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Ticino Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.134

13 février 2012·Italiano·Tessin·Corte di appello e di revisione penale·HTML·1,300 mots·~7 min·7

Résumé

Istanza di revisione inoltrata dopo l'entrata in vigore del nuovo CPP federale: autorità competente, procedura applicabile e motivi di revisione pertinenti. Irricevibilità dell'istanza

Texte intégral

Incarto n. 17.2011.134

Locarno 13 febbraio 2012/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 19 dicembre 2011 da

 IS 1  rappr. dall'  DI 1    

contro il decreto d’accusa emanato nei suoi confronti il 13 marzo 2009 dal Ministero Pubblico  

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 13 marzo 2009 il procuratore pubblico ha ritenuto IS 1 autore colpevole di:

complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per avere, a __________, il 1. febbraio 2000, d’intesa con il notaio avv. C., nell’intento di porre fine ad un’interminabile e conflittuale vertenza che lo vedeva opposto al fratello G. e alla di lui moglie M. per questioni ereditarie e per irrisolti crediti vantati dal fratello nei suoi confronti, contribuito a fare attestare, nel rogito no. 243 del notaio C., che il prezzo di compravendita immobiliare della part. n. , delle part. n.  nonché dell’unità  sulla part. n.  era di fr. 290'000.- allorquando il prezzo da lui realmente pattuito con M. per la cessione di tali fondi ammontava ad almeno fr. 410'000.- ritenuto che il contratto prevedeva pure la rinuncia (compensazione) del credito di fr. 120'000.- che il fratello G. vantava nei suoi confronti e di cui alla separata convenzione sottoscritta tra le parti in lite lo stesso giorno del rogito, unitamente a M., compensazione di credito senza la quale IS 1 non avrebbe ceduto i menzionati fondi alla cognata.

In applicazione della pena il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IS 1 alla multa di fr. 1’500.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 15 giorni).

                                  B.   Per lo stesso complesso di fatti, con decreti d’accusa 23 marzo 2009, il magistrato d’accusa ha pure ritenuto il notaio avv. C. autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari e M. autrice colpevole di complicità in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, proponendone la condanna alla multa di fr. 2'500.-, rispettivamente di fr. 1'500.-.

                                  C.   I tre accusati hanno sollevato tempestiva opposizione contro i rispettivi decreti d’accusa. In data 16 marzo 2011 IS 1 ha, tuttavia, comunicato al giudice della Pretura penale che, per motivi personali, non se la sentiva di presentarsi al processo e che, pertanto, ritirava l’opposizione contro il decreto d’accusa a suo carico.

                                  D.   Con scritto 13 gennaio 2012 (cfr. act. VI), il giudice della Pretura penale ha comunicato a questa Corte che il dibattimento relativo al procedimento penale a carico dell’avv. C. e di M. è stato suddiviso in due parti precisando di avere giudicato, il 26 settembre 2011, unicamente le questioni concernenti la colpevolezza e di avere prosciolto entrambi gli accusati. Il pretore ha, altresì, riferito che la seconda parte del dibattimento - relativa alle richieste d’indennizzo delle parti – avrebbe avuto luogo il 23 gennaio 2012 ed ha precisato, infine, di non avere ancora proceduto ad emanare il decreto di stralcio del procedimento penale a carico di IS 1.

                                  E.   Con istanza 19 dicembre 2011, IS 1 invoca il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP sostenendo che la decisione di proscioglimento dell’avv. C. e di M. è inconciliabile con la sua condanna. Egli chiede, pertanto, l’annullamento del decreto d’accusa.

                                  F.   Con scritto 3 gennaio 2012 il procuratore pubblico comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Egli segnala, tuttavia, che la sentenza 26 settembre 2011 della Pretura penale, non solo non è cresciuta in giudicato, ma nemmeno è stata motivata per iscritto dal giudice che l’ha prolata e che nemmeno il decreto d’accusa di cui si chiede la revisione è di fatto passato in giudicato.

Considerando

in diritto:                  1.   L’istanza di revisione è stata inoltrata a questa Corte dopo l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007. Ne consegue che l’autorità competente e la procedura applicabile sono determinate dagli art. 21 cpv. 1 lett. b e 411 e segg. CPP (STF 30 maggio 2011 inc. 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 inc. 6B_310/2011 consid. 1.1; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 451 CPP n. 9; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 453 CPP n. 5). I motivi di revisione pertinenti sono, per contro, quelli previsti dal diritto applicabile nel momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la revisione (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, op. cit., ad art. 453 CPP n. 5). Dunque, sono quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994.

                                   2.   L’art. 299 lett. b CPP-TI prevede che la revisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando dopo la sentenza ne sia stata pronunciata un'altra, con essa inconciliabile ritenuto che è una “sentenza” ai sensi di tale disposto ogni decisione presa da un’autorità cantonale, giudiziaria o non, competente per pronunciare una condanna in applicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, ad art. 299 CPP, pag. 473, sentenza CCRP n. 17.2009.65 consid. 1, 17.2009.46 consid. 2). Lo stesso motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa, è previsto anche dal nuovo art. 410 cpv. 1 lett. b CPP secondo cui chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione se la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti.

                                   3.   In concreto, l’istanza di revisione risulta prematura non soltanto poiché, per quanto qui risulta, il DA di cui si chiede la revisione non è ancora passato in giudicato, ma anche (e soprattutto) poiché la sentenza invocata dall’istante è lungi dall’essere definitiva. Ne deriva che l'istanza deve essere dichiarata irricevibile. Essa potrà essere ripresentata qualora (e se) i due giudizi che l’istante pretende essere fra loro inconciliabili - e meglio, il DA a suo carico e la sentenza pronunciata dal giudice della Pretura penale nei confronti dell’avv. C. e di M. acquisteranno forza di cosa giudicata.

                                   4.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono, di conseguenza, essere addossati all’istante.

Per questi motivi,

visti gli art.                      art. 299 lett. b CPP-TI, 410 segg. CPP,

                                         nonché sulle spese l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   L’istanza di revisione è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia                    fr.            100.b) spese complessive               fr.              50.fr.            150.sono posti a carico dell’istante.

                                   3.   Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

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