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Grigioni Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA) 31.12.2019 PVG 2019 9

31 décembre 2019·Italiano·Grisons·Tribunale amministrativo Prassi del Tribunale amministrativo (PTA)·PDF·2,316 mots·~12 min·3

Résumé

Revisione di una decisione passata in giudicato. Non proponibile se riguarda questioni che avrebbero potuto essere fatti valere nella procedura ordinaria. Limiti alla massima dell'ufficialità | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E | Praxis Verwaltungsgericht

Texte intégral

6/9 Steuern PVG 2019 107 Steuern 6 Taglias Imposte Revisione di una decisione passata in giudicato. Non proponibile se riguarda questioni che avrebbero potuto esse- re fatti valere nella procedura ordinaria. Limiti alla massi- ma dell’ufficialità. – Presupposti per una revisione giusta l’art. 141 LIGR (con- sid. 3). – Giusta la prassi grigionese, gli acconti versati quali spe- se di manutenzione vanno fatte valere nell’anno del pagamento (consid. 4.1, 4.2). – L’autorità di tassazione non è obbligata a verificare se, accanto alle spese deducibili dettagliatamente documentate, vi siano ulteriori importi da dedurre in base a un conto di costruzione allegato alla dichiarazione d’imposta; l’omissione di indicare tali spese va pertan- to imputata ai contribuenti che non possono invocare la revisione per ovviare a questa loro mancanza (consid. 4.3–4.5). Revision einer rechtskräftigen Veranlagungsverfügung. Ausgeschlossen für Fragen, die im ordentlichen Verfahren hätten geltend gemacht werden können. Grenzen der Untersuchungsmaxime. – Voraussetzungen für eine Revision gemäss Art. 141 StG (E.3). – Gemäss Bündner Steuerpraxis sind Akontozahlungen für Unterhaltskosten im Jahr der Zahlungsbestätigung abziehbar (E.4.1, 4.2). – Die Steuerbehörde ist nicht verpflichtet zu kontrollieren, ob neben den detailliert dokumentierten abziehbaren Kosten noch zusätzliche Posten, die sich aus einem der Steuererklärung beigelegten Baukontoauszug ergeben, als Unterhaltskosten in Abzug gebracht werden können; die unterlassene Geltendmachung dieser Spesen ist deswegen den Steuerpflichtigen anzulasten und diese können sich nicht auf die Revision berufen, um diesen Fehler zu korrigieren (E.4.3–4.5). 9

6/9 Steuern PVG 2019 108 Considerando in diritto: 3.1. In base all’art. 141 cpv. 1 LIGR, le decisioni di tassazione nonché di reclamo e di ricorso cresciute in giudicato possono essere rivedute a favore dei contribuenti, a loro domanda o d’ufficio, se: a) in un secondo tempo si scoprono fatti rilevanti o prove decisive, b) l’autorità che ha deciso ha trascurato fatti rilevanti o prove decisive che conosceva o doveva conoscere oppure violato in altro modo criteri di procedura o infine c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza. Giusta l’art. 141 cpv. 2 LIGR, è esclusa la revisione se i richiedenti, ove avessero usato la diligenza che da loro può essere ragionevolmente pretesa, avrebbero potuto far valere già nella procedura ordinaria quello che adducono come motivo di revisione. Per inciso vada ricordato che lo stesso concetto di cui all’art. 141 cpv. 1 LIGR è contenuto all’art. 147 LIFD. Anche la procedura federale esclude però la possibilità di operare una revisione se gli istanti, ove avessero usato la diligenza che può essere ragionevolmente pretesa, avrebbero potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. 3.2. L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile agli stessi contribuenti, i quali hanno il diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1, 127 I 133 consid. 6, 111 Ib 209 consid. 1, 105 Ib 252, consid. 3b, 103 Ib 89 consid. 3 e 98 Ia 572 consid. 5b nonché sentenza del Tribunale federale 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 consid. 3.1). Di conseguenza, la revisione è esclusa, nel caso in cui i contribuenti avrebbero potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificata loro (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pag. 450–451). Secondo la giurisprudenza, alla diligenza dei contribuenti nella salvaguardia dei loro diritti nel contesto della procedura di tassazione è giusto porre determinate esigenze. In particolare si può di principio supporre che essi conoscano la loro situazione patrimoniale e che non appena ricevuta la decisione di tassazione la verifichino e critichino tempestivamente eventuali errori. Essi non possono avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che hanno omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (sentenze del Tribunale federale 2C_47/2016 del 22 ago-

6/9 Steuern PVG 2019 109 sto 2016 consid. 3.2, 2C_200/2014 del 4 giugno 2015 consid 2.4.1 e 2C_177/2011 del 24 maggio 2011 consid. 2). Se quindi gli interessati non esperiscono tempestivamente le verifiche ragionevolmente esigibili, essi non possono più porvi rimedio nell’ambito della procedura di revisione (sentenza del Tribunale federale 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 consid.3.3 e sentenza del Tribunale amministrativo A 12 4 del 7 marzo 2012). 4.1. Giusta l’art. 35 cpv. 1 lett. a e b LIGR per la sostanza privata possono essere dedotte le necessarie spese di amministrazione da parte di terzi e le spese di manutenzione di fondi nonché le spese di sistemazione degli immobili appena acquistati. Lo stesso principio è sancito anche a livello federale: i contribuenti che possiedono beni immobili privati possono dedurre i costi di amministrazione da parte di terzi e le spese di manutenzione (art. 32 cpv. 1 e 2 LIFD). Le spese di manutenzione sono deducibili dalle spese d’investimento (vedi art. 48 seg. LIGR). In conformità all’art. 35 cpv. 2 LIGR, ai contribuenti rimane impregiudicata la possibilità, per i fondi sopredificati, di pretendere una deduzione globale fissata dal Governo in sostituzione di quella delle effettive spese d’amministrazione e di manutenzione (vedi anche art. 32 cpv. 4 LIFD). Tra i costi di manutenzione deducibili vanno annoverate le uscite periodiche o annuali ricorrenti che non accrescono il valore dell’immobile, i cosiddetti costi di mantenimento del valore compresi i premi assicurativi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la redditività (cfr. anche Kaufamnn/meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 40 all’art. 32 LIFD, pag. 603; agner/Jung/steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 all‘art. 32 LIFD, pagg. 219 seg.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ed., vol. I, Basilea 1982, pag. 649). 4.2. Quanto al momento determinante per la deduzione delle spese di manutenzione dottrina e giurisprudenza non sono unanimi. Di regola sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata del lavoro si estende invece su diversi periodi, i criteri che possono essere presi in considerazione sono essenzialmente due: la data di allestimento della fattura oppure la data del pagamento (cf. LoCher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 32 nota 57 LIFD). Giusta la prassi dell’amministrazione imposte, nei Grigioni è determinante per la deducibilità il momento del pagamento effettivo dell’importo, che sia questo quello dell’intera fattura o un

6/9 Steuern PVG 2019 108 semplice acconto sull’ammontare definitivo. Nel Canton Ticino, per quanto riguarda l’amministrazione della sostanza privata, sono deducibili solo le spese affrontate nel periodo di computo, secondo il principio della periodicità. Se la durata dei lavori si estende su diversi periodi di computo, è determinante la data di allestimento della fattura o la data del pagamento. Possono essere presi in considerazione anche i pagamenti di acconti (epiney-CoLombo, Deduzio- ni fiscali per spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 pag. 306, con riferimento alla nota no. 4: grüninger/studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970 § 43, pag. 266). Nel Canton Soletta invece viene data la preferenza alla data di emissione della fattura, per cui gli acconti non sono deducibili (LoCher, op. cit., nota 58 all’art. 32 LIFD e riferimenti). Nel Canton Zurigo il momento determinante è stabilito in base alla scadenza del debito o al suo pagamento, fermo restando che una volta scelto un metodo questo resti il solo applicabile. Alla luce di quanto esposto rientra pertanto nella libera autonomia cantonale decidere in merito al momento nel quale le spese di manutenzione possono essere fatte valere. Non essendovi una prassi unitaria a livello cantonale, spetta ai contribuenti informarsi o chiedere i necessari ragguagli onde correttamente far valere queste spese. 4.3. Nel caso concreto, i contribuenti non sapevano probabilmente che gli acconti avrebbero dovuto essere fatti valere nell’anno fiscale del loro pagamento, per questo motivo avrebbero fornita una lista dettagliata delle spese di manutenzione del 2014, tralasciando però di annoverare tra queste spese gli acconti versati quell’anno. La pretesa che i due contribuenti, digiuni da conoscenze specifiche, non fossero a conoscenza della prassi grigionese e che quindi l’errore nel quale sarebbero incorsi sarebbe del tutto comprensibile non può essere udita. In primo luogo la dichiarazione d’imposta per l’anno 2014 era stata allestita dalla fiduciaria degli istanti e non da loro stessi. Era pure alla fiduciaria che l’amministrazione imposte era ritenuta doversi rivolgere in caso di informazioni e detta ditta ha sede nei Grigioni ed è quindi tenuta a conoscere la legislazione cantonale e la relativa prassi. In ogni caso poi, il semplice fatto di ignorare la normativa e la prassi applicabili in materia fiscale non giustifica una domanda di revisione della decisione di tassazione e quindi una restituzione dei termini di ricorso. Una restituzione si giustifica solo quando i contribuenti non hanno chiaramente alcuna colpa dell’accaduto e neppure la loro rappresentante (sentenza del Tribunale federale 1P.123/ 2005 del 14 giugno 2005 consid. 1.3 e riferimenti). La semplice ignoranza di

6/9 Steuern PVG 2019 111 norme giuridiche come pure un errore sulla loro portata non giustifica una restituzione dei termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2A.175/2006 dell’11 maggio 2006 consid. 2.2.2 e dottrina citata). Nell’evenienza è chiaro che la legittimità della deducibilità degli acconti avrebbe potuto essere fatta valere nell’ambito di un eventuale reclamo contro la decisione di tassazione. Ne consegue che agli istanti non restava più aperta la via della revisione. 4.4. Giusta l’art. 141 cpv. 1 lett. b LIGR, è dato un motivo di revisione quando l’autorità che ha deciso ha trascurato fatti rilevanti o prove decisive che conosceva o doveva conoscere oppure violato in altro modo criteri di procedura. Riferendosi a tale disposto gli istanti pretendono che l’amministrazione imposte, alla quale sarebbe stato trasmesso l’estratto del conto costruzione, avrebbe dovuto accorgersi della mancata deduzione degli acconti o comunque avrebbe dovuto indagare meglio sulla possibilità che tra le uscite vi fossero anche degli acconti deducibili quali spese di manutenzione. La pretesa non merita protezione. In principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico dei contribuenti la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 138 II 57 consid. 7.1, 133 II 153 consid. 4.3; sentenze del Tribunale federale 2C_95/2013, 2C_96/2013 del 21 agosto 2013 consid. 2.2 e riferimenti; riChner/frei/Kaufmann/meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., 2013, nota 16 al § 221 StG/ZH). Per le spese di manutenzione, in quanto fattori propri a ridurre il debito fiscale, l’onere della prova spettava di conseguenza ai contribuenti, essendo questi a voler trarre vantaggio da quanto pretendono. Nella procedura fiscale vigono per il resto la massima dell’ufficialità e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie, senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti. Per i contribuenti vale invece il principio di collaborazione, nel senso che essi sottostanno all’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. In virtù dell’art. 130 LIGR, l’autorità di tassazione è tenuta a esaminare la dichiarazione d’imposta, a richiedere mezzi di prova, a effettuare le necessarie indagini e a stabilire le condizioni di fatto e di diritto determinanti

6/9 Steuern PVG 2019 112 ai fini di un’imposizione completa e corretta. Essa può però confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui non è di principio tenuta né a effettuare confronti con gli atti di altri contribuenti, né a cercare documenti complementari nell’incarto fiscale. Ciò nondimeno, essa non può fondarsi sulla dichiarazione come se fosse un atto di autotassazione e deve considerare che procedendo alla completazione dei formulari non vanno inseriti solo dei dati di fatto, ma si pongono anche questioni puramente giuridiche. Un dovere d’indagine ulteriore esiste tuttavia solo se la dichiarazione contiene errori evidenti. Semplici lacune o imprecisioni, ancorché riconoscibili, non permettono per contro di ammettere che determinati fatti o mezzi di prova fossero o dovessero essere noti alle autorità già al momento della tassazione (sentenze del Tribunale federale 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1 e 2A.204/2006 del 22 giugno 2007 consid. 5.2 e riferimenti). 4.5. Alla luce di queste considerazioni, anche con la presentazione del conto costruzione, quanto preteso dagli istanti non merita protezione. In primo luogo, l’amministrazione imposte poteva in buona fede partire dal presupposto che i contribuenti avessero fatto valere tutte le spese di manutenzione sopportate, dopo aver dedotto un preciso importo a questo titolo e presentato a supporto di questa pretesa una distinta dettagliata. In secondo luogo, dell’estratto del conto costruzione l’autorità di tassazione non poteva certo dedurre quali di questi costi fosse una somma deducibile quale acconto per una spesa di manutenzione. Non va dimenticato che accanto alle spese di manutenzione nel senso descritto in precedenza, vi sono pure altre spese che non sono senz’altro deducibili. Con la presentazione da parte dei contribuenti – o di chi per essi – di una lista dettagliata dei costi di manutenzione sostenuti nel 2014, l’amministrazione imposte non aveva alcun motivo per andare a cercare o verificare la deducibilità di altre spese sotto forma di acconti versati nel 2014. Inoltre, se con la presentazione del conto di costruzione l’amministrazione imposte avrebbe dovuto accorgersi degli acconti versati, come sostenuto dagli istanti, mal si comprende perché la fiduciaria che rappresentava i contribuenti non avrebbe dovuto a maggior ragione fare altrettanto. Ne consegue che la mancanza che gli istanti vorrebbero attribuire all’amministrazione imposte è invece in primo luogo imputabile a loro stessi, per cui la via della revisione è loro preclusa. A 18 51 Sentenza del 22 gennaio 2019

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