Incarto n. 17.2011.114
Locarno 20 aprile 2012/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani
assessori giurati:
AS 1 AS 3 AS 4 AS 6 AS 5 (supplente) AS 2 (supplente)
segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 luglio 2011 da
AP 1 rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi confronti l’11 luglio 2011 dalla Corte delle assise criminali
richiamata la dichiarazione di appello 17 ottobre 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: con sentenza 11 luglio 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di omicidio intenzionale per avere, a __________, presso l’area di sosta autostradale, la sera del 22 agosto 2009, verso le ore 21.50, intenzionalmente cagionato la morte di J., colpendolo di sorpresa con una gomitata al viso che lo fece cadere supino al suolo e quindi con due violente pedate, dall’alto verso il basso, all’addome e al collo, causandogli lesioni tali che ne determinarono il decesso, intervenuto alle ore 00.20 del 23 agosto 2009 presso l’Ospedale __________.
AP 1 è stato invece prosciolto dall’imputazione - prospettatagli dall’accusa soltanto al pubblico dibattimento - di infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni.
In applicazione della pena, tenuto conto dello stato di scemata imputabilità in preda al quale ha agito, la Corte ha condannato AP 1 alla pena detentiva di nove anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, assortita da un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in sede di espiazione della pena.
Il condannato è stato mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena rispettivamente in vista della procedura di appello.
La Corte ha, infine, condannato AP 1 al pagamento di tasse e spese, ponendo invece a carico dello Stato la retribuzione del difensore d’ufficio, la cui nota professionale è stata approvata per fr. 5'427.- comprensivi di onorario, spese e IVA.
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 17 ottobre 2011, AP 1 ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1 e n. 3 della sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento dall’imputazione di omicidio intenzionale e la sua condanna per lesioni personali gravi in concorso con omicidio colposo e omissione di soccorso alla pena detentiva - fissata in considerazione della sua scemata imputabilità - di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Ne discende che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 6, 7 e 8 della sentenza 11 luglio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.
Contestualmente alla dichiarazione di appello, l’appellante ha presentato un’istanza probatoria con la quale ha chiesto:
- l’allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità delle versioni da lui rese (in sede di inchiesta e in sede dibattimentale) con i riscontri dell’autopsia, subordinatamente l’assunzione da parte dello Stato dei costi per l’allestimento di una perizia di parte;
- l’audizione testimoniale del dott. R., della dott.ssa B. e del dott. M.;
- l’allestimento di una perizia medica in merito alle cure prestate alla vittima presso l’ospedale di __________;
- l’audizione dibattimentale degli psichiatri dott.ssa PE 1 (perito giudiziario) e dott. O. (perito incaricato dalla difesa);
- la garanzia da parte dello Stato della copertura dei costi relativi sia alla partecipazione in aula del dott. O. sia alla redazione da parte sua di una controperizia completa di analisi testistica,
riservandosi, a dipendenza degli esiti degli accertamenti richiesti, di proporre eventuali nuove prove.
Con scritto 8 novembre 2011, l’appellante ha chiesto che venissero effettuate delle fotografie (con riferimento metrico per la determinazione delle dimensioni) delle scarpe indossate da AP 1 al momento dei fatti e che venisse eseguito il rilievo della loro impronta.
Con decreto 22 dicembre 2011, la presidente di questa Corte ha parzialmente accolto l’istanza probatoria, ammettendo l’audizione in qualità di perito della dott.ssa PE 1 e respingendola per il resto.
esperito il pubblico dibattimento dal 18 al 20 aprile 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico, precisando che AP 1 ha commesso tutti gli atti in stato di lieve scemata imputabilità, ha postulato l’integrale reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure;
- il patrocinatore dell’appellante ha chiesto l’accoglimento dell’appello e, dunque, il proscioglimento di AP 1 dall’imputazione di omicidio intenzionale e la sua condanna per omicidio colposo in concorso con il reato di lesioni personali gravi commesse con dolo eventuale ed in stato di legittima difesa discolpante, subordinatamente poiché seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima. Quanto alla commisurazione della pena ha chiesto che si tenga conto della scemata imputabilità di grado lieve applicabile a tutti i colpi inferti alla vittima, dell’ammissione resa in aula, del sincero pentimento dimostrato, del percorso terapeutico intrapreso spontaneamente e del comportamento tenuto in carcere.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 11 luglio 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di persuasione - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
5. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
6. L’accusato: vita e precedenti penali
a. AP 1, nato il 16 ottobre 1985 a __________da madre cilena e padre ticinese, è cresciuto con i genitori ed il figlio di primo letto della madre (di 13 anni maggiore di lui) in Ticino, dove la famiglia si trasferì quando lui aveva circa un anno (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 1; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 4-5). L’imputato ha anche un altro fratellastro di circa 5 anni più vecchio di lui, figlio di primo letto del padre, che attualmente vive a __________ e con il quale ha contatti sporadici (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 5).
Rimasto all’età di sei anni orfano di padre, deceduto a seguito di un tumore al sistema linfatico (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 5), AP 1 ha vissuto da solo con la madre (il fratellastro essendo andato via di casa all’età di 18 anni; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 5).
Dopo le scuole dell’obbligo, frequentò il liceo di __________ (indirizzo scientifico) dove, nel 2006, conseguì la maturità.
Su quanto fatto in seguito, al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato quanto segue:
“ Conseguita la maturità, ha seguito il primo blocco del servizio di scuola reclute. Precisa di avere chiesto ed ottenuto il frazionamento del servizio per non perdere un anno di studi. Ha iniziato il corso di scuola reclute come granatiere poi, a seguito di un infortunio, l’ha proseguito (n.d.r.: e concluso) come fuciliere.
Si è poi iscritto alla facoltà di scienze ambientali alla facoltà dell’Insubria di __________. Ha dato parte degli esami del primo anno (se ricorda bene, quattro). Precisa che non c’era l’obbligo di dare tutti gli esami alla fine dell’anno. Ha lasciato l’università durante il secondo anno. Lo ha fatto perché voleva permettersi quegli svaghi che si permettevano gli amici che lavoravano. Dichiara che per lui lo studio era un sacrificio: studiava e basta poiché non aveva l’argent de poche per uscire a divertirsi. Durante il secondo anno di università ha iniziato a lavorare come agente di sicurezza presso la __________. In tale veste ha svolto diversi servizi: alle partite di calcio a __________, di hockey ad __________, sui bus della città di __________come controllore e poi per diversi carnevali. Lasciata l’università ha intensificato quell’attività chiedendo al datore di lavoro più ore. Presso la __________ non ha fatto un anno intero di lavoro perché ha ricevuto un’offerta da parte di un'altra agenzia di sicurezza (PS Sicurezza) che ha subito accettato perché veniva pagato di più. Principalmente presso quell’agenzia faceva delle ronde notturne per controllare zone industriali. In più ha lavorato ad alcune feste. Presso quell’agenzia ha lavorato fino a dicembre del 2008”
(verb. dib. d’appello, pag. 2).
Nel gennaio del 2009 l’imputato iniziò a __________la formazione di guardia di confine che, però, abbandonò a fine aprile dello stesso anno: il suo rendimento scolastico era insufficiente (cfr. scritto 22.6.2009 dell’AFD, all. 32 RPG 18.8.2010). Al riguardo, AP 1 - che, durante la fase di selezione per l’impiego quale aspirante guardia di confine, è stato unanimemente valutato come candidato con attitudini molto buone (cfr. scritto 22.6.2009 dell’AFD, all. 32 RPG 18.8.2010) - ha parlato di un’insufficiente motivazione (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2). Al dibattimento d’appello ha aggiunto di essersi sentito “sotto pressione” a causa del ritmo “un po’ incalzante” della scuola di cui non ha, inoltre, apprezzato l’ambiente (verb. dib d’appello, pag. 2).
Lasciata la scuola di GdC, AP 1 riprese l’attività di agente di sicurezza alle dipendenze della società __________.
Per quella società, egli prestava la sua attività principalmente nei postriboli: lavorò soprattutto al __________ e in altri locali (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3 e 4, in cui, a domanda della presidente, ha precisato che “in questi postriboli lui stava all’entrata, controllava il parcheggio e ogni tanto girava anche dentro nel locale per controllare che tutto fosse tranquillo”).
Sempre nel 2009, AP 1 si candidò per la scuola di polizia 2010 senza tuttavia essere accettato siccome, da un lato, nell’ambito della procedura di ammissione era emerso - nonostante egli avesse sottaciuto la circostanza (PS AP 1 4.6.2010, all. 30 RPG 18.8.2010, pag. 4; PS AP 1 16.6.2009, all. 30 RPG 18.8.2010, pag. 2 e PS AP 1 25.6.2009, all. 30 RPG 18.8.2010, pag. 2-3 in cui ha detto che l’avvocato d’ufficio che gli era stato assegnato gli aveva comunicato che il “caso era stato archiviato”) - che egli aveva subito una condanna in Italia (di cui si dirà meglio in seguito) e, dall’altro, poiché non aveva superato né i test logici e psicologici né il colloquio individuale (cfr. scritto 22.7.2009 del Comando della polizia cantonale, all. 30 RPG 18.8.2010).
Al riguardo, al dibattimento d’appello ha spiegato di avere taciuto la sua disavventura giudiziaria italiana “perché a quel momento aveva ancora una speranza di uscirne bene” e perché, in sostanza, sperava “che non uscisse questa storia così da poter essere ammesso alla scuola di polizia” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Il 5 gennaio 2010, a causa del già citato precedente giudiziario in Italia, venne respinta la domanda di autorizzazione per l’assunzione di AP 1 quale agente ausiliario di sicurezza presentata il 23 novembre 2009 dalla __________ (all. 31 RPG 18.8.2010; PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2). Di conseguenza, l’imputato dovette smettere di esercitare l’attività di agente di sicurezza e adattarsi a lavorare, a tempo parziale, quale parcheggiatore presso la medesima ditta (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2).
AP 1 smise quest’ultima attività nel febbraio 2010.
Il 2 agosto 2010 l’imputato avrebbe dovuto iniziare l’apprendistato presso il comune di __________come impiegato di commercio (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2). Nell’attesa, egli ha dichiarato di avere occupato il suo tempo libero leggendo e praticando dello sport (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2), in particolare frequentando una palestra (cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2).
Iscrittosi alla disoccupazione il 1. maggio 2009, nel maggio del 2010 AP 1 percepiva circa fr. 2'300.- al mese (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 1). Egli non risulta possedere particolari attivi (cfr. AI 57) né essere gravato da debiti non recuperabili (doc. TPC 15).
b. Fisicamente prestante (in adolescenza praticò, tra l’altro, il lancio del giavellotto; cfr. AI 115, pag. 6), con nozioni di arti marziali (avendo frequentato, dai 14 ai 15 anni e, poi, dai 17 ai 19 anni, corsi di boxe thailandese; cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 13; MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2), AP 1 non si definisce una persona violenta e precisa di essere solito tentare di risolvere eventuali problemi con diplomazia (PS AP 1 19.5.2010, all. 4 RPG 18.8.2010, pag. 2; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9).
Così come, peraltro, risulta dagli atti, al dibattimento d’appello AP 1 ha dichiarato di non avere mai avuto, durante tutta l’attività prestata come agente di sicurezza, alcun particolare problema. Soltanto una volta - ha raccontato - egli fu aggredito da un avventore ubriaco (si era nell’agosto del 2008) ma riuscì, così come da procedura, ad immobilizzare l’aggressore e, poi, a chiamare i colleghi e la polizia (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3; cfr. decreto di non luogo a procedere 2.10.2008, all. 31 RPG 18.8.2010; AI 115, pag. 10-11 in cui l’episodio viene erroneamente situato nel 2009).
Egli ha, peraltro, dichiarato di essere una persona discreta che evita, per quanto possibile, il contatto con gli altri (cfr. MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 10).
Nell’incarto militare, i superiori di AP 1, dopo avere annotato che questi “si mostra molto militaresco”, che “appare individualista” e che “deve imparare a risolvere i conflitti e curare le relazioni interpersonali (…) pensare alla collettività e non a se stesso”, hanno precisato che, comunque, egli “impara dagli errori commessi” (all. 33 RPG 18.8.2010).
Nel fascicolo relativo alla domanda di ammissione alla scuola di polizia, si leggono su di lui valutazioni contrastanti. In un rapporto si legge che “il candidato si è presentato in modo irreprensibile” e che il datore di lavoro lo ha descritto come “un giovane volenteroso ed affidabile anche se a volte manifesta qualche leggera insicurezza”. In un altro rapporto, con riferimento particolare alle versioni fornite da AP 1 sulle ragioni per cui aveva lasciato la scuola di aspirante guardia di confine e sul suo precedente penale italiano, è stato annotato che “da subito è sembrato chiaro che il giovane non conosce la differenze tra la verità e le frottole” (cfr. rapporti informativi sul candidato alla SCP, all. 30 RPG 18.8.2010).
Un suo commilitone della scuola reclute ha descritto l’accusato come “una brava persona che non ha mai dato problemi anche con gli altri commilitoni” precisando di “averlo conosciuto come una persona rispettosa degli altri, molto tranquilla e direi innocua”. Rilevando di essere “rimasto molto sorpreso” quando ha saputo dell’arresto dell’accusato, il commilitone ha, anche, dichiarato che, durante il militare, nonostante fossero in contatto con persone di diverse etnie, non ha mai sentito AP 1 “manifestare opposizioni verso nessuno” (PS __________ 18.6.2010, all. 25 RPG 18.8.2010, pag. 1 e 2).
Un ritratto più che positivo dell’imputato (“un ragazzo come molti altri suoi coetanei, semplice, altruista, sempre pronto a dare una mano agli amici, sportivo (…) non beveva e non aveva un carattere che lo portava a litigare facilmente (…) un ragazzo buono ed educato sin da piccolo”) emerge anche dallo scritto “Chi è AP 1?” redatto e sottoscritto da sei suoi amici (che dicono di conoscerlo “da una vita”) all’attenzione del PP (AI 112).
Diversa è l’immagine che egli sembra avere dato di sé nel profilo da lui creato sul social network MySpace. Sotto lo pseudonimo __________, egli si è infatti così presentato:
“ Just a sadist.
Ho desiderato così tanto essere amato, che mi è sembrato di amare, ma in realtà non amo che me stesso e i soldi. La mia felicità deriva unicamente dal potere momentaneo di fare e disfare, che mi vien dato dal denaro che posseggo; la cosa che mi piace di più è degradare gli altri, far perder loro quel poco di dignità che ancora hanno, cosa per niente difficile, dato che ognuno ha il suo prezzo e spesso e volentieri è molto basso, è come se ci fossero i saldi tutto l'anno. Sono un freddo calcolatore, mi muovo unicamente se so di poter ottenere qualcosa, non m'interessano le relazioni fini a loro stesse, in cui si tenta invano di volersi bene (…) Sono narcisista, individualista, egocentrico, egoista, arrivista e darwinista, non me ne importa molto della sorte degli altri, perché perder tempo a compatire o a voler aiutare coloro che sono già spacciati? A coloro che tentano di salire sulla mia scialuppa sfascio la testa con un remo e se posso gettare qualcuno in mare, lo faccio senza esitare" (Al 63).
Se è vero che il testo citato desta più di una preoccupazione, è anche vero che, al riguardo, al perito psichiatra AP 1 ha dichiarato che tale profilo non corrisponde al suo reale modo di pensare. Si tratta, invece - ha precisato - di “un profilo inventato” che descrive un “personaggio esagerato, eccessivamente cupo, un’esaltazione di amoralità”, una pagina costruita “perché voleva attrarre una data nicchia di pubblico, una pagina esteticamente d’impatto e capace di suscitare un po’ di sgomento, mostrando senza nessuna maschera e reticenza un pensiero che non viene ritenuto comune ma che muove spesse volte l’agire di ogni persona come l’egoismo, l’avarizia, ecc. che fa parte della natura umana” (cfr. AI 115, pag. 9).
La spiegazione data da AP 1 non può, di primo acchito e senza ulteriori elementi, essere ritenuta frutto di una strategia difensiva visto, in particolare, che quanto descritto nella pagina di MySpace contrasta in modo stridente con l’immagine che di lui hanno dato i suoi conoscenti ed amici.
In particolare, non può essere escluso che tale testo rappresentasse per AP 1 una sperimentazione passeggera o il tentativo di razionalizzare, con esasperazioni espressive, fantasmi o inquietudini che sono comuni a molti giovani: non va, infatti, dimenticato che AP 1 è (ma, soprattutto, era al momento dei fatti) nel pieno di un momento evolutivo caratterizzato anche dalla necessità di comprendere e accettare le profonde contraddizioni dell’animo umano. Del resto, vi sono diverse mode o tendenze per cui numerosi giovani in tutto il mondo utilizzano (a mo’ di tatuaggio, ornamenti di vestiti ed altro) immagini inquietanti senza che ciò costituisca una reale adesione ai principi dei gruppi (nazisti, satanici o altro) che fecero (o fanno) di tali immagini i loro simboli.
Nonostante nella sua camera gli inquirenti abbiano trovato e sequestrato alcune armi (7 coltelli, 1 fionda, 1 tirapugni, 1 stella Ninja e 1 strumento per arti marziali Nunchaku) nonché una bandiera e un portachiavi su cui è effigiata una svastica ed una seconda bandiera con la scritta “FN” (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 2-3; PS AP 1 1.6.2010, all. 7 RPG 18.8.2010, pag. 3; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 1; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3, in cui AP 1 dichiara che si tratta di un simbolo nordico, riutilizzato, poi, da un corpo dell’esercito tedesco), AP 1 ha negato qualsiasi preferenza per tale ideologia (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 3). Egli ha ammesso di avere, verso i 18 anni, studiato e simpatizzato per il nazionalsocialismo senza tuttavia mai aderire a gruppi neonazisti (PS AP 1 19.5.2010, all. 4 RPG 18.8.2010, pag. 4) ed ha precisato che tale interesse è durato circa fino all’età di 20 anni quando egli è maturato e ha “capito che queste dottrine erano sbagliate e pericolose” (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9).
Interrogato al riguardo, al dibattimento d’appello ha ribadito le considerazioni già espresse in precedenza precisando che il suo interesse per il nazismo - o meglio, per la storia della Germania nel periodo fra le due guerre - era nato in concomitanza con le lezioni di storia che avevano come oggetto tale periodo storico e che, sul tema, aveva letto diverse pubblicazioni dei più autorevoli storiografi di quel periodo. Più che dell’ideologia nazista - ha precisato - egli era “affascinato” dalla capacità di crescita e reazione dimostrata in quel periodo storico dal popolo tedesco (verb. dib. d’appello, pag. 3).
AP 1 ha, in ogni caso, ribadito di avere ben presto - dopo circa un anno - abbandonato ogni interesse per tale ideologia (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Va, tuttavia, ricordato che, ancora al momento del suo arresto, la password per accedere alla casella postale collegata al suo indirizzo __________ presentava chiari riferimenti nazisti (cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 4).
Richiesto di spiegare come mai non avesse cambiato tale password una volta abbandonato l’interesse per l’ideologia nazista, AP 1 ha risposto di non averlo fatto poiché “ce l’aveva ormai da anni ed era lunga e quindi sicura”. Egli ha, comunque, tenuto a precisare che si trattava di una password e che, quindi, come tale, “non era pubblica” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
c. AP 1 si è sempre proclamato eterosessuale convinto:
“ Ribadisco la mia eterosessualità e tengo a precisare che non ho mai avuto indecisioni a riguardo di questo mio orientamento sessuale”
(PS AP 1 19.5.2010, all. 4 RPG 18.8.2010, pag. 4; cfr. anche MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 10 e MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 6);
“ Dichiara di non avere mai avuto interesse sessuale per uomini. Precisa di non avere mai fatto sogni erotici che avevano come protagonisti degli uomini” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Al riguardo, ha precisato di avere avuto, in passato, diverse relazioni sentimentali (di breve durata, circa 4/5 mesi) con ragazze, di norma coetanee o con qualche anno in più, e di essere attualmente legato sentimentalmente ad una ragazza che ha conosciuto, quando già si trovava in carcere, tramite amici comuni (verb. dib. d’appello, pag. 3).
Ha sempre detto e ribadito di avere avuto rapporti sessuali soltanto con donne: o con le ragazze con cui intratteneva le relazioni sentimentali di cui s’è detto o con prostitute nei sauna-club o bordelli di cui ha dichiarato essere un frequentatore più o meno regolare (cfr. AI 115, pag. 10; verb. dib. d’appello, pag. 4).
La dott.ssa PE 1, che ha sottoposto l’imputato a perizia psichiatrica, ha concluso che AP 1 ha un’inclinazione sessuale di tipo omosessuale che non può accettare e che deve nascondere poiché narcisisticamente non sopportabile (cfr. AI 115, pag. 30 e 35 in cui si parla di “omosessualità egodistonica”; cfr. anche verbale 7.12.2010 di delucidazione orale della perizia psichiatrica, AI 140, pag. 4 e 11).
Leggendo la perizia, questa Corte non ha compreso come il perito abbia potuto giungere a tale conclusione.
Sentita al dibattimento d’appello, la dott.ssa PE 1 non ha saputo dare migliori indicazioni, non avendo fatto altro che ribadire quelle di natura generale registrate nel suo referto.
Al riguardo, la scrivente Corte non può, dunque, fare altro che manifestare profonda perplessità e incredulità.
d. Agli inquirenti AP 1 ha più volte dichiarato, con sfumature diverse, di non avere nulla contro gli omosessuali che rispetta pur se convinto, a causa della sua educazione a carattere fortemente religioso, che l’omosessualità è un peccato (PS AP 1 19.5.2010, all. 4 RPG 18.8.2010, pag. 2-4; cfr. anche MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9).
In sintesi, quindi, l’imputato ha rigettato con forza l’etichetta di omofobo che, in qualche modo, gli è stata appioppata.
Queste dichiarazioni di AP 1 sono confermate dal documento sottoscritto dai suoi amici (AI 112 di cui già s’è detto) in cui si legge:
“ riguardo alla presunta omofobia che gli è stata attribuita, la nostra palestra è frequentata da omosessuali e non ha mai dimostrato nessun pregiudizio nei loro confronti, anzi, scherzava e parlava con loro senza porsi nessun tipo di problema”.
Se è vero che lo scritto sul tema dell’integrazione, in particolare degli omosessuali, da lui inviato (peraltro in forma non anonima) nel maggio 2004 (alle redazioni del Corriere del Ticino e de La Regione) evidenzia una forte intolleranza nei loro confronti (all. 26 RPG 18.8.2010), non si può dimenticare che, quando lo ha redatto, egli aveva soltanto 18 anni. Inoltre, tale scritto deve essere contestualizzato nel dibattito politico relativo all’adozione della legge federale sull’unione domestica registrata, dibattito in cui molti hanno espresso, magari con toni diversi, contenuti analoghi.
Infine, non va dimenticato che - così come sottolineato dallo stesso AP 1 al dibattimento d’appello - “le persone cambiano” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Già durante l’inchiesta, AP 1 aveva definito l’astio che egli aveva provato (e manifestato almeno a livello di scritti) nei confronti degli omosessuali come un “primo abito mentale, risultato di un carattere esuberante e della mia incapacità di mitigare le mie idee e di esprimerle attraverso un linguaggio politically correct” (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9), poi smesso per indossarne un altro, fatto di maggiore tolleranza e comprensione, costruito grazie all’esperienza della vita e ad una (almeno parziale) maturazione tanto che, nello stesso verbale, ha dichiarato:
“ oggi ritengo di essere maturato e di essere una persona pacifica e conciliante, rispettosa del prossimo. Posso dire di essere libero da pregiudizi e preconcetti. Vedo l’orientamento sessuale di una persona come una sua libera scelta che non deve sottostare ad alcun giudizio” (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9).
Non può non essere sottolineato che l’immagine che AP 1 ha dato di sé in queste righe risulta confermata dalle dichiarazioni dei suoi amici e conoscenti.
Al dibattimento d’appello egli, al proposito, ha ancora precisato di avere cambiato le proprie idee sull’omosessualità attorno ai 20 anni dopo avere conosciuto e apprezzato nell’ambito di relazioni cordiali o di amicizia persone con orientamenti sessuali diversi dal suo (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Durante l’inchiesta ha detto, tuttavia, di non sopportare le avances degli omosessuali:
“ se vengo importunato in quel senso, è una cosa che mi da tremendamente fastidio e fa nascere in me un momentaneo sentimento di intolleranza nei loro confronti. Nel caso in cui una di queste persone non desistesse dal suo agire, potrei passare a vie di fatto nei loro confronti perché queste situazioni mi danno
particolarmente fastidio e credo che ogni persona abbia il suo limite di sopportazione”
(MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 9; cfr., anche, PS AP 1 19.5.2010, all. 4 RPG 18.8.2010, pag. 2).
e. A carico di AP 1, incensurato in Svizzera (cfr. estratto 12.5.2010 del casellario giudiziale svizzero), risulta una condanna emessa il 1. aprile 2009 dal Tribunale ordinario di __________alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, e al pagamento di una multa di Euro 4'000.-, per avere, in correità con l’amico A., il 29 maggio 2008, importato in Italia 99,20 grammi di marijuana occultandoli nel vano della ruota di scorta della sua autovettura (cfr. estratto 28.5.2010 del casellario giudiziale italiano nonché sentenza 1.4.2009, all. 34 RPG 18.8.2010; cfr. pure RPG 18.8.2010, pag. 14; sulla questione dell’intimazione della sentenza italiana al solo avvocato di AP 1, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3 e relazione di notificazione in atti sub all. 34 RPG 18.8.2010).
L’imputato ha sostenuto che la marijuana non era di proprietà sua ma dell’amico che era con lui in macchina (PS AP 1 1.6.2010, all. 7 RPG 18.8.2010, pag. 5; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 2; verb. dib. d’appello, pag. 3) e ha negato, peraltro, di avere mai fatto uso di sostanze stupefacenti (cfr. PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 3; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 10; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 5; cfr. pure PS AP 1 1.6.2010, all. 7 RPG 18.8.2010, pag. 4 da cui emerge che l’esame tossicologico è risultato negativo).
f. In carcere AP 1 lavora (tiene pulita l’area di passeggio e il campo da calcio) e da sei mesi a questa parte cucina per la sua sezione. È in attesa di iniziare un apprendistato di cuoco (attualmente non c’è posto). Nei limiti concessigli dal suo status di detenuto, il prevenuto pratica molto sport. Inoltre egli si dedica assiduamente alla lettura, con predilezione per i testi classici (al momento del dibattimento d’appello stava leggendo l’Ulisse di James Joyce).
Segue una psicoterapia (a frequenza settimanale) con il dott. B.: lo fa - ha detto al dibattimento d’appello - “per cercare di capire meglio se stesso poiché quello che è successo pesa sulla sua coscienza e vuole capire” (verb. dib. d’appello, pag. 4; cfr., sul suo pentimento, anche pag. 13 e 14; cfr., anche, sul desiderio di intraprendere la formazione di cuoco, all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 1).
7. La vittima
a. Nato il 14 luglio 1928 (RPG 4.3.2010, pag. 2; AI 31) e, quindi, ottantunenne al momento dei fatti,, rimasto orfano di padre in giovane età (RPG 4.3.2010, pag. 15; PS Ca. 27.8.2009, all. 31 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS L. 10.9.2009, all.45 RPG 4.3.2010, pag. 1), già dipendente dell’amministrazione cantonale (PS Ca. 27 agosto 2009, all. 31 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Schioppa 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 1), non si è mai sposato e ha sempre vissuto a __________con la madre e la sorella (RPG 4.3.2010, pag. 15; PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 1-2; PS Ca. 27 agosto 2009, all. 31 RPG 4.3.2010, pag. 3, PS Po. 12.9.2009, all. 46 RPG 4.3.2010, pag. 1).
J. aveva anche un fratello, FF., emigrato all’età di 16 anni negli __________(PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 1).
Questo fratello - unico accusatore privato nel procedimento (doc. TPC 31) - ha, per finire, ritirato la sua azione civile adesiva tendente al risarcimento di fr. 30'658.- (doc. TPC 30) a seguito dell’intervenuta sottoscrizione di un accordo di risarcimento del danno per la somma omnicomprensiva di fr. 20'000.- (doc. TPC 78).
b. Pur essendo sicuramente benestante (cfr. AI 19 e da 22 a 24; PS Ma. 26 agosto 2009, all. 29 RPG 4.3.2010, pag. 5; PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 3; PS Sc. 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 4), la vittima è stata descritta come una persona estremamente parsimoniosa (PS L. 10.9.2009, all. 45 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Mo. 26 agosto 2009, all. 30 RPG 4.3.2010, pag. 6; PS Po. 12.9.2009, all. 46 RGP 4.3.2010, pag. 3; PS Schioppa 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 2), addirittura tirchia (RPG 4.3.2010, pag. 15; PS Ju. 8.9.2009, all. 20 RPG 4.3.2010, pag. 6; PS Mr. 30.9.2009, all. 57 RGP 4.3.2010, pag. 2; PS Sc. 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 4; PS FS. 27.10.2009, all. 64 RPG 4.3.2010, pag. 2).
Di animo buono, ma dal carattere impulsivo e un po’ scontroso (PS Ma. 26 agosto 2009, all. 29 RPG 4.3.2010, pag. 4), scorbutico e intransigente (PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 2; PS Sc. 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 2), J. è stato descritto anche come una persona introversa, schiva, discreta e riservata (PS Mo. 26 agosto 2009, all. 30 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS Sc. 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS FS. 27.10.2009, all. 64 RPG 4.3.2010, pag. 2) - tanto che non si confidava né con amici (PS Ju. 8.9.2009, all. 20 RPG 4.3.2010, pag. 6; PS Ju. 14.5.2010, all. 15 RPG 18.8.2010, pag. 1; PS Ca. 27 agosto 2009, all. 31 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Po. 12.9.2009, all. 46 RGP 4.3.2010, pag. 2) né con famigliari (PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 2) - e che faceva vita ritirata (PS Ma. 26 agosto 2009, all. 29 RPG 4.3.2010, pag. 5; PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 2).
c. Fisicamente debole e affetto da un tremolio a mani e braccia (PS Po. 12.9.2009, all. 46 RGP 4.3.2010, pag. 5; PS Schioppa 21.10.2009, all. 63 RPG 4.3.2010, pag. 3), J. non ha mai nascosto le sue inclinazioni omosessuali (RPG 4.3.2010, pag. 15; PS Ma. 26.8.2009, all. 29 RPG 4.3.2010, pag. 4; PS Mo. 26.8.2009, all. 30 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS L. 10.9.2009, all. 45 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS Po. 12.9.2009, all. 46 RPG 4.4.2010, pag. 2; PS Mr. 30.9.2009, all. 57 RPG 4.3.2010, pag. 2) che, non avendo né un compagno fisso (PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 1; PS L. 10.9.2009, all. 45 RGP 4.3.2010, pag. 2) né preferenze particolari (“non aveva delle preferenze, gli piacevano un po’ tutti, vecchi e giovani”; PS Ju. 8.9.2009, all. 20 RPG 4.3.2010, pag. 7), soddisfaceva, oltre che nelle saune (PS PG. 10.5.2010, all. 23 RPG 18.8.2010, pag. 2 e 5), con fugaci e occasionali incontri in toilettes pubbliche e aree di sosta autostradali (PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 1 e 5) come quella in cui sono avvenuti i fatti.
Risulta dagli atti che, in tali occasioni, gli approcci di J. erano tanto espliciti e volgari da risultare importuni:
“ L. aveva la brutta abitudine di provocare le persone. Capitava che, quando ci trovavamo nelle aree di sosta e qualche uomo gli passava davanti, lui allungava la mano e gli toccava le parti intime. Non l’ho mai visto litigare però in alcuni casi è stato rimproverato bruscamente dalla persona che toccava.
Quando si accorgeva di essere guardato (e questo capitava anche ai giardinetti) lui faceva scorrere la lingua attorno alle labbra in modo piuttosto viscido, oppure salutava con ampi gesti delle mani. Più di una volta io gli ho chiesto di smettere con questi atteggiamenti”
(PS Ju. 8.9.2009, all. 20 RPG 4.3.2010, pag. 6-7);
“ J. quando rimaneva solo nel suo veicolo aveva sempre il medesimo atteggiamento: quando arrivava qualche uomo iniziava a fare i bilux e suonare il clacson. (…) J. era piuttosto insistente, nel senso che, quando gli piaceva un uomo, lo avvicinava ed iniziava subito a toccarlo. Questo capitava anche quando la persona era già in compagnia di un altro. Era fastidioso”
(PS IS. 2.9.2009, all. 44 RPG 4.3.2010, pag. 3).
Ma non solo.
Ju., amico di vecchia data della vittima, ha anche riferito che, a volte, mentre aspettava di trovare un occasionale partner, J. si sbottonava i pantaloni per toccarsi il pene “per far sì che la persona che magari arrivava lo vedeva già in quell’atteggiamento” (MP Ju. 27.5.2010, AI 61, pag. 4). Inoltre, sempre Ju. ha dichiarato che capitava che J. “allungasse le mani verso le parti intime di una persona per fargli capire le sue intenzioni se non aveva il coraggio di chiedere” (MP Ju. 27.5.2010, AI 61, pag. 5).
Infine, dagli atti emerge che J. era solito risalire, mediante i numeri di targa, ai nomi degli uomini che gli piacevano per poi contattarli per telefono (PS Mo. 26 agosto 2009, all. 30 RPG 4.3.2010, pag. 5; PS Po. 12.9.2009, all. 46 RGP 4.3.2010, pag. 5; PS PG. 10.5.2010, all. 23 RPG 18.8.2010, pag. 5). Anche in questi approcci J. riusciva ad essere inopportuno tanto che:
“ in passato, circa nel periodo di maggio 2009 il J. aveva ricevuto delle minacce al telefono di una persona dell’ambito omosessuale. Il quale lo aveva minacciato di non farsi più vedere sulle aree di sosta, se no lo avrebbe ucciso”
(PS Ju. 22.8.2009, all. 18 RPG 4.3.2010, pag. 3; cfr. anche PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 8-9; cfr. anche lettera minatoria anonima rinvenuta a casa di J., all. 6A RPG 4.3.2010).
8. Relazioni tra accusato e vittima
Pur vivendo nello stesso Comune (J. da sempre e AP 1 soltanto dal mese di giugno del 2009, cioè da appena due mesi prima dei fatti; cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 14; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5), i due non si conoscevano.
L’imputato ha sempre negato di avere conosciuto la vittima (per tutti, MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5) e in atti non vi sono accertamenti contrari.
Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta
9. Nascita dell’inchiesta
Il 22 agosto 2009, alle ore 21.53, Ju. telefonò alla polizia cantonale per segnalare che, pochi istanti prima, nell’area di sosta autostradale del __________in direzione nord, una persona era stata picchiata. Poiché gli agenti tardavano ad arrivare (per un’incomprensione si erano, infatti, dapprima recati nell’area di sosta situata nella direzione opposta, cfr. PS W. 24.8.2009, all. 22 RPG 4.3.2010, pag. 2), alle 22.05 Ju. sollecitò l’intervento della polizia. In quell’occasione l’operatore lo collegò direttamente con la centrale di Ticino Soccorso che inviò sul posto un’ambulanza e un’auto medica (RPG 4.3.2010, pag. 6-9; PS CF. 24.8.2009, all. 24 RPG 4.3.2010, pag. 1).
Dopo i primi soccorsi prestatigli sul posto quando era ancora cosciente (seppure in stato confusionale; PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 7; PS W. 24.8 .2009, all. 22 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Bu. 24.8.2009, all. 23 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Pr. 24.8.2009, all .25 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS Be. 25.8.2009, all. 26 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Q. 25.8.2009, all. 27 RPG 4.3.2010, pag. 2 e 4; PS Fe. 25.8.2009, all. 29 RPG 4.3.2010, pag. 2), J. è stato trasportato all’Ospedale __________ (AI 31; PS Ro. 28.8.2009, all. 41 RPG 4.3.2010, pag. 3).
A causa dell’aggravamento delle sue condizioni (RPG 4.3.2010, pag. 15), malgrado le cure somministrategli dai medici di tale nosocomio, verso le ore 00.20 del 23 agosto 2009 venne constatato il decesso dell’anziano (cfr. attestato di morte 23.8.2009, all. 1 RPG 4.3.2010), avvenuto a seguito di una
“importante emorragia intra-addominale (ematoperitoneo), frattura base cranica occipitale con emorragia nel mastoideo destro ed otorragia, contusione temporale sinistra con sanguinamento parenchimale puntiforme” (AI 31).
10. Sul corpo di J. sono state riscontrate 15 lesioni (cfr. AI 5 e AI 69, pag. 3 e relative fotografie) “distribuite pressoché su tutta la regione corporea, con ecchimosi ed escoriazioni agli arti superiori, inferiori e al tronco, oltreché al distretto cranio-encefalico” (AI 36, pag. 12).
Nessuna lesione riscontrata è stata ritenuta essere tipica da difesa (verbale 3.8.2010 di delucidazione orale del referto autoptico, AI 89, pag. 3-4; cfr., pure, all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).
Sulla causa della morte il medico legale ha ritenuto quanto segue:
“ La sezione cadaverica ha dato conto che si osservavano lesioni traumatiche di rilievo, nella causazione della morte, in una sfumata emorragia cerebrale, in una lesione dell’osso joide, in diverse fratture costali e in un imponente versamento ematico peritoneale ad origine dai tessuti molli retroperitoneali. La causa della morte risiede nel convergere di questa lesività traumatica che ha determinato uno shock emorragico, una probabile asfissia meccanica ed una lesione diretta dell’encefalo” (relazione medico legale sugli accertamenti necroscopici sulla salma, AI 36, pag. 12).
In seguito, rispondendo ai quesiti del procuratore pubblico allora titolare dell’inchiesta, il medico legale ha precisato:
“ si conferma il concorso di una molteplicità di cause nella determinazione del decesso che hanno tutte origine dalle lesioni traumatiche riscontrate e descritte con prevalenza causale dello shock emorragico” (cfr. AI 69, pag. 5);
“ per quel concerne le conclusioni peritali relative alla causa del decesso confermo che si trattò del confluire di diverse cause, tutte di origine traumatiche, con una prevalenza di gravità lesiva per lo shock emorragico derivato dall’emorragia retroperitoneale ad esatta conferma di quanto ebbi modo di relazionare in sede di perizia” (verbale 3.8.2010 di delucidazione orale del referto autoptico, AI 89, pag. 3; cfr., pure, all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 2);
“ nella realtà dei fatti tutte e tre le lesioni principali hanno concorso nel determinare il decesso di J.. Due sono più gravi e una meno. La lesione al collo è quella meno grave e non era né lo è stata, singolarmente e presa a sé stante, la causa principale di morte, anche se l’intervenuta ostruzione delle vie respiratorie si è sovrapposta ed è confluita con le altre due cause mortali. La lesione cranio-encefalica era sicuramente grave, soprattutto in virtù della frattura dell’osso occipitale, ma non è certo che sarebbe stata mortale soprattutto nei tempi e nei modi in cui la morte è realmente intervenuta. Per contro, l’emorragia retroperitoneale è certamente la causa che ha prevalso con un meccanismo di shock ipovolemico-emorragico e ha determinato il fatto che il decesso avvenisse così rapidamente” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).
Pur dando atto che la dinamica con cui sono state provocate le citate lesioni “è difficilmente ricostruibile con esattezza”, il medico legale ha ritenuto che esse sono “sicuramente frutto di un’aggressione complessa ed articolata con afferramenti anche al collo, azioni contundenti al torace e all’addome”, con l’eccezione della lesione cranio-encefalica che è stata ricondotta alla caduta conseguente all’aggressione (AI 36, pag. 12).
In risposta ai quesiti postigli dalla pubblica accusa, il medico legale ha ribadito con determinazione che si trattò di una dinamica violenta (AI 69, pag. 6; cfr., pure, AI 89, pag. 3), “estremamente complessa e articolata in diverse fasi” (AI 69, pag. 4).
Pur riconfermando che, di principio, “non è possibile stabilire le singole modalità di sferramento dei colpi” né la posizione della vittima nel momento in cui essi sono stati inferti (AI 69, pag. 4), il perito ha spiegato che la lesione cranio-encefalica e le molteplici lesioni escoriative agli arti “sono verosimilmente attribuibili a cadute” (AI 69, pag. 4 e 5), mentre la lesione ecchimotico-escoriativa riscontrata in regione addominale “per foggia è suggestiva dello sferramento di un calcio o di una compressione con un piede calzato” (AI 69, pag. 4-5). Inoltre, dopo avere spiegato (nel suo referto 23 giugno 2010) che le lesioni al labbro, al mento e al collo, nonché la frattura dell’osso ioide sono indicative di un’energica compressione manuale esercitata sia sulla bocca sia ai lati del collo (AI 69, pag. 4), nel verbale 3 agosto 2010 di delucidazione orale del referto autoptico, confrontato con il racconto dell’imputato, il medico legale ha dato atto che l’ipotesi da questi sostenuta di un calcio compressivo al collo “può ipoteticamente sostituire le ipotesi di afferramento manuale da me prospettato in sede peritale”, a condizione che si sia trattato di un’azione reiterata o prolungata (AI 89, pag. 2 e 4; all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).
Sempre in quell’occasione il medico legale ha, più in generale, affermato la compatibilità delle dichiarazioni predibattimentali di AP 1 con le lesioni riscontrate (AI 89, pag. 4), ritenuto che egli non è stato in grado di identificare con sicurezza il punto dell’eventuale impatto della gomitata che AP 1 ha sostenuto di avere sferrato al viso della vittima, individuando tuttavia nella lesione all’interno del labbro superiore sinistro quella più suggestiva (AI 89, pag. 3).
Infine, secondo il medico legale, la localizzazione dei colpi all’addome ed al collo dimostra che la vittima non era in grado di sottrarsi o di ripararsi (AI 89, pag. 4).
11. Circostanze dell’arresto
a. Secondo quanto risulta dalla deposizione di Ju., lui e J. trascorsero insieme la prima parte della serata alla stazione di __________nell’infruttuosa ricerca di occasionali partner sessuali maschili, raggiungendo poi, a bordo della propria Opel Astra, l’area di sosta denominata “__________” - luogo di incontro per omosessuali - verso le ore 21.30.
Posteggiata la vettura in uno dei parcheggi alla sinistra e accanto al marciapiede che divide l’area di sosta, Ju. si diresse verso i gabinetti, zona che perlustrò per qualche minuto nella speranza rimasta vana - di incontrare qualcuno. Mentre tornava verso la sua vettura, vide che, sul marciapiede accanto all’auto, J. stava parlando con un uomo. Pensando che i due stessero contrattando un rapporto sessuale, Ju. non si fermò e proseguì fino all’entrata dell’area di sosta. A quel punto, giratosi per tornare indietro, da una distanza di circa venti metri, vide che lo sconosciuto stava agitando le mani davanti al viso del suo amico. Dapprima credette che i due stessero discutendo animatamente. Tuttavia, avvicinatosi, dovette constatare che J. giaceva, supino, a terra (egli non l’aveva visto cadere).
Nonostante l’agitazione, Ju. tentò di prendere nota del numero di targa dell’aggressore che stava scappando a grande velocità e a fari spenti a bordo della sua vettura di piccola cilindrata di colore bianco (cfr. PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 3-8).
Malgrado l’indicazione del numero di targa (rivelatosi in parte sbagliato, cfr. AI 33, pag. 3) e malgrado le testimonianze raccolte, gli inquirenti non poterono inizialmente risalire all’autore del violento gesto.
Nemmeno vi riuscirono dopo una segnalazione anonima pervenuta verso la fine di settembre 2009, secondo cui una persona di sesso maschile - che aveva lavorato in postriboli come “buttafuori" per un’agenzia privata di sicurezza, che verosimilmente risiedeva nel __________e che circolava con una vettura bianca - andava in giro a vantarsi di “aver conciato di botte l’anziano” (RPG 18.8.2010, pag. 4; AI 33, pag. 2).
L’accusato ha potuto essere identificato e tratto in arresto (al suo domicilio; AI 37, pag. 2) soltanto l’11 maggio 2010, a seguito di una nuova segnalazione anonima che precisava che il nome della persona precedentemente segnalata era “AP 1” (RPG 18.8.2010, pag. 4; AI 33, pag. 2).
b. Considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, il GIAR ha confermato l’arresto di AP 1 per bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione (AI 39, pag. 4).
Trascorso il primo periodo della sua detenzione preventiva alla __________, AP 1 è stato posto in regime ordinario il 30 agosto 2010 (AI 102) e, dal 2 febbraio 2011, si trova in carcerazione di sicurezza (doc. TPC 4 e dispositivo n. 4 della sentenza impugnata), ritenuto come gli sforzi profusi dall’avv. DI 1 (subentrato a partire dal 31 agosto 2010 - AI 103 - all’avv. F., inizialmente nominato d’ufficio dal GIAR, cfr. AI 40) volti all’ottenimento della libertà provvisoria siano rimasti vani (cfr. AI 131, 137, 139; 157, 161, 167, 173, doc. TPC 41; doc. TPC 4, doc. TPC 16, doc. TPC 35 e doc. TPC 54).
12. Dichiarazioni rese da AP 1 in corso d’inchiesta, al dibattimento di primo grado e al dibattimento d’appello
a.Già nel suo primo verbale di polizia, dopo avere inizialmente negato di avere mai visto la vittima (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 5), AP 1 ha ammesso di essere l’autore dell’aggressione ai danni di J..
a.1. AP 1 - che, come visto, non conosceva J. - ha da subito e costantemente ribadito di non avere saputo, prima di quella fatidica sera, che l’area di sosta del __________era, anche, un luogo di incontro per persone - in particolare, omosessuali - in cerca di sesso:
“ ADR: che prima di avere appreso dai media (...), non ero al corrente che in queste aree di servizio avvenivano o avvengono incontri a sfondo sessuale di ogni genere”
(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 3; cfr. anche MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5; AI 115, pag. 10; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).
In atti non vi sono elementi su cui fondare un’ipotesi diversa.
a.2. AP 1 ha, inoltre, sempre detto e ribadito di essersi fermato in quell’area di sosta soltanto per impellenti bisogni fisiologici (doveva urinare):
“ Ricordo che quel sabato, di pomeriggio, mi trovavo a __________per poi, verso sera, raggiungere da solo __________con la mia auto VW Golf (…). Non so più dire cosa ho fatto quella sera a __________, ricordo comunque con assoluta certezza che ho deciso di rientrare a casa mia a __________verso le ore 21.30. Sono quindi partito da __________con la mia macchina percorrendo l’autostrada in direzione Nord. Ad un certo momento, siccome dovevo orinare, mi sono fermato all’area di sosta del __________, quella subito dopo la galleria, erano le ore 21.45 circa”
(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6; cfr. anche PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 1; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 2; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 1; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 3 e 7; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3);
“ A domanda della presidente precisa che il bisogno di urinare era impellente e non sarebbe riuscito ad arrivare fino a casa (mancava circa un quarto d’ora di viaggio)” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Non vi sono elementi in atti che inducano anche soltanto ad ipotizzare un diverso movente di quella sosta: in particolare, nonostante la sua vita sessuale sia stata scandagliata attentamente, non vi sono elementi per ipotizzare che AP 1 si sia fermato in quell’area di sosta in cerca di sesso o di emozioni di natura sessuale (così come ha, invece, ipotizzato il perito psichiatra in un procedimento fondato su mere supposizioni).
Del resto, va detto che, così come emerge dalle deposizioni in atti, nell’area di sosta vi erano, quella sera, dei turisti (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6; PS Vi. 29.8.2009, all. 42 RPG 4.3.2010, pag. 2), una famiglia (PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 5; PS W. 24.8.2009, all 22 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS Bu. 24.8.2009, all. 23 RPG 4.3.2010, pag. 4; PS Do. 31.8.2009, all. 43 RPG 4.3.2010, pag. 5-6) e un ragazzo che, pure, si era fermato per espletare un bisogno fisiologico (e che ha, poi, cercato di portare aiuto alla vittima; PS Vi. 29.8.2009, all. 42 RPG 4.3.2010, pag. 2 e 3-5; PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 8; PS W. 24.8.2009, all 22 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Bu. 24.8.2009, all. 23 RPG 4.3.2010, pag. 3-4; PS Q. 25.8.2009, all. 27 RPG 4.3.2010, pag. 2).
Ciò conferma che in quell’area sostavano anche persone che nulla hanno a che fare con quelle che fanno di quel luogo un uso improprio.
a.3. AP 1 ha, da subito, dichiarato che, non appena egli ebbe posteggiato la vettura nell’area di sosta, venne avvicinato dalla vittima che gli fece delle esplicite, insistenti e volgari avances di natura sessuale:
“ (…) erano le ore 21.45 circa. Ho parcheggiato l’auto (…) Ricordo comunque che vi erano diverse persone strane e di sesso maschile che bighellonavano nei paraggi. Appena fermato, inizialmente sono rimasto nell’abitacolo, ho spento i fari ed ho lasciato il motore acceso per fare girare la turbina, di modo che non si rovinasse. Subito dopo che mi sono fermato, mentre ancora mi trovavo in auto, si è avvicinato alla mia macchina un uomo che si trovava sul marciapiede e che, in un primo momento, non riuscivo a vedere in faccia, poiché rispetto alla mia posizione seduta rimaneva troppo alto (essendo appunto sul marciapiede). Sempre mentre mi trovavo in macchina con il finestrino chiuso, ho visto chiaramente quest’uomo sbottonarsi i pantaloni ed abbassarli leggermente di modo che si vedevano le mutande. Nel contempo, l’uomo si toccava il pene con la mano destra. Io ho subito aperto la portiera, lui si è spostato ed io gli ho chiesto “che cazzo stai facendo?” L’uomo mi ha risposto che non stava facendo nulla ed io gli ho detto che doveva sparire, cioè doveva allontanarsi dalla mia vista. Sono poi uscito dall’auto e mi sono recato ad orinare nelle toilettes ubicate sopra l’area di sosta. Il tempo di fare il mio bisogno, sono tornato alla macchina, intenzionato a proseguire per il mio domicilio. Arrivato davanti alla mia macchina, mi sono ritrovato la medesima persona di prima al mio cospetto. Gli ho chiesto cosa facesse ancora lì e cosa stava facendo prima. Lui mi ha risposto: “Io? Niente!” L’uomo ha poi iniziato a chiedermi da dove venivo, nel senso che voleva sapere dove abitavo, e mi ha subito chiesto se volevo andare a casa sua. (…) L’uomo ha seguitato ad insistere con le sue “avances” del tipo : “vieni a casa mia che ci divertiamo”. A quel momento, io avevo già notato che si trattava di una persona anziana, di oltre 60 anni. L’anziano mi ha pure detto che mi avrebbe pagato, senza precisare una cifra. Le sue “avances” erano chiaramente a scopo sessuale. Non contento di questo, l’anziano si è avvicinato ulteriormente a me ed ha allungato le braccia per cercare di toccare i miei genitali, dicendomi : “Lasciati toccare…Fatti toccare”; ricordo queste sue parole con estrema precisione” (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6-8).
AP 1 ha, poi, confermato la sua versione anche davanti al PP intervenuto durante quel verbale (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 12 e segg.), nei suoi successivi verbali durante l’inchiesta (GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 2-3; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 1 e segg.; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 2 e segg.; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 1 e segg.; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 2 e segg.), al dibattimento di primo grado (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2) e a quello d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Va, qui, sottolineato che, nei verbali successivi, egli ha precisato quanto segue:
“ Io rimasi allibito (n.d.r: constatando, mentre tornava dalla toilette, che l’anziano persisteva nelle sue avances) anche perché lo avevo precedentemente affrontato con estrema decisione, con tono anche aggressivo e nonostante ciò non desisteva nel suo comportamento esecrabile nei miei confronti. (…) La persona anziana continuava imperterrita con le sue proposte oscene. Nella mia mente mi sembrava inverosimile che lui seguitava a farmi certe proposte, come anche assurdo che continuasse nonostante io gli avessi mostrato la mia ostilità nei suoi confronti”
(PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; cfr. anche MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3).
b. Quanto alla dinamica dell’aggressione, l’imputato ha fornito diverse versioni.
b.1. In un primo tempo egli ha dichiarato di avere reagito alle avances a sfondo sessuale di J. sferrandogli una gomitata circolare allo zigomo sinistro che lo ha fatto cadere a terra ma ha negato di averlo colpito dopo che era caduto (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3-4; cfr, pure PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8,10, 13 e 14; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 8).
b.2. Successivamente, l’accusato ha modificato la sua iniziale versione, ammettendo di avere colpito la vittima - oltre che con la gomitata alla parte sinistra del viso - anche con due pedate compressive, una all’addome ed una al collo, quando essa si trovava già a terra (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 2-3; AI 115, pag. 11).
b.3. Al dibattimento di prima sede, AP 1 ha, per finire, ritrattato le sue ammissioni, negando di avere colpito J. a terra (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Dopo avere per la prima volta sostenuto che la vittima era riuscita a toccargli i genitali (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2 e 9), l’imputato ha spiegato di averla dapprima afferrata al collo, di averle poi sferrato la gomitata al volto e di averle quindi dato quando era ancora in piedi - con il piede destro (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 6) un calcio all’addome che l’ha fatta cadere al suolo, negando di averla colpita con una pedata al collo (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).
b.4. Al dibattimento d’appello, AP 1 ha riconfermato le affermazioni rese al dibattimento di prima sede. Dapprima, in riferimento al subito toccamento dei genitali ad opera di J. (specificando che non si è trattato di una fugace toccatina ma di un vero e proprio “afferramento” dei genitali con la mano a coppa) e, poi, in riferimento alla dinamica:
“ AP 1 dichiara che il fatto di essere toccato e per di più in un luogo buio lo ha fatto andare in panico. Si è sentito minacciato.
(…) Lo ha afferrato con la mano sinistra per la gola: voleva che mollasse la presa ai suoi genitali e che si allontanasse. Mentre lo teneva per la gola con la mano sinistra, gli ha dato una gomitata con il gomito destro. Lo ha colpito pressappoco sulla tempia e il gomito ha poi strusciato su tutto il viso. Poi gli ha lasciato il collo e gli ha sferrato un calcio all’addome. J. a quel punto è caduto all’indietro” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
c. AP 1 ha, invece, sempre ammesso che, quando vide la vittima a terra, si spaventò e si allontanò senza sincerarsi delle sue condizioni.
Davanti al PP ha in particolare dichiarato:
“ sono scappato perché mi sono fatto assalire dalla paura di quello che avevo potuto causare all’uomo, perciò non ho avuto la forza necessaria per assumermi le mie responsabilità e di verificare in che stato versasse l’anziano e come detto mi sono dunque sottratto alla situazione che non potevo sostenere”
(MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 5).
Ha dato atto di essere partito ad alta velocità (“a tutto gas”) e a fari spenti nella notte (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4), sostenendo, però, di non averli accesi “nella fretta di allontanarmi” e di averlo, poi, fatto “mentre stavo entrando in autostrada quando ho visto che non vedevo bene la strada” (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 14; cfr. anche GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3), negando quindi di avere omesso di accendere i fari per evitare di essere identificato (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5).
d. Dopo i fatti - senza passare da casa, come era inizialmente sua intenzione, perché, a suo dire, era già vestito sufficientemente bene (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6 e 13; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 1 e 4) - l’imputato si recò a casa di SP. a __________, precisando che, molto verosimilmente, si era già accordato in precedenza con l’amico per uscire insieme quella sera e negando di essersi incontrato con lui al fine di precostituirsi un alibi (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4).
Con SP. e la di lui ragazza, AP 1 trascorse poi il resto della serata - fino a tarda notte (PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 2) - presso la discoteca __________(cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 5; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4), raggiunta con la vettura di SP. (cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 1).
L’accusato ha spiegato il suo agire affermando che
“ non mi era possibile stare da solo con me stesso. Preferivo dunque stare in un ambiente che mi allontanasse dal pensiero tormentoso” (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 4).
Egli ha detto di non avere rivelato ai suoi accompagnatori quanto successo all’area di sosta (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 13; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4).
e. Venuto a conoscenza (già l’indomani dei fatti o il giorno dopo ancora) dai media del decesso della persona da lui aggredita, a AP 1 mancò il coraggio di costituirsi:
“ Io non mi aspettavo un fatto del genere, e cioè di averlo ucciso, sono rimasto esterefatto ed ho avuto molta paura. Nei giorni successivi mi è mancato il coraggio di raccontare la verità. Ora finalmente mi sono liberato di un peso, sono molto sollevato per avere chiarito una situazione che mi tormentava giorno e notte”
(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; cfr. anche PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 14; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).
f. L’accusato ha sempre negato qualsivoglia intenzione di uccidere J.:
“ Tengo a precisare che non era assolutamente mia intenzione di cagionare la sua morte. La reazione che ho avuto in quel momento, cioè colpire l’anziano, è stata istintiva e non calcolata. Non prevedevo che potesse portare a questo esito. Ero molto infastidito dal suo insistente atteggiamento e soprattutto che si era avvicinato a me per toccarmi i genitali”
(PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; cfr. anche GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 3; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2 e 4).
13. Con sentenza 11 luglio 2011, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 43-44 e 46-47 nonché dispositivo n. 1.1).
Sulla scorta delle dichiarazioni predibattimentali dell’accusato (giudicate più credibili rispetto alla ritrattazione in aula anche a fronte delle constatazioni e del parere del medico legale; sentenza impugnata, consid. 25, pag. 44-45), i primi giudici hanno, infatti, ritenuto che AP 1 ha colpito la vittima, dapprima, con una forte gomitata circolare al viso che ne ha causato la caduta al suolo e, poi, con due calci compressivi e violenti all’addome e al collo quando questa giaceva inerme a terra e che, di conseguenza, in tali circostanze, egli non poteva non prendere in considerazione ed accettare la possibilità di uccidere (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 46-47).
A fronte della perizia psichiatrica che riconosce all’accusato, limitatamente alla gomitata, una scemata imputabilità di grado lieve, la prima Corte ha inflitto a AP 1 una pena detentiva di 9 anni, assortita da un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in sede di espiazione della pena (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 52-53 e consid. 48, pag. 64-66 nonché dispositivi n. 3 e n. 5).
La sentenza è stata appellata da AP 1.
Da qui, la presente procedura.
Appello
14. AP 1 contesta anzitutto la condanna per omicidio intenzionale.
Da un lato, ribadito come egli abbia colpito la vittima unicamente quando questa era in piedi, contesta di avere agito con dolo eventuale. Al riguardo, lamenta che la prima Corte non abbia creduto all’ultima versione dei fatti da lui fornita (secondo cui, appunto, egli non avrebbe più colpito la vittima a terra) e sostiene che il parere del medico legale - su cui i primi giudici si sono fondati per la loro valutazione e che di fatto esclude la possibilità che la lesione all’addome riscontrata sul cadavere sia stata causata da un colpo inferto quando la vittima era ancora in piedi - non è attendibile.
D’altro lato, l’appellante sostiene che il decesso della vittima è riconducibile anche ad un errore del personale dell’Ospedale __________. Errore che, quand’anche non avesse interrotto il nesso di causalità adeguata tra il suo comportamento ed il decesso, influirebbe, riducendola, sulla sua responsabilità penale (non essendo egli il solo ed unico responsabile dell’evento).
L’appellante contesta, altresì, la pena inflittagli. Ricordato come, all’udienza per incombenti tenutasi di fronte al presidente della Corte delle assise criminali, le parti si fossero accordate per l’applicazione della scemata imputabilità di grado lieve a tutti i colpi inferti alla vittima, il ricorrente lamenta che la prima Corte abbia applicato la riduzione del 25% unicamente alla pena relativa alla gomitata.
a. A sostegno delle sue tesi, l’appellante ha chiesto:
l’allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità della sua ultima versione con i riscontri autoptici;
l’esecuzione di fotografie, con riferimento metrico per la determinazione delle dimensioni, delle scarpe calzate dall’autore al momento dei fatti nonché il rilievo della loro impronta;
l’audizione in aula dei medici presenti quella sera nel pronto soccorso per chiarire pretese lacune della cartella clinica della vittima e l’allestimento di una perizia intesa a chiarire se le omissioni riscontrate dagli esperti consultati dalla difesa costituiscano un vero e proprio errore medico;
l’audizione in aula del perito giudiziario e dello psichiatra da lui consultato per chiarire la questione della scemata imputabilità.
b. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non si scorge alcuna contraddizione nel parere del medico legale circa la posizione della vittima nel momento in cui le è stato inferto il calcio all’addome.
In effetti, se è vero che a pag. 4 del suo referto 23 giugno 2010 (AI 69), prima di essere messo al corrente delle dichiarazioni dell’appellante, il perito ha affermato che “non è possibile stabilire le singole modalità di sferramento dei colpi e non è possibile neppure stabilire la posizione della vittima nel momento in cui i colpi sono stati inferti”, la diversa opinione da lui espressa nel verbale 3 agosto 2010 di delucidazione orale del referto autoptico (AI 89, pag. 4) trova una chiara giustificazione ritenuto che, in quell’occasione, gli era stata prospettata la versione dei fatti resa da AP 1 il 22 luglio 2010, secondo cui egli colpì la vittima a terra con due pedate compressive all’addome e al collo (AI 89, pag. 1).
Esprimendosi sulla compatibilità di detta versione con le lesioni riscontrate sulla vittima, il perito ha, quindi, affermato che “confrontando le lesioni osservate all’autopsia con le dichiarazioni dell’accusato posso concludere che la maggior parte delle lesioni osservate sono compatibili con 3 momenti distinti di azione violenta nei confronti della vittima”, precisando, in particolare, che “è compatibile dunque che vi sia stato un violento colpo al volto che abbia provocato una caduta a terra senza difese che lasciò il paziente supino sull’asfalto” e che “a paziente a terra vi fu certamente un contatto violento nella regione addominale dell’ipocondrio destro” e che, infine, vi fu un momento distinto “certamente reiterato o prolungato di violenta compressione alla regione del collo e del mento”, concludendo che “le dichiarazioni dell’accusato possono essere genericamente ritenute compatibili” con le lesioni riportate dalla vittima.
In aula, il perito non ha fatto che ribadire la piena compatibilità della lesione all’addome “con una posizione della vittima supina a terra” ritenendo “francamente improbabile una posizione eretta della vittima” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).
In tali circostanze, non si vede in che misura l’esperto sarebbe incorso in una contraddizione. Nelle sue dichiarazioni non si legge, infatti, altro che un’iniziale prudenza a fronte della panoplia di ipotesi possibili. Confrontato successivamente con due specifiche versioni dell’accaduto (vittima in piedi, rispettivamente a terra al momento dei colpi mortali), egli non ha fatto altro che esprimersi per la maggiore plausibilità dell’una rispetto all’altra.
Prive di fondamento, se non addirittura temerarie, inoltre, le considerazioni dell’appellante riguardo alla pretesa parzialità del perito giudiziario a fronte dei numerosi incarichi ricevuti dalle autorità inquirenti ticinesi, rispettivamente della convenzione tra esse e l’Istituto di medicina legale dell’Ospedale __________di cui fa parte il dott. PE 2.
Del resto, dell’inconsistenza della sua tesi ha dato implicitamente atto l’appellante stesso allorquando ha rinunciato a chiedere formalmente la ricusa del medico legale (dichiarazione di appello, pag. 8).
In questo senso e per questi motivi, è stata respinta la richiesta di allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità dell’ultima versione dei fatti fornita da AP 1 con i riscontri autoptici.
c. Sulla scorta di un anticipato apprezzamento delle prove - e per i motivi che risulteranno evidenti in seguito - è stato giudicato del tutto inutile per il giudizio che questa Corte è chiamata a rendere procedere agli accertamenti richiesti dalla difesa per chiarire quale parte della scarpa di AP 1 è all’origine della lesione all’addome.
d. Come si vedrà in seguito, in atti non vi è alcun elemento che permetta anche solo di ipotizzare che la vittima non abbia potuto beneficiare di cure mediche adeguate. Al contrario, da tutto il materiale probatorio in atti emerge con chiarezza che nulla può essere rimproverato al personale sanitario che ha preso a carico J. dopo l’aggressione.
Pertanto, ritenuto che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 121 I 306 consid. 1b; 120 Ib 224 consid. 2b), che per questa valutazione l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a) e che, entro tali limiti, l’apprezzamente anticipato delle prove non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU (Miehsler/Vogler, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechts-konvention, ad art. 6, nota 367 con rimandi; sentenza CARP 17.2010.37 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3; sentenze CCRP del 23 aprile 2010 in re A. consid. 2.2; del 10 settembre 2002 in re D. consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R. consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G. consid. 2.1 con riferimenti), la richiesta di allestimento di una perizia sull’adeguatezza delle cure prestate a J. è stata respinta.
Condanna per omicidio intenzionale commesso per dolo eventuale
Accertamenti circa la dinamica dei fatti: credibilità delle dichiarazioni dell’appellante
15. L’appellante contesta di avere colpito J. allorquando egli giaceva a terra, sostenendo che agli atti non vi sono prove che dimostrino il contrario.
In particolare, l’appellante ritiene che il parere del medico legale su cui la prima Corte ha fondato i suoi accertamenti non è attendibile.
Da un lato, esso conterrebbe delle contraddizioni. Infatti - rileva il ricorrente - il medico legale, dopo avere sostenuto, nel suo referto 23 giugno 2010, l’impossibilità di stabilire la posizione della vittima al momento in cui i colpi le sono stati inferti, in aula, senza disporre di alcun elemento nuovo, ha invece dichiarato che la lesione all’addome è pienamente compatibile un calcio sferrato alla vittima supina a terra, escludendo di fatto la possibilità che la vittima si trovasse in posizione eretta al momento in cui è stata colpita in quella zona.
D’altro lato, neppure si giustifica - a mente dell’appellante - l’opinione peritale secondo cui la lesione all’addome della vittima è da ricondurre al tacco e non alla punta della scarpa da lui calzata (accertamento che, secondo la prima Corte, smentisce le sue dichiarazioni in merito alla posizione della vittima al momento della pedata all’addome), ritenuto che il medico legale non ha né visto la scarpa in questione né tantomeno l’ha confrontata con la lesione riscontrata sul cadavere e che nessun accertamento è stato effettuato sui vestiti indossati dalla vittima per cercare un’eventuale impronta della scarpa.
Sulla scorta di quanto sopra e dei frequenti incarichi che riceve dagli organi inquirenti, l’appellante manifesta dubbi circa l’imparzialità del medico legale che - a suo dire - pare agire nell’interesse delle tesi accusatorie.
16. Nessuna delle persone presenti sull’area di sosta al momento dei fatti ha saputo dare indicazioni sulla dinamica dell’aggressione.
Al riguardo, l’amico di J. ha, infatti, potuto riferire unicamente quanto segue:
“ Io e J. siano scesi dalla vettura. Io mi sono subito allontanato dicendo a J.: “ci ritroviamo qui”. (…)
Mi sono incamminato verso lo stabile dei gabinetti. (…) Non ho visto se J. si sia spostato oppure se sia rimasto vicino alla macchina.
Alle toilette non ho trovato nessuno pertanto ho gironzolato nei dintorni, senza però incontrare persone.
Dopo circa 5 minuti (tempo stimato) mi sono avviato verso la mia vettura. (…)
Ho continuato a camminare e, giunto all’altezza del parcheggio dove c’era la mia Opel Astra, dando un’occhiata alla mia destra, ho notato la presenza di J. che stava parlando con un uomo. (…)
L. era fermo, sul marciapiede, vicino alla mia vettura e, come detto, accanto a lui c’era questa persona.
In quel momento ho anche notate che, nel posteggio dietro a quello dove c’era la mia Opel, era parcheggiata una vettura di piccola cilindrata, di colore bianco. (…)
La scena non mi ha dato particolare sospetto, sembrava che i due stessero parlando tranquillamente. Il tono di voce era basso tanto che io non sono riuscito a percepire alcuna parola.
Ho pensato che stessero “contrattando per un rapporto sessuale” pertanto non mi sono avvicinato ed ho continuato a camminare verso l’entrata dell’area di sosta.
Raggiunto il “boschetto” situato vicino all’entrata ho attraversato la strada per verificare se ci fosse qualcuno.
Non c’era anima viva, pertanto mi sono girato per tornare verso la mia vettura.
A questo momento, e meglio appena ho diretto lo sguardo verso nord, ho visto che lo sconosciuto vicino a J. stava gesticolando.
Non posso descrivere bene la scena perché ero distante circa una ventina di metri. Il luogo dove si svolgeva inoltre è privo di illuminazione e quindi rimane molto scuro.
L’unica cosa che posso ripetere è che ho visto questo sconosciuto “agitare le mani”, davanti alla faccia di J..
D.1: ha visto lo sconosciuto colpire con pugni o calci il suo amico?
R.1: no, tant’è vero che ho pensato che stessero solo discutendo animatamente.
Avvicinandomi alla scena, inaspettatamente, mi sono avveduto che J. era steso a terra. Non l’ho visto cadere, quando mi sono accorto lui era già a terra.
Ripeto che non sono in grado di dire cosa sia effettivamente successo fra J. e questa persona. Non so dire se il mio amico sia stato picchiato e/o spinto per terra. (…)
Tornando ai fatti dico che a questo punto mi sono approcciato a J. che, come detto, era disteso diagonalmente sul marciapiede, in posizione supina. (…)
A noi si è avvicinata la famiglia che aveva la vettura parcheggiata vicino alla nostra (…).
Mi sono rivolto all’uomo, presumo il marito, ed ho chiesto se fosse riuscito a prendere il numero di targa della vettura bianca. Lui, in italiano, ha risposto di no.
D.3: non ha chiesto a queste persone cosa fosse successo a J.?
R.3: sì, ma loro mi hanno risposto che non avevano visto nulla, avevano notato solo la vettura partire in fretta.
A noi si è unito anche un ragazzo (…). Pure lui ha tentato di prestare soccorso a J.”
(PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 4-8).
Nessun altro ha visto come si è svolta l’aggressione (PS Vi. 29.8.2009, all. 42 RPG 4.3.2010, pag. 2-3, confermato davanti al PP il 27.5.2010, AI 60, pag. 1-2; PS Fe. 15.9.2009, all. 47 RPG 4.3.2010, pag. 5-6, confermato davanti al PP il 27.5.2010, AI 59, pag. 1-3; PS Os. 15.9.2001, all. 48 RPG 4.3.2010, pag. 2-3).
17. Sulla questione, l’appellante ha più volte cambiato versione.
a. Inizialmente egli ha sostenuto di avere colpito J. (quando questi tentò di toccargli i genitali) unicamente con una gomitata allo zigomo sinistro che lo fece cadere, negando di averlo colpito quando era a terra:
“ Mi sono trattenuto fin tanto che l’anziano, oltrepassando ogni limite di tolleranza e cioè dopo essersi avvicinato ulteriormente a me, ha allungato le mani per toccare i miei genitali tentando di palparmeli, dicendomi: “lasciati toccare…dai, fatti toccare…”. (…) L’anziano ha invaso la mia zona intima e a quel momento ho perso le staffe e gli ho sferrato una gomitata forte che lo faceva cadere a terra.
Io gli ho dato una gomitata forte (circolare) con il braccio destro piegato, contro il viso. Credo di averlo colpito all’altezza dello zigomo sinistro. Io quando l’ho colpito mi trovavo di fronte a lui.
A seguito del colpo forte che gli ho dato, l’anziano è caduto all’indietro a peso morto, come un sacco, sul marciapiedi. Secondo me, visto il modo in cui è caduto a terra, l’anziano ha perso i sensi subito, a seguito del colpo che gli ho sferrato. Vedendolo cadere in quel modo, mi sono spaventato e me ne sono andato, senza più colpirlo. (…) Preciso che quando l’anziano è caduto a terra, non ha detto nulla e non ha emesso nessun suono. Io non mi aspettavo che potesse cadere a terra in quel modo”
(MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3-4; cfr., pure, PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8,10, 13 e 14; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4).
Anche confrontato con le risultanze medico-legali secondo cui la vittima aveva subito ulteriori atti di violenza, l’appellante ha, in un primo tempo, negato di averla colpita a più riprese dichiarandosi sicuro di avere colpito J. una sola volta (PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4). In particolare, davanti al PP, egli ha dichiarato:
“ …sono sicuro di averlo colpito con un solo colpo violento, con la gomitata a seguito della quale l’anziano è svenuto e poi è caduto a terra. Non l’ho colpito con altri colpi quando era in piedi né ho infierito su di lui quando era a terra” (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4).
Addirittura, nel suo verbale del 27 maggio 2010 davanti al PP, dopo avere ribadito che
“ …l’unico colpo che ho inferto è stata una gomitata che ha fatto cadere a terra l’uomo, apparentemente privo di sensi”
(MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 8),
per giustificare le svariate lesioni riscontrate sul corpo della vittima, ha insinuato che potesse essere stato Ju. a colpire il suo amico:
“ … non so in che rapporti erano Ju. e la vittima e visto che era a terra, magari ne ha approfittato e lo ha colpito, quando io sono partito” (MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 8).
b. Il 22 luglio 2010, nuovamente confrontato con le risultanze dell’autopsia e dopo avere chiesto ed ottenuto di conferire privatamente con l’allora suo difensore, AP 1 ha modificato la sua iniziale versione dell’accaduto e ha ammesso di avere colpito la vittima non solo quando era in piedi (con una gomitata alla parte sinistra del viso), ma anche dopo che era caduta al suolo (con due pedate compressive, una all’addome ed una al collo) dichiarando quanto segue:
“ di fronte all’evidenza sento il dovere morale di dire la verità. In realtà non ho propinato all’anziano un solo colpo come ho detto finora ma bensì 3 colpi in rapida successione. Il primo è stato una gomitata come ho già detto, a seguito del quale l’anziano è caduto a terra. Con il gomito destro ho colpito l’anziano che stava di fronte a me, alla parte sinistra del viso. Non appena era a terra, preso dall’ira, l’ho colpito col piede destro, prima alla parte destra dell’addome, e poi l’ho colpito al collo, sempre con lo stesso piede. Il colpo che gli ho dato con il piede destro alla parte destra dell’addome, è stato un calcio verso il basso con la pianta del piede. Ho esercitato una compressione rapida con il piede sull’addome, era un calcio/colpo violento. Con la stessa modalità gli ho dato, sempre con il piede destro, un ulteriore colpo al collo. Con la pianta del piede gli ho schiacciato il collo dal davanti e da sopra, mentre l’anziano era disteso a terra. Il mio piede era perpendicolare al collo dell’anziano con la punta rivolta alla sua destra. Non so se fosse o meno privo di sensi mentre era a terra. Ricordo che quando l’ho colpito all’addome, l’anziano ha sobbalzato, forse ha avuto uno spasmo e ho sentito che nel contempo ha emesso un suono tipo “öh” breve”
(MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2).
In tale occasione, AP 1 ha, pure, precisato che la gomitata deriva dalla tecnica di Thai-Boxe mentre i colpi assestati con i piedi sono stati casuali (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2) e che “la durata della successione dei colpi è stata brevissima di circa 2 secondi” (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 3).
Nel suo successivo verbale l’appellante ha confermato di avere colpito la vittima anche quando essa giaceva a terra (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 3).
Pur confrontato con il parere del medico legale secondo cui le lesioni esterne al mento e al collo e quelle interne al collo sono riconducibili ad “un’azione reiterata o prolungata con un relativo spostamento tra aggressore e vittima” e secondo cui “si è trattato di una dinamica complessa e articolata che certamente non può essersi svolta nell’arco di pochissimi secondi” (verbale 3.8.2010 di delucidazione orale del referto autoptico, AI 89, pag. 2), AP 1 ha ribadito di avere colpito la vittima al collo con un solo calcio, precisando che
“ essendo la parte colpita una zona relativamente molle, può darsi che il piede si sia mosso o scivolato sul collo. Non posso escluderlo. Ribadisco che il calcio al collo l’ho dato con un certa forza e dunque è stata esercitata verosimilmente una certa pressione” (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 2)
ed insistendo sul fatto che, pur essendo stata violenta,
“ l’aggressione è stata veloce e non vi sono stati momenti in cui ho reiterato colpi o esercitato pressioni prolungate sul corpo dell’anziano” (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 4).
c. L’imputato ha, poi, ribadito di avere colpito la vittima dapprima con una gomitata e, quindi, con due calci dall’alto verso il basso anche al perito psichiatra, come risulta dal suo rapporto 4 ottobre 2010 (AI 115, pag. 11).
d. Al dibattimento di prima sede, AP 1 ha ritrattato le sue ammissioni.
Dapprima, diversamente da quanto dichiarato durante l’inchiesta, l’imputato ha sostenuto che
“ effettivamente J. è riuscito in una sola occasione a toccarmi i genitali quando, così come detto nella precedente versione, aveva steso la mano in quella direzione”
(all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2),
precisando di non averlo riferito prima
“ perché mi vergognavo e perché sono sempre stato interrogato da una PP donna, che ritenevo non potesse capire quello che avevo provato” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2)
e di essere finalmente riuscito a rivelare tale toccamento grazie alla terapia intrapresa con l’aiuto del dott. B.:
“ È merito del lavoro svolto col Dr. B., iniziato circa due mesi fa, con il quale sono riuscito ad aprirmi sia su questa circostanza sia su quelle precedenti, che sono i tre miei precedenti “contatti”, che considero traumi, già descritti agli atti, e meglio in __________ e __________”
(all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2-3).
Sempre al dibattimento di primo grado, l’appellante è stato confrontato con la deposizione resa in aula dal dott. B. che, precisando di averlo incontrato più volte in carcere ma di non avere iniziato con lui una vera e propria terapia (ciò che emerge anche dai doc. TPC 45 e 69), aveva negato che egli gli avesse mai detto che la vittima gli aveva toccato i genitali:
“ a voce a me AP 1 durante questi nostri colloqui non mi ha mai detto di essere stato molestato dalla vittima né che la vittima l’abbia toccato sui genitali. AP 1 mi ha solo detto di aver risentito quanto successo come una forma di molestia e di essere stato molto disturbato dal comportamento della vittima”
(all. 7 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).
AP 1, in risposta, ha ribadito di essere stato toccato e ha dichiarato che:
“ quando ho parlato col medico non sono entrato nei dettagli, ma ho solo descritto quello che ho provato a livello emotivo. Dichiaro di avere raccontato i fatti come una molestia perché così li ho vissuti”
(all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 9).
Ma non solo.
Pur confermando di avere sferrato una gomitata così come descritto nell’atto di accusa e di essere successivamente fuggito, AP 1 è tornato sui suoi passi, negando di avere colpito la vittima a terra ed affermando di averlo in precedenza ammesso soltanto perché così consigliato dall’allora suo patrocinatore (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Egli ha, quindi, dato dell’accaduto una descrizione totalmente diversa dalle precedenti:
“ Ho afferrato J. al collo con la mia mano sinistra per bloccarlo. Era di fronte a me. Eravamo vicini. Trattenendolo gli ho poi dato la gomitata circolare col braccio descritta nell’AA e nei miei verbali. Di seguito ho mollato la presa e con J. ancora in piedi l’ho colpito con un calcio sull’addome per allontanarlo. J. è caduto all’indietro, supino sul marciapiedi. Non ha proferito parola. Io poi sono subito partito così come indicato nell’AA. Contesto d’aver colpito J. con una pedata dall’alto verso il basso sul collo”,
precisando che la pedata all’addome “non era necessariamente violenta” ma che, dato che era “molto arrabbiato, in preda all’ira”, l’ha inferta (“sono andato”) “con abbastanza decisione” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Richiesto di mimare la scena, l’appellante ha simulato dapprima la presa per il collo, poi, la gomitata allo zigomo sinistro e, infine, un calcio d’allontanamento inferto trasversalmente, con il piede girato tra 45° e 90°, circa all’altezza dell’ombelico rispettivamente parzialmente spostato sulla destra della vittima (cfr. all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).
Rispondendo alla richiesta di precisazioni del presidente della prima Corte, AP 1 ha dichiarato di avere, usando tutte le 5 dita,
“ afferrato il collo di J. con una bella presa. Facendo palestra l’ho afferrato con forza” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 3).
AP 1 ha mantenuto questa sua nuova versione dei fatti, in particolare ha confermato di avere colpito J. all’addome con il piede destro (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 6), malgrado gli sia stato contestato che il medico legale - sentito al dibattimento - aveva ritenuto la nuova dinamica da lui descritta incompatibile con le lesioni riportate dalla vittima:
“ D: ha sentito che il medico legale ha detto che se la vittima era in posizione eretta ciò non è possibile, ossia che il colpo poteva essere dato solo col piede sinistro?
R: Dico che è possibile che era il piede destro poiché sferrando il colpo roteo leggermente sull’asse del piede sinistro a sinistra e quindi il piede destro va a colpire con la parte anteriore il lato destro della vittima e con la parte posteriore (tallone) il lato sinistro della vittima” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 7).
e.Al dibattimento d’appello, AP 1 ha ribadito tale versione:
“ (…) Lui intanto continuava ad avvicinarglisi sempre di più dicendogli “Dai, fatti toccare, lasciati toccare” finché è riuscito a toccargli i genitali. (…)
Tornando ai fatti, AP 1 dichiara che il fatto di essere toccato e per di più in un luogo buio lo ha fatto andare in panico. Si è sentito minacciato.(…)
Dichiara di essersi fatto prendere dal panico e la paura ha fatto scattare in lui la rabbia per difendersi da quella molestia.
Lo ha afferrato con la mano sinistra per la gola: voleva che mollasse la presa ai suoi genitali e che si allontanasse. Mentre lo teneva per la gola con la mano sinistra, gli ha dato una gomitata con il gomito destro. Lo ha colpito pressappoco sulla tempia e il gomito ha poi strusciato su tutto il viso. Poi gli ha lasciato il collo e gli ha sferrato un calcio all’addome. J. a quel punto è caduto all’indietro.
La presidente contesta a AP 1 le dichiarazioni rese durante l’inchiesta dava