenuto dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità di Bellinzona (in seguito UAI) prestazioni indebite per un importo complessivo di almeno fr. 36'004.50, in particolare per avere chiesto e ottenuto dal suddetto Ufficio il rimborso delle spese per il trasporto in taxi del figlio __________, affetto da distrofia muscolare, sulla tratta casa-scuola quattro volte al giorno, allegando ogni anno alla richiesta le offerte che essi si erano fatti allestire da parte della __________ e sottacendo che in realtà era la madre ad accompagnare personalmente il figlio a scuola in auto.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di G. alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 130.cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 11'700.-) e di J. alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (pari a complessivi fr. 4'500.-), proponendo nei due casi la sospensione condizionale con un periodo di prova di due anni e l’ulteriore condanna alla multa di fr. 500.-, al risarcimento dell’importo di fr. 36'004.50 alla parte civile Ufficio dell’assicurazione invalidità nonché al pagamento di tasse e spese.
B. Con sentenza 5 aprile 2011, statuendo sulle opposizioni tempestivamente interposte dagli accusati, il giudice della Pretura penale ha prosciolto gli accusati, caricando tasse e spese allo Stato che è stato astretto a rifondere ai coniugi IS 1 l’importo di fr. 5'841.90 a titolo di ripetibili.
C. Avverso la sentenza di prima sede il procuratore pubblico, il 5 maggio 2011, e l’accusatore privato, il 10 maggio 2011, hanno presentato dichiarazione di appello alla Corte di appello e di revisione penale, chiedendo la condanna degli istanti, ivi compresa la condanna al pagamento dell’importo di fr. 36'004.50.
D. Con sentenza 5 settembre 2011, la CARP ha respinto gli appelli, confermando il proscioglimento degli istanti, ponendo gli oneri processuali di prima sede a carico dello Stato e quelli di seconda sede a carico dello Stato rispettivamente, per quanto concerne la tassa di giustizia e le spese processuali in relazione con l’appello da lui presentato, dell’accusatore privato. La CARP ha, inoltre, condannato lo Stato e l’accusatore privato a versare agli istanti complessivi fr. 4'000.- (fr. 2'000.- ciascuno) a titolo di ripetibili.
E. Con l’istanza in esame, contenuta nelle loro osservazioni 30 maggio 2011 agli appelli del procuratore pubblico e dell’accusatore privato, i coniugi IS 1 chiedono che lo Stato del Canton Ticino venga condannato a versare loro quale risarcimento delle spese legali sostenute nell’ambito del procedimento di appello e, meglio, “dal giorno seguente la pronuncia della Pretura Penale ad oggi” - l’importo di complessivi fr. 2'022.-, riservandosi di adattare la cifra in caso di indizione del pubblico dibattimento (cfr. osservazioni 30.5.2011 avv. DI 1, pag. 15).
F. Dopo l’avvenuto dibattimento, con scritto 26 ottobre 2011, gli istanti hanno aggiornato la loro richiesta di indennizzo, postulando la rifusione della nota di onorario del loro legale ammontante a complessivi fr. 4'810.30 (atto processuale II).
G. Con scritto 10 novembre 2011, la Divisione della giustizia della Repubblica e Cantone Ticino ha comunicato di rimettersi alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico (atto processuale V).
Con scritto 11 novembre 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, si è a sua volta rimesso al giudizio della Corte (atto processuale IV).
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.
a. L’autorità penale competente, ex art. 429 cpv. 2 CPP, per decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale è quella che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP) e, meglio, quella che per ultima si è pronunciata sul merito (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 53 ad art. 429 CPP).
In concreto, dunque, competente per decidere sull’istanza in discussione è la scrivente Corte che, con sentenza 5 settembre 2011, ha confermato il proscioglimento degli istanti deciso dalla Pretura penale.
b. Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
b.1. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).
b.2. L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale.
Nel merito, negli art. 429 e segg. CPP fed. si ritrovano molti dei principi generali estrapolati dagli art. 317 e segg. CPP TI, tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (CRP 60.2010.419 del 31 gennaio 2011). Pertanto, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, di principio, la sua validità.
b.3. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP fed., l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP TI, anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP).
Questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dal
1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa.
Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
Rimanendo valido il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, questa Corte ritiene che la remunerazione oraria debba essere fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (la CRP, fondandosi su una decisione del CdM del 2001, applicava un importo base di fr. 250.-).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).
2. Con scritto 26 ottobre 2011, gli istanti hanno postulato la rifusione, a titolo di indennizzo, della nota professionale del loro patrocinatore di fiducia da loro stessi definita “completa” (cfr. doc. II) ed ammontante a complessivi fr. 4'810.30. Detto importo corrisponde a fr. 4'000.- di onorario (pari a 14 ore e 20 minuti a fr. 280.-/ora, arrotondato per difetto), fr. 454.di spese e fr. 356.30 di IVA (atto processuale II).
La tariffa oraria di fr. 280.- esposta nella summenzionata nota è conforme ai principi sopraindicati, ritenuto che la fattispecie non appare particolarmente complessa né dal profilo fattuale né da quello giuridico (ciò che, peraltro, gli istanti neppure pretendono).
Il dispendio orario indicato appare, nel complesso, adeguato e viene ammesso così come esposto. Si giustifica, quindi, di riconoscere un onorario pari a 14 ore e 20 minuti a fr. 280.-/ora, per complessivi fr. 4’013.-, arrotondati, come da richiesta, a
fr. 4’000.-.
Anche le spese indicate nella nota professionale sono ammesse, come esposte, per complessivi fr. 454.-.
L’IVA ammonta a fr. 356.30.
Dall’importo complessivo di fr. 4’810.30 occorre dedurre fr. 4'000.- già accordati agli istanti per ripetibili dalla CARP con sentenza 5 settembre 2011 (cfr. sentenza CARP 17.2011.35-36 consid. 5 e dispositivi n. I.2 e n. II.2).
Essi vanno, pertanto, risarciti a titolo di spese legali nella misura di fr. 810.30.
3. Spese
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 550.-. sono interamente poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
dichiara e pronuncia:
1.L’istanza è accolta.
Di conseguenza, a titolo di indennizzo giusta gli art. 429 e segg. CPP, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1 - assolti dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità con sentenza 5 settembre 2011 della CARP - l’importo di fr. 810.30.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.b) spese complessive fr. 50.fr. 550.sono integralmente posti a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
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