Incarto n. 17.2011.116
Locarno 12 dicembre 2011/mi
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo presentato il 27 settembre 2011, a norma degli art. 393 cpv. 1 lett. b CPP (fed) e 12 cpv. 1 lett. a Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), da
RE 1,
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 settembre 2011 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 8 marzo 2010 (n.1121/2010) - passato incontestato in giudicato - il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato RE 1 colpevole di infrazioni per negligenza alla legge sulla protezione degli animali e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 300.- con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, ne sarebbe stata ordinata la commutazione in una pena detentiva di tre giorni (art. 106 cpv. 2 CPP).
B. Con scritto 15 novembre 2010, RE 1 ha comunicato alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito: SEPEM) di non poter far fronte al pagamento della multa a lei inflitta, chiedendo la sua commutazione in un lavoro di pubblica utilità.
L’istanza è stata trasmessa, il 23 novembre successivo, al giudice dell’applicazione della pena (ora giudice dei provvedimenti coercitivi) per competenza.
C. Con sentenza 5 settembre 2011, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l’istanza presentata da RE 1, negando la commutazione in lavoro di pubblica utilità della multa a lei inflitta dall’allora sostituto procuratore pubblico con decreto d’accusa dell’8 marzo 2010.
D. Con reclamo 27 settembre 2011, RE 1 ha impugnato la sentenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, rinnovando la sua richiesta di poter svolgere un lavoro di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della multa.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato, con scritto del 18 ottobre 2011, di non avere osservazioni da formulare al reclamo, limitandosi a richiamare quanto già esposto nella decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. In materia di esecuzione della pena, l’art. 12 LEPM prevede dei mezzi di ricorso differenziati a dipendenza del tipo di decisione presa dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena, il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e segg. CPP alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell’articolo 10 lett. a, b e k (cpv. 1, lett. a) oppure alla Corte dei reclami penali nei casi dell’articolo 10 lett. c-j (cpv. 1, lett. b).
Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali (cpv. 2).
Le decisioni di competenza del pubblico ministero o dell’autorità penale delle contravvenzioni ex art. 363 cpv. 2 CPP, possono invece essere impugnate secondo le modalità previste in caso di decreto d’accusa, ovvero mediante opposizione (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 365 CPP n. 5; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 1395; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 365 n. 4; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 365 n. 13; Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 365 n. 2).
Sono invece impugnabili mediante appello, conformemente all’art. 399 cpv. 4 lett. g CPP, le decisioni successive che sono emanate in occasione di una nuova condanna del giudice di prima istanza, anche se l’appello riguarda solo la decisione successiva e non l’ulteriore condanna oggetto del giudizio (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag. 989, pag. 1202; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 1395; Heer, Basler Kommentar StPO, ad art. 365 n. 6; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 365 n. 3; Perrin, op. cit., ad art. 365 n. 12).
2. Ritenuto che, con il reclamo in oggetto, viene impugnata la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi di negare la commutazione della multa di fr. 300.decretata nei confronti di RE 1 in un lavoro di pubblica utilità, la competenza di questa Corte a ricevere il presente gravame risulta data.
3. Gli articoli 363-365 CPP disciplinano la procedura in caso di decisioni giudiziarie indipendenti successive. Si tratta dei casi in cui il diritto penale prevede, soprattutto nell’ambito dell’esecuzione delle pene, l’obbligo per il giudice di completare posteriormente la sua sentenza oppure la possibilità di modificarla (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag. 989, pag. 1200).
Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado emana anche le decisioni indipendenti successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti.
All’art. 10 LEPM il legislatore cantonale ha fatto uso di tale facoltà, trasferendo al giudice dell’applicazione della pena (ovvero al giudice dei provvedimenti coercitivi, art. 73 LOG) le competenze elencate nell'articolo stesso (lett. a-k). Al giudice delle misure coercitive è stata in particolare conferita la competenza di sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 36 cpv. 3 CP) [art. 10 lett. a LEPM], di convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 39 cpv. 1 CP) [art. 10 lett. b LEPM] e di esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione [art. 10 lett. k LEPM].
L’art. 363 cpv. 2 CPP prevede, invece, che il pubblico ministero o l’autorità penale delle contravvenzioni, che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale, emanano anche le decisioni successive. In questi casi la competenza è riservata esclusivamente a tale autorità e non vi è spazio per una differente disciplina cantonale (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale FF 2006 pag. 989, pag. 1201; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 363 n. 6; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 20; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 22).
4. La fattispecie in esame ha per oggetto la conversione in lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP (applicabile per il rinvio dell’art. 106 cpv. 5 CP), della multa inflitta alla reclamante dall’allora sostituto procuratore pubblico con il decreto d’accusa 8 marzo 2010, passato in giudicato.
Ricordato come, in forza degli art. 448 e 449 CPP, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale sono continuati - a meno di disposizioni contrarie secondo il nuovo diritto e dalle autorità competenti in virtù di esso, la decisione di commutazione della pena in oggetto è una decisione giudiziaria indipendente successiva che rientra nel campo d’applicazione dell'art. 363 cpv. 2 CPP e, come tale, è una decisione che sfugge alla competenza del giudice delle misure coercitive, rientrando nella competenza esclusiva del Ministero pubblico (cfr art. 10 cpv. 1 let .a LEPM).
La competenza per decidere sull’istanza con cui RE 1 chiede la conversione della multa inflittale con decreto d’accusa 8 marzo 2010 spettava, dunque, al Ministero pubblico e non al giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr, per caso analogo, sentenza CARP inc. n. 17.2011.103 del 27 ottobre 2011).
5. In difetto di competenza rationae materiae, la decisione oggetto del presente reclamo è nulla (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 318; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 409 n. 4).
Gli atti vanno, dunque, inviati all’autorità competente per nuova decisione.
6. Gli oneri processuali di complessivi fr. 800.- devono essere posti a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 363, 365, 399, 448 e 449 CPP; 73 LOG; 10 e 12 LEPM;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, accertata la nullità della sentenza 5 settembre 2011 del GPC, gli atti sono inviati al Ministero pubblico per nuova decisione.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.fr. 800.sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
4. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.